CASS
Sentenza 10 febbraio 2023
Sentenza 10 febbraio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 10/02/2023, n. 4239 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4239 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso 32093/2019 proposto da: MA IE, elettivamente domiciliato in Roma Via Telese 35 presso lo studio dell'avvocato Emanuele Vocino, rappresentato e difeso dall'avvocato Gianluca Martino Nargiso;
-ricorrente - contro Società Metropolitana Acque Torino Spa - Smat Spa, in persona del Presidente e legale rappresentante, elettivamente domiciliata in Roma Via Principessa Clotilde 2 presso lo studio dell'avvocato Angelo Clarizia che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato Simona Rostagno;
1 Civile Sent. Sez. 3 Num. 4239 Anno 2023 Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO Relatore: RUBINO LINA Data pubblicazione: 10/02/2023 -contro ricorrente, ricorrente incidentale - avverso la sentenza n. 1408/2019 del TRIBUNALE di TORINO, depositata il 22/03/2019; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/12/2022 dal cons. Lina RUBINO;
udito l'Avvocato Gianluca Martino Nargiso;
udito l'Avvocato Simona Rostagno;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale MISTRI CORRADO che si riporta alla requisitoria scritta e chiede il rigetto del ricorso principale, assorbito il ricorso incidentale condizionato. FATTI DI CAUSA 1. IE MA proponeva, davanti al4iudice di pace di Torino, azione di accertamento negativo per far dichiarare che l'importo richiestogli con due fatture dalla Società metropolitana Acque Torino s.p.a., recanti nella causale "periodo di regolazione ante 2012- conguaglio" , per un importo complessivo di euro 352,18, non fosse dovuto, in quanto gli importi non erano relativi a consumi non in precedenza contabilizzati, e recuperati, appunto, a conguaglio, ma ad aumenti tariffari non concordati, dovuti al recupero di oneri di gestione della società, come risultava da una deliberazione ATO del 2014. 2.11 giudice di pace accoglieva la domanda. 3. In appello, invece, la domanda del C:ostamagna veniva rigettata. 3.1. Il Tribunale di Torino dapprima rigettava l'eccezione di inammissibilità dell'appello proposta dall'appellata Società metropolitana Acque (MA) di Torino, avendo la controversia ad oggetto un contratto di massa. 3.2. Nel merito osservava che se, da un lato, era pacifica la natura di corrispettivo della tariffa del servizio idrico, dall'altro era altresì 2 evidente che, attesa la sua finalità pubblicistica, la determinazione dell'ammontare della tariffa non era legata in via esclusiva ai soli consumi dell'utente ma può tener conto anche di componenti ulteriori, direttamente connesse alla gestione e al corretto funzionamento dell'ente somministrante, in ottemperanza agli obblighi fissati dalla normativa nazionale ed internazionale in materia. Osservava che queste composite esigenze giustificano che la predisposizione della tariffa sia attribuita non già, come accadrebbe in un ordinario rapporto contrattuale, alla parte somministratrice del servizio, ma all'Autorità d'ambito, secondo la metodologia indicata dall'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas ex articolo 154 del d. Lgs. n. 152 del 2006. 3.2. In particolare, nel caso in esame riteneva che la maggior somma richiesta dalla società somministrante appellata trovasse la propria giustificazione nell'esigenza, riconosciuta dalla stessa Autorità d'Ambito in forza delle previsioni di legge sopraindicate, di garantire il mantenimento dell'equilibrio economico e finanziario dell'ente a fronte di investimenti eseguiti nel periodo precedente al 2012 e non ancora remunerati. Evidenziava trattarsi di una componente tariffaria esplicitamente prevista dalla normativa vigente in materia di somministrazione del servizio idrico e quindi da reputarsi conosciuta ed accettata dal MA al momento della conclusione del contratto di utenza. 4.IE MA propone ricorso per cassazione che consta di due motivi, il secondo articolato in due punti, nei confronti della Società Metropolitana Acque Torino s.p.a. (di seguito, per brevità, MA) per la cassazione della sentenza del Tribunale di Torino n.1408 del 2019, pubblicata il 22.3.2019 non notificata. 