Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 24/03/2025, n. 1466 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1466 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'appello di Napoli, seconda sezione civile, riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr.ssa Alessandra Piscitello - Presidente -
- dr.ssa Maria Teresa Onorato - Consigliere -
- dr.ssa Maria Luisa Arienzo - Consigliere istruttore - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G 3440/2023, riservata in decisione all'udienza del
29.1.2025 e vertente
TRA
(c.f. ), rappresentato e difeso, giusta procura Parte_1 C.F._1 allegata all'atto di appello, dall'avv. Ciro Principato (c.f. , presso il C.F._2
cui studio sito in MA (NA) alla via Parrocchia n. 5/7 è elettivamente domiciliato
APPELLANTE
CONTRO
quale Impresa designata per la gestione del Fondo di Garanzia Controparte_1
per le Vittime della Strada, con sede legale in Mogliano Veneto (TV), via Marocchesa n.
14, in persona di , procuratore munito degli occorrenti poteri in forza di Controparte_2
procura in data 27.2.2019 n. 21210/7183 di rep. notaio di Milano, Persona_1
congiuntamente a , nella sua qualità di dirigente e procuratore, munito degli Controparte_3
occorrenti poteri in forza di procura in data 20.4.2017 n. 116428/21805 di rep. notaio di Trieste, rappresentata e difesa, giusta procura autenticata in data Persona_2
11.11.2020 al n. 24877 di repertorio a rogito notaio di Milano, dall'avv. Carlo Persona_1
Gagliardi (c.f. ) C.F._3
APPELLATA
RGn°3440/2023-sentenza
- 1 -
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.Con atto di citazione ritualmente notificato in data 7.3.2022 Parte_1
conveniva innanzi al Tribunale di Napoli Nord la quale impresa Controparte_1
designata per la gestione del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, al fine di accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del conducente di una autovettura “pirata” nella causazione del sinistro stradale occorso in data 30.10.2019, alle h. 21.00 circa, in
Melito di Napoli, nonché sentir condannare la convenuta società, nella suindicata qualità, al risarcimento di tutti danni subiti dall'istante in conseguenza delle lesioni personali riportate nel suindicato sinistro.
1.2 Instaurato ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio la Controparte_1
nella qualità di FGVS, eccependo, in rito, l'improcedibilità della domanda e la nullità dell'atto di citazione per incertezza e genericità del petitum e della causa petendi; nel merito, contestava la fondatezza della domanda attorea in fatto e in diritto.
1.3 Denegata in fase istruttoria la richiesta di rimessione in termini per il deposito della memoria ex art. 183 VI comma n. 2 c.p.c. avanzata dal procuratore di parte attrice, il
Tribunale adito, con sentenza n. 1168/2023 pubblicata il 17.3.2023, ha rigettato la domanda attorea.
In particolare, il giudice di prime cure, per quanto ancora ci occupa, ha rigettato nel merito la pretesa risarcitoria per non essere stata fornita la prova del fatto storico del sinistro e del nesso di causalità con le lesioni fisiche documentate nei certificati medici prodotti;
sul punto, ha escluso la ravvisabilità di un impedimento assoluto e improvviso del difensore, idoneo a giustificare una rimessione in termini per il deposito della memoria istruttoria ex art. 183 VI comma n. 2 c.p.c., trattandosi, peraltro, di attività delegabile;
ha soggiunto che la richiesta di prova testimoniale articolata nell'atto di citazione è inammissibile, stante la mancata indicazione delle generalità del teste da escutere.
1.4 Avverso tale pronuncia, con atto di citazione notificato in data 19.7.2023, Parte_1
ha proposto appello, affidato a due motivi.
[...]
1.5 Con il primo motivo l'appellante denunzia la nullità della sentenza per omessa o insufficiente motivazione, ai sensi degli artt. 161 comma 2 c.p.c, 132 comma 2 n. 4 c.p.c. e
111 cost., stante la mancata esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione e
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- 2 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda del conseguente impossibile controllo, in sede di gravame, dell'iter logico-motivazionale su cui si fonda la decisione.
