Sentenza 19 aprile 2001
Massime • 1
Ai sensi dell'art. 5 della legge n. 44 del 1973( che accorda ai dirigenti di aziende industriali con almeno cinque anni di anzianità contributiva INPDAI la facoltà di chiedere il riconoscimento di altri periodi contributivi, nella specie quello INPS) e del regolamento delegato (D.M. 7 Luglio 1973), effettuata la ricongiunzione dei vari periodi assicurativi, per calcolare i migliori cinque anni, ai fini della determinazione della retribuzione annua pensionabile, deve tenersi conto solo di quelli coperti da contribuzione INPDAI, e non anche di quelli - utili solo ai fini dell'anzianità contributiva - in cui risultano versamenti presso altre gestioni assicurative.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 19/04/2001, n. 5766 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5766 |
| Data del deposito : | 19 aprile 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MASSIMO GENGHINI - Presidente -
Dott. PAOLINO DELL'ANNO - Consigliere -
Dott. PIETRO CUOCO - Consigliere -
Dott. CAMILLO FILADORO - rel. Consigliere -
Dott. ALDO DE MATTEIS - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
IN TU, elettivamente domiciliato in Roma, Canc. Corte Cassazione presso l'avv. Gianni Romoli, che lo rappresentano e difendono giusta delega in atti, unitamente agli avvocati Paolo Beccara e Pier Luigi Beccara del Foro di Trento;
- ricorrente -
contro
INPDAI, Istituto nazionale di Previdenza per i dirigenti di aziende industriali, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, dr. ing. Maurizio Bufalini, elettivamente domiciliato in Roma, via Orazio n.31, presso l'avv. Costantino Tonelli Conti, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti, unitamente all'avv. Nunzio Izzo;
- controricorrente -
avverso la sentenza del Tribunale di Rovereto del 1/8 ottobre 1998, n. 336, RGAC n. 282 del 1998, cron. 1701;
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza dell'8 gennaio 2001 dal Relatore Cons. Dott. Camillo Filadoro;
Uditi gli avv. Gianni Romoli e Nunzio Izzo;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Francesco Mele, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza dell'1/8 ottobre 1998, il Tribunale di Rovereto, accogliendo l'appello dell'INPDAI avverso la decisione del locale Pretore del 19 febbraio/11 marzo 1998, rigettava le domande proposte da UL IN intese ad ottenere il riconoscimento della pensione INPDAI con decorrenza dal lo gennaio 1996, anziché dal 1^ luglio 1996 (per avere egli a tale data conseguito entrambi i requisiti richiesti dalla legge: vale a dire l'età anagrafica, ed il possesso di almeno trentacinque anni di contributi, a seguito del trasferimento dei contributi versati presso altro Istituto previdenziale).
Secondo l'Istituto, invece, la maturazione del diritto al trasferimento dei contributi maturati presso altro ente (nel caso di specie, l'INPS) si era in effetti verificata presso l'Istituto ricongiungente (l'INPDAI) solo a far data dal 1^ gennaio 1995, in quanto solo da tale momento poteva dirsi che egli aveva maturato "almeno" cinque anni di contributi presso l'INPDAI. Pertanto, per effetto della "finestra" di cui all'art. 1 comma 29 della legge n. 335 del 1995, la pensione non poteva essere riconosciuta con decorrenza anteriore al 1^ luglio 1996.
Il Tribunale respingeva le domande del IN (che erano invece state accolte in primo grado): i giudici di appello osservavano che la tabella E allegata alla legge n. 335 del 1995 sancisce la data di decorrenza del trattamento pensionistico in misura difforme fra i vari aventi diritto, assumendo quale presupposto per la differenziazione la data entro la quale viene a maturare il requisito contributivo, (insieme a quella dell'età anagrafica), requisito che - per quel che qui interessa - viene fissato con esplicito rinvio al comma 25 dello stesso articolo, nel raggiungimento di una anzianità contributiva pari o superiore ai 35 anni ed una anzianità anagrafica superiore a 57 anni.
