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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 30/06/2025, n. 564 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 564 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE PRIMA CIVILE
La Corte d'Appello, riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Gabriella Ratti Presidente
Dott.ssa Silvia Orlando Consigliere relatore
Dott. Bruno Gian Pio Conca Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta in secondo grado al n. r.g. 359/2023 avente ad oggetto: responsabilità della banca - pagamenti non autorizzati promossa da:
(C.F. e P.I. ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata presso l'Avv. Paolo Maria Verrecchia, che la rappresenta e difende per procura in atti;
PARTE APPELLANTE
Contro
(C.F. ) e (C.F. CP_1 C.F._1 Controparte_2
, elettivamente domiciliati presso l'Avv. Alessandro Nai, che li rappresenta e C.F._2
difende per procura in atti;
PARTE APPELLATA
Udienza di rimessione della causa a decisione del 17.6.2025.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PER PARTE APPELLANTE:
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, pagina 1 di 13 - accogliere il presente appello per le motivazioni tutte esposte nella parte narrativa dell'impugnazione e nelle successive difese e, conseguentemente, annullare, revocare o, comunque, riformare la sentenza impugnata e, per l'effetto, ritenere e dichiarare che le domande attoree in prime cure sono integralmente infondate e prive di presupposti legittimanti in fatto ed in diritto, rigettando le stesse in toto con qualunque statuizione ed accogliendo le seguenti conclusioni formulate in primo grado:
- in via preliminare, ritenere e dichiarare la pregiudizialità del procedimento penale scaturente dalla denuncia presentata dal Sig. in date 12-13/09/2019 presso la Questura di Novara, per i CP_1 motivi esposti nella parte narrativa dell'atto di costituzione e delle successive difese e, conseguentemente, disporre la sospensione del presente procedimento in attesa degli esiti dell'accertamento che ne costituisce l'antecedente logico-giuridico necessario;
- nel merito, ritenere e dichiarare che le domande di controparte sono integralmente infondate e prive di presupposti legittimanti, in fatto ed in diritto, per le motivazioni tutte esposte nella parte narrativa dell'atto di costituzione e delle successive difese e, conseguentemente, rigettare le stesse in toto;
- in subordine, nella denegata ipotesi di ritenuta ammissibilità delle domande di parte attrice, ritenere e dichiarare il concorso colposo dei Sigg.ri e nella causazione del CP_1 Controparte_2
danno lamentato e la non prevedibilità dello stesso e, conseguentemente, determinare equitativamente la somma oggetto di rimborso e/o risarcimento ex artt. 1225 e 1227 c.c., disponendo, comunque, la decurtazione e/o compensazione parziale degli importi corrispondenti ai valori parzialmente rimborsati e/o rimborsandi;
- in via istruttoria, istanze formulate nelle note scritte di precisazione delle conclusioni 26.9.2024.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio e con ogni e più ampia riserva di ulteriormente articolare e dedurre nel contesto degli atti conclusivi.
PER PARTE APPELLATA:
Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, disattesa ogni avversa istanza, deduzione ed eccezione,
Nel merito
- respingere la domanda di parte appellante poiché infondata sia in fatto che in diritto, confermando quanto deciso nella sentenza n. 47/2023 del Tribunale di Novara;
In ogni caso, con vittoria di spese e competenze per ambo i gradi di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. Con atto di citazione e convenivano in giudizio la CP_1 Controparte_2 [...]
chiedendone la condanna al pagamento della somma di € 68.120,00 quale Parte_1
pagina 2 di 13 risarcimento per le conseguenze pregiudizievoli delle operazioni fraudolente poste in essere da terzi a loro danno.
Gli attori esponevano che:
-il sig. era intestatario del conto corrente n. 9061 e cointestatario insieme alla sig.ra del CP_1 CP_2
conto corrente n. 2644, entrambi presso NL – filiale di Novara;
-tramite operazioni di home banking da essi non disposte e non autorizzate, terzi ignoti ponevano in essere un'articolata frode;
in particolare nei giorni 10, 11, 12 settembre 2019 venivano effettuati, dal conto corrente n. 9061 due ricariche su carta prepagata dell'importo di € 4.850,00 e di € 4.930,00 e un bonifico di € 28.000,00 a favore di tale (persona sconosciuta ai coniugi), e dal Persona_1
conto corrente n. 2644 un bonifico di € 205,00 a favore di SA IN S., un bonifico di € 300,00
a favore di Skyll Ltd, un bonifico di € 25.000,00 in favore di e una ricarica su carta Persona_1
prepagata di € 4.835,00;
-il sig. nella serata del 10.9.2019, resosi conto che il proprio cellulare non aveva segnale, CP_1
contattava il servizio clienti TIM, ove veniva rassicurato sul corretto funzionamento della linea e consigliato di recarsi in un centro TIM per verificare se il problema non dipendesse dalla scheda SIM;
il giorno seguente, 11.9.2019, recatosi in un centro TIM, apprendeva che la propria SIM era stata bloccata il giorno precedente presso un centro TIM di Napoli e sostituita con altra scheda avente il medesimo numero di telefono;
nella mattina del 12.9.2019 si recava presso i Carabinieri per denunciare la clonazione della propria scheda SIM;
ottenuta l'attivazione di una scheda SIM avente lo stesso numero di quella bloccata, riceveva un messaggio dalla propria banca che lo informava di un'operazione eseguita sul conto 2644 in data 12.9.2019 per € 4.835,00; appurato che tale operazione non era stata effettuata dalla moglie cointestataria del conto, contattava immediatamente la banca per bloccare carte di pagamento e home banking;
nonostante il blocco, la banca autorizzava il pagamento di un bonifico in favore di di € 25.000,00 inserito successivamente nella stessa Persona_1
giornata; era responsabile ai sensi dell'art. 12 D.Lgs. 11/2010, che obbligava l'istituto bancario a CP_3
tenere indenne il correntista, risarcendolo, dalle conseguenze pregiudizievoli allo stesso derivanti in conseguenza di operazioni fraudolente poste in essere da terzi, salvo che provasse il dolo o la colpa grave del cliente. costituendosi, preliminarmente chiedeva di sospendere il procedimento fino alla CP_3
definizione del pregiudiziale procedimento penale, scaturente dalla denuncia presentata dal sig. ; CP_1
nel merito chiedeva di rigettare la domanda perché infondata in fatto e in diritto, allegando che: il proprio operato era stato conforme alla disciplina normativa e regolamentare vigente in materia di pagina 3 di 13 servizi di pagamento telematici;
la banca non aveva svolto alcuna attività in relazione alle operazioni contestate, formalmente disposte dagli intestatari dei rapporti di conto corrente con utilizzo delle credenziali di accesso al sistema home banking, dai medesimi detenute in via esclusiva;
la truffa sembrava essere stata realizzata da terzi attraverso la sostituzione della scheda SIM dell'utenza cellulare intestata al sig. , sulla quale – non appena ripristinata il 12.9.2019 - era CP_1 immediatamente pervenuto l'avviso di disposizione delle operazioni effettuate in pari data;
la banca aveva quindi immediatamente avvisato il cliente di quanto occorso, così come avvenuto anche per le operazioni disposte il 10 e l'11.9.2019, con messaggi evidentemente non andati a buon fine a causa dell'intervento di terzo, non ascrivibile alla banca né dalla stessa rilevabile;
non era stato dimostrato il rispetto da parte del cliente delle disposizioni contrattuali inerenti la tutela delle credenziali di accesso al sistema dei servizi di pagamento telematici, né il danno lamentato e il nesso causale;
i sig.ri e CP_1
si erano resi corresponsabili del danno lamentato;
la banca aveva utilizzato tutti gli strumenti CP_2
idonei alla protezione dei dati personali del correntista, impiegando il sistema di autenticazione basato sula generazione di una password usa e getta (c.d. OTP); i clienti dovevano prestare attenzione alle pratiche di truffa di phishing e anche di c.d. sim swap fraud, e cioè di sostituzione della scheda telefonica SIM al fine di ricevere il codice OTP necessario per la singola operazione, che richiedevano la necessaria preventiva appropriazione delle credenziali di home banking, con onere di diligenza ed esclusivo carico del cliente.
Con sentenza n. 47/2023 pubblicata il 26.1.2023, il Tribunale di Novara riteneva fondata e accoglieva la domanda attorea, condannando al pagamento in favore degli attori Parte_1
della somma di € 68.120,00, oltre interessi legali dalla messa in mora al saldo, e al rimborso delle spese di lite.
