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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 11/04/2025, n. 1869 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1869 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Nona Sezione Civile riunita in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dott. Eugenio Forgillo Presidente dott.ssa Natalia Ceccarelli Consigliere
Avv. Flora de Caro Giudice Ausiliario Relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nel processo civile di appello, iscritto al numero 5305 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2022, avverso l'ordinanza del Tribunale di Santa Maria
Capua Vetere ai sensi dell'art. 702 ter cpc, resa nel giudizio rg 7893/2021, rep.
4486/2022, comunicata l'11 novembre 2022, avente a oggetto responsabilità professionale medica e vertente tra
(cf , (cf Parte_1 C.F._1 Parte_2
) e (cf ), in C.F._2 Parte_3 C.F._3 proprio e nella qualità di , rappresentati e difesi dall'Avv. Parte_4
Benito De Siero (cf , elettivamente domiciliati nello studio del C.F._4 difensore in S. Maria Capua Vetere (CE), Via Traversa Mario Fiore, 17, giusta mandato alle liti in calce al ricorso introduttivo del giudizio in primo grado (per le comunicazioni: pec;
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appellanti
e
(cf non indicato), Controparte_1 in persona del Commissario Straordinario, Dott. , rappresentata e Controparte_2 difesa dall'Avv. Lorenzo Mazzeo (cf non indicato), elettivamente domiciliata nello studio del difensore in Napoli, Piazza G. Matteotti, 7, giusta mandato alle liti in calce alla memoria di costituzione in primo grado (per le comunicazioni: pec
; Email_2
1 appellata
CONCLUSIONI
All'udienza del 12 novembre 2024, i soli appellanti concludevano come da note di trattazione scritta, insistendo per l'accoglimento del gravame.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
, e , dichiaratisi, Parte_1 Parte_2 Parte_3 rispettivamente, genitori e fratello nonché, tutti, eredi di , Parte_4 deceduto il 19 aprile 2019, convenivano in giudizio, dopo aver esperito procedimento ai sensi dell'art. 696 bis cpc, l' Controparte_3
, onde ottenerne la condanna al risarcimento dei danni, iure proprio e
[...] iure hereditatis, patiti a seguito della morte del congiunto, da addebitare a negligenza, imprudenza e imperizia dei sanitari.
Si costituiva in giudizio l' sollevando eccezioni in rito Controparte_1 sull'ammissibilità del ricorso, contestando la qualità di congiunti ed eredi dei ricorrenti e, nel merito, chiedeva il rigetto della domanda.
Il Tribunale, respinte le preliminari eccezioni in rito, riteneva che i ricorrenti, a fronte di censura espressamente posta dalla ricorrente, non avessero adeguatamente provato né il rapporto di parentela né la loro connessa qualità di eredi. A fini probatori era stata, difatti, depositata una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, del tutto insufficiente, secondo i principi posti da Cass. SS UU 12065/2014.
In mancanza di prova del rapporto di parentela, il Tribunale rigettava il ricorso, compensando le spese del grado tra le parti.
Avverso l'ordinanza proponevano appello , Parte_1 Parte_2
e , con atto di citazione tempestivamente notificato a mezzo pec Parte_3 il 12 dicembre 2022 (cadendo il giorno 11 dicembre di domenica), invocandone la riforma e rassegnando le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di
Napoli, contrariis reiectis:
1) IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, - in riforma della ordinanza emessa nella causa iscritta al n. 7893/2021 di R.G., Tribunale Civile di S. Maria C.V., I Sezione
Civile, giudice Dott. Emanuele Alcidi, depositata in cancelleria in data 11.11.2022 - accertare e dichiarare che la UT , avvalendosi Controparte_4 dell'opera di terzi nell'adempimento della sua obbligazione, sia ritenuta responsabile nel determinismo dell'evento morte, per aver i suoi sanitari agito in maniera
2 contraria alle linee guida e secondo la ordinaria diligenza medica con condotte omissive e/o commissive causalmente riconducibile all'exitus del paziente, come da consulenza tecnica di ufficio ivi depositata;
conseguentemente accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano: “ - accertare e dichiarare, per tutti i motivi di cui in premessa, la responsabilità contrattuale, ex artt. 1173, 1175, 1176,
1218 e 1376 c.c., dell' , in persona del legale rapp.te p.t., con sede Controparte_4 legale alla Via Tescione, 81100 Caserta (…);
- condannare la , in persona del legale rapp.te p.t., con sede legale Controparte_4 alla Via Tescione, 81100 , al risarcimento, in favore dei ricorrenti, dei danni CP_4 patrimoniali e non patrimoniali, iure proprio e iure hereditatis, secondo le voci di cui in premessa, per totali euro 785.502,50 salva la cifra maggiore o minore che l'Ill.mo
Giudice riterrà opportuno alla stregua delle evidenze processuali e degli ulteriori danni da liquidarsi in via equitativa, il tutto, per le singole voci di danno, con rivalutazione ed interessi sulla somma rivalutata dal dì che son dovuti e fino al soddisfo;
- con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre rimb. forf., Iva e CPA, come per legge”.
