Sentenza 13 giugno 2023
Massime • 1
In tema di irragionevole durata del processo, l'art. 1 ter, comma 1, l. n. 89 del 2001, nel testo anteriore alle modifiche apportate dal d.lgs. n. 149 del 2022 e nella parte in cui prevede che costituisce rimedio preventivo la richiesta di passaggio dal rito ordinario al rito sommario a norma dell'art. 183 bis c.p.c. entro l'udienza di trattazione e comunque almeno sei mesi prima che siano trascorsi i termini di cui all'art. 2, comma 2 bis, va interpretato nel senso che tale richiesta deve essere formulata entro l'udienza di trattazione, ovvero entro i termini di cui sopra solo allorché detta udienza non sia stata ancora effettivamente e completamente espletata, giacché diversamente si finirebbe con il consentire la violazione delle decadenze e preclusioni prodotte all'esito della celebrazione di tale udienza.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 13/06/2023, n. 16801 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16801 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2023 |
Testo completo
5-ter legge n. 89/01, avverso il decreto monocratico che aveva respinto la sua domanda d’equo indennizzo. IU presupposto, di durata irragionevole, una causa civile svoltasi innanzi al Tribunale di Napoli, introdotta con citazione notificata il 15.1.2016, suscettibile di rito sommario e definita con provvedimento di cancellazione dal ruolo il 28.1.2021. A sostegno dell’opposizione deduceva di aver assolto l’onere di esperire il rimedio preventivo prescritto dall’art.
1-ter, primo comma, di detta legge, avendo presentato il 26.1.2017 richiesta, non accolta, di passaggio dal rito ordinario a quello sommario di cognizione. Con decreto del 1°.8.2022 la Corte d’appello rigettava l’opposizione. Riteneva la Corte territoriale, condividendo l’avviso espresso col provvedimento monitorio di diniego, che la norma su indicata in tanto dispone che la richiesta di passaggio dal rito ordinario a quello sommario di cognizione debba essere formulata entro l’udienza di trattazione, in quanto il giudice non può, ai sensi dell’art. 183-bis c.p.c., disporre tale mutamento di rito oltre il suddetto limite temporale. L’inciso ulteriore del primo comma dell’art.
1-ter legge n. 89/01, per cui “e comunque almeno sei mesi prima che siano trascorsi i termini di cui all’articolo 2, comma 2- bis” deve essere presentata l’anzidetta richiesta di mutamento del rito, non poteva essere inteso, osservava la Corte, nel senso di consentire alla parte di proporre l’istanza di passaggio al rito sommario, alternativamente, all’udienza di trattazione oppure entro due anni e sei mesi dall’introduzione del processo (tre anni essendo 3 di 15 il termine di durata ragionevole per il primo grado di giudizio, ex art. 2, comma 2-bis, legge cit.: n.d.r.). Una tale lettura della norma, proseguiva la Corte distrettuale, incontrava un ostacolo insuperabile nella limitazione temporale del potere del giudice della causa presupposta di disporre il passaggio dal rito ordinario a quello sommario, con la conseguenza che l’istanza della parte dopo l’udienza di trattazione sarebbe sempre inammissibile e non potrebbe costituire un rimedio preventivo. Pertanto, l’inciso “e comunque almeno sei mesi prima che siano trascorsi i termini di cui all’articolo 2, comma 2-bis”, di cui al primo comma dell’art.
