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Sentenza 29 dicembre 2025
Sentenza 29 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 29/12/2025, n. 1231 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 1231 |
| Data del deposito : | 29 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4000/2025 VG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Riccardo Di Pasquale Presidente
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice
Dott.ssa Francesca Cerrone Relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA non definitiva nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4000/2025 promossa da:
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ), entrambi con il patrocinio dell'Avv. CASSANELLI C.F._2
ST NC
RICORRENTI avente ad oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto
FATTO
Premesso che:
- con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 23/10/2025
contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e gli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione e di divorzio;
- quanto alla separazione, alle seguenti condizioni:
“1. i coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto, liberi di fissare la propria residenza o domicilio ove riterranno opportuno, impegnandosi reciprocamente a comunicarne le eventuali variazioni, per le necessità inerenti i figli minori;
2. L'abitazione familiare, costituita da un appartamento sito in Modena alla via Achille Grandi n. 101 e relative pertinenze, in comproprietà dei coniugi, nella misura del 50% ciascuno, viene assegnata al signor quale Pt_1
coniuge presso il quale i figli conservano la loro residenza, unitamente ai mobili ed arredi ivi contenuti, i quali resteranno nella disponibilità e proprietà esclusiva dello stesso Pt_1
3. La signora assume l'impegno di trasferirsi altrove, ivi Pt_2
trasferendo la residenza anagrafica, consegnando al marito tutte le chiavi, portando con sé i propri effetti personali;
4. tutte le spese per i consumi di acqua, luce, gas, spese condominiali e qualsiasi tassa e/o imposta rimarranno a carico di entrambi i coniugi per tutto il periodo di coabitazione e sino a che la signora non avrà Pt_2
consegnato al signor le chiavi dell'appartamento e delle sue Pt_1
pertinenze, lasciandolo nella sua esclusiva disponibilità; resta inteso tra le parti che al termine della coabitazione le utenze saranno a carico esclusivo del marito così come le spese condominiali ordinarie, mentre verranno divise al 50% tra i coniugi quelle straordinarie, inoltre il signor Pt_1 provvederà ad intestarsi le suddette utenze sin dal deposito del presente ricorso;
5. e saranno collocati ed avranno la residenza, anche Per_1 Per_2
anagrafica, ed il domicilio presso il padre e saranno affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la potestà genitoriale per l'adozione delle decisioni di maggiore interesse relative alla loro salute, istruzione, educazione ed impegni sportivi e ricreativi, da assumersi di comune accordo in considerazione delle inclinazioni naturali ed aspirazioni dei figli, impegnandosi a cooperare per la crescita psico-fisica equilibrata degli stessi in ogni ambito della vita, favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali, mentre le decisioni relative alla ordinaria conduzione di vita dei minori saranno assunte in via esclusiva dal genitore presso il quale i figli si troveranno di volta in volta;
6. In riferimento alla frequentazione dei figli con i genitori, si divide l'anno in due settimane tipo, che si alterneranno e ripeteranno, tranne che per i periodi di ferie:
- Settimana A) con turno lavorativo del padre al mattino: i bambini staranno con la madre dal lunedì sera al giovedì sera, mentre staranno con il padre dal venerdì sera al giovedì sera seguente (compreso);
- Settimana B) con turno lavorativo del padre al pomeriggio: i bambini staranno con il padre dal lunedì sera al giovedì sera (compreso), mentre staranno con la madre dal venerdì sera al giovedì sera seguente
(compreso). Resta naturalmente inteso che entrambi i genitori avranno la facoltà di visitare i figli quando lo vorranno, previo accordo scritto tra di loro e compatibilmente con i loro impegni e quelli scolastici, sportivi e ricreativi dei minori;
