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Sentenza 28 febbraio 2024
Sentenza 28 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 28/02/2024, n. 1029 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1029 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2024 |
Testo completo
N. R.G. 2997/2018
TRIBUNALE ORDINARIO di BARI
Seconda Sezione Civile
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2997/2018 tra
[...]
Parte_1
ATTORI/OPPONENTI
e
Controparte_1
CONVENUTA/OPPOSTA
Oggi 28 febbraio 2024 innanzi al dott. Rosalba Campanaro, sono comparsi figurativamente:
Per l'avv. GENCHI BEATRICE;
Parte_1
Per l'avv. Controparte_1
SCHITTULLI ANGELO.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da note di trattazione scritta che costituiscono parte integrante del presente verbale.
Il Giudice, lette le conclusioni delle parti pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. depositandola contestualmente in PCT.
Il Giudice
dott. Rosalba Campanaro
pagina 1 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari Seconda Sezione Civile in composizione monocratica ed in persona del
Giudice Onorario, dott.ssa Rosalba Campanaro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA all'esito dell'udienza odierna ex art.281 sexies c.p.c., celebrata in “trattazione scritta”, nelle cause civili riunite, in prima istanza, iscritte ai nn. 2997/2018 e 6219/2018 del Ruolo Generale Affari
Contenz., promosse da:
, (C.F. , titolare della ditta individuale Parte_1 C.F._1
, (P.IVA , elettivamente Parte_1 P.IVA_1 domiciliato in Bari alla Via Cairoli n. 126 (c/o lo studio dell'avv. Vittorio Brattelli) con l'Avv.
Beatrice GENCHI (C.F. ), dalla quale è rappresentato e difeso in virtù di C.F._2
mandato in atti;
- ATTORE - contro
Controparte_2
(P.I.: , in persona del Presidente del Consiglio di
[...] P.IVA_2
Amministrazione e legale rappresentante pro tempore, sig. , Controparte_3
elettivamente domiciliata in Bari alla via Principe Amedeo n. 25 presso lo studio dell'avv.
Angelo Schittulli (C.F.: ), dal quale è rappresentata e difesa, CodiceFiscale_3
giusta procura in atti;
- CONVENUTA -
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate all'udienza odierna e da note conclusive autorizzate da intendersi qui richiamate.
FATTO
Con atti del 16/2/2018, e del 16/4/2018 il Sig. si opponeva a due distinti precetti Parte_1
notificati dalla chiedendo di accertare e Controparte_4
dichiarare la nullità di tali atti e dei contratti posti a base dei rapporti bancari intercorsi tra le parti. In pagina 2 di 6 particolare, precisava di aver stipulato con la banca opposta, in data 29/7/2010, un primo contratto di mutuo chirografario di € 50.000,00 ed una contestuale apertura di credito di € 25.000,00, successivamente, in data 21/7/2015, veniva stipulato un nuovo contratto di mutuo chirografario a ripianamento della debitoria all'epoca accumulata (residuo mutuo precedente e saldo debitore del conto corrente in essere).
A fronte di tali contratti erano stati rilasciati effetti cambiari a garanzia, di fatto precettati ed oggetto dei distinti precetti oggetto dei giudizi qui riuniti:
• il primo, relativamente al mutuo chirografario del 2015 di € 51.129,04 (precetto su cambiale di €
50.528,63 oltre spese).
• Il secondo, relativamente al saldo di c/c per € 19.438,26 anch'esso portato da effetto cambiario (di cui € 19.109,96 saldo al 21/2/2018, comprensivi di interessi maturati a tale data e spese estinzione).
