CASS
Sentenza 1 marzo 2023
Sentenza 1 marzo 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 01/03/2023, n. 8951 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8951 |
| Data del deposito : | 1 marzo 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: DO PP, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 11/07/2022 del TRIBUNALE DI CATANIA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Marzia MINUTILLO TURTUR;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Emanuela GUERRA, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
lette le conclusioni del difensore Avv. Santi TERRANOVA, che ha chiesto di annullare il provvedimento impugnato con ogni conseguente statuizione. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 11/07/2022 il Tribunale di Catania, sezione per il riesame, ha rigettato la richiesta proposta nell'interesse MI PP avverso l'ordinanza del Gip del Tribunale di Catania del 01/06/2022 di applicazione allo stesso della misura cautelare della custodia in carcere in relazione all'imputazione di cui all'art. 416-bis cod. pen. Penale Sent. Sez. 2 Num. 8951 Anno 2023 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: MINUTILLO TURTUR MARZIA Data Udienza: 21/12/2022 2. Il MI, a mezzo del proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione deducendo un unico motivo di ricorso che si riporta nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell'art. 173 disp.att. cod. proc. pen. 2.1. In particolare è stata dedotta violazione di legge e vizio della motivazione perché contraddittoria ed illogica in relazione agli artt. 416-bis, cod. pen. e 178, 192 e 273 cod. proc. pen. quanto alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, carenza della motivazione in relazione all'individuazione di condotte dimostrative della partecipazione dell'odierno ricorrente alla associazione mafiosa, e in particolare al clan Nardo, nonché omessa risposta alle censure sollevate dal ricorrente. Secondo la prospettazione difensiva manca un quadro indiziario adeguato a sostenere la misura cautelare;
le considerazioni preliminari sulle caratteristiche della cosca non sono coerenti e rilevanti per la posizione del MI, con illegittima valorizzazione delle dichiarazioni del collaboratore US, di fatto generica e per nulla individualizzante, così come non significative si devono ritenere le conversazioni intercettate. L'insieme degli elementi valutati non rende comprensibile quale sia stato il parametro utilizzato dal giudice per giungere a considerare il MI soggetto intraneo alla cosca seppure di livello inferiore, così come del tutto congetturali si devono ritenere le affermazioni che identificano il riferimento al nome De Luca, da correlare all' officina dove si riunivano i componenti del clan. 3. Il Procuratore Generale ha chiesto che venga dichiarata l'inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il motivo proposto in tema di gravità indiziaria è manifestamente infondato, il ricorso deve essere conseguentemente dichiarato inammissibile. 2. Quanto all'asserita ricorrenza di una motivazione carente tanto da integrare violazione di legge, la Corte deve in via preliminare richiamare il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo il quale l'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ex art. 273 cod. proc. pen. è rilevabile in cassazione soltanto se si traduce nella violazione di specifiche norme di legge o in mancanza o manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato: il controllo di legittimità non può riguardare né la ricostruzione dei fatti, né l'apprezzamento del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza e concludenza dei dati probatori, per cui non sono consentite le censure che si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal Tribunale, pur investendo formalmente la motivazione (Sez. 2, n. 2 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628-01; Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017, Di Iasi, Rv. 269884-01; Sez. 3, n. 20575 del 08/03/2016, Berlingeri, Rv. 266939-01; Sez. F, n. 47748 del 11/08/2014, Contarini, Rv. 261400-01; Sez. 6, n. 11194 del 08/03/2012, Lupo, Rv. 252178-01). Ciò premesso, occorre considerare come dalla stessa lettura del motivo di ricorso emerga da parte della difesa, incontestata la piena utilizzabilità delle captazioni realizzate, la volontà di sollecitare una rilettura nel merito degli elementi valutati dal Tribunale del riesame, con una articolata considerazione degli elementi addotti a carico del MI PP, che si presenta organica, priva di cesure logiche o aporie, chiara nel suo procedere ad una analisi coordinata e completa degli elementi posti a carico dello stesso, in assenza di valide allegazioni in senso contrario, dopo una attenta considerazione del contenuto delle captazioni e delle dichiarazioni del collaboratore di giustizia US, oltre alle altre dichiarazioni rese da numerosi collaboratori di giustizia nel ricostruire il complesso sistema e l'articolazione a diversi livelli del clan mafioso di riferimento (Ercolano- Santapaola), nell'ambito del quale si colloca il clan Nardo, oggetto di specifica considerazione nel caso in esame. È stato, in tal senso costantemente affermato che il controllo di logicità