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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 24/10/2025, n. 1231 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 1231 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa MA MA ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 2156/2020 promossa da
), Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. SABRINA MARINOZZI, con domicilio eletto presso lo studio del difensore in Giulianova (TE) Via Parma, 21;
APPELLANTE contro
( ), CP_1 C.F._2
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. TITO DI PIETRO, con domicilio eletto presso lo studio del difensore in Bellante (TE) Via Nazionale 247/249;
APPELLATA
OGGETTO: (appello avverso sentenza del Giudice di Pace - Opposizione a precetto art. 615,
l° comma c.p.c.).
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni del 17 giugno 2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ai sensi dell'art. 132 co. 2 n. 4 c.p.c., come modificato dall'art. 45 co. 17 della legge 18 giugno
2009 n. 69, la presente sentenza viene motivata attraverso una concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, sicché, nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini del decidere, le posizioni delle parti possono essenzialmente riepilogarsi come di seguito.
Con atto di precetto datato 25 luglio 2018 e notificato il 27 luglio 2018, aveva CP_1 intimato a il pagamento della somma di € 1.058,89 non corrisposta, di cui € 935,89 Parte_1 Tribunale di Teramo
per somma residua di mensilità mantenimento delle figlie, ed € 105,00 quale rimborso quota parte del
50% spese straordinarie provate e allegate al precetto stesso, oltre € 196,98 per compenso legale. aveva proposto opposizione avverso il menzionato precetto, deducendo che: Parte_1
- quanto all'importo richiesto a titolo di rimborso delle spese straordinarie sostenute per la figlia, il precetto non poteva ritenersi efficace in quanto fondato sul decreto di omologa della separazione che, secondo l'appellante, non costituirebbe valido titolo esecutivo ai fini dell'espropriazione forzata;
- in ogni caso, le somme oggetto di precetto non erano dovute, in quanto già versate o comunque riconducibili a spese di natura ordinaria;
- quanto alle somme pretese per il mantenimento ordinario, era opponibile la compensazione non altre spese che l'opponente aveva sostenuto per le figlie.
Aveva concluso, quindi, chiedendo la declaratoria di inefficacia dell'atto di precetto, con vittoria delle spese di lite.
Si era costituita in giudizio resistendo all'opposizione e chiedendone il rigetto. CP_1
Con sentenza n. 297/2020 il Giudice di Pace aveva rigettato l'opposizione, compensando le spese di lite.
Avverso la sentenza del Giudice di Pace ha proposto appello chiedendone Parte_1
l'integrale riforma.
A sostegno del gravame, ha dedotto che:
- il Giudice di Pace aveva omesso di pronunciarsi su un aspetto decisivo della controversia, afferente alle spese straordinarie, e segnatamente sulla asserita inidoneità del decreto di omologa della separazione a valere quale titolo esecutivo per il pagamento delle spese straordinarie per il mantenimento dei figli;
- il giudice di prime cure aveva inoltre reso una motivazione insufficiente sulla effettiva maturazione delle mensilità reclamate nell'atto di precetto e sulla effettiva riconducibilità di taluni esborsi alla categorie delle spese straordinarie.
Ha concluso chiedendo l'accoglimento dell'opposizione a precetto, in riforma alla sentenza impugnata.
La causa è stata istruita esclusivamente in via documentale, e all'udienza del 17 giugno 2025 è stata assunta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2 Tribunale di Teramo
Con il primo motivo di gravame l'appellante lamenta che il Giudice di Pace Parte_1 non si sia pronunciato sul primo motivo di opposizione a precetto, con il quale era stata contestata l'idoneità del decreto di omologa della separazione consensuale a valere quale titolo esecutivo per il pagamento delle spese straordinarie, quantificate nell'atto di precetto in € 105,00.
Sin dall'atto di citazione l'appellante aveva evidenziato che l'ex coniuge che ha anticipato le spese non può agire direttamente in via esecutiva nei confronti del coniuge obbligato al rimborso, ma deve prima attivare una causa per il riconoscimento delle spese sostenute, non essendo sufficiente ai fini dell'espropriazione forzata la sentenza con cui il giudice ha definito in via generale e preventiva le rispettive percentuali.
