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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 30/09/2025, n. 867 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 867 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
R.G.N. 2830/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI PISA
Sezione Unica Civile
Il Collegio, composto dai Magistrati:
Dott.ssa Santa Spina Presidente
Dott.ssa Alessandra Migliorino Giudice
Dott.ssa Giulia Tavella Giudice estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I grado iscritta al R.G.N. 2830/2024, promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Giuseppina Anna Indelicato
- ricorrente
contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1 C.F._2
Giuseppina Anna Indelicato
- resistente
e
Pubblico Ministero
- interventore ex lege
Oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale.
Conclusioni: come da note scritte congiunte del 15/9/2025.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1 1. Con ricorso depositato in data 11/10/2024, la Sig.ra ha agito al fine di Parte_1 ottenere la regolamentazione del regime di affidamento e di mantenimento del figlio minore Per_1
(2/5/2018), nato dalla relazione intrattenuta con il Sig. ormai conclusa. Controparte_1
2. All'udienza del 28/7/2025, è comparso personalmente il Sig. il quale ha chiesto Controparte_1 la concessione di un termine al fine di costituirsi in giudizio con l'assistenza di un difensore;
le parti hanno altresì dichiarato l'esistenza di trattative in corso tra le stesse e, per l'effetto, hanno congiuntamente richiesto un rinvio dell'udienza al fine di perfezionare l'accordo.
3. All'udienza del 18/9/2025, sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., le parti hanno rassegnato conclusioni congiunte, come da accordo depositato;
la causa è stata rimessa al
Collegio per la decisione senza termini per conclusionali e repliche.
4. Data comunicazione al Pubblico Ministero degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
**********
5. In corso di causa, a fronte delle domande avanzate inizialmente dalla Sig.ra in merito alla Pt_1 regolamentazione del regime di affidamento e di mantenimento del figlio minore, le parti hanno dato atto di aver raggiunto un accordo con riferimento ad entrambi i profili, il tutto nei termini e secondo il calendario di cui alle note congiunte depositate il 15/9/2025.
Al riguardo, deve osservarsi che le condizioni proposte non risultano contrarie a norme imperative e appaiono conformi all'interesse morale e materiale del figlio , in quanto garantiscono una Per_1 maggiore continuità e stabilità nella frequentazione con entrambi i genitori e, sotto il profilo economico, si rivelano adeguate rispetto alle “attuali esigenze del figlio” di natura personale, relazionale, scolastica, sportiva, sociale o ludica.
Il Tribunale ritiene, pertanto, che nel caso di specie il regime di affidamento e di mantenimento del minore possa essere regolamentato secondo le condizioni proposte dalle parti e come in dispositivo, senza necessità di procedere all'ascolto della prole, stante la congruità di quanto stabilito dai genitori.
6. Visto l'accordo raggiunto anche in punto di spese di lite, queste devono essere dichiarate compensate tra le parti.
p.q.m.
Il Tribunale di Pisa, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza o eccezione rigettata e disattesa, così provvede:
- dispone l'affidamento condiviso del minore ad entrambi i genitori, con collocamento Per_1 prevalente presso la madre in Pontedera, via Armando Diaz n. 22;
- dispone che la responsabilità genitoriale sia esercitata da entrambi i genitori e che le decisioni di maggior interesse per il figlio relative a educazione, istruzione e salute siano assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del bambino. Per 2 le decisioni di ordinaria amministrazione, la responsabilità genitoriale sarà esercitata separatamente dal genitore con cui al momento si troverà il minore;
- dispone che il diritto di visita del padre, genitore non collocatario, previo accordo fra i genitori e salvi gli impegni scolastici, sportivi, ricreativi e sociali del minore, sia esercitato mensilmente secondo il seguente calendario:
▪ durante il periodo scolastico: alternativamente, due settimane dal mercoledì pomeriggio dall'uscita di scuola fino al venerdì mattina, quando il padre lo riaccompagnerà a scuola;
nelle altre due settimane, dal venerdì pomeriggio dall'uscita di scuola fino al lunedì mattina, quando il padre lo riaccompagnerà a scuola;
▪ durante il periodo extrascolastico: rimarranno invariati i giorni di frequentazione stabiliti per il periodo scolastico, salva la possibilità per i genitori di concordare ulteriori periodi di frequentazione con il padre, nel rispetto degli impegni di studio, sportivi e sociali di;
Per_1
- dispone che il minore trascorra con i genitori le festività natalizie e le festività pasquali Per_1 secondo il criterio dell'alternanza annuale. Segnatamente, ad anni alterni trascorrerà i giorni Per_1 dal 24 dicembre al 30 dicembre con un genitore ed i giorni dal 31 dicembre al 6 gennaio con l'altro.
