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Sentenza 21 agosto 2025
Sentenza 21 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 21/08/2025, n. 583 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 583 |
| Data del deposito : | 21 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di DI, 2^ sezione civile, in composizione monocratica nella persona del dott. Gianmarco
Calienno, ha pronunziato la seguente
sentenza
nella causa civile iscritta al n. 1420/23 R.g. in opposizione al decreto ingiuntivo n. 152/23, promossa con citazione in opposizione
da
c.f. , nato a Parte_1 C.F._1
EA (UD) il 22.04.1958 e ivi residente in piazza Arturo
Malignan i 12 e c.f. nato a Parte_2 C.F._2
EA (UD) UD), il 03.08.1945 ed ivi residente in [...], rappresentati e difei, ai fini della presente procedura, dall'avv. Carlo Bellogi, c.f. , C.F._3
PEC del Foro di Pordenone Em_1 Email_2
ed elettivamente domiciliati, presso il suo Studio in
Pordenone, viale Cossetti 22, PEC
giusta procura rilasciata Email_3
a margine della citazione;
- attori opponenti–
contro
:
(già Controparte_1 [...]
società Controparte_2
unipersonale, con sede in Napoli (NA), Via Santa Brigida
n.39, capitale sociale Euro 655.153.674,00, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli
1 (R.E.A. NA-458737), iscritta all'Albo degli P.IVA_1
Intermediari Finanziari di cui all'articolo 106 del Testo
Unico Bancario, in persona della Dott.ssa Controparte_3
nata a Conegliano (TV) il [...], a [...] abilitata giusta procura del 21.01.2022 (Rep. n.53.130, Racc. n.24.635)
a rogito Notaio di Milano (doc.1), registrato a Persona_1
Milano 1 il 26.01.2022 al n.5000 serie 1T, rappresentata e difesa, giusta mandato in calce al ricorso per ingiunzione datato 24.01.2023 (doc.2), dall'Avv. Lorenzo Sternini del foro di Treviso (C.F.: ): CodiceFiscale_4
- convenuta opposta–
OGGETTO: contratti bancari.
Causa trattenuta in decisione alla scadenza dei termini di legge per il deposito delle difese sulle seguenti conclusioni:
Per parti attrici opponenti: in via preliminare rigettarsi, in quanto infondate in fatto e diritto, le eccezioni della convenuta - opposta di inammissibilità dell'opposizione e delle eccezioni dei fideiussori;
nel merito, in principalità disattesa ogni contraria domanda, eccezione e deduzione: viste le risultanze della Consulenza Tecnica d'Ufficio, che ha quantificato in € 175.874,61 l'indebito addebitato dalla convenuta-opposta sul conto affidato n. 06/731/057/638301 ( ora rinumerato n. 11/700/03697901 e già rinumerato n. 700-10061437-1 ) , considerato che la convenuta-opposta ha agito per la limitata somma di € 120.000,00, accertare e dichiarare, in relazione al predetto rapporto di conto, l'illegittimità dell'anatocismo per mancata previsione pattizia della capitalizzazione degli interessi attivi, in violazione dell'art. 120 TUB, l'illegittimità/inefficacia delle manovre di jus variandi sui tassi di interesse debitori, in violazione dell'art. 118 TUB, la nullità dell'addebito di commissioni per mancata pattuizione in forma scritta, in violazione dell'art. 117 TUB, per una somma pari ad almeno € 175.874,61, superiore alla somma ingiunta, e quindi – operata la compensazione - respingersi la pretesa azionata dalla stessa in quanto destituita di fondamento in fatto e in diritto e comunque – revocato ovvero dichiarato nullo il decreto ingiuntivo opposto
2 n. 152/2023 – accertare e dichiarare che nulla devono i sigg.ri e alla Parte_1 Parte_2 convenuta-opposta. In aggiunta, avendo la convenuta- opposta introitato la somma di € 17.633,48 in corso di causa, a seguito di pignoramento presso terzi a carico di promosso dalla convenuta-opposta Rg Parte_2 686/2023 Trib. DI , come da comunicazione del terzo pignorato di data 18.06.2024 ( doc. Controparte_4 15 ), accertare e dichiarare che detto incasso è indebito, con condanna della convenuta-opposta alla sua restituzione a , oltre interessi legali. Parte_2 A seguito della revoca/nullità del decreto ingiuntivo opposto, ordinarsi la cancellazione dell'ipoteca giudiziale iscritta in data 10.05.2023 presso l'Ufficio Provinciale di DI al Registro generale n. 11583 Registro Particolare n. 1394 a carico di Parte_1