1-ter legge cit., doveva reputarsi aggiuntivo rispetto al primo termine, nel senso che l’istanza va sempre proposta entro l’udienza di trattazione e comunque (evidentemente per le ipotesi in cui questa sia fissata molto dopo l’inizio del giudizio) almeno sei mesi prima che maturi il termine di durata ragionevole. Avverso tale decreto NI NO propone ricorso, affidato a due motivi. Il Ministero della Giustizia resiste con controricorso. Il ricorso è stato avviato alla trattazione in pubblica udienza, con le forme di cui all’art. 23, comma 8-bis, D.L. 137/20, convertito in legge n. 176/20, la cui applicazione è stata prolungata fino al 31.12.2021 dall’art. 7, primo comma, D.L. n. 105/21, convertito in legge n. 126/21, e ulteriormente prorogato fino al 31.12.2022 dal D.L. n. 228/21, convertito con modificazioni in legge n. 15/22, ed ancora applicabile fino al 30.6.2023 ai sensi del D.L. n. 198/22. Il P.G. ha rassegnato le proprie conclusioni scritte, chiedendo l’accoglimento del ricorso. Parte ricorrente ha depositato memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. - L’eccezione d’inammissibilità del controricorso, formulata nella memoria di parte ricorrente, è fondata. 4 di 15 Premesso che nella specie è applicabile, ex art. 35, quinto comma, D.Lgs. n. 149/22, il nuovo testo dell’art. 370 c.p.c., in base al quale il controricorso deve essere depositato nella cancelleria della Corte entro quaranta giorni dalla notifica del ricorso, va osservato che quest’ultimo è stato notificato in via telematica il 4.1.2023 (data della ricevuta di consegna), mentre il controricorso è stato depositato il 14.2.2023, e dunque un giorno dopo la scadenza (lunedì, 13.1.2023) del termine di cui alla norma da ultimo citata. 2. - Il primo motivo d’impugnazione deduce, in relazione al n. 5 dell’art. 360 c.p.c., l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, relativo: «a) alla rilevata (seppur in maniera implicita) ammissibilità per tempestività della richiesta formulata nel giudizio presupposto di mutamento del rito da ordinario a sommario di cognizione;
b) al rigetto di tale richiesta di mutamento del rito da ordinario a sommario di cognizione per la complessità della lite e della relativa attività istruttoria» (così, testualmente). Sostiene parte ricorrente che tali “fatti storici”, ove esaminati dalla Corte distrettuale, sarebbero valsi a dimostrare il valido esperimento del rimedio preventivo e con esso l’ammissibilità della domanda. La restante parte del motivo illustra lo svolgimento del giudizio presupposto, la sua durata e la sua chiusura mediante cancellazione dal ruolo, a seguito d’intervenuta transazione fra le parti. 2.1. - Il motivo – che in buona sostanza vorrebbe stabilizzata e indiscutibile o almeno avvalorata l’ammissibilità, ai fini in oggetto, dell’istanza di mutamento di rito, siccome respinta nel merito dal giudice del processo presupposto – è manifestamente inammissibile. In disparte che i fatti di cui è possibile denunciare l’omesso esame, ai sensi dell’art. 360, n. 5 c.p.c., sono soltanto quelli sostanziali, non anche quelli processuali;
ciò a parte, il motivo 5 di 15 scambia per “fatto storico”, una valutazione giuridica compiuta dal giudice della causa presupposta;
e non considera che, al di fuori del giudicato (neppure predicabile tra parti diverse e in virtù d’un provvedimento ordinatorio), nessun giudice è vincolato dall’opinione espressa dal giudice di un’altra causa. 3. - Il secondo motivo denuncia la violazione o falsa applicazione degli artt.
1-bis, commi 1 e 2, 1-ter, comma 1, e 2, commi 1 e 2- bis, della legge n. 89/01, 12 disp. sulla legge in generale, 24 e 111, commi 1 e 2, Cost., 6, paragrafo 1, Convenzione EDU e 47, comma 2, CDFUE. Sostiene parte ricorrente che, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte d’appello, l’art. 183-bis c.p.c., in base al quale il giudice nell’udienza di trattazione può disporre che si proceda a norma dell’art. 702-ter c.p.c., non vieta il mutamento di rito dopo l’udienza di trattazione. Ciò sarebbe confermato, prosegue, dall’interpretazione letterale della norma, che non contempla un limite massimo di tempo, e dall’interpretazione logica, costituzionalmente ed “eurounitariamente” (recte, convenzionalmente: n.d.r.) orientata, volta ad assicurare il rispetto del diritto fondamentale a una durata ragionevole del processo. In base al criterio interpretativo del legislatore consapevole, sostiene, ancora, parte ricorrente, se la norma anzi detta avesse inteso introdurre un limite temporale invalicabile al mutamento di rito, l’avrebbe previsto espressamente, come in altre norme codicistiche (ad esempio, gli artt. 38, terzo comma, 40, secondo comma, 167, secondo comma, 412-bis, secondo comma, 428, primo comma, 445-bis, secondo comma, 5, commi 1 e 1-bis, D.Lgs. n. 28/10, 8, secondo comma, legge n. 24/17). Pertanto, se la legge non vieta al giudice di mutare il rito dopo l’udienza di trattazione, la parte ha facoltà di farne richiesta successivamente. Ancora, prosegue parte ricorrente, la locuzione “e comunque”, utilizzata dal primo comma dell’art.