Con le opposizioni proposte, l'opponente contestava la legittimità della minacciata esecuzione eccependo, in particolare:
- l'indeterminatezza degli importi azionati con le cambiali per mancanza del richiamo alle fonti contrattuali da cui deriverebbero i presunti crediti della Banca;
- la nullità del contratto di mutuo stipulato nel 2015, per assenza della sua causa tipica, dal momento che con il finanziamento le parti intendevano ripianare dei debiti pregressi del , Parte_1
precisamente lo scoperto di c/c in essere presso la viziato da addebiti non dovuti, e il residuo CP_1
mutuo precedente, rapporto, a dire di parte attrice, viziato dall'applicazione di interessi usurari;
- la violazione della buona fede contrattuale del soggetto mutuante, il quale avrebbe approfittato delle difficoltà economiche del proprio cliente;
- l'applicazione anche nel secondo finanziamento di tassi anatocistici e ultralegali;
Chiedeva pertanto dichiararsi la nullità/inefficacia dei precetti e dei rapporti bancari ad essi collegati per violazione degli artt. 1283,1284, 1346, 1418, 2697 c.c. anche allo scopo di determinare l'effettiva esposizione debitoria del cliente bancario.
Costituendosi in giudizio la opposta contestava le richieste, ribadendo la legittimità delle CP_1
somme precettate.
pagina 3 di 6 Rigettate le richieste di prova orale formulate dall'opponente e disposta Ctu contabile, la causa perviene in decisione all'udienza odierna con le formalità di cui all'art.281 sexies c.p.c., previo deposito di note conclusive e repliche.
DIRITTO
Le opposizioni sono infondate.
In particolare, mette conto rilevare quanto segue: con riferimento al vaglia cambiario di € 50.528,63, il medesimo è stato emesso con riferimento al rapporto di mutuo del 21.7.2015, in relazione al quale risulta dovuta la somma di € 49.033,23 a titolo di capitale oltre alle somme analiticamente indicate in precetto a titolo di interessi;
il rapporto di mutuo non presenta i profili di nullità indicati dall'opponente, né sotto il profilo della mancanza di causa e oggetto (in conseguenza della mancata consegna della somma mutuata), né in relazione all'usurarietà del rapporto.
In particolare, la parte opponente deduce che le somma ottenuta con il mutuo stipulato nel 2015 non siano mai pervenuta neppure nella sua disponibilità giuridica (la cui sufficienza, ai fini in oggetto, è affermata, tra le altre, da Cass. n. 17194/2015).
Con riferimento alla traditio della somma mutuata occorre innanzitutto precisare che il contratto di mutuo è un contratto reale che si perfeziona con la consegna della somma data a mutuo, che è elemento costitutivo del contratto. Il conseguimento della giuridica disponibilità della somma mutuata può avvenire, in forma equipollente rispetto alla “traditio”, nel caso in cui il mutuante crei un autonomo titolo di disponibilità in favore del mutuatario, tale da determinare l'uscita della somma dal proprio patrimonio e l'acquisizione della medesima al patrimonio del beneficiario, ovvero quando, nello stesso contratto di mutuo, le parti abbiano inserito specifiche pattuizioni, consistenti nell'incarico che il mutuatario dà al mutuante di impiegare la somma mutuata per soddisfare un interesse del primo (cfr. Cass. n. 14270/2011).
Ed invero, per finanziamento non si intende la necessaria creazione di una provvista finanziaria da investire, ma semplicemente la messa a disposizione del danaro. La circostanza che detto danaro venga immediatamente impiegato per saldare un debito che il mutuatario ha nei confronti dello stesso mutuante non altera quindi lo schema negoziale tipico del mutuo, restando libere le parti di stabilire tale eventualità come finalità ultima dell'erogazione (cfr. Trib. Milano 1008/2008 "Non può essere accolta la domanda di nullità del contratto di mutuo intervenuto tra le parti se risulta documentalmente provato che il relativo importo, oggetto del contratto di mutuo, seppure non materialmente consegnato all'amministratore della società mutuataria, è stato accreditato sul conto pagina 4 di 6 corrente intestato alla stessa ed è stato utilizzato per ridurre l'esposizione debitoria della predetta società nei confronti dell'istituto di credito. Ciò è sufficiente a far ritenere la validità del contratto, atteso che costituisce "ius receptum" il principio a mente del quale la "traditio rei" può essere realizzata anche attraverso l'accreditamento in conto della somma mutuata a favore del mutuatario
e dunque "ponendo la somma mutuata nella disponibilità giuridica del mutuatario stesso". Non importa, al contrario, che la somma sia poi stata utilizzata per una finalità diversa da quella indicata nel contratto di mutuo - e cioè per estinguere il debito verso la banca mutuante anziché per
l'estinzione dell'anticipazione in conto mutuo - giacché ciò rileva sul piano dell'adempimento delle obbligazioni, ma non certo sulla validità del contratto intercorso tra la società fallita e l'ente erogante").