( doc. 13 attori-opponenti )
[...] nel merito, in subordine disattesa ogni contraria domanda, eccezione e deduzione: viste le risultanze della Consulenza Tecnica d'Ufficio, che ha quantificato in € 175.874,61 l'indebito addebitato dalla convenuta-opposta sul conto affidato n. 06/731/057/638301 ( ora rinumerato n. 11/700/03697901 e già rinumerato n. 700-10061437-1 ) nel caso in cui non venisse considerato come credito la limitata somma di € 120.000,00, ma quella di euro 205.420,00, accertare e dichiarare, in relazione al predetto rapporto di conto, l'illegittimità dell'anatocismo per mancata previsione pattizia della capitalizzazione degli interessi attivi, in violazione dell'art. 120 TUB, l'illegittimità/inefficacia delle manovre di jus variandi sui tassi di interesse debitori, in violazione dell'art. 118 TUB, la nullità dell'addebito di commissioni per mancata pattuizione in forma scritta, in violazione dell'art. 117 TUB, per una somma pari ad almeno € 175.874,61, e quindi – operata la compensazione - respingersi la pretesa come azionata dalla stessa in quanto destituita di fondamento in fatto e in diritto e comunque – revocato ovvero dichiarato nullo il decreto ingiuntivo opposto n. 152/2023 – accertare e dichiarare che i sigg.ri
[...]
e devono alla convenuta-opposta Parte_1 Parte_2 la limitata somma di euro 29.545,54 da cui va dedotta la somma di € 17.633,48 introitata dalla convenuta- opposta in corso di causa, a seguito di pignoramento presso terzi a carico di promosso dalla Parte_2 convenuta-opposta Rg 686/2023 Trib. DI , come da comunicazione del terzo pignorato di Controparte_4 data 18.06.2024 ( doc. 15 ) e quindi accertare e dichiarare che e devono Parte_1 Parte_2 alla convenuta-opposta la limitata somma di euro 11.912,06. A seguito della revoca/nullità del decreto ingiuntivo opposto, ordinarsi la cancellazione dell'ipoteca giudiziale iscritta in data 10.05.2023 presso l'Ufficio Provinciale di DI al Registro generale n. 11583 Registro Particolare n. 1394 a carico di Parte_1
( doc. 13 attori-opponenti ).
[...] Con vittoria di spese e onorari.
3 Per parte convenuta opposta: In via preliminare: respingersi la domanda di sospensione ex art. 624 c.p.c. stante l'insussistenza dei presupposti di legge. Nel merito: respingersi l'opposizione avversaria in quanto inammissibile e comunque infondata in fatto ed in diritto. In ogni caso con vittoria di spese e competenze di lite oltre accessori di legge.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Per una migliore intelligenza delle questioni che si agitano nel presente procedimento occorre evidenziare che la convenuta opposta , quale cessionaria di parte dei CP_1
crediti della chiedeva e Controparte_5
otteneva il decreto ingiuntivo n.152/23 per il pagamento di
Euro 120.000,00 a titolo di parte del maggior saldo negativo di Euro 205.420,15 del contratto di conto corrente n.
731/638301 (poi rinumerato 01/700/10061437), già in essere presso il predetto istituto con la società IMMOBILIARE IL
BORGO SRL, garantito dalle fideiussioni specifiche rilasciate, tra gli altri, dagli opponenti, Parte_1
e . Parte_2
In particolare, gli opponenti fidejussori contestavano tale preteso credito, assumendo, sulla scorta delle perizie econometriche versate in atti, che vi fossero stati indebiti per interessi usurari (Euro 46.169,92), anatocismo illegittimo, e manovre di "jus variandi" non autorizzate
(Euro 78.313,12), oltre all'addebito di commissioni prive di pattuizione in forma scritta (Euro 22.117,01); eccepivano,
altresì la prescrizione degli interessi anteriori al 2017.
In diritto, deducevano, pertanto, la prescrizione degli interessi ex art. 2948 c.c., la nullità degli interessi
4 usurari ex art. 644 c.p. e 1815 c.c., l'illegittimità
dell'anatocismo per violazione dell'art. 120 TUB,
l'inefficacia delle variazioni unilaterali dei tassi di interesse (jus variandi) per violazione dell'art.118 TUB
nonché la nullità delle commissioni non pattuite ex art. 117
TUB.
Concludevano come si apprezza in epigrafe.
