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Sentenza 31 gennaio 2024
Sentenza 31 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 31/01/2024, n. 1194 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1194 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2024 |
Testo completo
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n. 12404 2020 rg
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di
Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott. Carla Hubler - Presidente-
2) Dott. Angela Arena - Giudice.-
3) Dott. Immacolata Cozzolino - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 12404 del Ruolo Generale degli Affari
Civili Contenziosi dell'anno 2020 , avente ad oggetto: separazione giudiziale vertente
TRA
rappresentata e Parte_1 C.F._1
difeso, giusta procura in atti, dall'avv. GARGIULO CECILIA presso cui elettivamente domicilia
RICORRENTE
E
- rappresentato e Controparte_1 C.F._2
difeso, giusta procura in atti, dall'avv. VINCENZO ARINO presso cui elettivamente domicilia
RESISTENTE
NONCHÉ
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Napoli.
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
1 2
Come da note in sostituzione di udienza.
Il Pubblico Ministero ha chiesto che il Tribunale dichiari la separazione personale dei coniugi e disciplini i rapporti come da provvedimento presidenziale. Chiede, inoltre, che il contributo, a carico del padre, per il mantenimento delle minori, venga determinato in € 500 oltre il 50% delle spese straordinarie.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 1.7.20 la parte in epigrafe premesso il matrimonio con il resistente e che dall'unione erano nate le figlie il 1.8.2006 e Per_1 Per_2
l'11.6.2011 sulle premesse di cui in atti chiedeva pronunziarsi la separazione con addebito al resistente, l'assegnazione a se della casa coniugale per abitarla con le figlie, porre a carico del resistente ed in suo favore contributo al mantenimento di moglie e figli di € 800,00 da rivalutarsi a mezzo istat oltre al 50 % delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Napoli, stabilendo il diritto di visita del padre.
Si costituiva il resistente chiedendo adottarsi provvedimenti.
All'esito dell'udienza del 25.1.21 il Presidente così provvedeva:
“ I provvedimenti urgenti da adottare sono, innanzitutto, quelli relativi all'affidamento delle due figlie della coppia, tutt'ora minorenni nata Per_1
l'1.08.2006 e nata l'[...]). Per_2
E' noto che perché sussista l'interesse del minore all'affido esclusivo, non è sufficiente la incompatibilità tra i genitori o la estrema conflittualità, bensì una situazione di fatto che, per sua oggettiva gravità ed insuperabilità, sconsigli
l'affidamento condiviso (cfr. tra le altre Cass. 2/12/2010 n. 24256 e 17/12/2009 n.
26587).
Alla stregua dei predetti principi, condivisi dalla scrivente, considerato il contenuto del ricorso ed il tenore delle dichiarazioni rese dai coniugi, non sussistono elementi tali da giustificare la deroga al regime ordinario di affido condiviso, la minore va affidata ad entrambi i genitori con residenza privilegiata presso la madre alla quale va assegnata la ex casa familiare.
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La frequentazione delle figlie minori, da parte del padre, va assicurata compatibilmente con le esigenze delle prime, tenuto conto della loro età, dei loro impegni scolastici e di svago, nonché delle esigenze di vita e di lavoro del padre.
Pertanto, fatti salvi auspicabili accordi tra i genitori, il padre potrà vedere e tenere con sé le figlie: 1) tre pomeriggi a settimana ( il lunedì, il mercoledì ed il venerdì) dalle ore 15,00 alle ore 20,00 ; 2) a settimane alterne, dal venerdì alle ore 18.00 sino alla domenica alle ore 20,30 con pernottamento;
3) durante le vacanze natalizie, secondo la regola dell'alternanza, dal 24 al 26 dicembre o dal 31 dicembre al due gennaio;
4) secondo la regola dell'alternanza per tre giorni consecutivi nel periodo pasquale;
5) per quindici giorni consecutivi nel periodo estivo da concordarsi tra i coniugi entro il 30 maggio di ogni anno.
Per quanto concerne il contributo al mantenimento delle minori, si ricorda che
“l'obbligo di mantenimento nei confronti dei figli ai sensi dell'art. 147 c.c. impone ai genitori di far fronte ad una molteplicità di esigenze dei figli, certamente non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma altresì estese all'aspetto abitativo, scolastico e sportivo, sanitario, sociale, alla assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione, fino a quando l'età dei figli stessi lo richieda, di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione”; “ mentre il parametro di riferimento, ai fini della corretta determinazione del rispettivo concorso negli oneri finanziari, è costituito giusto disposto dell'art. 148 c.c. non soltanto dalle rispettive sostanze, ma anche dalla rispettiva capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun coniuge, con espressa valorizzazione non soltanto delle risorse economiche individuali, ma anche delle accertate potenzialità reddituali. Ne deriva che la fissazione da parte del giudice di merito, di una somma quale contributo per il mantenimento di un figlio può venire legittimamente correlata non tanto alle entrate derivanti dall'attività professionale svolta dal genitore non convivente, quanto piuttosto ad una valutazione complessiva del minimo essenziale per la vita e la crescita di un figlio dell'età suindicata”; “a seguito della separazione personale dei coniugi, nel quantificare
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l'ammontare del contributo dovuto dal genitore non collocatario per il mantenimento del figlio minore, deve osservarsi il principio di proporzionalità, che richiede una valutazione comparata dei redditi di entrambi i genitori, oltre alla considerazione delle esigenze attuali del figlio ed del tenore di vita da lui goduto”; “il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole, stabilito dall'art. 147 cod. civ., obbliga i coniugi a far fronte ad una molteplicità di esigenze dei figli, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione - fino a quando la loro età lo richieda - di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione. Tale principio trova conferma nel nuovo testo dell'art. 155 cod. civ., come sostituito dall'art. 1 legge 8 febbraio
2006, n. 54, il quale, nell'imporre a ciascuno dei coniugi l'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, individua, quali elementi da tenere in conto nella determinazione dell'assegno, oltre alle esigenze del figlio, il tenore di vita dallo stesso goduto in costanza di convivenza e le risorse economiche dei genitori, nonché i tempi di permanenza presso ciascuno di essi e la valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti”; (cfr. tra le tante
Cass. n. 4811 del 01/03/2018; n. 3922 del 19/2/2018; 1/7/2015 n. 13504; 10/12/2014
n. 26060; n. 17089 del 10/07/2013).
