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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 09/12/2025, n. 3319 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 3319 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il giudice Dott. Alfredo Granata, all'esito dell' udienza del 20 11 2025,ex art. 429 c.p.c., tenutati in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., letti gli atti delle parti costituite, ha pronunciato il seguente provvedimento
Nella causa iscritta al n. 5059-2022 r.g.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
SEZIONE PRIMA CIVILE
c.f. in proprio e nella qualità di legale rapp.te Parte_1 C.F._1 della società p.i. rapp.ti e difesi ai fini della Controparte_1 P.IVA_1 presente procedura dall'Avv. Antonio Mercogliano domiciliata come in atti
Ricorrenti
Contro
C.F. in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2 rappresentante p.t., rappresentato e difeso congiuntamente e disgiuntamente dalla dr.ssa
SE TO e dalla dr.ssa Giuseppina Aprea, domiciliati come in atti,
Resistente
Conclusioni, come da verbale di udienza del , tenutasi in modalità cartolare, ex art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE Si omette l'analitica esposizione dello svolgimento del processo, non più prevista dall'art. 132 c.p.c. novellato, e si procede alla concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, ai sensi degli artt. 132, n. 4, c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c..
Parte ricorrente ha proposto opposizione avverso ordinanza ingiunzione n. 190/2022 del
08-06-2022, emessa dalla Direzione Territoriale del Lavoro di Napoli, la quale ingiungeva al sig.ra , in proprio e nella qualità di legale rappresentante della società Parte_1
, P.I. di pagare la somma di € 30.261,00. Controparte_1 P.IVA_1
In particolare, il mentovato ha chiesto, di dichiararsi inefficace ed illegittima detta ordinanza per i motivi dettagliatamente indicati nei propri scritti e in via subordinata la riduzione dell'importo sanzionatorio irrogato.
Si è, inoltre, costituito l' eccependo Controparte_2
l'infondatezza della opposizione e il conseguente rigetto della domanda attorea, versando in atti, tra l'altro la seguente documentazione: “verbale di primo accesso del 12/01/2019; verbale unico di accertamento e notificazione n. 3/2019 e relata di notifica;
Rapporto prot.
432705 del 31/08/2019; Ordinanza ingiunzione n. 190/2022 prot. 26214 dell'8/06/2022
e relativa relata di notifica;
Ordinanza ingiunzione n. 190/2022 prot. 26221 dell'8/06/2022
e relativa relata di notifica;
Dichiarazione EG;
Dichiarazione PE FE;
Pt_2
Dichiarazione ; Dichiarazione;
Dichiarazione ; Persona_1 Tes_1 Testimone_2
Dichiarazione ; Dichiarazione;
Dichiarazione Testimone_3 Testimone_4 Tes_5
; oltre agli UNILAV del 14/01/2019 di EG ZA, , ,
[...] Persona_1 Tes_1
, ; ; ”. Testimone_2 Testimone_3 Testimone_4 Testimone_5
La causa è stata istruita documentalmente e dopo un serie di rinvii, decisa ex art. 429
c.p.c.
Attesa l' eccezione preliminare, sollevata da parte ricorrente sul punto, è doveroso statuire sulla validità delle notifiche degli atti, propedeutici, che assumono rilevanza per la validità dell'atto impugnato.
Va evidenziato che, le contestazioni del ricorrente, attengono, in particolare, ad atti propedeutici, da cui né deriverebbe l'illegittimità della ordinanza impugnata.
Ciò posto, va detto che, in relazione all'aspetto soggettivo della sanzione irrogata, ai sensi dell'art. 6, comma 3 legge 689 del 1981 “Se la violazione è commessa dal rappresentante o dal dipendente di una persona giuridica o di un ente privo di personalità giuridica o, comunque, di un imprenditore nell'esercizio delle proprie funzioni o incombenze, la persona giuridica o l'ente o l'imprenditore è obbligato in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta.” Riguardo alle eccezioni del ricorrente, inerenti ai vizi delle notifiche, va detto che, è doveroso analizzare distintamente le procedure notificatorie dei viversi atti, sia nei riguardi della società, che nei riguardi della ricorrente in proprio.