1-ter legge n. 89/01, ha valore aggiuntivo (come ritenuto da questa Corte anche in altro contesto 6 di 15 normativo della legge n. 89/01: v. sentenza n. 23745/14) e comporta che la richiesta di mutamento di rito possa essere validamente formulata entro i sei mesi che precedono il compimento del termine di durata ragionevole del giudizio di primo grado. Inoltre, atteso che le norme devono essere interpretate in maniera coerente al loro scopo, sarebbe irragionevole, da un lato, limitare il diritto della parte a chiedere “in corsa” il mutamento di rito, da ordinario a sommario, solo entro l’udienza di trattazione, allorché del processo non può ancora prevedersi la durata, e ragionevole, dall’altro, estendere tale diritto fino a che la durata irragionevole non si sia manifestata. Trattandosi di norma speciale, argomenta ancora parte ricorrente, la disposizione dovrebbe interpretarsi nel quadro dell’intero testo legislativo in cui è contenuta e, in caso di dubbio, in maniera coerente allo scopo suo e dell’intera legge. Inoltre, l’interpretazione restrittiva accolta dalla Corte d’appello non considera che l’udienza di trattazione corrisponde a quella di prima comparizione, la quale, a sua volta, non è mai effettuata dopo oltre due anni e sei mesi dalla notifica della citazione. Infine, le decadenze devono essere espressamente previste, non possono essere tratte in via analogica o interpretativa, hanno carattere eccezionale e non devono rendere eccessivamente gravosa la giustiziabilità dei diritti fondamentali. 3.1. - Il motivo è infondato. Giova premettere che i rimedi preventivi, introdotti nella legge n. 89/01 dalle modifiche apportatevi dall’art. 1, comma 777, lett. a) legge n. 208/15, con decorrenza dal 1°.1.2016, hanno superato indenni (eccetto nell’ambito penale: v. Corte cost. n. 175/21) il vaglio di legittimità costituzionale, anche con riguardo ai parametri interposti degli artt. 6 e 13 CEDU. Infatti, la sentenza della Corte cost. n. 121/20, nel dichiarare non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt.
1-bis, comma 2, 1-ter, comma 7 di 15 1, e 2, comma 1, della legge n. 89/01, ha osservato che «[c]iò che la normativa censurata richiede alla parte del processo in corso è solo [...] un comportamento collaborativo con il giudicante, al quale manifestare la propria disponibilità al passaggio al rito semplificato o al modello decisorio concentrato, in tempo potenzialmente utile ad evitare il superamento del termine di ragionevole durata del processo stesso: restando, per l’effetto, ammissibile il successivo esperimento dell’azione indennitaria per l’eccessiva durata del processo, che, nonostante la richiesta di attivazione del rimedio acceleratorio, si fosse poi comunque verificata». E che «[l]’eventuale limitato margine di compressione della tutela giurisdizionale, peraltro con riguardo alle sole modalità del suo esercizio e non alla qualità del relativo approfondimento, che possa derivare alla parte dal passaggio al rito semplificato, riflette una legittima opzione del legislatore nel quadro di un bilanciamento di valori di pari rilievo costituzionale: quali, da un lato, il diritto di difesa (art. 24 Cost.) e, dall’altro, il valore del giusto processo (art. 111 Cost.), per il profilo della ragionevole durata delle liti, che trova ostacolo nella già abnorme mole del contenzioso (sentenza n. 157 del 2014), innegabilmente aggravata dal flusso indiscriminato dei procedimenti per equo indennizzo ex lege n. 89 del 2001 (sentenza n. 135 del 2018)». Per poi concludere nel senso che tali rimedi preventivi «la giurisprudenza europea ritiene non solo ammissibili, ma «addirittura preferibili […] eventualmente in combinazione con quelli indennitari» (Grande Camera della Corte europea dei diritti dell’uomo, sentenza 29 marzo 2006, Scordino
contro