5.Resiste con controricorso recante anche ricorso incidentale condizionato articolato in due motivi la MA. 3 6.Le parti jihanno depositato memorie. 7. Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte con le quali auspica il rigetto del ricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.Con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione delle norme sulla competenza, con riguardo agli articoli 113 e 339 c. p. c. e torna a sostenere l'inammissibilità dell'appello per essere competente a conoscere dell'impugnativa della sentenza di primo grado la Corte di Cassazione ai sensi dell'articolo 113 c. p.c., trattandosi di controversia di valore inferiore ai 1.100 euro. Il MA eccepisce poi, nell'ambito dello stesso motivo, che la controparte non ha mai depositato il contratto di utenza, e che pertanto nulla potrebbe dedurre o pretendere in merito. 2. Con il secondo motivo, il MA deduce la violazione e falsa applicazione di norme di diritto in riferimento alle norme codicistiche sul contratto di somministrazione, che consentono il conguaglio solo a fronte di variazioni di consumi e non tariffarie. Contesta quindi la legittimità dell'adeguamento tariffario ex post, relativo non a consumi pregressi e non pagati ma a remunerare investimenti svolti. Sostiene che, giacchè la tariffa ha natura di corrispettivo e non di tributo, come già ribadito più volte dalla giurisprudenza anche costituzionale (v. C. cost. n. 335 del 2008), tra le parti si crea un rapporto sinallagmatico all'interno del quale esse si collocano in posizione di parità, per cui, una volta che il corrispettivo, ovvero la tariffa, è indicata nel contratto di utenza, essa non può essere modificata unilateralmente dal somministrante per effettuare un bilanciamento retroattivo dei costi, con conseguente trasferimento sull'utente delle inefficienze aziendali, ed anche del rischio ivi insito e neppure per remunerare investimenti svolti. Enunciata questa 4 premessa in diritto, il ricorrente, da pag. 8 poi, passa ad illustrarla sulla base di considerazioni che si svolgono su un diverso piano, fattuale- valutativo: afferma che in realtà la MA, applicando negli anni 2008- 2011 le tariffe ATO, ha ottenuto una copertura toltale dei costi di gestione;
ipotizza poi che l'eventuale disavanzo, ripianato con gli aumenti tariffari ora per allora, sia dovuto a minori consumi di acqua rispetto a quelli preventivati, che si traducono in minori ricavi per il gestore. Aggiunge che legittimare una simile condotta si tradurrebbe nel disincentivare i tentativi di risparmio, perché chi consuma meno rimarrebbe comunque esposto al rischio di un aumento tariffario. 3. La controricorrente formula a sua volta due motivi di ricorso incidentale condizionato. Con il primo, denuncia la violazione delle norme sulla competenza con riferimento agli artt. 113 e 339 c.p.c., laddove il tribunale ha ritenuto che il valore della causa fosse inferiore ad euro 1.100,00, in quanto la domanda del MA conteneva anche il riferimento ad un indennizzo in suo favore, da liquidarsi ,equitativamente dal giudice nei soli limiti della sua competenza per valore. Con il secondo, denuncia l'errore in cui è incorso il tribunale nel rigettare l'eccezione di difetto di giurisdizione proposta da MA e la violazione degli artt. 7 e 133 lett. e) del d.lgs. n, 104 del 2010, segnalando che la domanda del Costannagna non era solamente circoscritta all'esame delle condizioni del rapporto contrattuale intercorso tra le parti, ma comprendeva anche urta contestazione relativa alla legittimità degli atti della Pubblica Amministrazione implicati nel rapporto contrattuale, dei quali chiedeva la disapplicazione. 5 ts, »A.,:‘L ,y\-.5,k 3--• \lrv.. ú Ck_ A<,,,,,:\A,,,,,,t, ‹,\Xhi O 't I \ i'- '-I)' -:M/k MA\AlerbAh,..t C‹.., i V-- UV, `Xl" \ A "i& 02 h t 9 kMAAVVIII I"0\ t\ 1,4-(, '--t \i '''''-- alik A AN U- ' 't \X M Vt'Ll- ' LA ZU e, ìi:, bt i_ f \ 0 t. AkI-:\041, h y,,v4A,A0 ejja. i 1,À I t e « 3,4,_C 213iJ?e, 4. Il ricorso principale è complessivamente inammissibile, il che esime dal dover esaminare i motivi di ricorso incidentale, che rimangono assorbiti. 