Il Tribunale rilevava che:
-ai sensi del D.Lgs. n. 11/2010 sui servizi di pagamento - il cui obiettivo era di rendere l'ambiente informatico-finanziario improntato a criteri di maggior sicurezza e affidabilità, imponendo ai prestatori dei servizi di pagamento specifici obblighi di precauzione e istituendo un regime di speciale protezione e di speciale favore probatorio a beneficio degli utilizzatori - in caso di disconoscimento di un'operazione di pagamento, ex art. 12 la responsabilità dell'utente era circoscritta ai casi di comportamento fraudolento o all'inadempimento gravemente colposo agli obblighi posti a suo carico dall'art. 7, cioè agli obblighi di utilizzare lo strumento di pagamento in conformità ai termini del servizio e di denunciare tempestivamente lo smarrimento o ogni altro uso non autorizzato dello strumento;
l'onere di provare la colpa grave dell'utente incombeva sulla banca;
lo squilibrio nel rapporto fra prestatore e utilizzatore dei servizi di pagamento, creato da tali disposizioni, si giustificava pagina 4 di 13 per il principio del rischio d'impresa, essendo ragionevole far gravare sull'intermediario i rischi statisticamente prevedibili legati ad attività oggettivamente pericolose, che interessavano un'ampia moltitudine di consumatori o utenti, in quanto il costo dell'assicurazione di detti rischi poteva essere computato nella determinazione dei prezzi di vendita dei beni o di fornitura del servizio alla generalità degli utenti (Collegio di Coordinamento dell'ABF decisione 26.10.2012 n.3498); come ritenuto dalla
Cassazione, anche al fine di garantire la fiducia degli utenti nella sicurezza del sistema (il che rappresentava interesse degli stessi operatori) era del tutto ragionevole ricondurre nell'area del rischio professionale del prestatore dei servizi di pagamento, prevedibile ed evitabile con appropriate misure destinate a verificare la riconducibilità delle operazioni alla volontà del cliente, la possibilità di una utilizzazione dei codici di accesso al sistema da parte di terzi, non attribuibile al dolo del titolare o a comportamenti talmente incauti da non poter essere fronteggiati in anticipo (Cass. civ. 2950/2017);
-sussisteva indubbiamente l'obbligo della banca di rimborsare agli attori l'importo di € 25.000,00, di cui al bonifico disposto in data 12.9.2019 dal conto corrente 2644, dopo che il sig. aveva CP_1
contattato la banca per chiedere il blocco di carte di credito e home banking;
inspiegabilmente, nonostante la conferma dell'avvenuto blocco alle ore 12,36, la banca alle ore 18,12 aveva autorizzato il bonifico in favore di la fattispecie rientrava nella disciplina dell'art. 12 comma 1 Persona_1
D.Lgs. 11/2020, secondo cui “Salvo il caso in cui abbia agito in modo fraudolento, l'utente non sopporta alcuna perdita derivante dall'utilizzo di uno strumento di pagamento smarrito, sottratto o utilizzato indebitamente, intervenuto dopo la comunicazione eseguita ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera b)”; non vi era prova di un comportamento fraudolento dei clienti i quali, non appena resisi conto delle operazioni non autorizzate sul proprio conto corrente, avevano chiesto alla banca il blocco delle carte e dell'home banking;
al contrario, era provata la colpa grave della banca la quale, nonostante la richiesta di blocco di carte e home banking, aveva autorizzato un bonifico di importo rilevante, peraltro in favore del medesimo soggetto beneficiario del bonifico disposto in data 11.9.2019 e già disconosciuto dal cliente;
-sussisteva parimenti l'obbligo della banca di rimborsare agli attori le somme di cui alle restanti operazioni disconosciute;
la banca stessa ammetteva che gli attori non avevano autorizzato i bonifici/ricariche in contestazione, e che fossero vittime di una truffa, probabilmente di quella nota con il nome di Sim Swap Fraud;
non era stata dedotta, né tantomeno ammessa o provata, alcuna circostanza concreta circa la mancata cautela nell'uso dei mezzi informatici e nella custodia delle proprie credenziali di accesso ai conti correnti da parte degli attori;
anzi il sig. si era trovato di fronte al CP_1
blocco del telefono e della app sul medesimo installata, non avendo avuto la possibilità di verificare in tempo reale cosa stesse succedendo sul suo conto corrente;
tanto che, come affermato dalla stessa pagina 5 di 13 banca, i messaggi inviati al correntista in relazione alle operazioni compiute in data 10-11.9.2019 dal conto corrente n.9061, non andarono a buon fine in quanto evidentemente ricevuti dal truffatore che aveva clonato la SIM del sig. ; solo a seguito di denuncia sporta in data 11.9.2019, il sig. CP_1 CP_1
era riuscito ad ottenere, in data 12.9.2019, una nuova scheda SIM associata al vecchio numero di telefono e a ricevere l'SMS relativo alla ricarica di carta prepagata del 12.9.2019 e quindi a bloccare carte e home banking;
era dunque la stessa banca che escludeva il dolo degli attori e non ne provava nemmeno la colpa grave;
in definitiva, non essendovi elementi certi da cui far discendere un addebito di colpa grave in capo agli attori, la banca convenuta doveva risarcire l'intera somma di € 68.120,00 oltre interessi legali dalla messa in mora (21.10.2019) all'effettivo soddisfo.
II. La propone appello avverso la sentenza del Tribunale, di cui Parte_1
chiede la riforma formulando le conclusioni sopra riportate.
Con un unico motivo di gravame - “Manifesta erroneità e/o contraddittorietà della gravata sentenza per integrale omissione di giudizio in ordine all'eccezione preliminare di sospensione e per erronea valutazione dei mezzi di prova documentale disponibili con riferimento alla condotta negligente del cliente, oltre che per omessa attività istruttoria” - allega che: l'operato della banca è stato conforme alla disciplina normativa e regolamentare vigente in materia di servizi di pagamento telematici;
la stessa non ha infatti svolto alcuna attività in relazione alle operazioni di ricarica e bonifico, formalmente disposte dagli intestatari dei rapporti di conto corrente e delle carte ricaricabili (con conseguente insussistenza per la banca di alcun elemento utile per individuare motivi di rischio, quantomeno delle operazioni di ricarica), con utilizzo delle credenziali di accesso al sistema di home banking, dai medesimi clienti detenute in via esclusiva, e della propria strumentazione informatica;
né vi è stata alcuna preventiva segnalazione di malfunzionamento della piattaforma o di incidenti operativi;
come riconosciuto dalla stessa controparte, e non riconosciuto dalla banca, la truffa sembrerebbe essere stata realizzata da terzi attraverso la sostituzione della scheda SIM dell'utenza cellulare intestata al sig.
; la banca aveva utilizzato tutti gli strumenti idonei alla protezione dei dati personali del CP_1
correntista, impiegando il sistema di autenticazione basato sula generazione di una password usa e getta
(c.d. OTP); i clienti dovevano prestare attenzione alle pratiche di truffa di phishing e anche di c.d. sim swap fraud, e cioè di sostituzione della scheda telefonica SIM al fine di ricevere il codice OTP necessario per la singola operazione, che richiedevano la necessaria preventiva appropriazione delle credenziali di home banking, con onere di diligenza ed esclusivo carico del cliente;
la banca ha sempre avvisato tempestivamente il cliente delle varie operazioni, con messaggi regolarmente inviati e che solo a posteriori il destinatario ha visualizzato, a causa della sua tardiva denuncia in data 12.9.2019; vi è
pagina 6 di 13 stato difetto di diligenza del cliente, che ha denunciato tardivamente lo “smarrimento” della propria
SIM in data 12.9.2019, con successiva integrazione della denuncia per “clonazione” addirittura un mese più tardi (in data 12.10.2019), nonostante fosse consapevole fin dal 10.9.2019 della problematica insorta sul proprio dispositivo telefonico;
dalla stampa del “file log” dei clienti per il periodo 1-
20.9.2019, prodotta come documento 6, emerge che in data 10.9.2019 alle ore 18,13 il cliente avrebbe potuto accorgersi della frode;
il disciplinare contrattuale del servizio di home banking prevede che la banca non risponda di eventuali utilizzi impropri e fraudolenti degli strumenti di sicurezza forniti al firmatario;
inoltre il cliente ha sottoscritto le condizioni generali del servizio di avviso e notifica via
SMS, che prevedono che il cliente è responsabile della custodia e del corretto utilizzo del proprio telefono cellulare e del numero di utenza telefonica comunicato alla banca e risponde del loro indebito uso;
non sussistono i presupposti legittimanti la domanda nei confronti della banca, non essendo stato provato il rispetto da parte del cliente delle disposizioni contrattuali in materia, né il danno lamentato e il nesso causale tra il comportamento della banca e il danno;
in caso di condanna al risarcimento del danno, questo deve essere equitativamente limitato al danno prevedibile ex art. 1225 c.c. e deve essere quantomeno ridotto, ai sensi dell'art. 1227 c.c., in proporzione alla gravità della colpa dei signori e che si sono resi corresponsabili del danno avendo, con condotta negligente, denunciato CP_1 CP_2
tardivamente il fatto;
risulta palese la natura pregiudiziale dell'accertamento del fatto reato oggetto della denuncia per frode informatica, dovendo il processo civile essere sospeso ex art. 295 c.p.c. in attesa della definizione del procedimento penale, che ne costituisce l'antecedente logico-giuridico necessario.