Orbene, alla stregua dei predetti principi ai quali si ritiene di aderire, allo stato, fatta salva più approfondita valutazione nel corso del giudizio, tenuto conto delle dichiarazioni rese dalle parti ( la moglie ha attribuito al marito introiti mensili, a nero, pari a circa euro 1.500,00 mentre il marito si è dichiarato disoccupato), appare equo stabilire, a carico del padre un assegno mensile complessivo di euro 500,00 quale contributo al mantenimento delle minori, con rivalutazione annuale secondo
Indici Istat dal mese di gennaio 2022, oltre al 50% delle spese come da protocollo sottoscritto in data 7 marzo 2018 dalla Presidenza del Tribunale e dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli.
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Quanto alla richiesta di parte ricorrente di un assegno di mantenimento per se stessa si ricorda che per giurisprudenza prevalente della Suprema Corte, condivisa dalla scrivente (Cass.9/2/2015 n. 2445; 13/2/2015 n. 2961; n. 18613/2008; 25618/2007;
23051/2007; 17055/2007; 18547/2006; 14840/2006; 13592/2006; 9878/2006;
1480/2006; 23071/2005; 19291/2005) “al coniuge, cui non sia addebitata la separazione, spetta un assegno tendenzialmente idoneo ad assicurargli un tenore di vita analogo a quello che aveva prima della separazione, sempre che non fruisca di redditi propri tali da fargli mantenere una simile condizione e sussista una differenza di reddito tra i coniugi”; “Al fine del relativo apprezzamento, da un lato vanno prese in considerazione le complessive situazioni patrimoniali dei soggetti-comprensive non solo dei redditi in senso stretto, ma anche dei cespiti di cui essi abbiano il diretto godimento e di ogni altra possibilità suscettibile di valutazione economica – e dall'altro lato non è necessaria la determinazione dell'esatto importo dei redditi percepiti, attraverso l'acquisizione di dati numerici, ma è sufficiente un'attendibile ricostruzione delle suddette situazioni complessive, nel rapporto delle quali risulta consentita l'erogazione, dall'uno all'altro coniuge, di una somma corrispondente alle sue esigenze”. (Cassazione Sez. 1 Sentenza n. 12196 del 16/05/2017) “la separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché i "redditi adeguati" cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 c.c., l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post- coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio”.
Orbene, alla stregua dei predetti principi e fatta salva più approfondita valutazione nel corso del giudizio all'esito della istruttoria che verrà compiuta, ritiene questo
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giudice che, tenuto conto, per un verso, della percezione da parte dell'istante del reddito di cittadinanza pari ad euro 700,00 mensili oltre ad una pensione di invalidità di euro 285 mensili e, per un altro, delle modeste capacità economiche del marito, non siano stati forniti elementi tali da dimostrare l'esistenza di un effettivo divario patrimoniale tra i coniugi.
Pertanto non ricorrono ragioni di urgenza per la previsione del richiesto assegno di mantenimento.
Non può essere accolta la richiesta del resistente di essere autorizzato a continuare a dimorare presso la casa familiare fino al termine dello stato di emergenza legato alla pandemia e, comunque, fino all'1.09.2021 in quanto con la presente ordinanza viene meno il dovere coniugale della coabitazione.
Pertanto il coniuge assegnatario della ex dimora familiare ha diritto di abitare nell'immobile senza la presenza dell'altro coniuge
P.Q.M.
- autorizza i coniugi e a vivere separati;
Parte_1 Controparte_1
- dispone l'affido condiviso delle due figlie minori con residenza privilegiata presso la madre alla quale assegna la ex casa familiare;
- dispone che possa frequentare e tenere con sé le figlie con le Controparte_1
modalità sopra stabilite;
- pone a carico di l'obbligo di corrispondere mensilmente, con Controparte_1
decorrenza dal corrente mese, a quale contributo al Parte_1
mantenimento delle due figlie l'importo mensile di euro 500,00 (cinquecento/00) con rivalutazione annuale secondo Indici Istat dal mese di gennaio 2022 oltre al 50% delle spese come in motivazione;
- rigetta nel resto”
Quindi rimetteva le parti davanti al giudice istruttore.
