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Sentenza 30 novembre 2025
Sentenza 30 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 30/11/2025, n. 802 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 802 |
| Data del deposito : | 30 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. 939/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRAPANI
SEZIONE ORDINARIA CIVILE
PROVVEDIMENTO EX ART. 127 TER C.P.C.
Il Giudice dott.ssa Raffaela Chirco, all'esito dell'udienza del giorno 22.10.2025, tenutasi ex art. 128 e 281 sexies c.p.c. con deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c., come disposto con precedente provvedimento, dà atto che sono pervenute le note di udienza delle parti ritualmente depositate
P.Q.M
.
Dopo la lettura delle note di udienza, pone la causa in decisione e provvede come da sentenza di seguito pronunciata e pubblicata mediante deposito telematico
Il Giudice
dott.ssa Raffaela Chirco
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRAPANI
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Raffaela Chirco ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al N. 939/2024 R.G.
promossa da:
(C.F. ) rappresentata e difesa, Parte_1 C.F._1 giusta procura come da separato atto, dall'Avv. Giacomo CANGEMI (C.F.:
[...]
), fax (0923) 364459, pec: C.F._2 Email_1 del Foro di Trapani ed elettivamente domiciliata presso lo Studio legale del suo procuratore in Trapani, via Nino Bixio n. 110
ATTRICE
CONTRO
Controparte_1
(C.F. sito in Trapani nella Via Natale Augugliaro n. 1, in persona P.IVA_1 del suo amministratore, unipersonale, in persona del suo CP_2 amministratore unico, Rag. con sede in Trapani nella Via Controparte_3
Col. Romey n. 89, ed elettivamente domiciliato, in Trapani, nel Corso Italia n.
77, presso lo studio dell'Avv. Consuelo Ranno (C.F.: ) CodiceFiscale_3 che lo rappresenta e difende per procura ad litem conferita in atti su foglio separato;
CONVENUTO OGGETTO: Impugnazione delibera condominiale
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza del 22.10.2025 le parti concludevano come da note ex art. 127 ter c.p.c., insistendo nella dichiarazione di cessata materia del contendere
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva il Tribunale che le parti hanno chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere del presente procedimento, stante la sopravvenuta carenza di interesse alla prosecuzione del giudizio, avendo aderito alla proposta conciliativa formulata dal Giudice con ordinanza ex art. 185 bis c.p.c. del 18.12.2024.
Occorre considerare che nel rito contenzioso ordinario, la cessazione della materia del contendere costituisce una ipotesi di estinzione del processo - creata dalla prassi giurisprudenziale ed applicata in ogni fase e grado del giudizio - da pronunciare con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogniqualvolta non si può fare luogo alla definizione del giudizio per rinuncia agli atti o per rinuncia alla pretesa sostanziale, per il venire meno dell'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio.
Si osserva che la cessazione della materia del contendere individua una formula di definizione del giudizio, ormai costantemente adoperata dalla giurisprudenza ancorché non direttamente disciplinata nel codice di rito civile, che costituisce il riflesso sul piano processuale del venir meno della ragion d'essere sostanziale della lite per la sopravvenienza di un fatto suscettibile di privare le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio. Sotto tale profilo, la sentenza, proprio perché accerta solo il venire meno dell'interesse, non ha alcuna idoneità di acquistare efficacia di cosa giudicata sostanziale sulla pretesa fatta valere semmai unicamente sul venire meno dell'interesse a proseguire uno specifico giudizio, con la conseguenza che il giudicato si forma solo su questa ultima circostanza
(cfr Cass.S.U. 28 settembre 2000, Cass. 4 giugno 2009 n.12887 e Cass. 17312 del 2015).
La cessata materia va dichiarata dal Giudice allorché i contendenti si diano reciprocamente atto dell'intervenuto mutamento ovvero della sopravvenuta caducazione della situazione sostanziale oggetto della controversia e sottopongano -come nel caso in esame- al giudice le conclusioni conformi in tal senso.
Sulla base delle suesposte motivazioni, e avendo le parti rappresentato di aver raggiunto un accordo conciliativo, come formulato dal giudice: a saldo e stralcio di ogni pretesa derivante dai fatti di causa, iscrizione da parte del condominio opposto del credito di € 4.837,13 dalla sig.ra in apposita voce Parte_1 di riserva del bilancio condominiale, partecipazione del condominio opposto alle spese di lite di parte opponente per la somma onnicomprensiva di € 900”;
P.Q.M.
Il Tribunale di Trapani nella persona del Giudice dott.ssa Raffaela Chirco, definitivamente pronunciando tra le parti così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere tra le parti, per adesione alla proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c. del 18.12.2024.