Italia). Secondo, infatti, la Corte di Strasburgo, quando un sistema giudiziario si rivela lacunoso rispetto all’esigenza derivante dall’art. 6 della CEDU, per quanto riguarda il termine ragionevole del processo, un rimedio che permetta di accelerarlo, allo scopo di impedirne una durata eccessiva, costituisce la soluzione più efficace. Tale rimedio presenta infatti un vantaggio innegabile 8 di 15 rispetto ad un rimedio unicamente risarcitorio, in quanto permette di accelerare la decisione del giudice interessato, evita altresì di dover accertare l’avvicendarsi di violazioni dello stesso procedimento e non si limita ad agire a posteriori come nel caso del rimedio risarcitorio (Corte EDU, sentenza 25 febbraio 2016, LI e altri
contro
Italia)». Tali conclusioni non sono poste in discussione dalla successiva sentenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo del 28 aprile 2022 (ricorso n. 15566/13 e altri 5 - CA CI e altri c. Italia), che ha ritenuto violati gli artt. 6 e 13 della Convenzione in relazione alla diversa ipotesi di cui all’art. 4 legge n. 89/01, come sostituito dall’art. 55, primo comma, lett. d), D.L. n. 83/12, convertito, con modificazioni, in legge n. 134/12 – di cui successivamente, con sentenza n. 88/18, è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale nella parte in cui non prevede che la domanda di equa riparazione possa essere proposta in pendenza del procedimento presupposto – in rapporto a ricorsi presentati alla Corte EDU tra il 2013 e il 2015 (di talché detta Corte ha espressamente escluso di dover esaminare, sotto il profilo dell’effettività della tutela giurisdizionale, l’articolo 4 legge cit. alla luce della sentenza della Corte costituzionale del 2018). 3.1.1. - Quanto osservato dal Giudice delle leggi vale ad escludere, in primo luogo, ogni condizionamento interpretativo volto a sterilizzare la soluzione contestata, oggetto di critica in quanto non consentanea all’effetto di marginalizzare i limiti d’esercizio del rimedio preventivo, siccome incidente su diritti fondamentali. Acclarata la legittimità costituzionale e convenzionale di tali limiti, che la legge contempla espressamente, perde di senso giuridico, ai fini ermeneutici, contrapporre fra loro, supponendone la decisività argomentativa, decadenza espressa e decadenza non testuale, giustiziabilità dei diritti e ostacoli di forma al loro esercizio concreto. In altri termini, le opzioni sul tappeto, destinate ad 9 di 15 impattare sui tempi e i modi di esperimento dei rimedi preventivi, non possono farsi dipendere da generici a priori, come tali non tematizzabili e immuni dalla verifica di sistema. 3.2. - Nel caso di specie, il giudizio presupposto è stato introdotto con le forme del processo ordinario di cognizione, per cui ai sensi dell’art.
1-ter, primo comma, legge n. 89/01, nel testo ante D.Lgs. n. 149/22, costituisce rimedio preventivo “formulare richiesta di passaggio dal rito ordinario al rito sommario a norma dell’art. 183 bis del codice di procedura civile, entro l’udienza di trattazione e comunque almeno sei mesi prima che siano decorsi i termini di cui all’art. 2, comma 2 bis”. Si tratta di stabilire – e la questione è nuova nella giurisprudenza di questa Corte – se, nell’ambito delle controversie per cui è ammesso il rito sommario di cognizione, la richiesta di passaggio debba essere formulata entro l’udienza di trattazione (come ritenuto nel decreto impugnato) o se essa possa essere avanzata successivamente, senza incorrere in preclusione, purché nel termine di due anni e sei mesi dall’inizio del processo (come, invece, sostiene parte ricorrente). 3.2.1. - L’interpretazione letterale della norma in questione non gode di un approdo sicuro. In particolare, non appare di per sé dirimente la locuzione “e comunque”, che introduce la parte terminale del secondo periodo del primo comma dell’art.