Non ammessa la prova per testi, sulle conclusioni di cui alle note in sostituzione di udienza la causa era rimessa al Collegio per la decisione con termini 190 cpc con la decorrenza indicata.
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Preliminarmente il Collegio ritiene di condividere e fare propria l'ordinanza resa sulle richieste istruttorie in ordine alla quale del resto non risultano mosse specifiche e tempestive doglianze.
La domanda di separazione giudiziale è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
Le risultanze processuali hanno ampiamente comprovato una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto.
Sorregge tale convincimento il clima di tensione e di intolleranza determinatosi ormai irreversibilmente tra le parti, quale si desume sia dalla condotta processuale delle parti stesse sia dall'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione. Elementi tutti dai quali si ricava, in modo univoco, il venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi per cui, essendo divenuta del tutto intollerabile la prosecuzione della loro convivenza, ricorrono senza dubbio le condizioni previste dall'art. 151 c.c. e conseguentemente, in accoglimento del ricorso, deve essere pronunziata la loro separazione personale.
Per quanto concerne la domanda di addebito della separazione proposta dalla ricorrente va premesso che, conformemente al consolidato orientamento giurisprudenziale (cfr tra le altre C. 09/2707, C. , C. 06/13592, C. P.IVA_1
06/8512, C. 06/1202, C. 00/10682, C. 97/5762, Cass. Civ. Sez. I n. 11922 del
22.05.2009), il Tribunale deve verificare, alla stregua delle risultanze acquisite dalla compiuta istruttoria, se siano stati posti in essere dal marito o dalla moglie comportamenti coscienti e volontari in violazione dei doveri nascenti dal matrimonio ex art. 143 c.c., accertando la sussistenza del nesso di causalità tra
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questi ultimi ed il determinarsi della situazione d'intollerabilità della prosecuzione della convivenza coniugale.
Applicando i principi esposti al caso in esame, ritiene il Collegio che il tenore delle deduzioni anche sotto il profilo delle scansioni temporali e l'assenza di riscontri non abbia consentito di individuare il necessario nesso di causalità fra le generiche doglianze e l'improseguibiità della convivenza.
Così la domanda di addebito non può trovare accoglimento.
Per quanto riguarda i provvedimenti accessori, in assenza di elementi di prova tali da giustificare la modifica delle statuizioni previste, in via d'urgenza, in sede presidenziale, vanno interamente confermate dette statuizioni in quanto non sono emerse controindicazioni al regime dell'affido condiviso, il regime di frequentazione padre- figli è adeguato a garantire una equilibrata partecipazione del genitore non convivente alla vita della prole ed il contributo al loro mantenimento appare congruo in considerazione della situazione economica paterna.
Nella presente procedura non si è ritenuto opportuno provvedere all'ascolto delle minori in ragione delle questioni da dover decidere, stante la conferma degli assetti in atti senza che nel corso del giudizio siano emerse criticità.
Quanto alla domanda di mantenimento proposta dalla ricorrente per sè stessa
Va premesso, in punto di diritto, che, per giurisprudenza del tutto prevalente della
Suprema Corte, che questo Collegio ritiene di condividere (cfr. tra le molte altre:
Cassazione civile sez. I, 15/01/2018, n.770; Cass. 4 dicembre 2017, n. 28938;
Cassazione Civile, Sez. I, 16 maggio 2017, n. 12196; Cass. n. 1480/ 2006; Cass. n.
23071/2005: Cass. 14.12.2006 n. 26835), l'art. 156 c.c. attribuisce al coniuge al quale non sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall'altro coniuge – ove tra i due si accerti una disparità economica – un assegno di mantenimento, qualora non abbia redditi propri adeguati a consentirgli di mantenere un tenore di vita
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tendenzialmente analogo a quello che le potenzialità economiche complessive dei coniugi stessi erano idonee a garantirgli prima della separazione. Il giudice nella determinazione dell'assegno di mantenimento deve avere quale indispensabile elemento di riferimento ai fini della valutazione di congruità dell'assegno, il tenore di vita di cui i coniugi avevano goduto durante la convivenza, quale situazione condizionante la qualità e la quantità delle esigenze del richiedente, accertando le disponibilità patrimoniali dell'onerato e, a tal fine, il giudice non può limitarsi a considerare soltanto il reddito emergente dalla documentazione fiscale prodotta, ma deve tenere conto anche degli altri elementi di ordine economico (Cass. Civ., Sez. 1,
n. 9915 del 24 aprile 2007).
Va rimarcato come sia pacifico, nella giurisprudenza, la profonda differenza fra il dovere di assistenza materiale fra i coniugi nell'ambito della separazione personale e gli obblighi correlati alla c.d. “solidarietà post-coniugale” nel giudizio di divorzio: nel primo caso,il rapporto coniugale non viene meno, determinandosi soltanto una sospensione dei doveri di natura personale, quali la convivenza, la fedeltà e la collaborazione;
vieppiù, gli aspetti di natura patrimoniale - con particolare riferimento all'ipotesi, come quella in esame, di non addebitabilità della separazione stessa - non vengono meno, pur assumendo forme confacenti alla nuova situazione.