Nella controversia in esame, la somma mutuata è stata corrisposta “mediante versamento del relativo importo, al netto dell'imposta sostitutiva…, sul c/c 04001401060 intestato a
[...]
”. Parte_1
Né può ravvisarsi un profilo di nullità nella costituzione di una apposita garanzia in favore del mutuante, trattandosi di un interesse che dall'ordinamento viene considerato meritevole di tutela.
Quanto alla natura usuraria degli interessi, la CTU, con metodo conforme all'orientamento di questo
Ufficio, ha accertato che i medesimi, sia per i mutui che per il conto corrente, risultano convenuti entro i limi del c.d. tasso soglia, dovendosi peraltro escludersi la ricorrenza della fattispecie di cui all'art. 644, comma 3, c.p. non ritenendosi sussistente la sproporzione degli interessi pattuiti e la conoscenza della condizione di difficoltà economica o finanziaria del mutuatario. Infatti, a fronte del
TAEG del 6,48% calcolato secondo le Istruzioni della non si comprende come si Org_1
giustifichi la misura indicata del 13,73%, se non comprendendo la commissione di estinzione anticipata, voce da escludere secondo la costante giurisprudenza di questo Ufficio quando, come nella specie, non risulti applicabile all'ipotesi di inadempimento (cfr. Trib. Bari 2.1.2018,
18.7.2019).
Nemmeno risulta, allo stato, provata la conoscenza della situazione di difficolta economica in capo alla banca, emergendo di contro l'intenzione dell'opponente di intraprendere nuove iniziative imprenditoriali (cfr. lettera del 29.5.2015 recante richiesta il finanziamento per fronteggiare gli investimenti legati al nuovo ramo di azienda nel settore gelateria).
In relazione all'ulteriore vaglia cambiario azionato per € 19.438,26 risulta che sia stato concesso a garanzia del fido in c/c del 1.7.2015 di € 15.000,00 regolato come da documento di sintesi,
pagina 5 di 6 regolarmente sottoscritto, mediante indicazione di tutte le condizioni economiche del rapporto (tali da escludere i profili di nullità indicati dall'opponente con riferimento agli interessi ultralegali, alla capitalizzazione dei medesimi e alle commissioni).
Né risultano idonee a supportare la fondatezza dell'opposizione le allegazioni relative alla violazione del principio di buona fede nel riempimento dei titoli cambiari, nonché all'“imperscrutabilità” del criterio di determinazione delle somme apposte sulle cambiali, in quanto generiche e non supportate da evidenze probatorie in grado di confermare le violazioni asseritamente commesse dalla Banca opposta.
Di contro, i titoli risultano muniti di tutti i requisiti di regolarità formale propri del titolo cartolare azionato e gli importi ivi indicati trovano rispondenza nelle raccomandate di messa in mora inviate all'opponente (cfr. racc. del 19.2.2016 e del 5.2.2018 - all. fasc. convenuta doc. n.2 giudizio
2997/2018 e n. 22 giudizio n.6219 R.G.).
Per tutto quanto esposto, le opposizioni vanno respinte.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate, come indicato in dispositivo, nei valori medi in ogni fase con decurtazione della metà per la fase di istruttoria (non espletata); in ragione del valore delle controversie ai fini dell'applicazione degli scaglioni previsti dal D.M. n. 55 del 2014.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 2362/2019 R.G., così provvede:
Rigetta le opposizioni confermando la validità e l'efficacia dei precetti notificati a Parte_1
dalla il 6/2/2018 e il 4/4/2018 per gli importi Controparte_4
ivi indicati;
Condanna alla rifusione in favore della Parte_1 Controparte_4 delle spese di lite liquidandole complessivamente in €.6.713,00 per compenso
[...]
di avvocato, oltre spese generali ed oneri accessori come per legge;
Pone definitivamente in capo all'attore soccombente le spese di CTU come già liquidate in corso di causa con separato decreto.
