Sentenza 14 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 14/04/2025, n. 535 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 535 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sig.ri Magistrati dott. FR Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Monica Montante Giudice dei quali il primo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 107/2025 R.G.V.G.
PROMOSSO DA
, nato a [...], in data [...], elettivamente Parte_1 domiciliato in CORSO UMBERTO I N. 55 CARINI, presso lo studio dell'Avv.
RANDAZZO EMANUELE, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
E nata a [...], in data [...], Controparte_1 elettivamente domiciliata in VIA LARGO MODICA 26 PARTINICO, presso lo studio dell'Avv. MALTESE ANTONIO, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale
Conclusioni dei ricorrenti: Vedi ricorso e note di trattazione scritta depositate.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nell'accordo depositato in data 9 gennaio 2025 e sottoscritto il 3 gennaio 2025. (matrimonio celebrato in Borgetto, il 27 settembre 2006); con note scritte depositate nel termine assegnato in sostituzione
1
Ricorrono i presupposti di legge per l'accoglimento della domanda alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato nel ricorso, che in questa sede integralmente si richiamano:
“• I coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto senza che la loro condotta possa arrecare danno od offesa all'altro. Gli stessi si danno reciprocamente atto che la signora ha già lasciato Controparte_1 spontaneamente la casa familiare da diversi mesi, andando a vivere a Borgetto con la figlia . Per_1
•I figli minori rimarranno affidati congiuntamente ad entrambi i coniugi, con la precisazione che la figlia avrà domicilio prevalente presso la Per_1 madre, mentre il figlio FR avrà domicilio prevalente presso il padre. A tal uopo i coniugi convengono una suddivisione paritaria dei tempi di permanenza dei figli minori ad entrambi i coniugi nell'arco della settimana, alternando le domeniche nonché i periodi festivi per la durata di quindici giorni e con la permanenza degli stessi presso entrambi i coniugi per la metà del periodo relativo alle festività natalizie e pasquali, secondo l'allegato Piano genitoriale.
• I coniugi convengono che l'Assegno Unico corrisposto dall' verrà CP_2 incassato per intero dalla sola signora per fare fronte al Controparte_1 mantenimento della figlia;
in capo al sig. graverà, Per_1 Parte_1 invece, il pagamento del 100% delle spese straordinarie nell'interesse della minore secondo le disposizioni di cui al Protocollo d'Intesa del Tribunale Per_1 di Palermo con il locale Consiglio dell'Ordine degli Avvocati;
mentre il figlio
è già maggiorenne e autosufficiente. Nessun importo di Persona_2 sorta verrà invece corrisposto per il mantenimento della signora
[...] per espressa pattuizione delle parti. CP_1
• La casa di via Lazio n. 16 di Carini rimarrà affidata al sig. , Parte_1 con obbligo dello stesso a fare fronte in via esclusiva al rimborso delle rate del mutuo acceso per il suo acquisto, nonché al rientro dagli altri finanziamenti accesi con Agos, Findomestic e Compass. I coniugi convengono, altresì, quale
2 condizione da intendersi essenziale ai fini di tutte le pattuizioni convenute, quanto segue: la signora si obbliga espressamente ed Controparte_1 irrevocabilmente a trasferire al sig. la propria quota di Parte_1 comproprietà sulla predetta casa di via Lazio n. 16 di Carini entro e non oltre il termine di mesi due decorrente dalla data di omologa della presente separazione, con oneri e relative spese a totale carico del sig. Parte_1
e con esonero della stessa da ogni pagamento a qualsiasi titolo, ivi incluso il rimborso di tutte le rimanenti rate di mutuo fino alla sua totale estinzione.
• Attesi i superiori accolli, la signora rinunzia altresì Controparte_1 espressamente a richiedere i mobili che in atto arredano la casa coniugale.
• I coniugi si rilasciano sin da ora l'un l'altro espresso parere favorevole al rilascio del passaporto e della carta d'identità valida per l'espatrio senza ingerenza da parte delle competenti Autorità, alle quali l'esibizione di copia conforme del provvedimento di omologazione varrà quale discarico da ogni responsabilità; gli stessi si impegnano, altresì, sin da ora a concedere tale parere favorevole nel caso di rinnovo dei predetti documenti.
• I medesimi si obbligano altresì, ove dovessero trasferirsi altrove, a comunicarsi tempestivamente l'un l'altro il nuovo domicilio, finché la figlia minore non avrà raggiunto la maggiore età e, comunque, l'indipendenza economica.”
Le condizioni dell'accordo sono conformi alla legge.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
PER QUESTI MOTIVI
Omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa all'Ufficio di Stato Civile del Comune di Borgetto (atto n. 25; P. II, S. A, Anno 2006) per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000
n. 369.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della I Sezione Civile del
Tribunale, il 10/04/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale
3 dal Presidente e relatore FR Micela, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005,
n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia
21/2/2011, n. 44.
4