Sentenza 26 marzo 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 26/03/2003, n. 4517 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4517 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2003 |
Testo completo
04517 /03 AULA A REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano LA CORTE DI CASSAZIONE Sezione Lavoro Oggetto: Lavoro R.G.N. 15592/2000 Composta dai magistrati: - Presidente Mileo Vicenzo - Consigliere Bruno D'Angelo 66 Rep. Luciano Vigolo Cron 10230 Pasquale Picone relatore 66 Ud. 13.11.2002 Paolo Stile ha pronunziato la seguente SENTENZA 4530 sul ricorso proposto da DE LE IU, elettivamente domiciliato in Roma, viale Mazzini, n. 145, presso l'avv. Roberto Lombardi, difeso dagli avv. Emilio Perugini e e autom's leasave, Pierdomenico De Caterina (con procura speciale apposta a margine del ricorso;
-ricorrente-
contro
DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO DI BENEVENTO, in persona deL legale rappresentante, legalmente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato che la difende;
-resistente- per la cassazione della sentenza de Tribunale di Benevento in composizione monocratica n. 1719 in data 12 giugno 2000 (R.G.407/99); sentiti, nella pubblica udienza del 13.11.2002: il cons. Pasquale Picone che ha svolto la relazione della causa;
; l'avv. Antonio Mascia;
il Pubblico ministero nella persona del sostituto procuratore generale Antonio Gialanella che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo IU De LE domanda per cinque motivi - corrispondente al numero di censure dotate di autonomia la cassazione della sentenza con la quale il - Tribunale di Benevento in composizione monocratica ha rigettato l'opposizione proposta avverso l'ordinanza-ingiunzione n. 417 del 15 dicembre 1998, emessa dalla Direzione provinciale del lavoro di Benevento ai sensi della 1. 689 del1981. L'ordinanza gli ingiungeva di. pagare £10.031.800 quale sanzione amministrativa per avere, nella qualità di assessore del Comune di Pontelandolfo, deliberato, unitamente agli altri componenti della Giunta, l'assunzione diretta di dieci lavoratori senza il nulla osta della Sezione circoscrizionale per l'impiego. Limitatamente alle questioni rilevanti nel giudizio di cassazione, i motivi di̟ opposizione sono stati ritenuti infondati perché: a) autori della violazione erano stati tutti i membri della Giunta che avevano deliberato l'assunzione, quali organi del Comune, responsabili in solido con l'ente, a nulla rilevando che la giunta fosse organo politico e non di gestione amministrativa, trattandosi dell'organo deputato 2 ad esprimere la volontà dell'ente; b) non sussisteva la denunciata violazione dell'art. 7 della legge n. 241 del 1990, essendosi ritualmente svolto il procedimento contenzioso previsto dalla legge n. 689 del 1981; c) non era stato violato l'art. 14 della legge n. 689 del 1981 perché la notificazione dell'accertamento era intervenuta entro il termine di novanta giorni dall'accertamento stesso, non potendosi fare utile riferimento alla data dell'illecito, cioè delle assunzioni al lavoro, né a quella di comunicazione delle assunzioni stesse alla Sezione circoscrizionale;
d) non era stata fornita alcuna prova che sussistessero le situazioni di necessità ed urgenza in presenza delle quali, ai sensi dell'art. 8 D.P.C.M. 27.12.1988, era consentito procedere all'assunzione diretta. La Direzione provinciale del lavoro di Benevento resiste con controricorso.. Il ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell'art. 378 c.p.c. Motivi della decisione 1. La Corte rileva, preliminarmente, che con “comparsa di costituzione” in data 17.10.2002 è stata conferita procura speciale, apposta a margine dell'atto stesso, anche all'avv. Antonio Mascia. Trattandosi di atto non contemplato dalle regole del procedimento dinanzi alla Corte e non compreso fra quelli elencati dall'art. 83, comma secondo, cod. proc. civ., l'anzidetta procura va considerata nulla e privo di legittimazione l'avv. Mascia sia al deposito della memoria (da lui solo sottoscritta) sia alla partecipazione alla discussione.
2. Va dichiarata, sempre in via preliminare, l'inammissibilità del controricorso. L'atto è stato notificato presso la cancelleria della Corte a seguito di una prima notifica senza esito perché sconosciuti i destinatari all'indirizzo di Viale Mazzini, 3 n. 145, Roma. Senonchè, la notifica è stata erroneamente eseguita nel luogo indicato ricercando i difensori costituiti, ma non il domiciliatario avv. Roberto Lombardi, secondo il chiaro contenuto della procura speciale apposta a margine del ricorso.
