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Sentenza 22 settembre 2025
Sentenza 22 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 22/09/2025, n. 1352 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1352 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
Testo completo
Sent. n. Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI AVELLINO - PRIMA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica in persona del giudice dott.ssa Michela Palladino ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2090/2022 avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di
Pace, vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Nicola Valente, dom. to come in atti;
Parte 1 "
-appellante-
E
Controparte_1 in persona del suo Procuratore Speciale, rappresentato e difeso dall'avv. Alfredo Giannella, dom.to come in atti
-appellato-
NONCHE'
Controparte_2
-appellato contumace-
Conclusioni
Le parti hanno concluso come da atti e verbali di causa. MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, l'appellante proponeva appello avverso la sentenza del giudice di pace di Cervinara n. 393/2021, depositata in data 07.12.2021, con la quale veniva parzialmente accolta la domanda di condanna al pagamento, in favore dello stesso appellante, di una somma di denaro a titolo di risarcimento dei danni subiti in seguito al verificarsi del sinistro stradale del 07.02.2009. In tale occasione, mentre si trovava fermo, in sosta, alla guida del suo motociclo, garantito per la RC dalla veniva investito dal veicolo di proprietà diControparte 1
Controparte 2 A causa dell'incidente il motociclo subiva una serie di danni che sono stati riconosciuti e liquidati in primo grado nella complessiva somma di euro 750,00.
L'appellante chiedeva la riforma della sentenza nella parte relativa al quantum risarcito, non avendo il giudice di pace correttamente considerato e valutato le prove documentali versate in atti a sostegno della domanda.
Si costituiva la Controparte_1 in persona del suo procuratore speciale, che chiedeva il rigetto
,
della domanda d'appello e, per l'effetto, la conferma della sentenza di primo grado, vinte le spese di giudizio.
Rimaneva contumace Controparte_2
L'appello è infondato.
La sentenza del giudice di pace di Cervinara non è censurabile sul punto contestato relativo al quantum debeatur, in assenza di documentazione idonea a modificare la statuizione.
Ai sensi dell'art. 2697 cc, l'onere di provare un fatto ricade su colui che invoca proprio quel fatto a sostegno della propria tesi. Invero, chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. Nel caso di specie, l'attore lamenta l'errata valutazione del giudice sul quantum risarcito a seguito del sinistro. In particolare, sostiene che il giudice non ha tenuto conto della documentazione versata in atti a sostegno della domanda, nello specifico di una fattura di riparazione, la n. 24 del 18.09.2009, depositata nel fascicolo attoreo, dalla quale si desumono i lavori eseguiti sul motociclo e i pezzi sostituiti, per la complessiva somma di euro 12.164,34.
Era onere di parte attrice, in questa sede, dimostrare l'entità del danno subito attraverso il deposito della documentazione necessaria, affinchè il Tribunale, a seguito della sua disamina, avesse potuto riformare la sentenza. Manca, però, in atti la fattura n. 24 del 18.09.2009, documento sul quale l'appellante fonda la sua domanda risarcitoria.
In assenza della suddetta fattura e di ulteriori riscontri probatori a riguardo, non può riconoscersi l'ulteriore danno come richiesto dall'appellante. L'istante non ha fornito in atti la fattura n. 24 del
18.09.2009, né ha diversamente provato le spese sostenute per la riparazione del veicolo.
Data l'assenza di prove sul punto, la domanda va rigettata.
Le spese seguono la soccombenza nei confronti di Controparte_1 Nulla per le spese con
CP 2 , contumace non soccombente.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa,
così provvede:
1. Rigetta l'appello e per l'effetto, conferma la sentenza n. 393/2021 del Giudice di pace di
Cervinara, depositata in data 07.12.2021;
2. rigetta ogni altra domanda;
3. condanna parte soccombente al pagamento delle spese di giudizio nei confronti di [...]
CP 1 che liquida, in € 1500,00 per compensi, oltre rimb. forf. 15%, iva e cpa come per legge.