Effettivamente, la motivazione del Giudice di Pace appare carente sul punto;
segnatamente, il
Giudice di prime cure si è limitato a evidenziare che “Rileva, questo Giudice di Pace che nel giudizio di opposizione all'esecuzione il potere di cognizione del giudice dell'opposizione all'esecuzione è limitato all'accertamento della portataesecutiva del titolo posto a fondamento dell'esecuzione stessa, mentre le eventuali ragioni dimerito incidenti alla formazione del titolo devono essere fatte valere unicamente tramitel'impugnazione del provvedimento che costituisce i l titolo medesimo (Cass. Civ. sez. III , 7Ottobre 2008, nr. 24752). Orbene, dall'esame della documentazione in atti risulta che il precetto è stato redatto e, notificato all'odierno opponente, a seguito del decreto di omologa per la separazione consensuale dei coniugi, reso dal Tribunale di Teramo il 5.5.3.2018. Altresì, risulta che il titolo trascritto nell'atto di precetto è stato redatto con le forme e con i requisiti essenziali prescritti dalla legge”.
Occorre pertanto verificare, in questa sede, la fondatezza dell'eccezione articolata dall'appellante sin dal primo grado, onde appurare se il decreto di omologa della separazione possa essere azionato in via esecutiva al fine di ottenere il rimborso della metà delle spese straordinarie in tesi sostenute.
Fino a qualche anno fa, la Cassazione riteneva che in materia di separazione personale dei coniugi, il provvedimento in base al quale il giudice stabilisce, ai sensi dell'art. 155, comma 2, c.c., che il genitore non affidatario paghi pro quota le spese straordinarie relative ai figli, richiede, al fine di legittimare l'esecuzione forzata, ex art. 474 c.p.c., un ulteriore intervento del giudice. Si riteneva, infatti, necessario accertare l'avveramento dell'evento cui era subordinata l'efficacia del predetto obbligo e la relativa entità e ciò in quanto si riteneva che tali elementi non fossero desumibili sulla sola base degli elementi di fatto contenuti nel primo provvedimento (cfr. Cass. 28 gennaio 2008, n. 1758).
La Cassazione in tempi più recenti si è gradualmente allontanata dall'orientamento più rigoroso affermando che la decisione con la quale si dispone l'obbligo di contribuire pro-quota al pagamento delle spese mediche e scolastiche costituisce direttamente titolo esecutivo (cfr. Cass. Cass. 23 maggio
2011, n. 11316). Le spese mediche e scolastiche rappresentano, infatti, evenienze frequenti e
3 Tribunale di Teramo
prevedibili, tanto da rivelarsi certe nell'an e indeterminate solo nel quantum e nell'esatta collocazione temporale.
Nel solco giurisprudenziale tracciato, è stato affermato che "in materia di rimborso delle spese
c.d. straordinarie sostenute dai genitori per il mantenimento del figlio, occorre in via sostanziale distinguere tra: a) gli esborsi che sono destinati ai bisogni ordinari del figlio e che, certi nel loro costante e prevedibile ripetersi, anche lungo intervalli temporali, più o meno ampi, sortiscono l'effetto di integrare l'assegno di mantenimento e possono essere azionati in forza del titolo originario di condanna adottato in materia di esercizio della responsabilità in sede di separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili, annullamento, nullità del matrimonio ovvero all'esito di procedimenti relativi ai figli nati fuori del matrimonio, previa una allegazione che consenta, con mera operazione aritmetica, di preservare del titolo stesso i caratteri della certezza, liquidità ed esigibilità; b) le spese che, imprevedibili e rilevanti nel loro ammontare, in grado di recidere ogni legame con i caratteri di ordinarietà dell'assegno di contributo al mantenimento, richiedono, per la loro azionabilità l'esercizio di un'autonoma azione di accertamento in cui convergono il rispetto del principio dell'adeguatezza della posta alle esigenze del figlio e quello della proporzione del contributo alle condizioni economico patrimoniali del genitore onerato in comparazione con quanto statuito dal giudice che si sia pronunciato sul tema della responsabilità genitoriale a seguito di separazione, divorzio, annullamento
e nullità del vincolo matrimoniale e comunque in ordine ai figli nati fuori dal matrimonio".