Relativamente al verbale di primo accesso del 12/01/2019 - verbale unico di accertamento e notificazione n. 3/2019, lo stesso, veniva redatto in sei esemplari, di cui (testualmente)
“uno viene consegnato alla sig.ra nella sua qualità di amministratore e Parte_1 rappresentante legale della società “ quale autore della violazione;
Controparte_1 uno viene consegnato alla parte, nella sua qualità di obbligato in solido della violazione”.
Con la relativa sottoscrizione sia ad opera dei militari della Guardia di Finanza verbalizzanti, sia ad opera della parte . Parte_1
In pari data e con le stesse modalità (annesso A) è avvenuta la “diffida e notificazione sanzione amministrativa “.
Posto il carattere fidefacente del predetto è da ritenersi che gli stessi atti siano stati validamente notificati, sia alla signora in proprio (quale trasgressore), Parte_1 sia alla predetta nella sua qualità di amministratore e rappresentante legale della società
“ (obbligato in solio). Controparte_1
Successivamente è stata emessa l'ordinanza ingiunzione n. 190/2020 notificata a in proprio (quale trasgressore), sia alla predetta nella sua qualità di Parte_1 amministratore e rappresentante legale della società “ in data 09- Controparte_1
06-2022 in “ hinterdorfstrasse 35 Winterthur Zurigo(la cui procedura notificatoria, si ribadisce, non è stata oggetto di specifica contestazione).
Nel consegue che, va rigetta la relativa eccezione preliminare inerente gli asseriti vizi del processo notificatorio.
Infatti l' atto introduttivo del presente giudizio, ricorso di opposizione all'ordinanza, è stato tempestivamente, iscritto al ruolo in data 22-.08.2022 ( notifica all'estero).
Ciò posto, va detto che, tale ordinanza, nella sua parte preliminare, indica in modo chiaro gli atti precedenti, emessi dalla resistente, sulla base dei quali è stata emessa detta ordinanza impugnata /motivazione per relationem) : Rapporto prot. 432705 del
31/08/2019, correttamente notificato;
Infatti, secondo la Suprema corte “In materia di sanzioni amministrative, l'ordinanza- ingiunzione irrogativa non deve avere una motivazione analitica e dettagliata come quella di un provvedimento giudiziario, essendo sufficiente che sia dotata di una motivazione succinta, purché dia conto delle ragioni di fatto della decisione, che possono anche essere desunte per relationem dall'atto di contestazione già noto al trasgressore. Il provvedimento con cui l'autorità amministrativa irroga la sanzione è censurabile da parte del giudice dell'opposizione solo nel caso in cui l'ordinanza impugnata risulti del tutto priva di motivazione ovvero corredata di motivazione soltanto apparente, non anche nell'ipotesi in cui la stessa risulti insufficiente, posto che l'eventuale giudizio di inadeguatezza motivazionale si collega ad una valutazione di merito non spettante al giudice ordinario. Il giudizio di opposizione ha per oggetto non già il provvedimento amministrativo ed i suoi eventuali vizi formali, ma solo il rapporto sanzionatorio ad esso sotteso, del quale il giudice conosce con pienezza di poteri su tutti i profili, tanto di fatto quanto di diritto, verificando l'effettiva commissione della condotta contestata e la sua riconducibilità alle norme che prevedono la sanzione inflitta.(Cass. ordinanza n. 21924 del 30 luglio 2021).
Ciò posto, va detto che, la presente vicenda trae spunto da un accesso effettuato, dai militari della Guardia di Finanza, in data 12-01-2019 ore 22.15, in Nola alla via Giordano
Bruno, presso l'attività di ristorazione, della quale la risultava legale Parte_3 rappresentante.
Nella circostanza, sarebbero stati rinvenuti diversi lavoratori, i quali rilasciavano spontanee dichiarazione, che, secondo quanto prospettato dalla resistente, riscontravano il carattere sommerso degli stessi.
Inoltre, stante l'assenza della stessa legale rappresentante, il verbale ispettivo veniva sottoscritto dal socio . Persona_2
Passando ad analizzare le dichiarazioni, rilasciate nel corso di tale accesso, effettivamente,
i soggetti escussi (intendi a svolgere attività lavorativa), rilasciavano dichiarazione spontanee dalle quale si evinceva chiaramente la loro attività di lavoro subordinato, ciononostante gli stessi non risultavano regolarmente inquadrati.