Premesso che, come già rilevato, la separazione personale dei coniugi, a differenza dello scioglimento del matrimonio o della cessazione dei suoi effetti civili non elide, anzi presuppone, la permanenza del vincolo coniugale, deve ribadirsi che il dovere di assistenza materiale, nel quale si attualizza l'assegno di mantenimento, conserva la sua efficacia e la sua pienezza in quanto costituisce uno dei cardini fondamentali del matrimonio e non presenta alcun aspetto di incompatibilità con la situazione, in ipotesi anche temporanea, di separazione. Altrettanto non può affermarsi in merito alla solidarietà post-coniugale alla base dell'assegno di divorzio: anche in seguito alla sentenza della Corte Suprema di cassazione, a Sezioni Unite, n. 18287 del
11/07/2018, a composizione del contrasto giurisprudenziale creatosi dopo la sentenza n. 11504 del 2017, ed i principi di diritto con essa enunciati.
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L'obbligo di assistenza materiale trova di regola attuazione nel riconoscimento di un assegno di mantenimento in favore del coniuge che versa in una posizione economica deteriore e non è in grado, con i propri redditi, di mantenere un tenore di vita analogo a quello offerto dalle potenzialità economiche dei coniugi. Sotto tale profilo, secondo il consolidato orientamento della suprema Corte, con l'espressione “redditi adeguati” la norma ha inteso riferirsi al tenore di vita consentito dalle possibilità economiche dei coniugi (Cass. 24 aprile 2007, n. 9915); tale dato, non ricorrendo la condizione ostativa dell'addebito della separazione, richiede un'ulteriore verifica per appurare se i mezzi economici di cui dispone il coniuge richiedente gli consentano o meno di conservare tale tenore di vita. L'esito negativo di detto accertamento impone, poi, di procedere a una valutazione comparativa dei mezzi di cui dispone ciascun coniuge, nonché di particolari circostanze (cfr. art. 156 c.c., comma 2), quali, ad esempio, la durata della convivenza.
Il concetto di tenore di vita goduto in costanza di matrimonio non deve essere inteso in senso letterale, poiché la separazione, determinando maggiori spese ed eliminando le economie che derivano dal vivere insieme, generalmente comporta una diminuzione delle possibilità economiche della coppia.
L'attribuzione del mantenimento nella sede separativa deve pertanto ritenersi motivato da uno squilibrio sopraggiunto per effetto della separazione e deve tendere al riequilibrio delle due posizioni, affinché entrambi i coniugi, dovendo ridimensionare il proprio standard economico, lo facciano nella medesima misura.
Applicando i principi esposti al caso di specie il Collegio rileva che il resistente in sede di prime difese ha sostanzialmente contestato la sussistenza dei presupposti per il contributo al mantenimento, evidenziando fra l'altro che la ricorrente nulla ha dedotto in ordine alla sua condizione, il tenore di vita matrimoniale, onde consentire le valutazioni del caso.
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La stessa pur deducendo in ricorso che lo :” in passato ha sempre provveduto CP_1
personalmente a tutte le spese di gestione della casa familiare, spese ordinarie e straordinarie, spese per vitto, per la crescita dei figli, spese di svago, e tutto quanto necessario alla famiglia compatibilmente alle sue disponibilità”in sede presidenziale ha reso dichiarazioni di diverso tenore: ” Ho chiesto il reddito di cittadinanza perché da due anni mio marito non versa soldi in casa e percepisco euro 700 al mese e euro 295, 00 come pensione di invalidità. Dalla nascita della seconda figlia non ho più lavorato a nero come impiegata in un'agenzia. Mi hanno sempre aiutato i miei familiari.”
Rendendo dichiarazioni di segno contrario. Così alla luce delle deduzioni risultanze e difese la domanda di contributo al mantenimento della ricorrente non può trovare accoglimento.
Va invece confermata l'assegnazione della casa coniugale alla ricorrente che la abiterà con i figli.
Tenuto conto della peculiare natura del giudizio, si ravvisano eccezionali motivi per dichiarare compensate le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi;
2. rigetta la domanda di addebito
3. affida le figlie minori ad entrambi i genitori con residenza privilegiata presso la madre – cui va assegnata la casa coniugale- e disciplina gli incontri padre- figlie nei termini di cui in parte motiva;
4. pone a carico di l'obbligo di corrispondere, Controparte_1
entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese, a , a Parte_1
titolo di contributo al mantenimento delle figlie minori, la somma mensile di euro 500,00 (cinquecentocento/00 € 250,00 ciascuno); detta somma sarà annualmente ed automaticamente rivalutata con decorrenza da marzo 2014,
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secondo gli indici ISTAT delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie d'impiegati ed operai;
5. pone a carico di l'obbligo di contribuire, Controparte_1
nella misura del 50% delle spese mediche non coperte dal S.S.N. e quelle straordinarie preventivamente concordate tra i genitori.
6. Compensa le spese di lite;
7. ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Torre del Greco per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 108, parte I, Sez. A, Registro degli atti di matrimonio dell'anno 1984).
