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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 24/03/2025, n. 3539 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 3539 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ROMA
in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa MARIA PIA MAGALDI
nella causa civile N.5969 /2024 R.G.A.C.
TRA
Parte_1 elettivamente domiciliato in Roma,Via Nomentana 299 presso lo studio dell'Avv. LETTI LORENZO che la rappresenta e difende, giusto mandato a margine dell'atto introduttivo
E
CP_1 elettivamente domiciliato in Roma,via presso lo studio dell'Avv. che lo rappresenta e difende, giusto mandato a margine dell'atto introduttivo all'esito dell'udienza del 6.3.2025 tenutasi nelle forme della trattazione scritta ha pronunciato la seguente sentenza:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 14.2.2024 Parte_1 proponeva opposizione avverso l'avviso di addebito n. 397 2023 00191409 41 000 notificato il 12.01.2024 con il quale le veniva richiesto il pagamento della somma di € 4.559,10 relativi alla Gestione Commercianti per il periodo 1/2021 - 12/2022. Sosteneva che l' si era limitato a notificare l'atto Controparte_2 impugnato senza aver mai eseguito alcuna attività ispettiva che abbia provato l'esercizio di attività lavorativa di essa ricorrente nel periodo dedotto e concludeva chiedendo annullarsi l'opposto avviso di addebito.
L' , citato, non si costituiva e se ne dichiara la contumacia. CP_1
Esaurita la trattazione, la causa è stata trattenuta in decisione all'esito dell'udienza tenutasi nelle forme della trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve trovare accoglimento, per le ragioni che di seguito si espongono.
L'art. 29 della L. 160/1975 (che ha sostituito l'art. 1, L. n. 1397/1960), come modificato dall'art. 1, comma 203, L. 662/1996, dispone che sono tenuti all'iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali e del terziario (cd. “Gestione Commercianti”) i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti:
“a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non è richiesto per i coadiutori preposti al punto di vendita nonché per i soci di società a responsabilità limitata;
c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri o ruoli”.
La S. C. ha affermato che in tema di iscrizione alla gestione commercianti, i requisiti congiunti di abitualità e prevalenza dell'attività, di cui all'art. 1, comma 203, della l. n. 662 del 1996, sono da riferire all'attività lavorativa espletata dal soggetto in seno all'impresa, al netto dell'attività eventualmente esercitata in quanto amministratore, indipendentemente dal fatto che il suo apporto sia prevalente rispetto agli altri fattori produttivi (naturali, materiali e personali), valorizzandosi, in tal modo, l'elemento del lavoro personale, in coerenza con la "ratio" della disposizione normativa. (Cass. 19273/2018)
La S.C. ha ribadito anche che l'onere della prova in ordine alla sussistenza dei fatti costituivi dell'obbligo contributivo, è a carico dell (cfr. Cass.,n. 23600 del 2009). CP_1
Nella fattispecie in esame la parte convenuta non si è costituita in giudizio e non vi sono elementi per affermare che la ricorrente sia tenuta al versamento delle somme pretese con l'opposto avviso di addebito.
Il ricorso deve, pertanto, trovare accoglimento.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza e vanno poste a carico della parte convenuta
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara che la parte ricorrente non è tenuta al pagamento della somma richiesta con l'opposto avviso di addebito.
Condanna l' alla rifusione delle spese di lite, che si liquidano in CP_1 complessivi € 2.500 oltre accessori come per legge , da distrarsi.
IL GIUDICE Mariapia Magaldi