1.6 Con il secondo motivo l'appellante censura il mancato accoglimento dell'istanza di remissione in termini ex art. 153 c.p.c.; in particolare, adduce che il proprio difensore è stato impossibilitato a depositare la seconda memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c., a causa di una
“sindrome ansioso-depressiva” da cui egli era affetto, come attestato dai certificati medici prodotti;
protesta, ancora, che l'alternativa della delega ad un collaboratore di studio presa in considerazione dal giudice a quo non era concretamente praticabile, non avendo il difensore collaboratori di studio e trattandosi di attività che il procuratore avrebbe dovuto necessariamente compiere personalmente, presupponendo l'utilizzo di ID e password.
1.7 Con comparsa depositata il 12.1.2024 si è costituita in giudizio la Controparte_1
nella qualità di FGVS, eccependo, in rito, l'inammissibilità ex artt. 342 c.p.c. e 348 bis c.p.c. e, in subordine, l'infondatezza nel merito dell'impugnazione, di cui ha chiesto il rigetto con vittoria di spese e competenze di lite.
1.8 All'udienza del 29.1.2025, cui la causa è stata rinviata ai sensi del novellato art. 352
c.p.c., all'esito del deposito degli scritti conclusionali il Consigliere istruttore ha riservato la decisione della causa al Collegio.
2. Preliminarmente deve essere affermata, all'esito di verifica d'ufficio, la tempestività dell'appello, proposto con citazione notificata in data 19.7.2023, risultando rispettato il termine di decadenza di sei mesi di cui all'art. 327 c.p.c., decorrente dalla pubblicazione della sentenza impugnata, non notificata, avvenuta in data 17.3.2023.
2.1 Si premette che l'impugnazione in esame è regolata dal nuovo regime delineato dall'art. 342 c.p.c. come modificato dal D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149, applicabile alle impugnazioni proposte successivamente al 28 febbraio 2023.
In particolare, il nuovo art. 342c.p.c. prevede che “L'appello deve essere motivato e per ciascuno dei motivi deve indicare a pena di inammissibilità, in modo chiaro, sintetico e specifico: 1) il capo della decisione di primo grado che viene impugnato;
2) le censure proposte alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado;
3) le violazioni di legge denunciate e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata”.
In definitiva, per effetto della novella, bisogna indicare nell'atto di appello esattamente quali parti del provvedimento impugnato si intendono sottoporre a riesame e, per tali parti,
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- 3 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda indicare quali modifiche si richiedono rispetto a quanto ha formato oggetto della ricostruzione del fatto compiuta dal primo giudice.
Va nondimeno chiarito, al fine di evitare di ricadere in pronunce di tipo esclusivamente formalistico, che occorre che il giudice verifichi in concreto il rispetto della norma.
In particolare, secondo quanto chiarito dalle Sezioni Unite della Suprema Corte (Cass. SU
n.27199/2017) con una interpretazione che, benché riferita agli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo previgente formulato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella L. 7 agosto 2012, n. 134, deve ritenersi ancora attuale, l'indicazione normativa postula una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. Resta tuttavia escluso, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado.
In forza di tali principi l'appello deve essere dichiarato ammissibile, dal momento che l'appellante ha, in ossequio al disposto dell'art. 342 c.p.c. anche nella formulazione novellata, chiaramente indicato le parti della sentenza che intende censurare e le ragioni per le quali ritiene di non condividere l'assunto del primo Giudice
Parimenti non sussistevano i presupposti per una declaratoria di inammissibilità ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., avendo l'appellante addotto argomentazioni logico-giuridiche a sostegno del gravame interposto, meritevoli di un approfondimento in fase decisoria.
2.2 Il primo motivo di appello è infondato e va, pertanto, rigettato.
Per costante giurisprudenza, la mancanza di motivazione, quale causa di nullità della sentenza impugnata, sussiste quando la motivazione della sentenza sia radicalmente carente, inconciliabile o incomprensibile ed è dunque impossibile qualsiasi controllo sull'iter logico- giuridico posto dal giudice a base della decisione. A tale ipotesi va assimilata quella della motivazione apparente, che si ravvisa allorquando la motivazione della sentenza impugnata, pur essendo graficamente (e, quindi, materialmente) esistente, risulta, tuttavia, del tutto inidonee a rivelare la ratio decidendi posta a fondamento dell'atto, tale da non
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- 4 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda attingere la soglia del "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111, sesto comma, Cost. (tra le tante: Cass., Sez. 1°, 30 giugno 2020, n. 13248; Cass., Sez. 6°-5, 25 marzo 2021).