6.1. Ciascun genitore quando avrà i figli presso di sé collocati si obbliga ad accompagnarli e ad andare a riprenderli a/da tutte le attività scolastiche ed extrascolastiche dei medesimi ed a farli svolgere tutti compiti che gli verranno assegnati nel corso del pomeriggio o del week-end di rispettiva spettanza senza pertanto riconsegnare all'altro genitore i figli senza che i compiti per il giorno dopo siano stati adeguatamente svolti;
6.2. durante le vacanze estive, ciascun genitore potrà avere con sé i figli per due settimane, anche non consecutive;
a tal fine, i periodi di permanenza protratta presso i genitori dovranno essere concordati preventivamente, non oltre il 30 aprile di ogni anno;
inoltre, ciascun genitore dovrà sempre ed anticipatamente comunicare all'altro i luoghi di villeggiatura, compresi indirizzi e recapiti telefonici, nonché ogni loro variazione per qualsivoglia ragione;
le spese per le vacanze estive dei figli saranno a carico di ciascun genitore per il relativo periodo di competenza;
qualora entrambi i genitori intendano trascorrere con il figlio lo stesso periodo di vacanza e ne abbiano manifestato l'un l'altro l'intenzione entro il 30/04, si conviene che sia preferito il padre se l'anno di riferimento è pari, la madre se l'anno di riferimento è dispari;
6.3. durante le vacanze scolastiche: per quanto concerne le vacanze natalizie, i figli trascorreranno - ad anni alterni - con un genitore i giorni dal 23 al 30 dicembre - ad eccezione della vigilia di Natale e del Natale che trascorreranno alternativamente con l'uno e con l'altro genitore - e con l'altro i giorni dal 31 dicembre al 6 gennaio;
durante le vacanze pasquali, i figli trascorreranno - ad anni alterni - con un genitore i primi tre giorni di vacanza e con l'altro i successivi tre giorni;
6.4. per quanto concerne le altre festività annuali (a titolo esemplificativo 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 8 dicembre, festa del patrono, etc...) Per_1
le trascorreranno - ad anni alterni - con il padre e con la madre;
in caso Per_2
di disaccordo tra i genitori, negli anni dispari deciderà la madre, negli anni pari deciderà il padre;
7. resta in ogni caso inteso che il diritto-dovere di ciascun genitore di frequentare e di avere con sé i figli dovrà essere esercitato nel massimo rispetto del loro diritto ad un programma di vita ordinato, sereno e confacente all'età e condizioni di salute e nel rispetto dei loro impegni scolastici e formativi;
8. l'assegno unico universale per i figli sarà percepito in via esclusiva dalla signora Pt_2
9. i ricorrenti provvederanno al mantenimento ordinario dei figli in via diretta, in considerazione dei tempi di permanenza dei figli presso ciascun genitore, pressoché paritetici, e in considerazione dei loro redditi;
10. entrambi i coniugi saranno obbligati a contribuire al 50% al pagamento delle spese straordinarie che si riterranno necessarie per i figli, rimborsando di conseguenza il coniuge che le ha direttamente sostenute.
Sono considerate spese straordinarie quelle indicate nello schema del protocollo concordato tra il Tribunale e l'Ordine degli Avvocati di Modena, il quale, oltre ad evidenziare la necessità della documentazione per tutte le categorie di spesa, prevede una distinzione fra quelle da concordarsi e da non concordarsi tra i coniugi stessi:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari, e) farmaci da banco e non, purchè prescritti da medico del servizio sanitario nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal
Servizio Sanitario Nazionale;
d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno e relativa assicurazione scolastica;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby sitter); c) viaggi e vacanze.
In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore a fronte di una formale richiesta avanzata all'altro in forma scritta (a mezzo sms, whatsapp, e-mail, fax, ecc.) dovrà manifestare un motivato dissenso,
sempre per iscritto, entro 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa.
Il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato le predette spese e che ha fornito idonea documentazione entro la fine del mese in cui è avvenuto l'esborso, è dovuto entro il mese successivo all'esibizione.
