CA
Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 27/05/2025, n. 535 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 535 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione prima civile, composta dai Sigg.:
Sent. N.
Dott. Giuseppe Magnoli Presidente Relatore
Dott. Cesare Massetti Consigliere Cron. N.
Dott. Maura Mancini Consigliere
Rep. N. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A R. Gen. N. 1114/2021 nella causa civile n. 1114/2021 R.G. posta in decisione all'udienza collegiale del Camp. Civ. N. 05/02/2025, promossa
d a
, in persona del legale rappresentante p.t., e per essa, in Parte_1 qualità di procuratrice speciale, , in Parte_2 persona del legale rappresentante p.t., con il patrocinio dell'Avv. Aldo Bissi,
PARTE APPELLANTE
OGGETTO: contro
e , con il patrocinio dell'Avv. Massimo Azione revocatoria CP_1 CP_2 ordinaria ex art. 2901 c.c. Mazzoleni,
PARTE APPELLATA con l'intervento volontario ex art. 111 cpc di:
e, per essa, in qualità di mandataria la Controparte_3 Controparte_4
, con il patrocinio degli Avv.ti Aldo Bissi e Monica Giacometti,
[...]
PARTE INTERVENUTA
In punto: appello a sentenza n. 1716/2021, pubblicata il 28 settembre 2021, del
Tribunale di Bergamo. pagina 1 di 7 CONCLUSIONI:
Della parte appellante:
“Voglia la Corte d'Appello Ecc.ma, IN VIA PRINCIPALE
In riforma della sentenza n. 1716/2021 del 28.09.2021 del Tribunale di Bergamo
Giudice monocratico dott. Bruno Conca, depositata in data 30.09.2021, nella causa
N. R.G. 7106/2018, con ogni migliore statuizione dichiarare inefficace ex art. 2901
c.c. nei confronti della cessionaria del credito di Parte_1 CP_5 (già l'atto di compravendita stipulato tra
[...] Controparte_6
i Sigg.ri e in data 12.03.2015 per atto n. rep. 146957 e CP_1 CP_2
n. racc. 60421, a ministero del Notaio Dott. di Persona_1 CP_6 ordinando conseguentemente al Conservatore dei Registri Immobiliari di CP_6 l'annotazione della sentenza, avente ad oggetto: IL DIRITTO DI NUDA PROPRIETA' TRASFERITO IN CAPO ALLA SIG.RA BI IE relativa al seguente bene immobile sito in Comune di Sotto il Monte Giovanni XXIII (BG), via
Bedesco n. 22 così censiti al N.C.E.U. di tale Comune: -foglio 7 – mappale 2323 – sub. 713 – piano T- Cat. A/2 – Cl.1 – vani 7 – RC Euro 614,58, Via Bedesco n. 22.
Con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio.”
Della parte appellata:
« Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Brescia, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, e previa le eventuali necessarie declaratorie del caso, così giudicare: IN VIA PRELIMINARE, dichiarare inammissibile, ai sensi dell'art. 342 c.p.c., l'appello proposto dalla società in persona del legale Parte_1 rappresentante p.t. e per essa, in qualità di procuratrice speciale,
[...]
in persona del legale rappresentante p.t., per tutte le ragioni Parte_2 esposte in narrativa;
NEL MERITO, nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento della domanda svolta in via preliminare, rigettare, in quanto inammissibile e/o infondato, l'appello proposto da in persona del legale rappresentante p.t. e Parte_1 per essa, in qualità di procuratrice speciale, in Parte_2 persona del legale rappresentante p.t., e per l'effetto confermare la sentenza oggetto di gravame n. 1716/2021, resa dal Tribunale di Bergamo in data 28/09/2021 e pubblicata in data 30/09/2021, in esito alla causa n. 7106/2018 R.G., con tutte le statuizioni in essa contenute. Con vittoria di spese, compensi e rimborso forfettario 15%, oltre IVA e CPA come per legge, del presente grado di giudizio.”
Della parte intervenuta:
“Voglia la Corte d'Appello Ecc.ma contrariis reiectis IN VIA PRINCIPALE
In riforma della sentenza n. 1716/2021 del 28.09.2021 del Tribunale di Bergamo
pagina 2 di 7 Giudice monocratico dott. Bruno Conca, depositata in data 30/09/2021, nella causa N. R.G.
