Sentenza 2 gennaio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 02/01/2001, n. 2 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2001 |
Testo completo
Aula B LA CORTE A DI CASSAZIONE0002701 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Marino Donato SANTOJANNI Presidente Consigliere R.G.N.9692/98 Dott. Guglielmo SCIARELLI Consigliere Dott. Guido VIDIRI LAMORGESE Cons. Relatore Cron.83 Dott. Antonio Dott. Maura LA TERZA Consigliere Rep. Ud. 07/11/00 ha pronunciato la seguente: ORD INANZA sul ricorso proposto da: DELL'ACQUA s.p.a., in persona del legale rappresentante RI HI, elettivamente domiciliata in Roma, Refine lorghenta viale d o 278, presso l'avv. Stefano Giove, che con l'avv. Mario Benedetti la rappresenta e difende, anche disgiuntamente, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
CORTE SU MA DI CASSAZIONE NI GI, elettivamente domiciliato in Roma, UFFICIO COPIE via Bergamo n. 3, presso gli avv.ti Piergiovanni Alleva Rilasciate copia legale " al Sig. Androm per diriti L. e Amos Andreoni, che con gli avv.ti Riccardo Olivati e 72 5 GEN. 2001 Luciano Ongaro lo rappresentano e difendono, anche IL CANCELLIERE disgiuntamente, giusta delega in atti;
controricorrente - (14)1147 1 avversO la sentenza n. 284 del Tribunale di Bergamo depositata il 23 febbraio 1998 (R.G. n. 4009/95). Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 7 novembre 2000 dal Relatore Cons. Antonio Lamorgese;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Orazio Frazzini, che ha concluso per la estinzione del giudizio. La Corte rilevato che la società ricorrente in persona del rappresentante, con atto depositato il 6 legale novembre 2000, sottoscritto anche dai suoi difensori avv.ti Stefano Giove e Mario Benedetti, ha rinunciato al ricorso per cassazione proposto nei confronti di GI AR avverso la sentenza innanzi indicata;
rilevato che i difensori del controricorrente avv.ti Riccardo Olivati, Luciano Ongaro e Amos Andreoni, muniti di procura speciale, hanno sottoscritto l'atto di rinuncia per adesione;
ritenuto pertanto che deve essere dichiarata l'estinzione del giudizio per avvenuta rinuncia al ricorso, senza pronunciare condanna alle spese del giudizio di cassazione;
2 visti gli artt. 375, 390 e 391 cod. proc. civ.;
P. Q. M.
dichiara l'estinzione del giudizio di cassazione;
nulla per le spese della presente fase. Così deciso in Roma, il 7 novembre 2000. مستحقستر "Заборони Il Presidente Stillia 4 COLLABORATORE DI CANCELLERMA Dopostale in Gancelleria 5 GEN. 2001 oggl IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA 3