A sua volta , costituitasi in giudizio CP_1
tempestivamente, confutava le argomentazioni di controparte assumendo, quanto alla pretesa prescrizione degli interessi anteriori al 5.08.2017, che essa decorresse dall'estinzione del contratto di conto corrente e che la pec del 18.07.2022
avesse interrotto la prescrizione, estendendosi ai coobbligati, rilevando che la giurisprudenza confermasse che la prescrizione quinquennale si applicasse solo a crediti con obbligo di pagamento periodico, non al caso in esame.
Quanto alla pretesa applicazione di interessi usurari,
eccepiva che la controparte non avesse fornito dettagli sufficienti sui tassi soglia e praticati, rendendo impossibile una difesa articolata.
Riguardo, poi, all'asserita applicazione di interessi anatocistici, rilevava, contrariamente alla tesi di controparte, che la mancata indicazione del tasso effettivo annuo per gli interessi creditori non comportasse alcuna nullità, sulla base dell'assunto che si trattasse di una regola di trasparenza, non di validità.
Quanto alla contestata applicazione dello ius variandi,
assumeva, sulla scorta di quanto prodotto in giudizio, CP_1
di aver inviato alla correntista regolari comunicazioni.
delle modifiche contrattuali.
5 Relativamente, infine, al preteso addebito di commissioni non previste, l'opposta rilevava che la controparte non avesse specificato quando e quali commissioni sarebbero state applicate.
Concludeva, pertanto, come riportato in epigrafe.
Orbene, sulla scorta della svolta istruttoria,
sostanziatasi nella disposta consulenza tecnica di ufficio affidata al dott. ritiene il Tribunale che Persona_2
l'opposizione sia parzialmente fondata e, nei limiti di seguito esposti va, pertanto, accolta.
Partendo dall'esame dell'eccepita nullità della clausola anatocistica per violazione degli artt.1283 cc e 120
TUB, occorre evidenziare che, secondo il Supremo Collegio
(vedi Cass. 24011/21) “Il garante è legittimato a sollevare
nei confronti della banca l'eccezione di nullità della
clausola anatocistica atteso che, ove non ricorrano le
particolari condizioni legittimanti previste dall'art. 1283
cod. civ., la capitalizzazione, fondandosi su un uso
negoziale, anziché normativo (il solo che ammette la deroga
dell'art. 1283 c.c.), deve ritenersi vietata per violazione
di una norma cogente, dettata a tutela di un interesse
pubblico. Non è, infatti, affatto sufficiente, per ritenere
che l'applicazione di interessi anatocistici non sia
contraria a norme imperative, il rilievo che nel nostro
ordinamento il divieto di anatocismo non sia assoluto, per
essere quest'ultimo ammesso sia alle particolare condizioni
previste dall'art. 1283 cod. civ., sia, per gli esercenti
l'attività bancaria dall'art. 120 T.U.B., alle condizioni
previste dall'art. 2, comma 2, delibera CICR 9 febbraio 2000
(medesima periodicità nella capitalizzazione degli interessi
6 debitori e creditori); occorre, infatti, esaminare, in
concreto, nel testo contrattuale, se siano stati o meno
pattuiti dalle parti interessi anatocistici in violazione di
quanto previsto dagli artt. 1283 cod. civ. e 120 T.U.B,
essendo indubitabile, in caso affermativo, la contrarietà di
tale clausola ad una norma imperativa. Ne consegue che ove il
correntista alleghi - come nel caso di specie -
l'applicazione di interessi anatocistici in virtù di clausole
inserite nel contratto di conto corrente in violazione
dell'art. 1283 cod. civ. (o dell'art. 120 TUB), venendo in
considerazione fattispecie di applicazione di interessi in
contrasto con norme imperative, la nullità si comunica al
rapporto di garanzia autonoma e la relativa eccezione può
essere fatta valere quindi anche dal garante.”
Sulla scorta di tale insegnamento, occorre considerare come risulta in concreto formulata la clausola anatocistica del rapporto di conto corrente in esame, fermo restando il diritto degli opponenti, quali fidejussori, di contestare la nullità della stessa.
Nella fattispecie in esame, come correttamente evidenziato dal CTU, non risulta indicato il tasso effettivo per gli interessi creditori (TAN e TAE risultano identici).
