TRIB
Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 10/12/2025, n. 11607 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 11607 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di NAPOLI prima sezione civile
Il Tribunale nelle persone dei seguenti magistrati:
AF SD presidente rel.
Eva Scalfati giudice
Viviana Criscuolo giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2297 del Ruolo Generale degli Affari
Civili Contenziosi dell'anno 2022, avente ad oggetto: disconoscimento di paternità ex art. 244 c.c. vertente
TRA
, rappresentata e difesa, giusta procura in Parte_1 atti, dall'avv. ROMANO IMMACOLATA presso la quale è elettivamente domiciliata
ATTORE
E
, rappresentata e difesa dall'avv. AGEO Controparte_1
PISCOPO in virtù di procura in atti presso il quale è elettivamente domiciliata
CONVENUTA
E
, rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_2
IO CE in virtù di procura in atti presso il quale è elettivamente domiciliato
CONVENUTO
E
Controparte_3
CONVENUTA CONTUMACE
1 2
E
rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_4
IMMACOLATA ROMANO in virtù di procura in atti presso la quale è elettivamente domiciliata
INTERVENTORE CP_5
NONCHÉ
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale
INTERVENTORE EX LEGE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato l'attore in epigrafe allegava: di essere la figlia legittima di , nato ad [...] il Persona_1
21/09/1926 e deceduto 05/09/2008; che il predetto aveva contratto matrimonio in data 13/12/1948 con
Controparte_3 che dal matrimonio erano nati , odierna attrice, e;
Pt_1 CP_2 che la madre aveva sempre convissuto con Controparte_3
e le aveva riferito che lei non era figlia di Persona_2 [...]
bensì di con il quale si era anche sposata in Persona_1 Persona_2 seconde nozze dopo avere divorziato da;
Persona_1 che anche quest'ultimo aveva contratto nuove nozze e dall'unione matrimoniale era nata;
Controparte_1 che, essendo deceduto il presunto padre legittimo, erano legittimati passivi i figli e CP_2 CP_1
che l'azione di disconoscimento era imprescrittibile nei confronti del figlio;
tutto ciò premesso, chiedeva che il Tribunale volesse accertare che non era figlia legittima di . Persona_1
Si costituiva la convenuta dichiarando di non Controparte_1 essere a conoscenza di quanto dedotto dall'attrice; dichiarava altresì di non avere interesse né all'accoglimento né al rigetto della domanda rimettendosi al Tribunale.
Si costituiva il convenuto deducendo: Controparte_2 che corrispondeva a verità quanto sostenuto dall'attrice;
2 3
che in realtà anche lui era figlio biologico di;
Persona_2 che, pur avendo contratto formale matrimonio, e Persona_1 non avevano mai effettivamente convissuto;
Controparte_3 che era notorio in ambito familiare che i figli nati in costanza di matrimonio tra e erano figli Persona_1 Controparte_3 naturali di;
Persona_2 ciò premesso, chiedeva di accertare che e Parte_1
non erano figli di . Controparte_2 Persona_1
Spiegava intervento volontario definito ad adiuvandum CP_4
, figlia di , chiedendo che fosse accolta la domanda
[...] Persona_2 dell'attrice.
La causa era istruita con CTU medico legale;
depositata la relazione del CTU il g.i. rimetteva la causa al collegio.
Le parti concludevano come negli atti introduttivi e il PM concludeva per l'accoglimento della domanda di disconoscimento.
In via pregiudiziale, va osservato che il convenuto Controparte_2 con note di trattazione scritta per l'udienza del 07/03/2023 ha rinunziato alla propria domanda riconvenzionale.
Sempre in via pregiudiziale, l'intervento volontario di CP_4
va ritenuto inammissibile non essendo stato specificato l'interesse
[...] giuridicamente apprezzabile che possa giustificarlo.
