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Sentenza 3 marzo 2025
Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 03/03/2025, n. 595 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 595 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
R. G. n° 6229/2022
Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona del dott. Cosimo MAGAZZINO, a seguito della sostituzione dell'udienza del 27 febbraio 2025 mediante deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter cpc., pronuncia fuori udienza la seguente
Sentenza nella causa per controversia di previdenza sociale promossa da:
Parte_1
rappr. e dif. dagli avv. Maria Luigia TRITTO e Cataldo TARRICONE
- Ricorrente - contro
Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...]
rappresentato e difeso dall'avv. Francesco BIANCO - Convenuto -
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 31 agosto 2022 la parte ricorrente in epigrafe indicato ha chiesto al Giudice del Lavoro di Taranto di voler dichiarare il proprio diritto, ai sensi del DPR n° 1124/65 e del D. Lgs. n° 38/2000, all'aumento della rendita per l'infortunio sul lavoro occorso in data 21 febbraio 2020, già riconosciuta in sede amministrativa nella sola misura del
17% (in cumulo con altri due infortuni avvenuti il 26 novembre 2003 e il 20 novembre 2018: cfr. comunicazione del 22 luglio 2020) e CP_1 conseguentemente condannare l' al pagamento delle differenze sui CP_1 relativi ratei nell'ammontare previsto dalla vigente normativa, oltre accessori di legge e spese.
Si costituiva l' e deduceva l'infondatezza della proposta domanda. CP_1
Nel corso del giudizio è stata disposta ed espletata consulenza tecnica in 1
Sentenza R.G. n° 6229/22 esito alla quale, quindi, la causa è stata infine trattata alla stregua degli atti processuali ritualmente depositati, nonché delle “note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni” depositate ai sensi dell'art. 127-ter cpc., con successiva pronuncia fuori udienza, da parte del giudice, della presente sentenza (comprensiva del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione).
**************************
La domanda è solo parzialmente fondata e, conseguentemente, deve essere accolta limitatamente a quanto di ragione.
Quanto all'occasione di lavoro relativamente all'infortunio denunziato, deve osservarsi che nella memoria di costituzione l' non l'ha CP_1 formalmente e specificamente contestata: in ogni caso, basti rilevare che essa non può essere messa in dubbio avendo l'Istituto riconosciuto la sussistenza di una menomazione dell'integrità psico-fisica, sebbene in misura inferiore a quella richiesta in questa sede.
In ordine agli aspetti medico-legali, l'espletata consulenza tecnica ha consentito di appurare che a seguito dell'evento infortunistico de quo alla parte ricorrente sono residuati postumi che determinano una menomazione, sulla base delle tabelle ex D. Lgs. n° 38/00, comprensive degli aspetti dinamico-relazionali ricollegabili alla complessiva integrità psico-fisica del soggetto, nella complessiva misura del 19% (sempre in cumulo con gli altri due infortuni avvenuti il 26 novembre 2003 e il 20 novembre 2018), con decorrenza sin dalla originaria data di costituzione della rendita, non essendo stati evidenziati aggravamenti o variazioni in epoca successiva (dunque sin dalla cessazione del periodo di inabilità temporanea assoluta, in conformità al generale principio previsto dall'art. 74 del d.P.R. n. 1124 del 1965: cfr.
CASS. LAV. 3 AGOSTO 2020 N° 16606).
Le conclusioni cui il consulente è pervenuto, a seguito di accurati esami clinici e strumentali e di attento studio della documentazione prodotta, appaiono pienamente condivisibili in quanto sorrette da adeguata motivazione medico-legale, del tutto immune da vizi logico-giuridici, non essendo peraltro stati evidenziati, in maniera specifica, eventuali errori o
2
Sentenza R.G. n° 6229/22 omissioni e dovendosi ovviamente ritenere che la consulenza tecnica d'ufficio può integrare, per relationem, la motivazione in fatto della presente sentenza (cfr. CASS. LAV. 27 LUGLIO 2006 N° 17178 e le molteplici ivi citate, nonché CASS. SEZ. I, 4 MAGGIO 2009 N° 10222).
Tanto, evidentemente, come nella specie, vieppiù ove manchino contrarie argomentazioni delle parti ovvero ove esse non siano specifiche né tali, se fondate, da condurre ad una decisione diversa da quella adottata (cfr. anche
CASS. SEZ. III, 30 APRILE 2009 N° 10123).