Successivamente, in data 21-01-2019, presso gli uffici veniva redatto, sulla base del precedente verbale ispettivo del 12-01-2019, il verbale unico di accertamento e notificazione n. 3/2019, all'interno del quale rilasciava delle Parte_1 spontanee dichiarazioni.
A specifica domanda degli operanti :”sig.ra , in data 12-01-2019 Parte_1 giorno del nostro intervento, sono state trovate nei locali aziendali i soggetti elencati sopra intendi a prestare la propria attività lavorativa. In merito alle stesse ci può riferire se per i predetti lavoratori lavoratori è stata effettuata la preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro Uni Lav”. La stessa rispondeva :” No, confermo che per i lavoratori trovati intendi a prestare la propria attività lavorativa nel giorno del vostro intervento, non è stata effettuata la preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro UniLav.
La stessa inoltre esibiva le dichiarazioni IL dei lavoratori, per i quali vi era stata la contestazione di salvo sommerso : , EG ZA (1 giorno), PE FE ( 2 giorni),
( 3 gorni), ( 9 giorni), (5 giorni), ( Persona_1 Tes_1 Testimone_2 Persona_3
14 giorni), (1 giorno), (4 giorni). Testimone_4 Testimone_5
Da un successivo riscontro degli agenti operanti, attraverso le banche dati in uso, si appurava che per tuti i predetti lavoratori la comunicazione UniLav era stata inviata in data 14-01-2019 ( eccetto che per e per i quali la comunicazione Persona_1 Tes_1 era stata effettuata in data 15-01-2019).
In punto di diritto, in relazione al lavoro sommerso, va detto che, la specifica normativa prevede che : il datore che impiega lavoratori con vincolo di subordinazione e omette la comunicazione preventiva di assunzione entro le 24 ore del giorno antecedente a quello in cui il rapporto si instaura, commette un illecito omissivo istantaneo ad effetti permanenti.
Detto illecito si consuma quando, trascorso il tempo richiesto dalla legge per comunicare l'avvenuta assunzione, la comunicazione non viene effettuata.
Nel caso di specie, la sanzione è stata irrogata, in conformità, all'art. 6 comma 3 L.
689/198, a quale trasgressore- legale rappresentante della società Parte_1 al momento della commissione della violazione, nonché alla Controparte_1 predetta società, quale obbligata in solido .
In seguito all'accesso l'ente resistente ha intimato a parte ricorrente: , in proprio e nella qualità di amministratore unico della società, di regolarizzare la posizione dei lavoratori “in nero”, nei modi e tempi previsti dalla legge, al fine di poter usufruire del pagamento del minor importo della relativa sanzione.
In particolare, veniva intimato di procedere alla regolarizzazione dei lavoratori, con avvertenza, come per legge, che per essere ammesso al pagamento in misura ridotta, era tenuto al mantenimento in servizio con contratto a tempo determinato full time (tempo pieno) oppure a tempo indeterminato anche con contratto partime purchè superiore al 50 % dell'orario a tempo pieno., nonché il mantenimento in servizio degli stessi lavoratori, per un periodo non inferiori a tre mesi decorrenti dalla data del verbale ispettivo. Inoltre, il ricorrente veniva avvertito, che dell'avvenuto pagamento delle sanzioni e dei contributi e premi previsti, ai sensi dell'articolo 13, comma 5, del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, era tenuto a fornire la prova entro il termine di centoventi giorni dalla notifica del relativo verbale”, in mancanza di tale prova non avrebbe potuto ottenere l'agevolazione del pagamento in misura ridotta.
Come si può evincere dal verbale Unico di Accertamento il pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 124/04 risultava possibile solo sé effettuato nel termine di
120 giorni e che , inoltre, :” Entro lo stesso termine dovrà essere fornita la prova dell'avvenuta regolarizzazione…con avvertenza che il pagamento in misura ridotta avrà effetto estintivo solo “a condizione della effettiva ottemperanza della diffida( ovviamente anche nella parte relativa alla avvenuta regolarizzazione e successiva comunicazione).
Tuttavia in atti risulta versata unicamente IL di avvenuta comunicazione dell'assunzione avvenuta, relativa ai diversi lavoratori identificati.
Ciò posto, va detto che, nel caso di specie, non risultano, chiaramente, meritevoli di accoglimento le richieste avanzate da parte ricorrente.