Durante le vacanze pasquali, sempre secondo il criterio dell'alternanza annuale, il minore trascorrerà con un genitore l'intera giornata della domenica di Pasqua e l'intera giornata del lunedì di Pasquetta con l'altro;
- dispone che durante le vacanze ciascun genitore trascorra con il figlio due settimane continuative.
A tal fine i genitori, entro il 31 maggio di ogni anno, dovranno comunicarsi reciprocamente le date delle rispettive ferie nonché il periodo e la località prescelta per trascorrere le vacanze con il figlio;
- pone a carico di un contributo di mantenimento per il figlio minore pari ad € Controparte_1
400,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, da versarsi in favore di Parte_1
entro il giorno 20 di ogni mese;
[...]
- pone a carico di entrambi i genitori l'obbligo di provvedere nella misura del 50% ciascuno al pagamento delle spese straordinarie per il figlio, secondo quanto previsto dal protocollo del CNF nell'anno 2017, le quali saranno previamente concordate tra loro, tranne per quelle che dovessero rendersi urgenti. Tutte le spese straordinarie dovranno altresì essere documentate tra i genitori, i quali si impegnano a scambiarsi i relativi documenti attestanti l'avvenuto pagamento e a rimborsarle all'altro genitore entro e non oltre il mese successivo a quello di presentazione;
- dispone che l'assegno unico sia percepito integralmente da . Parte_1
- dà atto che:
3 ▪ le parti prestano reciprocamente il consenso al rilascio dei documenti per l'espatrio del figlio minore, impegnandosi in ogni caso a richiedere il consenso ogni qualvolta l'uno o l'altro dei genitori intenda portare il figlio con sé all'estero;
▪ rinuncia ad ogni altra domanda nei confronti di Pt_1 Parte_1 CP_1
e quest'ultimo accetta la rinuncia;
[...]
▪ rinuncia ad ogni altra domanda nei confronti di Controparte_1 Parte_1
e quest'ultima accetta la rinuncia;
[...]
- dichiara le spese del presente giudizio integralmente compensate tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio del Tribunale di Pisa, il 30/9/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Giulia Tavella Dott.ssa Santa Spina
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI PISA
Sezione Unica Civile
Il Collegio, composto dai Magistrati:
Dott.ssa Santa Spina Presidente
Dott.ssa Alessandra Migliorino Giudice
Dott.ssa Giulia Tavella Giudice estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I grado iscritta al R.G.N. 2830/2024, promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Giuseppina Anna Indelicato
- ricorrente
contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1 C.F._2
Giuseppina Anna Indelicato
- resistente
e
Pubblico Ministero
- interventore ex lege
Oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale.
Conclusioni: come da note scritte congiunte del 15/9/2025.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1 1. Con ricorso depositato in data 11/10/2024, la Sig.ra ha agito al fine di Parte_1 ottenere la regolamentazione del regime di affidamento e di mantenimento del figlio minore Per_1
(2/5/2018), nato dalla relazione intrattenuta con il Sig. ormai conclusa. Controparte_1
2. All'udienza del 28/7/2025, è comparso personalmente il Sig. il quale ha chiesto Controparte_1 la concessione di un termine al fine di costituirsi in giudizio con l'assistenza di un difensore;
le parti hanno altresì dichiarato l'esistenza di trattative in corso tra le stesse e, per l'effetto, hanno congiuntamente richiesto un rinvio dell'udienza al fine di perfezionare l'accordo.
3. All'udienza del 18/9/2025, sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., le parti hanno rassegnato conclusioni congiunte, come da accordo depositato;
la causa è stata rimessa al
Collegio per la decisione senza termini per conclusionali e repliche.
4. Data comunicazione al Pubblico Ministero degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
**********
5. In corso di causa, a fronte delle domande avanzate inizialmente dalla Sig.ra in merito alla Pt_1 regolamentazione del regime di affidamento e di mantenimento del figlio minore, le parti hanno dato atto di aver raggiunto un accordo con riferimento ad entrambi i profili, il tutto nei termini e secondo il calendario di cui alle note congiunte depositate il 15/9/2025.
Al riguardo, deve osservarsi che le condizioni proposte non risultano contrarie a norme imperative e appaiono conformi all'interesse morale e materiale del figlio , in quanto garantiscono una Per_1 maggiore continuità e stabilità nella frequentazione con entrambi i genitori e, sotto il profilo economico, si rivelano adeguate rispetto alle “attuali esigenze del figlio” di natura personale, relazionale, scolastica, sportiva, sociale o ludica.
