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Sentenza 18 agosto 2025
Sentenza 18 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Campobasso, sentenza 18/08/2025, n. 252 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Campobasso |
| Numero : | 252 |
| Data del deposito : | 18 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CAMPOBASSO – Collegio civile – riunita in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati: dr. Maria Grazia d'ERRICO presidente rel. dr. Rita CAROSELLA consigliere dr. Gianfranco PLACENTINO consigliere pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello n. 175/2024 avverso l'ordinanza n. 215/2024 ex art. 702 ter c.p.c., emessa dal Tribunale di Isernia in composizione monocratica, nel procedimento iscritto al n. 156/2021 R.G., avente ad oggetto: rimborso di buoni postali buoni postali fruttiferi
TRA
(p.IV ) rappresentata e difesa, anche Parte_1 P.IVA_1 disgiuntamente, dagli avv.ti Katiuscia Secondino e Antonio Carletto - pec:
- giusta Email_1 Email_2 procura allegata alla citazione in appello
APPELLANTE
E
(c.f. ) rappresentata e difesa, anche Controparte_1 CodiceFiscale_1 disgiuntamente, dagli avv.ti Eleonora Mega e Francesco Giannini –
- in Email_3 Email_4 virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione in appello
APPELLATA
CONCLUSIONI: disposta la trattazione dell'udienza fissata per la precisazione delle conclusioni dinanzi all'istruttore mediante deposito di note scritte ai sensi degli artt. 35 del decreto legislativo n. 149 del 10/10/2022 e 127 ter c.p.c., i procuratori delle parti hanno concluso come segue: avv.ti Secondino e Carletto per l'appellante
1 Si riportano ai propri scritti difensivi chiedendo l'accoglimento integrale delle conclusioni ivi rassegnate ed impugnano e contestano le avverse deduzioni in quanto infondate in fatto e diritto. avv.ti Mega e Giannini per l'appellata
Si riportano al contenuto della comparsa di costituzione, di cui si intendono integralmente trascritte e ripetute le conclusioni ed impugnano quanto ex adverso dedotto, prodotto ed eccepito, insistendo per l'accoglimento delle proprie domande, con vittoria di spese e onorari, da distrarsi in proprio favore.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.-- Il Tribunale di Isernia in composizione monocratica, con ordinanza n. 215/2024 emessa ai sensi dell'art. 702 ter c.p.c. il 5/04/2024, pubblicata e notificata in data
9/04/2024, ha accolto integralmente la domanda proposta da Controparte_1 condannando a corrisponderle l'importo di € 35.922,95, quale Parte_1 differenza tra quanto già riscosso dalla cliente a titolo di rimborso di trentasei buoni fruttiferi postali della serie Q/P, sottoscritti tra il 6/02/1987 e l'8/06/1989 presso l' (IS), e quanto riportato a tergo dei titoli stessi circa il Controparte_2 saggio di interesse applicabile alla terza e ultima decade dall'emissione, essendo mancante nella stampigliatura aggiunta sul retro l'indicazione dei tassi dovuti dal ventunesimo al trentesimo anno.
2.-- Avverso la suddetta ordinanza ha proposto appello dinanzi a Parte_1 questa Corte con citazione notificata il 3/05/2024, sostenendo che nulla è dovuto alla rispetto a quanto già versatole a titolo di rendimento alla scadenza dei buoni, CP_1 dal momento che, in applicazione del d.m. 13/06/1986 del Ministero del Tesoro, istitutivo della nuova serie Q, la serie Q/P (ovvero quella dei buoni sottoscritti dall'attuale appellata) differisce dalla serie Q soltanto per l'utilizzazione dei moduli della precedente serie P, mentre le condizioni relative ai tassi seguono le regole della nuova serie (come dimostrato dal timbro apposto sulla parte posteriore dei titoli).
Secondo l'appellante, gli importi corrisposti al momento del pagamento dei buoni erano stati pertanto correttamente calcolati non sulla base delle tabelle preesistenti stampate sul retro dei titoli, ma in applicazione dei nuovi tassi indicati dal decreto per la nuova serie Q.