Infatti, oltre a quanto accertato in modo diretto dai funzionari ispettivi, le dichiarazioni rilasciate agli stessi organi dell'ispettorato del lavoro ( nel verbale ispettivo oppure in atto allegato), nell'esercizio delle loro funzioni, ( come nel caso di specie), assumono, chiaramente, fede privilegiata.
Infatti secondo la Suprema Corte “ E' principio consolidato ( Cass. n. 9251 del 2010;
n. 3787 del 2012) quello per cui l'atto pubblico..fa piena prova, fino a querela di falso, solo delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesti come avvenuti in sua presenza, mentre, per quanto riguarda le altre circostanze di fatto che egli segnali di aver accertato nel corso dell'indagine, per averle apprese da terzi o in seguito ad altri accertamenti, si tratta di materiale probatorio liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, unitamente alle altre risultanze istruttorie raccolte o richieste dalle parti” .
Dunque, in assenza di “querela di falso” sono da ritenersi pienamente utilizzabili le dichiarazioni contenute in tale verbale, nonché quanto riscontrato dagli accertatori e descritto in detto verbale.
A ciò va aggiunto che, le dichiarazioni sono estremamente circostanziate ( orario lavorativo, mansioni, inizio dell'attività lavorativa) e perfettamente coincidenti tra di loro, nonché con gli altri elementi probatori acquisiti. Parte ricorrente, inoltre, eccepisce la sussistenza della causa di giustificazione della forza maggiore, della quale non viene fornita alcuna prova.
Allo stesso modo non meritevole di accoglimento e l'ulteriore richiesta avanzata, in via subordinata, da parte resistente, di riduzione degli importi ingiunti, ritenuti eccessivi.
La legge 30 dicembre 2018 n. 145 (c.d. “Legge di Bilancio 2019”), ha previsto l'aumento del 20% degli importi previsti dall'art. 3 del D.L. n. 12/2002 ( il quale prevedeva una forbice che andava da un minimo di 1500 € ad un massimo di 9.000 € per ogni lavoratore
“sommerso” assunto per un periodo inferiore a 30 giorni).
Il nuovo apparato sanzionatorio – in forza del principio tempus regit actum – trova applicazione, anche nel caso di specie (accesso effettuato in data 12-01-2019) in relazione a condotte che si realizzano con decorrenza dal 1° gennaio 2019.
Inoltre come si constatare dagli atti di causa, i ricorrenti non hanno provveduto ad effettuare il pagamento che avrebbe estinto l'illecito e né, tantomeno, si sono avvalsi della facoltà di accedere al pagamento in misura ridotta di cui all'art. 16 della legge 689-1981.
L'ente resistente ha determinato la sanzione in € 3.780 per ogni lavoratore in nero.
( 30240 + € 21 di spese)
Ciò posto considerato : il numero dei lavoratori interessati (ben 8), considerato, inoltre, che alcuni lavoratori erano assunti da diversi giorni, si ritiene che la sanzione irrogate siano chiaramente congrue rispetto alla condotta illecita tenuta dalla ricorrente.
Per tale motivo è da ritenersi, che le sanzioni siano state correttamente irrogate e di conseguenza va dichiarata la legittimità dell'ordinanza ingiunzione, che qui si impugna, emessa dalla resistente e la conseguente irrogazione della sanzione nei riguardi di quale trasgressore- legale rappresentante della società Parte_1 [...] al momento della commissione della violazione, nonché alla predetta Controparte_1 società, quale obbligata in solido.
Si deve quindi concludere per il rigetto del presente ricorso.
Riguardo al governo delle spese va detto che, le stesse seguono la soccombenza e vanno liquidate, esclusa la fase istruttoria, in conformità del D.M.55/2014 e successive modifiche, negli importi minimi considerata non particolare complessità delle questioni giuridiche trattate, ridotte del 20% ai sensi dell'art.9,
D.Lgs. n.149/2015,
P.q.m.
Il G.U. dottor Alfredo Granata, definitivamente pronunciando nel proc. n. 5059-2022-, così provvede:
- Rigetta il presente ricorso e conferma l' ordinanza-ingiunzione n. 190-2022 impugnata.
- condanna i ricorrenti in solido alla rifusione, nei riguardi della resistente delle spese e competenze di lite che si liquidano in € 2.905,00.
Nola lì 09 12 2025 Il G.U.