Nel merito, la domanda è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Dalla CTU del dott. , le cui conclusioni si condividono Persona_3 integralmente, si evince che le analisi effettuate sul DNA dell'attrice e della presunta sorella permettono di escludere ogni legame Controparte_1 biologico con il padre legittimo (non è stata effettuata l'estumulazione e l'estrazione del DNA dalle spoglie mortali); infatti:
In risposta al quesito posto dal sig. Giudice;
in base alle risultanze di laboratorio, così come sintetizzato nelle tabelle riportate, lo studio sulla comparazione dei profili genetici autosomici e del cromosoma X ha rilevato che (attrice) ed (figlia del de cuius) Parte_1 Controparte_1 sono figlie di padri e madri diverse. In base a quanto riportato in atti ed in relazione al calcolo biostatistico si può affermare che Parte_1
3 4
non è sorellastra da parte di padre di , quindi, non è Controparte_1 figlia di . Persona_1
Pertanto, il Tribunale, considerato l'esito chiarissimo della consulenza ematologica e tenuto conto anche di quanto apertamente dichiarato dal germano , ritiene che gli elementi acquisiti conducano, in Controparte_2 modo univoco e concorde, alla fondatezza della domanda di disconoscimento della paternità.
Va, dunque, ordinata l'annotazione della presente sentenza in calce all'atto di nascita.
Le spese di giudizio stante la mancata opposizione della convenuta e l'adesione del convenuto vanno Controparte_1 Controparte_2 integralmente compensate;
restano invece a carico dell'attrice quelle di CTU già liquidate in atti in quanto sostenute nel suo interesse.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando sulla domanda, così provvede:
• accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che
[...]
, nata a [...] il [...], non è figlia di Parte_1
; Persona_1
• al passaggio in giudicato della presente sentenza, ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Napoli di annotare la sentenza in calce all'atto di nascita (atto n. 3860 parte I, sez I, reg. atti di nascita dell'anno 1955);
• dichiara compensate le spese di lite e pone quelle di CTU già liquidate a carico dell'attrice.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 24/10/2025
Il presidente est.
AF SD
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di NAPOLI prima sezione civile
Il Tribunale nelle persone dei seguenti magistrati:
AF SD presidente rel.
Eva Scalfati giudice
Viviana Criscuolo giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2297 del Ruolo Generale degli Affari
Civili Contenziosi dell'anno 2022, avente ad oggetto: disconoscimento di paternità ex art. 244 c.c. vertente
TRA
, rappresentata e difesa, giusta procura in Parte_1 atti, dall'avv. ROMANO IMMACOLATA presso la quale è elettivamente domiciliata
ATTORE
E
, rappresentata e difesa dall'avv. AGEO Controparte_1
PISCOPO in virtù di procura in atti presso il quale è elettivamente domiciliata
CONVENUTA
E
, rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_2
IO CE in virtù di procura in atti presso il quale è elettivamente domiciliato
CONVENUTO
E
Controparte_3
CONVENUTA CONTUMACE
1 2
E
rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_4
IMMACOLATA ROMANO in virtù di procura in atti presso la quale è elettivamente domiciliata
INTERVENTORE CP_5
NONCHÉ
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale
INTERVENTORE EX LEGE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato l'attore in epigrafe allegava: di essere la figlia legittima di , nato ad [...] il Persona_1
21/09/1926 e deceduto 05/09/2008; che il predetto aveva contratto matrimonio in data 13/12/1948 con
Controparte_3 che dal matrimonio erano nati , odierna attrice, e;
Pt_1 CP_2 che la madre aveva sempre convissuto con Controparte_3
e le aveva riferito che lei non era figlia di Persona_2 [...]
bensì di con il quale si era anche sposata in Persona_1 Persona_2 seconde nozze dopo avere divorziato da;
Persona_1 che anche quest'ultimo aveva contratto nuove nozze e dall'unione matrimoniale era nata;
Controparte_1 che, essendo deceduto il presunto padre legittimo, erano legittimati passivi i figli e CP_2 CP_1
che l'azione di disconoscimento era imprescrittibile nei confronti del figlio;
tutto ciò premesso, chiedeva che il Tribunale volesse accertare che non era figlia legittima di . Persona_1
Si costituiva la convenuta dichiarando di non Controparte_1 essere a conoscenza di quanto dedotto dall'attrice; dichiarava altresì di non avere interesse né all'accoglimento né al rigetto della domanda rimettendosi al Tribunale.