Si è costituita chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma Controparte_1 dell'ordinanza impugnata con vittoria di spese e onorari, sul presupposto che la parziale regolazione dei tassi, risultante dal retro dei buoni, ha ingenerato un
2 affidamento incolpevole nel sottoscrittore sull'automatica applicazione delle condizioni contrattuali, in riferimento al saggio degli interessi relativi all'ultimo decennio, così come apposte sui titoli stessi.
In virtù dell'ermeneutica contrattuale, il vincolo instaurato tra le parti fondamentalmente soggetto al regime di diritto privato, non potrebbe pertanto avere ad oggetto un contenuto diverso da quello indicato nel titolo.
Il consigliere istruttore, invitate le parti a precisare le conclusioni, con provvedimento del 20/02/2025 ai sensi degli artt. 350 bis e 281 sexies c.p.c. ha assegnato alle parti termine fino a 10 gg. per le rispettive note conclusionali prima dell'udienza collegiale del 25/06/2025, sostituita da note scritte, all'esito della quali il collegio adotta la presente decisione.
3.-- L'appello merita integrale accoglimento.
Come già accennato, la controversia riguarda la quantificazione degli interessi dal 21° al 30° anno successivi all'emissione dei buoni postali fruttiferi della serie Q/P.
Le operazioni finanziarie proposte alla tra il 1987 e il 1989 per la CP_1 sottoscrizione di 36 buoni postali hanno avuto ad oggetto titoli cartacei contrassegnati dalla serie “P”, che per effetto dell'art. 5 del d.m. sopracitato sono da intendersi
“…titoli della nuova serie ordinaria”, cui “…verranno apposti, a cura degli uffici postali, due timbri: uno sulla parte anteriore, con la dicitura “Serie Q/P”, l'altro, sulla parte posteriore, recante la misura dei nuovi tassi”.
Nel caso in esame i timbri previsti dalla norma sono stati apposti su tutti i buoni, anche se la stampigliatura a tergo degli stessi prevede la quantificazione degli interessi per venti anni, non sovrapponendosi integralmente al preesistente testo stampato, del quale rimane visibile la modalità di quantificazione degli interessi per gli anni dal 21° al 30° relativa alla precedente serie P, di cui l'appellata pretende anche in questa sede pedissequa applicazione.
Sulla questione specifica degli interessi applicabili nell'ultima decade del trentennio di validità dei buoni postali sono intervenute diverse pronunce della S.C. espressive dell'orientamento in materia ormai consolidato (Cass. 10 febbraio 2022, n. 4384, Cass.
14 febbraio 2022, n. 4748, Cass. 14 febbraio 2022, n. 4751, Cass. 14 febbraio 2022, n.
4763, Cass. 3 gennaio 2023, n. 87, Cass. 4 gennaio 2023, n. 122 e Cass. 11 febbraio
2023, n. 567, Cass. 26 luglio 2023 n. 22619), condivise pienamente da questa corte (v. sentenze 2022/n. 208 e 2023/nn. 2 e 293).
3 La sentenza appellata ha erroneamente richiamato la pronuncia della S.C. a Sezioni unite n. 13979 del 2007, che non è riferibile alla fattispecie in esame: il precedente citato riguardava infatti buoni postali emessi dopo un decreto ministeriale portante da otto a nove anni la scadenza del possibile rimborso anticipato, decreto con cui si era previsto che, in caso di impiego di buoni già stampati per emissioni precedenti, recanti la sigla «AA», si dovesse procedere ad apporre su di essi una stampigliatura con l'indicazione di una sigla diversa («AB-AA») e con la menzione del diverso termine di scadenza, cosa che, nella concreta fattispecie, a differenza del caso in esame, non era stato fatto-: il buono era pertanto secondo la S.C. puramente e semplicemente un buono sella serie «AA», diversa da quella effettivamente sottoscritta, senza che potesse porsi alcun problema di contrasto tra dato letterale e previsioni ministeriali.
La giurisprudenza di legittimità consolidata sulla questione richiama tra le altre la pronuncia n. 22619 del 26/07/2023 -cui sono seguite quelle, conformi, di Cass.