1-ter. Adoperata in maniera assoluta, poiché non regge né determina il verbo, essa ha valore di connettivo testuale. Indebolito il suo primario significato avverbiale (concessivo o modale), può assumere vari significati (limitativo- avversativo, di aggiunta, di ripresa avversativa), restandone esclusa solo la funzione discorsiva, propria del parlato e, quindi, incompatibile con il linguaggio del legislatore. Ancora, posto che l’interpretazione letterale della legge procede non già per parole singole, ma in base alla connessione delle stesse (v. art. 12, primo comma, disp. legge in generale), è addirittura 10 di 15 arduo supporre (come vorrebbe parte ricorrente: v. pag. 20 del ricorso) che in materia di legge n. 89/01 abbia cittadinanza un’unica interpretazione dell’espressione “e comunque”, vale a dire quella di senso «aggiuntivo (“e”) e di chiusura” (“comunque”)» (ibidem), che ad essa ha attribuito questa Corte (con la sentenza n. 23745/14 e le successive in termini) a proposito di tutt’altra questione (l’interpretazione dell’art. 2, comma 2-bis). Non ha miglior sorte l’osservazione (fatta propria nel motivo di ricorso) che la preposizione “entro” (comune sia all’art. 183-bis c.p.c. che all’art.
1-ter, primo comma, legge n. 89/01) non sia seguita dall’espressione “e non oltre” per attribuire all’udienza di trattazione il valore di termine perentorio. In primo luogo, l’espressione “entro e non oltre”, che pure alberga in non pochi testi legislativi, è una locuzione preposizionale ridondante, che non aggiunge significato rispetto all’impiego assoluto della parola “entro”, non meno volte adoperato dal legislatore per segnare la scadenza d’un termine perentorio. In secondo luogo, pacifica la natura perentoria del termine di due anni e sei mesi oltre il quale il rimedio preventivo non può essere più esperito, è la disposizione letta nel suo insieme inscindibile a porre un termine decadenziale. E dunque, ancor meno può sostenersi che la norma, quale ne sia il corretto significato, necessiti di aggiunte che, come la locuzione “e non oltre”, in chiave ermeneutica non valgono più di una mera petizione di principio, restituendo intatta la medesima questione di senso che, nella specie, è attivata dall’espressione “e comunque”. 3.3. - Pertanto, occorre attribuire preminenza all’interpretazione sistematico-teleologica. Questa richiede di valorizzare il richiamo all’udienza di trattazione, cui rinvia espressamente anche l’art. 183-bis c.p.c., citato dalla norma in esame. Detto articolo (sempre nel testo anteriore al D.Lgs. n. 149/22) stabilisce che nell’udienza di trattazione il giudice, ove disponga il passaggio dal rito ordinario a quello sommario di cognizione, “invita le parti ad indicare, a pena 11 di 15 di decadenza, nella stessa udienza i mezzi di prova, ivi compresi i documenti, di cui intendono avvalersi e la relativa prova contraria”; e che, “se richiesto, può fissare una nuova udienza e termine perentorio non superiore a quindici giorni per l’indicazione dei mezzi di prova e produzioni documentali e termine perentorio di ulteriori dieci giorni per le sole indicazioni di prova contraria”. Il confronto tra l’art. 183-bis e l’art. 183 c.p.c., il quale ultimo include, tra le attività previste nell’udienza di trattazione, anche la fissazione, ove richiestone, di termini perentori per il deposito delle memorie assertive ed istruttorie (v. sesto comma), evidenzia come l’istanza di mutamento di rito, quale rimedio preventivo ex art.