Con comparsa depositata il 3 aprile 2023, si costituiva in giudizio l'
[...]
eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità dell'appello per genericità CP_1 dei motivi, nel merito, ne chiedeva il rigetto, con vittoria di spese del grado, così concludendo: “1) Nel merito, rigettare l'appello e di conseguenza rigettare la domanda nei confronti della , per la mancata prova di erede in sede di primo Controparte_5 grado non essendo opponibili al soggetto a struttura privata – quale l'azienda appellata – i semplici certificati con autodichiarazione;
e nel merito, in quanto in ottemperanza alle leggi attuali di medicina, nessuna colpa per la verificazione del danno le sarebbe eventualmente imputabile, stante la corretta e prudente applicazione della clinica medica e farmacologica, e per tale ragione estrometterla dal presente giudizio, dichiarando inesistente il contributo causale alla patologia dell'attrice;
2) Dichiarare l'acquiescenza nel merito dell'ordinanza;
3) Condannare l'attore alla rifusione delle spese di giustizia con attribuzione;
4) Emettere ogni altro provvedimento del caso”.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 12 novembre 2024, svolta a trattazione scritta, con provvedimento
3 ritualmente comunicato dalla cancelleria alle parti costituite in data 27 giugno 2023 e, quanto alle modalità di svolgimento dell'udienza, il 23 ottobre 2024, sulle conclusioni dei soli appellanti come da note telematiche, la Corte tratteneva la causa in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc, con ordinanza comunicata in data 25 novembre 2024.
I soli appellanti depositavano comparsa e memoria di replica conclusionale.
La preliminare eccezione di inammissibilità dell'appello, sollevata dalla difesa dell' , non è fondata poiché il gravame, che va, dunque, esaminato Controparte_1 nel merito, contiene sufficientemente chiare e argomentate censure alla decisione.
L'appellante formula sei motivi di impugnazione così rubricati:
“1) ILLOGICITA' E CONTRADDITTORIETA' DELLA MOTIVAZIONE, VIOLAZIONE
DI LEGGE EX ART. 132, COMMA SECONDO N. 4, C.P.C.;
2) VIOLAZIONE DELL'ART.115 C.P.C.
3) MANCATA CONFORMAZIONE AL PRECEDENTE GIUDIZIARIO: Cass. civ. Sez.
II, 31 maggio 2019, n. 15026
4) SULL'ERRONEA QUALIFICA DELLA AORN DI CASERTA QUALE SOGGETTO
PRIVATO PIUTTOSTO CHE PUBBLICA AMMISTRAZIONE
5) SULLA ERRONEA DISTINZIONE TRA “LEGITTIMAZIONE ATTIVA E
TITOLARITA' DEL DIRITTO”
6) SULLA ERRONEA QUALIFICAZIONE DEL DANNO DA PERDITA PARENTALE
COME IURE HEREDITATIS ANZICHE' IURE PROPRIO”.
Con primo motivo di gravame la difesa appellante lamenta che l'iter logico argomentativo dell'ordinanza impugnata sarebbe viziato da contraddittorietà e illogicità, tale da non consentire l'esatta individuazione della ratio decidendi.
La decisione sarebbe fondata sul richiamo alla sentenze della Corte di cassazione a
Sezioni Unite 12065/2014, la quale ha espresso il principio secondo il quale la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà non costituisce di per sé prova idonea della qualità di erede, principio che il primo giudice ha ritenuto applicabile alla fattispecie oggetto del giudizio ma che, invece, riguarda il diverso caso di riassunzione o intervento in giudizio dei presunti eredi, con onere probatorio più stingente e, comunque, relativo alla titolarità del diritto e non alla legittimazione ad agire.