4.1. Il primo motivo è in parte manifestamente infondato, in parte inammissibile. E' manifestamente infondato in relazione alla dedotta inammissibilità dell'appello: avendo la controversia ad oggetto un contratto per adesione da parte di una platea indeterminata di fruitori del servizio, l'appello, ex art. 113 secondo comma c.p.c., doveva essere deciso secondo diritto, conformemente a quarto ha ritenuto il tribunale adito. 4.2. L'affermazione secondo la quale il mezzo di impugnazione avverso le sentenze del giudice di pace a decisone equitativa è, come mostra di ritenere il ricorrente, il ricorso per cassazione, è poi, in assoluto, errata. Il mezzo di impugnazione è infatti, anche in questo caso, l'appello, sebbene a motivi limitati, come ribadito, da ultimo, da Cass. n. 34524 del 2021, in linea di continuità con S.U. n. 27339 del 2008: "Riguardo alle sentenze pronunciate dal giudice di pace nell'ambito della sua giurisdizione equitativa necessaria, l'appello a motivi limitati, previsto dall'art. 339, comma 3, c.p.c., è l'unico rimedio impugnatorio ordinario ammesso, anche in relazione a motivi attinenti alla giurisdizione, alla violazione di norme sulla competenza ed al difetto radicale di motivazione.". 4.3. Quanto al rilievo relativo all'omessa produzione del contratto di utenza, è un rilievo nuovo, proposto per la prima volta in questa sede, e quindi inammissibile. Come osserva poi il P.G., in corso di giudizio, mai è stata contestata dall'utente l'esistenza di un contratto di somministrazione di servizi idrici inter partes, come affermato da , entrambi gli organi giudicanti. -L~t,«:,, 9-5,AAxNA- czAAA-u,v44, 5. In relazione al secondo motivo, il ric:orrente si limita in primo luogo a denunciare la violazione delle norme codicistiche in materia di somministrazione. In realtà in materia di somministrazione del servizio idrico, il panorama normativo di riferimento è più ampio rispetto alla normativa codicistica, e soprattutto è inciso dalla normativa comunitaria e dalle pronunce della Corte di giustizia. Come recentemente ricostruito da Cass. S.U. n. 29593 del 2022, in tema di servizio idrico" la necessità del recupero integrale dei costi è prescritta dall'art. 9 della direttiva n. 2000/60/CE, a norma del quale «Gli Stati membri tengono conto del pnincipio del recupero dei costi dei servizi idrici, compresi i costi ambientali e relativi alle risorse, prendendo in considerazione l'analisi economica effettuata in base all'allegato III»; - la disposizione, ha sottolineato la Corte di giustizia (con sentenza in causa C-686/15, keljka Klafurie), è intesa all'adozione, da parte degli Stati membri, di una politica generale di recupero di detti costi, alla luce, in particolare, del principio in base al quale chi inquina paga: gli Stati membri devono dunque provvedere affinché le politiche de/prezzi dell'acqua incentivino adeguatamente gli utenti a usare le risorse idriche in modo efficiente e contribuiscano in tal modo alla realizzazione degli obiettivi ambientali fissati dalla direttiva n. 2000/60; - a tal fine, la direttiva in questione dev'essere interpretata nel senso che essa non osta a una normativa nazionale, la quale preveda che il prezzo dei servizi idrici fatturato al consumatore comprenda non soltanto una parte variabile calcolata in funzione del volume di acqua effettivamente consumato dall'interessato, ma anche una parte fissa non correlata a tale volume (Corte giust., causa C-686/15, cit.); 7 - nell'ordinamento interno, l'art. 154, comma 1, del digs. n. 152/06, come modificato a seguito dell'esito positivo del referendum abrogativo di parte di esso, ha quindi disposto che «1. La tariffa costituisce il corrispettivo del servizio idrico integrato ed è determinata tenendo conto della qualità della risorsa idrica e del servizio fornito, delle opere e degli adeguamenti necessari, dell'entità dei costi di gestione, delle opere, e dei costi di gestione delle aree di salvaguardia, nonché di una quota parte dei costi di funzionamento dell'ente di governo