Gli appellati e chiedono di rigettare l'appello in quanto CP_1 Controparte_2
infondato, formulando le conclusioni sopra riportate;
richiamano le argomentazioni svolte nella sentenza di primo grado, aggiungendo che: le doglianze della banca sono fondate esclusivamente su una riproposizione pedissequa delle argomentazioni svolte in primo grado, senza revisione critica alla sentenza;
controparte riporta le condizioni generali del servizio di avviso e notifica via SMS tentando di ottenere un'indebita inversione dell'onere probatorio gravante in capo alla medesima;
non tiene conto del D. Lgs. 11/2010 e di quanto ampiamente ritenuto dalla giurisprudenza, come risulta nella sentenza impugnata;
non può essere imputata alcuna responsabilità ai signori e e non è CP_1 CP_2
vero che vi è stato ritardo nella denuncia;
il documento 6 a cui fa riferimento l'appellante è inammissibile, come già eccepito nel giudizio di primo grado, perché è stato prodotto con memoria ex art. 183 comma 6 n. 3 c.p.c. pur trattandosi di produzione a prova diretta e non a prova contraria, quindi pagina 7 di 13 tardivamente;
è peraltro privo di valore probatorio poiché il contenuto appare incomprensibile, si tratta inoltre di mera stampata non formalmente riconducibile a CP_3
III. L'appello viene rigettato.
Preliminarmente si rileva che non sussistono i presupposti dell'art. 295 c.p.c. per la sospensione necessaria del giudizio, in attesa della definizione del procedimento penale nascente dalla denuncia presentata dal sig. per il reato di truffa commessa da ignoti. CP_1
Come statuito da Cass. civ. 18725/2023, “In tema di sospensione del processo la giurisprudenza di questa Corte è chiara nell'affermare che il rapporto tra giudizio civile e penale è ispirato al principio della separatezza dei due giudizi, e che deve darsi una interpretazione restrittiva dell'istituto della sospensione, in armonia con il principio della ragionevole durata del processo. Escluse quindi le ipotesi di sospensione necessaria del giudizio, il Giudice civile deve procedere ad autonomo accertamento dei fatti. La sospensione del giudizio civile ex art. 295 c.p.c. è necessaria soltanto quando la previa definizione di altra controversia civile, penale o amministrativa, pendente davanti allo stesso o ad altro
Giudice, sia imposta da una espressa disposizione di legge ovvero quando, per il suo carattere pregiudiziale, costituisca l'indispensabile antecedente logico - giuridico dal quale dipenda la decisione della causa pregiudicata ed il cui accertamento sia richiesto con efficacia di giudicato”, mentre “non basta che nei due processi rilevino gli stessi fatti”.
Nel caso in esame la previa definizione del processo penale non è imposta da un'espressa disposizione di legge e non è richiesto l'accertamento penale con efficacia di giudicato (del reato di truffa commesso da terzi) per la decisione del giudizio civile (avente ad oggetto la responsabilità della banca per il danno subito dal cliente per effetto della truffa).
Non è sufficiente che nel presente giudizio rilevino gli stessi fatti, dovendo il giudice civile procedere ad autonomo accertamento di tali fatti.
In ordine alle questioni istruttorie:
-il documento 6, indicato dall'appellante come “file log dei clienti per il periodo 01-20/09/2019”, è inammissibile in quanto è stato tardivamente prodotto nel giudizio di primo grado, solo con la memoria ex art. 183 comma 6 n.3 c.p.c., come eccepito da controparte in quel giudizio;
il documento, invocato allo scopo di dimostrare che il sig. avrebbe potuto accorgersi della frode fin dal 10.9.2019 ore CP_1
18,13, costituisce una produzione a prova diretta (spettando alla banca provare la colpa grave o il dolo del cliente) e non a prova contraria;
pertanto la produzione solo con la memoria n.3, destinata pagina 8 di 13 esclusivamente alla prova contraria, è tardiva;
peraltro il documento non sarebbe comunque utilizzabile perché di contenuto del tutto incomprensibile e perché si tratta di una tabella priva di qualsivoglia indicazione della provenienza dei dati;
-le istanze istruttorie formulate nelle conclusioni sono inammissibili, perché l'appellante non illustra le ragioni per cui i tre capi di prova orale sarebbero rilevanti e in quali termini influirebbero sulla decisione finale rispetto al percorso argomentativo del Tribunale.
Nel merito, l'appello è infondato.
Il Tribunale ha accertato - in via definitiva, non essendovi specifica censura in appello - le seguenti circostanze di fatto:
-nei giorni 10-11-12 settembre 2019 sono state effettuate sui conti correnti NL n.9061, intestato a
, e n.2644, cointestato a e disposizioni di CP_1 CP_1 Controparte_2
pagamento (bonifici e ricariche di carte prepagate) tramite home banking per complessivi € 68.120,00, che sono state disconosciute dai correntisti;
-i signori e non hanno autorizzato tali disposizioni di pagamento e sono stati vittime di CP_1 CP_2
una truffa da parte di terzi, probabilmente quella nota con il nome Sim Swap Fraud;
-il sig. si è trovato di fronte al blocco del telefono, e di conseguenza della app della banca sul CP_1
medesimo installata;
come affermato dalla stessa NL, i messaggi inviati dalla banca al correntista in relazione alle operazioni compiute nelle date 10-11 settembre 2019 non sono andati a buon fine, in quanto evidentemente ricevuti dal truffatore che aveva clonato la SIM del sig. ; CP_1
-solo a seguito di denuncia presentata in data 11.9.2019 il sig. è riuscito ad ottenere, in data CP_1
12.9.2019, una nuova scheda SIM associata al vecchio numero di telefono e a ricevere l'SMS relativo alla ricarica di carta prepagata effettuata il 12.9.2019 e ha quindi bloccato carte e home banking;
-la richiesta di blocco di carte e home banking è stata effettuata dal sig. il 12.9.2019, ricevendo CP_1 conferma dell'avvenuto blocco alle ore 12,36; ciononostante alle ore 18,12 la banca ha autorizzato il bonifico di € 25.000,00 a favore di stesso soggetto beneficiario di precedente Persona_1
bonifico del 11.9.2019 già disconosciuto dal cliente.
Alla fattispecie si applica l'art. 12 del D.Lgs. 11/2010 relativo alla “Responsabilità del pagatore per l'utilizzo non autorizzato di strumenti o servizi di pagamento”.
Il motivo di appello ripropone le argomentazioni svolte in primo grado, in ordine all'onere della prova in capo al correntista, all'assenza di responsabilità della banca per non avere preso parte alle operazioni disconosciute, alla mancanza di prova del rispetto delle condizioni generali di contratto, senza pagina 9 di 13 esaminare la normativa e la giurisprudenza di legittimità in materia e senza confrontarsi con la sentenza impugnata che le ha ampiamente illustrate.
La responsabilità di NL nei confronti degli appellati sussiste, con riferimento al bonifico di €
25.000,00 autorizzato alle ore 18,12 del 12.9.2019, ai sensi dell'art. 12 comma 1 D.Lgs. 11/2010, a norma del quale “salvo il caso in cui abbia agito in modo fraudolento” l'utente non sopporta alcuna perdita derivante dall'utilizzo di uno strumento di pagamento smarrito, sottratto o utilizzato indebitamente intervenuto dopo la comunicazione eseguita ai sensi dell'art. 7 comma 1 lett. b (che prevede l'obbligo dell'utente di comunicare senza indugio al prestatore di servizi di pagamento lo smarrimento, il furto, l'appropriazione indebita o l'uso non autorizzato dello strumento non appena ne viene a conoscenza).
Nel caso di specie il bonifico è stato autorizzato dopo che il sig. aveva effettuato tale CP_1
comunicazione, chiedendo di bloccare carte e home banking per l'uso non autorizzato dello strumento, ricevendo conferma del blocco alle ore 12,36 del 12.9.2019. Ed è pacifico che il cliente non abbia agito in modo fraudolento;
a fronte dell'accertamento del Tribunale circa la mancanza di prova (e prima ancora di allegazione) di un comportamento fraudolento, l'appellante non svolge alcuna deduzione sul punto.
Come correttamente rilevato dal Tribunale, è anzi provata la colpa grave della banca, che nonostante la richiesta di blocco ha autorizzato il bonifico, oltretutto di importo rilevante e in favore del medesimo soggetto già beneficiario di bonifico disconosciuto del 11.9.2019.
Per tutte le altre operazioni, la responsabilità di NL nei confronti degli appellati sussiste ai sensi dell'art. 12 comma 3 D.Lgs. 11/2010, a norma del quale la responsabilità della banca è esclusa solo nel caso in cui il cliente abbia agito in modo fraudolento o non abbia adempiuto a uno o più degli obblighi di cui all'articolo 7 con dolo o colpa grave (obblighi relativi all'adozione delle ragionevoli misure idonee a proteggere le credenziali di sicurezza personalizzate e a comunicare senza indugio lo smarrimento, il furto, l'appropriazione indebita o l'uso non autorizzato dello strumento non appena ne viene a conoscenza).