Gli originari ricorrenti avevano agito per ottenere il ristoro del danno da perdita parentale, pacificamente, dunque, iure proprio e non iure hereditatis.
Con secondo motivo di gravame gli appellanti argomentano che, nel giudizio
4 introdotto ex art. 702 bis cpc, l'accertamento dell'an era già stato compiuto nel precedente e propedeutico procedimento ex art. 696 bis cpc, nel corso del quale mai era stata contestata la legittimazione attiva. L' , peraltro, nelle proprie Controparte_1 difese aveva operato riferimento a un certificato anagrafico, ritenuto insufficiente, mai rinvenuto nel fascicolo telematico, nuovamente depositato nel presente grado, del quale il primo giudice non avrebbe tenuto alcun conto.
Il Tribunale, pertanto, avrebbe dovuto fare corretta applicazione del principio di non contestazione di cui all'art. 115 cpc.
Con terzo motivo di censura gli appellanti deducono che il primo giudice non abbia tenuto conto della giurisprudenza di legittimità, formatasi successivamente alla pronuncia a SS UU richiamata dal Tribunale, riferendosi in particolare a Cass.
15026/2019, con la quale si sarebbe affermato che è preferibile provare la qualità di eredi legittimi mediante ricorso agli atti dello Stato Civile, non vigendo però un principio di esclusività di detta prova. Il primo giudice avrebbe, dunque, dovuto prudentemente apprezzare la dichiarazione sostitutiva di atto notorio a uso successione prodotta in atti.
Con quarto motivo di gravame la difesa appellante censura la sentenza nella parte in cui il Tribunale non ha rilevato che l' sarebbe un soggetto pubblico, Controparte_4 con applicabilità nei suoi confronti, pertanto, del principio espresso nell'ordinanza proprio dal primo giudice secondo il quale la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà esaurisce i suoi effetti nell'ambito dei rapporti con la Pubblica
Amministrazione.
Con quinto motivo di gravame, la difesa appellante, distinguendo tra legittimazione ad agire, che si inscrive nella cornice del diritto all'azione e titolarità del diritto, che attiene, invece, al merito della causa e, in quanto elemento costitutivo del diritto fatto valere va allegata e provata dall'attore, ribadisce che il primo giudice avrebbe dovuto prudentemente valutare la dichiarazione sostitutiva in atti, applicando, altresì, il principio di cui all'art. 115 cpc, sottolineando, nuovamente, che nell'ambito del procedimento ex art. 696 bis cpc, il difetto di legittimazione non era mai stato sollevato dalla controparte, non sollevando alcuna contestazione della qualità di eredi.
Con sesto e ultimo motivo di impugnazione, gli appellanti richiamando la giurisprudenza in materia di danno da perdita del rapporto parentale, argomentano l'erroneità del provvedimento nella parte in cui il Tribunale avrebbe fatto discendere il riconoscimento di un danno iure proprio fondato esclusivamente sull'esistenza di un
5 rapporto parentale imponendo l'onere probatorio circa la qualità di erede.
Richiamata ogni argomentazione svolta nel precedente grado, gli appellanti insistono per l'accoglimento dell'originaria domanda.
§ I motivi possono essere esaminati congiuntamente.
La ratio sottesa alla decisione di primo grado è chiara.
A fronte della contestazione mossa dall' , la carenza di prova del Controparte_1 rapporto di parentela tra i ricorrenti e il de cuius, prima ancora che di prova della qualità di erede, ha comportato il rigetto del ricorso.
L' ha, con memoria di costituzione nel procedimento ex art. 702 Controparte_1 bis, contestato compiutamente la carenza di prova della qualità di eredi, affermando, quanto al rapporto di parentela, “Peraltro, dall'attento esame della documentazione in atti, non è stata data alcuna prova del rapporto di parentela tra l'odierno opposto e la de cuius (coniugio e di filiazione dall'altro), limitandosi ad esibire un semplice certificato anagrafico” (pag. 4 mem. I grado). CP_4
Nel presente grado di giudizio, gli appellanti hanno prodotto integralmente gli atti di parte del procedimento ex art. 669 bis cpc, tra i quali vi è la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà a uso successione del 23 aprile 2019 nonché la situazione storica di famiglia di al 10 aprile 2007, famiglia nella quale risultano iscritti Parte_2
, coniuge, , figlio, e Pt_1 Parte_1 Parte_4 Parte_3 figlio, con indicazione degli anni di nascita.
