TRIB
Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 25/03/2025, n. 387 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 387 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
N. 2239 /2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BRESCIA
SEZIONE LAVORO, PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA
in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Isabella Angeli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado promossa da
Parte_1 con l'avv. TONIATO LAURA
- RICORRENTE contro in persona del legale rappresentante pro tempore CP_1
- CONVENUTA CONTUMACE
Oggetto: retribuzione
All'udienza odierna, il procuratore di parte ricorrente insisteva per l'accoglimento delle domande proposte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 16.10.2024 ha adito l'intestato Tribunale chiedendo la Parte_1 condanna di – suo datore di lavoro dal 1.06.2018 al 1.09.2023 – al pagamento CP_1
di Euro 5.994,63 lordi a titolo di retribuzioni e TFR maturati e non versati.
A sostegno delle proprie ragioni ha rappresentato:
- di aver lavorato per la convenuta, in forza di contratto a tempo indeterminato part time al 50%, con qualifica e mansione di operaia 5° livello CCNL Pulizie;
- di essere stata collocata in ferie nel mese di agosto 2023;
- di non essere stata pagata da tale mensilità all'interruzione del rapporto, intervenuta per dimissioni volontarie, e di non aver ricevuto alcunché a titolo di TFR e ratei di fine rapporto. Ha lamentato altresì la mancata consegna delle buste paga, con riferimento al periodo citato, e ha chiesto quindi la condanna della convenuta anche alla consegna dei cedolini.
pur regolarmente citata, non si è costituita ed è stata dichiarata contumace. CP_1
***
Il ricorso deve essere accolto per i motivi di seguito esposti.
Come noto, in tema di ripartizione dell'onere della prova ai sensi dell'art. 2697 c.c., il creditore che agisca per il pagamento di quanto asseritamente dovuto ha l'onere di provare il titolo del suo diritto, mentre incombe sul debitore la prova del pagamento già avvenuto ovvero dell'estinzione dell'obbligazione per altri motivi.
Nel caso di specie, la documentazione in atti (docc. 1, 2, 3) conferma la ricostruzione dei rapporti tra le parti nei termini indicati in ricorso.
A fronte di tali produzioni, risultano certamente dovuti gli importi - maturati e non versati
- a titolo di retribuzione per il periodo di riferimento, nonché di TFR, ratei e competenze di fine rapporto.
Il datore di lavoro infatti – sul quale, come si è detto, gravava l'onere di dimostrare l'eventuale già avvenuto adempimento dell'obbligazione sullo stesso incombente ovvero l'estinzione della stessa - non si è costituito;
non è neppure comparso all'udienza odierna, fissata per il suo interrogatorio formale, con le conseguenze probatorie di cui all'art. 232
c.p.c.
In merito alla quantificazione del dovuto, si osserva che il conteggio elaborato da parte ricorrente ed allegato all'atto introduttivo risulta coerente con i parametri di cui alla busta paga e al contratto collettivo in atti;
valgono inoltre, anche con riferimento al quantum, le considerazioni già svolte in relazione alla mancata comparizione all'interrogatorio formale, senza giustificato motivo. deve dunque essere condannata al pagamento di quanto richiesto, oltre CP_1
accessori di legge.
La società deve essere altresì condannata a consegnare i cedolini paga richiesti, trattandosi di documentazione dovuta per legge (art. 1 l. 4/53).
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014, tenendo conto del valore della causa, della non particolare complessità della controversia e dello svolgimento del processo;
con distrazione a favore del difensore dichiaratosi antistatario.
2
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando ogni contraria istanza ed eccezione disattesa così provvede: in accoglimento del ricorso, condanna a versare in favore di CP_1 Pt_1
l'importo lordo di Euro 5.994,63 (di cui Euro 3.216,07 a titolo di TFR),
[...]
oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo effettivo;
condanna altresì parte convenuta a consegnare a parte ricorrente le buste paga, riferite al rapporto di lavoro intercorso tra le parti, relative ai mesi di agosto e settembre 2023 (comprensiva delle spettanze di fine rapporto); condanna infine a rimborsare a parte ricorrente le spese di lite, che si CP_1 liquidano complessivamente in € 2.600, oltre accessori, con distrazione a favore del difensore antistatario.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Così deciso in Brescia il 25/03/2025 il Giudice del lavoro
Isabella Angeli
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BRESCIA
SEZIONE LAVORO, PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA
in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Isabella Angeli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado promossa da
Parte_1 con l'avv. TONIATO LAURA
- RICORRENTE contro in persona del legale rappresentante pro tempore CP_1
- CONVENUTA CONTUMACE
Oggetto: retribuzione
All'udienza odierna, il procuratore di parte ricorrente insisteva per l'accoglimento delle domande proposte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 16.10.2024 ha adito l'intestato Tribunale chiedendo la Parte_1 condanna di – suo datore di lavoro dal 1.06.2018 al 1.09.2023 – al pagamento CP_1
di Euro 5.994,63 lordi a titolo di retribuzioni e TFR maturati e non versati.
A sostegno delle proprie ragioni ha rappresentato:
- di aver lavorato per la convenuta, in forza di contratto a tempo indeterminato part time al 50%, con qualifica e mansione di operaia 5° livello CCNL Pulizie;
- di essere stata collocata in ferie nel mese di agosto 2023;
- di non essere stata pagata da tale mensilità all'interruzione del rapporto, intervenuta per dimissioni volontarie, e di non aver ricevuto alcunché a titolo di TFR e ratei di fine rapporto. Ha lamentato altresì la mancata consegna delle buste paga, con riferimento al periodo citato, e ha chiesto quindi la condanna della convenuta anche alla consegna dei cedolini.
pur regolarmente citata, non si è costituita ed è stata dichiarata contumace. CP_1
***
Il ricorso deve essere accolto per i motivi di seguito esposti.
Come noto, in tema di ripartizione dell'onere della prova ai sensi dell'art. 2697 c.c., il creditore che agisca per il pagamento di quanto asseritamente dovuto ha l'onere di provare il titolo del suo diritto, mentre incombe sul debitore la prova del pagamento già avvenuto ovvero dell'estinzione dell'obbligazione per altri motivi.
Nel caso di specie, la documentazione in atti (docc. 1, 2, 3) conferma la ricostruzione dei rapporti tra le parti nei termini indicati in ricorso.
A fronte di tali produzioni, risultano certamente dovuti gli importi - maturati e non versati
- a titolo di retribuzione per il periodo di riferimento, nonché di TFR, ratei e competenze di fine rapporto.
Il datore di lavoro infatti – sul quale, come si è detto, gravava l'onere di dimostrare l'eventuale già avvenuto adempimento dell'obbligazione sullo stesso incombente ovvero l'estinzione della stessa - non si è costituito;
non è neppure comparso all'udienza odierna, fissata per il suo interrogatorio formale, con le conseguenze probatorie di cui all'art. 232
c.p.c.
In merito alla quantificazione del dovuto, si osserva che il conteggio elaborato da parte ricorrente ed allegato all'atto introduttivo risulta coerente con i parametri di cui alla busta paga e al contratto collettivo in atti;
valgono inoltre, anche con riferimento al quantum, le considerazioni già svolte in relazione alla mancata comparizione all'interrogatorio formale, senza giustificato motivo. deve dunque essere condannata al pagamento di quanto richiesto, oltre CP_1
accessori di legge.
La società deve essere altresì condannata a consegnare i cedolini paga richiesti, trattandosi di documentazione dovuta per legge (art. 1 l. 4/53).
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014, tenendo conto del valore della causa, della non particolare complessità della controversia e dello svolgimento del processo;
con distrazione a favore del difensore dichiaratosi antistatario.
2
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando ogni contraria istanza ed eccezione disattesa così provvede: in accoglimento del ricorso, condanna a versare in favore di CP_1 Pt_1
l'importo lordo di Euro 5.994,63 (di cui Euro 3.216,07 a titolo di TFR),
[...]
oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo effettivo;
condanna altresì parte convenuta a consegnare a parte ricorrente le buste paga, riferite al rapporto di lavoro intercorso tra le parti, relative ai mesi di agosto e settembre 2023 (comprensiva delle spettanze di fine rapporto); condanna infine a rimborsare a parte ricorrente le spese di lite, che si CP_1 liquidano complessivamente in € 2.600, oltre accessori, con distrazione a favore del difensore antistatario.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Così deciso in Brescia il 25/03/2025 il Giudice del lavoro
Isabella Angeli
3