È stato inoltre precisato che "in tema di esecuzione del provvedimento contenente l'obbligo contributivo nei confronti del figlio, relativo alle spese cosiddette straordinarie, gli esborsi che sono destinati ai bisogni ordinari del figlio (quali spese di istruzione e mediche) e che, certi nel loro costante e prevedibile ripetersi hanno l'effetto di integrare l'assegno di mantenimento, non richiedono un autonomo accertamento giudiziale e possono essere azionati in forza del titolo originario di condanna".
Il credito per spese mediche e scolastiche rivela, nella prospettiva dei giudici di legittimità, una natura intimamente "routinaria", tanto da mostrarsi azionabile in sede esecutiva per il tramite dell'originario titolo di condanna che ne disciplinava la ripartizione fra i coniugi. La necessità di continui esborsi per l'istruzione e per prestazioni mediche, generiche o specialistiche non rientra, infatti, nella nozione di straordinarietà in senso stretto, in quanto la variabilità investe soltanto la misura e l'entità.
Nel nuovo corso inaugurato dalla Corte di Cassazione, quindi, solo le spese del tutto imprevedibili impongono per la loro riscossione coattiva l'esperimento utile di un'autonoma azione di accertamento tesa a far venire in rilievo tanto l'adeguatezza della spesa rispetto alle esigenze del figlio, quanto la proporzione del contributo rispetto alle condizioni economico-patrimoniali del genitore obbligato.
4 Tribunale di Teramo
Tracciate siffatte coordinate ermeneutiche, occorre verificare in concreto se le spese straordinarie indicate nell'atto di precetto notificato all'appellante dalla ientrino – in primis CP_1
– nella categoria generale delle spese straordinarie, e – in caso di risposta affermativa – appurare se si tratti di spese strictu sensu straordinarie, come tali non suscettibili di essere azionate sulla scorta del solo decreto di omologa.
Ebbene, dalla lettura dell'atto di precetto di evince che gli importi pretesi a titolo di rimborso delle spese straordinarie sono i seguenti:
€ 40,00 per visita medica sportiva;
€ 58,00 per lenti a contatto;
€ 70,00 per due mensilità di tennis;
€ 50,00 per mensa centro ricreativo;
€ 112,00 per mensa luglio centro ricreativo;
€ 80,00 per trasporto scolastico anno 2018/2019.
Venendo a esaminare le singole voci di questo elenco, deve subito rilevarsi che le spese sostenute per il trasporto scolastico (indicate in 80,00 €) rivestano il carattere dell'ordinarietà in senso stretto e sono, pertanto, coperte dall'assegno di mantenimento così come quantificato nel decreto di omologa.
Invero, l'assegno di mantenimento è comprensivo delle voci di spesa caratterizzate dall'ordinarietà o comunque dalla frequenza, in modo da consentire al genitore beneficiario una corretta e oculata amministrazione del budget di cui sa di poter disporre.
Al di fuori di queste spese ordinarie vi sono le spese straordinarie, cosiddette non soltanto perché oggettivamente imprevedibili nell'an, ma altresì perché, anche quando relative ad attività prevedibili sono comunque indeterminabili nel quantum ovvero attengono ad esigenze episodiche e saltuarie. Tra le spese comprese nell'assegno di mantenimento sono da considerare: vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione, spese per tasse scolastiche (eccetto quelle universitarie) e materiale scolastico di cancelleria, mensa, medicinali da banco (comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali), spese di trasporto urbano, carburante, ricarica cellulare, uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero;
doposcuola e baby sitter se già presenti nell'organizzazione familiare prima della cessazione della convivenza;
trattamenti estetici (parrucchiere, estetista, ecc.).
Le restanti spese indicate come straordinarie nell'atto di precetto, non possono essere azionate in via esecutiva, trattandosi di spese che, pur non essendo particolarmente rilevanti nel loro ammontare, non appaiono connotate dalla natura intrinsecamente routinaria di cui si è detto poc'anzi.