1- ter, primo comma, legge n. 89/01, debba essere necessariamente formulata entro l’udienza di trattazione. È in quest’ultima, infatti, che si scioglie l’alternativa tra l’immediata pronuncia sui mezzi di prova (v. settimo comma) e la fissazione, invece, di termini perentori per integrare la trattazione orale con quella scritta. Ammettere che dopo l’una o l’altra possa ancora essere esperito il rimedio preventivo in esame, purché non sia trascorso l’ulteriore termine di due anni e sei mesi dall’inizio del giudizio, implicherebbe non solo e non tanto accettare la possibilità di un rallentamento o, peggio, di una regressione del processo (fatto, quest’ultimo, di segno esattamente opposto all’esigenza di salvaguardarne la ragionevole durata), ma anche e soprattutto sostenere la possibilità di violare la perentorietà di termini o in corso o già scaduti o non più concedibili. Conseguenza, questa, inaccettabile non solo per astratte (seppur legittime) necessità d’ordine dogmatico, ma anche per evitare che il connesso potere processuale sia esercitato a danno della parte avente l’opposto interesse a mantenere gli effetti preclusivi già prodottisi. Né varrebbe, quale argomento contrario, richiamare l’art. 153, cpv. c.p.c., ché la rimessione in termini è il rimedio alla decadenza incolpevole, non lo strumento per eluderne le conseguenze. 12 di 15 3.3.1. - Ovviamente, il rimedio preventivo in oggetto resta precluso solo in seguito ad un’udienza di trattazione effettivamente e compiutamente tenuta, nella quale siano state svolte tutte quelle attività che ivi devono espletarsi a pena di decadenza o che, in alternativa, importino la fissazione di termini perentori. Diversamente, nessuna delle menzionate controindicazioni esistenti a livello di sistema avrebbe possibilità di inverarsi. Detto in altre parole, la richiesta di mutare il rito può efficacemente sopravvenire se ed in quanto non si siano prodotte preclusioni che, a loro volta, non siano comuni allo stesso procedimento di cui agli artt. 702-bis e ss. c.p.c. (ad esempio, il mutamento di domanda). Nella specie, parte ricorrente deduce che nel giudizio presupposto l’udienza di trattazione si è tenuta il 19.1.2017 (e, dunque, sette giorni prima della proposizione della richiesta di mutamento di rito, avvenuta in data 26.1.2017: v. pag. 9 del ricorso), ma non allega che le relative attività si siano protratte oltre, cioè in udienze posteriori alla presentazione della richiesta stessa. 3.3.2. - Non sembra condivisibile – come pare sostenere, invece, il P.G. – che possa ipotizzarsi una regressione del processo ai soli fini della sua conversione in procedimento sommario di cognizione. Una siffatta tesi, da un lato, sopprime il richiamo che lo stesso l’art. 183-bis c.p.c. opera all’udienza di trattazione, quale luogo processuale in cui il giudice provvede (d’ufficio o su istanza di parte) al passaggio di rito “valutata la complessità della lite e dell’istruzione probatoria”, il che conferma trattarsi d’un caratteristico apprezzamento da operare in limine litis;
dall’altro, una regressione ai soli fini del passaggio di rito finirebbe col sostituisce la regola contenuta nell’art. 183-bis c.p.c. con una clausola generale di compatibilità rispetto allo stato del processo, il che eccede i limiti di un’interpretazione sistematico-teleologica. 13 di 15 Né miglior sorte avrebbe postulare che la richiesta di passaggio di rito dopo l’udienza di trattazione possa avere un’efficacia rimediale assoluta, scissa, cioè, da ogni ricaduta sul processo in corso. Una tale affermazione varrebbe a riprodurre proprio quell’effetto «puramente dichiarativo di un interesse già incardinato nel processo e di mera “prenotazione della decisione”», che Corte cost. n. 34/19 ebbe a ravvisare nell’art. 54, secondo comma, D.L. n. 112/08, dichiarandolo costituzionalmente illegittimo. L’effetto, paradossale, sarebbe d’interpretare in maniera costituzionalmente e convenzionalmente disorientata una norma suscettibile, invece, di un esito ermeneutico opposto e legittimo. 3.4. - Alle considerazioni fin qui svolte non appare opponibile che la norma dell’art.