Orbene, trattandosi di un grado di menomazione superiore a quello già riconosciuto (essendo peraltro l'infortunio pacificamente successivo al 9 agosto 2000, data di entrata in vigore del nuovo sistema ex D.Lgs.
23/2/2000 n° 38: cfr. CASS. LAV. 5 MAGGIO 2005 N° 9353 e CASS. LAV. 8 OTTOBRE
2007 N° 21022), la domanda può essere accolta nei termini predetti.
Conseguentemente deve dichiararsi il diritto della parte ricorrente a conseguire l'aumento dell'indennizzo in rendita - ai sensi dell'art. 13, co. 2, lett. a) e b), D. Lgs. n° 38/00 - per inabilità permanente al lavoro e danno biologico, fino alla complessiva misura del 19 (diciannove)%, con decorrenza dalla originaria data di costituzione della rendita, di talché l' CP_1 deve essere condannato al pagamento delle differenze sui ratei maturati e maturandi nonché alla corresponsione di rivalutazione monetaria ed interessi legali, naturalmente con il limite di cui all'art. 16 co. 6 L. 30.12.91 n. 412 dal
31.12.91, con decorrenza dal 121° giorno successivo alla data predetta.
°°°°°°°°°°°°°°
Le spese sostenute da parte ricorrente, liquidate e distratte come da dispositivo, così come le già liquidate spese di CTU, seguono la soccombenza e vanno pertanto poste a carico dell' CP_1
Si precisa che nella liquidazione - effettuata ai sensi del D.M. 10 marzo 2014
n° 55 - sì è avuto riguardo alla particolare semplicità sia dell'oggetto
(anche con apprezzamento ex ante, trattandosi di una mera controversia per prestazioni di previdenza o assistenza sociale priva di aspetti peculiari o atipici), sia della attività istruttoria in concreto svolta (invero tale da non presentare specifiche problematiche valutative): sull'argomento, si vedano 3 Parte_2
3
Sentenza R.G. n° 6229/22 GIUGNO 2010 N° 13452 e 20 GENNAIO 2010 N° 949 (quanto alla Parte_2 applicazione dell'art. 60 del R.D.L. N. 1578 del 1933, sia pur nei limiti di cui alla
L. 13 giugno 1942, n. 794, art. 4), nonché attualmente l'art. 4, primo comma, dello stesso D.M. n° 55/14. Inoltre, quanto alla determinazione del valore della controversia, si è fatta applicazione del criterio dettato dalla seconda parte del secondo comma dell'art. 13 cod. proc. civ., cioè cumulando fino ad un massimo di dieci le annualità domandate, con riferimento specifico ai ratei maturati fino alla data della presente pronuncia, non potendosi considerare anche le annualità successive a quelle oggetto della condanna (sul punto, cfr. CASS. LAV. 31 GENNAIO 2011 N° 2148 e, soprattutto, CASS. SEZ. VI-
LAV., 18 SETTEMBRE 2012 N° 15656).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. accoglie la domanda per quanto di ragione e, per l'effetto, dichiarato il diritto della parte ricorrente a conseguire l'aumento dell'indennizzo in rendita - ai sensi dell'art. 13, co. 2, lett. a) e b), D. Lgs. n° 38/00 - per inabilità permanente al lavoro e danno biologico, sino alla complessiva misura del 19 (diciannove) per cento, con decorrenza dalla originaria data di costituzione della rendita, condanna l' al pagamento CP_1 delle differenze sui relativi ratei, maturati e maturandi, con rivalutazione e interessi legali su quelli maturati successivamente al 120° giorno dalla data predetta, entro i limiti di cui all'art. 16, co. 6, L. n° 412/91;
2. condanna altresì l al pagamento in favore di parte ricorrente CP_1 delle spese e competenze del giudizio, che liquida in complessivi €.1.300,oo a titolo di compenso professionale ex D.M. n° 55/14, oltre al rimborso delle spese forfetarie, dell'eventuale contributo unificato, dell'I.V.A. e del contributo integrativo, con distrazione in favore degli avv. Maria Luigia
TRITTO e Cataldo TARRICONE, dichiaratisi anticipatari;
3. pone definitivamente a carico dell' le spese di C.T.U. già liquidate. CP_1
Taranto, 3 marzo 2025.
