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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 03/06/2025, n. 840 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 840 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano il Tribunale di Bergamo, Terza
Sezione Civile, in persona del Giudice Dottoressa Francesca
Bresciani, pronuncia la presente sentenza nel procedimento contraddistinto dal numero 4537 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per le cause ordinarie dell'anno
2023, vertente tra (codice fiscale Parte_1
), rappresentato e difeso dall'Avvocato C.F._1
Francesco Stefano Resmini del foro di Bergamo in forza di mandato in atti, attore, contro (codice fiscale CP_1
), rappresentata e difesa dall'Avvocato Sara Travi P.IVA_1 del foro di Bergamo in forza di mandato in atti, convenuta, e con la chiamata in causa di (codice fiscale CP_2
), rappresentato e difeso dall'Avvocato C.F._2
Daniela Staropoli del foro di Monza in forza di mandato in atti, nonché di Controparte_3
[...
(codice fiscale ), rappresentata e difesa P.IVA_2 dall'Avvocato Marco Picenni del foro di Bergamo in forza di mandato in atti.
Motivi della decisione
Trattasi di affare contenzioso civile introdotto dall'attore nei confronti della convenuta con atto di citazione ritualmente notificato, che, costituitasi ritualmente la convenuta, autorizzata la chiamata in causa delle altre due parti processuali, costituitesi ritualmente anche queste ultime, dopo trattazione come in atti è stato trattenuto in decisione, sulle conclusioni di seguito esposte, all'udienza del 5 marzo 2025.
Ciò posto, occorre evidenziare quanto segue.
1 E' pacifico e documentalmente provato che l'attore ha acquistato dalla convenuta un'autovettura Chevrolet OR
Convertibile targata ZB641AB.
Si esaminino i documenti 1 e 2 di produzione attorea.
E' documentalmente provato che, in data di poco successiva alla sunnominata compravendita (in data 18 luglio 2020), la convenuta, tramite il suo legale rappresentante CP_4
, sottoscriveva unitamente all'attore una scrittura
[...] privata (il documento 3 di produzione attorea), contenente, per quanto qui interessa, una precisa dichiarazione di scienza
(della sussistenza di vizi riguardanti il bene già compravenduto) e una dichiarazione di volontà (di eliminare a proprie spese i vizi medesimi).
Affermava di aver precedentemente acquistato il veicolo
Chevrolet dal terzo chiamato alla condizione CP_2 che quest'ultimo garantisse l'eliminazione dei vizi (presenti sulla carrozzeria del veicolo medesimo) da parte dell'altra terza chiamata, all'uopo incaricata.
Affermava, come già affermato, che i sunnominati vizi erano ancora presenti.
Si obbligava, a favore dell'attore, a sostenere tutte le spese necessarie all'eliminazione dei vizi sopra indicati.
In forza di tale atto l'attore chiede la condanna della convenuta, in suo favore, all'immediata eliminazione, a proprie spese, dei vizi de quibus.
In via alternativa, in caso di inottemperanza riferibile all'obbligo di eliminazione dei vizi, chiede la condanna della convenuta al pagamento, in suo favore, della somma di 7.564,00 euro (la somma a suo dire necessaria per l'eliminazione dei vizi medesimi), maggiorata degli accessori del credito.
Insta per la vittoria in punto spese, incluse quelle relative a un procedimento di accertamento tecnico preventivo prodromico al presente, queste ultime comprensive anche delle
2 spese resesi necessarie per le consulenze tecniche (d'ufficio e di parte) svolte nel corso del detto procedimento.
La convenuta insta per il rigetto delle domande proposte da parte ricorrente.
In subordine, chiede di essere garantita dal terzo chiamato
. CP_2
Chiede altresì di essere manlevata dall'altra terza chiamata.
Insta per la vittoria in punto spese.
Il terzo chiamato si oppone alle domande
contro
CP_2 di lui formulate dalla convenuta.
Nel caso di accoglimento delle medesime chiede di essere manlevato dall'altra terza chiamata.
Insiste per la vittoria in punto spese.
L'altra terza chiamata chiede il rigetto delle domande formulate nei suoi confronti.
Insiste per la vittoria in punto spese.
Ciò posto, osserva il giudicante quanto segue.
La principale domanda attorea rivolta nei confronti della convenuta è chiaramente fondata.
Si noti in primo luogo che in punto la convenuta nulla ha eccepito, improntando la sua difesa al mero coinvolgimento delle terze chiamate e sollevando specifiche argomentazioni solo contro le medesime.
Ciò doverosamente premesso devesi comunque evidenziare che il tenore della clausola contrattuale contenuta nel documento 3 di produzione attorea non lascia dubbi in ordine al fatto che la convenuta si sia obbligata all'eliminazione, a favore dell'attore, dei vizi de quibus, facendo fronte personalmente alle spese necessarie.
In tal senso non può che essere interpretato quanto contenuto nella scrittura privata del 18 luglio 2020, sopra indicata.