Ciò posto, la sentenza impugnata è immune dal vizio denunciato, ben enucleandosi, dalla pur sintetica motivazione esposta, il ragionamento logico-giuridico in forza del quale il giudice a quo è pervenuto al rigetto nel merito della domanda attorea.
Il Tribunale, invero, ha preliminarmente affermato l'insussistenza dei presupposti per la rimessione in termini richiesta dall'attore di primo grado per il compimento dell'attività di deposito della seconda memoria istruttoria ex art. 183 VI comma c.p.c., non eseguita nel rispetto del termine perentorio all'uopo previsto, evidenziando che la documentazione medica prodotta non attestasse un impedimento assoluto ed improvviso e che, per altro verso, l'attività ben poteva essere delegata ad un collaboratore di studio;
ha, quindi, rilevato l'inammissibilità della prova testimoniale articolata nell'atto di citazione, stante la mancata indicazione delle generalità dei testi da escutere;
ha concluso per il rigetto della domanda per difetto di prova, posto che la decadenza processuale dall'ingresso dei mezzi istruttori ha impedito di assolvere all'onere probatorio gravante sul danneggiato in relazione alla verificazione del fatto storico e al nesso causale tra il sinistro e le lesioni lamentate.
2.2 Il secondo motivo è, altresì, infondato e va rigettato.
L'istituto della rimessione in termini previsto dall'art. 153 c.p.c., comma 2, nella formulazione novellata dalla L. n. 69 del 2009, postula, come chiarito dalla Suprema Corte a
Sezioni Unite (sentenza n. 32725 del 18/12/2018 e n. 4135 del 12/02/2019), la dimostrazione che la decadenza sia stata determinata da una causa non imputabile alla parte, perché cagionata da un fattore estraneo alla sua volontà, che presenti i caratteri dell'assolutezza e non della mera difficoltà; la parte incorsa nella decadenza ha poi, l'onere, una volta cessata la causa dell'impedimento, di attivarsi senza indugio nel richiedere la rimessione, onere da intendere come immediatezza della reazione al palesarsi della necessità di svolgere un'attività processuale ormai preclusa (Cass. n.19290 del 2016).
Si è, in particolare, evidenziato che la previsione in esame rappresenta il risultato di una scelta del legislatore che, in applicazione del principio del giusto processo, mira a contemperare l'esigenza della parte che per causa incolpevole sia incorsa in una decadenza processuale con l'interesse dell'altra parte al consolidamento ed alla definitività della situazione prodottasi per effetto della decadenza. Proprio questo bilanciamento e
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- 5 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda contemperamento di interessi contrapposti impone di ravvisare, quale presupposto implicito per l'accoglimento di tale istanza, che la sua proposizione debba essere fatta dall'interessato senza dilazione, immediatamente dopo che egli abbia acquistato consapevolezza di non avere potuto compiere validamente l'adempimento richiesto dalla legge a pena di decadenza
(vedi in tal senso anche Cass. 23561/2011).
Già sotto tale profilo è evidente l'insussistenza dei rigorosi presupposti postulati dall'istituto in esame, avendo il difensore dell'appellante avanzato l'istanza di rimessione in termini soltanto in data 22.11.2022, a fronte della cessazione del dedotto impedimento risalente già al 30.9.2022 (vedi certificato medico del 30.9.2022, con cui l'avvocato Ciro Principato veniva dichiarato guarito in pari data).
Inoltre, come correttamente argomentato dal primo giudice, la documentazione medica prodotta non è idonea ad attestare un impedimento assoluto ed improvviso, tale cioè da precludere, del tutto, il compimento degli atti in cui si sostanzia, di regola, l'esercizio della professione forense (nella specie redazione della memoria istruttoria) o la possibilità di assicurare il rispetto del termine assegnato con la predisposizione di un minimo di preventiva organizzazione, ivi inclusa quella di delegare a terzi il compimento dell'atto in questione.