Si costituiva il convenuto deducendo: Controparte_2 che corrispondeva a verità quanto sostenuto dall'attrice;
2 3
che in realtà anche lui era figlio biologico di;
Persona_2 che, pur avendo contratto formale matrimonio, e Persona_1 non avevano mai effettivamente convissuto;
Controparte_3 che era notorio in ambito familiare che i figli nati in costanza di matrimonio tra e erano figli Persona_1 Controparte_3 naturali di;
Persona_2 ciò premesso, chiedeva di accertare che e Parte_1
non erano figli di . Controparte_2 Persona_1
Spiegava intervento volontario definito ad adiuvandum CP_4
, figlia di , chiedendo che fosse accolta la domanda
[...] Persona_2 dell'attrice.
La causa era istruita con CTU medico legale;
depositata la relazione del CTU il g.i. rimetteva la causa al collegio.
Le parti concludevano come negli atti introduttivi e il PM concludeva per l'accoglimento della domanda di disconoscimento.
In via pregiudiziale, va osservato che il convenuto Controparte_2 con note di trattazione scritta per l'udienza del 07/03/2023 ha rinunziato alla propria domanda riconvenzionale.
Sempre in via pregiudiziale, l'intervento volontario di CP_4
va ritenuto inammissibile non essendo stato specificato l'interesse
[...] giuridicamente apprezzabile che possa giustificarlo.
Nel merito, la domanda è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Dalla CTU del dott. , le cui conclusioni si condividono Persona_3 integralmente, si evince che le analisi effettuate sul DNA dell'attrice e della presunta sorella permettono di escludere ogni legame Controparte_1 biologico con il padre legittimo (non è stata effettuata l'estumulazione e l'estrazione del DNA dalle spoglie mortali); infatti:
In risposta al quesito posto dal sig. Giudice;
in base alle risultanze di laboratorio, così come sintetizzato nelle tabelle riportate, lo studio sulla comparazione dei profili genetici autosomici e del cromosoma X ha rilevato che (attrice) ed (figlia del de cuius) Parte_1 Controparte_1 sono figlie di padri e madri diverse. In base a quanto riportato in atti ed in relazione al calcolo biostatistico si può affermare che Parte_1
3 4
non è sorellastra da parte di padre di , quindi, non è Controparte_1 figlia di . Persona_1
Pertanto, il Tribunale, considerato l'esito chiarissimo della consulenza ematologica e tenuto conto anche di quanto apertamente dichiarato dal germano , ritiene che gli elementi acquisiti conducano, in Controparte_2 modo univoco e concorde, alla fondatezza della domanda di disconoscimento della paternità.
Va, dunque, ordinata l'annotazione della presente sentenza in calce all'atto di nascita.
Le spese di giudizio stante la mancata opposizione della convenuta e l'adesione del convenuto vanno Controparte_1 Controparte_2 integralmente compensate;
restano invece a carico dell'attrice quelle di CTU già liquidate in atti in quanto sostenute nel suo interesse.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando sulla domanda, così provvede:
• accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che
[...]
, nata a [...] il [...], non è figlia di Parte_1
; Persona_1
• al passaggio in giudicato della presente sentenza, ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Napoli di annotare la sentenza in calce all'atto di nascita (atto n. 3860 parte I, sez I, reg. atti di nascita dell'anno 1955);
• dichiara compensate le spese di lite e pone quelle di CTU già liquidate a carico dell'attrice.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 24/10/2025
Il presidente est.
AF SD
4