7106/2018, con ogni migliore statuizione, dichiarare inefficace ex art. 2901 c.c. nei confronti della cessionaria del credito della a sua volta CP_7 Parte_1 cessionaria del credito della (già Controparte_5 Controparte_8
, l'atto di compravendita stipulato tra i Sigg.ri e
[...] CP_1 CP_2 in data 12.03.2015 per atto n. rep. 146957 e n. racc. 60421, a ministero del Notaio
Dott. di ordinando conseguentemente al Conservatore Persona_1 CP_6 dei Registri Immobiliari di l'annotazione della sentenza, avente ad oggetto: CP_6 IL DIRITTO DI NUDA PROPRIETA' TRASFERITO IN CAPO ALLA SIG.RA BI IE relativa al seguente bene immobile sito in Comune di Sotto il Monte
Giovanni XXIII (BG), via Bedesco n. 22 così censiti al N.C.E.U. di tale Comune: foglio 7 – mappale 2323 – sub. 713 –piano T– Cat. A/2 – Cl. 1 – vani 7 - RC Euro 614,58, Via Bedesco n. 22.
IN OGNI CASO
Con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto azione CP_5 revocatoria ordinaria ai sensi dell'art. 1901 c.c., al fine di ottenere la declaratoria di inefficacia, nei suoi confronti, dell'atto di compravendita stipulato in data 25/03/2015 tra e la moglie convivente, avente ad oggetto la CP_1 CP_2 cessione del diritto di nuda proprietà su un immobile di proprietà del primo, per il corrispettivo dichiarato di € 105.000,00 di cui € 16.000,00 versati mediante bonifico del 9/03/2015 e la restante somma da corrispondersi in via dilazionata entro il 31/12/2015, con contestuale rinuncia all'ipoteca legale da parte del venditore (p. 3 dell'atto di compravendita). La banca deduceva che, al momento della stipula dell'atto impugnato, il debitore ( era già obbligato nei suoi confronti in forza del contratto di mutuo ipotecario CP_1 stipulato in data 22/02/2011, già parzialmente inadempiuto, come comprovato dalla messa in mora del 4/05/2015. Lamentava, inoltre, il carattere pregiudizievole dell'atto dispositivo, in quando idoneo a sottrarre garanzie patrimoniali al soddisfacimento del credito, e ne evidenziava la natura intrafamiliare, tale da fondare la presunzione di consapevolezza da parte dell'acquirente del pregiudizio arrecato. La banca riferiva, altresì, che, successivamente, il aveva alienato, riservandosi CP_1 il diritto di uso e di abitazione per tutta la durata della sua vita, anche l'immobile oggetto di ipoteca a terzi ( e nei cui confronti veniva Persona_2 Persona_3 promossa esecuzione forzata ex art. 603 c.p.c., conclusasi con un accordo transattivo. All'esito di detta transazione, residuava in capo all'istituto creditore un credito di € 115.530,37 al 31/12/2015 oltre accessori.
I convenuti si sono costituiti contestando integralmente la fondatezza della domanda sia in fatto che in diritto, chiedendone il rigetto.
Con sentenza n.1716/2021, pubblicata il 28 settembre 2021, il Tribunale di Bergamo ha rigettato la domanda attorea ritenendo non provato il presupposto del c.d. eventus pagina 3 di 7 damni, in quanto, al momento dell'atto impugnato, il credito dell'attrice risultava assistito da garanzia reale (ipoteca), e il pregiudizio lamentato si era in realtà determinato solo successivamente, per effetto della rinuncia volontaria della banca stessa alla garanzia ipotecaria in sede transattiva. Più nel dettaglio, il giudice di prime cure ha posto l'accento sul fatto che la banca, vantando una garanzia ipotecaria su un bene a fronte di un mutuo, non aveva impugnato la vendita di quel bene al momento del suo perfezionamento, ritenendo sufficiente quella garanzia per assicurare il proprio credito.
Ha, pertanto, dedotto che il problema riguarda non la prima vendita del bene (coperta comunque dall'ipoteca), ma la successiva decisione della banca di rinunciare volontariamente alla garanzia reale, trasformando così il proprio credito da ipotecario
(protetto) a chirografario (non garantito).
Avverso la sentenza ha proposto appello insistendo per la Parte_1 sussistenza dell'eventus damni e chiedendo, in riforma della sentenza impugnata, di dichiarare l'inefficacia dell'atto di compravendita stipulato il 25/03/2015. e si sono costituiti ritualmente in giudizio eccependo CP_1 CP_2 l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c. ed insistendo per la conferma della sentenza impugnata.
In forza del contratto di cessione del ramo d'azienda n. 16046/8617 del 19/02/2021, è succeduta ad nel rapporto Parte_1 Controparte_9 contrattuale oggetto di causa.
Successivamente, in forza del contratto di cessione di crediti pecuniari ai sensi e per gli effetti degli articoli 4 e 7 della Legge sulla Cartolarizzazione concluso in data
28.07.2021, ha acquistato da taluni crediti Controparte_7 Parte_1
(derivanti da contratti di finanziamento, ipotecari o chirografari, saldi debitori di conto corrente, insoluti di portafoglio e conto anticipi) sorti nel periodo compreso tra il giorno 01.01.1950 e il 31.05.2021, tra i quali rientra anche il credito oggetto di causa.