Dr Alfredo Granata
Il giudice Dott. Alfredo Granata, all'esito dell' udienza del 20 11 2025,ex art. 429 c.p.c., tenutati in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., letti gli atti delle parti costituite, ha pronunciato il seguente provvedimento
Nella causa iscritta al n. 5059-2022 r.g.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
SEZIONE PRIMA CIVILE
c.f. in proprio e nella qualità di legale rapp.te Parte_1 C.F._1 della società p.i. rapp.ti e difesi ai fini della Controparte_1 P.IVA_1 presente procedura dall'Avv. Antonio Mercogliano domiciliata come in atti
Ricorrenti
Contro
C.F. in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2 rappresentante p.t., rappresentato e difeso congiuntamente e disgiuntamente dalla dr.ssa
SE TO e dalla dr.ssa Giuseppina Aprea, domiciliati come in atti,
Resistente
Conclusioni, come da verbale di udienza del , tenutasi in modalità cartolare, ex art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE Si omette l'analitica esposizione dello svolgimento del processo, non più prevista dall'art. 132 c.p.c. novellato, e si procede alla concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, ai sensi degli artt. 132, n. 4, c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c..
Parte ricorrente ha proposto opposizione avverso ordinanza ingiunzione n. 190/2022 del
08-06-2022, emessa dalla Direzione Territoriale del Lavoro di Napoli, la quale ingiungeva al sig.ra , in proprio e nella qualità di legale rappresentante della società Parte_1
, P.I. di pagare la somma di € 30.261,00. Controparte_1 P.IVA_1
In particolare, il mentovato ha chiesto, di dichiararsi inefficace ed illegittima detta ordinanza per i motivi dettagliatamente indicati nei propri scritti e in via subordinata la riduzione dell'importo sanzionatorio irrogato.
Si è, inoltre, costituito l' eccependo Controparte_2
l'infondatezza della opposizione e il conseguente rigetto della domanda attorea, versando in atti, tra l'altro la seguente documentazione: “verbale di primo accesso del 12/01/2019; verbale unico di accertamento e notificazione n. 3/2019 e relata di notifica;
Rapporto prot.
432705 del 31/08/2019; Ordinanza ingiunzione n. 190/2022 prot. 26214 dell'8/06/2022
e relativa relata di notifica;
Ordinanza ingiunzione n. 190/2022 prot. 26221 dell'8/06/2022
e relativa relata di notifica;
Dichiarazione EG;
Dichiarazione PE FE;
Pt_2
Dichiarazione ; Dichiarazione;
Dichiarazione ; Persona_1 Tes_1 Testimone_2
Dichiarazione ; Dichiarazione;
Dichiarazione Testimone_3 Testimone_4 Tes_5
; oltre agli UNILAV del 14/01/2019 di EG ZA, , ,
[...] Persona_1 Tes_1
, ; ; ”. Testimone_2 Testimone_3 Testimone_4 Testimone_5
La causa è stata istruita documentalmente e dopo un serie di rinvii, decisa ex art. 429
c.p.c.
Attesa l' eccezione preliminare, sollevata da parte ricorrente sul punto, è doveroso statuire sulla validità delle notifiche degli atti, propedeutici, che assumono rilevanza per la validità dell'atto impugnato.
Va evidenziato che, le contestazioni del ricorrente, attengono, in particolare, ad atti propedeutici, da cui né deriverebbe l'illegittimità della ordinanza impugnata.
Ciò posto, va detto che, in relazione all'aspetto soggettivo della sanzione irrogata, ai sensi dell'art. 6, comma 3 legge 689 del 1981 “Se la violazione è commessa dal rappresentante o dal dipendente di una persona giuridica o di un ente privo di personalità giuridica o, comunque, di un imprenditore nell'esercizio delle proprie funzioni o incombenze, la persona giuridica o l'ente o l'imprenditore è obbligato in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta.” Riguardo alle eccezioni del ricorrente, inerenti ai vizi delle notifiche, va detto che, è doveroso analizzare distintamente le procedure notificatorie dei viversi atti, sia nei riguardi della società, che nei riguardi della ricorrente in proprio.