11. la documentazione giustificativa delle suddette spese dovrà essere intestata ai figli onde consentire ad entrambi i genitori di detrarle fiscalmente nella misura del 50%;
12. i ricorrenti si danno sin d'ora vicendevole consenso al rilascio e/o rinnovo dei documenti validi per l'espatrio dei minori, impegnandosi entrambi a sottoscrivere, se necessario, ogni documento utile e/o necessario;
13. Come già riferito i coniugi sono comproprietari di un immobile ad uso di civile abitazione e servizi posto nel Comune di Modena, via Achille Grandi
n. 101, costituito da:
- appartamento adibito ad abitazione familiare, sito in Modena in via
Achille Grandi n. 101, identificato al Catasto Fabbricati del Comune di
Modena al foglio 88, mappale 206 sub. 20;
- garage di pertinenza iscritto al foglio 88, mappale 206 sub. 4;
- posto auto iscritto al foglio 88, mappale 204 sub. 22 (doc. 3 e 4).
Al riguardo, al fine di regolamentare e definire tutti i rapporti economico- patrimoniali derivati, relativi e/o conseguenti alla separazione, i ricorrenti convengono ed accettano le seguenti disposizioni economico-patrimoniali da intendersi funzionali ed indispensabili ai fini della risoluzione della crisi coniugale:
La signora , entro 3 mesi dalla pubblicazione della Parte_2
sentenza di separazione, si impegna a cedere al signor la Parte_1
sua quota di 1/2 di proprietà di tale immobile, al corrispettivo di €
136.500,00 (ovvero alla maggior somma dovuta ai conguagli effettuati successivamente all'estinzione del mutuo fondiario acceso dai coniugi per l'acquisto dell'immobile).
, contestualmente al trasferimento di cui al punto Parte_1
precedente, si obbliga ad estinguere il mutuo fondiario n. 008208697,
acceso presso la Banca CREDITO EMILIANO S.p.A al momento dell'acquisto dell'immobile in oggetto. Le spese notarili relative al nuovo mutuo fondiario acceso dal signor per procedere alla liquidazione Pt_1 della moglie e all'estinzione del mutuo fondiario n. 008208697 saranno sostenute in via esclusiva dallo stesso Pt_1
Il trasferimento al marito della quota di proprietà della moglie sarà effettuato con atto notarile, le cui spese saranno sostenute al 50% tra i coniugi. Con riferimento al citato trasferimento dichiarano le parti di intendere valersi delle agevolazioni fiscali introdotte dall'articolo 19 della
Legge 6 marzo 1987 n. 74 (Nuove Norme sulla disciplina dei casi di scioglimento di matrimonio) così come interpretata alla luce degli interventi della Corte Costituzionale con sentenze del 15/04/1992 n. 176
e 10/05/1999 n. 154 e così come confermato dalla circolare dell'Agenzia
delle Entrate – Direzione Centrale normativa n. 2/E in data 21 febbraio
2014 che prevede, con stretto riferimento a quanto sopra convenuto, che tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di separazione, scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili del matrimonio sono esenti da imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa.
Gli immobili sopra identificati verranno trasferiti nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trovano e il marito si impegna a non compravendere a terzi l'immobile in oggetto fino al raggiungimento della maggiore età di entrambi i figli.
14. L'autovettura modello Dacia “Daster” targata GW 299 PW di proprietà
ed in uso al signor resterà nella proprietà e disponibilità esclusiva Pt_1
dello stesso;
l'autovettura modello Dacia “Sandero” tg GW 268 VM di proprietà ed in uso alla signora resterà nella proprietà e Pt_2
disponibilità esclusiva della stessa;
15. Entrambi i coniugi, avendo già estinto il conto corrente a loro cointestato ed avendo già diviso equamente il denaro ivi depositato,
risultano ora titolari di un distinto c/c di cui rimarranno proprietari esclusivi del contante ivi depositato nonché di tutte le ulteriori somme, titoli, investimenti etc. collegabili a tale conto corrente;
16. I coniugi rinunciano reciprocamente, l'uno nei confronti dell'altro, ad ogni pretesa di qualsiasi assegno e contribuito alimentare o di mantenimento, essendo autosufficienti dal punto di vista economico;
17. le condizioni tutte sopra scritte, dove non diversamente previsto, avranno effetto vincolante per i coniugi a far data dalla sottoscrizione del ricorso;
18. le spese della procedura compensate.