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 10/11/2023
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott. Carla Hubler dott. Carla Hubler
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n. 12404 2020 rg
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di
Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott. Carla Hubler - Presidente-
2) Dott. Angela Arena - Giudice.-
3) Dott. Immacolata Cozzolino - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 12404 del Ruolo Generale degli Affari
Civili Contenziosi dell'anno 2020 , avente ad oggetto: separazione giudiziale vertente
TRA
rappresentata e Parte_1 C.F._1
difeso, giusta procura in atti, dall'avv. GARGIULO CECILIA presso cui elettivamente domicilia
RICORRENTE
E
- rappresentato e Controparte_1 C.F._2
difeso, giusta procura in atti, dall'avv. VINCENZO ARINO presso cui elettivamente domicilia
RESISTENTE
NONCHÉ
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Napoli.
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
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Come da note in sostituzione di udienza.
Il Pubblico Ministero ha chiesto che il Tribunale dichiari la separazione personale dei coniugi e disciplini i rapporti come da provvedimento presidenziale. Chiede, inoltre, che il contributo, a carico del padre, per il mantenimento delle minori, venga determinato in € 500 oltre il 50% delle spese straordinarie.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 1.7.20 la parte in epigrafe premesso il matrimonio con il resistente e che dall'unione erano nate le figlie il 1.8.2006 e Per_1 Per_2
l'11.6.2011 sulle premesse di cui in atti chiedeva pronunziarsi la separazione con addebito al resistente, l'assegnazione a se della casa coniugale per abitarla con le figlie, porre a carico del resistente ed in suo favore contributo al mantenimento di moglie e figli di € 800,00 da rivalutarsi a mezzo istat oltre al 50 % delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Napoli, stabilendo il diritto di visita del padre.
Si costituiva il resistente chiedendo adottarsi provvedimenti.
All'esito dell'udienza del 25.1.21 il Presidente così provvedeva:
“ I provvedimenti urgenti da adottare sono, innanzitutto, quelli relativi all'affidamento delle due figlie della coppia, tutt'ora minorenni nata Per_1
l'1.08.2006 e nata l'[...]). Per_2
E' noto che perché sussista l'interesse del minore all'affido esclusivo, non è sufficiente la incompatibilità tra i genitori o la estrema conflittualità, bensì una situazione di fatto che, per sua oggettiva gravità ed insuperabilità, sconsigli
l'affidamento condiviso (cfr. tra le altre Cass. 2/12/2010 n. 24256 e 17/12/2009 n.
26587).
Alla stregua dei predetti principi, condivisi dalla scrivente, considerato il contenuto del ricorso ed il tenore delle dichiarazioni rese dai coniugi, non sussistono elementi tali da giustificare la deroga al regime ordinario di affido condiviso, la minore va affidata ad entrambi i genitori con residenza privilegiata presso la madre alla quale va assegnata la ex casa familiare.
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La frequentazione delle figlie minori, da parte del padre, va assicurata compatibilmente con le esigenze delle prime, tenuto conto della loro età, dei loro impegni scolastici e di svago, nonché delle esigenze di vita e di lavoro del padre.
Pertanto, fatti salvi auspicabili accordi tra i genitori, il padre potrà vedere e tenere con sé le figlie: 1) tre pomeriggi a settimana ( il lunedì, il mercoledì ed il venerdì) dalle ore 15,00 alle ore 20,00 ; 2) a settimane alterne, dal venerdì alle ore 18.00 sino alla domenica alle ore 20,30 con pernottamento;
3) durante le vacanze natalizie, secondo la regola dell'alternanza, dal 24 al 26 dicembre o dal 31 dicembre al due gennaio;
4) secondo la regola dell'alternanza per tre giorni consecutivi nel periodo pasquale;
5) per quindici giorni consecutivi nel periodo estivo da concordarsi tra i coniugi entro il 30 maggio di ogni anno.
Per quanto concerne il contributo al mantenimento delle minori, si ricorda che
“l'obbligo di mantenimento nei confronti dei figli ai sensi dell'art. 147 c.c. impone ai genitori di far fronte ad una molteplicità di esigenze dei figli, certamente non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma altresì estese all'aspetto abitativo, scolastico e sportivo, sanitario, sociale, alla assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione, fino a quando l'età dei figli stessi lo richieda, di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione”; “ mentre il parametro di riferimento, ai fini della corretta determinazione del rispettivo concorso negli oneri finanziari, è costituito giusto disposto dell'art. 148 c.c. non soltanto dalle rispettive sostanze, ma anche dalla rispettiva capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun coniuge, con espressa valorizzazione non soltanto delle risorse economiche individuali, ma anche delle accertate potenzialità reddituali. Ne deriva che la fissazione da parte del giudice di merito, di una somma quale contributo per il mantenimento di un figlio può venire legittimamente correlata non tanto alle entrate derivanti dall'attività professionale svolta dal genitore non convivente, quanto piuttosto ad una valutazione complessiva del minimo essenziale per la vita e la crescita di un figlio dell'età suindicata”; “a seguito della separazione personale dei coniugi, nel quantificare
3 4
l'ammontare del contributo dovuto dal genitore non collocatario per il mantenimento del figlio minore, deve osservarsi il principio di proporzionalità, che richiede una valutazione comparata dei redditi di entrambi i genitori, oltre alla considerazione delle esigenze attuali del figlio ed del tenore di vita da lui goduto”; “il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole, stabilito dall'art. 147 cod. civ., obbliga i coniugi a far fronte ad una molteplicità di esigenze dei figli, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione - fino a quando la loro età lo richieda - di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione. Tale principio trova conferma nel nuovo testo dell'art. 155 cod. civ., come sostituito dall'art. 1 legge 8 febbraio
2006, n. 54, il quale, nell'imporre a ciascuno dei coniugi l'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, individua, quali elementi da tenere in conto nella determinazione dell'assegno, oltre alle esigenze del figlio, il tenore di vita dallo stesso goduto in costanza di convivenza e le risorse economiche dei genitori, nonché i tempi di permanenza presso ciascuno di essi e la valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti”; (cfr. tra le tante
Cass. n. 4811 del 01/03/2018; n. 3922 del 19/2/2018; 1/7/2015 n. 13504; 10/12/2014
n. 26060; n. 17089 del 10/07/2013).