In forza di detta cessione è succeduta a titolo particolare nei rapporti CP_7 giuridici attivi e passivi già di titolarità della Banca cedente ed ha delegato l'attività di amministrazione, gestione, incasso e recupero dei crediti de quali si è resa cessionaria a . Controparte_4
Con comparsa di costituzione depositata il 28/07/2022, agendo per il CP_10 tramite della , in persona del legale rappresentante pro Controparte_4 tempore, si è costituita in giudizio, in sostituzione di (già CP_11 [...]
facendo propria la posizione processuale della cedente medesima, CP_5 nonché tutte le domande, deduzioni ed istanze da quest'ultima formulate, compresa ogni produzione documentale sino ad ora effettuata. All'udienza del 5.02.2025 la Corte ha trattenuto la causa in decisione, assegnando alle parti i termini ex art. 190 c.p.c per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Occorre innanzitutto respingere l'eccezione di inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c. formulata da e , in quanto CP_1 CP_2
– anche considerato l'insegnamento di Cass. SS.UU. n. 27199/2017 – l'atto pagina 4 di 7 introduttivo presenta in maniera chiara le parti della sentenza che intende sottoporre a censura, così come le ragioni che, ad avviso dell'appellante, evidenziano l'erroneità della motivazione spesa dal Tribunale sul punto, come si avrà anche modo di osservare nella esposizione dei motivi di appello.
***
Per la risoluzione della causa è opportuno, poi, richiamare le seguenti circostanze che, in quanto non specificamente contestate dalle parti e, per taluni aspetti, supportate da documentazione agli atti, devono ritenersi pacifiche e non bisognevoli di ulteriore prova, ai sensi dell'art. 115 co.1 c.p.c.:
- il 22/02/2011 ha stipulato il contratto di mutuo di scopo con CP_5 surrogazione, surrogandosi nell'ipoteca volontaria di I grado sull'immobile sito in Sotto il Monte Giovanni XXIII (BG) di proprietà di (doc. 1 CP_1 appellante);
- dal 22/08/2013 al 22/04/2015 la Banca ha accertato il mancato pagamento di n. 21 rate mensili di ammortamento relativamente al predetto finanziamento;
- il 12/03/2015 vendeva a la nuda proprietà CP_1 CP_2 dell'immobile, gravato da usufrutto per tutta la durata della vita a favore di
[...]
, sito nel comune di Sotto il Monte Giovanni XXIII (BG), via Bedesco Persona_4 n. 22, atto di cui l'appellante chiede la revoca (doc. n. 7 appellante);
- il 16/04/2015 ha alienato il bene ipotecato a garanzia del mutuo a CP_1
e (l'immobile è diverso da quello oggetto del Persona_2 Persona_3 contratto di compravendita del diritto di nuda proprietà) (doc. n. 5 appellante);
- il 4/05/2015 la banca ha dichiarato decaduto il mutuatario dal beneficio del termine ex art. 1168 c.c., invitando il debitore e i garanti a provvedere al pagamento del debito maturato sul residuo capitale e interessi maturati e maturandi;
- il 22/12/2016 la banca ha notificato atto di pignoramento nei confronti dei terzi acquirenti e Persona_2 Persona_3
- nel 2018 la procedura esecutiva è stata abbandonata, a seguito dell'accordo raggiunto con i predetti terzi acquirenti dell'immobile soggetto ad ipoteca, con contestuale rinuncia da parte della alla stessa ipoteca di primo grado. Pt_1
***
Ciò premesso, con il primo ed unico motivo di gravame l'appellante rileva l'erroneità della sentenza per mancato riconoscimento del requisito dell'eventus damni.
Il motivo è fondato e merita accoglimento.
Alla luce delle circostanze testé esposte, risulta, infatti, evidente ictu oculi che la compravendita oggetto di revocatoria ex art. 2901 c.c. è intervenuta successivamente alla stipula del contratto di mutuo, in un momento in cui il debitore risultava già in stato di insolvenza, dal momento che si era reso inadempiente rispetto al pagamento di diversi canoni. La cessione del bene ha poi determinato la sua fuoriuscita dal patrimonio del debitore, pregiudicando così la garanzia patrimoniale generica di cui il pagina 5 di 7 creditore poteva avvalersi per il soddisfacimento coattivo del proprio credito.