Il che, come si deduce dalle sentenze della Cassazione
n. 4231/2022 e n. 18664/2023, fa sì che si realizzi la prospettata nullità della clausola anatocistica per violazione di norma imperativa considerato che la previsione,
nel contratto di conto corrente stipulato nella vigenza della delibera CICR 9 febbraio 2000, di un tasso di interesse creditore annuo nominale (TAN) coincidente con quello effettivo (TAE) non dà ragione della capitalizzazione
7 infrannuale dell'interesse creditore, che è richiesta dall'art. 2 della delibera, e non soddisfa, inoltre, la condizione posta dall'art. 6 della delibera stessa, secondo cui, nei casi in cui è prevista una tale capitalizzazione infrannuale, deve essere indicato il valore del tasso,
rapportato su base annua, tenendo conto degli effetti della capitalizzazione.
Sicchè epurato il saldo originario del conto corrente dell'indebito effetto anatocistico, esso risulta pari, sulla scorta dei calcoli operati dal CTU, a Euro 71.322,84, con una differenza di Euro 134.097,31.
Con riferimento poi alle commissioni di affidamento, il
Tribunale concorda con le conclusioni a cui è giunto il CTU
sul punto, non essendo stata rinvenuta alcuna pattuizione scritta che ne legittimasse l'addebito sul predetto conto.
Sicchè eliminate tali commissioni indebite, il saldo negativo del conto in questione si riduce, così come calcolato dal CTU, ad Euro 40.462,88 con una differenza di
Euro 164.957,27 rispetto al saldo originario.
Ma vi di più.
Anche gli effetti dello ius variandi del saggio di interesse applicato dall'istituto di credito vanno espunti dal saldo negativo, considerato che non state provate le comunicazioni o le pattuizioni relative alle variazioni delle condizioni economiche.
Ne consegue che del tutto correttamente il CTU ha ricalcolato il saldo mantenendo il TAN originario del 4% per tutta la durata del rapporto, considerando inefficaci le variazioni sfavorevoli al cliente.
Pertanto, come calcolato dall'ausiliario il saldo
8 finale è pari a Euro 29.554,54, con una differenza di Euro
175.874,61 rispetto al saldo originario.
Ciò perché, quanto all'eccepita usurarietà degli interessi applicati sul conto corrente, l'ausiliario ha verificato che i tassi effettivi globali (TEG) applicati non hanno mai superato le soglie di usura stabilite dalla legge,
seguendo rigorosamente le istruzioni della Banca d'Italia.
Il che esclude ogni ulteriore effetto sul saldo negativo come sopra ricalcolato.
In definitiva, il saldo negativo del conto corrente in questione, così come rettificato in virtù di quanto sin qui esposto (anatocismo, commissioni non pattuite, e variazioni contrattuali inefficaci) è pari a Euro 29.554,54.
Da tale importo va, però, dedotta la somma di Euro
17.633,48 introitata dalla convenuta-opposta in corso di causa, a seguito di pignoramento presso terzi a carico di promosso dalla convenuta-opposta Rg 686/2023 Parte_2
Trib. DI, come da comunicazione del terzo pignorato
[...]
di data 18.06.2024 ( doc. 15 ). CP_4
Ne consegue che, previa revoca del decreto ingiuntivo opposto, gli opponenti vanno condannati, in favore dell'opposta, al pagamento, in solido, del residuo di Euro
11.912,06, oltre agli interessi dalla domanda al saldo.
In ossequio all'insegnamento della Suprema Corte (vedi
Cass.21840/2013) va rigettata la richiesta di cancellazione dell'ipoteca giudiziale iscritta sulla base del decreto ingiuntivo revocato nel caso in cui, come quello al vaglio del Tribunale, che residui comunque un credito a favore del creditore opposto sulla base del titolo originariamente azionato, restando ferma, ai sensi dell'art. 653, comma
9 secondo, cod. proc. civ., la conservazione degli atti di esecuzione già compiuti in forza dell'originaria esecutività
del decreto (atti nei quali rientra anche l'ipoteca iscritta ai sensi dell'art. 655 cod. proc. civ.), nei limiti della somma o della quantità ridotta, quali risultano dalla sentenza definitiva.
In ragione della reciproca parziale soccombenza,
sussistono giusti motivi per l'integrale compensazione delle spese di lite e porre a definitivo carico di entrambe le parti le spese di CTU per pari quota.
P.Q.M.
Definitivamente pronunziando, ogni contraria domanda ed eccezione rigettate, così decide:
a) in parziale accoglimento dell'opposizione, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
b) condanna gli opponenti, in solido, al pagamento, in favore dell'opposta, di Euro 11.912,06 oltre agli interessi dalla domanda al saldo;
c) compensa interamente tra le parti le spese del giudizio;
d) pone a definitivo carico di entrambe le parti le spese di CTU per pari quota.