Orbene, alla stregua dei predetti principi ai quali si ritiene di aderire, allo stato, fatta salva più approfondita valutazione nel corso del giudizio, tenuto conto delle dichiarazioni rese dalle parti ( la moglie ha attribuito al marito introiti mensili, a nero, pari a circa euro 1.500,00 mentre il marito si è dichiarato disoccupato), appare equo stabilire, a carico del padre un assegno mensile complessivo di euro 500,00 quale contributo al mantenimento delle minori, con rivalutazione annuale secondo
Indici Istat dal mese di gennaio 2022, oltre al 50% delle spese come da protocollo sottoscritto in data 7 marzo 2018 dalla Presidenza del Tribunale e dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli.
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Quanto alla richiesta di parte ricorrente di un assegno di mantenimento per se stessa si ricorda che per giurisprudenza prevalente della Suprema Corte, condivisa dalla scrivente (Cass.9/2/2015 n. 2445; 13/2/2015 n. 2961; n. 18613/2008; 25618/2007;
23051/2007; 17055/2007; 18547/2006; 14840/2006; 13592/2006; 9878/2006;
1480/2006; 23071/2005; 19291/2005) “al coniuge, cui non sia addebitata la separazione, spetta un assegno tendenzialmente idoneo ad assicurargli un tenore di vita analogo a quello che aveva prima della separazione, sempre che non fruisca di redditi propri tali da fargli mantenere una simile condizione e sussista una differenza di reddito tra i coniugi”; “Al fine del relativo apprezzamento, da un lato vanno prese in considerazione le complessive situazioni patrimoniali dei soggetti-comprensive non solo dei redditi in senso stretto, ma anche dei cespiti di cui essi abbiano il diretto godimento e di ogni altra possibilità suscettibile di valutazione economica – e dall'altro lato non è necessaria la determinazione dell'esatto importo dei redditi percepiti, attraverso l'acquisizione di dati numerici, ma è sufficiente un'attendibile ricostruzione delle suddette situazioni complessive, nel rapporto delle quali risulta consentita l'erogazione, dall'uno all'altro coniuge, di una somma corrispondente alle sue esigenze”. (Cassazione Sez. 1 Sentenza n. 12196 del 16/05/2017) “la separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché i "redditi adeguati" cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 c.c., l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post- coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio”.
Orbene, alla stregua dei predetti principi e fatta salva più approfondita valutazione nel corso del giudizio all'esito della istruttoria che verrà compiuta, ritiene questo
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giudice che, tenuto conto, per un verso, della percezione da parte dell'istante del reddito di cittadinanza pari ad euro 700,00 mensili oltre ad una pensione di invalidità di euro 285 mensili e, per un altro, delle modeste capacità economiche del marito, non siano stati forniti elementi tali da dimostrare l'esistenza di un effettivo divario patrimoniale tra i coniugi.
Pertanto non ricorrono ragioni di urgenza per la previsione del richiesto assegno di mantenimento.
Non può essere accolta la richiesta del resistente di essere autorizzato a continuare a dimorare presso la casa familiare fino al termine dello stato di emergenza legato alla pandemia e, comunque, fino all'1.09.2021 in quanto con la presente ordinanza viene meno il dovere coniugale della coabitazione.
Pertanto il coniuge assegnatario della ex dimora familiare ha diritto di abitare nell'immobile senza la presenza dell'altro coniuge
P.Q.M.
- autorizza i coniugi e a vivere separati;
Parte_1 Controparte_1
- dispone l'affido condiviso delle due figlie minori con residenza privilegiata presso la madre alla quale assegna la ex casa familiare;
- dispone che possa frequentare e tenere con sé le figlie con le Controparte_1
modalità sopra stabilite;
- pone a carico di l'obbligo di corrispondere mensilmente, con Controparte_1
decorrenza dal corrente mese, a quale contributo al Parte_1
mantenimento delle due figlie l'importo mensile di euro 500,00 (cinquecento/00) con rivalutazione annuale secondo Indici Istat dal mese di gennaio 2022 oltre al 50% delle spese come in motivazione;
- rigetta nel resto”
Quindi rimetteva le parti davanti al giudice istruttore.