Così deciso in Bari, 28.02.2024 IL GIUDICE ONORARIO - dott.ssa Rosalba Campanaro
pagina 6 di 6
TRIBUNALE ORDINARIO di BARI
Seconda Sezione Civile
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2997/2018 tra
[...]
Parte_1
ATTORI/OPPONENTI
e
Controparte_1
CONVENUTA/OPPOSTA
Oggi 28 febbraio 2024 innanzi al dott. Rosalba Campanaro, sono comparsi figurativamente:
Per l'avv. GENCHI BEATRICE;
Parte_1
Per l'avv. Controparte_1
SCHITTULLI ANGELO.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da note di trattazione scritta che costituiscono parte integrante del presente verbale.
Il Giudice, lette le conclusioni delle parti pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. depositandola contestualmente in PCT.
Il Giudice
dott. Rosalba Campanaro
pagina 1 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari Seconda Sezione Civile in composizione monocratica ed in persona del
Giudice Onorario, dott.ssa Rosalba Campanaro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA all'esito dell'udienza odierna ex art.281 sexies c.p.c., celebrata in “trattazione scritta”, nelle cause civili riunite, in prima istanza, iscritte ai nn. 2997/2018 e 6219/2018 del Ruolo Generale Affari
Contenz., promosse da:
, (C.F. , titolare della ditta individuale Parte_1 C.F._1
, (P.IVA , elettivamente Parte_1 P.IVA_1 domiciliato in Bari alla Via Cairoli n. 126 (c/o lo studio dell'avv. Vittorio Brattelli) con l'Avv.
Beatrice GENCHI (C.F. ), dalla quale è rappresentato e difeso in virtù di C.F._2
mandato in atti;
- ATTORE - contro
Controparte_2
(P.I.: , in persona del Presidente del Consiglio di
[...] P.IVA_2
Amministrazione e legale rappresentante pro tempore, sig. , Controparte_3
elettivamente domiciliata in Bari alla via Principe Amedeo n. 25 presso lo studio dell'avv.
Angelo Schittulli (C.F.: ), dal quale è rappresentata e difesa, CodiceFiscale_3
giusta procura in atti;
- CONVENUTA -
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate all'udienza odierna e da note conclusive autorizzate da intendersi qui richiamate.
FATTO
Con atti del 16/2/2018, e del 16/4/2018 il Sig. si opponeva a due distinti precetti Parte_1
notificati dalla chiedendo di accertare e Controparte_4
dichiarare la nullità di tali atti e dei contratti posti a base dei rapporti bancari intercorsi tra le parti. In pagina 2 di 6 particolare, precisava di aver stipulato con la banca opposta, in data 29/7/2010, un primo contratto di mutuo chirografario di € 50.000,00 ed una contestuale apertura di credito di € 25.000,00, successivamente, in data 21/7/2015, veniva stipulato un nuovo contratto di mutuo chirografario a ripianamento della debitoria all'epoca accumulata (residuo mutuo precedente e saldo debitore del conto corrente in essere).
A fronte di tali contratti erano stati rilasciati effetti cambiari a garanzia, di fatto precettati ed oggetto dei distinti precetti oggetto dei giudizi qui riuniti:
• il primo, relativamente al mutuo chirografario del 2015 di € 51.129,04 (precetto su cambiale di €
50.528,63 oltre spese).
• Il secondo, relativamente al saldo di c/c per € 19.438,26 anch'esso portato da effetto cambiario (di cui € 19.109,96 saldo al 21/2/2018, comprensivi di interessi maturati a tale data e spese estinzione).
Con le opposizioni proposte, l'opponente contestava la legittimità della minacciata esecuzione eccependo, in particolare:
- l'indeterminatezza degli importi azionati con le cambiali per mancanza del richiamo alle fonti contrattuali da cui deriverebbero i presunti crediti della Banca;
- la nullità del contratto di mutuo stipulato nel 2015, per assenza della sua causa tipica, dal momento che con il finanziamento le parti intendevano ripianare dei debiti pregressi del , Parte_1
precisamente lo scoperto di c/c in essere presso la viziato da addebiti non dovuti, e il residuo CP_1
mutuo precedente, rapporto, a dire di parte attrice, viziato dall'applicazione di interessi usurari;
- la violazione della buona fede contrattuale del soggetto mutuante, il quale avrebbe approfittato delle difficoltà economiche del proprio cliente;
- l'applicazione anche nel secondo finanziamento di tassi anatocistici e ultralegali;
Chiedeva pertanto dichiararsi la nullità/inefficacia dei precetti e dei rapporti bancari ad essi collegati per violazione degli artt. 1283,1284, 1346, 1418, 2697 c.c. anche allo scopo di determinare l'effettiva esposizione debitoria del cliente bancario.