Così deciso in DI il 25/7/2025.
Il Giudice
Gianmarco Calienno
10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di DI, 2^ sezione civile, in composizione monocratica nella persona del dott. Gianmarco
Calienno, ha pronunziato la seguente
sentenza
nella causa civile iscritta al n. 1420/23 R.g. in opposizione al decreto ingiuntivo n. 152/23, promossa con citazione in opposizione
da
c.f. , nato a Parte_1 C.F._1
EA (UD) il 22.04.1958 e ivi residente in piazza Arturo
Malignan i 12 e c.f. nato a Parte_2 C.F._2
EA (UD) UD), il 03.08.1945 ed ivi residente in [...], rappresentati e difei, ai fini della presente procedura, dall'avv. Carlo Bellogi, c.f. , C.F._3
PEC del Foro di Pordenone Em_1 Email_2
ed elettivamente domiciliati, presso il suo Studio in
Pordenone, viale Cossetti 22, PEC
giusta procura rilasciata Email_3
a margine della citazione;
- attori opponenti–
contro
:
(già Controparte_1 [...]
società Controparte_2
unipersonale, con sede in Napoli (NA), Via Santa Brigida
n.39, capitale sociale Euro 655.153.674,00, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli
1 (R.E.A. NA-458737), iscritta all'Albo degli P.IVA_1
Intermediari Finanziari di cui all'articolo 106 del Testo
Unico Bancario, in persona della Dott.ssa Controparte_3
nata a Conegliano (TV) il [...], a [...] abilitata giusta procura del 21.01.2022 (Rep. n.53.130, Racc. n.24.635)
a rogito Notaio di Milano (doc.1), registrato a Persona_1
Milano 1 il 26.01.2022 al n.5000 serie 1T, rappresentata e difesa, giusta mandato in calce al ricorso per ingiunzione datato 24.01.2023 (doc.2), dall'Avv. Lorenzo Sternini del foro di Treviso (C.F.: ): CodiceFiscale_4
- convenuta opposta–
OGGETTO: contratti bancari.
Causa trattenuta in decisione alla scadenza dei termini di legge per il deposito delle difese sulle seguenti conclusioni:
Per parti attrici opponenti: in via preliminare rigettarsi, in quanto infondate in fatto e diritto, le eccezioni della convenuta - opposta di inammissibilità dell'opposizione e delle eccezioni dei fideiussori;
nel merito, in principalità disattesa ogni contraria domanda, eccezione e deduzione: viste le risultanze della Consulenza Tecnica d'Ufficio, che ha quantificato in € 175.874,61 l'indebito addebitato dalla convenuta-opposta sul conto affidato n. 06/731/057/638301 ( ora rinumerato n. 11/700/03697901 e già rinumerato n. 700-10061437-1 ) , considerato che la convenuta-opposta ha agito per la limitata somma di € 120.000,00, accertare e dichiarare, in relazione al predetto rapporto di conto, l'illegittimità dell'anatocismo per mancata previsione pattizia della capitalizzazione degli interessi attivi, in violazione dell'art. 120 TUB, l'illegittimità/inefficacia delle manovre di jus variandi sui tassi di interesse debitori, in violazione dell'art. 118 TUB, la nullità dell'addebito di commissioni per mancata pattuizione in forma scritta, in violazione dell'art. 117 TUB, per una somma pari ad almeno € 175.874,61, superiore alla somma ingiunta, e quindi – operata la compensazione - respingersi la pretesa azionata dalla stessa in quanto destituita di fondamento in fatto e in diritto e comunque – revocato ovvero dichiarato nullo il decreto ingiuntivo opposto
2 n. 152/2023 – accertare e dichiarare che nulla devono i sigg.ri e alla Parte_1 Parte_2 convenuta-opposta. In aggiunta, avendo la convenuta- opposta introitato la somma di € 17.633,48 in corso di causa, a seguito di pignoramento presso terzi a carico di promosso dalla convenuta-opposta Rg Parte_2 686/2023 Trib. DI , come da comunicazione del terzo pignorato di data 18.06.2024 ( doc. Controparte_4 15 ), accertare e dichiarare che detto incasso è indebito, con condanna della convenuta-opposta alla sua restituzione a , oltre interessi legali. Parte_2 A seguito della revoca/nullità del decreto ingiuntivo opposto, ordinarsi la cancellazione dell'ipoteca giudiziale iscritta in data 10.05.2023 presso l'Ufficio Provinciale di DI al Registro generale n. 11583 Registro Particolare n. 1394 a carico di Parte_1
( doc. 13 attori-opponenti )
[...] nel merito, in subordine disattesa ogni contraria domanda, eccezione e deduzione: viste le risultanze della Consulenza Tecnica d'Ufficio, che ha quantificato in € 175.874,61 l'indebito addebitato dalla convenuta-opposta sul conto affidato n. 06/731/057/638301 ( ora rinumerato n. 11/700/03697901 e già rinumerato n. 700-10061437-1 ) nel caso in cui non venisse considerato come credito la limitata somma di € 120.000,00, ma quella di euro 205.420,00, accertare e dichiarare, in relazione al predetto rapporto di conto, l'illegittimità dell'anatocismo per mancata previsione pattizia della capitalizzazione degli interessi attivi, in violazione dell'art. 120 TUB, l'illegittimità/inefficacia delle manovre di jus variandi sui tassi di interesse debitori, in violazione dell'art. 118 TUB, la nullità dell'addebito di commissioni per mancata pattuizione in forma scritta, in violazione dell'art. 117 TUB, per una somma pari ad almeno € 175.874,61, e quindi – operata la compensazione - respingersi la pretesa come azionata dalla stessa in quanto destituita di fondamento in fatto e in diritto e comunque – revocato ovvero dichiarato nullo il decreto ingiuntivo opposto n. 152/2023 – accertare e dichiarare che i sigg.ri
[...]