- che il Presidente ha disposto la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte;
- che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno depositato la documentazione di cui all'art. 473-bis.51 c.p.c.;
- Il Pubblico Ministero è stato notiziato del procedimento ex artt. 70 e 71
c.p.c.
DIRITTO
- Considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare. -Rilevato, quindi, che la domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta oramai da tempo intollerabile ex art. 151, comma 1
c.c.
- Il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordate istanze.
-La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita in quanto regolamenta compiutamente ed equamente le condizioni inerenti alla prole ed i rapporti economici.
-Con riferimento agli altri autonomi accordi anche patrimoniali, questi non sono contrari a norme imperative o di ordine pubblico.
- Quanto, infine alla domanda di divorzio, la causa deve essere rimessa in istruttoria, essendo necessario il decorso del termine di sei mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nonché il passaggio in giudicato della sentenza di separazione ex art. 3, co. 2, n. 2) lett. b) legge div.;
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando nel giudizio promosso da e Parte_1 Parte_2
ogni diversa domanda, deduzione ed eccezione disattesa:
[...]
1. Dichiara la separazione personale dei coniugi nato a [...]
MODENA (MO) il 27/02/1979 e nata a [...]_2
(MO) il 10/04/1984 2. Omologa le concordate condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni economiche, riportate in motivazione.
3. Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di BASTIGLIA (MO) di procedere all'annotazione del presente decreto nei registri degli atti di matrimonio di detto comune (Anno 2007, atto n.4, Parte II serie A)
4. Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica del presente provvedimento, quando sarà passato in giudicato, all'Ufficio dello Stato
Civile del predetto Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
5. Provvede come da separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio per l'emissione della sentenza di divorzio congiunto.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 17/12/2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa Francesca Cerrone
Il Presidente
Dott. Riccardo Di Pasquale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Riccardo Di Pasquale Presidente
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice
Dott.ssa Francesca Cerrone Relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA non definitiva nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4000/2025 promossa da:
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ), entrambi con il patrocinio dell'Avv. CASSANELLI C.F._2
ST NC
RICORRENTI avente ad oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto
FATTO
Premesso che:
- con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 23/10/2025
contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e gli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione e di divorzio;
- quanto alla separazione, alle seguenti condizioni:
“1. i coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto, liberi di fissare la propria residenza o domicilio ove riterranno opportuno, impegnandosi reciprocamente a comunicarne le eventuali variazioni, per le necessità inerenti i figli minori;
2. L'abitazione familiare, costituita da un appartamento sito in Modena alla via Achille Grandi n. 101 e relative pertinenze, in comproprietà dei coniugi, nella misura del 50% ciascuno, viene assegnata al signor quale Pt_1
coniuge presso il quale i figli conservano la loro residenza, unitamente ai mobili ed arredi ivi contenuti, i quali resteranno nella disponibilità e proprietà esclusiva dello stesso Pt_1
3. La signora assume l'impegno di trasferirsi altrove, ivi Pt_2
trasferendo la residenza anagrafica, consegnando al marito tutte le chiavi, portando con sé i propri effetti personali;
4. tutte le spese per i consumi di acqua, luce, gas, spese condominiali e qualsiasi tassa e/o imposta rimarranno a carico di entrambi i coniugi per tutto il periodo di coabitazione e sino a che la signora non avrà Pt_2
consegnato al signor le chiavi dell'appartamento e delle sue Pt_1
pertinenze, lasciandolo nella sua esclusiva disponibilità; resta inteso tra le parti che al termine della coabitazione le utenze saranno a carico esclusivo del marito così come le spese condominiali ordinarie, mentre verranno divise al 50% tra i coniugi quelle straordinarie, inoltre il signor Pt_1 provvederà ad intestarsi le suddette utenze sin dal deposito del presente ricorso;