Relativamente al verbale di primo accesso del 12/01/2019 - verbale unico di accertamento e notificazione n. 3/2019, lo stesso, veniva redatto in sei esemplari, di cui (testualmente)
“uno viene consegnato alla sig.ra nella sua qualità di amministratore e Parte_1 rappresentante legale della società “ quale autore della violazione;
Controparte_1 uno viene consegnato alla parte, nella sua qualità di obbligato in solido della violazione”.
Con la relativa sottoscrizione sia ad opera dei militari della Guardia di Finanza verbalizzanti, sia ad opera della parte . Parte_1
In pari data e con le stesse modalità (annesso A) è avvenuta la “diffida e notificazione sanzione amministrativa “.
Posto il carattere fidefacente del predetto è da ritenersi che gli stessi atti siano stati validamente notificati, sia alla signora in proprio (quale trasgressore), Parte_1 sia alla predetta nella sua qualità di amministratore e rappresentante legale della società
“ (obbligato in solio). Controparte_1
Successivamente è stata emessa l'ordinanza ingiunzione n. 190/2020 notificata a in proprio (quale trasgressore), sia alla predetta nella sua qualità di Parte_1 amministratore e rappresentante legale della società “ in data 09- Controparte_1
06-2022 in “ hinterdorfstrasse 35 Winterthur Zurigo(la cui procedura notificatoria, si ribadisce, non è stata oggetto di specifica contestazione).
Nel consegue che, va rigetta la relativa eccezione preliminare inerente gli asseriti vizi del processo notificatorio.
Infatti l' atto introduttivo del presente giudizio, ricorso di opposizione all'ordinanza, è stato tempestivamente, iscritto al ruolo in data 22-.08.2022 ( notifica all'estero).
Ciò posto, va detto che, tale ordinanza, nella sua parte preliminare, indica in modo chiaro gli atti precedenti, emessi dalla resistente, sulla base dei quali è stata emessa detta ordinanza impugnata /motivazione per relationem) : Rapporto prot. 432705 del
31/08/2019, correttamente notificato;
Infatti, secondo la Suprema corte “In materia di sanzioni amministrative, l'ordinanza- ingiunzione irrogativa non deve avere una motivazione analitica e dettagliata come quella di un provvedimento giudiziario, essendo sufficiente che sia dotata di una motivazione succinta, purché dia conto delle ragioni di fatto della decisione, che possono anche essere desunte per relationem dall'atto di contestazione già noto al trasgressore. Il provvedimento con cui l'autorità amministrativa irroga la sanzione è censurabile da parte del giudice dell'opposizione solo nel caso in cui l'ordinanza impugnata risulti del tutto priva di motivazione ovvero corredata di motivazione soltanto apparente, non anche nell'ipotesi in cui la stessa risulti insufficiente, posto che l'eventuale giudizio di inadeguatezza motivazionale si collega ad una valutazione di merito non spettante al giudice ordinario. Il giudizio di opposizione ha per oggetto non già il provvedimento amministrativo ed i suoi eventuali vizi formali, ma solo il rapporto sanzionatorio ad esso sotteso, del quale il giudice conosce con pienezza di poteri su tutti i profili, tanto di fatto quanto di diritto, verificando l'effettiva commissione della condotta contestata e la sua riconducibilità alle norme che prevedono la sanzione inflitta.(Cass. ordinanza n. 21924 del 30 luglio 2021).
Ciò posto, va detto che, la presente vicenda trae spunto da un accesso effettuato, dai militari della Guardia di Finanza, in data 12-01-2019 ore 22.15, in Nola alla via Giordano
Bruno, presso l'attività di ristorazione, della quale la risultava legale Parte_3 rappresentante.
Nella circostanza, sarebbero stati rinvenuti diversi lavoratori, i quali rilasciavano spontanee dichiarazione, che, secondo quanto prospettato dalla resistente, riscontravano il carattere sommerso degli stessi.
Inoltre, stante l'assenza della stessa legale rappresentante, il verbale ispettivo veniva sottoscritto dal socio . Persona_2
Passando ad analizzare le dichiarazioni, rilasciate nel corso di tale accesso, effettivamente,
i soggetti escussi (intendi a svolgere attività lavorativa), rilasciavano dichiarazione spontanee dalle quale si evinceva chiaramente la loro attività di lavoro subordinato, ciononostante gli stessi non risultavano regolarmente inquadrati.
