Sentenza 4 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 04/01/2025, n. 18 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 18 |
| Data del deposito : | 4 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Napoli
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott.ssa Annamaria Lazzara, all'esito della trattazione scritta disposta secondo le modalità previste dall'art. 127 ter cpc per l'udienza del 2/12/2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa di lavoro di I grado iscritta al 1131/2024 R.G.
TRA
, nata il [...] rapp.ta e difesa dall'avv. ARIELLO MARIO Parte_1
RICORRENTE
E
CP_
in persona del legale rappresentante pro tempore, rapp.to e difeso dall' avv. INGALA ALESSANDRA
MARIA
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato, in data 17.01.2024, la ricorrente esponeva che, in data 04.03.2020, aveva inoltrato all'istituto convenuto una domanda finalizzata ad ottenere il riconoscimento dello stato di invalidità civile, con il consequenziale riconoscimento dell'assegno mensile di assistenza;
a seguito di visita medica da parte della competente Commissione medica, nulla veniva comunicato circa l'esito della domanda, pertanto l'iter amministrativo si esauriva infruttuosamente;
che per tali motivi, aveva proposto ricorso per ATP ex art. 445 bis cpc, all'esito del quale il consulente medico d'ufficio la dott.ssa aveva escluso la Persona_1 ricorrenza delle condizioni sanitarie legittimanti il riconoscimento dell'assegno di invalidità civile; di avere formulato tempestivo atto di dissenso;
indicati i motivi di opposizione, concludeva chiedendo di accertare le effettive condizioni sanitarie legittimanti il riconoscimento di un'invalidità in misura compresa tra il 74% ed CP_ il 99% con diritto all'assegno di invalidità a far data dalla domanda amministrativa e condannare l' al pagamento delle spese di lite, comprese le competenze e gli onorari del presente giudizio, da distrarsi in favore del procuratore anticipatario.
CP_ L' si è costituito in giudizio, chiedendo l'inammissibilità del ricorso, in quanto basato su motivazioni prive del requisito della “specifica” contestazione rispetto alle valutazioni espresse dal ctu nell'ambito della fase sommaria, eccependone la prescrizione del diritto e dei ratei, e chiedendo, in via gradata, il rigetto del ricorso.
Si dà atto del fatto che all'esito della udienza del 19/06/2024, , fissata per la trattazione, il giudice, rilevato che la parte ricorrente aveva proposto i motivi di opposizione, avendo omesso, nella precedente fase di atp, di sollevare osservazioni all'operato del ctu incaricato ( nel termine di venti giorni dall'inoltro della cd bozza
per supplemento di perizia per chiarimenti e repliche in merito ai motivi di opposizione.
[...]
Depositato da parte del CTU il supplemento di perizia in data 27.09.2024, all'udienza del 20.11.2024, sostituita dal deposito di trattazione scritta, in relazione alla quale le parti hanno depositato le note di trattazione, la causa viene decisa con deposito della sentenza nel fascicolo telematico.
La controversia risulta disciplinata dall'art. 445 bis c.p.c. introdotto dal 1/1/2012, avendo ad oggetto la pretesa attorea volta al conseguimento di una prestazione assistenziale/previdenziale.
Nella fase processuale obbligatoria introdotta con ricorso per atp, la ricorrente, all'esito delle operazioni di consulenza, è stata ritenuta priva del requisito sanitario utile al conseguimento della prestazione richiesta.
Ella, avendo depositato tempestivamente il dissenso alla consulenza, ha la possibilità di proporre l'opposizione per cui è causa, contestando le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso. A tale riguardo, ella ha l'onere di specificare nel ricorso introduttivo del giudizio, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione (cfr comma 6, art.445 bis cpc).
Orbene, circa i motivi di opposizione la difesa della parte ricorrente ha indicato che il consulente aveva errato nell'esame del quadro sanitario che affliggeva la , compiendo una valutazione estremamente restrittiva Pt_1 ed apodittica, mentre vista la documentazione sanitaria fornita, alle patologie accertate avrebbero dovuto essere assegnate percentuali invalidanti maggiori. In particolare ha lamentato la sottostima da parte del ctu:
- della patologia diabetica, che seppure riferita correttamente dallo stesso al codice specifico 9309, prevedente la forcella tra il 41% ed il 50%, otteneva nella perizia di ufficio soltanto il 20%;
- della “Disforia da prolasso bilaterale delle corde vocali in attesa di intervento chirurgico”, cui era stata attribuita una percentuale così bassa da impedirne il computo;
- dell' Enfisema Polmonare Centrolobulare bilaterale associata ad OSAS, asserendo che, trattandosi di patologie in concorso tra loro poiché riguardanti lo stesso apparato, il ctu avrebbe dovuto applicare per esse il cosiddetto calcolo salomonico. Il giudice rileva che i motivi di opposizione sollevati, così come formulati, presentano senza dubbio profili di genericità ( si veda ad esempio il vago, non ulteriormente specificato, riferimento che alla documentazione sanitaria fornita che dovrebbe dimostrare la bontà delle censure attoree ).Ciò nonostante, il giudice, rilevando che a cagione della mancata presentazione di osservazioni a cura delle parti nella fase di atp, era stata depositata in via finale da parte del ctu la bozza di perizia, sinteticamente redatta, ha disposto ( come già sopra indicato) con ordinanza del 19.06.2024, supplemento di perizia a cura della dott.ssa Per_1
per ottenere chiarimenti in relazione ai motivi di opposizione, non disaminati nella fase precedente
[...] in quanto mai sottoposti al ctu nella forma delle osservazioni alla bozza peritale.