5. e saranno collocati ed avranno la residenza, anche Per_1 Per_2
anagrafica, ed il domicilio presso il padre e saranno affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la potestà genitoriale per l'adozione delle decisioni di maggiore interesse relative alla loro salute, istruzione, educazione ed impegni sportivi e ricreativi, da assumersi di comune accordo in considerazione delle inclinazioni naturali ed aspirazioni dei figli, impegnandosi a cooperare per la crescita psico-fisica equilibrata degli stessi in ogni ambito della vita, favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali, mentre le decisioni relative alla ordinaria conduzione di vita dei minori saranno assunte in via esclusiva dal genitore presso il quale i figli si troveranno di volta in volta;
6. In riferimento alla frequentazione dei figli con i genitori, si divide l'anno in due settimane tipo, che si alterneranno e ripeteranno, tranne che per i periodi di ferie:
- Settimana A) con turno lavorativo del padre al mattino: i bambini staranno con la madre dal lunedì sera al giovedì sera, mentre staranno con il padre dal venerdì sera al giovedì sera seguente (compreso);
- Settimana B) con turno lavorativo del padre al pomeriggio: i bambini staranno con il padre dal lunedì sera al giovedì sera (compreso), mentre staranno con la madre dal venerdì sera al giovedì sera seguente
(compreso). Resta naturalmente inteso che entrambi i genitori avranno la facoltà di visitare i figli quando lo vorranno, previo accordo scritto tra di loro e compatibilmente con i loro impegni e quelli scolastici, sportivi e ricreativi dei minori;
6.1. Ciascun genitore quando avrà i figli presso di sé collocati si obbliga ad accompagnarli e ad andare a riprenderli a/da tutte le attività scolastiche ed extrascolastiche dei medesimi ed a farli svolgere tutti compiti che gli verranno assegnati nel corso del pomeriggio o del week-end di rispettiva spettanza senza pertanto riconsegnare all'altro genitore i figli senza che i compiti per il giorno dopo siano stati adeguatamente svolti;
6.2. durante le vacanze estive, ciascun genitore potrà avere con sé i figli per due settimane, anche non consecutive;
a tal fine, i periodi di permanenza protratta presso i genitori dovranno essere concordati preventivamente, non oltre il 30 aprile di ogni anno;
inoltre, ciascun genitore dovrà sempre ed anticipatamente comunicare all'altro i luoghi di villeggiatura, compresi indirizzi e recapiti telefonici, nonché ogni loro variazione per qualsivoglia ragione;
le spese per le vacanze estive dei figli saranno a carico di ciascun genitore per il relativo periodo di competenza;
qualora entrambi i genitori intendano trascorrere con il figlio lo stesso periodo di vacanza e ne abbiano manifestato l'un l'altro l'intenzione entro il 30/04, si conviene che sia preferito il padre se l'anno di riferimento è pari, la madre se l'anno di riferimento è dispari;
6.3. durante le vacanze scolastiche: per quanto concerne le vacanze natalizie, i figli trascorreranno - ad anni alterni - con un genitore i giorni dal 23 al 30 dicembre - ad eccezione della vigilia di Natale e del Natale che trascorreranno alternativamente con l'uno e con l'altro genitore - e con l'altro i giorni dal 31 dicembre al 6 gennaio;
durante le vacanze pasquali, i figli trascorreranno - ad anni alterni - con un genitore i primi tre giorni di vacanza e con l'altro i successivi tre giorni;
6.4. per quanto concerne le altre festività annuali (a titolo esemplificativo 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 8 dicembre, festa del patrono, etc...) Per_1
le trascorreranno - ad anni alterni - con il padre e con la madre;
in caso Per_2
di disaccordo tra i genitori, negli anni dispari deciderà la madre, negli anni pari deciderà il padre;
7. resta in ogni caso inteso che il diritto-dovere di ciascun genitore di frequentare e di avere con sé i figli dovrà essere esercitato nel massimo rispetto del loro diritto ad un programma di vita ordinato, sereno e confacente all'età e condizioni di salute e nel rispetto dei loro impegni scolastici e formativi;
8. l'assegno unico universale per i figli sarà percepito in via esclusiva dalla signora Pt_2
9. i ricorrenti provvederanno al mantenimento ordinario dei figli in via diretta, in considerazione dei tempi di permanenza dei figli presso ciascun genitore, pressoché paritetici, e in considerazione dei loro redditi;
10. entrambi i coniugi saranno obbligati a contribuire al 50% al pagamento delle spese straordinarie che si riterranno necessarie per i figli, rimborsando di conseguenza il coniuge che le ha direttamente sostenute.