Come statuito dalla Corte di Cassazione “in tema di responsabilità della banca, ovvero dell'erogatore del corrispondente servizio, in caso di operazioni effettuate a mezzo di strumenti elettronici, anche al fine di garantire la fiducia degli utenti nella sicurezza del sistema (il che rappresenta interesse degli stessi operatori), è del tutto ragionevole ricondurre nell'area del rischio professionale del prestatore dei servizi di pagamento – prevedibile ed evitabile con appropriate misure destinate a verificare la riconducibilità delle operazioni alla volontà del cliente – la possibilità di un'utilizzazione dei codici di accesso al sistema da parte di terzi, non attribuibile al dolo del titolare o a comportamenti talmente pagina 10 di 13 incauti da non poter essere fronteggiati in anticipo: ne consegue che, anche prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. n.11 del 2010, attuativo della Dir. n.2007/64/CE relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, l'erogatore di servizi, cui è richiesta una diligenza di natura tecnica, da valutarsi con il parametro dell'accordo banchiere, è tenuto a fornire la prova della riconducibilità dell'operazione al cliente” (Cass. civ. 13204/2023; Cass. civ. 23683/2024; Cass. civ. 26916/2020); sicché “la responsabilità della banca per operazioni effettuate a mezzo di strumenti elettronici, con particolare verifica della loro riconducibilità alla volontà del cliente mediante il controllo dell'utilizzazione illecita dei relativi codici da parte di terzi, va esclusa se ricorre una situazione di colpa grave dell'utente”
(Cass. civ. 23683/2024; Cass. civ. 11492/2022); sulla base di tali principi, Cass. civ. 13204/2023 ha rilevato che “La corte territoriale ha violato la regola di riparto dell'onere della prova perché ha addossato al cliente l'onere della prova della diligenza nel contegno di utilizzatore del sistema informatico, laddove invece spettava al prestatore del servizio di pagamento provare la riconducibilità dell'operazione al cliente. Le conseguenze sfavorevoli del fatto rimasto ignoto (relativo al contegno del cliente) all'esito dell'istruzione della causa sono state così fatte ricadere sul cliente” anziché sul prestatore del servizio di pagamento.
Risultano quindi infondate le contrarie deduzioni svolte nel motivo di appello.
Nel caso in esame NL non ha provato la colpa grave del cliente (né tantomeno il dolo).
L'appellante deduce che vi è stato difetto di diligenza del cliente, perché secondo le sue stesse allegazioni ha denunciato tardivamente lo “smarrimento” della propria SIM in data 12.9.2019, con successiva integrazione della denuncia per “clonazione” addirittura un mese più tardi (in data
12.10.2019), nonostante fosse consapevole fin dal 10.9.2019 della problematica insorta sul proprio dispositivo telefonico.
La deduzione è infondata, in quanto il 10.9.2019 il sig. ha constatato che il suo cellulare non CP_1
funzionava, non che la SIM era stata clonata.
Parte attrice in primo grado ha allegato (come denunciato alla Questura di Novara in data 12.9.2019, doc. 6) che: il sig. il 10.9.2019 si è accorto che il proprio cellulare non aveva più segnale e in CP_1
serata ha contattato il servizio clienti TIM;
l'operatore gli ha comunicato che la linea era funzionante e che il malfunzionamento del telefono poteva essere determinato da una problematica della scheda SIM, invitandolo a recarsi presso un centro TIM;
in data 11.9.2019 si è recato in un centro TIM e ha appreso che la propria SIM era stata bloccata il giorno precedente presso un centro TIM di Napoli e sostituita con altra scheda avente lo stesso numero di telefono;
pertanto alle ore 8,45 del 12.9.2019 si è recato presso i Carabinieri per sporgere denuncia (doc. 3); tornando presso il centro TIM, ha potuto attivare nuova scheda SIM con lo stesso numero di quella bloccata e ha ricevuto un messaggio della banca che pagina 11 di 13 lo informava di un'operazione eseguita sul conto 2644 in data 12.9.2019 per € 4.835,00; ha contattato immediatamente la banca per bloccare carte di pagamento e home banking;
recatosi presso la filiale
NL ha ricevuto conferma dell'avvenuto blocco alle ore 12,36 e ha appreso dei movimenti eseguiti sui propri conti correnti negli ultimi due giorni;
alle 15,30 di quello stesso giorno si è recato presso la
Questura per sporgere denuncia-querela (doc. 6); nonostante il blocco e le rassicurazioni ricevute in banca, alle ore 18,12 NL ha autorizzato il pagamento del bonifico in favore di di Persona_1
€ 25.000,00; il 13.9.2019 il sig. si è recato nuovamente presso la Questura per integrare la CP_1
denuncia-querela, una volta appreso dell'ulteriore bonifico (doc. 9); resosi conto che nella denuncia ai
Carabinieri della mattina del 12.9, a causa di un'incomprensione con il verbalizzante, era stato indicato lo smarrimento della SIM che invece era sempre rimasta in suo possesso, in data 12.10.2019 ha integrato la denuncia presso i Carabinieri riferendo che la SIM era stata clonata (doc. 4).
Pertanto, contrariamente a quanto dedotto dall'appellante, non vi è stata colpa, né tantomeno colpa grave, da parte del sig. nei tempi della comunicazione alla banca, considerato che in data CP_1
10.9.2019 egli ha solo constatato il mancato funzionamento del suo telefono cellulare e non la clonazione della SIM;
e che, solo dopo le informazioni ricevute presso il centro TIM, la denuncia ai
Carabinieri, il ritorno presso il centro TIM, ha saputo che sui conti correnti erano state effettuate disposizioni non autorizzate e ha avuto contezza di quanto avvenuto. A quel punto si è attivato immediatamente, quella stessa mattina, per la comunicazione alla banca.
Si rileva peraltro che NL, che ascrive al cliente una negligenza per la tardività della comunicazione, ha dimostrato con il suo comportamento che neanche una comunicazione tempestiva è stata sufficiente per evitare la successiva disposizione non autorizzata (nel pomeriggio del 12.9).
Il fatto che la prima denuncia ai Carabinieri (delle ore 8,45 del 12.9.2019) non facesse riferimento alla clonazione della SIM ma al suo smarrimento, è del tutto irrilevante ai fini della responsabilità della banca, a cui è stata comunque immediatamente comunicata la necessità di bloccare ogni disposizione proveniente da quella SIM. E la denuncia così come effettuata ha raggiunto lo scopo di consentire al sig. di ottenere immediatamente una nuova SIM associata al suo vecchio numero, CP_1
permettendogli di ricevere il messaggio della banca e di fare la dovuta comunicazione a NL.
Non è poi vero che il sig. abbia atteso un mese per indicare nella denuncia che si è trattato di CP_1
clonazione e non di smarrimento della SIM, perché egli aveva già nella stessa giornata del 12.9.2019 presentato denuncia completa presso la Questura;
la correzione del mese successivo si riferisce esclusivamente alla denuncia presso i Carabinieri. Nessuna conseguenza è comunque derivata da tale correzione ai fini oggetto di causa.
pagina 12 di 13 Le considerazioni svolte, la normativa e la giurisprudenza illustrate, rendono infondate tutte le diverse allegazioni svolte nel motivo di appello.
L'appello viene rigettato, con conferma della sentenza impugnata.
IV. Le spese di lite del presente giudizio d'appello seguono la soccombenza e sono poste a carico di parte appellante.
Le stesse vengono liquidate ai sensi del D.M. 55/2014 come modificato con D.M. 147/2022, tenuto conto del valore di causa (scaglione da € 52.000,01 a € 260.000,00) e dell'attività svolta (con esclusione della fase istruttoria), nei seguenti importi corrispondenti ai valori medi: € 2.977,00 per fase di studio, € 1.911,00 per fase introduttiva, € 5.103,00 per fase decisionale, per totali € 9.991,00 per compensi;
oltre al 15% rimborso forfettario spese, CPA e IVA se dovute.
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 13 comma 1 quater D.P.R. n. 115/2002 la parte appellante è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Torino, Sezione Prima Civile, ogni altra istanza, eccezione e deduzione respinta, definitivamente pronunciando,
-rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. 47/2023 del Parte_1
Tribunale di Novara, pubblicata il 26.1.2023, che per l'effetto conferma;
-condanna parte appellante al pagamento delle spese processuali del giudizio d'appello a favore della parte appellata, che liquida in € 9.991,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario spese in misura del
15% dei compensi, CPA ed IVA se dovute.
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 13 comma 1 quater D.P.R. n. 115/2002 la parte appellante è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del 19.6.2025 dalla Prima Sezione Civile della Corte
d'Appello.