Costituendosi in giudizio la opposta contestava le richieste, ribadendo la legittimità delle CP_1
somme precettate.
pagina 3 di 6 Rigettate le richieste di prova orale formulate dall'opponente e disposta Ctu contabile, la causa perviene in decisione all'udienza odierna con le formalità di cui all'art.281 sexies c.p.c., previo deposito di note conclusive e repliche.
DIRITTO
Le opposizioni sono infondate.
In particolare, mette conto rilevare quanto segue: con riferimento al vaglia cambiario di € 50.528,63, il medesimo è stato emesso con riferimento al rapporto di mutuo del 21.7.2015, in relazione al quale risulta dovuta la somma di € 49.033,23 a titolo di capitale oltre alle somme analiticamente indicate in precetto a titolo di interessi;
il rapporto di mutuo non presenta i profili di nullità indicati dall'opponente, né sotto il profilo della mancanza di causa e oggetto (in conseguenza della mancata consegna della somma mutuata), né in relazione all'usurarietà del rapporto.
In particolare, la parte opponente deduce che le somma ottenuta con il mutuo stipulato nel 2015 non siano mai pervenuta neppure nella sua disponibilità giuridica (la cui sufficienza, ai fini in oggetto, è affermata, tra le altre, da Cass. n. 17194/2015).
Con riferimento alla traditio della somma mutuata occorre innanzitutto precisare che il contratto di mutuo è un contratto reale che si perfeziona con la consegna della somma data a mutuo, che è elemento costitutivo del contratto. Il conseguimento della giuridica disponibilità della somma mutuata può avvenire, in forma equipollente rispetto alla “traditio”, nel caso in cui il mutuante crei un autonomo titolo di disponibilità in favore del mutuatario, tale da determinare l'uscita della somma dal proprio patrimonio e l'acquisizione della medesima al patrimonio del beneficiario, ovvero quando, nello stesso contratto di mutuo, le parti abbiano inserito specifiche pattuizioni, consistenti nell'incarico che il mutuatario dà al mutuante di impiegare la somma mutuata per soddisfare un interesse del primo (cfr. Cass. n. 14270/2011).
Ed invero, per finanziamento non si intende la necessaria creazione di una provvista finanziaria da investire, ma semplicemente la messa a disposizione del danaro. La circostanza che detto danaro venga immediatamente impiegato per saldare un debito che il mutuatario ha nei confronti dello stesso mutuante non altera quindi lo schema negoziale tipico del mutuo, restando libere le parti di stabilire tale eventualità come finalità ultima dell'erogazione (cfr. Trib. Milano 1008/2008 "Non può essere accolta la domanda di nullità del contratto di mutuo intervenuto tra le parti se risulta documentalmente provato che il relativo importo, oggetto del contratto di mutuo, seppure non materialmente consegnato all'amministratore della società mutuataria, è stato accreditato sul conto pagina 4 di 6 corrente intestato alla stessa ed è stato utilizzato per ridurre l'esposizione debitoria della predetta società nei confronti dell'istituto di credito. Ciò è sufficiente a far ritenere la validità del contratto, atteso che costituisce "ius receptum" il principio a mente del quale la "traditio rei" può essere realizzata anche attraverso l'accreditamento in conto della somma mutuata a favore del mutuatario
e dunque "ponendo la somma mutuata nella disponibilità giuridica del mutuatario stesso". Non importa, al contrario, che la somma sia poi stata utilizzata per una finalità diversa da quella indicata nel contratto di mutuo - e cioè per estinguere il debito verso la banca mutuante anziché per
l'estinzione dell'anticipazione in conto mutuo - giacché ciò rileva sul piano dell'adempimento delle obbligazioni, ma non certo sulla validità del contratto intercorso tra la società fallita e l'ente erogante").