Ciononostante, il giudice di prime cure, pur avendo riconosciuto l'astratta revocabilità dell'atto in quanto dispositivo di un cespite rilevante rispetto al patrimonio del debitore e all'entità del debito (€ 165.000,00), ha erroneamente escluso l'eventus damni sul presupposto che la banca, al momento della rinuncia all'ipoteca, avesse già consapevolmente degradato il proprio credito privilegiato a chirografario, accettando una transazione.
Tale impostazione non è condivisibile. Il danno rilevante ai sensi dell'art. 2901 c.c. va valutato con riferimento al momento dell'atto dispositivo, non già a quello della successiva rinuncia all'ipoteca. Il pregiudizio si configura, infatti, non solo quando vi sia una riduzione effettiva del patrimonio del debitore, ma anche quando l'atto comporti una modifica qualitativa della garanzia tale da rendere più incerta o difficoltosa l'esecuzione forzata, come nel caso di specie.
L'alienazione della nuda proprietà ha inciso in modo significativo sull'affidabilità della garanzia patrimoniale, sottraendo un bene di rilevante valore economico dal patrimonio del debitore in favore del coniuge, in un contesto segnato da uno stato di tensione finanziaria e dalla consapevolezza – da parte di entrambi gli appellati – della condizione debitoria e delle conseguenze dell'atto.
In tale contesto, la banca, pur avendo inizialmente esercitato l'azione esecutiva sul bene ipotecato, ha optato successivamente per una transazione con i terzi acquirenti per ragioni di convenienza economica, a fronte di una valutazione oggettiva dei costi e dei tempi della procedura esecutiva.
Ciò, tuttavia, non può in alcun modo neutralizzare la lesione della garanzia generica derivante dal precedente atto di alienazione della nuda proprietà, che ha concretamente ostacolato la possibilità della banca di rivalersi su un bene che avrebbe altrimenti potuto aggredire.
È principio consolidato in giurisprudenza che l'eventus damni sussiste anche quando l'atto di disposizione del debitore renda solo più difficoltoso l'esercizio del diritto di credito, incidendo negativamente sulla garanzia patrimoniale (Cass. civ., Sez. III, sent. n. 23601/2020). Il pregiudizio non deve necessariamente coincidere con la perdita totale del credito, essendo sufficiente la produzione di una maggiore incertezza nel recupero coattivo.
Nel caso concreto, l'atto dispositivo ha determinato una sostituzione di un bene statico e aggredibile, con un bene liquido e facilmente sottraibile come il denaro, modificando quindi la qualità della garanzia patrimoniale.
D'altro canto, gli appellati non hanno allegato, né tanto meno provato di poter far comunque fronte ai debiti maturati nei confronti della banca.
Pertanto, sussistono tutti i presupposti per la declaratoria di inefficacia dell'atto ai sensi dell'art. 2901 c.c..
***
In conclusione, l'appello va accolto e la sentenza di primo grado riformata. pagina 6 di 7 ***
Quanto alle spese la riforma della sentenza impugnata determina la necessità di procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, in relazione all'esito complessivo della lite (Cass. 27606/2019, 1775/2017). Ai sensi dell'art 91 c.p.c. gli appellati vanno condannati alla rifusione delle spese del grado in favore dell'appellante che si liquidano, ai sensi del DM 147/2022 applicando lo scaglione di valore da € 52.001,00 a € 260.000,00 a favore della parte appellante: quanto al primo grado (valori medi per tutte le voci) in € 2.552,00 per la fase di studio, € 1.628,00 per la fase introduttiva, € 5.670,00 per fase istruttoria e/o di trattazione, € 4.253,00 per fase decisionale, quanto al presente grado d'appello (valori medi per studio, fase introduttiva e fase decisionale, minimo per fase istruttoria) in € 2.977,00 per la fase di studio, € 1.911,00 per la fase introduttiva, € 2.163,00 per fase istruttoria e/o di trattazione, € 5.103,00 per fase decisionale, oltre a rimborso forfettario spese generali (15% su compenso totale) ed oltre ad accessori di legge.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando, così dispone: in riforma dell'impugnata sentenza del Tribunale di Bergamo n. 1716/2021, pubblicata il 28 settembre 2021,
- dichiara l'inefficacia nei confronti dell'odierna appellante dell'atto di compravendita stipulato in data 25/03/2015;
- ordina al competente conservatore dei registri immobiliari l'annotazione della sentenza;
- condanna parte appellata: e , in solido tra loro, a CP_1 CP_2 rimborsare alla Controparte_12
e, per essa, in qualità di mandataria la
[...] Controparte_4
le spese del grado, che si liquidano come in parte motiva.
[...]
Così deciso in Brescia, nella camera di consiglio del giorno del 21 maggio 2025.
Il Presidente est.