L' non ha contestato che tali documenti siano corrispondenti a Controparte_1 quelli precedentemente depositati e, peraltro, nel presente grado di giudizio ha insistito esclusivamente circa la carenza di prova della qualità di eredi.
Inoltre, con riguardo all'appellante , ella risulta identificata come madre, Parte_1 con indicazione del nome, cognome, luogo e data di nascita, nella cartella clinica, avendo la stessa sottoscritto, in luogo del figlio impossibilitato per la condizione di incoscienza nella quale si trovava, il consenso a eventuale trasfusione.
Gli originari ricorrenti hanno, dunque, pienamente provato, mediante esibizione della cartella clinica nonché di atti dello Stato Civile, i quali, attestanti - come nella specie - fatti storici non soggetti a modificazione non hanno limite di validità (art. 41
DPR 445/2000), la loro qualità di congiunti stretti di nonché, in Parte_4 via presuntiva, anche di eredi legittimi, corroborata anche dall'atto sostitutivo di notorietà per uso successione.
L'ordinanza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere va, pertanto, riformata e le
6 domande, reiterate nel presente grado, seppur per relationem, vanno esaminate nel merito.
§ La consulenza tecnica svolta nell'ambito del procedimento ai sensi dell'art. 669 bis cpc, nel rispetto dell'onere imposto dalla L 24/2017, riguardo alla quale l' non ha CP_4 formulato nessuna critica, essendosi limitata, anche nel presente grado di giudizio, ad affermare che l'operato dei sanitari fu corretto, ha accertato quanto segue.
venne ricoverato, in data 11 aprile 2019, alle ore 18.48, presso Parte_4 il Pronto Soccorso dell'AORN Sant'Anna e San Sebastiano in codice verde con riferito dolore addominale. Dalla cartella di PS risulta riferita pregressa pancreatite e pregresso stent biliare. Il paziente, tra l'altro, era già stato ricoverato presso il medesimo nosocomio dal 6 al 20 giugno 2018, per ittero ostruttivo, ricovero dalla cui cartella clinica emergono tutti i precedenti rilevanti.
Nel corso del ricovero in PS vennero effettuati l'esame obiettivo, esami ematochimici alle ore 20.15, ECG non refertato alle ore 22.07, Eco addome completo alle ore 22.57, procedendosi, in ragione del quadro clinico, con antibiotico terapia, idratazione e stick glicemico 242 g/dl.
Alle ore 7.13 del successivo 12 aprile venivano effettuati nuovamente esami ematochimici, dai quali emergeva un valore glicemico notevolmente alterato (299) e una consulenza gastroenterologica, alle ore 7.32 con la quale veniva dato atto “paziente non orientato, poco lucido”. Intervenivano episodi di vomito e persistenza di dolore epigastrico.
Alle ore 13.09 venivano richiesti esami tossicologici, positivi per benzodiazepine. il paziente risultava sonnolento, agitato, con somministrazione in corso di sodio cloruro.
Alle ore 23.00 veniva preso in carico dal rianimatore in codice Parte_4 rosso poiché in stato comatoso e, dopo profusione di terapie, alle 01.51, ricoverato in rianimazione con diagnosi di “edema polmonare non cardiogeno in paziente con chetoacidosi diabetica”.
Nonostante le cure prestate nel corso della notte, alle ore 7.00 del 13 aprile si verificava un'asistolia e, vane le manovre di RCP, ventilazione e somministrazione di adrenalina, il paziente non recuperava l'attività cardiorespiratoria spontanea e i sanitari ne constatavano il decesso alle ore 7.30 (pagg.
7-10 ctu).
I ctu, ripercorsa la storia clinica di , davano atto delle multiple Parte_4
e datate patologie croniche che lo affliggevano, trattandosi di paziente “fumatore di circa 20 sigarette al dì e consumatore di sostanze stupefacenti (cocaina) sino al 2009,
7 era affetto da esiti cronicizzati di etilismo, disturbi da episodi colangitici dovuti a litiasi colecisto coledocica trattata con stent endoscopici, esiti di pancreatite acuta necroticoemorragica, patologia autoimmunitaria da Morbo di Crohn in trattamento con Mesalazina, diabete mellito scompensato in trattamento con insulina e pregressa pielonefrite. Coesistevano anche gli esiti di frattura della clavicola riportata in età infantile e di intervento chirurgico per appendicectomia” (pag. 12).
