Sentenza 22 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. II, sentenza 22/07/2025, n. 1244 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1244 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01244/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00666/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 666 del 2024, proposto da LO NG, ER NG, RI NG, tutti rappresentati e difesi dagli avvocati Stefano Chiriatti, Adriano Tolomeo ed Enrico Gargiulo, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Adriano Tolomeo in Lecce, via G. Oberdan;
contro
- il Comune di Melendugno, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Corrado Vecchio, con domicilio digitale come da PEC indicata in Reginde;
per l’annullamento:
- del silenzio formatosi ai sensi dell’art. 25, c. 4, della legge n. 241/1990, sull’istanza di accesso agli atti trasmessa ai sensi degli artt. 22 e ss. della legge n. 241/1990 in data 19.03.24 a mezzo PEC dalle parti ricorrenti al Comune di Melendugno e/o del provvedimento di diniego implicito in detto silenzio;
- di ogni altro provvedimento, connesso, conseguente e presupposto;
> nonché per l’accertamento del diritto delle parti ricorrenti a prendere visione ed estrarre copia di tutti gli atti e documenti oggetto dell’istanza di accesso agli atti presentata in data 19.03.24, con conseguente ordine all’Amministrazione intimata di esibizione della documentazione richiesta.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Melendugno;
Visto l’art. 34, co. 5, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 luglio 2025 il dott. Tommaso Sbolgi e uditi, per le parti, i difensori, come specificato nel relativo verbale di udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso collettivo r.g. n. 666 del 2024, notificato il 20.05.2024 e depositato il 30.05.2024, le parti ricorrenti hanno domandato “ l’annullamento del silenzio formatosi ai sensi dell’art. 25, c. 4, L. 241/1990, sull’istanza di accesso agli atti trasmessa ai sensi degli artt. 22 e ss. L. 241/1990 in data 19.03.24 a mezzo PEC dai ricorrenti Comune di Melendugno e/o del provvedimento di diniego implicito in detto silenzio e di ogni altro provvedimento, connesso, conseguente e presupposto, nonché l’accertamento del diritto dei ricorrenti a prendere visione ed estrarre copia di tutti gli atti e documenti oggetto dell’istanza di accesso agli atti presentata in data 19.03.24, con conseguente ordine all’Amministrazione intimata di esibizione della documentazione richiesta ”.
2. Con rituale istanza di accesso del 15.03.2025, le parti ricorrenti – in qualità di eredi di PI LA e di DI RI LU e proprietari pro quota del compendio di aree site nel Comune di Melendugno (LE), frazione di Borgagne, in catasto censite al Foglio 83 p.11e 9, 80, 185, 242 e 243 (in origine) – hanno domandato l’ostensione degli atti con cui l’ente locale ha acquisito e volturato in proprio favore tali aree (cfr. - atto 08.08.2013, Rep. 564, di volturazione d’ufficio degli immobili siti in Borgagne e censiti al Fgl. 83, p.le 525 e 496; - il Decreto di voltura n. 362.1/2015. Pratica n. LE0004740) e ciò al fine di supportare la propria difesa in giudizio nell’ambito dell’azione di restituzione intentata nei confronti del predetto comune (giudizio pendente dinnanzi al Tribunale di Lecce, iscritto al numero di r.g. 4576/2023).
2.1. La predetta istanza è rimasta inevasa e, pertanto, le parti ricorrenti hanno proposto ricorso ex art. 116 c.p.a. per l’annullamento del silenzio-diniego dell’Amministrazione comunale e per la condanna della stessa all’ostensione della documentazione anelata.
3. Alla camera di consiglio del 21 luglio 2025, le parti ricorrenti hanno dato atto dell’integrale ostensione della documentazione anelata e hanno chiesto di dichiarare la cessazione della materia del contendere con condanna alle spese di lite della parte resistente; pertanto, dopo la discussione, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
4. Il Collegio deve dunque prendere atto della dichiarazione delle parti ricorrenti e disporre ex art. 34, comma 5, del codice del processo amministrativo nel senso richiesto, in quanto – come dichiarato a verbale dalle parti interessate – la pretesa delle stesse è stata integralmente soddisfatta.
5. Le spese del giudizio seguono la “ soccombenza virtuale ” – in virtù dell’ostensione dalla documentazione anelata intervenuta solo in corso di causa – e sono liquidate come da dispositivo ex art. 26 del codice del processo amministrativo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Lecce – (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere.
Condanna l’ente locale resistente a rifondere alle parti ricorrenti le spese di lite sostenute, che liquida in complessivi € 1.500,00, oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del giorno 21 luglio 2025, con l’intervento dei magistrati:
Ettore Manca, Presidente
Nino Dello Preite, Primo Referendario
Tommaso Sbolgi, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Tommaso Sbolgi | Ettore Manca |
IL SEGRETARIO