(dott. Giuseppe Magnoli)
pagina 7 di 7
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione prima civile, composta dai Sigg.:
Sent. N.
Dott. Giuseppe Magnoli Presidente Relatore
Dott. Cesare Massetti Consigliere Cron. N.
Dott. Maura Mancini Consigliere
Rep. N. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A R. Gen. N. 1114/2021 nella causa civile n. 1114/2021 R.G. posta in decisione all'udienza collegiale del Camp. Civ. N. 05/02/2025, promossa
d a
, in persona del legale rappresentante p.t., e per essa, in Parte_1 qualità di procuratrice speciale, , in Parte_2 persona del legale rappresentante p.t., con il patrocinio dell'Avv. Aldo Bissi,
PARTE APPELLANTE
OGGETTO: contro
e , con il patrocinio dell'Avv. Massimo Azione revocatoria CP_1 CP_2 ordinaria ex art. 2901 c.c. Mazzoleni,
PARTE APPELLATA con l'intervento volontario ex art. 111 cpc di:
e, per essa, in qualità di mandataria la Controparte_3 Controparte_4
, con il patrocinio degli Avv.ti Aldo Bissi e Monica Giacometti,
[...]
PARTE INTERVENUTA
In punto: appello a sentenza n. 1716/2021, pubblicata il 28 settembre 2021, del
Tribunale di Bergamo. pagina 1 di 7 CONCLUSIONI:
Della parte appellante:
“Voglia la Corte d'Appello Ecc.ma, IN VIA PRINCIPALE
In riforma della sentenza n. 1716/2021 del 28.09.2021 del Tribunale di Bergamo
Giudice monocratico dott. Bruno Conca, depositata in data 30.09.2021, nella causa
N. R.G. 7106/2018, con ogni migliore statuizione dichiarare inefficace ex art. 2901
c.c. nei confronti della cessionaria del credito di Parte_1 CP_5 (già l'atto di compravendita stipulato tra
[...] Controparte_6
i Sigg.ri e in data 12.03.2015 per atto n. rep. 146957 e CP_1 CP_2
n. racc. 60421, a ministero del Notaio Dott. di Persona_1 CP_6 ordinando conseguentemente al Conservatore dei Registri Immobiliari di CP_6 l'annotazione della sentenza, avente ad oggetto: IL DIRITTO DI NUDA PROPRIETA' TRASFERITO IN CAPO ALLA SIG.RA BI IE relativa al seguente bene immobile sito in Comune di Sotto il Monte Giovanni XXIII (BG), via
Bedesco n. 22 così censiti al N.C.E.U. di tale Comune: -foglio 7 – mappale 2323 – sub. 713 – piano T- Cat. A/2 – Cl.1 – vani 7 – RC Euro 614,58, Via Bedesco n. 22.
Con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio.”
Della parte appellata:
« Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Brescia, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, e previa le eventuali necessarie declaratorie del caso, così giudicare: IN VIA PRELIMINARE, dichiarare inammissibile, ai sensi dell'art. 342 c.p.c., l'appello proposto dalla società in persona del legale Parte_1 rappresentante p.t. e per essa, in qualità di procuratrice speciale,
[...]
in persona del legale rappresentante p.t., per tutte le ragioni Parte_2 esposte in narrativa;
NEL MERITO, nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento della domanda svolta in via preliminare, rigettare, in quanto inammissibile e/o infondato, l'appello proposto da in persona del legale rappresentante p.t. e Parte_1 per essa, in qualità di procuratrice speciale, in Parte_2 persona del legale rappresentante p.t., e per l'effetto confermare la sentenza oggetto di gravame n. 1716/2021, resa dal Tribunale di Bergamo in data 28/09/2021 e pubblicata in data 30/09/2021, in esito alla causa n. 7106/2018 R.G., con tutte le statuizioni in essa contenute. Con vittoria di spese, compensi e rimborso forfettario 15%, oltre IVA e CPA come per legge, del presente grado di giudizio.”
Della parte intervenuta:
“Voglia la Corte d'Appello Ecc.ma contrariis reiectis IN VIA PRINCIPALE
In riforma della sentenza n. 1716/2021 del 28.09.2021 del Tribunale di Bergamo
pagina 2 di 7 Giudice monocratico dott. Bruno Conca, depositata in data 30/09/2021, nella causa N. R.G.