Nel caso di specie, sottolinea il Tribunale, il IN aveva maturato alla data del 31 dicembre 1994 il solo requisito anagrafico (essendo nato nel 1935) e non anche quello contributivo, potendo vantare solo gli anni versati al primo ente previdenziale di appartenenza. Solo al 1^ gennaio 1995 poteva dirsi raggiunta anche la maturazione del requisito contributivo minimo necessario per poter chiedere il trasferimento dei contributi INPS, vale a dire, almeno cinque anni di contributi.
Avverso tale decisione il IN propone ricorso per cassazione, sorretto da un unico motivo.
Resiste l'INPDAI con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memorie.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo, il ricorrente denuncia violazione, falsa ed errata applicazione dell'art.1 comma 29 Tabella E della legge 8 agosto 19.95, n. 335, nonché dell'art. 5 della legge n. 44 del 15 marzo 1973 e dell'art. 4 del D.M. 7 luglio 1973, in relazione tra loro;
difettosa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa il punto centrale della controversia, errata valutazione dei presupposti di applicazione della normativa di interesse (art. 360 nn. 3 e 5 codice di procedura civile).
Secondo il ricorrente, costituisce circostanza del tutto irrilevante che per l'INPDAI i cinque anni di contributi siano maturati solo in data successiva al 31 dicembre 1994. Infatti, a tale data, egli poteva vantare oltre 1.300 contributi, pari a circa 38 anni di contributi: pertanto, in base alla legge n. 335 del 1995, la data della decorrenza della sua pensione doveva essere anticipata di sei mesi, al 1^ gennaio 1996, avendo egli più di trentacinque anni di contributi e l'età anagrafica richiesta per il pensionamento. Il ricorso è infondato.
L'art. 5 della legge n. 44 del 1973 stabilisce che: "per i dirigenti iscritti all'INPDAI, ..., i quali possano far valere presso l'Istituto una anzianità contributiva di almeno cinque anni ... i periodi precedenti l'ultima contribuzione all'Istituto stesso, coperti da contribuzione obbligatoria, figurativa e volontaria nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti di lavoratori dipendenti che ne abbiano dato luogo a pensione ... sono riconosciuti validi su richiesta dell'interessato, ai fini della determinazione presso l'Istituto medesimo dell'anzianità contributiva e delle corrispondenti prestazioni calcolate sulla retribuzione pensionabile con le stesse percentuali di commisurazione, fissate per l'assicurazione generale suddetta, secondo i criteri che saranno stabiliti con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentito il Consiglio di amministrazione dell'Istituto".
Il meccanismo risultante dall'art. 5 della legge n. 44 del 1973 e dal successivo regolamento delegato tende ad evitare disparità di trattamento tra iscritti che fruiscono soltanto del trattamento derivante dalla contribuzione all'INPDAI ed iscritti che vantano contribuzioni presso gestioni diverse, i cui periodi devono essere ricongiunti.
Tali trattamenti potevano essere tra di loro diversi, attesa la diversa disciplina delle singole gestioni di provenienza, ma, proprio per evitare l'incidenza di tali situazioni diverse nella determinazione di un trattamento unificato attraverso la ricongiunzione, il potere esecutivo era delegato alla comunicazione di criteri che ne assicurassero l'uniformità. Tra l'altro, essendo gratuita (vale a dire senza oneri per l'assicurato) la valutazione delle anzianità contributive maturate presso ordinamenti diversi dall'INPDAI, occorreva modulare il beneficio, in modo da renderlo in concreto compatibile con il sistema tecnico-finanziario della gestione di destinazione (Cfr. Cass. 9 maggio 1983 n. 3166, 25 agosto 1987 n. 7010 e 21 novembre 1990 n. 11219). Il D.M. 7 luglio 1973, all'art. 2, dispone che "ai fini della determinazione della pensione, per le anzianità acquisite in forza dei trasferimenti ... si applica la stessa retribuzione annua pensionabile stabilita per le anzianità contributive maturate presso l'INPDAI".