All'esito dell'incarico per supplemento peritale assegnato, il ctu ha respinto con motivate considerazioni i plurimi motivi di opposizione proposti, confermando le proprie precedenti conclusioni circa la ricorrenza di una percentuale d'invalidità civile del solo 59% .
In particolare, circa la disfonia cronica determinata dal prolasso bilaterale delle corde vocali (in attesa di intervento chirurgico) il ctu chiariva che detta patologia era stata valutata al limite superiore del rispettivo codice tabellato 3103 (Disfonia cronica lieve 10%) in relazione ai rilievi clinici e alla documentazione sanitaria: il grado lieve è stato assegnato proprio attraverso una valutazione percettiva della disfonia effettuata dallo
C.T.U. specialista anche in Foniatria (branca che si occupa anche proprio della diagnosi e del trattamento dei disturbi della voce), così come è stata valutata l'indicazione all'intervento chirurgico per il relativo trattamento e risoluzione. Circa il Diabete mellito tipo 2 in terapia ipoglicenizzante orale il ctu chiariva che la attribuzione del valore percentuale del solo 20% era stato frutto di una analogia effettuata con riferimento al Codice 9309 (Diabete mellito tipo 1° o 2° con complicanze micro-macroangiopatiche con manifestazioni cliniche di medio grado (classe III) 41-50%), proporzionalmente ridotto in considerazione dei rilievi clinici e della documentazione sanitaria, dove oltre all'iperglicemia ed a una iniziale aterosclerosi coronarica non si rilevavano altre significative complicanze neuropatiche o angiopatiche (retinopatia, nefropatia, vasculopatia o neuropatia). Avendo avuto cura il ctu di precisare anche che la sospetta OSAS (diagnosi che avrebbe potuto essere confermata solo da una polisonnografia, non praticata) e i segni di enfisema polmonare centrolobulare bilaterale (con spirometria nella norma) erano stati da lui valutati per analogia con un valore complessivo del 35% con riferimento ai Codici 6407 (Bronchite asmatica cronica 46%) e 6456 (Malattia polmonare ostruttiva cronica prevalente enfisema 65%); di avere effettuato tale valutazione complessiva trattandosi di patologie tutte a carico dello stesso apparato ( quello respiratorio), nessuna delle quali direttamente tabellata.. I doviziosi chiarimenti resi dal ctu non hanno ricevuto adeguata replica da parte della difesa della , Pt_1 che nelle note di trattazione scritta si è limitata a riproporre i temi già sviluppati nel ricorso in opposizione senza prendere specifica posizione su quanto indicato dal ctu, anche omettendo di individuare ed indicare la esistenza di specifiche risultanze documentali in atti di segno contrario.
D'altronde, il ctu condivisibilmente considera che il fatto che la ricorrente sia affetta da varie patologie non comporta nessun automatismo con uno stato invalidante superiore o uguale al 74%, dovendosi viceversa considerare, in base ai rilievi clinici ed alla documentazione, l'incidenza di tali patologie sul complessivo stato di salute del ricorrente. In tale prospettiva , il ctu ha concluso che: “La periziata è da Parte_1 considerare soggetto invalido civile con riduzione permanente della capacità lavorativa nella misura del 59% (cinquantanove per cento); non concorrono, quindi, i requisiti stabiliti per legge per il riconoscimento dell'assegno di invalidità civile”.
La valutazione proposta dal ctu è condivisibile in quanto basata su un accurato esame obiettivo e non smentita dalle certificazioni mediche in atti.
Pertanto, il ricorso, siccome infondato va rigettato.
Circa il regime delle spese processuali, la produzione di dichiarazione ai sensi dall'art.152 disp att. cpc sottoscritta dalla parte impone di esonerare il ricorrente dal pagamento delle spese di lite.
PQM
Rigetta il ricorso;
dichiara parte ricorrente non tenuta alla rifusione delle spese di lite.
Si comunichi.
Napoli, in esito all'udienza cartolare del 2/1/2025
IL GIUDICE
Dott. Annamaria Lazzara