Il Consigliere Estensore La Presidente
Dott.ssa Silvia Orlando Dott.ssa Gabriella Ratti
pagina 13 di 13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE PRIMA CIVILE
La Corte d'Appello, riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Gabriella Ratti Presidente
Dott.ssa Silvia Orlando Consigliere relatore
Dott. Bruno Gian Pio Conca Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta in secondo grado al n. r.g. 359/2023 avente ad oggetto: responsabilità della banca - pagamenti non autorizzati promossa da:
(C.F. e P.I. ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata presso l'Avv. Paolo Maria Verrecchia, che la rappresenta e difende per procura in atti;
PARTE APPELLANTE
Contro
(C.F. ) e (C.F. CP_1 C.F._1 Controparte_2
, elettivamente domiciliati presso l'Avv. Alessandro Nai, che li rappresenta e C.F._2
difende per procura in atti;
PARTE APPELLATA
Udienza di rimessione della causa a decisione del 17.6.2025.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PER PARTE APPELLANTE:
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, pagina 1 di 13 - accogliere il presente appello per le motivazioni tutte esposte nella parte narrativa dell'impugnazione e nelle successive difese e, conseguentemente, annullare, revocare o, comunque, riformare la sentenza impugnata e, per l'effetto, ritenere e dichiarare che le domande attoree in prime cure sono integralmente infondate e prive di presupposti legittimanti in fatto ed in diritto, rigettando le stesse in toto con qualunque statuizione ed accogliendo le seguenti conclusioni formulate in primo grado:
- in via preliminare, ritenere e dichiarare la pregiudizialità del procedimento penale scaturente dalla denuncia presentata dal Sig. in date 12-13/09/2019 presso la Questura di Novara, per i CP_1 motivi esposti nella parte narrativa dell'atto di costituzione e delle successive difese e, conseguentemente, disporre la sospensione del presente procedimento in attesa degli esiti dell'accertamento che ne costituisce l'antecedente logico-giuridico necessario;
- nel merito, ritenere e dichiarare che le domande di controparte sono integralmente infondate e prive di presupposti legittimanti, in fatto ed in diritto, per le motivazioni tutte esposte nella parte narrativa dell'atto di costituzione e delle successive difese e, conseguentemente, rigettare le stesse in toto;
- in subordine, nella denegata ipotesi di ritenuta ammissibilità delle domande di parte attrice, ritenere e dichiarare il concorso colposo dei Sigg.ri e nella causazione del CP_1 Controparte_2
danno lamentato e la non prevedibilità dello stesso e, conseguentemente, determinare equitativamente la somma oggetto di rimborso e/o risarcimento ex artt. 1225 e 1227 c.c., disponendo, comunque, la decurtazione e/o compensazione parziale degli importi corrispondenti ai valori parzialmente rimborsati e/o rimborsandi;
- in via istruttoria, istanze formulate nelle note scritte di precisazione delle conclusioni 26.9.2024.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio e con ogni e più ampia riserva di ulteriormente articolare e dedurre nel contesto degli atti conclusivi.
PER PARTE APPELLATA:
Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, disattesa ogni avversa istanza, deduzione ed eccezione,
Nel merito
- respingere la domanda di parte appellante poiché infondata sia in fatto che in diritto, confermando quanto deciso nella sentenza n. 47/2023 del Tribunale di Novara;
In ogni caso, con vittoria di spese e competenze per ambo i gradi di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. Con atto di citazione e convenivano in giudizio la CP_1 Controparte_2 [...]
chiedendone la condanna al pagamento della somma di € 68.120,00 quale Parte_1
pagina 2 di 13 risarcimento per le conseguenze pregiudizievoli delle operazioni fraudolente poste in essere da terzi a loro danno.
Gli attori esponevano che:
-il sig. era intestatario del conto corrente n. 9061 e cointestatario insieme alla sig.ra del CP_1 CP_2
conto corrente n. 2644, entrambi presso NL – filiale di Novara;
-tramite operazioni di home banking da essi non disposte e non autorizzate, terzi ignoti ponevano in essere un'articolata frode;
in particolare nei giorni 10, 11, 12 settembre 2019 venivano effettuati, dal conto corrente n. 9061 due ricariche su carta prepagata dell'importo di € 4.850,00 e di € 4.930,00 e un bonifico di € 28.000,00 a favore di tale (persona sconosciuta ai coniugi), e dal Persona_1
conto corrente n. 2644 un bonifico di € 205,00 a favore di SA IN S., un bonifico di € 300,00
a favore di Skyll Ltd, un bonifico di € 25.000,00 in favore di e una ricarica su carta Persona_1
prepagata di € 4.835,00;
-il sig. nella serata del 10.9.2019, resosi conto che il proprio cellulare non aveva segnale, CP_1
contattava il servizio clienti TIM, ove veniva rassicurato sul corretto funzionamento della linea e consigliato di recarsi in un centro TIM per verificare se il problema non dipendesse dalla scheda SIM;
il giorno seguente, 11.9.2019, recatosi in un centro TIM, apprendeva che la propria SIM era stata bloccata il giorno precedente presso un centro TIM di Napoli e sostituita con altra scheda avente il medesimo numero di telefono;
nella mattina del 12.9.2019 si recava presso i Carabinieri per denunciare la clonazione della propria scheda SIM;
ottenuta l'attivazione di una scheda SIM avente lo stesso numero di quella bloccata, riceveva un messaggio dalla propria banca che lo informava di un'operazione eseguita sul conto 2644 in data 12.9.2019 per € 4.835,00; appurato che tale operazione non era stata effettuata dalla moglie cointestataria del conto, contattava immediatamente la banca per bloccare carte di pagamento e home banking;
nonostante il blocco, la banca autorizzava il pagamento di un bonifico in favore di di € 25.000,00 inserito successivamente nella stessa Persona_1
giornata; era responsabile ai sensi dell'art. 12 D.Lgs. 11/2010, che obbligava l'istituto bancario a CP_3
tenere indenne il correntista, risarcendolo, dalle conseguenze pregiudizievoli allo stesso derivanti in conseguenza di operazioni fraudolente poste in essere da terzi, salvo che provasse il dolo o la colpa grave del cliente. costituendosi, preliminarmente chiedeva di sospendere il procedimento fino alla CP_3
definizione del pregiudiziale procedimento penale, scaturente dalla denuncia presentata dal sig. ; CP_1
nel merito chiedeva di rigettare la domanda perché infondata in fatto e in diritto, allegando che: il proprio operato era stato conforme alla disciplina normativa e regolamentare vigente in materia di pagina 3 di 13 servizi di pagamento telematici;
la banca non aveva svolto alcuna attività in relazione alle operazioni contestate, formalmente disposte dagli intestatari dei rapporti di conto corrente con utilizzo delle credenziali di accesso al sistema home banking, dai medesimi detenute in via esclusiva;
la truffa sembrava essere stata realizzata da terzi attraverso la sostituzione della scheda SIM dell'utenza cellulare intestata al sig. , sulla quale – non appena ripristinata il 12.9.2019 - era CP_1 immediatamente pervenuto l'avviso di disposizione delle operazioni effettuate in pari data;
la banca aveva quindi immediatamente avvisato il cliente di quanto occorso, così come avvenuto anche per le operazioni disposte il 10 e l'11.9.2019, con messaggi evidentemente non andati a buon fine a causa dell'intervento di terzo, non ascrivibile alla banca né dalla stessa rilevabile;
non era stato dimostrato il rispetto da parte del cliente delle disposizioni contrattuali inerenti la tutela delle credenziali di accesso al sistema dei servizi di pagamento telematici, né il danno lamentato e il nesso causale;
i sig.ri e CP_1
si erano resi corresponsabili del danno lamentato;
la banca aveva utilizzato tutti gli strumenti CP_2
idonei alla protezione dei dati personali del correntista, impiegando il sistema di autenticazione basato sula generazione di una password usa e getta (c.d. OTP); i clienti dovevano prestare attenzione alle pratiche di truffa di phishing e anche di c.d. sim swap fraud, e cioè di sostituzione della scheda telefonica SIM al fine di ricevere il codice OTP necessario per la singola operazione, che richiedevano la necessaria preventiva appropriazione delle credenziali di home banking, con onere di diligenza ed esclusivo carico del cliente.
Con sentenza n. 47/2023 pubblicata il 26.1.2023, il Tribunale di Novara riteneva fondata e accoglieva la domanda attorea, condannando al pagamento in favore degli attori Parte_1
della somma di € 68.120,00, oltre interessi legali dalla messa in mora al saldo, e al rimborso delle spese di lite.