I ctu rilevavano un vuoto documentale nella cartella di pronto soccorso, dalle ore
13.09, orario di esecuzione degli esami tossicologici, alle ore 23.10, quando interveniva la consulenza rianimatoria, mancando nel diario clinico ogni indicazione di orari e terapie praticate mentre, nel detto lasso temporale il paziente veniva segnalato come agitato, sonnolento e sottoposto a infusioni con soluzione fisiologica. I consulenti rilevavano, inoltre, che, durante tale fase assistenziale, non solo non vi era una specifica indicazione terapeutica ma mancava la rilevazione dei “più comuni parametri biologici
a cui riferirsi (pressione arteriosa, diuresi, controlli ematochimici, etc.”.
Il peggioramento del quadro clinico, dal pomeriggio del 12 aprile, si poteva evincere Parte anche dalla cartella clinica della di Anestesia e Rianimazione nella quale veniva annotato: “Il pz. giunge in P.S. lamentando dolore epigastrico 24 h or sono. Oggi nel pomeriggio, sopore, dispnea “ingravescente” chetoacidosi diabetica. Il pz. si ricovera in rianimazione per le cure del caso” (pag. 16).
Preso in carico dal rianimatore, venivano confermate una iperglicemia, accompagnata da iposodemia e iperkalemia.
I consulenti affermano che “Appare evidente che le patologie di cui è stato affetto in vita il Sig. rendevano la gestione clinica dello stesso certamente Parte_4 delicata, venendo richiesta una attenta, doverosa e scrupolosa attenzione nella cura
e nel monitoraggio di soggetti affetti da patologie multifattoriali e sofferenti di pluricriticità”, “Il paziente era chiaramente soggetto metabolicamente da definire
“critico” allorquando è giunto all'attenzione degli esercenti la professione sanitaria dell' ” (pag. 17), precisando che “La storia clinica del paziente si Controparte_6 consuma nell'ambito delle complicanze sopravvenute per le complesse morbilità di cui risultava affetto già da diversi anni il e che ha comportato lo sviluppo di Parte_4 una prevedibile chetoacidosi metabolica, quadro clinico estremo e spesso di difficile risoluzione rianimatoria” (così sottolineato dagli ausiliari, pag. 18).
Dopo aver dettagliatamente spiegato il meccanismo della chetoacidosi metabolica, i consulenti chiariscono, altresì, che “La diagnosi è posta dal riscontro clinico di
8 disidratazione, che si esprime nella essicosi degli intersizi (lingua asciutta, mucose secche, cute vizza, bulbi oculari ipotonici), ipovolemia con polso piccolo, progressivo calo di pressione fino allo shock e acidosi denunciata dal respiro di con Per_1 alitosi acetonica I sintomi tipici dei soggetti in Chetoacidosi consistono in vomito, disidratazione, respirazione ansimante profonda, confusione mentale e, infine, coma.
Tali aspetti sono tutti presenti nel caso che stiamo trattando e ne identificano non solo il quadro finale, ma anche quello evolutivo a cui il sanitario deve affidare il proprio interesse, dovendo sospettare ex ante ciò che è potenzialmente possibile attendersi in contesti clinici così complessi, monitorando soprattutto i parametri ematici, pressori
e l'equilibrio acido-base del soggetto.
In ampia letteratura medica internazionale sono segnalati frequenti casi di esordio con presenza di vomito e di dolori addominali diffusi.
I sintomi peggiorano rapidamente se non vengono riconosciuti e trattati.
Per riportarci al caso in esame, in riferimento al meccanismo patogenetico che sottende la chetoacidosi diabetica, è possibile sostenere si è passati da un iniziale quadro di acidosi diabetica moderata a quello di franca chetoacidosi profonda” (pag.
20).
Gli ausiliari hanno concluso che “In tale fase assistenziale non risulta approntato un adeguato sostegno farmacologico e terapeutico, mancando totalmente nel foliario in esame ogni riferimento non solo quantitativo ma anche qualitativo sulla terapia fornita al de cuius nei momenti di osservazione in P.S. e risultando estremamente deficitari anche le indagini di laboratorio effettuate, che erano certamente necessarie
e la cui esecuzione era da programmare.
Solo nella fase terminale, allorquando è coinvolto il rianimatore, sono identificati gli aspetti clinici e metabolici della condizione clinica, risultando solo in seguito affrontato in misura diagnostica e terapeutica adeguata lo stato chetoacidosico.