IL TRIBUNALE - GIUDICE DEL LAVORO (dott. Cosimo MAGAZZINO)
4
Sentenza R.G. n° 6229/22
Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona del dott. Cosimo MAGAZZINO, a seguito della sostituzione dell'udienza del 27 febbraio 2025 mediante deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter cpc., pronuncia fuori udienza la seguente
Sentenza nella causa per controversia di previdenza sociale promossa da:
Parte_1
rappr. e dif. dagli avv. Maria Luigia TRITTO e Cataldo TARRICONE
- Ricorrente - contro
Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...]
rappresentato e difeso dall'avv. Francesco BIANCO - Convenuto -
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 31 agosto 2022 la parte ricorrente in epigrafe indicato ha chiesto al Giudice del Lavoro di Taranto di voler dichiarare il proprio diritto, ai sensi del DPR n° 1124/65 e del D. Lgs. n° 38/2000, all'aumento della rendita per l'infortunio sul lavoro occorso in data 21 febbraio 2020, già riconosciuta in sede amministrativa nella sola misura del
17% (in cumulo con altri due infortuni avvenuti il 26 novembre 2003 e il 20 novembre 2018: cfr. comunicazione del 22 luglio 2020) e CP_1 conseguentemente condannare l' al pagamento delle differenze sui CP_1 relativi ratei nell'ammontare previsto dalla vigente normativa, oltre accessori di legge e spese.
Si costituiva l' e deduceva l'infondatezza della proposta domanda. CP_1
Nel corso del giudizio è stata disposta ed espletata consulenza tecnica in 1
Sentenza R.G. n° 6229/22 esito alla quale, quindi, la causa è stata infine trattata alla stregua degli atti processuali ritualmente depositati, nonché delle “note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni” depositate ai sensi dell'art. 127-ter cpc., con successiva pronuncia fuori udienza, da parte del giudice, della presente sentenza (comprensiva del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione).
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La domanda è solo parzialmente fondata e, conseguentemente, deve essere accolta limitatamente a quanto di ragione.
Quanto all'occasione di lavoro relativamente all'infortunio denunziato, deve osservarsi che nella memoria di costituzione l' non l'ha CP_1 formalmente e specificamente contestata: in ogni caso, basti rilevare che essa non può essere messa in dubbio avendo l'Istituto riconosciuto la sussistenza di una menomazione dell'integrità psico-fisica, sebbene in misura inferiore a quella richiesta in questa sede.
In ordine agli aspetti medico-legali, l'espletata consulenza tecnica ha consentito di appurare che a seguito dell'evento infortunistico de quo alla parte ricorrente sono residuati postumi che determinano una menomazione, sulla base delle tabelle ex D. Lgs. n° 38/00, comprensive degli aspetti dinamico-relazionali ricollegabili alla complessiva integrità psico-fisica del soggetto, nella complessiva misura del 19% (sempre in cumulo con gli altri due infortuni avvenuti il 26 novembre 2003 e il 20 novembre 2018), con decorrenza sin dalla originaria data di costituzione della rendita, non essendo stati evidenziati aggravamenti o variazioni in epoca successiva (dunque sin dalla cessazione del periodo di inabilità temporanea assoluta, in conformità al generale principio previsto dall'art. 74 del d.P.R. n. 1124 del 1965: cfr.
CASS. LAV. 3 AGOSTO 2020 N° 16606).
Le conclusioni cui il consulente è pervenuto, a seguito di accurati esami clinici e strumentali e di attento studio della documentazione prodotta, appaiono pienamente condivisibili in quanto sorrette da adeguata motivazione medico-legale, del tutto immune da vizi logico-giuridici, non essendo peraltro stati evidenziati, in maniera specifica, eventuali errori o
2
Sentenza R.G. n° 6229/22 omissioni e dovendosi ovviamente ritenere che la consulenza tecnica d'ufficio può integrare, per relationem, la motivazione in fatto della presente sentenza (cfr. CASS. LAV. 27 LUGLIO 2006 N° 17178 e le molteplici ivi citate, nonché CASS. SEZ. I, 4 MAGGIO 2009 N° 10222).
Tanto, evidentemente, come nella specie, vieppiù ove manchino contrarie argomentazioni delle parti ovvero ove esse non siano specifiche né tali, se fondate, da condurre ad una decisione diversa da quella adottata (cfr. anche
CASS. SEZ. III, 30 APRILE 2009 N° 10123).