Nella controversia in esame, la somma mutuata è stata corrisposta “mediante versamento del relativo importo, al netto dell'imposta sostitutiva…, sul c/c 04001401060 intestato a
[...]
”. Parte_1
Né può ravvisarsi un profilo di nullità nella costituzione di una apposita garanzia in favore del mutuante, trattandosi di un interesse che dall'ordinamento viene considerato meritevole di tutela.
Quanto alla natura usuraria degli interessi, la CTU, con metodo conforme all'orientamento di questo
Ufficio, ha accertato che i medesimi, sia per i mutui che per il conto corrente, risultano convenuti entro i limi del c.d. tasso soglia, dovendosi peraltro escludersi la ricorrenza della fattispecie di cui all'art. 644, comma 3, c.p. non ritenendosi sussistente la sproporzione degli interessi pattuiti e la conoscenza della condizione di difficoltà economica o finanziaria del mutuatario. Infatti, a fronte del
TAEG del 6,48% calcolato secondo le Istruzioni della non si comprende come si Org_1
giustifichi la misura indicata del 13,73%, se non comprendendo la commissione di estinzione anticipata, voce da escludere secondo la costante giurisprudenza di questo Ufficio quando, come nella specie, non risulti applicabile all'ipotesi di inadempimento (cfr. Trib. Bari 2.1.2018,
18.7.2019).
Nemmeno risulta, allo stato, provata la conoscenza della situazione di difficolta economica in capo alla banca, emergendo di contro l'intenzione dell'opponente di intraprendere nuove iniziative imprenditoriali (cfr. lettera del 29.5.2015 recante richiesta il finanziamento per fronteggiare gli investimenti legati al nuovo ramo di azienda nel settore gelateria).
In relazione all'ulteriore vaglia cambiario azionato per € 19.438,26 risulta che sia stato concesso a garanzia del fido in c/c del 1.7.2015 di € 15.000,00 regolato come da documento di sintesi,
pagina 5 di 6 regolarmente sottoscritto, mediante indicazione di tutte le condizioni economiche del rapporto (tali da escludere i profili di nullità indicati dall'opponente con riferimento agli interessi ultralegali, alla capitalizzazione dei medesimi e alle commissioni).
Né risultano idonee a supportare la fondatezza dell'opposizione le allegazioni relative alla violazione del principio di buona fede nel riempimento dei titoli cambiari, nonché all'“imperscrutabilità” del criterio di determinazione delle somme apposte sulle cambiali, in quanto generiche e non supportate da evidenze probatorie in grado di confermare le violazioni asseritamente commesse dalla Banca opposta.
Di contro, i titoli risultano muniti di tutti i requisiti di regolarità formale propri del titolo cartolare azionato e gli importi ivi indicati trovano rispondenza nelle raccomandate di messa in mora inviate all'opponente (cfr. racc. del 19.2.2016 e del 5.2.2018 - all. fasc. convenuta doc. n.2 giudizio
2997/2018 e n. 22 giudizio n.6219 R.G.).
Per tutto quanto esposto, le opposizioni vanno respinte.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate, come indicato in dispositivo, nei valori medi in ogni fase con decurtazione della metà per la fase di istruttoria (non espletata); in ragione del valore delle controversie ai fini dell'applicazione degli scaglioni previsti dal D.M. n. 55 del 2014.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 2362/2019 R.G., così provvede:
Rigetta le opposizioni confermando la validità e l'efficacia dei precetti notificati a Parte_1
dalla il 6/2/2018 e il 4/4/2018 per gli importi Controparte_4
ivi indicati;
Condanna alla rifusione in favore della Parte_1 Controparte_4 delle spese di lite liquidandole complessivamente in €.6.713,00 per compenso
[...]
di avvocato, oltre spese generali ed oneri accessori come per legge;
Pone definitivamente in capo all'attore soccombente le spese di CTU come già liquidate in corso di causa con separato decreto.
Così deciso in Bari, 28.02.2024 IL GIUDICE ONORARIO - dott.ssa Rosalba Campanaro
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