3. Prima ancora di esaminare le questioni specificamente sottoposte al vaglio della Corte, va premesso che non può farsi applicazione nella controversia dello ius superveniens di cui all'art. 116, comma dodicesimo, della legge n. 388 del 2000, che, ferme restando le sanzioni penali, ha abolito tutte le sanzioni amministrative relative a violazioni in materia di previdenza e assistenza obbligatorie consistenti nella omissione totale o parziale del versamento di contributi o premi o dalle quali comunque derivi la omissione totale o parziale del versamento di contributi o premi (ai sensi dell'art. 35, commi secondo e terzo, 4 della legge n. 689 del 1981), nonché quelle relative a violazioni di carattere formale di norme sul collocamento.
3.1. La giurisprudenza della Corte (Cass., sez. un. 29 gennaio 1994, n. 890; Cass. 4 maggio 2002, n. 6405; 20 maggio 2002, n. 7328), infatti, ha precisato che, in materia di illeciti amministrativi, l'operatività dei principi di legalità, di irretroattività e di divieto di analogia, risultante dall'art. 1 della legge n. 689 del 1981, comporta l'assoggettamento della condotta considerata alla legge del tempo del suo verificarsi, con conseguente inapplicabilità della disciplina posteriore più favorevole. 3. 2. Né il menzionato art. 116, comma dodicesimo, 1. 388/2000, nel limitarsi a disporre l'abolizione delle sanzioni, contiene elementi che possano indurre a ritenere che sia stata conferita una qualche forma di retroattività alla disposizione secondo cui determinati fatti, a seguito dell'entrata in vigore della legge, non concretano più violazioni amministrative. In particolare, la retroattività deve escludersi in relazione ai rapporti non esauriti per essere in corso i relativi procedimenti, anche in sede giurisdizionale (come, invece, ritenuto da Cass. 9 maggio 2002, n. 6680), nonché in relazione alle violazioni commesse precedentemente ma per le quali l'ordinanza-ingiunzione è stata emanata dopo l'entrata in vigore della legge (così Cass. 22 maggio 2002, n. 7524), atteso che l'ordinanza-ingiunzione non è esercizio di un potere e provvedimento amministrativo costitutivo, ma atto, puramente esecutivo, preordinato semplicemente alla riscossione di un credito già sorto per effetto della commessa violazione, momento a partire dal quale, infatti, inizia a decorrere la prescrizione ai sensi dell'art. 28, comma primo, 1. n. 689 del 1981 (cfr. Cass., sez, un., 890/1994, cit.; 19 aprile 1990, n. 3271).
4. In ordine di pregiudizialità logica, va esaminato per primo il quinto motivo del ricorso, denunciandosi con esso violazione e/o falsa applicazione dell'art, 14 della legge n. 689 del 1981 per avere la sentenza impugnata ritenuta tempestiva la contestazione della violazione, in quanto avvenuta entro il termine di novanta giorni dall'accertamento effettuato in sede ispettiva. Secondo il ricorrente, invece, il dies a quo doveva identificarsi nel momento in cui l'ufficio aveva ricevuto comunicazione delle assunzioni effettuate, momento a partire dal quale era stato posto in grado di rilevare l'infrazione.
4.1. La pregiudizialità logica discende dal disposto dell'ultimo comma dell'art. 14 1. 689/1981, sicché, se il motivo risultasse fondato, l'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si sarebbe comunque estinta, con assorbimento delle ulteriori questioni inerenti agli altri profili di legittimità formale e sostanziale dell'ordinanza-ingiunzione.
4.2. Ma il motivo non può trovare accoglimento. 5 E' indiscutibile che la norma, nel riferirsi all'accertamento e non al "giorno in cui è stata commessa la violazione” (che, segna, invece, il dies a quo della prescrizione del credito sanzionatorio ai sensi del già menzionato art. 28 1. 689/1981), va intesa nel senso che il termine di novanta giorni comincia a decorrere dalla percezione che del fatto abbiano i pubblici ufficiali competenti (secondo le disposizioni dell'art. 13), percezione che conferisce ai medesimi lo specifico potere di documentazione, mediante processo verbale cui sono collegati dalla legge effetti costitutivi sostanziali (cfr. Cass., sez. un, 25 novembre 1992, n. 12545), tanto è vero che il luogo dove è stata commessa l'infrazione si identifica con il luogo in cui è stata accertata (Cass., sez. un., 17 giugno 1988, n. 4131).