Tanto è avvenuto nel momento in cui si è passati, nell'ambito di una condizione patologica progressiva, da uno stato di chetoacidosi moderata a quella grave”.
Gli ausiliari davano atto che le emergenze metaboliche, anche se trattate correttamente, continuano a essere importanti cause di mortalità per i pazienti diabetici (2-5% per la chetadosi) benché la mortalità “raramente è legata alle complicanze della iperglicemia o all'acidosi metabolica, ma dipende dalle patologie intercorrenti associate che precipitano lo stato di scompenso metabolico. Il trattamento deve essere prontamente iniziato (somministrazione di insulina,
9 correzione del deficit di acqua e sodio). L'obiettivo è quello di correggere il deficit di sodio e di bicarbonato nell'arco delle 6-12 ore e di contrastare l'ipotensione, controllando anche la potassiemia sulla base dell'ECG, quando da quest'ultimo si manifestano segnali di ipoKalemia”.
I ctu ritenevano che “Emerge, dunque, nell'iter assistenziale fornito dai Sanitari di
Pronto Soccorso dell'Ospedale di , una condotta caratterizzata da una CP_4 osservazione superficiale, congrua se riferita ad una semplice colica biliare ma certamente non idonea se rapportata ad un paziente metabolicamente complesso come il Sig. Parte_4
Nel caso di specie l'evoluzione del quadro clinico era prevedibile e prevenibile qualora adeguatamente sospettata e monitorata l'insorgenza delle possibili complicanze metaboliche.
L'insorto stato clinico progressivamente peggiorativo rendeva possibile il sospetto di una evoluzione verso una franca chetoacidosi diabetica nel corso del giorno
12.04.2019” (pagg. 21 e 22).
La conclusione finale alla quale pervengono i consulenti è, dunque che sussistono
“profili di responsabilità professionale degli esercenti la professione sanitaria dell' per una condotta assistenziale fortemente deficitaria nelle Controparte_6 prime 28 ore, caratterizzata sia da un omesso controllo della evoluzione del quadro clinico mediante il rilievo di semplici parametri vitali e l'esecuzione di routinarie indagini di laboratorio e sia dalla mancata attuazione di un'adeguata terapia farmacologica atta a contrastare l'evoluzione della chetoacidosi diabetica”.
I consulenti si sono espressi, tenuto conto della percentuale intrinseca di mortalità registrata in pazienti diabetici in chetoacidosi con sindrome iperosmolare, alla quale va aggiunto un valore percentualistico sovrapponibile per lo stato metabolico complesso col quale è giunto all'osservazione dei medici del Pronto Soccorso, Parte_4 ritenendo che l'omissione delle cure avrebbe sottratto al paziente le probabilità di una maggiore sopravvivenza quantificata in misura del 70%.
Nel caso di specie, però, ritiene la Corte che non si versi in ipotesi di cd perdita di chance giacché, al cospetto di una patologia in fase acuta, potenzialmente mortale, la considerazione dei ctu circa la possibilità di sopravvivenza in misura del 70%, se correttamente curato, conduce a ritenere soddisfatta la prova della responsabilità dei sanitari in relazione all'evento morte, secondo il noto principio “del più probabile che non”. Tanto proprio in ragione della elevatissima probabilità che il paziente avrebbe
10 superato la crisi, ove il caso fosse stato prontamente ed esattamente inquadrato, con immediato consono intervento terapeutico nonché costante e regolare monitoraggio, del tutto omesso dal personale del pronto soccorso.
I sanitari, difatti, non hanno effettuato gli esami fondamentali per una iniziale valutazione, quali la glicemia venosa, l'emocromo, l'azotemia e la creatininemia, la chetonemia e la chetonuria, gli elettroliti (sodiemia, potassemia, calcemia, fosforemia, cloremia, magnesemia), l'emogas-analisi, l'esame delle urine standard, l'urinocultura,
l'osmolarità plasmatica, l'amilasemia, le transaminasi (GOT e GPT), CPK, CPK-MB e
Troponina (pag. 27 ctu). Inoltre, non solo non è stata adottata un'adeguata terapia farmacologica, idonea a contrastare l'evoluzione della acidosi diabetica moderata in chetoacidosi diabetica grave ma il paziente, le cui condizioni peggioravano sempre più,
è stato lasciato privo di cure e basilari controlli per un rilevante lasso di tempo, dalle ore 13.00 sino alle ore 23.00, quando ormai la situazione si era involuta in grado severo tanto che il paziente entrava in coma.