5 Tribunale di Teramo
È altresì meritevole di accoglimento l'eccezione relativa alla illegittimità della pretesa creditoria afferente alla mensilità di luglio 2018: a tal riguardo, la stessa appellata dichiara nella comparsa di costituzione e risposta: al momento della notifica del precetto, effettuata il 27/07/2018, non era scaduto il mese di luglio e il avrebbe ancora potuto pagare il mantenimento di € 300,00 per il mese di Pt_1 luglio. In altre parole, il credito afferente alla mensilità di luglio 2018 non era ancora esigibile al momento della notifica del precetto, sicché anche sotto tale profilo l'opposizione deve essere accolta.
I restanti motivi di opposizione sono infondati e segnatamente:
- del tutto priva di pregio è la pretesa di omettere in pagamento della metà del mese di dicembre 2017, in cui è stata incardinata la domanda di separazione: il fatto che la domanda sia stata introdotta a metà mese, non incide sul diritto del genitore collocatario di pretendere l'intera mensilità;
- non possono essere soggetti a compensazione gli importi dovuti a titolo di contributo per il mantenimento della prole.
In definitiva, in parziale accoglimento dell'appello, deve affermarsi la fondatezza, in parte qua, della opposizione a precetto spiegata da e pertanto deve dichiararsi che Parte_1 CP_1 non è legittimata ad agire in executivis nei confronti del limitatamente all'importo di € 405,00 Pt_1
(€ 105,00 quali spese straordinarie ed € 300,00 in relazione alla mensilità di luglio 2018).
Stante il parziale accoglimento dei motivi di appello, appare equo disporre la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente decidendo sull'appello proposto da così provvede: Parte_1
1) accoglie l'appello in parte qua e, per l'effetto, accoglie parzialmente l'opposizione al precetto notificatogli in data 27 luglio 2018 e dichiara che non è CP_1 legittimata ad agire in executivis nei confronti del limitatamente all'importo Pt_1 di € 405,00;
2) compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso, in Teramo, il giorno 24 ottobre 2025.
Il Giudice
MA MA
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa MA MA ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 2156/2020 promossa da
), Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. SABRINA MARINOZZI, con domicilio eletto presso lo studio del difensore in Giulianova (TE) Via Parma, 21;
APPELLANTE contro
( ), CP_1 C.F._2
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. TITO DI PIETRO, con domicilio eletto presso lo studio del difensore in Bellante (TE) Via Nazionale 247/249;
APPELLATA
OGGETTO: (appello avverso sentenza del Giudice di Pace - Opposizione a precetto art. 615,
l° comma c.p.c.).
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni del 17 giugno 2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ai sensi dell'art. 132 co. 2 n. 4 c.p.c., come modificato dall'art. 45 co. 17 della legge 18 giugno
2009 n. 69, la presente sentenza viene motivata attraverso una concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, sicché, nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini del decidere, le posizioni delle parti possono essenzialmente riepilogarsi come di seguito.
Con atto di precetto datato 25 luglio 2018 e notificato il 27 luglio 2018, aveva CP_1 intimato a il pagamento della somma di € 1.058,89 non corrisposta, di cui € 935,89 Parte_1 Tribunale di Teramo
per somma residua di mensilità mantenimento delle figlie, ed € 105,00 quale rimborso quota parte del
50% spese straordinarie provate e allegate al precetto stesso, oltre € 196,98 per compenso legale. aveva proposto opposizione avverso il menzionato precetto, deducendo che: Parte_1
- quanto all'importo richiesto a titolo di rimborso delle spese straordinarie sostenute per la figlia, il precetto non poteva ritenersi efficace in quanto fondato sul decreto di omologa della separazione che, secondo l'appellante, non costituirebbe valido titolo esecutivo ai fini dell'espropriazione forzata;
- in ogni caso, le somme oggetto di precetto non erano dovute, in quanto già versate o comunque riconducibili a spese di natura ordinaria;
- quanto alle somme pretese per il mantenimento ordinario, era opponibile la compensazione non altre spese che l'opponente aveva sostenuto per le figlie.
