Articolo 1 della Legge 8 giugno 1966, n. 425
Articolo 2
Versione
9 luglio 1966
Art. 1.
Durante l'aspettativa per mandato parlamentare, i dipendenti dello Stato che rivestono qualifica con coefficiente di stipendio non inferiore a 900, e quelli di corrispondente ex grado gerarchico, nonche' gli impiegati civili della carriera direttiva delle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, che rivestono qualifica per la quale e' previsto un solo posto di organico, sono collocati in soprannumero alla dotazione organica della rispettiva qualifica con decreto del Ministro competente.
Restano ferme, per i magistrati dell'Ordine giudiziario, le norme attualmente in vigore.
Entrata in vigore il 9 luglio 1966