Sono considerate spese straordinarie quelle indicate nello schema del protocollo concordato tra il Tribunale e l'Ordine degli Avvocati di Modena, il quale, oltre ad evidenziare la necessità della documentazione per tutte le categorie di spesa, prevede una distinzione fra quelle da concordarsi e da non concordarsi tra i coniugi stessi:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari, e) farmaci da banco e non, purchè prescritti da medico del servizio sanitario nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal
Servizio Sanitario Nazionale;
d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno e relativa assicurazione scolastica;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby sitter); c) viaggi e vacanze.
In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore a fronte di una formale richiesta avanzata all'altro in forma scritta (a mezzo sms, whatsapp, e-mail, fax, ecc.) dovrà manifestare un motivato dissenso,
sempre per iscritto, entro 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa.
Il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato le predette spese e che ha fornito idonea documentazione entro la fine del mese in cui è avvenuto l'esborso, è dovuto entro il mese successivo all'esibizione.
11. la documentazione giustificativa delle suddette spese dovrà essere intestata ai figli onde consentire ad entrambi i genitori di detrarle fiscalmente nella misura del 50%;
12. i ricorrenti si danno sin d'ora vicendevole consenso al rilascio e/o rinnovo dei documenti validi per l'espatrio dei minori, impegnandosi entrambi a sottoscrivere, se necessario, ogni documento utile e/o necessario;
13. Come già riferito i coniugi sono comproprietari di un immobile ad uso di civile abitazione e servizi posto nel Comune di Modena, via Achille Grandi
n. 101, costituito da:
- appartamento adibito ad abitazione familiare, sito in Modena in via
Achille Grandi n. 101, identificato al Catasto Fabbricati del Comune di
Modena al foglio 88, mappale 206 sub. 20;
- garage di pertinenza iscritto al foglio 88, mappale 206 sub. 4;
- posto auto iscritto al foglio 88, mappale 204 sub. 22 (doc. 3 e 4).
Al riguardo, al fine di regolamentare e definire tutti i rapporti economico- patrimoniali derivati, relativi e/o conseguenti alla separazione, i ricorrenti convengono ed accettano le seguenti disposizioni economico-patrimoniali da intendersi funzionali ed indispensabili ai fini della risoluzione della crisi coniugale:
La signora , entro 3 mesi dalla pubblicazione della Parte_2
sentenza di separazione, si impegna a cedere al signor la Parte_1
sua quota di 1/2 di proprietà di tale immobile, al corrispettivo di €
136.500,00 (ovvero alla maggior somma dovuta ai conguagli effettuati successivamente all'estinzione del mutuo fondiario acceso dai coniugi per l'acquisto dell'immobile).