Aveva concluso, quindi, chiedendo la declaratoria di inefficacia dell'atto di precetto, con vittoria delle spese di lite.
Si era costituita in giudizio resistendo all'opposizione e chiedendone il rigetto. CP_1
Con sentenza n. 297/2020 il Giudice di Pace aveva rigettato l'opposizione, compensando le spese di lite.
Avverso la sentenza del Giudice di Pace ha proposto appello chiedendone Parte_1
l'integrale riforma.
A sostegno del gravame, ha dedotto che:
- il Giudice di Pace aveva omesso di pronunciarsi su un aspetto decisivo della controversia, afferente alle spese straordinarie, e segnatamente sulla asserita inidoneità del decreto di omologa della separazione a valere quale titolo esecutivo per il pagamento delle spese straordinarie per il mantenimento dei figli;
- il giudice di prime cure aveva inoltre reso una motivazione insufficiente sulla effettiva maturazione delle mensilità reclamate nell'atto di precetto e sulla effettiva riconducibilità di taluni esborsi alla categorie delle spese straordinarie.
Ha concluso chiedendo l'accoglimento dell'opposizione a precetto, in riforma alla sentenza impugnata.
La causa è stata istruita esclusivamente in via documentale, e all'udienza del 17 giugno 2025 è stata assunta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2 Tribunale di Teramo
Con il primo motivo di gravame l'appellante lamenta che il Giudice di Pace Parte_1 non si sia pronunciato sul primo motivo di opposizione a precetto, con il quale era stata contestata l'idoneità del decreto di omologa della separazione consensuale a valere quale titolo esecutivo per il pagamento delle spese straordinarie, quantificate nell'atto di precetto in € 105,00.
Sin dall'atto di citazione l'appellante aveva evidenziato che l'ex coniuge che ha anticipato le spese non può agire direttamente in via esecutiva nei confronti del coniuge obbligato al rimborso, ma deve prima attivare una causa per il riconoscimento delle spese sostenute, non essendo sufficiente ai fini dell'espropriazione forzata la sentenza con cui il giudice ha definito in via generale e preventiva le rispettive percentuali.
Effettivamente, la motivazione del Giudice di Pace appare carente sul punto;
segnatamente, il
Giudice di prime cure si è limitato a evidenziare che “Rileva, questo Giudice di Pace che nel giudizio di opposizione all'esecuzione il potere di cognizione del giudice dell'opposizione all'esecuzione è limitato all'accertamento della portataesecutiva del titolo posto a fondamento dell'esecuzione stessa, mentre le eventuali ragioni dimerito incidenti alla formazione del titolo devono essere fatte valere unicamente tramitel'impugnazione del provvedimento che costituisce i l titolo medesimo (Cass. Civ. sez. III , 7Ottobre 2008, nr. 24752). Orbene, dall'esame della documentazione in atti risulta che il precetto è stato redatto e, notificato all'odierno opponente, a seguito del decreto di omologa per la separazione consensuale dei coniugi, reso dal Tribunale di Teramo il 5.5.3.2018. Altresì, risulta che il titolo trascritto nell'atto di precetto è stato redatto con le forme e con i requisiti essenziali prescritti dalla legge”.
Occorre pertanto verificare, in questa sede, la fondatezza dell'eccezione articolata dall'appellante sin dal primo grado, onde appurare se il decreto di omologa della separazione possa essere azionato in via esecutiva al fine di ottenere il rimborso della metà delle spese straordinarie in tesi sostenute.
Fino a qualche anno fa, la Cassazione riteneva che in materia di separazione personale dei coniugi, il provvedimento in base al quale il giudice stabilisce, ai sensi dell'art. 155, comma 2, c.c., che il genitore non affidatario paghi pro quota le spese straordinarie relative ai figli, richiede, al fine di legittimare l'esecuzione forzata, ex art. 474 c.p.c., un ulteriore intervento del giudice. Si riteneva, infatti, necessario accertare l'avveramento dell'evento cui era subordinata l'efficacia del predetto obbligo e la relativa entità e ciò in quanto si riteneva che tali elementi non fossero desumibili sulla sola base degli elementi di fatto contenuti nel primo provvedimento (cfr. Cass. 28 gennaio 2008, n. 1758).