7106/2018, con ogni migliore statuizione, dichiarare inefficace ex art. 2901 c.c. nei confronti della cessionaria del credito della a sua volta CP_7 Parte_1 cessionaria del credito della (già Controparte_5 Controparte_8
, l'atto di compravendita stipulato tra i Sigg.ri e
[...] CP_1 CP_2 in data 12.03.2015 per atto n. rep. 146957 e n. racc. 60421, a ministero del Notaio
Dott. di ordinando conseguentemente al Conservatore Persona_1 CP_6 dei Registri Immobiliari di l'annotazione della sentenza, avente ad oggetto: CP_6 IL DIRITTO DI NUDA PROPRIETA' TRASFERITO IN CAPO ALLA SIG.RA BI IE relativa al seguente bene immobile sito in Comune di Sotto il Monte
Giovanni XXIII (BG), via Bedesco n. 22 così censiti al N.C.E.U. di tale Comune: foglio 7 – mappale 2323 – sub. 713 –piano T– Cat. A/2 – Cl. 1 – vani 7 - RC Euro 614,58, Via Bedesco n. 22.
IN OGNI CASO
Con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto azione CP_5 revocatoria ordinaria ai sensi dell'art. 1901 c.c., al fine di ottenere la declaratoria di inefficacia, nei suoi confronti, dell'atto di compravendita stipulato in data 25/03/2015 tra e la moglie convivente, avente ad oggetto la CP_1 CP_2 cessione del diritto di nuda proprietà su un immobile di proprietà del primo, per il corrispettivo dichiarato di € 105.000,00 di cui € 16.000,00 versati mediante bonifico del 9/03/2015 e la restante somma da corrispondersi in via dilazionata entro il 31/12/2015, con contestuale rinuncia all'ipoteca legale da parte del venditore (p. 3 dell'atto di compravendita). La banca deduceva che, al momento della stipula dell'atto impugnato, il debitore ( era già obbligato nei suoi confronti in forza del contratto di mutuo ipotecario CP_1 stipulato in data 22/02/2011, già parzialmente inadempiuto, come comprovato dalla messa in mora del 4/05/2015. Lamentava, inoltre, il carattere pregiudizievole dell'atto dispositivo, in quando idoneo a sottrarre garanzie patrimoniali al soddisfacimento del credito, e ne evidenziava la natura intrafamiliare, tale da fondare la presunzione di consapevolezza da parte dell'acquirente del pregiudizio arrecato. La banca riferiva, altresì, che, successivamente, il aveva alienato, riservandosi CP_1 il diritto di uso e di abitazione per tutta la durata della sua vita, anche l'immobile oggetto di ipoteca a terzi ( e nei cui confronti veniva Persona_2 Persona_3 promossa esecuzione forzata ex art. 603 c.p.c., conclusasi con un accordo transattivo. All'esito di detta transazione, residuava in capo all'istituto creditore un credito di € 115.530,37 al 31/12/2015 oltre accessori.
I convenuti si sono costituiti contestando integralmente la fondatezza della domanda sia in fatto che in diritto, chiedendone il rigetto.
Con sentenza n.1716/2021, pubblicata il 28 settembre 2021, il Tribunale di Bergamo ha rigettato la domanda attorea ritenendo non provato il presupposto del c.d. eventus pagina 3 di 7 damni, in quanto, al momento dell'atto impugnato, il credito dell'attrice risultava assistito da garanzia reale (ipoteca), e il pregiudizio lamentato si era in realtà determinato solo successivamente, per effetto della rinuncia volontaria della banca stessa alla garanzia ipotecaria in sede transattiva. Più nel dettaglio, il giudice di prime cure ha posto l'accento sul fatto che la banca, vantando una garanzia ipotecaria su un bene a fronte di un mutuo, non aveva impugnato la vendita di quel bene al momento del suo perfezionamento, ritenendo sufficiente quella garanzia per assicurare il proprio credito.
Ha, pertanto, dedotto che il problema riguarda non la prima vendita del bene (coperta comunque dall'ipoteca), ma la successiva decisione della banca di rinunciare volontariamente alla garanzia reale, trasformando così il proprio credito da ipotecario
(protetto) a chirografario (non garantito).
Avverso la sentenza ha proposto appello insistendo per la Parte_1 sussistenza dell'eventus damni e chiedendo, in riforma della sentenza impugnata, di dichiarare l'inefficacia dell'atto di compravendita stipulato il 25/03/2015. e si sono costituiti ritualmente in giudizio eccependo CP_1 CP_2 l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c. ed insistendo per la conferma della sentenza impugnata.
In forza del contratto di cessione del ramo d'azienda n. 16046/8617 del 19/02/2021, è succeduta ad nel rapporto Parte_1 Controparte_9 contrattuale oggetto di causa.
Successivamente, in forza del contratto di cessione di crediti pecuniari ai sensi e per gli effetti degli articoli 4 e 7 della Legge sulla Cartolarizzazione concluso in data
28.07.2021, ha acquistato da taluni crediti Controparte_7 Parte_1
(derivanti da contratti di finanziamento, ipotecari o chirografari, saldi debitori di conto corrente, insoluti di portafoglio e conto anticipi) sorti nel periodo compreso tra il giorno 01.01.1950 e il 31.05.2021, tra i quali rientra anche il credito oggetto di causa.