Come emerge dalla recentissima pronuncia della Suprema Corte numero 28259 del 2024 i diversi criteri di interpretazione del
3 contratto (e, dunque, dell'atto giuridico in generale) devono essere applicati secondo un preciso ordine.
In primis bisogna ricorrere al criterio letterale, al senso letterale delle parole.
Indi, bisogna indagare la comune intenzione delle parti.
Nel caso di specie in ossequio al primo criterio l'atto pare carente perché non stabilisce chi debba materialmente provvedere all'eliminazione dei vizi.
Il dubbio però è facilmente svelabile ricorrendo al secondo criterio: dal tenore dell'intero atto emerge la volontà della convenuta di ribadire e onorare un impegno e una garanzia già assunti in precedenza e in separata sede, personalmente e verbalmente, nei confronti dell'attore; il contenuto di tale obbligo viene ricollegato a quello (di eliminazione dei vizi) assunto dal terzo chiamato nei confronti della CP_2 convenuta medesima.
Ciò comporta piena fondatezza della domanda attorea, proposta nei confronti della convenuta.
Trattasi a questo punto di verificare il contenuto dell'obbligo oggetto della condanna della convenuta.
Sotto questo profilo non può che soccorrere l'accertamento tecnico preventivo espletato prima del presente procedimento su impulso dell'attore nel contraddittorio di tutte le parti del presente giudizio.
Come emerge dall'elaborato svolto nel detto procedimento dal
OM (trattasi del documento 6 di produzione CP_5 attorea), i vizi da eliminare sono quelli indicati nell'elaborato peritale medesimo, dalla sest'ultima riga della terza pagina all'ultima riga della quarta pagina.
Dunque la convenuta dovrà essere condannata all'eliminazione di tali vizi.
Non dovrà poi delibarsi in ordine all'altra domanda attorea, stante la natura alternativa della medesima.
4 La soccombenza della convenuta nei confronti dell'attore comporterà anche uguale soccombenza in ordine alle spese, sia di questo procedimento sia del prodromico procedimento di accertamento tecnico preventivo, entrambe da liquidarsi, tenuto conto del valore delle opere da svolgersi, secondo i parametri medi dello scaglione che va da 5.201,00 euro a
26.000,00 euro.
La soccombenza si estenderà anche alle spese relative sia alla consulenza tecnica d'ufficio espletata dal OM CP_5
sia alla consulenza tecnica di parte attrice, espletata
[...] dal Perito queste ultime spese dovranno Persona_1 essere liquidate in conformità al documento 8 di produzione del ricorrente.
Devonsi a questo punto esaminare le domanda proposte dalla convenuta nei confronti delle terze chiamate.
Avverso il terzo chiamato la convenuta propone CP_2 domanda di manleva integrale, assumendo di essere totalmente garantita dallo stesso in forza di un contratto stipulato inter partes in data 17 giugno 2019.
Trattasi di un contratto preliminare di compravendita della
. Pt_2
Si noti per incidens che il 10 luglio 2019 venne perfezionato inter partes il contratto definitivo - si esamini il documento
2 di produzione di parte convenuta) e che il successivo 13 luglio venne perfezionato il contratto tra la convenuta e l'attore (si esamini il documento 2 di produzione attorea).
Tornando al preliminare del 17 giugno devesi evidenziare la presenza di una clausola aggiuntiva in forza della quale le parti si accordarono nel modo seguente: la OR veniva ritirata dalla convenuta con garanzia, fornita dal terzo chiamato, di ripristino della carrozzeria a regola d'arte da parte dell'altra terza chiamata;
si dava atto del fatto che il ripristino, secondo la prospettazione delle parti, si rendeva necessario per difetti di lavorazione imputabili all'altra
5 terza chiamata;
le parti si accordavano nel senso di pervenire alla consegna della alla convenuta acquirente dopo Pt_2
l'esecuzione dei lavori, entro il 15 settembre 2019.
Ciò in quanto la terza chiamata, in data 13 giugno 2019, si era impegnata a riparare la appunto entro il 15 Pt_2 settembre (si esamini il documento 3 di produzione attorea).
Dunque, ricapitolando per una migliore comprensione, i documenti attestano quanto segue.
In data 13 giugno 2019 si impegnò nei confronti del _3
, proprietario della OR, a ripararla entro il 15 CP_2 settembre 2019; il 17 giugno il stipulò il preliminare CP_2 di compravendita con la convenuta, garantendo la riparazione della OR entro il 15 settembre ad opera di il 10 _3 luglio venne perfezionato il contratto definitivo tra il
, venditore, e la convenuta, acquirente;
tre giorni dopo CP_2 la convenuta vendette la macchina al il 18 luglio la Pt_1 convenuta si impegnò nei confronti del a eliminare i Pt_1 vizi della . Pt_2
Indi, il primo ottobre 2019 il convenuto ritirò l'autovettura, che era già stata venduta all'attore (si esamini il documento
4 di produzione della convenuta).
Successivamente, la convenuta si accorse del fatto che la macchina presentava ancora dei vizi (si esamini la mail in data 23 dicembre 2019, inviata dalla convenuta al e, per CP_2 conoscenza, a – trattasi di una mail contenuta nel _3 documento 5 di produzione di parte convenuta).