Il Tribunale rilevava che:
-ai sensi del D.Lgs. n. 11/2010 sui servizi di pagamento - il cui obiettivo era di rendere l'ambiente informatico-finanziario improntato a criteri di maggior sicurezza e affidabilità, imponendo ai prestatori dei servizi di pagamento specifici obblighi di precauzione e istituendo un regime di speciale protezione e di speciale favore probatorio a beneficio degli utilizzatori - in caso di disconoscimento di un'operazione di pagamento, ex art. 12 la responsabilità dell'utente era circoscritta ai casi di comportamento fraudolento o all'inadempimento gravemente colposo agli obblighi posti a suo carico dall'art. 7, cioè agli obblighi di utilizzare lo strumento di pagamento in conformità ai termini del servizio e di denunciare tempestivamente lo smarrimento o ogni altro uso non autorizzato dello strumento;
l'onere di provare la colpa grave dell'utente incombeva sulla banca;
lo squilibrio nel rapporto fra prestatore e utilizzatore dei servizi di pagamento, creato da tali disposizioni, si giustificava pagina 4 di 13 per il principio del rischio d'impresa, essendo ragionevole far gravare sull'intermediario i rischi statisticamente prevedibili legati ad attività oggettivamente pericolose, che interessavano un'ampia moltitudine di consumatori o utenti, in quanto il costo dell'assicurazione di detti rischi poteva essere computato nella determinazione dei prezzi di vendita dei beni o di fornitura del servizio alla generalità degli utenti (Collegio di Coordinamento dell'ABF decisione 26.10.2012 n.3498); come ritenuto dalla
Cassazione, anche al fine di garantire la fiducia degli utenti nella sicurezza del sistema (il che rappresentava interesse degli stessi operatori) era del tutto ragionevole ricondurre nell'area del rischio professionale del prestatore dei servizi di pagamento, prevedibile ed evitabile con appropriate misure destinate a verificare la riconducibilità delle operazioni alla volontà del cliente, la possibilità di una utilizzazione dei codici di accesso al sistema da parte di terzi, non attribuibile al dolo del titolare o a comportamenti talmente incauti da non poter essere fronteggiati in anticipo (Cass. civ. 2950/2017);
-sussisteva indubbiamente l'obbligo della banca di rimborsare agli attori l'importo di € 25.000,00, di cui al bonifico disposto in data 12.9.2019 dal conto corrente 2644, dopo che il sig. aveva CP_1
contattato la banca per chiedere il blocco di carte di credito e home banking;
inspiegabilmente, nonostante la conferma dell'avvenuto blocco alle ore 12,36, la banca alle ore 18,12 aveva autorizzato il bonifico in favore di la fattispecie rientrava nella disciplina dell'art. 12 comma 1 Persona_1
D.Lgs. 11/2020, secondo cui “Salvo il caso in cui abbia agito in modo fraudolento, l'utente non sopporta alcuna perdita derivante dall'utilizzo di uno strumento di pagamento smarrito, sottratto o utilizzato indebitamente, intervenuto dopo la comunicazione eseguita ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera b)”; non vi era prova di un comportamento fraudolento dei clienti i quali, non appena resisi conto delle operazioni non autorizzate sul proprio conto corrente, avevano chiesto alla banca il blocco delle carte e dell'home banking;
al contrario, era provata la colpa grave della banca la quale, nonostante la richiesta di blocco di carte e home banking, aveva autorizzato un bonifico di importo rilevante, peraltro in favore del medesimo soggetto beneficiario del bonifico disposto in data 11.9.2019 e già disconosciuto dal cliente;
-sussisteva parimenti l'obbligo della banca di rimborsare agli attori le somme di cui alle restanti operazioni disconosciute;
la banca stessa ammetteva che gli attori non avevano autorizzato i bonifici/ricariche in contestazione, e che fossero vittime di una truffa, probabilmente di quella nota con il nome di Sim Swap Fraud;
non era stata dedotta, né tantomeno ammessa o provata, alcuna circostanza concreta circa la mancata cautela nell'uso dei mezzi informatici e nella custodia delle proprie credenziali di accesso ai conti correnti da parte degli attori;
anzi il sig. si era trovato di fronte al CP_1
blocco del telefono e della app sul medesimo installata, non avendo avuto la possibilità di verificare in tempo reale cosa stesse succedendo sul suo conto corrente;
tanto che, come affermato dalla stessa pagina 5 di 13 banca, i messaggi inviati al correntista in relazione alle operazioni compiute in data 10-11.9.2019 dal conto corrente n.9061, non andarono a buon fine in quanto evidentemente ricevuti dal truffatore che aveva clonato la SIM del sig. ; solo a seguito di denuncia sporta in data 11.9.2019, il sig. CP_1 CP_1
era riuscito ad ottenere, in data 12.9.2019, una nuova scheda SIM associata al vecchio numero di telefono e a ricevere l'SMS relativo alla ricarica di carta prepagata del 12.9.2019 e quindi a bloccare carte e home banking;
era dunque la stessa banca che escludeva il dolo degli attori e non ne provava nemmeno la colpa grave;
in definitiva, non essendovi elementi certi da cui far discendere un addebito di colpa grave in capo agli attori, la banca convenuta doveva risarcire l'intera somma di € 68.120,00 oltre interessi legali dalla messa in mora (21.10.2019) all'effettivo soddisfo.
II. La propone appello avverso la sentenza del Tribunale, di cui Parte_1
chiede la riforma formulando le conclusioni sopra riportate.
Con un unico motivo di gravame - “Manifesta erroneità e/o contraddittorietà della gravata sentenza per integrale omissione di giudizio in ordine all'eccezione preliminare di sospensione e per erronea valutazione dei mezzi di prova documentale disponibili con riferimento alla condotta negligente del cliente, oltre che per omessa attività istruttoria” - allega che: l'operato della banca è stato conforme alla disciplina normativa e regolamentare vigente in materia di servizi di pagamento telematici;
la stessa non ha infatti svolto alcuna attività in relazione alle operazioni di ricarica e bonifico, formalmente disposte dagli intestatari dei rapporti di conto corrente e delle carte ricaricabili (con conseguente insussistenza per la banca di alcun elemento utile per individuare motivi di rischio, quantomeno delle operazioni di ricarica), con utilizzo delle credenziali di accesso al sistema di home banking, dai medesimi clienti detenute in via esclusiva, e della propria strumentazione informatica;
né vi è stata alcuna preventiva segnalazione di malfunzionamento della piattaforma o di incidenti operativi;
come riconosciuto dalla stessa controparte, e non riconosciuto dalla banca, la truffa sembrerebbe essere stata realizzata da terzi attraverso la sostituzione della scheda SIM dell'utenza cellulare intestata al sig.
; la banca aveva utilizzato tutti gli strumenti idonei alla protezione dei dati personali del CP_1
correntista, impiegando il sistema di autenticazione basato sula generazione di una password usa e getta
(c.d. OTP); i clienti dovevano prestare attenzione alle pratiche di truffa di phishing e anche di c.d. sim swap fraud, e cioè di sostituzione della scheda telefonica SIM al fine di ricevere il codice OTP necessario per la singola operazione, che richiedevano la necessaria preventiva appropriazione delle credenziali di home banking, con onere di diligenza ed esclusivo carico del cliente;
la banca ha sempre avvisato tempestivamente il cliente delle varie operazioni, con messaggi regolarmente inviati e che solo a posteriori il destinatario ha visualizzato, a causa della sua tardiva denuncia in data 12.9.2019; vi è
pagina 6 di 13 stato difetto di diligenza del cliente, che ha denunciato tardivamente lo “smarrimento” della propria
SIM in data 12.9.2019, con successiva integrazione della denuncia per “clonazione” addirittura un mese più tardi (in data 12.10.2019), nonostante fosse consapevole fin dal 10.9.2019 della problematica insorta sul proprio dispositivo telefonico;
dalla stampa del “file log” dei clienti per il periodo 1-
20.9.2019, prodotta come documento 6, emerge che in data 10.9.2019 alle ore 18,13 il cliente avrebbe potuto accorgersi della frode;
il disciplinare contrattuale del servizio di home banking prevede che la banca non risponda di eventuali utilizzi impropri e fraudolenti degli strumenti di sicurezza forniti al firmatario;
inoltre il cliente ha sottoscritto le condizioni generali del servizio di avviso e notifica via
SMS, che prevedono che il cliente è responsabile della custodia e del corretto utilizzo del proprio telefono cellulare e del numero di utenza telefonica comunicato alla banca e risponde del loro indebito uso;
non sussistono i presupposti legittimanti la domanda nei confronti della banca, non essendo stato provato il rispetto da parte del cliente delle disposizioni contrattuali in materia, né il danno lamentato e il nesso causale tra il comportamento della banca e il danno;
in caso di condanna al risarcimento del danno, questo deve essere equitativamente limitato al danno prevedibile ex art. 1225 c.c. e deve essere quantomeno ridotto, ai sensi dell'art. 1227 c.c., in proporzione alla gravità della colpa dei signori e che si sono resi corresponsabili del danno avendo, con condotta negligente, denunciato CP_1 CP_2
tardivamente il fatto;
risulta palese la natura pregiudiziale dell'accertamento del fatto reato oggetto della denuncia per frode informatica, dovendo il processo civile essere sospeso ex art. 295 c.p.c. in attesa della definizione del procedimento penale, che ne costituisce l'antecedente logico-giuridico necessario.
