Cass. civ., sez. II, sentenza 13/06/2023, n. 16801
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Sentenza 13 giugno 2023

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Il provvedimento analizzato è una sentenza della Corte Suprema di Cassazione, presieduta dal giudice Felice Manna, pubblicata il 13 giugno 2023. La parte ricorrente ha contestato il rigetto della sua domanda di equo indennizzo per durata irragionevole del processo, sostenendo di aver rispettato i termini per richiedere il passaggio dal rito ordinario a quello sommario. La Corte d'Appello di Napoli aveva ritenuto che tale richiesta dovesse essere presentata entro l'udienza di trattazione, negando quindi la possibilità di farlo successivamente. La ricorrente ha invocato la violazione di norme processuali e la necessità di un'interpretazione favorevole al diritto a un processo di durata ragionevole.

La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso, confermando l'interpretazione restrittiva della norma, secondo cui la richiesta di mutamento di rito deve essere formulata entro l'udienza di trattazione. Il giudice ha argomentato che tale interpretazione è necessaria per garantire la ragionevole durata del processo e per evitare preclusioni che potrebbero compromettere l'efficacia del rimedio preventivo. La Corte ha sottolineato che l'udienza di trattazione è il momento cruciale per la definizione delle modalità processuali e che ammettere richieste successive violerebbe i principi di ordine e certezza del processo.

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Massime1

In tema di irragionevole durata del processo, l'art. 1 ter, comma 1, l. n. 89 del 2001, nel testo anteriore alle modifiche apportate dal d.lgs. n. 149 del 2022 e nella parte in cui prevede che costituisce rimedio preventivo la richiesta di passaggio dal rito ordinario al rito sommario a norma dell'art. 183 bis c.p.c. entro l'udienza di trattazione e comunque almeno sei mesi prima che siano trascorsi i termini di cui all'art. 2, comma 2 bis, va interpretato nel senso che tale richiesta deve essere formulata entro l'udienza di trattazione, ovvero entro i termini di cui sopra solo allorché detta udienza non sia stata ancora effettivamente e completamente espletata, giacché diversamente si finirebbe con il consentire la violazione delle decadenze e preclusioni prodotte all'esito della celebrazione di tale udienza.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 13/06/2023, n. 16801
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 16801
    Data del deposito : 13 giugno 2023

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