Successivamente, in data 21-01-2019, presso gli uffici veniva redatto, sulla base del precedente verbale ispettivo del 12-01-2019, il verbale unico di accertamento e notificazione n. 3/2019, all'interno del quale rilasciava delle Parte_1 spontanee dichiarazioni.
A specifica domanda degli operanti :”sig.ra , in data 12-01-2019 Parte_1 giorno del nostro intervento, sono state trovate nei locali aziendali i soggetti elencati sopra intendi a prestare la propria attività lavorativa. In merito alle stesse ci può riferire se per i predetti lavoratori lavoratori è stata effettuata la preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro Uni Lav”. La stessa rispondeva :” No, confermo che per i lavoratori trovati intendi a prestare la propria attività lavorativa nel giorno del vostro intervento, non è stata effettuata la preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro UniLav.
La stessa inoltre esibiva le dichiarazioni IL dei lavoratori, per i quali vi era stata la contestazione di salvo sommerso : , EG ZA (1 giorno), PE FE ( 2 giorni),
( 3 gorni), ( 9 giorni), (5 giorni), ( Persona_1 Tes_1 Testimone_2 Persona_3
14 giorni), (1 giorno), (4 giorni). Testimone_4 Testimone_5
Da un successivo riscontro degli agenti operanti, attraverso le banche dati in uso, si appurava che per tuti i predetti lavoratori la comunicazione UniLav era stata inviata in data 14-01-2019 ( eccetto che per e per i quali la comunicazione Persona_1 Tes_1 era stata effettuata in data 15-01-2019).
In punto di diritto, in relazione al lavoro sommerso, va detto che, la specifica normativa prevede che : il datore che impiega lavoratori con vincolo di subordinazione e omette la comunicazione preventiva di assunzione entro le 24 ore del giorno antecedente a quello in cui il rapporto si instaura, commette un illecito omissivo istantaneo ad effetti permanenti.
Detto illecito si consuma quando, trascorso il tempo richiesto dalla legge per comunicare l'avvenuta assunzione, la comunicazione non viene effettuata.
Nel caso di specie, la sanzione è stata irrogata, in conformità, all'art. 6 comma 3 L.
689/198, a quale trasgressore- legale rappresentante della società Parte_1 al momento della commissione della violazione, nonché alla Controparte_1 predetta società, quale obbligata in solido .
In seguito all'accesso l'ente resistente ha intimato a parte ricorrente: , in proprio e nella qualità di amministratore unico della società, di regolarizzare la posizione dei lavoratori “in nero”, nei modi e tempi previsti dalla legge, al fine di poter usufruire del pagamento del minor importo della relativa sanzione.
In particolare, veniva intimato di procedere alla regolarizzazione dei lavoratori, con avvertenza, come per legge, che per essere ammesso al pagamento in misura ridotta, era tenuto al mantenimento in servizio con contratto a tempo determinato full time (tempo pieno) oppure a tempo indeterminato anche con contratto partime purchè superiore al 50 % dell'orario a tempo pieno., nonché il mantenimento in servizio degli stessi lavoratori, per un periodo non inferiori a tre mesi decorrenti dalla data del verbale ispettivo. Inoltre, il ricorrente veniva avvertito, che dell'avvenuto pagamento delle sanzioni e dei contributi e premi previsti, ai sensi dell'articolo 13, comma 5, del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, era tenuto a fornire la prova entro il termine di centoventi giorni dalla notifica del relativo verbale”, in mancanza di tale prova non avrebbe potuto ottenere l'agevolazione del pagamento in misura ridotta.
Come si può evincere dal verbale Unico di Accertamento il pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 124/04 risultava possibile solo sé effettuato nel termine di
120 giorni e che , inoltre, :” Entro lo stesso termine dovrà essere fornita la prova dell'avvenuta regolarizzazione…con avvertenza che il pagamento in misura ridotta avrà effetto estintivo solo “a condizione della effettiva ottemperanza della diffida( ovviamente anche nella parte relativa alla avvenuta regolarizzazione e successiva comunicazione).
Tuttavia in atti risulta versata unicamente IL di avvenuta comunicazione dell'assunzione avvenuta, relativa ai diversi lavoratori identificati.
Ciò posto, va detto che, nel caso di specie, non risultano, chiaramente, meritevoli di accoglimento le richieste avanzate da parte ricorrente.