e devono alla convenuta-opposta Parte_1 Parte_2 la limitata somma di euro 29.545,54 da cui va dedotta la somma di € 17.633,48 introitata dalla convenuta- opposta in corso di causa, a seguito di pignoramento presso terzi a carico di promosso dalla Parte_2 convenuta-opposta Rg 686/2023 Trib. DI , come da comunicazione del terzo pignorato di Controparte_4 data 18.06.2024 ( doc. 15 ) e quindi accertare e dichiarare che e devono Parte_1 Parte_2 alla convenuta-opposta la limitata somma di euro 11.912,06. A seguito della revoca/nullità del decreto ingiuntivo opposto, ordinarsi la cancellazione dell'ipoteca giudiziale iscritta in data 10.05.2023 presso l'Ufficio Provinciale di DI al Registro generale n. 11583 Registro Particolare n. 1394 a carico di Parte_1
( doc. 13 attori-opponenti ).
[...] Con vittoria di spese e onorari.
3 Per parte convenuta opposta: In via preliminare: respingersi la domanda di sospensione ex art. 624 c.p.c. stante l'insussistenza dei presupposti di legge. Nel merito: respingersi l'opposizione avversaria in quanto inammissibile e comunque infondata in fatto ed in diritto. In ogni caso con vittoria di spese e competenze di lite oltre accessori di legge.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Per una migliore intelligenza delle questioni che si agitano nel presente procedimento occorre evidenziare che la convenuta opposta , quale cessionaria di parte dei CP_1
crediti della chiedeva e Controparte_5
otteneva il decreto ingiuntivo n.152/23 per il pagamento di
Euro 120.000,00 a titolo di parte del maggior saldo negativo di Euro 205.420,15 del contratto di conto corrente n.
731/638301 (poi rinumerato 01/700/10061437), già in essere presso il predetto istituto con la società IMMOBILIARE IL
BORGO SRL, garantito dalle fideiussioni specifiche rilasciate, tra gli altri, dagli opponenti, Parte_1
e . Parte_2
In particolare, gli opponenti fidejussori contestavano tale preteso credito, assumendo, sulla scorta delle perizie econometriche versate in atti, che vi fossero stati indebiti per interessi usurari (Euro 46.169,92), anatocismo illegittimo, e manovre di "jus variandi" non autorizzate
(Euro 78.313,12), oltre all'addebito di commissioni prive di pattuizione in forma scritta (Euro 22.117,01); eccepivano,
altresì la prescrizione degli interessi anteriori al 2017.
In diritto, deducevano, pertanto, la prescrizione degli interessi ex art. 2948 c.c., la nullità degli interessi
4 usurari ex art. 644 c.p. e 1815 c.c., l'illegittimità
dell'anatocismo per violazione dell'art. 120 TUB,
l'inefficacia delle variazioni unilaterali dei tassi di interesse (jus variandi) per violazione dell'art.118 TUB
nonché la nullità delle commissioni non pattuite ex art. 117
TUB.
Concludevano come si apprezza in epigrafe.
