Cass. pen., sez. I, sentenza 16/10/2002, n. 37774
CASS
Sentenza 16 ottobre 2002

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In tema di rogatoria internazionale all'estero, l'art. 3, par. 3 della convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959 non impone allo Stato richiesto una prescrizione a carattere cogente di trasmettere copie o fotocopie dei fascicoli o documenti, richiesti per rogatoria, muniti dell'attestazione di conformità all'originale, ma facoltizza tale Stato, laddove sia richiesto l'invio di atti in originale, di trasmetterne solo copie o fotocopie autenticate. Ne consegue che, salvo il caso in cui lo Stato rogante richieda espressamente la trasmissione di atti o documenti in originale, è sufficiente, come si desume dalle prassi consolidate in materia, l'atto formale di trasmissione dell'autorità straniera per garantire l'autenticità e la conformità degli atti trasmessi in semplice fotocopia (in applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto utilizzabili gli atti assunti all'estero su rogatoria, trasmessi dall'autorità straniera in fotocopia senza l'attestazione di conformità agli originali).

In tema di intercettazioni telefoniche, nel caso in cui le relative operazioni riguardino un'utenza telefonica mobile, non rileva, al fine della individuazione della giurisdizione competente, il luogo dove sia in uso il relativo apparecchio, bensì esclusivamente la nazionalità dell'utenza, essendo tali apparecchi soggetti alla regolamentazione tecnica e giuridica dello Stato cui appartiene l'ente gestore del servizio. Ne consegue che non è necessario esperire una rogatoria internazionale, se le operazioni di intercettazione di un'utenza mobile nazionale in uso all'estero possono essere svolte interamente nel territorio dello Stato.

Commentario1

  • 1Il modello C: vecchie criticità e nuovi problemi in caso di
    Cesare Parodi · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/

    1. Premessa. – Il 21 giugno 2019 “compirà” due anni il d.lgs. 108/2017 - Norme di attuazione della direttiva 2014/41/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa all'ordine europeo di indagine penale. Un provvedimento che ha radicalmente modificato tempi, modalità e soggetti della collaborazione giudiziaria penale nell'ambito europeo. È tempo, verosimilmente, per iniziare una valutazione generale sull'impatto del decreto – o meglio della direttiva – nella realtà giudiziaria nazionale. Molti sono gli aspetti che meritano di essere analizzati e affrontati, nella prospettiva di delineare un quadro non privo, indubbiamente, di criticità ma nel complesso altamente positivo. Non possono …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 16/10/2002, n. 37774
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 37774
Data del deposito : 16 ottobre 2002

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