4.3. Orbene, si ricava agevolmente dal testo dell'art. 13 1. 689/1981 che l'accertamento non coincide con la generica e approssimativa percezione del fatto, ma con il compimento di tutte le indagini necessarie al fine della piena conoscenza di esso e della congrua determinazione della pena pecuniaria, fermo restando che l'accertamento deve intendersi compiuto ad ogni effetto quando si tratta soltanto di valutare i dati già acquisiti, ancorché caratterizzati da complessità sotto il profilo tecnico-giuridico (cfr. Cass. 6 ottobre 1999, n. 11129). Donde il principio enunciato dalla giurisprudenza della Corte, secondo il quale, in tema di sanzioni amministrative, i limiti temporali entro i quali, a pena di estinzione dell'obbligazione di pagamento, l'amministrazione procedente deve provvedere alla notifica della contestazione, sono collegati all'esito del procedimento di accertamento, la legittimità della cui durata va valutata dal giudice del merito in relazione al caso concreto e sulla base della complessità delle indagini, e non anche alla data di commissione della violazione, dalla quale decorre il solo termine iniziale di prescrizione di cui all'art. 28 della legge citata (Cass. 10 novembre 1998, n. 11308; 18 febbraio 2000, n. 1866; 24 febbraio 2000, n. 2088).
4.4. Orbene, il principio suddetto è stato specificamente applicato dalla giurisprudenza della Corte a fattispecie di violazione della disciplina del collocamento, chiarendo, tra l'altro, che l'accertamento non poteva essere fatto coincidere con la mera notizia del fatto materiale, bensì con l'epoca in cui la piena conoscenza dell'illecito era idonea a giustificare la redazione del rapporto previsto dall'art. 17 1. 689/1981, rapporto da presentare anche quando l'organo che ha accertato l'illecito sia anche competente per l'applicazione della sanzione (Cass., 17 marzo 1995, n. 3092; 27 febbraio 1996, n. 1502). Tra i precedenti conformi va, in particolare, richiamata la pronuncia che ha fatto applicazione del principio ad un caso in cui il sindaco di un comune aveva fatto ricorso all'assunzione diretta di dipendenti senza il previo nulla osta dell'ufficio di collocamento per l'urgente necessità di evitare danni alle persone e agli impianti, confermando la pronuncia di merito che aveva ritenuto che l'accertamento si era avuto con la visita ispettiva effettuata per verificare la sussistenza, o meno, di tale presupposto (Cass. 19 dicembre 1998, n. 12724).
4.5. D'altra parte, la denunciata violazione dell'art. 14 1. 689/1981 non si riscontra neppure sotto il profilo dell'omissione di indagine circa il momento in cui doveva considerarsi effettuato l'accertamento. Al riguardo, deve precisarsi che non ha il sostegno del diritto positivo la tesi secondo cui il diritto di credito dell'amministrazione non sorge per effetto della sola commissione della violazione, occorrendo, per il completamento della fattispecie costitutiva, anche la successiva contestazione, immediata o notificata nel termine perentorio. Infatti, la legge si esprime chiaramente nel senso che l'obbligazione nasce con la commissione della violazione (art. 28) e si estingue se è stata omessa la notificazione nel termine (art. 14, u.c.), cosicché la mancata contestazione si colloca nella fattispecie sanzionatoria quale causa estintiva della 7 pretesa punitiva, quindi vizio del provvedimento applicativo della sanzione che attiene al merito e che, come tale, deve necessariamente essere fatto valere dall'opponente, non potendo essere rilevato di ufficio dal giudice (Cass. 8 agosto 1996, n. 7296).