Tale disposizione è stata ritenuta pienamente legittima da questa Corte, con sentenze nn. 10065 del 1^ agosto 2000 e 14069 del 25 ottobre 2000. In particolare, quest'ultima decisione ha concluso che per calcolare i migliori cinque anni, ai fini della determinazione della retribuzione pensionabile, occorre tener conto solo di quelli coperti da contribuzione INPDAI e non anche di quelli nei quali risultano versamenti presso altre gestioni assicurative, che tuttavia sono considerati utili ai fini dell'anzianità contributiva. Correttamente, pertanto, i giudici di Rovereto hanno ritenuto che al 31 dicembre 1994 egli avesse maturato solo il requisito anagrafico e non anche quello contributivo minimo, di "almeno cinque anni" maturati presso l'INPDAI, che può dirsi perfezionato dopo il 31 dicembre 1994, essendo l'iscrizione del IN all'INPDAI iniziata il 1^ gennaio 1990. In altre parole, il IN avrebbe maturato presso l'INPDAI il quinquennio costitutivo del diritto al trasferimento dei contributi maturati presso altro ente previdenziale alla data del lo gennaio 1995.
Conseguentemente, la data di decorrenza del trattamento pensionistico era fissata per lui al 1^ luglio 1996, secondo la previsione della Tabella E allegata alla legge n. 335 del 1995. Tra l'altro, come pure già ricordato, i contributi trasferiti - secondo la giurisprudenza di questa Corte - sono validi ai fini dell'anzianità assicurativa, ma non già ai fini della determinazione della retribuzione annua pensionabile, da individuare esclusivamente in quella coperta da contribuzione INPDAI. In base alle disposizioni dettate dalla legge n. 335 del 1995, art. 1 comma 29, la pensione INPDAI poteva essere liquidata al IN solo con decorrenza 1^ luglio 1996 ("finestra" prevista dalla Tabella allegato E, alla legge n. 335 del 1995 per quei lavoratori che dopo il 31 dicembre 1994 ed entro il 31 dicembre 1995 avessero un'età superiore o pari a 57 anni, oltre ad avere - nel caso di specie - i cinque anni di contribuzione presso l'INPDAI).
Con sentenza n. 11219 del 1990, già segnalata, questa Corte ha accertato che la delega al Ministro per la regolamentazione della materia non conteneva alcuna indicazione relativamente alla determinazione dell'operatività temporale del relativo riconoscimento ed ha concluso per la illegittimità del termine indicato dall'art. 4 del predetto Decreto Ministeriale 7 luglio 1973 (secondo il quale "Gli effetti dei riconoscimenti di cui all'art. 5 della legge 15 marzo 1973 n. 44, sono operanti dal primo giorno del mese nel corso del quale l'interessato abbia presentato all'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali la richiesta dei riconoscimenti medesimi").
Sulla base di analoghe considerazioni, con sentenze nn. 10065 del 1^ agosto 2000 e 11701 del 5 settembre 2000, questa Corte ha ritenuto inapplicabile il termine indicato dall'art. 4 del Decreto Ministeriale 7 luglio 1973. Tale conclusione, tuttavia, non rileva affatto ai fini della decisione del caso di specie.
Infatti, la ragione per la quale l'Istituto ha riconosciuto il 1^ luglio 1996 come data di decorrenza del trattamento pensionistico liquidato al IN è da ravvisare esclusivamente nella circostanza che solo dopo il 31 dicembre 1994 l'assicurato ebbe a maturare il quinquennio di contribuzione effettiva presso l'Istituto ricongiungente: condizione questa indispensabile per poter chiedere il trasferimento (a titolo gratuito) dei contributi maturati presso altro Istituto previdenziale.
Il ricorso deve essere rigettato. Nessuna pronuncia sulle spese, non essendo le richieste del ricorrente manifestamente infondate o temerarie.
P. Q. M.
la Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese di questo giudizio. Così deciso in Roma, il 8 gennaio 2001.
Depositato in Cancelleria il 19 aprile 2001