Articolo 31 della Legge 29 gennaio 1986, n. 21
Articolo 30Articolo 32
Versione
1 gennaio 1987
Art. 31. Pensionati di altra Cassa di previdenza

La riliquidazione e la maggiorazione della pensione, previste nei commi da 1 a 5 dell'articolo 30, non possono essere richieste da coloro che fruiscono anche del trattamento pensionistico di altra Cassa di previdenza relativa a libere professioni.
Entrata in vigore il 1 gennaio 1987
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