dell'ambito, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio secondo il principio del recupero dei costi e secondo il principio "chi inquina paga'". Tutte le quote della tariffa del servizio idrico integrato hanno natura di corrispettivo»; - l'art. 10 del d.l. n. 70/11, conv. con I. n. 106/11, ha conseguentemente stabilito, ai commi 11 e 14, che l'Agenzia nazionale per la regolazione e la vigilanza in materia di acqua, poi soppressa e incorporata, quanto alla funzione in questione, nell'Autorità per l'energia elettrica e il gas in base all'art„ 21, commi 13 e 19, del di. n. 201/11, come convertito, e al relativo allegato A, «.. .predispone il metodo tariffario per la determinazione, con riguardo a ciascuna delle quote in cui tale corrispettivo si articola, della tariffa del servizio idrico integrato, sulla base della valutazione dei costi e dei benefici dell'utilizzo delle risorse idriche e tenendo conto, in conformità ai principi sanciti dalla normativa comunitaria, sia del costo finanziario della fornitura del servizio che dei relativi costi ambientali e delle risorse, affinché siano pienamente attuati il principio del recupero dei costi ed il principio "chi inquina paga", e con esclusione di ogni onere derivante dal funzionamento dell'Agenzia...», poi attuato con le delibere richiamate;
8 - in questo contesto, la nozione stessa di "recupero" dei costi, in cui si sostanzia il "conguaglio", implica in sé l'applicazione di un costo ora per allora, ossia di un costo che, con il metodo tariffario normalizzato in precedenza vigente, non poteva essere integralmente recuperato". Come osservato dal Procuratore generale, coerentemente al quadro ricostruttivo del servizio idrico integrato offerto dalla richiamata sentenza a Sezioni Unite, la determinazione della tariffa del servizio idrico non dipende in via esclusiva, nel suo ammontare, dai soli consumi dell'utente, bensì anche da componenti ulteriori direttamente connesse alla gestione ed al corretto funzionamento dell'ente somministrante, in ottemperanza agili obblighi fissati dalla vigente normativa nazionale ed internazionale in materia, giustificando tali esigenze che la predisposizione della predetta tariffa sia attribuita non già, come accadrebbe in un ordinario rapporto contrattuale, alla parte somministratrice del servizio, ma all'Autorità d'Ambito, secondo la metodologia indicata dall'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas, in base all'articolo 154, decreto legislativo n. 152 del 2006, nonché al D.L. n. 201 del 2011, articolo 21, commi 13 e 19, come convertito, ed al relativo allegato A. In tale quadro normativo la nozione stessa di recupero dei costi, in cui si sostanzia il "conguaglio", legittimamente è più ampia della sola remunerazione dei consumi. Le considerazioni del ricorrente sul tema del recupero dei costi e sulla legittimità o meno di addossarli, con conguagli retrospettivi, sui clienti, pur suggestive ove fossero volte ad ottenere una riflessione sui limiti di legittimità della recuperabilità dei costi di gestione dai somministrati, sono però inammissibili, in quanto non si confrontano con la sentenza impugnata e scivolano su un piano di diretto apprezzamento neppure dei fatti di causa ma della stessa politica economica della società 9 somministrante e del contenuto dei suoi bilanci. Sono quindi legate alla ricostruzione dell'andamento economico dell'azienda somministratrice e non sono idonee a provocare adeguatamente l'esame di questo profilo. Il ricorso principale è pertanto inammissibile, il ricorso incidentale condizionato rimane assorbito. Le spese seguono la soccombenza e si Iliquidano come al dispositivo. Il ricorso per cassazione è stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013, e la parte ricorrente risulta soccombente, pertanto è gravata dall'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis dell' art. 13, comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002,se dovuto.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorsofv1.0,,,e.tx Pone a carico del ricorrente le spese di giudizio sostenute dalla parte controricorrente, che liquida in complessivi euro 339,00 oltre euro 200,00 per esborsi, oltre contributo spese generali ed accessori. Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, se dovuto. Così deciso nella camera di consiglio della Corte di cassazione il 12.12.2022
