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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Arezzo, sentenza 21/05/2025, n. 193 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Arezzo |
| Numero : | 193 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
V.G. n. 927/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AREZZO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Lucia Faltoni Presidente relatore ed estensore dott.ssa Alessia Caprio Giudice dott.ssa Cristina Colombo Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 927/2025 promossa congiuntamente da:
), rappresentato e difeso dall'avv. FRANCESCA Parte_1 C.F._1
VIVIANI ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Arezzo, Via Calamandrei, n. 54
e da
( ), rappresentata e difesa dall'avv. FEDERICA VALERIANI Parte_2 C.F._2
ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in Arezzo, Via Roma, n. 7
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
INTERVENUTO
OGGETTO: ricorso congiunto in materia di modifica delle condizioni di divorzio
CONCLUSIONI
Come da ricorso congiunto depositato in data 03.04.2025.
1 Concisa esposizione delle ragioni di fatto
e di diritto della decisione
Con ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 03.04.2025 i ricorrenti hanno chiesto che il Tribunale accogliesse le conclusioni congiuntamente rassegnate tese alla modifica delle condizioni di divorzio attualmente in essere tra le parti.
Le parti hanno infatti congiuntamente rassegnato le seguenti conclusioni, chiedendo che il Tribunale si pronunci in conformità: “1) I figli della coppia, ad oggi adulti e indipendenti, non necessitano più di un supporto economico da parte dei genitori.
2) La casa familiare, sita in Arezzo Piazza Andromeda 59, è sempre rimasta occupata dalla SI.ra
, che ne ha continuato a beneficiare come abitazione principale. Parte_2
3) Considerate le gravi difficoltà economiche del SI. non sarà più tenuto a versare Parte_1
l'assegno di mantenimento mensile di € 250,00 in favore dell'ex moglie . Questa modifica Parte_2
viene richiesta in base alle ragioni sopra esposte e alla necessità di equilibrare la condizione economica tra le parti.
Spese di lite integralmente compensate tra le parti.”.
Le parti non hanno avanzato richiesta congiunta di fissazione di udienza di comparizione, ex art. 473- bis.51, ultimo comma, c.p.c., né il Tribunale ha ravvisato la necessità di chiedere chiarimenti alle parti in ordine alle condizioni proposte.
Pertanto, acquisito il parere del Pubblico Ministero, la causa è stata trattenuta per la decisione collegiale.
Esaminate le conclusioni congiuntamente rassegnate in ricorso e ritenuto che non vi siano motivi ostativi, anche nell'interesse della prole, all'accoglimento delle stesse, il Tribunale provvede in conformità.
Per quanto attiene alle spese di lite, trattandosi di domanda congiuntamente proposta dalle parti, si ritengono integrati i presupposti di legge per disporne l'integrale compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Arezzo, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così provvede:
- dispone in conformità alle conclusioni concordemente rassegnate dalle parti nel ricorso congiunto depositato in data 03.04.2025, che devono ritenersi parte integrante della presente sentenza;
- compensa integralmente le spese di lite.
2 Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Arezzo, nella camera di consiglio del 19 maggio 2025.
Il Presidente est. dott.ssa Lucia Faltoni
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AREZZO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Lucia Faltoni Presidente relatore ed estensore dott.ssa Alessia Caprio Giudice dott.ssa Cristina Colombo Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 927/2025 promossa congiuntamente da:
), rappresentato e difeso dall'avv. FRANCESCA Parte_1 C.F._1
VIVIANI ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Arezzo, Via Calamandrei, n. 54
e da
( ), rappresentata e difesa dall'avv. FEDERICA VALERIANI Parte_2 C.F._2
ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in Arezzo, Via Roma, n. 7
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
INTERVENUTO
OGGETTO: ricorso congiunto in materia di modifica delle condizioni di divorzio
CONCLUSIONI
Come da ricorso congiunto depositato in data 03.04.2025.
1 Concisa esposizione delle ragioni di fatto
e di diritto della decisione
Con ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 03.04.2025 i ricorrenti hanno chiesto che il Tribunale accogliesse le conclusioni congiuntamente rassegnate tese alla modifica delle condizioni di divorzio attualmente in essere tra le parti.
Le parti hanno infatti congiuntamente rassegnato le seguenti conclusioni, chiedendo che il Tribunale si pronunci in conformità: “1) I figli della coppia, ad oggi adulti e indipendenti, non necessitano più di un supporto economico da parte dei genitori.
2) La casa familiare, sita in Arezzo Piazza Andromeda 59, è sempre rimasta occupata dalla SI.ra
, che ne ha continuato a beneficiare come abitazione principale. Parte_2
3) Considerate le gravi difficoltà economiche del SI. non sarà più tenuto a versare Parte_1
l'assegno di mantenimento mensile di € 250,00 in favore dell'ex moglie . Questa modifica Parte_2
viene richiesta in base alle ragioni sopra esposte e alla necessità di equilibrare la condizione economica tra le parti.
Spese di lite integralmente compensate tra le parti.”.
Le parti non hanno avanzato richiesta congiunta di fissazione di udienza di comparizione, ex art. 473- bis.51, ultimo comma, c.p.c., né il Tribunale ha ravvisato la necessità di chiedere chiarimenti alle parti in ordine alle condizioni proposte.
Pertanto, acquisito il parere del Pubblico Ministero, la causa è stata trattenuta per la decisione collegiale.
Esaminate le conclusioni congiuntamente rassegnate in ricorso e ritenuto che non vi siano motivi ostativi, anche nell'interesse della prole, all'accoglimento delle stesse, il Tribunale provvede in conformità.
Per quanto attiene alle spese di lite, trattandosi di domanda congiuntamente proposta dalle parti, si ritengono integrati i presupposti di legge per disporne l'integrale compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Arezzo, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così provvede:
- dispone in conformità alle conclusioni concordemente rassegnate dalle parti nel ricorso congiunto depositato in data 03.04.2025, che devono ritenersi parte integrante della presente sentenza;
- compensa integralmente le spese di lite.
2 Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Arezzo, nella camera di consiglio del 19 maggio 2025.
Il Presidente est. dott.ssa Lucia Faltoni
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