Sentenza 20 dicembre 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 20/12/2002, n. 18210 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18210 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2002 |
Testo completo
Aula B LA CORTE SUPREM DI CAS82 1 0 / 0 2 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente R.G.N.11732/00 Dott. Stefano CICIRETTI CAPITANIO Dott. Natale Consigliere Cron.42914 Dott. Camillo FILADORO Cons. Rel. Rep. STILE Consigliere Dott. Paolo CELLERINO Consigliere Ud. 29/10/02 Dott. Giuseppe ha pronunciato la seguente: SE NTENZA sul ricorso proposto da: DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO, in persona del Direttore provinciale pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n.12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende "ope legis"; ricorrente contro 1 SC TINA;
intimata avverso la sentenza del Pretore di Roma del 21-27 maggio 1999, n. 4306 del 1999, RGAC 5507 del 1999, cron. 4486; Udita la relazione della causa svolta nella pubblica 4236 .w udienza dei 29 ottobre 2002 dal Relatore Cons. Camillo Filadoro;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Orazio Frazzini, il quale ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza 21-27 maggio 1999, il Pretore di Roma accoglieva l'opposizione a ordinanza ingiunzione emessa dalla Direzione Provinciale del lavoro di Roma, con la quale era stato ingiunto а IN AR di pagare la somma di lire 9.967.200 per la violazione di alcune disposizioni di legge in materia di collocamento. L'opposizione era accolta dal Pretore con la seguente motivazione: "ritenuto che il provvedimento opposto è stato notificato alla ricorrente quale persona fisica, mentre la stessa risultava il legale rappresentante pro tempore della F.lli Lancioni s.r. 1 al momento dell'accertamento, ovvero della società alla quale sono stati riscontrati, in sede di verifica, gli illeciti sopra esaminati;
tenuto conto che l'art.145 codice di procedura civile indica, tra l'altro, che la notifica alle persone giuridiche si esegue mediante consegna di copia dell'atto al rappresentante, mentre nella relata e sulla busta di notifica del provvedimento opposto, 2 effettuata a mezzo del servizio postale ex art. 149 codice di procedura civile, non viene riportata la qualità di legale rappresentante della sig.ra IN AR". Avverso tale decisione la Direzione Provinciale del Lavoro ha proposto ricorso per cassazione, sorretto da un unico motivo. L'intimata non ha svolto difese. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico motivo, la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli articoli 5 e 6 della legge n. 689 del 1981, dell'art.145 codice di procedura civile, in relazione all'art. 360 n.3 codice di procedura civile. La ricorrente Osserva che l'ordinanza ingiunzione era stata notificata in due esemplari, uno alla signora IN AR, l'altro alla società Fratelli Lancioni. La notifica alla società aveva dato esito negativo. L'art.5 della legge n. 689 del 1981, ricorda la ricorrente, distingue nettamente tra autore che è l'obbligato principale al dell'illecito pagamento della sanzione e l'obbligato solidale, rappresentato dalla società, che, nel caso di specie, è la società Fratelli Lancioni. Questa ultima risponde con il patrimonio, ma solo nel 3 caso che l'autore materiale degli illeciti (appunto la signora AR) non dovesse pagare la sanzione ingiunta con il provvedimento impugnato. Era, pertanto, da respingere l'eccezione di difetto di legittimazione attiva formulata dalla signora AR. Il ricorso è fondato. La giurisprudenza di questa Corte è costante nell'affermare che, in materia di sanzioni amministrative pecuniarie, il vincolo intercorrente tra l'autore materiale della violazione e la persona giuridica di cui è prevista la responsabilità solidale, consente all'autorità amministrativa competente di agire contro ambedue gli obbligati, oppure contro uno о l'altro di essi, ferma restando la necessità che il soggetto in concreto chiamato a rispondere, si sia visto contestare ° notificare la violazione, essendo così messo in grado di far pervenire all'autorità competente scritti a sua difesa. La legittimazione all'opposizione, poi, appartiene ai soli soggetti in concreto destinatari del provvedimento sanzionatorio (Cass. 4 febbraio 1998 n. 1144, 30 maggio 2001 n.7351). Orbene, nel caso di specie, l'ordinanza ingiunzione materiale dell'illecito. ん venne notificata personalmente alla signora AR IN ed era diretta a questa ultima, in quanto autrice -- Nessun dubbio, pertanto, può sorgere in merito alla legittimazione della AR a proporre opposizione, in quanto destinataria del provvedimento sanzionatorio. La sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio ad altro giudice, che dovrà esaminare nel merito l'opposizione. Il giudice di rinvio provvederà anche in ordine alle spese di questo giudizio.
P.Q.M.
la Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Roma in composizione monocratica anche per le spese. Così deciso in Roma, il 29 ottobre 2002. mociciretti Land IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE EST. ALCANCELLIERE Depositary Angalleria 2001 2002 ELLIERE 5