-ricorrente - contro Società Metropolitana Acque Torino Spa - Smat Spa, in persona del Presidente e legale rappresentante, elettivamente domiciliata in Roma Via Principessa Clotilde 2 presso lo studio dell'avvocato Angelo Clarizia che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato Simona Rostagno;
1 Civile Sent. Sez. 3 Num. 4239 Anno 2023 Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO Relatore: RUBINO LINA Data pubblicazione: 10/02/2023 -contro ricorrente, ricorrente incidentale - avverso la sentenza n. 1408/2019 del TRIBUNALE di TORINO, depositata il 22/03/2019; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/12/2022 dal cons. Lina RUBINO;
udito l'Avvocato Gianluca Martino Nargiso;
udito l'Avvocato Simona Rostagno;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale MISTRI CORRADO che si riporta alla requisitoria scritta e chiede il rigetto del ricorso principale, assorbito il ricorso incidentale condizionato. FATTI DI CAUSA 1. IE MA proponeva, davanti al4iudice di pace di Torino, azione di accertamento negativo per far dichiarare che l'importo richiestogli con due fatture dalla Società metropolitana Acque Torino s.p.a., recanti nella causale "periodo di regolazione ante 2012- conguaglio" , per un importo complessivo di euro 352,18, non fosse dovuto, in quanto gli importi non erano relativi a consumi non in precedenza contabilizzati, e recuperati, appunto, a conguaglio, ma ad aumenti tariffari non concordati, dovuti al recupero di oneri di gestione della società, come risultava da una deliberazione ATO del 2014. 2.11 giudice di pace accoglieva la domanda. 3. In appello, invece, la domanda del C:ostamagna veniva rigettata. 3.1. Il Tribunale di Torino dapprima rigettava l'eccezione di inammissibilità dell'appello proposta dall'appellata Società metropolitana Acque (MA) di Torino, avendo la controversia ad oggetto un contratto di massa. 3.2. Nel merito osservava che se, da un lato, era pacifica la natura di corrispettivo della tariffa del servizio idrico, dall'altro era altresì 2 evidente che, attesa la sua finalità pubblicistica, la determinazione dell'ammontare della tariffa non era legata in via esclusiva ai soli consumi dell'utente ma può tener conto anche di componenti ulteriori, direttamente connesse alla gestione e al corretto funzionamento dell'ente somministrante, in ottemperanza agli obblighi fissati dalla normativa nazionale ed internazionale in materia. Osservava che queste composite esigenze giustificano che la predisposizione della tariffa sia attribuita non già, come accadrebbe in un ordinario rapporto contrattuale, alla parte somministratrice del servizio, ma all'Autorità d'ambito, secondo la metodologia indicata dall'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas ex articolo 154 del d. Lgs. n. 152 del 2006. 3.2. In particolare, nel caso in esame riteneva che la maggior somma richiesta dalla società somministrante appellata trovasse la propria giustificazione nell'esigenza, riconosciuta dalla stessa Autorità d'Ambito in forza delle previsioni di legge sopraindicate, di garantire il mantenimento dell'equilibrio economico e finanziario dell'ente a fronte di investimenti eseguiti nel periodo precedente al 2012 e non ancora remunerati. Evidenziava trattarsi di una componente tariffaria esplicitamente prevista dalla normativa vigente in materia di somministrazione del servizio idrico e quindi da reputarsi conosciuta ed accettata dal MA al momento della conclusione del contratto di utenza. 4.IE MA propone ricorso per cassazione che consta di due motivi, il secondo articolato in due punti, nei confronti della Società Metropolitana Acque Torino s.p.a. (di seguito, per brevità, MA) per la cassazione della sentenza del Tribunale di Torino n.1408 del 2019, pubblicata il 22.3.2019 non notificata. 5.Resiste con controricorso recante anche ricorso incidentale condizionato articolato in due motivi la MA. 3 6.Le parti jihanno depositato memorie. 7. Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte con le quali auspica il rigetto del ricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.Con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione delle norme sulla competenza, con riguardo agli articoli 113 e 339 c. p. c. e torna a sostenere l'inammissibilità dell'appello per essere competente a conoscere dell'impugnativa della sentenza di primo grado la Corte di Cassazione ai sensi dell'articolo 113 c. p.c., trattandosi di controversia di valore inferiore ai 1.100 euro. Il MA eccepisce poi, nell'ambito dello stesso motivo, che la controparte non ha mai depositato il contratto di utenza, e che pertanto nulla potrebbe dedurre o pretendere in merito. 2. Con il secondo motivo, il MA deduce la violazione e falsa applicazione di norme di diritto in riferimento alle norme codicistiche sul contratto di somministrazione, che consentono il conguaglio solo a fronte di variazioni di consumi e non tariffarie. Contesta quindi la legittimità dell'adeguamento tariffario ex post, relativo non a consumi pregressi e non pagati ma a remunerare investimenti svolti. Sostiene che, giacchè la tariffa ha natura di corrispettivo e non di tributo, come già ribadito più volte dalla giurisprudenza anche costituzionale (v. C. cost. n. 335 del 2008), tra le parti si crea un rapporto sinallagmatico all'interno del quale esse si collocano in posizione di parità, per cui, una volta che il corrispettivo, ovvero la tariffa, è indicata nel contratto di utenza, essa non può essere modificata unilateralmente dal somministrante per effettuare un bilanciamento retroattivo dei costi, con conseguente trasferimento sull'utente delle inefficienze aziendali, ed anche del rischio ivi insito e neppure per remunerare investimenti svolti. Enunciata questa 4 premessa in diritto, il ricorrente, da pag. 8 poi, passa ad illustrarla sulla base di considerazioni che si svolgono su un diverso piano, fattuale- valutativo: afferma che in realtà la MA, applicando negli anni 2008- 2011 le tariffe ATO, ha ottenuto una copertura toltale dei costi di gestione;
ipotizza poi che l'eventuale disavanzo, ripianato con gli aumenti tariffari ora per allora, sia dovuto a minori consumi di acqua rispetto a quelli preventivati, che si traducono in minori ricavi per il gestore. Aggiunge che legittimare una simile condotta si tradurrebbe nel disincentivare i tentativi di risparmio, perché chi consuma meno rimarrebbe comunque esposto al rischio di un aumento tariffario. 3. La controricorrente formula a sua volta due motivi di ricorso incidentale condizionato. Con il primo, denuncia la violazione delle norme sulla competenza con riferimento agli artt. 113 e 339 c.p.c., laddove il tribunale ha ritenuto che il valore della causa fosse inferiore ad euro 1.100,00, in quanto la domanda del MA conteneva anche il riferimento ad un indennizzo in suo favore, da liquidarsi ,equitativamente dal giudice nei soli limiti della sua competenza per valore. Con il secondo, denuncia l'errore in cui è incorso il tribunale nel rigettare l'eccezione di difetto di giurisdizione proposta da MA e la violazione degli artt. 7 e 133 lett. e) del d.lgs. n, 104 del 2010, segnalando che la domanda del Costannagna non era solamente circoscritta all'esame delle condizioni del rapporto contrattuale intercorso tra le parti, ma comprendeva anche urta contestazione relativa alla legittimità degli atti della Pubblica Amministrazione implicati nel rapporto contrattuale, dei quali chiedeva la disapplicazione. 5 ts, »A.,:‘L ,y\-.5,k 3--• \lrv.. ú Ck_ A<,,,,,:\A,,,,,,t, ‹,\Xhi O 't I \ i'- '-I)' -:M/k MA\AlerbAh,..t C‹.., i V-- UV, `Xl" \ A "i& 02 h t 9 kMAAVVIII I"0\ t\ 1,4-(, '--t \i '''''-- alik A AN U- ' 't \X M Vt'Ll- ' LA ZU e, ìi:, bt i_ f \ 0 t. AkI-:\041, h y,,v4A,A0 ejja. i 1,À I t e « 3,4,_C 213iJ?e, 4. Il ricorso principale è complessivamente inammissibile, il che esime dal dover esaminare i motivi di ricorso incidentale, che rimangono assorbiti. 