Non ammessa la prova per testi, sulle conclusioni di cui alle note in sostituzione di udienza la causa era rimessa al Collegio per la decisione con termini 190 cpc con la decorrenza indicata.
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Preliminarmente il Collegio ritiene di condividere e fare propria l'ordinanza resa sulle richieste istruttorie in ordine alla quale del resto non risultano mosse specifiche e tempestive doglianze.
La domanda di separazione giudiziale è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
Le risultanze processuali hanno ampiamente comprovato una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto.
Sorregge tale convincimento il clima di tensione e di intolleranza determinatosi ormai irreversibilmente tra le parti, quale si desume sia dalla condotta processuale delle parti stesse sia dall'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione. Elementi tutti dai quali si ricava, in modo univoco, il venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi per cui, essendo divenuta del tutto intollerabile la prosecuzione della loro convivenza, ricorrono senza dubbio le condizioni previste dall'art. 151 c.c. e conseguentemente, in accoglimento del ricorso, deve essere pronunziata la loro separazione personale.
Per quanto concerne la domanda di addebito della separazione proposta dalla ricorrente va premesso che, conformemente al consolidato orientamento giurisprudenziale (cfr tra le altre C. 09/2707, C. , C. 06/13592, C. P.IVA_1
06/8512, C. 06/1202, C. 00/10682, C. 97/5762, Cass. Civ. Sez. I n. 11922 del
22.05.2009), il Tribunale deve verificare, alla stregua delle risultanze acquisite dalla compiuta istruttoria, se siano stati posti in essere dal marito o dalla moglie comportamenti coscienti e volontari in violazione dei doveri nascenti dal matrimonio ex art. 143 c.c., accertando la sussistenza del nesso di causalità tra
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questi ultimi ed il determinarsi della situazione d'intollerabilità della prosecuzione della convivenza coniugale.
Applicando i principi esposti al caso in esame, ritiene il Collegio che il tenore delle deduzioni anche sotto il profilo delle scansioni temporali e l'assenza di riscontri non abbia consentito di individuare il necessario nesso di causalità fra le generiche doglianze e l'improseguibiità della convivenza.
Così la domanda di addebito non può trovare accoglimento.
Per quanto riguarda i provvedimenti accessori, in assenza di elementi di prova tali da giustificare la modifica delle statuizioni previste, in via d'urgenza, in sede presidenziale, vanno interamente confermate dette statuizioni in quanto non sono emerse controindicazioni al regime dell'affido condiviso, il regime di frequentazione padre- figli è adeguato a garantire una equilibrata partecipazione del genitore non convivente alla vita della prole ed il contributo al loro mantenimento appare congruo in considerazione della situazione economica paterna.
Nella presente procedura non si è ritenuto opportuno provvedere all'ascolto delle minori in ragione delle questioni da dover decidere, stante la conferma degli assetti in atti senza che nel corso del giudizio siano emerse criticità.
Quanto alla domanda di mantenimento proposta dalla ricorrente per sè stessa
Va premesso, in punto di diritto, che, per giurisprudenza del tutto prevalente della
Suprema Corte, che questo Collegio ritiene di condividere (cfr. tra le molte altre:
Cassazione civile sez. I, 15/01/2018, n.770; Cass. 4 dicembre 2017, n. 28938;
Cassazione Civile, Sez. I, 16 maggio 2017, n. 12196; Cass. n. 1480/ 2006; Cass. n.
23071/2005: Cass. 14.12.2006 n. 26835), l'art. 156 c.c. attribuisce al coniuge al quale non sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall'altro coniuge – ove tra i due si accerti una disparità economica – un assegno di mantenimento, qualora non abbia redditi propri adeguati a consentirgli di mantenere un tenore di vita
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tendenzialmente analogo a quello che le potenzialità economiche complessive dei coniugi stessi erano idonee a garantirgli prima della separazione. Il giudice nella determinazione dell'assegno di mantenimento deve avere quale indispensabile elemento di riferimento ai fini della valutazione di congruità dell'assegno, il tenore di vita di cui i coniugi avevano goduto durante la convivenza, quale situazione condizionante la qualità e la quantità delle esigenze del richiedente, accertando le disponibilità patrimoniali dell'onerato e, a tal fine, il giudice non può limitarsi a considerare soltanto il reddito emergente dalla documentazione fiscale prodotta, ma deve tenere conto anche degli altri elementi di ordine economico (Cass. Civ., Sez. 1,
n. 9915 del 24 aprile 2007).
Va rimarcato come sia pacifico, nella giurisprudenza, la profonda differenza fra il dovere di assistenza materiale fra i coniugi nell'ambito della separazione personale e gli obblighi correlati alla c.d. “solidarietà post-coniugale” nel giudizio di divorzio: nel primo caso,il rapporto coniugale non viene meno, determinandosi soltanto una sospensione dei doveri di natura personale, quali la convivenza, la fedeltà e la collaborazione;
vieppiù, gli aspetti di natura patrimoniale - con particolare riferimento all'ipotesi, come quella in esame, di non addebitabilità della separazione stessa - non vengono meno, pur assumendo forme confacenti alla nuova situazione.