Malgrado ciò, probabilmente perché comunque l'affare era per lei vantaggioso, il successivo 28 dicembre 2019 la convenuta pagò al terzo chiamato il saldo della Pt_2
In detta sede (ed è ciò che rileva in maniera decisiva) le parti si accordarono testualmente nel senso che “… la presente annulla e sostituisce le precenti …”.
Si esamini, questa volta, il documento 5 del terzo chiamato, non prodotto dalla convenuta.
6 E' dunque di palmare evidenza che la domanda proposta dalla convenuta nei confronti del terzo chiamato non potrà essere accolta, perché fondata su un accordo, quello del 17 giugno, sopra indicato, che è stato annullato dal successivo, perfezionatosi in data 28 dicembre 2019, allorché, oltre tutto, la convenuta era a piena conoscenza della sussistenza dei vizi.
Giova evidenziare, infatti, che il termine “precenti” non può che essere interpretato come “precedenti” e non può che riferirsi, dunque, anche all'accordo del 17 giugno.
La reiezione delle domande proposte dalla convenuta nei confronti del terzo chiamato comporterà il carico sulla convenuta medesima delle spese processuali del terzo chiamato stesso, per il principio della soccombenza.
Resta da esaminare la domanda formulata dalla convenuta nei confronti della terza chiamata _3
Trattasi di indiscutibilmente di una domanda di garanzia.
Non può in altro modo essere interpretata, infatti, tale domanda alla luce del preciso utilizzo del termine “manleva” nelle conclusioni della comparsa di costituzione della convenuta, che chiede, appunto, giova ripeterlo di “… condannare a manleva …“ la terza chiamata.
Si esamini la quart'ultima riga della sesta pagina dell'atto sopra indicato.
Tale identica espressione viene letteralmente utilizzata anche in sede di precisazione delle conclusioni.
Ora, una tale domanda, così formulata, non può essere accolta.
Emerge dalla documentazione agli atti che nessun legame contrattuale sussiste tra la convenuta e la terza chiamata, che non hanno mai stipulato alcun contratto d'opera (e, tanto meno, di compravendita) in relazione alla Pt_2
Ancora, la terza chiamata non si è mai impegnata a garantire alcunché a favore della convenuta.
7 Dunque nessun obbligo di garanzia può essere invocato dalla convenuta medesima nei confronti della terza chiamata, che ha azionato un titolo completamente insussistente a suo favore nei confronti della terza chiamata medesima.
Tale domanda non potrà dunque essere accolta, restando semmai salva ogni diversa azione esperibile nei confronti della terza chiamata ad altro titolo.
Non resta a questo punto che delibare in ordine alle spese della terza chiamata, che, per il principio della soccombenza, graveranno sulla convenuta.
Per questi motivi
il Tribunale di Bergamo, definitivamente pronunciando, respinta ogni altra istanza, eccezione e deduzione, condanna la convenuta, in favore dell'attore, all'immediata eliminazione, a proprie spese, dei vizi indicati in motivazione.
Condanna la convenuta alla rifusione, a favore dell'attore, delle spese di lite, che liquida in 264,00 euro per spese esenti e 5.077,00 euro per compenso professionale, oltre al rimborso forfetario pari al quindici per cento del compenso quivi liquidato e agli oneri fiscali e previdenziali di legge.
Condanna la convenuta alla rifusione, a favore dell'attore, delle spese del procedimento di accertamento tecnico preventivo prodromico al presente, che liquida in 145,50 euro per spese esenti e in 2.337,00 euro per compenso professionale, oltre al rimborso forfetario pari al quindici per cento del compenso quivi liquidato e agli oneri fiscali e previdenziali di legge.
Pone a carico definitivo della convenuta le spese relative alla consulenza tecnica d'ufficio espletata nel procedimento di accertamento tecnico preventivo sopra indicato dal OM
, come già liquidate. CP_5
Condanna la convenuta alla rifusione, a favore dell'attore, delle spese relative agli accertamenti tecnici di parte
8 espletati dal Perito per conto dell'attore Persona_1 medesimo, che liquida in 2.257,00 euro.
Rigetta la domanda di manleva formulata dalla convenuta nei confronti del terzo chiamato CP_2
Condanna la convenuta alla rifusione, a favore del terzo chiamato delle spese di lite, che liquida in CP_2
5.077,00 euro per compenso professionale, oltre al rimborso forfetario pari al quindici per cento del compenso quivi liquidato e agli oneri fiscali e previdenziali di legge.
Rigetta la domanda di manleva formulata dalla convenuta nei confronti della terza chiamata.
Condanna la convenuta alla rifusione a favore della terza chiamata delle spese di lite, che liquida in 5.077,00 euro per compenso professionale, oltre al rimborso forfetario pari al quindici per cento del compenso quivi liquidato e agli oneri fiscali e previdenziali di legge.
Così deciso a Bergamo il 3 giugno 2025.
Il Giudice
Dottoressa Francesca Bresciani
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