La Cassazione in tempi più recenti si è gradualmente allontanata dall'orientamento più rigoroso affermando che la decisione con la quale si dispone l'obbligo di contribuire pro-quota al pagamento delle spese mediche e scolastiche costituisce direttamente titolo esecutivo (cfr. Cass. Cass. 23 maggio
2011, n. 11316). Le spese mediche e scolastiche rappresentano, infatti, evenienze frequenti e
3 Tribunale di Teramo
prevedibili, tanto da rivelarsi certe nell'an e indeterminate solo nel quantum e nell'esatta collocazione temporale.
Nel solco giurisprudenziale tracciato, è stato affermato che "in materia di rimborso delle spese
c.d. straordinarie sostenute dai genitori per il mantenimento del figlio, occorre in via sostanziale distinguere tra: a) gli esborsi che sono destinati ai bisogni ordinari del figlio e che, certi nel loro costante e prevedibile ripetersi, anche lungo intervalli temporali, più o meno ampi, sortiscono l'effetto di integrare l'assegno di mantenimento e possono essere azionati in forza del titolo originario di condanna adottato in materia di esercizio della responsabilità in sede di separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili, annullamento, nullità del matrimonio ovvero all'esito di procedimenti relativi ai figli nati fuori del matrimonio, previa una allegazione che consenta, con mera operazione aritmetica, di preservare del titolo stesso i caratteri della certezza, liquidità ed esigibilità; b) le spese che, imprevedibili e rilevanti nel loro ammontare, in grado di recidere ogni legame con i caratteri di ordinarietà dell'assegno di contributo al mantenimento, richiedono, per la loro azionabilità l'esercizio di un'autonoma azione di accertamento in cui convergono il rispetto del principio dell'adeguatezza della posta alle esigenze del figlio e quello della proporzione del contributo alle condizioni economico patrimoniali del genitore onerato in comparazione con quanto statuito dal giudice che si sia pronunciato sul tema della responsabilità genitoriale a seguito di separazione, divorzio, annullamento
e nullità del vincolo matrimoniale e comunque in ordine ai figli nati fuori dal matrimonio".
È stato inoltre precisato che "in tema di esecuzione del provvedimento contenente l'obbligo contributivo nei confronti del figlio, relativo alle spese cosiddette straordinarie, gli esborsi che sono destinati ai bisogni ordinari del figlio (quali spese di istruzione e mediche) e che, certi nel loro costante e prevedibile ripetersi hanno l'effetto di integrare l'assegno di mantenimento, non richiedono un autonomo accertamento giudiziale e possono essere azionati in forza del titolo originario di condanna".
Il credito per spese mediche e scolastiche rivela, nella prospettiva dei giudici di legittimità, una natura intimamente "routinaria", tanto da mostrarsi azionabile in sede esecutiva per il tramite dell'originario titolo di condanna che ne disciplinava la ripartizione fra i coniugi. La necessità di continui esborsi per l'istruzione e per prestazioni mediche, generiche o specialistiche non rientra, infatti, nella nozione di straordinarietà in senso stretto, in quanto la variabilità investe soltanto la misura e l'entità.
Nel nuovo corso inaugurato dalla Corte di Cassazione, quindi, solo le spese del tutto imprevedibili impongono per la loro riscossione coattiva l'esperimento utile di un'autonoma azione di accertamento tesa a far venire in rilievo tanto l'adeguatezza della spesa rispetto alle esigenze del figlio, quanto la proporzione del contributo rispetto alle condizioni economico-patrimoniali del genitore obbligato.
4 Tribunale di Teramo
Tracciate siffatte coordinate ermeneutiche, occorre verificare in concreto se le spese straordinarie indicate nell'atto di precetto notificato all'appellante dalla ientrino – in primis CP_1
– nella categoria generale delle spese straordinarie, e – in caso di risposta affermativa – appurare se si tratti di spese strictu sensu straordinarie, come tali non suscettibili di essere azionate sulla scorta del solo decreto di omologa.