In conclusione, dunque, il nesso causale tra la condotta omissiva dei sanitari e l'evento morte è da ritenersi accertato.
§ Con riguardo ai danni dei quali i congiunti chiedono la liquidazione iure hereditatis, non possono essere riconosciuti né il danno biologico terminale né il danno da cd lucida agonia, i quali, peraltro, sono ormai sussunti nell'unica categoria del danno cd terminale, che li ricomprende entrambi nei loro aspetti biologico e sofferenziale.
Tali danni vanno ritenuti sussistenti, quello alla salute, quando vi sia stata, a seguito della lesione, un'apprezzabilità dell'invalidità temporanea, che, come recepito dalla giurisprudenza di legittimità, per convenzione medico-legale, va riconosciuta per sopravvivenze superiori alle 24 ore. Il danno da sofferenza interiore, derivante dall'avvertita imminenza dell'exitus, vi sarà se nel tempo che si dispiega tra la lesione e il decesso la persona si trovi in una condizione di "lucidità agonica”, ossia in grado di percepire la sua situazione e, in particolare, l'imminenza della morte, rimanendo irrilevante, a fini risarcitori, il lasso di tempo intercorso tra la lesione personale e il decesso nel caso in cui la persona sia rimasta manifestamente lucida.
Dall'analisi degli eventi, sopra ripercorsi, che hanno condotto al decesso di
, si evince chiaramente che l'involuzione della condizione in Parte_4 chetadosi si è avuta a partire dalla mattinata del 12 aprile 2019. La sera dell'11 aprile, difatti, è annotato in cartella clinica che vi era stata un'adeguata remissione del dolore.
All'esito della consulenza, alle 7.30 del giorno successivo, il gastroenterologo rilevò che
11 il paziente non era orientato e poco lucido. Pur presentando, più tardi, uno stato di agitazione (che indusse a effettuare esami tossicologici), alle ore 13.00, Parte_4
era nuovamente sonnolento, finché alle ore 23.10 intervenne il rianimatore
[...] poiché il paziente era in coma. La lesione, dunque, benché frutto di una condotta omissiva protrattasi dalla sera dell'11 aprile sino alla sera del 12 aprile, va individuata nel momento in cui il paziente entrò in coma o, al massimo, poche ore prima, e, da tale momento, la vicenda si consumò, con esito fatale, nelle successive sette ore, dopo il ricovero in rianimazione, quando intervenne asistolia, alle 7.00 del mattino del 13 aprile, con decesso circa mezz'ora dopo, vane le manovre di ripristinare l'attività cardio- respiratoria spontanea.
Non vi sono, pertanto, elementi che consentano di ritenere intercorso un apprezzabile lasso di tempo tra la lesione e la morte né che , in Parte_4 condizioni quasi constanti di sonnolenza e mancanza di lucidità, abbia avuto coscienza dell'involuzione della propria condizione di salute, verso il decesso.
§ Va, invece, ristorato il danno da perdita del rapporto parentale che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, può essere ritenuto presuntivamente provato con riguardo ai parenti stretti, nel caso di specie genitori e fratello, secondo la comune e notoria esperienza, salva prova contraria.
Esso andrà liquidato facendo applicazione dei criteri elaborati dall'Osservatorio sulla
Giustizia Civile di Milano, trasfusi nelle note Tabelle a punti, aggiornate da ultimo nel
2024, dunque, tenuto conto dell'età delle vittime primaria e secondaria, della convivenza o meno tra esse, della sopravvivenza di altri congiunti nel nucleo primario e della qualità e intensità che caratterizzavano il rapporto affettivo.
Quanto agli ultimi due indici menzionati, dalla documentazione in atti, in particolare le cartelle cliniche, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e lo stato storico di famiglia, emerge come né i genitori né il fratello convivessero con Parte_4
da diversi anni e, con ricorso introduttivo del primo grado di giudizio, non
[...] sono state allegate circostanze specifiche afferenti alla qualità e intensità della relazione affettiva col familiare o all'intensità della sofferenza patita.