Gli appellati e chiedono di rigettare l'appello in quanto CP_1 Controparte_2
infondato, formulando le conclusioni sopra riportate;
richiamano le argomentazioni svolte nella sentenza di primo grado, aggiungendo che: le doglianze della banca sono fondate esclusivamente su una riproposizione pedissequa delle argomentazioni svolte in primo grado, senza revisione critica alla sentenza;
controparte riporta le condizioni generali del servizio di avviso e notifica via SMS tentando di ottenere un'indebita inversione dell'onere probatorio gravante in capo alla medesima;
non tiene conto del D. Lgs. 11/2010 e di quanto ampiamente ritenuto dalla giurisprudenza, come risulta nella sentenza impugnata;
non può essere imputata alcuna responsabilità ai signori e e non è CP_1 CP_2
vero che vi è stato ritardo nella denuncia;
il documento 6 a cui fa riferimento l'appellante è inammissibile, come già eccepito nel giudizio di primo grado, perché è stato prodotto con memoria ex art. 183 comma 6 n. 3 c.p.c. pur trattandosi di produzione a prova diretta e non a prova contraria, quindi pagina 7 di 13 tardivamente;
è peraltro privo di valore probatorio poiché il contenuto appare incomprensibile, si tratta inoltre di mera stampata non formalmente riconducibile a CP_3
III. L'appello viene rigettato.
Preliminarmente si rileva che non sussistono i presupposti dell'art. 295 c.p.c. per la sospensione necessaria del giudizio, in attesa della definizione del procedimento penale nascente dalla denuncia presentata dal sig. per il reato di truffa commessa da ignoti. CP_1
Come statuito da Cass. civ. 18725/2023, “In tema di sospensione del processo la giurisprudenza di questa Corte è chiara nell'affermare che il rapporto tra giudizio civile e penale è ispirato al principio della separatezza dei due giudizi, e che deve darsi una interpretazione restrittiva dell'istituto della sospensione, in armonia con il principio della ragionevole durata del processo. Escluse quindi le ipotesi di sospensione necessaria del giudizio, il Giudice civile deve procedere ad autonomo accertamento dei fatti. La sospensione del giudizio civile ex art. 295 c.p.c. è necessaria soltanto quando la previa definizione di altra controversia civile, penale o amministrativa, pendente davanti allo stesso o ad altro
Giudice, sia imposta da una espressa disposizione di legge ovvero quando, per il suo carattere pregiudiziale, costituisca l'indispensabile antecedente logico - giuridico dal quale dipenda la decisione della causa pregiudicata ed il cui accertamento sia richiesto con efficacia di giudicato”, mentre “non basta che nei due processi rilevino gli stessi fatti”.
Nel caso in esame la previa definizione del processo penale non è imposta da un'espressa disposizione di legge e non è richiesto l'accertamento penale con efficacia di giudicato (del reato di truffa commesso da terzi) per la decisione del giudizio civile (avente ad oggetto la responsabilità della banca per il danno subito dal cliente per effetto della truffa).
Non è sufficiente che nel presente giudizio rilevino gli stessi fatti, dovendo il giudice civile procedere ad autonomo accertamento di tali fatti.
In ordine alle questioni istruttorie:
-il documento 6, indicato dall'appellante come “file log dei clienti per il periodo 01-20/09/2019”, è inammissibile in quanto è stato tardivamente prodotto nel giudizio di primo grado, solo con la memoria ex art. 183 comma 6 n.3 c.p.c., come eccepito da controparte in quel giudizio;
il documento, invocato allo scopo di dimostrare che il sig. avrebbe potuto accorgersi della frode fin dal 10.9.2019 ore CP_1
18,13, costituisce una produzione a prova diretta (spettando alla banca provare la colpa grave o il dolo del cliente) e non a prova contraria;
pertanto la produzione solo con la memoria n.3, destinata pagina 8 di 13 esclusivamente alla prova contraria, è tardiva;
peraltro il documento non sarebbe comunque utilizzabile perché di contenuto del tutto incomprensibile e perché si tratta di una tabella priva di qualsivoglia indicazione della provenienza dei dati;
-le istanze istruttorie formulate nelle conclusioni sono inammissibili, perché l'appellante non illustra le ragioni per cui i tre capi di prova orale sarebbero rilevanti e in quali termini influirebbero sulla decisione finale rispetto al percorso argomentativo del Tribunale.
Nel merito, l'appello è infondato.
Il Tribunale ha accertato - in via definitiva, non essendovi specifica censura in appello - le seguenti circostanze di fatto:
-nei giorni 10-11-12 settembre 2019 sono state effettuate sui conti correnti NL n.9061, intestato a
, e n.2644, cointestato a e disposizioni di CP_1 CP_1 Controparte_2
pagamento (bonifici e ricariche di carte prepagate) tramite home banking per complessivi € 68.120,00, che sono state disconosciute dai correntisti;
-i signori e non hanno autorizzato tali disposizioni di pagamento e sono stati vittime di CP_1 CP_2
una truffa da parte di terzi, probabilmente quella nota con il nome Sim Swap Fraud;
-il sig. si è trovato di fronte al blocco del telefono, e di conseguenza della app della banca sul CP_1
medesimo installata;
come affermato dalla stessa NL, i messaggi inviati dalla banca al correntista in relazione alle operazioni compiute nelle date 10-11 settembre 2019 non sono andati a buon fine, in quanto evidentemente ricevuti dal truffatore che aveva clonato la SIM del sig. ; CP_1
-solo a seguito di denuncia presentata in data 11.9.2019 il sig. è riuscito ad ottenere, in data CP_1
12.9.2019, una nuova scheda SIM associata al vecchio numero di telefono e a ricevere l'SMS relativo alla ricarica di carta prepagata effettuata il 12.9.2019 e ha quindi bloccato carte e home banking;
-la richiesta di blocco di carte e home banking è stata effettuata dal sig. il 12.9.2019, ricevendo CP_1 conferma dell'avvenuto blocco alle ore 12,36; ciononostante alle ore 18,12 la banca ha autorizzato il bonifico di € 25.000,00 a favore di stesso soggetto beneficiario di precedente Persona_1
bonifico del 11.9.2019 già disconosciuto dal cliente.
Alla fattispecie si applica l'art. 12 del D.Lgs. 11/2010 relativo alla “Responsabilità del pagatore per l'utilizzo non autorizzato di strumenti o servizi di pagamento”.
Il motivo di appello ripropone le argomentazioni svolte in primo grado, in ordine all'onere della prova in capo al correntista, all'assenza di responsabilità della banca per non avere preso parte alle operazioni disconosciute, alla mancanza di prova del rispetto delle condizioni generali di contratto, senza pagina 9 di 13 esaminare la normativa e la giurisprudenza di legittimità in materia e senza confrontarsi con la sentenza impugnata che le ha ampiamente illustrate.
La responsabilità di NL nei confronti degli appellati sussiste, con riferimento al bonifico di €
25.000,00 autorizzato alle ore 18,12 del 12.9.2019, ai sensi dell'art. 12 comma 1 D.Lgs. 11/2010, a norma del quale “salvo il caso in cui abbia agito in modo fraudolento” l'utente non sopporta alcuna perdita derivante dall'utilizzo di uno strumento di pagamento smarrito, sottratto o utilizzato indebitamente intervenuto dopo la comunicazione eseguita ai sensi dell'art. 7 comma 1 lett. b (che prevede l'obbligo dell'utente di comunicare senza indugio al prestatore di servizi di pagamento lo smarrimento, il furto, l'appropriazione indebita o l'uso non autorizzato dello strumento non appena ne viene a conoscenza).
Nel caso di specie il bonifico è stato autorizzato dopo che il sig. aveva effettuato tale CP_1
comunicazione, chiedendo di bloccare carte e home banking per l'uso non autorizzato dello strumento, ricevendo conferma del blocco alle ore 12,36 del 12.9.2019. Ed è pacifico che il cliente non abbia agito in modo fraudolento;
a fronte dell'accertamento del Tribunale circa la mancanza di prova (e prima ancora di allegazione) di un comportamento fraudolento, l'appellante non svolge alcuna deduzione sul punto.
Come correttamente rilevato dal Tribunale, è anzi provata la colpa grave della banca, che nonostante la richiesta di blocco ha autorizzato il bonifico, oltretutto di importo rilevante e in favore del medesimo soggetto già beneficiario di bonifico disconosciuto del 11.9.2019.
Per tutte le altre operazioni, la responsabilità di NL nei confronti degli appellati sussiste ai sensi dell'art. 12 comma 3 D.Lgs. 11/2010, a norma del quale la responsabilità della banca è esclusa solo nel caso in cui il cliente abbia agito in modo fraudolento o non abbia adempiuto a uno o più degli obblighi di cui all'articolo 7 con dolo o colpa grave (obblighi relativi all'adozione delle ragionevoli misure idonee a proteggere le credenziali di sicurezza personalizzate e a comunicare senza indugio lo smarrimento, il furto, l'appropriazione indebita o l'uso non autorizzato dello strumento non appena ne viene a conoscenza).