4.1. Il primo motivo è in parte manifestamente infondato, in parte inammissibile. E' manifestamente infondato in relazione alla dedotta inammissibilità dell'appello: avendo la controversia ad oggetto un contratto per adesione da parte di una platea indeterminata di fruitori del servizio, l'appello, ex art. 113 secondo comma c.p.c., doveva essere deciso secondo diritto, conformemente a quarto ha ritenuto il tribunale adito. 4.2. L'affermazione secondo la quale il mezzo di impugnazione avverso le sentenze del giudice di pace a decisone equitativa è, come mostra di ritenere il ricorrente, il ricorso per cassazione, è poi, in assoluto, errata. Il mezzo di impugnazione è infatti, anche in questo caso, l'appello, sebbene a motivi limitati, come ribadito, da ultimo, da Cass. n. 34524 del 2021, in linea di continuità con S.U. n. 27339 del 2008: "Riguardo alle sentenze pronunciate dal giudice di pace nell'ambito della sua giurisdizione equitativa necessaria, l'appello a motivi limitati, previsto dall'art. 339, comma 3, c.p.c., è l'unico rimedio impugnatorio ordinario ammesso, anche in relazione a motivi attinenti alla giurisdizione, alla violazione di norme sulla competenza ed al difetto radicale di motivazione.". 4.3. Quanto al rilievo relativo all'omessa produzione del contratto di utenza, è un rilievo nuovo, proposto per la prima volta in questa sede, e quindi inammissibile. Come osserva poi il P.G., in corso di giudizio, mai è stata contestata dall'utente l'esistenza di un contratto di somministrazione di servizi idrici inter partes, come affermato da , entrambi gli organi giudicanti. -L~t,«:,, 9-5,AAxNA- czAAA-u,v44, 5. In relazione al secondo motivo, il ric:orrente si limita in primo luogo a denunciare la violazione delle norme codicistiche in materia di somministrazione. In realtà in materia di somministrazione del servizio idrico, il panorama normativo di riferimento è più ampio rispetto alla normativa codicistica, e soprattutto è inciso dalla normativa comunitaria e dalle pronunce della Corte di giustizia. Come recentemente ricostruito da Cass. S.U. n. 29593 del 2022, in tema di servizio idrico" la necessità del recupero integrale dei costi è prescritta dall'art. 9 della direttiva n. 2000/60/CE, a norma del quale «Gli Stati membri tengono conto del pnincipio del recupero dei costi dei servizi idrici, compresi i costi ambientali e relativi alle risorse, prendendo in considerazione l'analisi economica effettuata in base all'allegato III»; - la disposizione, ha sottolineato la Corte di giustizia (con sentenza in causa C-686/15, keljka Klafurie), è intesa all'adozione, da parte degli Stati membri, di una politica generale di recupero di detti costi, alla luce, in particolare, del principio in base al quale chi inquina paga: gli Stati membri devono dunque provvedere affinché le politiche de/prezzi dell'acqua incentivino adeguatamente gli utenti a usare le risorse idriche in modo efficiente e contribuiscano in tal modo alla realizzazione degli obiettivi ambientali fissati dalla direttiva n. 2000/60; - a tal fine, la direttiva in questione dev'essere interpretata nel senso che essa non osta a una normativa nazionale, la quale preveda che il prezzo dei servizi idrici fatturato al consumatore comprenda non soltanto una parte variabile calcolata in funzione del volume di acqua effettivamente consumato dall'interessato, ma anche una parte fissa non correlata a tale volume (Corte giust., causa C-686/15, cit.); 7 - nell'ordinamento interno, l'art. 154, comma 1, del digs. n. 152/06, come modificato a seguito dell'esito positivo del referendum abrogativo di parte di esso, ha quindi disposto che «1. La tariffa costituisce il corrispettivo del servizio idrico integrato ed è determinata tenendo conto della qualità della risorsa idrica e del servizio fornito, delle opere e degli adeguamenti necessari, dell'entità dei costi di gestione, delle opere, e dei costi di gestione delle aree di salvaguardia, nonché di una quota parte dei costi di funzionamento dell'ente di governo dell'ambito, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio secondo il principio del recupero dei costi e secondo il principio "chi inquina paga'". Tutte le quote della tariffa del servizio idrico integrato hanno natura di