Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sondrio, sentenza 29/05/2025, n. 126 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sondrio |
| Numero : | 126 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SONDRIO
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nella persona dei seguenti magistrati:
Barbara Licitra Presidente
Sara Cargasacchi Giudice
Francesca Riccardi Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 50/2025 R.G. promossa congiuntamente da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ROMUALDI GIUSEPPE Parte_1 C.F._1
e
PA HI (C.F. , con il patrocinio dell'avv. DELL'ANDRINO C.F._2
ALICE
RICORRENTI
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: separazione consensuale
CONCLUSIONI
Le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni congiunte:
“Tutto ciò premesso i signori e TR HI, come sopra rappresentati, difesi e Parte_1
domiciliati
CHIEDONO che l'Ill.mo Tribunale adito, previa sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 473 bis.51, secondo comma, ultimo periodo, c.p.c., vista la dichiarazione delle parti di non pagina 1 di 4
Si riportano le condizioni:
“1. i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto e saranno liberi di fissare residenza, domicilio e dimora ove riterranno opportuno.
1.1. l'abitazione coniugale, con tutti gli arredi ed i suppellettili, sita in Sondrio invia Mario del Grosso n. 11, presa in locazione con contratto intestato alla signora TR, rimane assegnata alla stessa. Per 1.2. La figlia rimarrà a vivere presso l'abitazione coniugale con la madre.
2. Regolamentazione rapporti genitoriali Per 2.1. Affido e collocazione prevalente: la figlia minore sarà affidata congiuntamente ad entrambi i genitori con collocazione presso la madre presso l'abitazione familiare sita in Sondrio, via Mario del Grosso n. 11.
2.2. Rapporti familiari: ai sensi dell'art. 337 ter c.c., così come riformato dal D. Lgs. 28.12.2013, n. 154, i genitori assicureranno alla prole il diritto a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione ed istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. In ogni caso la responsabilità genitoriale verrà esercitata da entrambi i genitori congiuntamente;
le decisioni di maggiore interesse per la figlia minore, relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute saranno assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia.
Si deposita piano genitoriale compilato da entrambi i genitori (DOC. 5 – piano genitoriale).
2.3. Diritto di visita: il padre potrà visitare e tenere con sé la figlia minore quando vorrà, compatibilmente con le esigenze e con le capacità di autodeterminazione della bambina, gli impegni della madre e previo accordo con quest'ultima.
2.4 Vacanze: il padre, previo accordo con la madre, potrà portare la figlia con sé durante le vacanze scolastiche, purché ciò sia compatibile con le condizioni di salute, le necessità di studio e le esigenze famigliari.
2.5. Contributo al mantenimento: il signor , entro il giorno cinque di ogni mese, corrisponderà Parte_1 alla signora TR HI, per il mantenimento della figlia minore, un assegno mensile di euro 300,00 rivalutabile sulla base degli indici ISTAT a decorrere dall'anno successivo alla data di omologa della separazione, sino al raggiungimento dell'indipendenza economica della figlia.
2.6 Spese straordinarie: le spese straordinarie dei figli saranno sostenute da entrambi i genitori in misura del
50 % ciascuno.
pagina 2 di 4 2.7 Assegno Unico: i coniugi stabiliscono che l'assegno unico sarà percepito al 100 % dalla signora TR
HI e le detrazioni per carichi fiscali, non incluse nell'assegno unico, spetteranno interamente alla signora
TR.
3. Regolamentazione rapporti economici tra coniugi
3.1 redditi e patrimoni: Il signor che non ha proprietà immobiliari, è allo stato privo di occupazione, Pt_1 per cui non dispone di proprio reddito.
La signora TR, titolare di contratto di lavoro a tempo determinato presso la Comunità “Gabbiano”, è proprietaria degli immobili di cui alla visura catastale allegata (DOC. 6–visure catastali TR).
La signora TR è proprietaria di un autoveicolo Madza tg. DX360CM.
I signori e sono titolari di quote sociali e non hanno finanziamenti in essere. Pt_1 Parte_2
La signora TR è titolare di un conto corrente aperto presso e di una carta Postepay Controparte_1
Evolution.
Il signor non è titolare di conto corrente. Pt_1
Si allegano ultime dichiarazioni dei redditi presentate dalla signora TR HI, specificando che la stessa negli anni 2023, 2022 e 2021 non ha presentato dichiarazione dei redditi non essendone tenuta (DOC. 7– dichiarazione redditi 2024 e 2020TR).
Il signor ha presentato negli ultimi cinque anni dichiarazioni dei redditi non essendone tenuto. Parte_3
3.2 I coniugi rinunciano reciprocamente alla corresponsione, da parte dell'uno in favore dell'altro, di somme a titolo di contributo per il proprio mantenimento.
4. Ulteriori accordi
4.1 I ricorrenti, fermo quanto sopra specificato e concordato, hanno definito tra loro tutti i rapporti economici e patrimoniali e nulla hanno più da pretendere reciprocamente.
4.2 I genitori si concedono il reciproco assenso al rilascio o rinnovo di valido documento per l'espatrio per sé medesimi e per la figliaminore.
4.3 Le spese della presente procedura si intendono compensate.”
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. depositato in data 15.01.2025, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni sopra trascritte.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e hanno dichiarato di non volersi riconciliare.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
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La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando
1) dichiara la separazione personale dei coniugi e PA HI, che hanno Parte_1
contratto matrimonio in Sondrio il 21.05.2021;
2) omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
4) compensa tra le parti le spese di procedura;
5) manda alla Cancelleria perché trasmetta copia della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Sondrio perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Sondrio, camera di consiglio del 08.05.2025
Il Giudice rel. Il Presidente
Francesca Riccardi Barbara Licitra
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