Premesso che, come già rilevato, la separazione personale dei coniugi, a differenza dello scioglimento del matrimonio o della cessazione dei suoi effetti civili non elide, anzi presuppone, la permanenza del vincolo coniugale, deve ribadirsi che il dovere di assistenza materiale, nel quale si attualizza l'assegno di mantenimento, conserva la sua efficacia e la sua pienezza in quanto costituisce uno dei cardini fondamentali del matrimonio e non presenta alcun aspetto di incompatibilità con la situazione, in ipotesi anche temporanea, di separazione. Altrettanto non può affermarsi in merito alla solidarietà post-coniugale alla base dell'assegno di divorzio: anche in seguito alla sentenza della Corte Suprema di cassazione, a Sezioni Unite, n. 18287 del
11/07/2018, a composizione del contrasto giurisprudenziale creatosi dopo la sentenza n. 11504 del 2017, ed i principi di diritto con essa enunciati.
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L'obbligo di assistenza materiale trova di regola attuazione nel riconoscimento di un assegno di mantenimento in favore del coniuge che versa in una posizione economica deteriore e non è in grado, con i propri redditi, di mantenere un tenore di vita analogo a quello offerto dalle potenzialità economiche dei coniugi. Sotto tale profilo, secondo il consolidato orientamento della suprema Corte, con l'espressione “redditi adeguati” la norma ha inteso riferirsi al tenore di vita consentito dalle possibilità economiche dei coniugi (Cass. 24 aprile 2007, n. 9915); tale dato, non ricorrendo la condizione ostativa dell'addebito della separazione, richiede un'ulteriore verifica per appurare se i mezzi economici di cui dispone il coniuge richiedente gli consentano o meno di conservare tale tenore di vita. L'esito negativo di detto accertamento impone, poi, di procedere a una valutazione comparativa dei mezzi di cui dispone ciascun coniuge, nonché di particolari circostanze (cfr. art. 156 c.c., comma 2), quali, ad esempio, la durata della convivenza.
Il concetto di tenore di vita goduto in costanza di matrimonio non deve essere inteso in senso letterale, poiché la separazione, determinando maggiori spese ed eliminando le economie che derivano dal vivere insieme, generalmente comporta una diminuzione delle possibilità economiche della coppia.
L'attribuzione del mantenimento nella sede separativa deve pertanto ritenersi motivato da uno squilibrio sopraggiunto per effetto della separazione e deve tendere al riequilibrio delle due posizioni, affinché entrambi i coniugi, dovendo ridimensionare il proprio standard economico, lo facciano nella medesima misura.
Applicando i principi esposti al caso di specie il Collegio rileva che il resistente in sede di prime difese ha sostanzialmente contestato la sussistenza dei presupposti per il contributo al mantenimento, evidenziando fra l'altro che la ricorrente nulla ha dedotto in ordine alla sua condizione, il tenore di vita matrimoniale, onde consentire le valutazioni del caso.
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La stessa pur deducendo in ricorso che lo :” in passato ha sempre provveduto CP_1
personalmente a tutte le spese di gestione della casa familiare, spese ordinarie e straordinarie, spese per vitto, per la crescita dei figli, spese di svago, e tutto quanto necessario alla famiglia compatibilmente alle sue disponibilità”in sede presidenziale ha reso dichiarazioni di diverso tenore: ” Ho chiesto il reddito di cittadinanza perché da due anni mio marito non versa soldi in casa e percepisco euro 700 al mese e euro 295, 00 come pensione di invalidità. Dalla nascita della seconda figlia non ho più lavorato a nero come impiegata in un'agenzia. Mi hanno sempre aiutato i miei familiari.”
Rendendo dichiarazioni di segno contrario. Così alla luce delle deduzioni risultanze e difese la domanda di contributo al mantenimento della ricorrente non può trovare accoglimento.
Va invece confermata l'assegnazione della casa coniugale alla ricorrente che la abiterà con i figli.
Tenuto conto della peculiare natura del giudizio, si ravvisano eccezionali motivi per dichiarare compensate le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi;
2. rigetta la domanda di addebito
3. affida le figlie minori ad entrambi i genitori con residenza privilegiata presso la madre – cui va assegnata la casa coniugale- e disciplina gli incontri padre- figlie nei termini di cui in parte motiva;
4. pone a carico di l'obbligo di corrispondere, Controparte_1
entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese, a , a Parte_1
titolo di contributo al mantenimento delle figlie minori, la somma mensile di euro 500,00 (cinquecentocento/00 € 250,00 ciascuno); detta somma sarà annualmente ed automaticamente rivalutata con decorrenza da marzo 2014,
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secondo gli indici ISTAT delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie d'impiegati ed operai;
5. pone a carico di l'obbligo di contribuire, Controparte_1
nella misura del 50% delle spese mediche non coperte dal S.S.N. e quelle straordinarie preventivamente concordate tra i genitori.
6. Compensa le spese di lite;
7. ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Torre del Greco per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 108, parte I, Sez. A, Registro degli atti di matrimonio dell'anno 1984).
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 10/11/2023
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott. Carla Hubler dott. Carla Hubler
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