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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. IV, sentenza 02/02/2026, n. 699 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 699 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 699/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 4, riunita in udienza il
23/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
BIANCHI GIANCARLO, Giudice monocratico in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2787/2025 depositato il 22/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria - Via G. Grezar N. 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249013189420000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249013189420000 IVA-ALTRO 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 182/2026 depositato il
26/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Dichiara di rinunciare al ricorso.
Resistente/Appellato: Non comparso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il signor Ricorrente_1 in qualità di erede della signora Nominativo_1 ha proposto ricorso nei confronti del Comune di Gioiosa Jonica per l'annullamento dell'intimazione di pagamento in epigrafe indicata, limitatamente alle pretese tributaria relative alla TARI 2015, 2016 e 2017 ed IMU 2015 e 2017.
Il ricorrente ha eccepito l'illegittimità dell'atto impugnato ed ha concluso per l'accoglimento del ricorso con vittoria di spese.
Si è costituito in giudizio il Comune di Gioiosa Jonica che ha chiesto il rigetto del ricorso.
All'odierna udienza parte ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va dichiarata l'estinzione del giudizio per rinuncia al ricorso.
Le spese possono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia di I Grado di Reggio Calabria, IV Sezione, dichiara l'estinzione del giudizio.
Spese compensate.
Reggio Calabria, 23.1.2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 4, riunita in udienza il
23/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
BIANCHI GIANCARLO, Giudice monocratico in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2787/2025 depositato il 22/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria - Via G. Grezar N. 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249013189420000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249013189420000 IVA-ALTRO 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 182/2026 depositato il
26/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Dichiara di rinunciare al ricorso.
Resistente/Appellato: Non comparso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il signor Ricorrente_1 in qualità di erede della signora Nominativo_1 ha proposto ricorso nei confronti del Comune di Gioiosa Jonica per l'annullamento dell'intimazione di pagamento in epigrafe indicata, limitatamente alle pretese tributaria relative alla TARI 2015, 2016 e 2017 ed IMU 2015 e 2017.
Il ricorrente ha eccepito l'illegittimità dell'atto impugnato ed ha concluso per l'accoglimento del ricorso con vittoria di spese.
Si è costituito in giudizio il Comune di Gioiosa Jonica che ha chiesto il rigetto del ricorso.
All'odierna udienza parte ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va dichiarata l'estinzione del giudizio per rinuncia al ricorso.
Le spese possono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia di I Grado di Reggio Calabria, IV Sezione, dichiara l'estinzione del giudizio.
Spese compensate.
Reggio Calabria, 23.1.2026