, contestualmente al trasferimento di cui al punto Parte_1
precedente, si obbliga ad estinguere il mutuo fondiario n. 008208697,
acceso presso la Banca CREDITO EMILIANO S.p.A al momento dell'acquisto dell'immobile in oggetto. Le spese notarili relative al nuovo mutuo fondiario acceso dal signor per procedere alla liquidazione Pt_1 della moglie e all'estinzione del mutuo fondiario n. 008208697 saranno sostenute in via esclusiva dallo stesso Pt_1
Il trasferimento al marito della quota di proprietà della moglie sarà effettuato con atto notarile, le cui spese saranno sostenute al 50% tra i coniugi. Con riferimento al citato trasferimento dichiarano le parti di intendere valersi delle agevolazioni fiscali introdotte dall'articolo 19 della
Legge 6 marzo 1987 n. 74 (Nuove Norme sulla disciplina dei casi di scioglimento di matrimonio) così come interpretata alla luce degli interventi della Corte Costituzionale con sentenze del 15/04/1992 n. 176
e 10/05/1999 n. 154 e così come confermato dalla circolare dell'Agenzia
delle Entrate – Direzione Centrale normativa n. 2/E in data 21 febbraio
2014 che prevede, con stretto riferimento a quanto sopra convenuto, che tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di separazione, scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili del matrimonio sono esenti da imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa.
Gli immobili sopra identificati verranno trasferiti nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trovano e il marito si impegna a non compravendere a terzi l'immobile in oggetto fino al raggiungimento della maggiore età di entrambi i figli.
14. L'autovettura modello Dacia “Daster” targata GW 299 PW di proprietà
ed in uso al signor resterà nella proprietà e disponibilità esclusiva Pt_1
dello stesso;
l'autovettura modello Dacia “Sandero” tg GW 268 VM di proprietà ed in uso alla signora resterà nella proprietà e Pt_2
disponibilità esclusiva della stessa;
15. Entrambi i coniugi, avendo già estinto il conto corrente a loro cointestato ed avendo già diviso equamente il denaro ivi depositato,
risultano ora titolari di un distinto c/c di cui rimarranno proprietari esclusivi del contante ivi depositato nonché di tutte le ulteriori somme, titoli, investimenti etc. collegabili a tale conto corrente;
16. I coniugi rinunciano reciprocamente, l'uno nei confronti dell'altro, ad ogni pretesa di qualsiasi assegno e contribuito alimentare o di mantenimento, essendo autosufficienti dal punto di vista economico;
17. le condizioni tutte sopra scritte, dove non diversamente previsto, avranno effetto vincolante per i coniugi a far data dalla sottoscrizione del ricorso;
18. le spese della procedura compensate.
- che il Presidente ha disposto la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte;
- che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno depositato la documentazione di cui all'art. 473-bis.51 c.p.c.;
- Il Pubblico Ministero è stato notiziato del procedimento ex artt. 70 e 71
c.p.c.
DIRITTO
- Considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare. -Rilevato, quindi, che la domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta oramai da tempo intollerabile ex art. 151, comma 1
c.c.
- Il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordate istanze.
-La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita in quanto regolamenta compiutamente ed equamente le condizioni inerenti alla prole ed i rapporti economici.
-Con riferimento agli altri autonomi accordi anche patrimoniali, questi non sono contrari a norme imperative o di ordine pubblico.
- Quanto, infine alla domanda di divorzio, la causa deve essere rimessa in istruttoria, essendo necessario il decorso del termine di sei mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nonché il passaggio in giudicato della sentenza di separazione ex art. 3, co. 2, n. 2) lett. b) legge div.;
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando nel giudizio promosso da e Parte_1 Parte_2
ogni diversa domanda, deduzione ed eccezione disattesa:
[...]
1. Dichiara la separazione personale dei coniugi nato a [...]
MODENA (MO) il 27/02/1979 e nata a [...]_2
(MO) il 10/04/1984 2. Omologa le concordate condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni economiche, riportate in motivazione.
3. Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di BASTIGLIA (MO) di procedere all'annotazione del presente decreto nei registri degli atti di matrimonio di detto comune (Anno 2007, atto n.4, Parte II serie A)
4. Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica del presente provvedimento, quando sarà passato in giudicato, all'Ufficio dello Stato
Civile del predetto Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
5. Provvede come da separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio per l'emissione della sentenza di divorzio congiunto.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 17/12/2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa Francesca Cerrone
Il Presidente
Dott. Riccardo Di Pasquale