In ragione di quanto sopra si stima equo liquidare:
- in favore del padre, 16 punti per l'età del congiunto (69), 22 punti Parte_2 per l'età della vittima (39), 9 punti per l'esistenza di tre familiari superstiti nel nucleo primario, 10 punti per l'intensità e qualità della relazione (valore di poco inferiore al medio), per un totale di 47 punti ovvero € 222.927,00 (valore del punto base €
12 3.911,00);
- in favore della madre, dell' , 16 punti per l'età del congiunto (62), 22 Parte_1 punti per l'età della vittima (39), 9 punti per l'esistenza di tre familiari superstiti nel nucleo primario, 10 punti per l'intensità e qualità della relazione (valore di poco inferiore al medio), per un totale di 47 punti ovvero € 222.927,00 (valore del punto base di € 3.911,00);
- in favore del fratello, , 16 punti per l'età del congiunto (36), 16 Parte_3 punti per l'età della vittima (39), 9 punti per l'esistenza di tre familiari superstiti nel nucleo primario, 1o punti per l'intensità e qualità della relazione (valore di poco inferiore al medio), per un totale di 41 punti ovvero € 86.598,00 (valore del punto base
€ 1.698,00).
Sulle predette somme, devalutate alla data dell'evento lesivo, 13 aprile 2019, e via via, anno per anno, rivalutate, saranno dovuti gli interessi in misura del tasso legale sino alla data di pubblicazione della presente sentenza. Dalla data di pubblicazione della sentenza e sino all'effettivo soddisfo, sulla somma così complessivamente determinata, saranno dovuti i soli interessi al tasso legale.
Le spese di lite del procedimento di accertamento tecnico preventivo e del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano, sulla scorta dei criteri di cui al dm 55/2014 e ss mod, dunque, tenuto conto del valore della lite, € 532.452,00, dell'attività svolta dalle parti e delle questioni di fatto e di diritto affrontate e risolte, determinandole, per il procedimento ex art. 696 bis cpc, sulla base dei valori medi del corrispondente scaglione tariffario da € 520.001,00 a € 1.000.000,00, in € 7.691,00 per compensi oltre agli esborsi se documentati, per il primo grado e per il presente grado, di minore complessità, sulla base dei valori minimi del medesimo scaglione, rispettivamente, in € 14.598,00 per compensi oltre agli esborsi se documentati, ed €
13.078,00 oltre agli esborsi se documentati, oltre al 15% per rimborso forfettario delle spese generali, cpa e iva come per legge. Le spese di ctu svolta in sede di accertamento tecnico preventivo vanno poste definitivamente a carico dell'AORN Sant'Anna e San
Sebastiano.
P. Q. M.
la Corte, definitivamente pronunciando sull'appello avverso l'ordinanza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ai sensi dell'art. 702 ter cpc, resa nel giudizio rg
7893/2021, rep. 4486/22, comunicata l'11 novembre 2022, proposto da Parte_1
13 e nei confronti di Pt_1 Parte_2 Parte_3 [...]
, così provvede: Controparte_7
1) accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata ordinanza, accertata e dichiarata la responsabilità dei sanitari dell' Controparte_8
, in relazione al decesso di , il 13 aprile 2019, condanna
[...] Parte_4
l' , in Controparte_7 persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento dei danni in favore di
, e , liquidati, per i Parte_1 Parte_2 Parte_3 genitori, e in € 222.927,00 ciascuno, e per il Parte_1 Parte_2 fratello, , in € 86.598,00; sulle predette somme, devalutate alla Parte_3 data dell'evento lesivo (13 aprile 2019) e via via, anno per anno, rivalutate sono dovuti gli interessi in misura del tasso legale sino alla data di pubblicazione della presente sentenza;
sulla somma così complessivamente determinata, dalla data di pubblicazione della sentenza e sino all'effettivo soddisfo, saranno dovuti gli interessi in misura del tasso legale;
2) condanna l' Controparte_7
, in persona del legale rappresentante pro tempore, alla refusione delle spese di
[...] lite in favore di , e , Parte_1 Parte_2 Parte_3 liquidate complessivamente, per il procedimento di accertamento tecnico preventivo, in € 7.691,00 per compensi oltre agli esborsi se documentati, per il primo grado, in €
14.598,00 per compensi oltre agli esborsi se documentati, e, per il presente grado, in €
13.078,00 oltre agli esborsi se documentati, oltre al 15% per rimborso forfettario delle spese generali, cpa e iva come per legge. Pone le spese di ctu svolte nel giudizio di accertamento tecnico preventivo definitivamente a carico dell'
[...]
. Controparte_3
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio dell'11 aprile 2025
Il Giudice ausiliario estensore Il Presidente
avv. Flora de Caro dott. Eugenio Forgillo
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