Sentenza 26 gennaio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 26/01/2001, n. 20 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2001 |
Testo completo
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 7 16.U. SEZIONI UNITE CIVIL Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Oggetto AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI - SERVIZIO DI VELA - Primo Presidente Dott. Andrea TRASPORTO POSTALE AMIRANTE - Presidente di sezione Dott. Francesco - R.G.N. 4182/00 FINOCCHIARO-Presidente e Relatore- Dott. Alfio Dott. Rafaele CORONA Consigliere Cron. 635 Dott. Antonio VELLA Consigliere Dott. NI PRESTIPINO Consigliere Rep. 126 Ud. 17/11/00 Dott. Erminio RAVAGNANI Consigliere Dott. Antonino ELEFANTE Consigliere - Consigliere Dott. Mario Rosario MORELLI CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE ha pronunciato la seguente Richiesta copia studio dal Sig. SANINO ORD I NANZA per diritti L. Bon sul ricorso proposto da: 20 APR 2001 IL/CANCELLIERE POSTE ITALIANE S.P.A., delin pesona Presidente pro- tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PRINCIPESSA CLOTILDE 2, presso lo studio dell'avvocato ANGELO CLARIZIA, che la rappresenta e difende, giusta delega a margine del ricorso;
LIRE 1000 CANCELLERIA www ricorrente -
contro
AN067974 LI OV IN PROPRIO E QUALE RAPPRESENTANTE AN067963 2000 DELLA STAP TRASPORTI POSTALI DI LI OV & C. LIRE 1000 149 S.N.C., elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE CANCELLERIA 1 AN067970 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PARIOLI 180, presso lo studio dell'avvocato MARIO UFFICIO COPIE Richiesta copia studio SANINO, che li rappresenta e difende unitamente dal Sig. CLARIZIA all'avvocato RENZO ROSSOLINI, giusta delega a margine 3000 per diritti L. 17 OTT, 2001. del controricorso;
IL CANCELLIERE
- controricorrenti -
DIRITTI nonchè
contro
COFIB S.R.L., SANNIO POST & SECURITY;
- intimati . FR avversO la sentenza n. 351/99 del Tribunale amministrativo regionale di TRENTO, depositata il 18/10/99; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 17/11/00 dal Consigliere Dott. Alfio FINOCCHIARO;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio MARTONE, il quale chiede che la Corte di cassazione, a sezioni unite, in camera di consiglio, dichiari inammissibile il ricorso, con le conseguenze di legge. La Corte di cassazione, a sezioni unite, considerato che il TAR del Trentino Alto-Adige, con sentenza 18 ottobre 1999 nella controversia pro- - mossa con ricorso dalla ditta individuale LI Gio- vanni in proprio e dalla STAP Trasporti Postali s.n.c. contro la s.p.a. Poste Italiane e nei confronti del 2 Raggruppamento Temoraneo d'impresa, costituito dalla CO.FIB. s.r.l. e dalla NI Post. & Security s.r.l. ha disposto una serie di incombenti istruttori;
- considerato che avverso tale decisione la s.p.a. Poste Italiane ha proposto appello al Consiglio di Sta- to, con contestuale istanza di sospensiva, respinta da quest'ultimo giudice con ordinanza, sez. VI, 4 febbraio 2000 n. 615; - considerato che contro la sentenza del TAR la s.p.a. Poste Italiane ha proposto ricorso per cassazio- ne ai sensi dell'art. 362, comma 2, c.p.c. deducendo "violazione e falsa applicazione degli art. 97 e 103 cost.; degli art. 33 e 35 del d.lgs. 80/98; degli art. 42 e 44 del t.u. n. 1054/24; dell'art. 27 del r.d. 17 agosto 1907 n. 642; degli art. 61 e 62 c.p.c.; eccesso di potere ex art. 3 n. 3) della 1. 3761 del 1877"; considerato che LI NI in proprio e la STAP Trasporti Postali s.n.c., nel resistere con controricorso, hanno eccepito l'inammissibilità e, CO- munque, l'infondatezza del proposto ricorso;
considerato che
il ricorso è inammissibile in quanto proposto avverso una sentenza del TAR, in rela- zione alla quale proponibile l'appello e non il ri- corso per cassazione ex art. 362 c.p.c.; considerato che anche a volere convertire il ri- 3 4 corso proposto in regolamento preventivo di giurisdi- zione lo stesso sarebbe ugualmente inammissibile perché proposto in relazione a controversia fra privati nella quale non è coinvolta la p.a. (cfr., fra le tante, Cass. 20 giugno 1987 n. 5449; Cass. 18 aprile 1988 n. 3036; Cass. 22 aprile 1988 n. 3131; Cass. 7 luglio 1988 n. 4476; Cass. 12 dicembre 1988 n. 6752; Cass. 17 marzo 1989 n. 1353; Cass. 22 giugno 1989 n. 404 (ord.); Cass. 22 giugno 1989 n. 405 (ord.); Cass. 23 agosto 1989 n. 484 (ord.); Cass. 22 dicembre 1989 n. 5769; Cass. 19 febbraio 1990 n. 112 (ord.); Cass. 19 aprile 1990 n. 3269 e successive conformi); considerato che, in conformità alle conclusioni - del Procuratore Generale presso questa Corte, il ricor- so va dichiarato inammissibile, con condanna della par- te ricorrente a rimborsare alla parte controricorrente le spese di questa fase di giudizio, liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
La Corte di cassazione, a sezioni unite, dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente a rimborsare alla parte controricorrente le spese di questa fase di giudizio, liquidate in f. low.000. oltre a £ 3.000.000, a titolo di onorari. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio 4 5 delle Sezioni Unite civili, il Il Presidente Andrestiti Collaboratore di Cancelleri. giorno 17 novembre 2000. D Hato in Cancelleria 11 GEN 2001Roma, B COLLABORATORE DI CANCELLERIA Ollive IC EL & MAN 2001 14028 173