4.6. La ricostruzione della vicenda del difetto o intempestività della notificazione del verbale di contestazione in termini di fatto che non investe gli elementi costitutivi della pretesa creditoria, ma che, invece, determina l'estinzione dell'obbligazione, dovrebbe comportare che l'onere della prova sia addossato all'ingiunto opponente. Ma anche volendo accedere alla diversa impostazione secondo cui, una volta dedotto il fatto estintivo dall'opponente, il giudice ha il dovere di verificare di ufficio l'avvenuta tempestiva contestazione (cfr. Cass. 17 maggio 1984, n. 3045), non per questo il motivo potrebbe trovare accoglimento. Non risultano, infatti, addebitate al giudice del merito omissioni di indagine su circostanze di fatto decisive, limitandosi il ricorrente a dedurre che l'accertamento doveva essere fatto coincidere con la comunicazione all'ufficio dell'avvenuta assunzione, senza alcuna indicazione circa i contenuti della detta comunicazione, idonei a contrastare l'accertamento di fatto circa la necessità di un'indagine ispettiva.
5. Sempre in ordine logico, va esaminato il secondo motivo del ricorso con il quale si denuncia violazione dell'art. 7 della legge n. 241 del 1990 e vizio della motivazione, per avere la sentenza impugnata ritenuto la legittimità dell'ordinanza-ingiunzione sebbene con fosse stato dato avviso al trasgressore dell'inizio del procedimento rivolto ad accertare l'infrazione, non potendo la garanzia assicurata dalla legge n. 241 del 1990 ritenersi assorbita nella notificazione dell'esito del procedimento di accertamento, cioè del verbale ispettivo. 0 8 0 5.1. Il motivo deve essere rigettato, conformemente all'orientamento della applicarione, giurisprudenza della Corte, secondo il quale non trova in fattispecie regolate dalla normativa di cui alla 1. 689/1981 in tema di irrogazione di sanzioni amministrative, l'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, relativa alla partecipazione al procedimento amministrativo, trattandosi di norma generale, sulla quale prevale la legge speciale, in quanto assicura garanzie non inferiori al minimum prescritto dalla legge generale (Cass. 7 agosto 1997, n. 7288; 10 novembre 1999, n. 12473).
5.2. L'art. 18, primo comma, della 1. 689/1981 prevede che entro trenta giorni dalla data della contestazione o notificazione della violazione, gli interessati possono far pervenire all'autorità competente a ricevere il rapporto a norma dell'art. 17 scritti difensivi e documenti e possono chiedere di essere sentiti dalla medesima autorità, che poi provvede sulla scorta del rapporto del funzionario o agente accertatore e di quanto esposto o documentato dal trasgressore (art. 18, comma secondo). Il sistema prevede, dunque, non solo che il trasgressore sia immediatamente informato dell'inizio del procedimento con la contestazione o notificazione, ma anche che possa esercitare nel modo più ampio il proprio diritto di difesa prima del provvedimento dell'autorità competente ad emettere l'ordinanza ingiunzione o di archiviazione.
5.3. La tesi del ricorrente si palesa comunque erronea nella parte in cui confonde la procedura di accertamento dell'infrazione con l'avvio del procedimento amministrativo previsto per l'emanazione dell'ordinanza-ingiunzione: l'accertamento, invero, concreta proprio l'atto di iniziativa di ufficio del procedimento sanzionatorio, che deve, in linea con i principi generali della 1. 241/1990, essere comunicato all'interessato onde consentirgli l'attiva partecipazione a tutela della sua posizione giuridica. 9 6. Va ora considerato il primo motivo di ricorso, con il quale si denuncia violazione della legge n. 142 del 1990, del d.lgs. n. 29 del 1993 e della legge n. 127 del 1997, nonché omessa e contraddittoria motivazione. Si deduce che la competenza in ordine agli atti di gestione del personale, e, quindi, anche per le assunzioni, spettava agli organi burocratici dell'ente, cioè ai dirigenti, in attuazione del principio di separazione tra politica e amministrazione, con la conseguenza che alla giunta, quale organo politico, non poteva essere addebitata alcuna responsabilità; la sentenza impugnata, al contrario, aveva erroneamente fondato tale responsabilità sulla natura di organo di rappresentanza dell'ente.
6.1. Anche questo motivo non può trovare accoglimento. Le argomentazioni del ricorrente richiamano il quadro normativo attualmente risultante dalle disposizioni contenute nel d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali). La norma cardine in tema di organizzazione degli uffici degli enti locali è dettata dall'art. 88 dal testo unico, di apertura delle disposizioni dedicate agli uffici e al personale: All'ordinamento degli uffici e del personale degli enti locali, ivi compresi i dirigenti ed i segretari comunali e provinciali, si applicano le disposizioni del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, e le altre disposizioni di legge in materia di organizzazione e lavoro nelle pubbliche amministrazioni nonché quelle contenute nel presente testo unico". Pertanto, il modello organizzativo è quello attualmente contenuto nel d.lgs. 165/2001, da applicare con gli opportuni adattamenti agli enti locali, con salvezza della disciplina specifica, eventualmente anche derogatoria, dettata dalle disposizioni del t.u.e.l.