A sua volta , costituitasi in giudizio CP_1
tempestivamente, confutava le argomentazioni di controparte assumendo, quanto alla pretesa prescrizione degli interessi anteriori al 5.08.2017, che essa decorresse dall'estinzione del contratto di conto corrente e che la pec del 18.07.2022
avesse interrotto la prescrizione, estendendosi ai coobbligati, rilevando che la giurisprudenza confermasse che la prescrizione quinquennale si applicasse solo a crediti con obbligo di pagamento periodico, non al caso in esame.
Quanto alla pretesa applicazione di interessi usurari,
eccepiva che la controparte non avesse fornito dettagli sufficienti sui tassi soglia e praticati, rendendo impossibile una difesa articolata.
Riguardo, poi, all'asserita applicazione di interessi anatocistici, rilevava, contrariamente alla tesi di controparte, che la mancata indicazione del tasso effettivo annuo per gli interessi creditori non comportasse alcuna nullità, sulla base dell'assunto che si trattasse di una regola di trasparenza, non di validità.
Quanto alla contestata applicazione dello ius variandi,
assumeva, sulla scorta di quanto prodotto in giudizio, CP_1
di aver inviato alla correntista regolari comunicazioni.
delle modifiche contrattuali.
5 Relativamente, infine, al preteso addebito di commissioni non previste, l'opposta rilevava che la controparte non avesse specificato quando e quali commissioni sarebbero state applicate.
Concludeva, pertanto, come riportato in epigrafe.
Orbene, sulla scorta della svolta istruttoria,
sostanziatasi nella disposta consulenza tecnica di ufficio affidata al dott. ritiene il Tribunale che Persona_2
l'opposizione sia parzialmente fondata e, nei limiti di seguito esposti va, pertanto, accolta.
Partendo dall'esame dell'eccepita nullità della clausola anatocistica per violazione degli artt.1283 cc e 120
TUB, occorre evidenziare che, secondo il Supremo Collegio
(vedi Cass. 24011/21) “Il garante è legittimato a sollevare
nei confronti della banca l'eccezione di nullità della
clausola anatocistica atteso che, ove non ricorrano le
particolari condizioni legittimanti previste dall'art. 1283
cod. civ., la capitalizzazione, fondandosi su un uso
negoziale, anziché normativo (il solo che ammette la deroga
dell'art. 1283 c.c.), deve ritenersi vietata per violazione
di una norma cogente, dettata a tutela di un interesse
pubblico. Non è, infatti, affatto sufficiente, per ritenere
che l'applicazione di interessi anatocistici non sia
contraria a norme imperative, il rilievo che nel nostro
ordinamento il divieto di anatocismo non sia assoluto, per
essere quest'ultimo ammesso sia alle particolare condizioni
previste dall'art. 1283 cod. civ., sia, per gli esercenti
l'attività bancaria dall'art. 120 T.U.B., alle condizioni
previste dall'art. 2, comma 2, delibera CICR 9 febbraio 2000
(medesima periodicità nella capitalizzazione degli interessi
6 debitori e creditori); occorre, infatti, esaminare, in
concreto, nel testo contrattuale, se siano stati o meno
pattuiti dalle parti interessi anatocistici in violazione di
quanto previsto dagli artt. 1283 cod. civ. e 120 T.U.B,
essendo indubitabile, in caso affermativo, la contrarietà di
tale clausola ad una norma imperativa. Ne consegue che ove il
correntista alleghi - come nel caso di specie -
l'applicazione di interessi anatocistici in virtù di clausole
inserite nel contratto di conto corrente in violazione
dell'art. 1283 cod. civ. (o dell'art. 120 TUB), venendo in
considerazione fattispecie di applicazione di interessi in
contrasto con norme imperative, la nullità si comunica al
rapporto di garanzia autonoma e la relativa eccezione può
essere fatta valere quindi anche dal garante.”
Sulla scorta di tale insegnamento, occorre considerare come risulta in concreto formulata la clausola anatocistica del rapporto di conto corrente in esame, fermo restando il diritto degli opponenti, quali fidejussori, di contestare la nullità della stessa.
Nella fattispecie in esame, come correttamente evidenziato dal CTU, non risulta indicato il tasso effettivo per gli interessi creditori (TAN e TAE risultano identici).