Ebbene, dalla lettura dell'atto di precetto di evince che gli importi pretesi a titolo di rimborso delle spese straordinarie sono i seguenti:
€ 40,00 per visita medica sportiva;
€ 58,00 per lenti a contatto;
€ 70,00 per due mensilità di tennis;
€ 50,00 per mensa centro ricreativo;
€ 112,00 per mensa luglio centro ricreativo;
€ 80,00 per trasporto scolastico anno 2018/2019.
Venendo a esaminare le singole voci di questo elenco, deve subito rilevarsi che le spese sostenute per il trasporto scolastico (indicate in 80,00 €) rivestano il carattere dell'ordinarietà in senso stretto e sono, pertanto, coperte dall'assegno di mantenimento così come quantificato nel decreto di omologa.
Invero, l'assegno di mantenimento è comprensivo delle voci di spesa caratterizzate dall'ordinarietà o comunque dalla frequenza, in modo da consentire al genitore beneficiario una corretta e oculata amministrazione del budget di cui sa di poter disporre.
Al di fuori di queste spese ordinarie vi sono le spese straordinarie, cosiddette non soltanto perché oggettivamente imprevedibili nell'an, ma altresì perché, anche quando relative ad attività prevedibili sono comunque indeterminabili nel quantum ovvero attengono ad esigenze episodiche e saltuarie. Tra le spese comprese nell'assegno di mantenimento sono da considerare: vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione, spese per tasse scolastiche (eccetto quelle universitarie) e materiale scolastico di cancelleria, mensa, medicinali da banco (comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali), spese di trasporto urbano, carburante, ricarica cellulare, uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero;
doposcuola e baby sitter se già presenti nell'organizzazione familiare prima della cessazione della convivenza;
trattamenti estetici (parrucchiere, estetista, ecc.).
Le restanti spese indicate come straordinarie nell'atto di precetto, non possono essere azionate in via esecutiva, trattandosi di spese che, pur non essendo particolarmente rilevanti nel loro ammontare, non appaiono connotate dalla natura intrinsecamente routinaria di cui si è detto poc'anzi.
5 Tribunale di Teramo
È altresì meritevole di accoglimento l'eccezione relativa alla illegittimità della pretesa creditoria afferente alla mensilità di luglio 2018: a tal riguardo, la stessa appellata dichiara nella comparsa di costituzione e risposta: al momento della notifica del precetto, effettuata il 27/07/2018, non era scaduto il mese di luglio e il avrebbe ancora potuto pagare il mantenimento di € 300,00 per il mese di Pt_1 luglio. In altre parole, il credito afferente alla mensilità di luglio 2018 non era ancora esigibile al momento della notifica del precetto, sicché anche sotto tale profilo l'opposizione deve essere accolta.
I restanti motivi di opposizione sono infondati e segnatamente:
- del tutto priva di pregio è la pretesa di omettere in pagamento della metà del mese di dicembre 2017, in cui è stata incardinata la domanda di separazione: il fatto che la domanda sia stata introdotta a metà mese, non incide sul diritto del genitore collocatario di pretendere l'intera mensilità;
- non possono essere soggetti a compensazione gli importi dovuti a titolo di contributo per il mantenimento della prole.
In definitiva, in parziale accoglimento dell'appello, deve affermarsi la fondatezza, in parte qua, della opposizione a precetto spiegata da e pertanto deve dichiararsi che Parte_1 CP_1 non è legittimata ad agire in executivis nei confronti del limitatamente all'importo di € 405,00 Pt_1
(€ 105,00 quali spese straordinarie ed € 300,00 in relazione alla mensilità di luglio 2018).
Stante il parziale accoglimento dei motivi di appello, appare equo disporre la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente decidendo sull'appello proposto da così provvede: Parte_1
1) accoglie l'appello in parte qua e, per l'effetto, accoglie parzialmente l'opposizione al precetto notificatogli in data 27 luglio 2018 e dichiara che non è CP_1 legittimata ad agire in executivis nei confronti del limitatamente all'importo Pt_1 di € 405,00;
2) compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso, in Teramo, il giorno 24 ottobre 2025.
Il Giudice
MA MA
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