6.2. Anche per gli enti locali, dunque, trovano applicazione i moduli con i quali si rende concreto il principio di separazione tra il momento della politica e quello 10 dell'amministrazione, moduli specificati dall'art. 107, co. 1, del t.u.e.l. nei seguenti termini generali: Spetta ai dirigenti la direzione degli uffici e dei servizi secondo i criteri e le norme dettati dagli statuti e dai regolamenti. Questi si uniformano al principio per cui i poteri di indirizzo e di controllo politico- amministrativo spettano agli organi di governo, mentre la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica è attribuita ai dirigenti mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. Non sembra, perciò, potersi dubitare che alle richiamate fonti normative secondarie sia attribuito il compito di specificare ed adattare il principio alle realtà ' dei singoli ente, ma senza possibilità di contraddirlo. Pertanto, come per l'organizzazione statale, organi dell'ente locale non sono soltanto quelli di governo o politici, ma anche tutti quelli competenti all'adozione di atti e provvedimenti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, la cui titolarità è conferita ai dirigenti.
6.3. Senonché, la ricostruzione dei dati normativi nel senso indicato dal ricorrente non può in alcun modo giovargli ai fini della richiesta di cassazione della sentenza, il cui dispositivo è conforme al diritto, dovendo la Corte limitarsi a correggerne la motivazione (art. 384, secondo comma, cod. proc. civ.).
6.4. Ed infatti, il ricorrente non sostiene certo che alla costituzione dei rapporti di lavoro hanno proceduto i dirigenti competenti e non la Giunta. Ciò significa che sono stati posti in essere, dall'organo di direzione politica, atti amministrativi affetti dal vizio di incompetenza, quindi, illegittimi ma tuttavia produttivi di tutti gli effetti tipici, nonché atti negoziali (i contratti di lavoro stipulati sulla base di quegli atti amministrativi), annullabili soltanto su richiesta dell'amministrazione. 11 Non può porsi in dubbio, perciò, che la fattispecie di assunzione al lavoro senza il tramite dell'ufficio di collocamento si sia compiutamente realizzata in tutti i suoi elementi.
7. Il quarto motivo di ricorso denuncia violazione di legge per quanto attiene all'onere della prova e vizio di motivazione, per avere la sentenza impugnata affermato che i motivi di urgenza e/o pericolo, previsti dall'art. 8 DPCM 27 dicembre 1988 al fine di consentire l'assunzione diretta di personale, dovevano essere comprovati dall'opponente e non dall'amministrazione ingiungente;
per avere altresì trascurato di considerare che la motivazione circa l'urgenza era contenuta nella delibera di giunta relativa alle assunzioni, 7.1. Anche questo motivo è infondato. La legge 28 febbraio 1987, n. 56 (recante "Norme sull'organizzazione del mercato del lavoro", all'art. 16 ("Disposizioni concernenti lo Stato e gli enti pubblici") impone anche ai comuni di selezionare i lavoratori, da assumere in qualifiche per le quali non è richiesto un titolo di studio superiore a quello della scuola dell'obbligo, fra gli iscritti nelle liste di collocamento (o di mobilità) in possesso della professionalità richiesta e dei requisiti per l'accesso al pubblico impiego, da avviare numericamente secondo l'ordine delle graduatorie risultante dalle liste delle circoscrizioni territorialmente competenti. Il comma 4 dell'articolo prevede che le modalità di avviamento dei lavoratori nonché le modalità e i criteri delle selezioni tra i lavoratori avviati sono determinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
7.2. La prevista fonte regolamentare (di carattere attuativo ed integrativo, come reso palese dalla legittimazione ricevuta dalla fonte primaria) è stata emanata con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 dicembre 1988 (in Gazz. Uff., 31 dicembre, n. 306). Disciplina dell'avviamento e della selezione dei - 12 lavoratori iscritti nelle liste di collocamento ai fini dell'assunzione nella pubblica -amministrazione In particolare, l'art. 8 del decreto, con riguardo ai servizi di igiene e di assistenza sanitaria, scolastica e domiciliare per i quali gli ordinamenti delle singole amministrazioni consentono l'assunzione a termine per sopperire tempestivamente ad imprevedibili ed indilazionabili esigenze connesse con la temporanea assenza e l'immediata sostituzione di dipendenti direttamente impegnati nell'erogazione dei servizi predetti, contempla una procedura di urgenza per la richiesta e l'avviamento al lavoro;
mentre il successivo comma 4 regola il caso dell'urgente necessità di evitare gravi danni alle persone, alla collettività o ai beni pubblici o di pubblica utilità, che consente l'assunzione diretta di lavoratori iscritti nelle liste, con contestuale e motivata comunicazione, anche con indicazione della durata presumibile, alla sezione circoscrizionale per l'impiego, che, qualora tale durata superi i dieci giorni, avvia a selezione, in sostituzione, lavoratori di pari qualifica aventi titolo di precedenza in base all'apposita graduatoria.