In forza di detta cessione è succeduta a titolo particolare nei rapporti CP_7 giuridici attivi e passivi già di titolarità della Banca cedente ed ha delegato l'attività di amministrazione, gestione, incasso e recupero dei crediti de quali si è resa cessionaria a . Controparte_4
Con comparsa di costituzione depositata il 28/07/2022, agendo per il CP_10 tramite della , in persona del legale rappresentante pro Controparte_4 tempore, si è costituita in giudizio, in sostituzione di (già CP_11 [...]
facendo propria la posizione processuale della cedente medesima, CP_5 nonché tutte le domande, deduzioni ed istanze da quest'ultima formulate, compresa ogni produzione documentale sino ad ora effettuata. All'udienza del 5.02.2025 la Corte ha trattenuto la causa in decisione, assegnando alle parti i termini ex art. 190 c.p.c per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Occorre innanzitutto respingere l'eccezione di inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c. formulata da e , in quanto CP_1 CP_2
– anche considerato l'insegnamento di Cass. SS.UU. n. 27199/2017 – l'atto pagina 4 di 7 introduttivo presenta in maniera chiara le parti della sentenza che intende sottoporre a censura, così come le ragioni che, ad avviso dell'appellante, evidenziano l'erroneità della motivazione spesa dal Tribunale sul punto, come si avrà anche modo di osservare nella esposizione dei motivi di appello.
***
Per la risoluzione della causa è opportuno, poi, richiamare le seguenti circostanze che, in quanto non specificamente contestate dalle parti e, per taluni aspetti, supportate da documentazione agli atti, devono ritenersi pacifiche e non bisognevoli di ulteriore prova, ai sensi dell'art. 115 co.1 c.p.c.:
- il 22/02/2011 ha stipulato il contratto di mutuo di scopo con CP_5 surrogazione, surrogandosi nell'ipoteca volontaria di I grado sull'immobile sito in Sotto il Monte Giovanni XXIII (BG) di proprietà di (doc. 1 CP_1 appellante);
- dal 22/08/2013 al 22/04/2015 la Banca ha accertato il mancato pagamento di n. 21 rate mensili di ammortamento relativamente al predetto finanziamento;
- il 12/03/2015 vendeva a la nuda proprietà CP_1 CP_2 dell'immobile, gravato da usufrutto per tutta la durata della vita a favore di
[...]
, sito nel comune di Sotto il Monte Giovanni XXIII (BG), via Bedesco Persona_4 n. 22, atto di cui l'appellante chiede la revoca (doc. n. 7 appellante);
- il 16/04/2015 ha alienato il bene ipotecato a garanzia del mutuo a CP_1
e (l'immobile è diverso da quello oggetto del Persona_2 Persona_3 contratto di compravendita del diritto di nuda proprietà) (doc. n. 5 appellante);
- il 4/05/2015 la banca ha dichiarato decaduto il mutuatario dal beneficio del termine ex art. 1168 c.c., invitando il debitore e i garanti a provvedere al pagamento del debito maturato sul residuo capitale e interessi maturati e maturandi;
- il 22/12/2016 la banca ha notificato atto di pignoramento nei confronti dei terzi acquirenti e Persona_2 Persona_3
- nel 2018 la procedura esecutiva è stata abbandonata, a seguito dell'accordo raggiunto con i predetti terzi acquirenti dell'immobile soggetto ad ipoteca, con contestuale rinuncia da parte della alla stessa ipoteca di primo grado. Pt_1
***
Ciò premesso, con il primo ed unico motivo di gravame l'appellante rileva l'erroneità della sentenza per mancato riconoscimento del requisito dell'eventus damni.
Il motivo è fondato e merita accoglimento.
Alla luce delle circostanze testé esposte, risulta, infatti, evidente ictu oculi che la compravendita oggetto di revocatoria ex art. 2901 c.c. è intervenuta successivamente alla stipula del contratto di mutuo, in un momento in cui il debitore risultava già in stato di insolvenza, dal momento che si era reso inadempiente rispetto al pagamento di diversi canoni. La cessione del bene ha poi determinato la sua fuoriuscita dal patrimonio del debitore, pregiudicando così la garanzia patrimoniale generica di cui il pagina 5 di 7 creditore poteva avvalersi per il soddisfacimento coattivo del proprio credito.