Il Tribunale ritiene, pertanto, che nel caso di specie il regime di affidamento e di mantenimento del minore possa essere regolamentato secondo le condizioni proposte dalle parti e come in dispositivo, senza necessità di procedere all'ascolto della prole, stante la congruità di quanto stabilito dai genitori.
6. Visto l'accordo raggiunto anche in punto di spese di lite, queste devono essere dichiarate compensate tra le parti.
p.q.m.
Il Tribunale di Pisa, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza o eccezione rigettata e disattesa, così provvede:
- dispone l'affidamento condiviso del minore ad entrambi i genitori, con collocamento Per_1 prevalente presso la madre in Pontedera, via Armando Diaz n. 22;
- dispone che la responsabilità genitoriale sia esercitata da entrambi i genitori e che le decisioni di maggior interesse per il figlio relative a educazione, istruzione e salute siano assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del bambino. Per 2 le decisioni di ordinaria amministrazione, la responsabilità genitoriale sarà esercitata separatamente dal genitore con cui al momento si troverà il minore;
- dispone che il diritto di visita del padre, genitore non collocatario, previo accordo fra i genitori e salvi gli impegni scolastici, sportivi, ricreativi e sociali del minore, sia esercitato mensilmente secondo il seguente calendario:
▪ durante il periodo scolastico: alternativamente, due settimane dal mercoledì pomeriggio dall'uscita di scuola fino al venerdì mattina, quando il padre lo riaccompagnerà a scuola;
nelle altre due settimane, dal venerdì pomeriggio dall'uscita di scuola fino al lunedì mattina, quando il padre lo riaccompagnerà a scuola;
▪ durante il periodo extrascolastico: rimarranno invariati i giorni di frequentazione stabiliti per il periodo scolastico, salva la possibilità per i genitori di concordare ulteriori periodi di frequentazione con il padre, nel rispetto degli impegni di studio, sportivi e sociali di;
Per_1
- dispone che il minore trascorra con i genitori le festività natalizie e le festività pasquali Per_1 secondo il criterio dell'alternanza annuale. Segnatamente, ad anni alterni trascorrerà i giorni Per_1 dal 24 dicembre al 30 dicembre con un genitore ed i giorni dal 31 dicembre al 6 gennaio con l'altro.
Durante le vacanze pasquali, sempre secondo il criterio dell'alternanza annuale, il minore trascorrerà con un genitore l'intera giornata della domenica di Pasqua e l'intera giornata del lunedì di Pasquetta con l'altro;
- dispone che durante le vacanze ciascun genitore trascorra con il figlio due settimane continuative.
A tal fine i genitori, entro il 31 maggio di ogni anno, dovranno comunicarsi reciprocamente le date delle rispettive ferie nonché il periodo e la località prescelta per trascorrere le vacanze con il figlio;
- pone a carico di un contributo di mantenimento per il figlio minore pari ad € Controparte_1
400,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, da versarsi in favore di Parte_1
entro il giorno 20 di ogni mese;
[...]
- pone a carico di entrambi i genitori l'obbligo di provvedere nella misura del 50% ciascuno al pagamento delle spese straordinarie per il figlio, secondo quanto previsto dal protocollo del CNF nell'anno 2017, le quali saranno previamente concordate tra loro, tranne per quelle che dovessero rendersi urgenti. Tutte le spese straordinarie dovranno altresì essere documentate tra i genitori, i quali si impegnano a scambiarsi i relativi documenti attestanti l'avvenuto pagamento e a rimborsarle all'altro genitore entro e non oltre il mese successivo a quello di presentazione;
- dispone che l'assegno unico sia percepito integralmente da . Parte_1
- dà atto che:
3 ▪ le parti prestano reciprocamente il consenso al rilascio dei documenti per l'espatrio del figlio minore, impegnandosi in ogni caso a richiedere il consenso ogni qualvolta l'uno o l'altro dei genitori intenda portare il figlio con sé all'estero;
▪ rinuncia ad ogni altra domanda nei confronti di Pt_1 Parte_1 CP_1
e quest'ultimo accetta la rinuncia;
[...]
▪ rinuncia ad ogni altra domanda nei confronti di Controparte_1 Parte_1
e quest'ultima accetta la rinuncia;
[...]
- dichiara le spese del presente giudizio integralmente compensate tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio del Tribunale di Pisa, il 30/9/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Giulia Tavella Dott.ssa Santa Spina
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