7.3. La ricognizione dei dati normativi non consente dubbi sul fatto che in nessun caso, neppure in quello dell'urgente necessità, è consentito procedere ad con l'eccezione delle qualifiche funzionali assunzioni dirette del personale escluse dalla disciplina senza l'intervento della Sezione circoscrizionale per - l'impiego. Né, d'altra parte, la fonte regolamentare avrebbe potuto legittimamente disporre in deroga alla regola dettata dalla legge. In altri termini, la previsione regolamentare deve essere letta nel significato di un mero richiamo dei principi generali che consentono, quando è necessario garantire beni essenziali e non vi siano strumenti alternativi, il sacrificio di altri interessi (art. 2044 e 2045 c.c.; art. 52 e 54 c.p.; art, art. 41. 689/1981). 13 i 7.4. Si deve concludere che l'assunzione diretta determinata dall'urgente necessità di evitare gravi danni alle persone, alla collettività o ai beni pubblici o di pubblica utilità, può escludere la responsabilità dell'autore della violazione amministrativa soltanto in presenza di una delle esimenti di cui all'art. 4 1. 689-1981, la cui sussistenza va provata dall'opponente (cfr. Cass. 4 novembre 1998, n. 11054; 7 novembre 1998, n. 11294).
7.5. La sentenza impugnata ha escluso, con motivazione sufficiente e logica, e perciò non sindacabile in sede di legittimità, che tale prova fosse stata fornita, osservando che la delibera di giunta conteneva una motivazione che si limitava a riprodurre la previsione normativa, senza alcuna precisazione delle circostanze del caso concreto. D'altra parte, in violazione della regola di autosufficienza nel ricorso, i contenuti concreti della delibera non sono riportati nel ricorso, 고 impedendo alla Corte di constatare la fondatezza della denuncia di vizio della motivazione.
8. Il quinto e ultimo motivo di ricorso denuncia omessa motivazione circa un elemento probatorio prodotto dalla parte e decisivo per controversia, in relazione alla deduzione che il procedimento penale aperto a carico degli amministratori comunali per reati connessi alle assunzioni al lavoro era stato archiviato dal GIP presso il Tribunale di Benevento, con la motivazione, tra l'altro, che "le procedure amministrative seguite risultano essere state indispensabili per far fronte a urgenti necessità".
8.1. Il motivo non ha fondamento perché il denunciato vizio di omessa motivazione concerne un punto non decisivo della controversia. Secondo la stessa formulazione del motivo, infatti, dall'ordinanza di archiviazione non risultavano fatti e circostanze che avrebbero dovuto essere esaminate dal giudice dell'opposizione ad ordinanza- ingiunzione, ma esclusivamente un mero 14 giudizio circa la sussistenza di “urgenti necessità, rimaste, quindi, del tutto indeterminate, come appunto ritenuto dalla sentenza impugnata.
9. Non si deve provvedere in ordine al regolamento delle spese del giudizio di cassazione, stante l'inammissibilità del controricorso e la mancanza di altre attività difensive svolte dalla difesa erariale.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
nulla da provvedere sulle spese del giudizio di cassazione Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 13 novembre 2002. Vincenzo Mille Il Consigliere estensore Il Presidente Tasfuck icon IL CANCELLIERE Deposi in Cancelleria Di. 26 MAR. 2003 zi, IL CANCELLER CANCELLIERE 01 Giovanni Cantelo 15