Trapani, 30.11.2025
Il Giudice
dott.ssa Raffaela Chirco
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRAPANI
SEZIONE ORDINARIA CIVILE
PROVVEDIMENTO EX ART. 127 TER C.P.C.
Il Giudice dott.ssa Raffaela Chirco, all'esito dell'udienza del giorno 22.10.2025, tenutasi ex art. 128 e 281 sexies c.p.c. con deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c., come disposto con precedente provvedimento, dà atto che sono pervenute le note di udienza delle parti ritualmente depositate
P.Q.M
.
Dopo la lettura delle note di udienza, pone la causa in decisione e provvede come da sentenza di seguito pronunciata e pubblicata mediante deposito telematico
Il Giudice
dott.ssa Raffaela Chirco
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRAPANI
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Raffaela Chirco ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al N. 939/2024 R.G.
promossa da:
(C.F. ) rappresentata e difesa, Parte_1 C.F._1 giusta procura come da separato atto, dall'Avv. Giacomo CANGEMI (C.F.:
[...]
), fax (0923) 364459, pec: C.F._2 Email_1 del Foro di Trapani ed elettivamente domiciliata presso lo Studio legale del suo procuratore in Trapani, via Nino Bixio n. 110
ATTRICE
CONTRO
Controparte_1
(C.F. sito in Trapani nella Via Natale Augugliaro n. 1, in persona P.IVA_1 del suo amministratore, unipersonale, in persona del suo CP_2 amministratore unico, Rag. con sede in Trapani nella Via Controparte_3
Col. Romey n. 89, ed elettivamente domiciliato, in Trapani, nel Corso Italia n.
77, presso lo studio dell'Avv. Consuelo Ranno (C.F.: ) CodiceFiscale_3 che lo rappresenta e difende per procura ad litem conferita in atti su foglio separato;
CONVENUTO OGGETTO: Impugnazione delibera condominiale
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza del 22.10.2025 le parti concludevano come da note ex art. 127 ter c.p.c., insistendo nella dichiarazione di cessata materia del contendere
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva il Tribunale che le parti hanno chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere del presente procedimento, stante la sopravvenuta carenza di interesse alla prosecuzione del giudizio, avendo aderito alla proposta conciliativa formulata dal Giudice con ordinanza ex art. 185 bis c.p.c. del 18.12.2024.
Occorre considerare che nel rito contenzioso ordinario, la cessazione della materia del contendere costituisce una ipotesi di estinzione del processo - creata dalla prassi giurisprudenziale ed applicata in ogni fase e grado del giudizio - da pronunciare con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogniqualvolta non si può fare luogo alla definizione del giudizio per rinuncia agli atti o per rinuncia alla pretesa sostanziale, per il venire meno dell'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio.
Si osserva che la cessazione della materia del contendere individua una formula di definizione del giudizio, ormai costantemente adoperata dalla giurisprudenza ancorché non direttamente disciplinata nel codice di rito civile, che costituisce il riflesso sul piano processuale del venir meno della ragion d'essere sostanziale della lite per la sopravvenienza di un fatto suscettibile di privare le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio. Sotto tale profilo, la sentenza, proprio perché accerta solo il venire meno dell'interesse, non ha alcuna idoneità di acquistare efficacia di cosa giudicata sostanziale sulla pretesa fatta valere semmai unicamente sul venire meno dell'interesse a proseguire uno specifico giudizio, con la conseguenza che il giudicato si forma solo su questa ultima circostanza
(cfr Cass.S.U. 28 settembre 2000, Cass. 4 giugno 2009 n.12887 e Cass. 17312 del 2015).
La cessata materia va dichiarata dal Giudice allorché i contendenti si diano reciprocamente atto dell'intervenuto mutamento ovvero della sopravvenuta caducazione della situazione sostanziale oggetto della controversia e sottopongano -come nel caso in esame- al giudice le conclusioni conformi in tal senso.
Sulla base delle suesposte motivazioni, e avendo le parti rappresentato di aver raggiunto un accordo conciliativo, come formulato dal giudice: a saldo e stralcio di ogni pretesa derivante dai fatti di causa, iscrizione da parte del condominio opposto del credito di € 4.837,13 dalla sig.ra in apposita voce Parte_1 di riserva del bilancio condominiale, partecipazione del condominio opposto alle spese di lite di parte opponente per la somma onnicomprensiva di € 900”;
P.Q.M.
Il Tribunale di Trapani nella persona del Giudice dott.ssa Raffaela Chirco, definitivamente pronunciando tra le parti così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere tra le parti, per adesione alla proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c. del 18.12.2024.
Trapani, 30.11.2025
Il Giudice
dott.ssa Raffaela Chirco