corrispettivo»; - l'art. 10 del d.l. n. 70/11, conv. con I. n. 106/11, ha conseguentemente stabilito, ai commi 11 e 14, che l'Agenzia nazionale per la regolazione e la vigilanza in materia di acqua, poi soppressa e incorporata, quanto alla funzione in questione, nell'Autorità per l'energia elettrica e il gas in base all'art„ 21, commi 13 e 19, del di. n. 201/11, come convertito, e al relativo allegato A, «.. .predispone il metodo tariffario per la determinazione, con riguardo a ciascuna delle quote in cui tale corrispettivo si articola, della tariffa del servizio idrico integrato, sulla base della valutazione dei costi e dei benefici dell'utilizzo delle risorse idriche e tenendo conto, in conformità ai principi sanciti dalla normativa comunitaria, sia del costo finanziario della fornitura del servizio che dei relativi costi ambientali e delle risorse, affinché siano pienamente attuati il principio del recupero dei costi ed il principio "chi inquina paga", e con esclusione di ogni onere derivante dal funzionamento dell'Agenzia...», poi attuato con le delibere richiamate;
8 - in questo contesto, la nozione stessa di "recupero" dei costi, in cui si sostanzia il "conguaglio", implica in sé l'applicazione di un costo ora per allora, ossia di un costo che, con il metodo tariffario normalizzato in precedenza vigente, non poteva essere integralmente recuperato". Come osservato dal Procuratore generale, coerentemente al quadro ricostruttivo del servizio idrico integrato offerto dalla richiamata sentenza a Sezioni Unite, la determinazione della tariffa del servizio idrico non dipende in via esclusiva, nel suo ammontare, dai soli consumi dell'utente, bensì anche da componenti ulteriori direttamente connesse alla gestione ed al corretto funzionamento dell'ente somministrante, in ottemperanza agili obblighi fissati dalla vigente normativa nazionale ed internazionale in materia, giustificando tali esigenze che la predisposizione della predetta tariffa sia attribuita non già, come accadrebbe in un ordinario rapporto contrattuale, alla parte somministratrice del servizio, ma all'Autorità d'Ambito, secondo la metodologia indicata dall'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas, in base all'articolo 154, decreto legislativo n. 152 del 2006, nonché al D.L. n. 201 del 2011, articolo 21, commi 13 e 19, come convertito, ed al relativo allegato A. In tale quadro normativo la nozione stessa di recupero dei costi, in cui si sostanzia il "conguaglio", legittimamente è più ampia della sola remunerazione dei consumi. Le considerazioni del ricorrente sul tema del recupero dei costi e sulla legittimità o meno di addossarli, con conguagli retrospettivi, sui clienti, pur suggestive ove fossero volte ad ottenere una riflessione sui limiti di legittimità della recuperabilità dei costi di gestione dai somministrati, sono però inammissibili, in quanto non si confrontano con la sentenza impugnata e scivolano su un piano di diretto apprezzamento neppure dei fatti di causa ma della stessa politica economica della società 9 somministrante e del contenuto dei suoi bilanci. Sono quindi legate alla ricostruzione dell'andamento economico dell'azienda somministratrice e non sono idonee a provocare adeguatamente l'esame di questo profilo. Il ricorso principale è pertanto inammissibile, il ricorso incidentale condizionato rimane assorbito. Le spese seguono la soccombenza e si Iliquidano come al dispositivo. Il ricorso per cassazione è stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013, e la parte ricorrente risulta soccombente, pertanto è gravata dall'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis dell' art. 13, comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002,se dovuto.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorsofv1.0,,,e.tx Pone a carico del ricorrente le spese di giudizio sostenute dalla parte controricorrente, che liquida in complessivi euro 339,00 oltre euro 200,00 per esborsi, oltre contributo spese generali ed accessori. Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, se dovuto. Così deciso nella camera di consiglio della Corte di cassazione il 12.12.2022