Ciononostante, il giudice di prime cure, pur avendo riconosciuto l'astratta revocabilità dell'atto in quanto dispositivo di un cespite rilevante rispetto al patrimonio del debitore e all'entità del debito (€ 165.000,00), ha erroneamente escluso l'eventus damni sul presupposto che la banca, al momento della rinuncia all'ipoteca, avesse già consapevolmente degradato il proprio credito privilegiato a chirografario, accettando una transazione.
Tale impostazione non è condivisibile. Il danno rilevante ai sensi dell'art. 2901 c.c. va valutato con riferimento al momento dell'atto dispositivo, non già a quello della successiva rinuncia all'ipoteca. Il pregiudizio si configura, infatti, non solo quando vi sia una riduzione effettiva del patrimonio del debitore, ma anche quando l'atto comporti una modifica qualitativa della garanzia tale da rendere più incerta o difficoltosa l'esecuzione forzata, come nel caso di specie.
L'alienazione della nuda proprietà ha inciso in modo significativo sull'affidabilità della garanzia patrimoniale, sottraendo un bene di rilevante valore economico dal patrimonio del debitore in favore del coniuge, in un contesto segnato da uno stato di tensione finanziaria e dalla consapevolezza – da parte di entrambi gli appellati – della condizione debitoria e delle conseguenze dell'atto.
In tale contesto, la banca, pur avendo inizialmente esercitato l'azione esecutiva sul bene ipotecato, ha optato successivamente per una transazione con i terzi acquirenti per ragioni di convenienza economica, a fronte di una valutazione oggettiva dei costi e dei tempi della procedura esecutiva.
Ciò, tuttavia, non può in alcun modo neutralizzare la lesione della garanzia generica derivante dal precedente atto di alienazione della nuda proprietà, che ha concretamente ostacolato la possibilità della banca di rivalersi su un bene che avrebbe altrimenti potuto aggredire.
È principio consolidato in giurisprudenza che l'eventus damni sussiste anche quando l'atto di disposizione del debitore renda solo più difficoltoso l'esercizio del diritto di credito, incidendo negativamente sulla garanzia patrimoniale (Cass. civ., Sez. III, sent. n. 23601/2020). Il pregiudizio non deve necessariamente coincidere con la perdita totale del credito, essendo sufficiente la produzione di una maggiore incertezza nel recupero coattivo.
Nel caso concreto, l'atto dispositivo ha determinato una sostituzione di un bene statico e aggredibile, con un bene liquido e facilmente sottraibile come il denaro, modificando quindi la qualità della garanzia patrimoniale.
D'altro canto, gli appellati non hanno allegato, né tanto meno provato di poter far comunque fronte ai debiti maturati nei confronti della banca.
Pertanto, sussistono tutti i presupposti per la declaratoria di inefficacia dell'atto ai sensi dell'art. 2901 c.c..
***
In conclusione, l'appello va accolto e la sentenza di primo grado riformata. pagina 6 di 7 ***
Quanto alle spese la riforma della sentenza impugnata determina la necessità di procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, in relazione all'esito complessivo della lite (Cass. 27606/2019, 1775/2017). Ai sensi dell'art 91 c.p.c. gli appellati vanno condannati alla rifusione delle spese del grado in favore dell'appellante che si liquidano, ai sensi del DM 147/2022 applicando lo scaglione di valore da € 52.001,00 a € 260.000,00 a favore della parte appellante: quanto al primo grado (valori medi per tutte le voci) in € 2.552,00 per la fase di studio, € 1.628,00 per la fase introduttiva, € 5.670,00 per fase istruttoria e/o di trattazione, € 4.253,00 per fase decisionale, quanto al presente grado d'appello (valori medi per studio, fase introduttiva e fase decisionale, minimo per fase istruttoria) in € 2.977,00 per la fase di studio, € 1.911,00 per la fase introduttiva, € 2.163,00 per fase istruttoria e/o di trattazione, € 5.103,00 per fase decisionale, oltre a rimborso forfettario spese generali (15% su compenso totale) ed oltre ad accessori di legge.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando, così dispone: in riforma dell'impugnata sentenza del Tribunale di Bergamo n. 1716/2021, pubblicata il 28 settembre 2021,
- dichiara l'inefficacia nei confronti dell'odierna appellante dell'atto di compravendita stipulato in data 25/03/2015;
- ordina al competente conservatore dei registri immobiliari l'annotazione della sentenza;
- condanna parte appellata: e , in solido tra loro, a CP_1 CP_2 rimborsare alla Controparte_12
e, per essa, in qualità di mandataria la
[...] Controparte_4
le spese del grado, che si liquidano come in parte motiva.
[...]
Così deciso in Brescia, nella camera di consiglio del giorno del 21 maggio 2025.
Il Presidente est.
(dott. Giuseppe Magnoli)
pagina 7 di 7