deve rimanere "all'interno" del provvedimento impugnato, non essendo possibile procedere a una nuova o diversa valutazione degli elementi indizianti o a un diverso esame degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate (Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Tiana, Rv. 255460-01; Sez. 4, n. 18807 del 23/03/2017, Cusmano, Rv. 269885-01, in motivazione, nonché, da ultimo, Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976-01). In sostanza, la difesa ha contestato l'interpretazione fornita dal Tribunale del riesame quanto alle captazioni acquisite, da ritenere tuttavia oggetto di un'approfondita analisi, anche nell'ambito dell'ordinanza genetica, puntualmente richiamata anche nel provvedimento impugnato. L'analisi delle captazioni, dalle quali è emerso ed è stato ricostruito il ruolo di partecipe del MI, insieme agli altri componenti del suo nucleo familiare nel realizzare attività estorsive, si caratterizza per precisione ed analiticità e non trascura di considerare congiuntamente il portato di tali dichiarazioni, che evidenziavano, comunque, la partecipazione dello stesso a contesti nei quali si riunivano diversi sodali della consorteria criminale e relativamente ai quali il MI manifestava, nei dialoghi con la propria compagna, la volontà di emergere e di riferirsi a chi gestiva con maggiore autorevolezza il proprio potere nella cosca. È stato difatti ricostruito, in modo puntuale e persuasivo, l'organigramma del gruppo criminale ed il ruolo di associato e partecipe svolto dal MI. Il Tribunale ha ampiamente motivato evidenziando il costante, esplicito ed implicito, riferimento del MI alla consorteria criminale di riferimento, la piena consapevolezza da parte dello stesso del periodo di rischio e sovraesposizione del 3 gruppo per le attività di indagine in corso, la necessità di prendere adeguate precauzioni sia negli spostamenti che nei dialoghi telefonici, il contatto costante con il padre e con il fratello quanto alla presenza delle forze dell'ordine e controlli in corso da parte delle stesse. La motivazione fornita dal Tribunale del riesame si presenta articolata e logica, senza alcun profilo di apparenza, illogicità o contraddittorietà, né tanto meno carenza, anche nel considerare le diverse argomentazioni riproposte dalla difesa in ordine alle dichiarazioni del collaborante US, che non vengono mai lette e considerate isolatamente, ma integrate dalla descrizione oggettiva del contesto emerso dalle captazioni. Tali dichiarazioni non vengono neanche citate dal ricorrente che, di fatto, omettendo di confrontarsi con la motivazione, si è limitato ad una lettura parziale e parcellizzata del giudizio reso dal Tribunale. Nello stesso senso, il Tribunale fornisce chiare indicazioni in ordine alla gestione e caratterizzazione dei vertici della consorteria mafiosa in questione, con ciò rispondendo in modo articolato, e sorretto da logici riscontri, anche nella successione temporale, quanto al ruolo svolto dal MI PP. 2.1. In sostanza la difesa, anche con il ricorso per cassazione, sebbene in modo articolato, si è concentrata nel riproporre una diversa valutazione del quadro indiziario, come già avvenuto con la richiesta di riesame, con particolare riferimento al contenuto delle captazioni e alla conseguente possibilità di riferire al MI in concreto il ruolo di partecipe all'associazione. Sul punto va ribadito che l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, non può essere sindacata in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite;
inoltre, il contenuto di intercettazioni captate fra terzi, dalle quali emergano elementi di accusa nei confronti dell'imputato, può costituire fonte diretta di prova della sua colpevolezza senza necessità dei riscontri previsti dall'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. (anche nel giudizio di merito), fatto salvo l'obbligo del giudice di valutare il significato delle conversazioni intercettate secondo criteri di linearità logica (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715-01; Sez. 2, n. 50701 del 04/10/2016, D'Andrea, Rv. 268389-01; Sez. 5, n. 48286 del 12/07/2016, Cigliola, Rv. 268414-01; Sez. 3, n. 35593 del 17/05/2016, Folino, Rv. 267650-01; Sez. 5, n. 4572 del 17/07/2015, Ambroggio, Rv. 265747-01; Sez. 1, n. 37588 del 18/06/2014, Amaniera, Rv. 260842-01). Il ruolo di associato e partecipe del MI, il suo attivismo nei contatti con gli altri sodali, la conoscenza delle dinamiche associative, la frequentazione dei luoghi di riunione gestiti dai vertici della consorteria di riferimento, è stata ricostruita dal Tribunale del riesame in 4 L modo articolato e puntuale, con motivazione che non si presta a rilievi di incongruenza, essendo emersa la corretta considerazione del materiale di captazione. La motivazione, lungi dal mostrarsi apparente, illogica o contraddittoria, ricostruisce in sequenza i diversi contesti, i contatti con gli altri sodali, dai quali desumere la piena partecipazione del MI alla associazione per delinquere oggetto di indagine. 3. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla sanzione in favore della cassa delle ammende che si stima equa nella misura di euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 21 Dicembre 2022.