Infatti, oltre a quanto accertato in modo diretto dai funzionari ispettivi, le dichiarazioni rilasciate agli stessi organi dell'ispettorato del lavoro ( nel verbale ispettivo oppure in atto allegato), nell'esercizio delle loro funzioni, ( come nel caso di specie), assumono, chiaramente, fede privilegiata.
Infatti secondo la Suprema Corte “ E' principio consolidato ( Cass. n. 9251 del 2010;
n. 3787 del 2012) quello per cui l'atto pubblico..fa piena prova, fino a querela di falso, solo delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesti come avvenuti in sua presenza, mentre, per quanto riguarda le altre circostanze di fatto che egli segnali di aver accertato nel corso dell'indagine, per averle apprese da terzi o in seguito ad altri accertamenti, si tratta di materiale probatorio liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, unitamente alle altre risultanze istruttorie raccolte o richieste dalle parti” .
Dunque, in assenza di “querela di falso” sono da ritenersi pienamente utilizzabili le dichiarazioni contenute in tale verbale, nonché quanto riscontrato dagli accertatori e descritto in detto verbale.
A ciò va aggiunto che, le dichiarazioni sono estremamente circostanziate ( orario lavorativo, mansioni, inizio dell'attività lavorativa) e perfettamente coincidenti tra di loro, nonché con gli altri elementi probatori acquisiti. Parte ricorrente, inoltre, eccepisce la sussistenza della causa di giustificazione della forza maggiore, della quale non viene fornita alcuna prova.
Allo stesso modo non meritevole di accoglimento e l'ulteriore richiesta avanzata, in via subordinata, da parte resistente, di riduzione degli importi ingiunti, ritenuti eccessivi.
La legge 30 dicembre 2018 n. 145 (c.d. “Legge di Bilancio 2019”), ha previsto l'aumento del 20% degli importi previsti dall'art. 3 del D.L. n. 12/2002 ( il quale prevedeva una forbice che andava da un minimo di 1500 € ad un massimo di 9.000 € per ogni lavoratore
“sommerso” assunto per un periodo inferiore a 30 giorni).
Il nuovo apparato sanzionatorio – in forza del principio tempus regit actum – trova applicazione, anche nel caso di specie (accesso effettuato in data 12-01-2019) in relazione a condotte che si realizzano con decorrenza dal 1° gennaio 2019.
Inoltre come si constatare dagli atti di causa, i ricorrenti non hanno provveduto ad effettuare il pagamento che avrebbe estinto l'illecito e né, tantomeno, si sono avvalsi della facoltà di accedere al pagamento in misura ridotta di cui all'art. 16 della legge 689-1981.
L'ente resistente ha determinato la sanzione in € 3.780 per ogni lavoratore in nero.
( 30240 + € 21 di spese)
Ciò posto considerato : il numero dei lavoratori interessati (ben 8), considerato, inoltre, che alcuni lavoratori erano assunti da diversi giorni, si ritiene che la sanzione irrogate siano chiaramente congrue rispetto alla condotta illecita tenuta dalla ricorrente.
Per tale motivo è da ritenersi, che le sanzioni siano state correttamente irrogate e di conseguenza va dichiarata la legittimità dell'ordinanza ingiunzione, che qui si impugna, emessa dalla resistente e la conseguente irrogazione della sanzione nei riguardi di quale trasgressore- legale rappresentante della società Parte_1 [...] al momento della commissione della violazione, nonché alla predetta Controparte_1 società, quale obbligata in solido.
Si deve quindi concludere per il rigetto del presente ricorso.
Riguardo al governo delle spese va detto che, le stesse seguono la soccombenza e vanno liquidate, esclusa la fase istruttoria, in conformità del D.M.55/2014 e successive modifiche, negli importi minimi considerata non particolare complessità delle questioni giuridiche trattate, ridotte del 20% ai sensi dell'art.9,
D.Lgs. n.149/2015,
P.q.m.
Il G.U. dottor Alfredo Granata, definitivamente pronunciando nel proc. n. 5059-2022-, così provvede:
- Rigetta il presente ricorso e conferma l' ordinanza-ingiunzione n. 190-2022 impugnata.
- condanna i ricorrenti in solido alla rifusione, nei riguardi della resistente delle spese e competenze di lite che si liquidano in € 2.905,00.
Nola lì 09 12 2025 Il G.U.
Dr Alfredo Granata