Come statuito dalla Corte di Cassazione “in tema di responsabilità della banca, ovvero dell'erogatore del corrispondente servizio, in caso di operazioni effettuate a mezzo di strumenti elettronici, anche al fine di garantire la fiducia degli utenti nella sicurezza del sistema (il che rappresenta interesse degli stessi operatori), è del tutto ragionevole ricondurre nell'area del rischio professionale del prestatore dei servizi di pagamento – prevedibile ed evitabile con appropriate misure destinate a verificare la riconducibilità delle operazioni alla volontà del cliente – la possibilità di un'utilizzazione dei codici di accesso al sistema da parte di terzi, non attribuibile al dolo del titolare o a comportamenti talmente pagina 10 di 13 incauti da non poter essere fronteggiati in anticipo: ne consegue che, anche prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. n.11 del 2010, attuativo della Dir. n.2007/64/CE relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, l'erogatore di servizi, cui è richiesta una diligenza di natura tecnica, da valutarsi con il parametro dell'accordo banchiere, è tenuto a fornire la prova della riconducibilità dell'operazione al cliente” (Cass. civ. 13204/2023; Cass. civ. 23683/2024; Cass. civ. 26916/2020); sicché “la responsabilità della banca per operazioni effettuate a mezzo di strumenti elettronici, con particolare verifica della loro riconducibilità alla volontà del cliente mediante il controllo dell'utilizzazione illecita dei relativi codici da parte di terzi, va esclusa se ricorre una situazione di colpa grave dell'utente”
(Cass. civ. 23683/2024; Cass. civ. 11492/2022); sulla base di tali principi, Cass. civ. 13204/2023 ha rilevato che “La corte territoriale ha violato la regola di riparto dell'onere della prova perché ha addossato al cliente l'onere della prova della diligenza nel contegno di utilizzatore del sistema informatico, laddove invece spettava al prestatore del servizio di pagamento provare la riconducibilità dell'operazione al cliente. Le conseguenze sfavorevoli del fatto rimasto ignoto (relativo al contegno del cliente) all'esito dell'istruzione della causa sono state così fatte ricadere sul cliente” anziché sul prestatore del servizio di pagamento.
Risultano quindi infondate le contrarie deduzioni svolte nel motivo di appello.
Nel caso in esame NL non ha provato la colpa grave del cliente (né tantomeno il dolo).
L'appellante deduce che vi è stato difetto di diligenza del cliente, perché secondo le sue stesse allegazioni ha denunciato tardivamente lo “smarrimento” della propria SIM in data 12.9.2019, con successiva integrazione della denuncia per “clonazione” addirittura un mese più tardi (in data
12.10.2019), nonostante fosse consapevole fin dal 10.9.2019 della problematica insorta sul proprio dispositivo telefonico.
La deduzione è infondata, in quanto il 10.9.2019 il sig. ha constatato che il suo cellulare non CP_1
funzionava, non che la SIM era stata clonata.
Parte attrice in primo grado ha allegato (come denunciato alla Questura di Novara in data 12.9.2019, doc. 6) che: il sig. il 10.9.2019 si è accorto che il proprio cellulare non aveva più segnale e in CP_1
serata ha contattato il servizio clienti TIM;
l'operatore gli ha comunicato che la linea era funzionante e che il malfunzionamento del telefono poteva essere determinato da una problematica della scheda SIM, invitandolo a recarsi presso un centro TIM;
in data 11.9.2019 si è recato in un centro TIM e ha appreso che la propria SIM era stata bloccata il giorno precedente presso un centro TIM di Napoli e sostituita con altra scheda avente lo stesso numero di telefono;
pertanto alle ore 8,45 del 12.9.2019 si è recato presso i Carabinieri per sporgere denuncia (doc. 3); tornando presso il centro TIM, ha potuto attivare nuova scheda SIM con lo stesso numero di quella bloccata e ha ricevuto un messaggio della banca che pagina 11 di 13 lo informava di un'operazione eseguita sul conto 2644 in data 12.9.2019 per € 4.835,00; ha contattato immediatamente la banca per bloccare carte di pagamento e home banking;
recatosi presso la filiale
NL ha ricevuto conferma dell'avvenuto blocco alle ore 12,36 e ha appreso dei movimenti eseguiti sui propri conti correnti negli ultimi due giorni;
alle 15,30 di quello stesso giorno si è recato presso la
Questura per sporgere denuncia-querela (doc. 6); nonostante il blocco e le rassicurazioni ricevute in banca, alle ore 18,12 NL ha autorizzato il pagamento del bonifico in favore di di Persona_1
€ 25.000,00; il 13.9.2019 il sig. si è recato nuovamente presso la Questura per integrare la CP_1
denuncia-querela, una volta appreso dell'ulteriore bonifico (doc. 9); resosi conto che nella denuncia ai
Carabinieri della mattina del 12.9, a causa di un'incomprensione con il verbalizzante, era stato indicato lo smarrimento della SIM che invece era sempre rimasta in suo possesso, in data 12.10.2019 ha integrato la denuncia presso i Carabinieri riferendo che la SIM era stata clonata (doc. 4).
Pertanto, contrariamente a quanto dedotto dall'appellante, non vi è stata colpa, né tantomeno colpa grave, da parte del sig. nei tempi della comunicazione alla banca, considerato che in data CP_1
10.9.2019 egli ha solo constatato il mancato funzionamento del suo telefono cellulare e non la clonazione della SIM;
e che, solo dopo le informazioni ricevute presso il centro TIM, la denuncia ai
Carabinieri, il ritorno presso il centro TIM, ha saputo che sui conti correnti erano state effettuate disposizioni non autorizzate e ha avuto contezza di quanto avvenuto. A quel punto si è attivato immediatamente, quella stessa mattina, per la comunicazione alla banca.
Si rileva peraltro che NL, che ascrive al cliente una negligenza per la tardività della comunicazione, ha dimostrato con il suo comportamento che neanche una comunicazione tempestiva è stata sufficiente per evitare la successiva disposizione non autorizzata (nel pomeriggio del 12.9).
Il fatto che la prima denuncia ai Carabinieri (delle ore 8,45 del 12.9.2019) non facesse riferimento alla clonazione della SIM ma al suo smarrimento, è del tutto irrilevante ai fini della responsabilità della banca, a cui è stata comunque immediatamente comunicata la necessità di bloccare ogni disposizione proveniente da quella SIM. E la denuncia così come effettuata ha raggiunto lo scopo di consentire al sig. di ottenere immediatamente una nuova SIM associata al suo vecchio numero, CP_1
permettendogli di ricevere il messaggio della banca e di fare la dovuta comunicazione a NL.
Non è poi vero che il sig. abbia atteso un mese per indicare nella denuncia che si è trattato di CP_1
clonazione e non di smarrimento della SIM, perché egli aveva già nella stessa giornata del 12.9.2019 presentato denuncia completa presso la Questura;
la correzione del mese successivo si riferisce esclusivamente alla denuncia presso i Carabinieri. Nessuna conseguenza è comunque derivata da tale correzione ai fini oggetto di causa.
pagina 12 di 13 Le considerazioni svolte, la normativa e la giurisprudenza illustrate, rendono infondate tutte le diverse allegazioni svolte nel motivo di appello.
L'appello viene rigettato, con conferma della sentenza impugnata.
IV. Le spese di lite del presente giudizio d'appello seguono la soccombenza e sono poste a carico di parte appellante.
Le stesse vengono liquidate ai sensi del D.M. 55/2014 come modificato con D.M. 147/2022, tenuto conto del valore di causa (scaglione da € 52.000,01 a € 260.000,00) e dell'attività svolta (con esclusione della fase istruttoria), nei seguenti importi corrispondenti ai valori medi: € 2.977,00 per fase di studio, € 1.911,00 per fase introduttiva, € 5.103,00 per fase decisionale, per totali € 9.991,00 per compensi;
oltre al 15% rimborso forfettario spese, CPA e IVA se dovute.
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 13 comma 1 quater D.P.R. n. 115/2002 la parte appellante è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Torino, Sezione Prima Civile, ogni altra istanza, eccezione e deduzione respinta, definitivamente pronunciando,
-rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. 47/2023 del Parte_1
Tribunale di Novara, pubblicata il 26.1.2023, che per l'effetto conferma;
-condanna parte appellante al pagamento delle spese processuali del giudizio d'appello a favore della parte appellata, che liquida in € 9.991,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario spese in misura del
15% dei compensi, CPA ed IVA se dovute.
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 13 comma 1 quater D.P.R. n. 115/2002 la parte appellante è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del 19.6.2025 dalla Prima Sezione Civile della Corte
d'Appello.
Il Consigliere Estensore La Presidente
Dott.ssa Silvia Orlando Dott.ssa Gabriella Ratti
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