2023/nn. 22583, 25587, 25624, 26718, 26740-, la cui massima recita testualmente: “In tema di buoni postali fruttiferi, poiché l'interpretazione del testo contrattuale deve raccordare il senso letterale delle parole alla dichiarazione negoziale nel suo complesso, non potendola limitare a una parte soltanto di essa, l'indicazione, per i buoni postali della serie “Q/P”, di rendimenti relativi alla serie “P” per l'ultimo periodo di fruttuosità del titolo non è in sé decisivo sul piano interpretativo, in presenza della stampigliatura, sul buono, di una tabella sostitutiva di quella della serie “P”, in cui erano inseriti i detti rendimenti, tanto più ove si consideri che la tabella in questione adotta una modalità di rappresentazione degli interessi promessi che risulta eccentrica rispetto a quella di cui alla precedente tabella, così da rendere evidente l'assenza di continuità tra le diverse previsioni, di talché, in presenza di una incompleta o ambigua espressione della volontà delle parti quanto ai rendimenti del buono postale di nuova emissione rientrante nella previsione dell'art. 173 d.P.R. n.
156 del 1973, opera una integrazione suppletiva che consente di associare al titolo i tassi contemplati, per la serie che interessa, dal decreto ministeriale richiamato dal primo comma del detto articolo”.
Inoltre, la non integrale copertura della stampigliatura sulla parte relativa ai tassi dell'ultimo decennio, non consente al possessore del titolo di pretendere, per tale periodo, gli interessi (più favorevoli) previsti per la vecchia serie, poiché
l'imperfezione dell'operazione materiale di apposizione del timbro non ha valore di manifestazione di volontà negoziale rilevante e non determina un errore sulla
4 dichiarazione, essendo, anzi, chiaro che l'accordo ha avuto ad oggetto i buoni di nuova serie e dovendosi, comunque, tenere conto che, ai sensi dell'art. 1342, comma 1 c.c., in caso di moduli predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, le clausole aggiunte prevalgono su quelle precedentemente scritte, qualora siano con esse incompatibili (Cass., 2025/n. 19777).
Le argomentazioni pienamente condivisibili della Cassazione, fondate su una puntuale ricostruzione della normativa e dell'evoluzione giurisprudenziale, devono essere applicate al caso in esame nella presente controversia, in tutto corrispondente a quello oggetto delle ultime decisioni di legittimità.
4.-- L'appello va dunque accolto, ed in riforma della pronuncia impugnata va revocata la condanna di a versare a l'importo richiesto. Parte_1 Controparte_1
Considerato che all'epoca della proposizione del presente appello, l'orientamento della
Cassazione e i molteplici interventi chiarificatori in materia si erano già consolidati, con conseguente adeguamento anche della giurisprudenza di questa Corte, alla decisione consegue la nuova regolamentazione delle spese di entrambi i gradi di giudizio, che vanno poste a carico dell'appellata secondo il principio della soccombenza, liquidate in dispositivo applicando il D.M. 147/2022, in ragione del valore della causa, secondo i parametri fra minimi e medi e con esclusione della fase istruttoria.
PTM la Corte d'appello di Campobasso – collegio civile, pronunciando definitivamente sull'appello avverso l'ordinanza del 9/04/2024 n. rep.
215 del Tribunale di Isernia in composizione monocratica, proposto da Parte_1
in persona del l.r.p.t., con citazione notificata il 3/05/2024 nei confronti di
[...]
così provvede, in accoglimento dell'appello: Controparte_1
a) revoca la condanna di a versare a l'importo di € Parte_1 Controparte_1
35.992,95 a titolo di interessi maturati sui buoni postali fruttiferi per cui è causa;
b) condanna l'appellata a rimborsare all'appellante le spese del doppio grado di giudizio, che liquida per il primo grado in € 4.358,00, e per il presente appello in €
5.209,50 per compenso al difensore, oltre, per entrambi i gradi, rimborso forfettario nella percentuale del 15% sul compenso, IV e Cpa come per legge.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte del 18/07/2025.
dr. Maria Grazia d'Errico - presidente est.
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