udita la relazione svolta dal Consigliere Marzia MINUTILLO TURTUR;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Emanuela GUERRA, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
lette le conclusioni del difensore Avv. Santi TERRANOVA, che ha chiesto di annullare il provvedimento impugnato con ogni conseguente statuizione. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 11/07/2022 il Tribunale di Catania, sezione per il riesame, ha rigettato la richiesta proposta nell'interesse MI PP avverso l'ordinanza del Gip del Tribunale di Catania del 01/06/2022 di applicazione allo stesso della misura cautelare della custodia in carcere in relazione all'imputazione di cui all'art. 416-bis cod. pen. Penale Sent. Sez. 2 Num. 8951 Anno 2023 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: MINUTILLO TURTUR MARZIA Data Udienza: 21/12/2022 2. Il MI, a mezzo del proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione deducendo un unico motivo di ricorso che si riporta nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell'art. 173 disp.att. cod. proc. pen. 2.1. In particolare è stata dedotta violazione di legge e vizio della motivazione perché contraddittoria ed illogica in relazione agli artt. 416-bis, cod. pen. e 178, 192 e 273 cod. proc. pen. quanto alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, carenza della motivazione in relazione all'individuazione di condotte dimostrative della partecipazione dell'odierno ricorrente alla associazione mafiosa, e in particolare al clan Nardo, nonché omessa risposta alle censure sollevate dal ricorrente. Secondo la prospettazione difensiva manca un quadro indiziario adeguato a sostenere la misura cautelare;
le considerazioni preliminari sulle caratteristiche della cosca non sono coerenti e rilevanti per la posizione del MI, con illegittima valorizzazione delle dichiarazioni del collaboratore US, di fatto generica e per nulla individualizzante, così come non significative si devono ritenere le conversazioni intercettate. L'insieme degli elementi valutati non rende comprensibile quale sia stato il parametro utilizzato dal giudice per giungere a considerare il MI soggetto intraneo alla cosca seppure di livello inferiore, così come del tutto congetturali si devono ritenere le affermazioni che identificano il riferimento al nome De Luca, da correlare all' officina dove si riunivano i componenti del clan. 3. Il Procuratore Generale ha chiesto che venga dichiarata l'inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il motivo proposto in tema di gravità indiziaria è manifestamente infondato, il ricorso deve essere conseguentemente dichiarato inammissibile. 2. Quanto all'asserita ricorrenza di una motivazione carente tanto da integrare violazione di legge, la Corte deve in via preliminare richiamare il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo il quale l'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ex art. 273 cod. proc. pen. è rilevabile in cassazione soltanto se si traduce nella violazione di specifiche norme di legge o in mancanza o manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato: il controllo di legittimità non può riguardare né la ricostruzione dei fatti, né l'apprezzamento del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza e concludenza dei dati probatori, per cui non sono consentite le censure che si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal Tribunale, pur investendo formalmente la motivazione (Sez. 2, n. 2 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628-01; Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017, Di Iasi, Rv. 269884-01; Sez. 3, n. 20575 del 08/03/2016, Berlingeri, Rv. 266939-01; Sez. F, n. 47748 del 11/08/2014, Contarini, Rv. 261400-01; Sez. 6, n. 11194 del 08/03/2012, Lupo, Rv. 252178-01). Ciò premesso, occorre considerare come dalla stessa lettura del motivo di ricorso emerga da parte della difesa, incontestata la piena utilizzabilità delle captazioni realizzate, la volontà di sollecitare una rilettura nel merito degli elementi valutati dal Tribunale del riesame, con una articolata considerazione degli elementi addotti a carico del MI PP, che si presenta organica, priva di cesure logiche o aporie, chiara nel suo procedere ad una analisi coordinata e completa degli elementi posti a carico dello stesso, in assenza di valide allegazioni in senso contrario, dopo una attenta considerazione del contenuto delle captazioni e delle dichiarazioni del collaboratore di giustizia US, oltre alle altre dichiarazioni rese da numerosi collaboratori di giustizia nel ricostruire il complesso sistema e l'articolazione a diversi livelli del clan mafioso di riferimento (Ercolano- Santapaola), nell'ambito del quale si colloca il clan Nardo, oggetto di specifica considerazione nel caso in esame. È stato, in tal senso costantemente affermato che il controllo di logicità deve rimanere "all'interno" del provvedimento impugnato, non essendo possibile procedere a una nuova o diversa valutazione degli elementi indizianti o a un diverso esame degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate (Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Tiana, Rv. 255460-01; Sez. 4, n. 18807 del 23/03/2017, Cusmano, Rv. 269885-01, in motivazione, nonché, da ultimo, Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976-01). In sostanza, la difesa ha contestato l'interpretazione fornita dal Tribunale del riesame quanto alle captazioni acquisite, da ritenere tuttavia oggetto di un'approfondita analisi, anche nell'ambito dell'ordinanza genetica, puntualmente richiamata anche nel provvedimento impugnato. L'analisi delle captazioni, dalle quali è emerso ed è stato ricostruito il ruolo di partecipe del MI, insieme agli altri componenti del suo nucleo familiare nel realizzare attività estorsive, si caratterizza per precisione ed analiticità e non trascura di considerare congiuntamente il portato di tali dichiarazioni, che evidenziavano, comunque, la partecipazione dello stesso a contesti nei quali si riunivano diversi sodali della consorteria criminale e relativamente ai quali il MI manifestava, nei dialoghi con la propria compagna, la volontà di emergere e di riferirsi a chi gestiva con maggiore autorevolezza il proprio potere nella cosca. È stato difatti ricostruito, in modo puntuale e persuasivo, l'organigramma del gruppo criminale ed il ruolo di associato e partecipe svolto dal MI. Il Tribunale ha ampiamente motivato evidenziando il costante, esplicito ed implicito, riferimento del MI alla consorteria criminale di riferimento, la piena consapevolezza da parte dello stesso del periodo di rischio e sovraesposizione del 3 gruppo per le attività di indagine in corso, la necessità di prendere adeguate precauzioni sia negli spostamenti che nei dialoghi telefonici, il contatto costante con il padre e con il fratello quanto alla presenza delle forze dell'ordine e controlli in corso da parte delle stesse. La motivazione fornita dal Tribunale del riesame si presenta articolata e logica, senza alcun profilo di apparenza, illogicità o contraddittorietà, né tanto meno carenza, anche nel considerare le diverse argomentazioni riproposte dalla difesa in ordine alle dichiarazioni del collaborante US, che non vengono mai lette e considerate isolatamente, ma integrate dalla descrizione oggettiva del contesto emerso dalle captazioni. Tali dichiarazioni non vengono neanche citate dal ricorrente che, di fatto, omettendo di confrontarsi con la motivazione, si è limitato ad una lettura parziale e parcellizzata del giudizio reso dal Tribunale. Nello stesso senso, il Tribunale fornisce chiare indicazioni in ordine alla gestione e caratterizzazione dei vertici della consorteria mafiosa in questione, con ciò rispondendo in modo articolato, e sorretto da logici riscontri, anche nella successione temporale, quanto al ruolo svolto dal MI PP. 2.1. In sostanza la difesa, anche con il ricorso per cassazione, sebbene in modo articolato, si è concentrata nel riproporre una diversa valutazione del quadro indiziario, come già avvenuto con la richiesta di riesame, con particolare riferimento al contenuto delle captazioni e alla conseguente possibilità di riferire al MI in concreto il ruolo di partecipe all'associazione. Sul punto va ribadito che l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, non può essere sindacata in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite;
inoltre, il contenuto di intercettazioni captate fra terzi, dalle quali emergano elementi di accusa nei confronti dell'imputato, può costituire fonte diretta di prova della sua colpevolezza senza necessità dei riscontri previsti dall'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. (anche nel giudizio di merito), fatto salvo l'obbligo del giudice di valutare il significato delle conversazioni intercettate secondo criteri di linearità logica (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715-01; Sez. 2, n. 50701 del 04/10/2016, D'Andrea, Rv. 268389-01; Sez. 5, n. 48286 del 12/07/2016, Cigliola, Rv. 268414-01; Sez. 3, n. 35593 del 17/05/2016, Folino, Rv. 267650-01; Sez. 5, n. 4572 del 17/07/2015, Ambroggio, Rv. 265747-01; Sez. 1, n. 37588 del 18/06/2014, Amaniera, Rv. 260842-01). Il ruolo di associato e partecipe del MI, il suo attivismo nei contatti con gli altri sodali, la conoscenza delle dinamiche associative, la frequentazione dei luoghi di riunione gestiti dai vertici della consorteria di riferimento, è stata ricostruita dal Tribunale del riesame in 4 L modo articolato e puntuale, con motivazione che non si presta a rilievi di incongruenza, essendo emersa la corretta considerazione del materiale di captazione. La motivazione, lungi dal mostrarsi apparente, illogica o contraddittoria, ricostruisce in sequenza i diversi contesti, i contatti con gli altri sodali, dai quali desumere la piena partecipazione del MI alla associazione per delinquere oggetto di indagine. 3. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla sanzione in favore della cassa delle ammende che si stima equa nella misura di euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 21 Dicembre 2022.