L'affezione refertata “sindrome ansioso-depressiva” non consente, invero, per la sua genericità e in assenza di indicazione della specifica sintomatologia ad essa afferente, di desumere che, nel periodo coperto dalla certificazione medica, il difensore fosse assolutamente impedito a compiere qualsiasi atto professionale, quale, per quanto qui rileva, la redazione ed il deposito telematico di una memoria istruttoria. Inoltre, la stessa diagnosi posta in termini di “sindrome”, per sua natura tipica di disturbi continuativi o tali da svilupparsi in un certo arco temporale, induce ad escludere il suo insorgere improvviso e repentino, con conseguente privazione della possibilità di prevedere l'impedimento, con un certo margine di anticipo, all'approssimarsi della scadenza e prevenire gli effetti decadenziali con il ricorso a soluzioni alternative nell'ambito dell'organizzazione minima esigibile da colui che eserciti la professione forense, anche nel rispetto dell'obbligo deontologico assunto verso il cliente.
A riguardo, impregiudicati gli assorbenti rilievi che precedono, appare inconferente l'obiezione dell'appellante sulla impossibilità di delegare il deposito telematico ad altro
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- 6 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda collega, quand'anche non collaboratore di studio nell'ipotesi prospettata (e non provata) della mancanza di tali figure nello studio professionale dell'avv. Principato, posto che, ove si accedesse alla qualificazione di tale attività come “personalissima” nel senso indicato dall'appellante medesimo, sarebbe impossibile delegare qualsiasi attività implicante l'utilizzo delle credenziali necessarie per perfezionare i depositi telematici, laddove deve presumersi che tale utilizzo generalmente avvenga nell'ambito degli studi professionali, ovviamente presidiato dall'obbligo di non divulgazione all'esterno, pena la responsabilità per violazione dei doveri inerenti all'esercizio della professione.
Alla luce di tutto quanto esposto va confermata la conclusione cui è pervenuto il primo giudice sul rigetto della domanda attorea per mancata prova del fatto storico dedotto in citazione e del nesso causale tra le lesioni documentate in atti ed una condotta involgente la responsabilità di nella qualità di FGVS. Controparte_1
3. Le spese del presente grado seguono la soccombenza dell'appellante.
Esse si liquidano in applicazione del D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, entrato in vigore il 23.10.2022.
E, invero, in tema di spese processuali i parametri introdotti da una nuova disposizione, cui devono essere commisurati i compensi dei professionisti, trovano applicazione ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto, ancorché la prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta nella vigenza della pregressa regolamentazione (Cass. 19989/2021).
Tali compensi sono determinati con riferimento allo scaglione delle cause di valore fino ad
€ 260.000,00, avendo riguardo, nella loro concreta quantificazione, alla complessità della controversia e all'attività processuale e difensiva effettivamente espletata.
4. Essendo stato rigettato l'appello, deve darsi atto della ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del DPR 30 maggio 2002, n. 115 (comma inserito dall' art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 ed applicabile ai procedimenti iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore di tale legge) per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il presente giudizio, a carico dell'appellante.
P.Q.M.
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- 7 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda la Corte di Appello di Napoli - II sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello come in epigrafe proposto e tra le parti ivi indicate, avverso la sentenza del Tribunale di
Napoli Nord n. 1168/2023, così provvede:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la statuizione impugnata;
2) condanna alla refusione in favore di quale Parte_1 Controparte_1
impresa designata per la gestione del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, delle spese di lite del presente grado, che liquida in € 8.000,00 per compensi, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA, se dovute, come per legge;
3) dà atto della ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del DPR 30 maggio 2002, n. 115 (comma inserito dall' art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre
2012, n. 228 ed applicabile ai procedimenti iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore di tale legge) per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il presente giudizio a carico dell'appellante.
Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio del 12.3.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dr.ssa Maria Luisa Arienzo dr.ssa Alessandra Piscitiello
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