Il che, come si deduce dalle sentenze della Cassazione
n. 4231/2022 e n. 18664/2023, fa sì che si realizzi la prospettata nullità della clausola anatocistica per violazione di norma imperativa considerato che la previsione,
nel contratto di conto corrente stipulato nella vigenza della delibera CICR 9 febbraio 2000, di un tasso di interesse creditore annuo nominale (TAN) coincidente con quello effettivo (TAE) non dà ragione della capitalizzazione
7 infrannuale dell'interesse creditore, che è richiesta dall'art. 2 della delibera, e non soddisfa, inoltre, la condizione posta dall'art. 6 della delibera stessa, secondo cui, nei casi in cui è prevista una tale capitalizzazione infrannuale, deve essere indicato il valore del tasso,
rapportato su base annua, tenendo conto degli effetti della capitalizzazione.
Sicchè epurato il saldo originario del conto corrente dell'indebito effetto anatocistico, esso risulta pari, sulla scorta dei calcoli operati dal CTU, a Euro 71.322,84, con una differenza di Euro 134.097,31.
Con riferimento poi alle commissioni di affidamento, il
Tribunale concorda con le conclusioni a cui è giunto il CTU
sul punto, non essendo stata rinvenuta alcuna pattuizione scritta che ne legittimasse l'addebito sul predetto conto.
Sicchè eliminate tali commissioni indebite, il saldo negativo del conto in questione si riduce, così come calcolato dal CTU, ad Euro 40.462,88 con una differenza di
Euro 164.957,27 rispetto al saldo originario.
Ma vi di più.
Anche gli effetti dello ius variandi del saggio di interesse applicato dall'istituto di credito vanno espunti dal saldo negativo, considerato che non state provate le comunicazioni o le pattuizioni relative alle variazioni delle condizioni economiche.
Ne consegue che del tutto correttamente il CTU ha ricalcolato il saldo mantenendo il TAN originario del 4% per tutta la durata del rapporto, considerando inefficaci le variazioni sfavorevoli al cliente.
Pertanto, come calcolato dall'ausiliario il saldo
8 finale è pari a Euro 29.554,54, con una differenza di Euro
175.874,61 rispetto al saldo originario.
Ciò perché, quanto all'eccepita usurarietà degli interessi applicati sul conto corrente, l'ausiliario ha verificato che i tassi effettivi globali (TEG) applicati non hanno mai superato le soglie di usura stabilite dalla legge,
seguendo rigorosamente le istruzioni della Banca d'Italia.
Il che esclude ogni ulteriore effetto sul saldo negativo come sopra ricalcolato.
In definitiva, il saldo negativo del conto corrente in questione, così come rettificato in virtù di quanto sin qui esposto (anatocismo, commissioni non pattuite, e variazioni contrattuali inefficaci) è pari a Euro 29.554,54.
Da tale importo va, però, dedotta la somma di Euro
17.633,48 introitata dalla convenuta-opposta in corso di causa, a seguito di pignoramento presso terzi a carico di promosso dalla convenuta-opposta Rg 686/2023 Parte_2
Trib. DI, come da comunicazione del terzo pignorato
[...]
di data 18.06.2024 ( doc. 15 ). CP_4
Ne consegue che, previa revoca del decreto ingiuntivo opposto, gli opponenti vanno condannati, in favore dell'opposta, al pagamento, in solido, del residuo di Euro
11.912,06, oltre agli interessi dalla domanda al saldo.
In ossequio all'insegnamento della Suprema Corte (vedi
Cass.21840/2013) va rigettata la richiesta di cancellazione dell'ipoteca giudiziale iscritta sulla base del decreto ingiuntivo revocato nel caso in cui, come quello al vaglio del Tribunale, che residui comunque un credito a favore del creditore opposto sulla base del titolo originariamente azionato, restando ferma, ai sensi dell'art. 653, comma
9 secondo, cod. proc. civ., la conservazione degli atti di esecuzione già compiuti in forza dell'originaria esecutività
del decreto (atti nei quali rientra anche l'ipoteca iscritta ai sensi dell'art. 655 cod. proc. civ.), nei limiti della somma o della quantità ridotta, quali risultano dalla sentenza definitiva.
In ragione della reciproca parziale soccombenza,
sussistono giusti motivi per l'integrale compensazione delle spese di lite e porre a definitivo carico di entrambe le parti le spese di CTU per pari quota.
P.Q.M.
Definitivamente pronunziando, ogni contraria domanda ed eccezione rigettate, così decide:
a) in parziale accoglimento dell'opposizione, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
b) condanna gli opponenti, in solido, al pagamento, in favore dell'opposta, di Euro 11.912,06 oltre agli interessi dalla domanda al saldo;
c) compensa interamente tra le parti le spese del giudizio;
d) pone a definitivo carico di entrambe le parti le spese di CTU per pari quota.
Così deciso in DI il 25/7/2025.
Il Giudice
Gianmarco Calienno
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