Orbene, trattandosi di un grado di menomazione superiore a quello già riconosciuto (essendo peraltro l'infortunio pacificamente successivo al 9 agosto 2000, data di entrata in vigore del nuovo sistema ex D.Lgs.
23/2/2000 n° 38: cfr. CASS. LAV. 5 MAGGIO 2005 N° 9353 e CASS. LAV. 8 OTTOBRE
2007 N° 21022), la domanda può essere accolta nei termini predetti.
Conseguentemente deve dichiararsi il diritto della parte ricorrente a conseguire l'aumento dell'indennizzo in rendita - ai sensi dell'art. 13, co. 2, lett. a) e b), D. Lgs. n° 38/00 - per inabilità permanente al lavoro e danno biologico, fino alla complessiva misura del 19 (diciannove)%, con decorrenza dalla originaria data di costituzione della rendita, di talché l' CP_1 deve essere condannato al pagamento delle differenze sui ratei maturati e maturandi nonché alla corresponsione di rivalutazione monetaria ed interessi legali, naturalmente con il limite di cui all'art. 16 co. 6 L. 30.12.91 n. 412 dal
31.12.91, con decorrenza dal 121° giorno successivo alla data predetta.
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Le spese sostenute da parte ricorrente, liquidate e distratte come da dispositivo, così come le già liquidate spese di CTU, seguono la soccombenza e vanno pertanto poste a carico dell' CP_1
Si precisa che nella liquidazione - effettuata ai sensi del D.M. 10 marzo 2014
n° 55 - sì è avuto riguardo alla particolare semplicità sia dell'oggetto
(anche con apprezzamento ex ante, trattandosi di una mera controversia per prestazioni di previdenza o assistenza sociale priva di aspetti peculiari o atipici), sia della attività istruttoria in concreto svolta (invero tale da non presentare specifiche problematiche valutative): sull'argomento, si vedano 3 Parte_2
3
Sentenza R.G. n° 6229/22 GIUGNO 2010 N° 13452 e 20 GENNAIO 2010 N° 949 (quanto alla Parte_2 applicazione dell'art. 60 del R.D.L. N. 1578 del 1933, sia pur nei limiti di cui alla
L. 13 giugno 1942, n. 794, art. 4), nonché attualmente l'art. 4, primo comma, dello stesso D.M. n° 55/14. Inoltre, quanto alla determinazione del valore della controversia, si è fatta applicazione del criterio dettato dalla seconda parte del secondo comma dell'art. 13 cod. proc. civ., cioè cumulando fino ad un massimo di dieci le annualità domandate, con riferimento specifico ai ratei maturati fino alla data della presente pronuncia, non potendosi considerare anche le annualità successive a quelle oggetto della condanna (sul punto, cfr. CASS. LAV. 31 GENNAIO 2011 N° 2148 e, soprattutto, CASS. SEZ. VI-
LAV., 18 SETTEMBRE 2012 N° 15656).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. accoglie la domanda per quanto di ragione e, per l'effetto, dichiarato il diritto della parte ricorrente a conseguire l'aumento dell'indennizzo in rendita - ai sensi dell'art. 13, co. 2, lett. a) e b), D. Lgs. n° 38/00 - per inabilità permanente al lavoro e danno biologico, sino alla complessiva misura del 19 (diciannove) per cento, con decorrenza dalla originaria data di costituzione della rendita, condanna l' al pagamento CP_1 delle differenze sui relativi ratei, maturati e maturandi, con rivalutazione e interessi legali su quelli maturati successivamente al 120° giorno dalla data predetta, entro i limiti di cui all'art. 16, co. 6, L. n° 412/91;
2. condanna altresì l al pagamento in favore di parte ricorrente CP_1 delle spese e competenze del giudizio, che liquida in complessivi €.1.300,oo a titolo di compenso professionale ex D.M. n° 55/14, oltre al rimborso delle spese forfetarie, dell'eventuale contributo unificato, dell'I.V.A. e del contributo integrativo, con distrazione in favore degli avv. Maria Luigia
TRITTO e Cataldo TARRICONE, dichiaratisi anticipatari;
3. pone definitivamente a carico dell' le spese di C.T.U. già liquidate. CP_1
Taranto, 3 marzo 2025.
IL TRIBUNALE - GIUDICE DEL LAVORO (dott. Cosimo MAGAZZINO)
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