Così deciso in Avellino il 20.9.2025
Il Giudice
Dott.ssa Michela Palladino
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI AVELLINO - PRIMA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica in persona del giudice dott.ssa Michela Palladino ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2090/2022 avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di
Pace, vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Nicola Valente, dom. to come in atti;
Parte 1 "
-appellante-
E
Controparte_1 in persona del suo Procuratore Speciale, rappresentato e difeso dall'avv. Alfredo Giannella, dom.to come in atti
-appellato-
NONCHE'
Controparte_2
-appellato contumace-
Conclusioni
Le parti hanno concluso come da atti e verbali di causa. MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, l'appellante proponeva appello avverso la sentenza del giudice di pace di Cervinara n. 393/2021, depositata in data 07.12.2021, con la quale veniva parzialmente accolta la domanda di condanna al pagamento, in favore dello stesso appellante, di una somma di denaro a titolo di risarcimento dei danni subiti in seguito al verificarsi del sinistro stradale del 07.02.2009. In tale occasione, mentre si trovava fermo, in sosta, alla guida del suo motociclo, garantito per la RC dalla veniva investito dal veicolo di proprietà diControparte 1
Controparte 2 A causa dell'incidente il motociclo subiva una serie di danni che sono stati riconosciuti e liquidati in primo grado nella complessiva somma di euro 750,00.
L'appellante chiedeva la riforma della sentenza nella parte relativa al quantum risarcito, non avendo il giudice di pace correttamente considerato e valutato le prove documentali versate in atti a sostegno della domanda.
Si costituiva la Controparte_1 in persona del suo procuratore speciale, che chiedeva il rigetto
,
della domanda d'appello e, per l'effetto, la conferma della sentenza di primo grado, vinte le spese di giudizio.
Rimaneva contumace Controparte_2
L'appello è infondato.
La sentenza del giudice di pace di Cervinara non è censurabile sul punto contestato relativo al quantum debeatur, in assenza di documentazione idonea a modificare la statuizione.
Ai sensi dell'art. 2697 cc, l'onere di provare un fatto ricade su colui che invoca proprio quel fatto a sostegno della propria tesi. Invero, chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. Nel caso di specie, l'attore lamenta l'errata valutazione del giudice sul quantum risarcito a seguito del sinistro. In particolare, sostiene che il giudice non ha tenuto conto della documentazione versata in atti a sostegno della domanda, nello specifico di una fattura di riparazione, la n. 24 del 18.09.2009, depositata nel fascicolo attoreo, dalla quale si desumono i lavori eseguiti sul motociclo e i pezzi sostituiti, per la complessiva somma di euro 12.164,34.
Era onere di parte attrice, in questa sede, dimostrare l'entità del danno subito attraverso il deposito della documentazione necessaria, affinchè il Tribunale, a seguito della sua disamina, avesse potuto riformare la sentenza. Manca, però, in atti la fattura n. 24 del 18.09.2009, documento sul quale l'appellante fonda la sua domanda risarcitoria.
In assenza della suddetta fattura e di ulteriori riscontri probatori a riguardo, non può riconoscersi l'ulteriore danno come richiesto dall'appellante. L'istante non ha fornito in atti la fattura n. 24 del
18.09.2009, né ha diversamente provato le spese sostenute per la riparazione del veicolo.
Data l'assenza di prove sul punto, la domanda va rigettata.
Le spese seguono la soccombenza nei confronti di Controparte_1 Nulla per le spese con
CP 2 , contumace non soccombente.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa,
così provvede:
1. Rigetta l'appello e per l'effetto, conferma la sentenza n. 393/2021 del Giudice di pace di
Cervinara, depositata in data 07.12.2021;
2. rigetta ogni altra domanda;
3. condanna parte soccombente al pagamento delle spese di giudizio nei confronti di [...]
CP 1 che liquida, in € 1500,00 per compensi, oltre rimb. forf. 15%, iva e cpa come per legge.
Così deciso in Avellino il 20.9.2025
Il Giudice
Dott.ssa Michela Palladino