1-ter legge cit., così interpretata, finirebbe per collegare il termine di sei mesi prima che scada la durata ragionevole del processo, ad un’udienza che coincide con quella di prima comparizione, la quale, a sua volta, ben difficilmente si tiene a distanza di due anni e sei mesi dall’introduzione del giudizio. Si tratta di un’obiezione che non coglie nel segno. È principio consolidato nella giurisprudenza di questo S.C. che nozioni come quella di “prima udienza” vanno intese in senso non meramente cronologico (come frazione di tempo nell’ambito di un giorno), ma sostanziale, con riguardo all’udienza in cui si procede all’effettiva trattazione della causa, di talché non si verifica alcuna preclusione allorché si siano svolte udienze di mero rinvio (cfr. nn. 18455/07, 3156/02, 10783/98 e 5716/94). Ciò posto, è di comune esperienza che proprio l’insieme delle varie attività processuali da compiere necessariamente o naturalmente in limine litis richiede spesso differimenti della trattazione, che ne vanificano la tendenziale concentrazione in un’unica udienza, intesa in senso cronologico. Si pensi al rinnovo di una notificazione o di una citazione nulla (artt. 291 e 164 c.p.c.); alla chiamata di un terzo ad istanza di parte o iussu iudicis (artt. 14 di 15 106, 107, 269 e 270 c.p.c.); all’intervento volontario (art. 105 c.p.c.); all’integrazione del contraddittorio (art. 102 c.p.c.); al ricorrere di eventi sospensivi o interruttivi (artt. 295 e ss. c.p.c.); alla decisione di questioni di competenza;
al tentativo di media- conciliazione non previamente esperito (art. 5, secondo comma, D.Lgs. n. 28/10); al mutamento del giudice;
al c.d. congelamento di fatto di un ruolo per trasferimento o impedimento del giudice titolare, ovvero alla ripartizione delle cause di lui tra altri magistrati del medesimo ufficio;
all’astensione degli avvocati, ecc. Situazioni, queste, che ben possono concorrere, di modo che è tutt’altro che inverosimile o ad ogni modo residuale l’ipotesi che il termine di due anni e sei mesi vada a scadere quando l’udienza di trattazione non si è ancora esaurita. Di riflesso, neppure ha pregio sostenere che sarebbe irrazionale confinare nell’udienza di trattazione l’esercizio del diritto della parte di chiedere il mutamento di rito, allorché non può ancora prevedersi la durata del processo. Atteso che costituisce rimedio preventivo anche l’introduzione del giudizio nelle forme del procedimento sommario di cognizione di cui agli artt. 702-bis e ss. c.p.c. (primo periodo del primo comma dell’art.
1-ter legge n. 89/01), quando ancor meno se ne può presumere la possibile durata, va da sé che la funzione che la legge assegna al rimedio preventivo non è quella di prenotare un indennizzo probabile o anche soltanto possibile (tant’è che i meri effetti dichiarativo- prenotativi dell’art. 54, secondo comma, D.L. n. 112/08 e del secondo comma dell’art.
1-ter legge n. 89/01 hanno fondato le pronunce ablative, rispettivamente, di Corte cost. nn. 34/19 e 175/21), ma di instaurare (come affermato da Corte cost. n. 121/20) una collaborazione tra parti e giudice, volta a prevenire l’esito stesso d’una durata irragionevole, con le connesse conseguenze indennitarie. 15 di 15 4. - Nei termini che seguono il principio di diritto ex artt. 384, primo comma c.p.c. e 143 disp. att. c.p.c.: “l’art.
1-ter, primo comma, legge n. 89/01, nel testo anteriore alle modifiche apportate dal D.Lgs. n. 149/22, e nella parte in cui prevede che costituisce, altresì, rimedio preventivo formulare richiesta di passaggio dal rito ordinario al rito sommario a norma dell’art. 183- bis c.p.c. entro l’udienza di trattazione e comunque almeno sei mesi prima che siano trascorsi i termini di cui all’art. 2, comma 2- bis, va interpretato nel senso che detta richiesta deve essere formulata entro l’udienza di trattazione ovvero entro i termini di cui sopra, solo allorché detta udienza non sia stata ancora effettivamente e completamente espletata, producendo le connesse decadenze e preclusioni”. 5. - Il ricorso è respinto. 6. - Nulla per le spese, in difetto di tempestiva attività defensionale della parte intimata. 7. – Il ricorso non è soggetto al raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda