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Sentenza 3 gennaio 2025
Sentenza 3 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 03/01/2025, n. 46 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 46 |
| Data del deposito : | 3 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 38328/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MILANO
SEZIONE 9° CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Susanna Terni Presidente rel. est. dott. Fulvia De Luca Giudice dott. Valentina Maderna Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso telematico in data 15/10/2022, rimessa al Collegio per la decisione a seguito di precisazione delle conclusioni con ordinanza del 18/9/2024 , discussa nella Camera di Consiglio del 18/12/2024 promossa
DA
(c.f. ) nata a Parte_1 C.F._1 [...]
il 29/04/1984, rappresentata e difesa dall'avv. COSSI RAFFAELLA con studio in VIA Pt_2
S. VINCENZO, 18/A MILANO presso il quale è elettivamente domiciliata come da procura in atti,
PARTE RICORRENTE
CONTRO
c.f. nato a [...] Controparte_1 C.F._2 Parte_2
06/01/1978 , rappresentato e difeso dall'avv. FELICE WALTER con studio in VIA SAN CALIMERO,
17 MILANO presso il quale è elettivamente domiciliato come da procura in atti,
PARTE RESISTENTE
Atti comunicati al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Milano ex artt. 70 e 71 c.p.c. e vistati senza osservazioni in data 18.10.2022
OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI:
Per : Parte_1
“IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO
- pronunciare la separazione personale dei coniugi con addebito al marito per violazione dei doveri coniugali, con ogni provvedimento di corollario;
- assegnare la casa coniugale, sita in CA (MI), piazza San Giorgio n. 15, condotta in locazione alla SI.ra
; Pt_1
- disporre l'affidamento super esclusivo del figlio alla madre mantenendo il di lui collocamento Persona_1 presso la stessa;
- disporre che una eventuale ripresa di contatti fra padre e figlio, fino a quando sarà minorenne, venga effettuata in modalità protetta ed osservata per tramite gli assistenti sociali di competenza, opportunamente interpellati dalla madre;
- porre a carico del SI. l'obbligo di corrispondere a titolo di contributo al mantenimento del figlio Pt_1 a somma di € 600,00 mensili (oltre ISTAT) oltre al 50% delle spese extra come da Protocollo del Tribunale Per_1 di Milano fino alla di lui autonomia economica.
- Con condanna alle spese del presente giudizio e del subprocedimento n. R.G. 38328-1/2022 avente ad oggetto la richiesta e la successiva applicazione degli ordini di protezione ex artt. 342 bis e 342 ter c.p.c. nei confronti del
SI. nella misura ritenuta di giustizia. Pt_1
Per : Controparte_1
“- rigettare la domanda di addebito al resistente, per i motivi di cui sopra;
- dichiarare la separazione personale dei coniugi alle seguenti condizioni:
1) disporre l'affidamento del figlio minore ad entrambi i genitori in modo condiviso, con collocamento del minore presso la madre, con diritto del padre di vederlo e tenerlo con sé secondo tempi e modalità da determinare;
2) porre a carico del padre l'obbligo di corrispondere euro 300,00 mensili per il mantenimento del figlio;
per quanto attiene le spese extra determinare le stesse secondo i protocolli in uso;
3) con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre al rimborso forfettario delle spese, Iva e cpa nella misura di legge.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Premesso in fatto che:
e Parte_1 Controparte_1
hanno contratto matrimonio in data 7 gennaio 2011, in , trascritto in Italia presso
[...] Parte_2
il Comune di Settala (MI) anno 2012 atto n. 6, parte 2, serie C, dalla loro unione è nato un figlio, il 18 gennaio 2012, Persona_1
con ricorso depositato il 14.10.2022, chiedeva la Parte_1 separazione con addebito al marito, l'affidamento in via super esclusiva del figlio minore Persona_1
l'incarico ai servizi sociali competenti per residenza di regolamentare gli incontri padre figlio, un assegno di mantenimento a proprio favore di € 1.000,00 ed uno perequativo per il mantenimento del figlio minore quantificato in € 750,00 oltre al 50% delle spese straordinarie;
contestualmente chiedeva, in via di urgenza ed inaudita altera parte, ordine di allontanamento del marito dalla casa coniugale,
a sostegno delle domande narrava di una unione coniugale costellata da continue violenze in proprio danno, spesso assistite dal figlio minore e dai figli avuti da una precedente unione, già iniziate quando la coppia viveva ancora ad e continuate anche dopo il trasferimento a Milano, evento Parte_2
verificatosi per scelta di allontanarsi dal paese di origine nella speranza che ciò potesse determinare un cambiamento nel marito;
sottolineava che, al contrario gli episod,i si erano moltiplicati a causa dell'abuso continuato che il marito faceva di super alcolici con conseguente stato di ubriachezza, al punto che più volte era stata costretta a ricorrere all'ausilio delle forze dell'ordine o alle cure del Pronto soccorso, affermava di essersi sempre sacrificata nell'interesse della famiglia - che comprendeva oltre ad
[...]
anche i due figli da lei avuti da un precedente compagno deceduto – e pertanto di avere un lavoro Per_1
precario che non le consentiva di mantenersi ed occuparsi anche del sostegno economico dei tre figli,
con decreto del 17.10.2022, confermato con ordinanza del 27.10.2022 emessa a seguito di fissazione della comparizione parti nel sub procedimento aperto, il G.I. prescriveva a
[...]
di non avvicinarsi alla casa coniugale sita in CA (MI) pz. San Giorgio CP_1
n.15, ed ai luoghi frequentati dalla ricorrente, dal figlio della coppia nato in data [...] Persona_1
e dai figli della ricorrente e , ed in particolare alla casa familiare, alla scuola Persona_2 Per_3 frequentata dai due ragazzi e all'Università frequentata da , nonché al luogo di lavoro della Per_3
SI.ra , per un periodo di nove mesi, Pt_1
con memoria difensiva del 4.1.2024 si costituiva in giudizio Controparte_1
aderendo alla domanda sullo status ma contestando integralmente le ulteriori domande,
[...] chiedendo il rigetto dell'addebito a proprio carico, l'affidamento condiviso del minore, il rigetto delle domande economiche, offrendo esclusivamente un assegno di mantenimento per il figlio nella misura di
€ 300,00, negava, invero, di avere nei confronti della moglie agiti violenti - tranne in un'unica occasione che tuttavia cercava di minimizzare ascrivendo il proprio comportamento all'atteggiamento provocatorio della ricorrente, - e di essere dedito all'uso di bevande super alcoliche e di conseguenza il proprio stato di ubriachezza abituale;
assumeva di avere una condizione economica che non gli consentiva di versare l'assegno per il mantenimento del minore nella misura richiesta dalla moglie, sottolineava l'indipendenza economica della ricorrente alla quale pertanto non andava riconosciuto alcun assegno , all'udienza presidenziale del 11.1.2023, il Presidente, sentita liberamente la ricorrente, fallito il tentativo di conciliazione poiché il ricorrente, sebbene regolarmente costituito, non compariva personalmente in quanto all'estero, come da dichiarazione del difensore presente, con ordinanza a verbale emetteva i provvedimenti provvisori ed urgenti così disponendo:
“1. Autorizza i coniugi a vivere separati nel mutuo rispetto;
2. dispone l'affidamento di nato in Cernusco sul Naviglio in data [...], in [...]_1
esclusiva alla madre che eserciterà in via esclusiva ex art. 337quater comma 3 c.c la responsabilità genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse per il minore relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e alle pratiche amministrative relative a tutte le questioni che riguardano il figlio, compresi i documenti di identità anche validi per l'espatrio dello stesso/stessi; si tratta allo stato di misura idonea a tutelare il percorso di crescita del bambino cui devono essere garantite scelte tempestive e puntuali che il padre non è in alcun modo in grado di assicurare;
emergono allo seri e gravi profili di incapacità genitoriale della signora e una adeguata capacità della madre che si sta occupando da sola del figlio;
3. Assegna la casa coniugale sita in CA Piazza san Giorgio n. 15 alla ricorrente la quale vi abiterà con il figlio che viene prevalentemente collocato presso di lei;
4. Pone a carico di l'obbligo di versare alla ricorrente a titolo di Controparte_1
concorso al mantenimento del figlio nato in data [...], in [...] anticipata entro il Persona_1
giorno 5 di ogni mese a mezzo bonifico bancario, con decorrenza febbraio 2023 (fermo restando
l'obbligo sino a quella data di versare la minor somma stabilità con il provvedimento ex art. 342 bis cc) la somma mensile omnicomprensiva (attesa l'assenza del padre dall'Italia) di € 600, oltre rivalutazione monetaria istat;
5. Respinge la richiesta di assegno di mantenimento per la ricorrente (la quale lavora regolarmente); 6. Incarica i Servizi Sociali di CA di prendere in carico il nucleo familiare, di prendere contatti ed assumere informazioni dal medico di base e dalle insegnati del minore, di verificare le condizioni di vita del nucleo familiare e le condizioni di vita del minore, di verificarne la relazione del minore con la madre, con il padre e con gli altri figli della madre, di verificare l'adeguatezza dei due genitori e la loro capacità di prendersi cura del figlio, di indicare le migliori modalità in relazione al regime di affidamento e collocamento del minore;
7. Incarica i Servizi Sociali di CA di regolamentare le frequentazioni fra il minore ed il padre, inizialmente in spazio neutro e con modalità protetta
8. Conferma l'ordine a di cessare immediatamente ogni condotta Controparte_1
violenta e minacciosa nei confronti di Parte_1
CONFERMA la prescrizione a di NON avvicinarsi alla casa Controparte_1
coniugale sita in CA (MI) pz. San Giorgio n.15, ed ai luoghi frequentati dalla ricorrente, dal figlio della coppia nato in data [...] e dai figli della ricorrente e Persona_1 Persona_2
ed in particolare alla casa familiare, alla scuola frequentata dai due ragazzi e all'Università Per_3
frequentata da nonché al luogo di lavoro della SI.ra Per_3 Pt_1
9. DISPONE che i Servizi Sociali di CA inviino una relazione sull'attività espletata entro la data del 30.5.2023 “ quindi nominava sé stesso Giudice Istruttore e fissava l'udienza di comparizione e trattazione per il giorno 15.6.2023, concedendo alle parti i termini di legge per la costituzione innanzi all'istruttore,
l'ordinanza presidenziale è stata vistata dal PM senza osservazioni in data 11.1.2023, con memoria integrativa del 28.4.2023 parte ricorrente ribadiva la domanda di addebito e chiedeva sostanzialmente la conferma dei provvedimenti presidenziali, rinunziando pertanto all'assegno di mantenimento per sé ed accettando la quantificazione in € 600,00 per il minore, sebbene con la richiesta del 50% delle spese straordinarie in luogo di una previsione onnicomprensiva;
parte resistente insisteva di contro nelle domande originariamente formulate, all'udienza di prima comparizione la difesa di parte ricorrente chiedeva un rinvio non essendo stata depositata la relazione dei servizi incaricati e quella di parte resistente si associava, pur segnalando di aver perso i contatti con il proprio assistito che riteneva essersi definitivamente trasferito all'estero, pertanto il G.I. rinviava al 12.7.2023 ai sensi dell'art. 127 ter, sollecitando il deposito della relazione già disposta da parte dei servizi sociali di CA, che provvedevano il 27.6.2023, con le note sostitutive d'udienza entrambe le parti insistevano nelle domande, parte ricorrente chiedeva che la causa, reputata matura per la decisione, fosse rinviata per pc mentre parte resistente la concessione dei termini ex art. 183 IV c. cpc, quindi il G.I. con ordinanza del 25.7.2023 concedeva i richiesti termini e rinviava per la discussione sui mezzi istruttori all'udienza del 5.12.2024, sempre ai sensi dell'art. 127 ter cpc, in pendenza dei termini istruttori il difensore di parte resistente rinunziava al mandato sicché solo parte ricorrente depositava le memorie contenenti richieste istruttorie che il G.I. con ordinanza del
1.3.2024 rigettava integralmente, rinviando la causa per a precisazione delle conclusioni all'udienza del
10.9.2024 ai sensi dell'art. 127 ter cpc, richiedendo ai servizi di CA una relazione di aggiornamento sul nucleo familiare, nel termine concesso i servizi depositavano la relazione richiesta, la sola parte ricorrente precisava le conclusioni come sopra trascritte e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione definitiva con concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, depositata comparsa conclusionale da parte ricorrente la causa era discussa e decisa nella camera di consiglio del 18.12.2024
Considerato in diritto
Giurisdizione e legge applicabile allo status
Sussiste la giurisdizione italiana, a norma dell'art. 3, 1° co., lett. a), Regolamento CE n. 1111/2019 essendo in Italia l'ultima residenza abituale dei coniugi e risiedendovi ancora la ricorrente.
La legge applicabile è la legge italiana, in assenza di scelta da parte dei coniugi ed in applicazione dell'art. 8 lettera a) del Regolamento CE 1259/10 essendo la legge dello Stato in cui le parti risiedevano abitualmente al momento in cui è stata adita l'autorità giudiziale.
Giurisdizione e Legge Applicabile alla responsabilità genitoriale
Sussiste la competenza giurisdizionale di questa A.G. in ordine alla responsabilità genitoriale ai sensi del'art. 7 Reg. Ue 1111/19 in quanto il figlio minore risiede abitualmente in Italia.
La legge applicabile alla responsabilità genitoriale è la legge italiana ai sensi della Convenzione dell'Aja del 19.10.1996 ratificata dalla Legge 101/2015 art. 17 essendo in Italia la residenza abituale del minore.
Giurisdizione e Legge Applicabile alle obbligazioni alimentari per il figlio minore Sussiste la competenza giurisdizionale di questa A.G. in ordine alle obbligazioni alimentari a favore della prole ai sensi del Reg. CE 4/2009 art. 3 lettera d) in quanto domanda accessoria alla domanda sulla responsabilità genitoriale per la quale vi è la competenza di questa A.G.
La legge applicabile alla obbligazione alimentare è la legge italiana ai sensi del Protocollo dell'Aja del 23.11.2007 art. 3, richiamato dal Reg CE 4/2009 art. 15 e approvato dal Consiglio della Unione
Europea il 20.11.2009, atteso che l'Italia è lo Stato di residenza abituale del creditore.
Le istanze istruttorie
Rileva preliminarmente il Collegio che dal punto di vista istruttorio la controversia in oggetto è pienamente matura per la decisione, senza che si renda necessario procedere ad un'integrazione dell'istruttoria, condividendo il Collegio le considerazioni svolte sotto il profilo istruttorio dal GI. In particolare il materiale probatorio in atti adeguato e sufficiente a ricostruire la complessiva situazione delle parti ai fini della decisione tanto in relazione alla domanda di addebito, quanto a quella sulla responsabilità genitoriale, ampiamente suffragata dalle relazioni dei servizi sociali in atti, ed alle domande economiche. In particolare , con riferimento a queste ultime, è consolidato orientamento della
Suprema Corte che, al fine della determinazione dei contribuiti di mantenimento, la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede necessariamente l'accertamento dei redditi nel loro esatto e preciso ammontare attraverso l'acquisizione di dati numerici o rigorose analisi contabili e finanziarie, essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi (Cass Ordinanza n. 975 del 20/01/2021, Cass.
5.11.2007 n. 23051, Cass.
7.12.2007 n. 25618,
Cass. 28.1.2011 n. 2098, Cass.
6.6.2013 n. 14336, Cass 15.11.2016 n. 23263); ricostruzione che, nel caso di specie, ritiene il Tribunale di poter effettuare sulla base del materiale probatorio acquisito agli atti attraverso le produzioni documentali effettuate.
La domanda di separazione
La domanda di separazione è fondata e deve essere accolta.
La natura delle domande svolte, i comportamenti violenti tenuti dal resistente in danno della ricorrente ed il suo successivo abbandono morale e materiale della famiglia, con presumibile trasferimento definitivo ad sono invero elementi tutti idonei a rivelare la sussistenza di una Parte_2
situazione di intollerabilità, allo stato, della prosecuzione della convivenza tra le parti. Sussistono, pertanto, i presupposti di cui all'art. 151, 1° comma c.c. per la richiesta pronuncia di separazione personale dei coniugi. La domanda di addebito
La domanda di addebito è fondata e va accolta.
E' invero indubbio che la causa della frattura insanabile dell'unione dipenda dai comportamenti violenti del resistente, provati in giudizio dai certificati del pronto soccorso depositati e dalla querela circostanziata depositata dalla , a seguito della quale è pendente il procedimento Parte_1
penale n. 23251/2022 RG NR e che hanno determinato il Presidente delegato ad emettere inaudita altera parte, e poi a confermare con decreto a seguito dell'audizione delle parti, ordine di protezione contro gli abusi familiari. Ulteriormente corroborante del disinteresse verso la moglie e la famiglia il suo allontanamento dell'Italia ancor prima della comparizione delle parti all'udienza presidenziale, cui è seguito un abbandono anche sotto il profilo materiale.
Del resto lo stesso , che ha blandamente cercato di negare i propri agiti, ha CP_1
ammesso in giudizio almeno un grave episodio che non avrebbe potuto negare, perché accaduto, oltre che alla presenza del figlio minore, anche di , la figlia nata dalla prima unione della ricorrente Per_3
anche lei coinvolta nella violenza. Sul punto ha confermato di essere stato ubriaco al momento in cui aveva compiuto il fatto, -salvo poi cercare di affermare, contro ogni evidenza, che si fosse trattato di un evento isolato - fatto consistente nell'avere sganciato la porta della stanza dei figli, scagliandola addosso alla stessa moglie, colpendola ad un fianco e colpendo anche il figlio EL sulle gambe;
quindi nell'avere fatto sbattere la testa della moglie contro una parete, per poi sferrarle un calcio alla gola, e di avere infierito anche su , colpendola con un pugno sul braccio destro. Per_3
Alla luce dell'accaduto, della complessiva vicenda matrimoniale e della ormai costante giurisprudenza della Suprema Corte che sancisce che anche un singolo episodio di violenza domestica seppur isolato – e non è il caso che occupa oggi il Collegio – compromette gravemente la convivenza e rappresenta un atto tale da rendere intollerabile la prosecuzione della vita coniugale (ex pluris recentissima Cass. 22294/2024), si giustifica la decisione del Collegio di attribuire al resistente la completa responsabilità per la fine dell'unione coniugale, con conseguente pronunzia di addebito.
La responsabilità genitoriale ed i tempi di permanenza con il padre Nessun dubbio può sussistere in ordine alla conferma del provvedimento presidenziale quanto all'affido “super esclusivo” del minore alla madre. La ricorrente, invero, seppur con un Persona_1
vissuto di passato complicato e di presente segnato dalle vicende matrimoniali narrate, ha fin da subito dimostrato di avere il pieno focus sul benessere dei suoi figli, anche quelli nati dal primo matrimonio.
Tale completa attitudine ed abnegazione è stata più volte sottolineata anche dai servizi sociali di
CA, investiti da questo Tribunale dello stretto monitoraggio del nucleo familiare, di fornire allo stesso l' adeguato sostegno e di regolamentare gli incontri padre figlio in spazio neutro, mai avviati per il totale disinteresse del resistente, poi scopertosi definitivamente rientrato nel paese di origine.
L'affermazione di adeguatezza da parte degli specialisti incaricati è talmente piena da spingerli addirittura, nella relazione conclusiva del 17.6.2024, ad escludere “che sia necessario proseguire con il monitoraggio della situazione, apparendo la SI.ra sufficientemente in grado di individuare le Pt_1 necessità di cura dei figli minorenni ed attivarsi per dare loro risposte efficaci”
Vanno invece totalmente sospesi, anche in maniera formale, gli incontri padre figlio già di fatto interrotti dal resistente da oltre due anni, che quindi potranno riprendere esclusivamente se egli dimostrerà di avere serie intenzioni in tal senso, e previo contatto con i servizi sociali di competenti per residenza del minore (oggi CA ) ai quali spetterà il compito di valutare l'effettiva condizione del minore, i suoi desideri e se tale ripresa sia conforme al suo interesse, individuando le modalità più opportune e segnalando tempestivamente all'autorità giudiziaria competente ogni situazione di pregiudizio per che dovesse eventualmente verificarsi. Persona_1
L'assegnazione della casa coniugale
Il minore resterà prevalentemente collocato, anche ai fini della residenza anagrafica, presso la
, nella casa coniugale di CA (MI) Piazza San Giorgio n. 15, condotta in Parte_1
locazione, che pertanto a lei resta assegnata proprio in virtù di detto collocamento.
Le condizioni economiche
Anche sul punto mantenimento del minore – unica questione di natura economica avendo la ricorrente rinunziato alla domanda di assegno per sé - va confermato il provvedimento presidenziale che il Collegio reputa adeguato nel quantum ,e nella modalità onnicomprensiva, stante la lontananza del padre e la difficoltà e farraginosità del dover concordare e poi richiedere le spese straordinarie anticipate.
La situazione reddituale del resistente, invero, è sempre stata nebulosa anche quando egli viveva in Italia, dove tuttavia godeva certamente di redditi adeguati, tanto da lavoro dipendente quanto da un'altra attività lavorativa come guardia del corpo di vari soggetti. Ciò gli consentiva non soltanto di mantenere la famiglia, come egli stesso nei propri atti ha dichiarato, ma anche di bonificare cospicue somme di non chiara provenienza sui conti a lui intestati, come emerso in giudizio.
Ciò denota, quindi, da parte del resistente una indubbia e piena capacità lavorativa ed un'attitudine a procurarsi occupazioni ben remunerate, che evidentemente ha reputato di poter continuare a reperire nel paese di origine dove ha deciso di trasferirsi, senza che ciò possa far in alcun modo venir meno i suoi doveri nei confronti del figlio, considerato peraltro che, a causa del suo ingiustificato allontanamento, tutto il carico di accudimento grava sulla madre. Appare perciò verosimile l'affermazione della parte ricorrente che egli abbia acquistato nel luogo di attuale domicilio due autovetture per svolgere il servizio Taxi, nel contempo vivendo con la propria madre in una grande abitazione con annesso negozio di alcolici.
Pertanto, tenuto conto dei parametri di cui all'art. 337 ter cc, il Collegio pone a carico del padre di versare alla madre un assegno onnicomprensivo di € 600,00 mensili, con decorrenza dal febbraio 2023, annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT, prima rivalutazione Febbraio 2024.
L'assegno unico per il nucleo familiare va poi interamente percepito dalla ricorrente in virtù dell'affidamento super esclusivo del minore e del totale accudimento a suo carico.
Le spese di lite
Vista la natura necessaria del giudizio e la soccombenza del resistente in ordine a tutte le domande accessorie le spese del giudizio quantificate come da dispositivo, devono essere poste a carico di e versate all'erario essendo la parte ricorrente ammessa al Controparte_1
patrocinio a spese dello Stato
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così statuisce:
1.Dichiara la separazione personale, ex art. 151, comma 1° c.c. dei coniugi
[...]
e che hanno contratto Parte_1 Controparte_1
matrimonio in data 7 gennaio 2011, in , trascritto in Italia presso il Comune di Settala Parte_2
(MI) anno 2012 atto n. 6, parte 2, serie C;
2.Dichiara la separazione addebitabile al marito;
3.Manda il Cancelliere a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Settala (MI), perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge;
4. Affida il figlio a minore nato il [...] in [...] esclusiva alla madre, presso la Persona_1 quale rimarrà collocato, anche ai fini della residenza anagrafica, nell'abitazione di CA (MI) Piazza
San Giorgio n. 15 e che eserciterà in via esclusiva ex art. 337 quater comma 3 c.c (c.d. affidamento super esclusivo) la responsabilità genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse per il figlio relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e alle pratiche amministrative relative a tutte le questioni che li riguardano, compresi i documenti di identità validi anche per l'espatrio per il figlio, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del medesimo, con solo diritto/dovere del padre di vigilanza;
5.Sospende allo stato gli incontri tra il padre ed il minore, incontri che potranno esse ripristinati solo ove ritenuto opportuno dai servizi sociali del comune di residenza del minore (attualmente
CA) , ai quali il resistente dovrà rivolgersi ed ai quali spetterà il compito di valutare l'effettiva condizione del minore, i suoi desideri e se tale ripresa sia conforme al suo interesse, individuando le modalità più adeguate e segnalando tempestivamente all'autorità giudiziaria competente ogni eventuale situazione di pregiudizio per Persona_1
6. Assegna la casa coniugale sita in CA Piazza san Giorgio n. 15 alla ricorrente quale conseguenza del collocamento presso di lei del figlio minore;
7. Pone definitivamente a carico di l'obbligo di versare Controparte_1
alla ricorrente a titolo di concorso al mantenimento del figlio in via anticipata entro il Persona_1
giorno 5 di ogni mese a mezzo bonifico bancario, con decorrenza dal provvedimento presidenziale ( febbraio 2023) la somma mensile omnicomprensiva di € 600, oltre rivalutazione annuale Istat (prima rivalutazione febbraio 2024);
8.Dispone che l'assegno unico per il nucleo familiare venga integralmente percepito dalla ricorrente, affidataria in via super esclusiva del minore;
9. Condanna il resistente alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla ricorrente che si liquidano in € 7.200,00, in esse comprese le spese del sub procedimento, oltre spese generali forfettarie, Iva e Cpa come per legge, da versarsi all'erario essendo la parte ammessa al Patrocinio a spese dello Stato.
Sentenza immediatamente esecutiva ex lege ad eccezione del capo 1 Si comunichi alle parti ed ai servizi sociali del Comune di CA (MI)
Milano, 18.12.2024
Il Presidente rel est.
dott. Susanna Terni
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MILANO
SEZIONE 9° CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Susanna Terni Presidente rel. est. dott. Fulvia De Luca Giudice dott. Valentina Maderna Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso telematico in data 15/10/2022, rimessa al Collegio per la decisione a seguito di precisazione delle conclusioni con ordinanza del 18/9/2024 , discussa nella Camera di Consiglio del 18/12/2024 promossa
DA
(c.f. ) nata a Parte_1 C.F._1 [...]
il 29/04/1984, rappresentata e difesa dall'avv. COSSI RAFFAELLA con studio in VIA Pt_2
S. VINCENZO, 18/A MILANO presso il quale è elettivamente domiciliata come da procura in atti,
PARTE RICORRENTE
CONTRO
c.f. nato a [...] Controparte_1 C.F._2 Parte_2
06/01/1978 , rappresentato e difeso dall'avv. FELICE WALTER con studio in VIA SAN CALIMERO,
17 MILANO presso il quale è elettivamente domiciliato come da procura in atti,
PARTE RESISTENTE
Atti comunicati al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Milano ex artt. 70 e 71 c.p.c. e vistati senza osservazioni in data 18.10.2022
OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI:
Per : Parte_1
“IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO
- pronunciare la separazione personale dei coniugi con addebito al marito per violazione dei doveri coniugali, con ogni provvedimento di corollario;
- assegnare la casa coniugale, sita in CA (MI), piazza San Giorgio n. 15, condotta in locazione alla SI.ra
; Pt_1
- disporre l'affidamento super esclusivo del figlio alla madre mantenendo il di lui collocamento Persona_1 presso la stessa;
- disporre che una eventuale ripresa di contatti fra padre e figlio, fino a quando sarà minorenne, venga effettuata in modalità protetta ed osservata per tramite gli assistenti sociali di competenza, opportunamente interpellati dalla madre;
- porre a carico del SI. l'obbligo di corrispondere a titolo di contributo al mantenimento del figlio Pt_1 a somma di € 600,00 mensili (oltre ISTAT) oltre al 50% delle spese extra come da Protocollo del Tribunale Per_1 di Milano fino alla di lui autonomia economica.
- Con condanna alle spese del presente giudizio e del subprocedimento n. R.G. 38328-1/2022 avente ad oggetto la richiesta e la successiva applicazione degli ordini di protezione ex artt. 342 bis e 342 ter c.p.c. nei confronti del
SI. nella misura ritenuta di giustizia. Pt_1
Per : Controparte_1
“- rigettare la domanda di addebito al resistente, per i motivi di cui sopra;
- dichiarare la separazione personale dei coniugi alle seguenti condizioni:
1) disporre l'affidamento del figlio minore ad entrambi i genitori in modo condiviso, con collocamento del minore presso la madre, con diritto del padre di vederlo e tenerlo con sé secondo tempi e modalità da determinare;
2) porre a carico del padre l'obbligo di corrispondere euro 300,00 mensili per il mantenimento del figlio;
per quanto attiene le spese extra determinare le stesse secondo i protocolli in uso;
3) con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre al rimborso forfettario delle spese, Iva e cpa nella misura di legge.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Premesso in fatto che:
e Parte_1 Controparte_1
hanno contratto matrimonio in data 7 gennaio 2011, in , trascritto in Italia presso
[...] Parte_2
il Comune di Settala (MI) anno 2012 atto n. 6, parte 2, serie C, dalla loro unione è nato un figlio, il 18 gennaio 2012, Persona_1
con ricorso depositato il 14.10.2022, chiedeva la Parte_1 separazione con addebito al marito, l'affidamento in via super esclusiva del figlio minore Persona_1
l'incarico ai servizi sociali competenti per residenza di regolamentare gli incontri padre figlio, un assegno di mantenimento a proprio favore di € 1.000,00 ed uno perequativo per il mantenimento del figlio minore quantificato in € 750,00 oltre al 50% delle spese straordinarie;
contestualmente chiedeva, in via di urgenza ed inaudita altera parte, ordine di allontanamento del marito dalla casa coniugale,
a sostegno delle domande narrava di una unione coniugale costellata da continue violenze in proprio danno, spesso assistite dal figlio minore e dai figli avuti da una precedente unione, già iniziate quando la coppia viveva ancora ad e continuate anche dopo il trasferimento a Milano, evento Parte_2
verificatosi per scelta di allontanarsi dal paese di origine nella speranza che ciò potesse determinare un cambiamento nel marito;
sottolineava che, al contrario gli episod,i si erano moltiplicati a causa dell'abuso continuato che il marito faceva di super alcolici con conseguente stato di ubriachezza, al punto che più volte era stata costretta a ricorrere all'ausilio delle forze dell'ordine o alle cure del Pronto soccorso, affermava di essersi sempre sacrificata nell'interesse della famiglia - che comprendeva oltre ad
[...]
anche i due figli da lei avuti da un precedente compagno deceduto – e pertanto di avere un lavoro Per_1
precario che non le consentiva di mantenersi ed occuparsi anche del sostegno economico dei tre figli,
con decreto del 17.10.2022, confermato con ordinanza del 27.10.2022 emessa a seguito di fissazione della comparizione parti nel sub procedimento aperto, il G.I. prescriveva a
[...]
di non avvicinarsi alla casa coniugale sita in CA (MI) pz. San Giorgio CP_1
n.15, ed ai luoghi frequentati dalla ricorrente, dal figlio della coppia nato in data [...] Persona_1
e dai figli della ricorrente e , ed in particolare alla casa familiare, alla scuola Persona_2 Per_3 frequentata dai due ragazzi e all'Università frequentata da , nonché al luogo di lavoro della Per_3
SI.ra , per un periodo di nove mesi, Pt_1
con memoria difensiva del 4.1.2024 si costituiva in giudizio Controparte_1
aderendo alla domanda sullo status ma contestando integralmente le ulteriori domande,
[...] chiedendo il rigetto dell'addebito a proprio carico, l'affidamento condiviso del minore, il rigetto delle domande economiche, offrendo esclusivamente un assegno di mantenimento per il figlio nella misura di
€ 300,00, negava, invero, di avere nei confronti della moglie agiti violenti - tranne in un'unica occasione che tuttavia cercava di minimizzare ascrivendo il proprio comportamento all'atteggiamento provocatorio della ricorrente, - e di essere dedito all'uso di bevande super alcoliche e di conseguenza il proprio stato di ubriachezza abituale;
assumeva di avere una condizione economica che non gli consentiva di versare l'assegno per il mantenimento del minore nella misura richiesta dalla moglie, sottolineava l'indipendenza economica della ricorrente alla quale pertanto non andava riconosciuto alcun assegno , all'udienza presidenziale del 11.1.2023, il Presidente, sentita liberamente la ricorrente, fallito il tentativo di conciliazione poiché il ricorrente, sebbene regolarmente costituito, non compariva personalmente in quanto all'estero, come da dichiarazione del difensore presente, con ordinanza a verbale emetteva i provvedimenti provvisori ed urgenti così disponendo:
“1. Autorizza i coniugi a vivere separati nel mutuo rispetto;
2. dispone l'affidamento di nato in Cernusco sul Naviglio in data [...], in [...]_1
esclusiva alla madre che eserciterà in via esclusiva ex art. 337quater comma 3 c.c la responsabilità genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse per il minore relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e alle pratiche amministrative relative a tutte le questioni che riguardano il figlio, compresi i documenti di identità anche validi per l'espatrio dello stesso/stessi; si tratta allo stato di misura idonea a tutelare il percorso di crescita del bambino cui devono essere garantite scelte tempestive e puntuali che il padre non è in alcun modo in grado di assicurare;
emergono allo seri e gravi profili di incapacità genitoriale della signora e una adeguata capacità della madre che si sta occupando da sola del figlio;
3. Assegna la casa coniugale sita in CA Piazza san Giorgio n. 15 alla ricorrente la quale vi abiterà con il figlio che viene prevalentemente collocato presso di lei;
4. Pone a carico di l'obbligo di versare alla ricorrente a titolo di Controparte_1
concorso al mantenimento del figlio nato in data [...], in [...] anticipata entro il Persona_1
giorno 5 di ogni mese a mezzo bonifico bancario, con decorrenza febbraio 2023 (fermo restando
l'obbligo sino a quella data di versare la minor somma stabilità con il provvedimento ex art. 342 bis cc) la somma mensile omnicomprensiva (attesa l'assenza del padre dall'Italia) di € 600, oltre rivalutazione monetaria istat;
5. Respinge la richiesta di assegno di mantenimento per la ricorrente (la quale lavora regolarmente); 6. Incarica i Servizi Sociali di CA di prendere in carico il nucleo familiare, di prendere contatti ed assumere informazioni dal medico di base e dalle insegnati del minore, di verificare le condizioni di vita del nucleo familiare e le condizioni di vita del minore, di verificarne la relazione del minore con la madre, con il padre e con gli altri figli della madre, di verificare l'adeguatezza dei due genitori e la loro capacità di prendersi cura del figlio, di indicare le migliori modalità in relazione al regime di affidamento e collocamento del minore;
7. Incarica i Servizi Sociali di CA di regolamentare le frequentazioni fra il minore ed il padre, inizialmente in spazio neutro e con modalità protetta
8. Conferma l'ordine a di cessare immediatamente ogni condotta Controparte_1
violenta e minacciosa nei confronti di Parte_1
CONFERMA la prescrizione a di NON avvicinarsi alla casa Controparte_1
coniugale sita in CA (MI) pz. San Giorgio n.15, ed ai luoghi frequentati dalla ricorrente, dal figlio della coppia nato in data [...] e dai figli della ricorrente e Persona_1 Persona_2
ed in particolare alla casa familiare, alla scuola frequentata dai due ragazzi e all'Università Per_3
frequentata da nonché al luogo di lavoro della SI.ra Per_3 Pt_1
9. DISPONE che i Servizi Sociali di CA inviino una relazione sull'attività espletata entro la data del 30.5.2023 “ quindi nominava sé stesso Giudice Istruttore e fissava l'udienza di comparizione e trattazione per il giorno 15.6.2023, concedendo alle parti i termini di legge per la costituzione innanzi all'istruttore,
l'ordinanza presidenziale è stata vistata dal PM senza osservazioni in data 11.1.2023, con memoria integrativa del 28.4.2023 parte ricorrente ribadiva la domanda di addebito e chiedeva sostanzialmente la conferma dei provvedimenti presidenziali, rinunziando pertanto all'assegno di mantenimento per sé ed accettando la quantificazione in € 600,00 per il minore, sebbene con la richiesta del 50% delle spese straordinarie in luogo di una previsione onnicomprensiva;
parte resistente insisteva di contro nelle domande originariamente formulate, all'udienza di prima comparizione la difesa di parte ricorrente chiedeva un rinvio non essendo stata depositata la relazione dei servizi incaricati e quella di parte resistente si associava, pur segnalando di aver perso i contatti con il proprio assistito che riteneva essersi definitivamente trasferito all'estero, pertanto il G.I. rinviava al 12.7.2023 ai sensi dell'art. 127 ter, sollecitando il deposito della relazione già disposta da parte dei servizi sociali di CA, che provvedevano il 27.6.2023, con le note sostitutive d'udienza entrambe le parti insistevano nelle domande, parte ricorrente chiedeva che la causa, reputata matura per la decisione, fosse rinviata per pc mentre parte resistente la concessione dei termini ex art. 183 IV c. cpc, quindi il G.I. con ordinanza del 25.7.2023 concedeva i richiesti termini e rinviava per la discussione sui mezzi istruttori all'udienza del 5.12.2024, sempre ai sensi dell'art. 127 ter cpc, in pendenza dei termini istruttori il difensore di parte resistente rinunziava al mandato sicché solo parte ricorrente depositava le memorie contenenti richieste istruttorie che il G.I. con ordinanza del
1.3.2024 rigettava integralmente, rinviando la causa per a precisazione delle conclusioni all'udienza del
10.9.2024 ai sensi dell'art. 127 ter cpc, richiedendo ai servizi di CA una relazione di aggiornamento sul nucleo familiare, nel termine concesso i servizi depositavano la relazione richiesta, la sola parte ricorrente precisava le conclusioni come sopra trascritte e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione definitiva con concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, depositata comparsa conclusionale da parte ricorrente la causa era discussa e decisa nella camera di consiglio del 18.12.2024
Considerato in diritto
Giurisdizione e legge applicabile allo status
Sussiste la giurisdizione italiana, a norma dell'art. 3, 1° co., lett. a), Regolamento CE n. 1111/2019 essendo in Italia l'ultima residenza abituale dei coniugi e risiedendovi ancora la ricorrente.
La legge applicabile è la legge italiana, in assenza di scelta da parte dei coniugi ed in applicazione dell'art. 8 lettera a) del Regolamento CE 1259/10 essendo la legge dello Stato in cui le parti risiedevano abitualmente al momento in cui è stata adita l'autorità giudiziale.
Giurisdizione e Legge Applicabile alla responsabilità genitoriale
Sussiste la competenza giurisdizionale di questa A.G. in ordine alla responsabilità genitoriale ai sensi del'art. 7 Reg. Ue 1111/19 in quanto il figlio minore risiede abitualmente in Italia.
La legge applicabile alla responsabilità genitoriale è la legge italiana ai sensi della Convenzione dell'Aja del 19.10.1996 ratificata dalla Legge 101/2015 art. 17 essendo in Italia la residenza abituale del minore.
Giurisdizione e Legge Applicabile alle obbligazioni alimentari per il figlio minore Sussiste la competenza giurisdizionale di questa A.G. in ordine alle obbligazioni alimentari a favore della prole ai sensi del Reg. CE 4/2009 art. 3 lettera d) in quanto domanda accessoria alla domanda sulla responsabilità genitoriale per la quale vi è la competenza di questa A.G.
La legge applicabile alla obbligazione alimentare è la legge italiana ai sensi del Protocollo dell'Aja del 23.11.2007 art. 3, richiamato dal Reg CE 4/2009 art. 15 e approvato dal Consiglio della Unione
Europea il 20.11.2009, atteso che l'Italia è lo Stato di residenza abituale del creditore.
Le istanze istruttorie
Rileva preliminarmente il Collegio che dal punto di vista istruttorio la controversia in oggetto è pienamente matura per la decisione, senza che si renda necessario procedere ad un'integrazione dell'istruttoria, condividendo il Collegio le considerazioni svolte sotto il profilo istruttorio dal GI. In particolare il materiale probatorio in atti adeguato e sufficiente a ricostruire la complessiva situazione delle parti ai fini della decisione tanto in relazione alla domanda di addebito, quanto a quella sulla responsabilità genitoriale, ampiamente suffragata dalle relazioni dei servizi sociali in atti, ed alle domande economiche. In particolare , con riferimento a queste ultime, è consolidato orientamento della
Suprema Corte che, al fine della determinazione dei contribuiti di mantenimento, la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede necessariamente l'accertamento dei redditi nel loro esatto e preciso ammontare attraverso l'acquisizione di dati numerici o rigorose analisi contabili e finanziarie, essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi (Cass Ordinanza n. 975 del 20/01/2021, Cass.
5.11.2007 n. 23051, Cass.
7.12.2007 n. 25618,
Cass. 28.1.2011 n. 2098, Cass.
6.6.2013 n. 14336, Cass 15.11.2016 n. 23263); ricostruzione che, nel caso di specie, ritiene il Tribunale di poter effettuare sulla base del materiale probatorio acquisito agli atti attraverso le produzioni documentali effettuate.
La domanda di separazione
La domanda di separazione è fondata e deve essere accolta.
La natura delle domande svolte, i comportamenti violenti tenuti dal resistente in danno della ricorrente ed il suo successivo abbandono morale e materiale della famiglia, con presumibile trasferimento definitivo ad sono invero elementi tutti idonei a rivelare la sussistenza di una Parte_2
situazione di intollerabilità, allo stato, della prosecuzione della convivenza tra le parti. Sussistono, pertanto, i presupposti di cui all'art. 151, 1° comma c.c. per la richiesta pronuncia di separazione personale dei coniugi. La domanda di addebito
La domanda di addebito è fondata e va accolta.
E' invero indubbio che la causa della frattura insanabile dell'unione dipenda dai comportamenti violenti del resistente, provati in giudizio dai certificati del pronto soccorso depositati e dalla querela circostanziata depositata dalla , a seguito della quale è pendente il procedimento Parte_1
penale n. 23251/2022 RG NR e che hanno determinato il Presidente delegato ad emettere inaudita altera parte, e poi a confermare con decreto a seguito dell'audizione delle parti, ordine di protezione contro gli abusi familiari. Ulteriormente corroborante del disinteresse verso la moglie e la famiglia il suo allontanamento dell'Italia ancor prima della comparizione delle parti all'udienza presidenziale, cui è seguito un abbandono anche sotto il profilo materiale.
Del resto lo stesso , che ha blandamente cercato di negare i propri agiti, ha CP_1
ammesso in giudizio almeno un grave episodio che non avrebbe potuto negare, perché accaduto, oltre che alla presenza del figlio minore, anche di , la figlia nata dalla prima unione della ricorrente Per_3
anche lei coinvolta nella violenza. Sul punto ha confermato di essere stato ubriaco al momento in cui aveva compiuto il fatto, -salvo poi cercare di affermare, contro ogni evidenza, che si fosse trattato di un evento isolato - fatto consistente nell'avere sganciato la porta della stanza dei figli, scagliandola addosso alla stessa moglie, colpendola ad un fianco e colpendo anche il figlio EL sulle gambe;
quindi nell'avere fatto sbattere la testa della moglie contro una parete, per poi sferrarle un calcio alla gola, e di avere infierito anche su , colpendola con un pugno sul braccio destro. Per_3
Alla luce dell'accaduto, della complessiva vicenda matrimoniale e della ormai costante giurisprudenza della Suprema Corte che sancisce che anche un singolo episodio di violenza domestica seppur isolato – e non è il caso che occupa oggi il Collegio – compromette gravemente la convivenza e rappresenta un atto tale da rendere intollerabile la prosecuzione della vita coniugale (ex pluris recentissima Cass. 22294/2024), si giustifica la decisione del Collegio di attribuire al resistente la completa responsabilità per la fine dell'unione coniugale, con conseguente pronunzia di addebito.
La responsabilità genitoriale ed i tempi di permanenza con il padre Nessun dubbio può sussistere in ordine alla conferma del provvedimento presidenziale quanto all'affido “super esclusivo” del minore alla madre. La ricorrente, invero, seppur con un Persona_1
vissuto di passato complicato e di presente segnato dalle vicende matrimoniali narrate, ha fin da subito dimostrato di avere il pieno focus sul benessere dei suoi figli, anche quelli nati dal primo matrimonio.
Tale completa attitudine ed abnegazione è stata più volte sottolineata anche dai servizi sociali di
CA, investiti da questo Tribunale dello stretto monitoraggio del nucleo familiare, di fornire allo stesso l' adeguato sostegno e di regolamentare gli incontri padre figlio in spazio neutro, mai avviati per il totale disinteresse del resistente, poi scopertosi definitivamente rientrato nel paese di origine.
L'affermazione di adeguatezza da parte degli specialisti incaricati è talmente piena da spingerli addirittura, nella relazione conclusiva del 17.6.2024, ad escludere “che sia necessario proseguire con il monitoraggio della situazione, apparendo la SI.ra sufficientemente in grado di individuare le Pt_1 necessità di cura dei figli minorenni ed attivarsi per dare loro risposte efficaci”
Vanno invece totalmente sospesi, anche in maniera formale, gli incontri padre figlio già di fatto interrotti dal resistente da oltre due anni, che quindi potranno riprendere esclusivamente se egli dimostrerà di avere serie intenzioni in tal senso, e previo contatto con i servizi sociali di competenti per residenza del minore (oggi CA ) ai quali spetterà il compito di valutare l'effettiva condizione del minore, i suoi desideri e se tale ripresa sia conforme al suo interesse, individuando le modalità più opportune e segnalando tempestivamente all'autorità giudiziaria competente ogni situazione di pregiudizio per che dovesse eventualmente verificarsi. Persona_1
L'assegnazione della casa coniugale
Il minore resterà prevalentemente collocato, anche ai fini della residenza anagrafica, presso la
, nella casa coniugale di CA (MI) Piazza San Giorgio n. 15, condotta in Parte_1
locazione, che pertanto a lei resta assegnata proprio in virtù di detto collocamento.
Le condizioni economiche
Anche sul punto mantenimento del minore – unica questione di natura economica avendo la ricorrente rinunziato alla domanda di assegno per sé - va confermato il provvedimento presidenziale che il Collegio reputa adeguato nel quantum ,e nella modalità onnicomprensiva, stante la lontananza del padre e la difficoltà e farraginosità del dover concordare e poi richiedere le spese straordinarie anticipate.
La situazione reddituale del resistente, invero, è sempre stata nebulosa anche quando egli viveva in Italia, dove tuttavia godeva certamente di redditi adeguati, tanto da lavoro dipendente quanto da un'altra attività lavorativa come guardia del corpo di vari soggetti. Ciò gli consentiva non soltanto di mantenere la famiglia, come egli stesso nei propri atti ha dichiarato, ma anche di bonificare cospicue somme di non chiara provenienza sui conti a lui intestati, come emerso in giudizio.
Ciò denota, quindi, da parte del resistente una indubbia e piena capacità lavorativa ed un'attitudine a procurarsi occupazioni ben remunerate, che evidentemente ha reputato di poter continuare a reperire nel paese di origine dove ha deciso di trasferirsi, senza che ciò possa far in alcun modo venir meno i suoi doveri nei confronti del figlio, considerato peraltro che, a causa del suo ingiustificato allontanamento, tutto il carico di accudimento grava sulla madre. Appare perciò verosimile l'affermazione della parte ricorrente che egli abbia acquistato nel luogo di attuale domicilio due autovetture per svolgere il servizio Taxi, nel contempo vivendo con la propria madre in una grande abitazione con annesso negozio di alcolici.
Pertanto, tenuto conto dei parametri di cui all'art. 337 ter cc, il Collegio pone a carico del padre di versare alla madre un assegno onnicomprensivo di € 600,00 mensili, con decorrenza dal febbraio 2023, annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT, prima rivalutazione Febbraio 2024.
L'assegno unico per il nucleo familiare va poi interamente percepito dalla ricorrente in virtù dell'affidamento super esclusivo del minore e del totale accudimento a suo carico.
Le spese di lite
Vista la natura necessaria del giudizio e la soccombenza del resistente in ordine a tutte le domande accessorie le spese del giudizio quantificate come da dispositivo, devono essere poste a carico di e versate all'erario essendo la parte ricorrente ammessa al Controparte_1
patrocinio a spese dello Stato
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così statuisce:
1.Dichiara la separazione personale, ex art. 151, comma 1° c.c. dei coniugi
[...]
e che hanno contratto Parte_1 Controparte_1
matrimonio in data 7 gennaio 2011, in , trascritto in Italia presso il Comune di Settala Parte_2
(MI) anno 2012 atto n. 6, parte 2, serie C;
2.Dichiara la separazione addebitabile al marito;
3.Manda il Cancelliere a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Settala (MI), perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge;
4. Affida il figlio a minore nato il [...] in [...] esclusiva alla madre, presso la Persona_1 quale rimarrà collocato, anche ai fini della residenza anagrafica, nell'abitazione di CA (MI) Piazza
San Giorgio n. 15 e che eserciterà in via esclusiva ex art. 337 quater comma 3 c.c (c.d. affidamento super esclusivo) la responsabilità genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse per il figlio relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e alle pratiche amministrative relative a tutte le questioni che li riguardano, compresi i documenti di identità validi anche per l'espatrio per il figlio, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del medesimo, con solo diritto/dovere del padre di vigilanza;
5.Sospende allo stato gli incontri tra il padre ed il minore, incontri che potranno esse ripristinati solo ove ritenuto opportuno dai servizi sociali del comune di residenza del minore (attualmente
CA) , ai quali il resistente dovrà rivolgersi ed ai quali spetterà il compito di valutare l'effettiva condizione del minore, i suoi desideri e se tale ripresa sia conforme al suo interesse, individuando le modalità più adeguate e segnalando tempestivamente all'autorità giudiziaria competente ogni eventuale situazione di pregiudizio per Persona_1
6. Assegna la casa coniugale sita in CA Piazza san Giorgio n. 15 alla ricorrente quale conseguenza del collocamento presso di lei del figlio minore;
7. Pone definitivamente a carico di l'obbligo di versare Controparte_1
alla ricorrente a titolo di concorso al mantenimento del figlio in via anticipata entro il Persona_1
giorno 5 di ogni mese a mezzo bonifico bancario, con decorrenza dal provvedimento presidenziale ( febbraio 2023) la somma mensile omnicomprensiva di € 600, oltre rivalutazione annuale Istat (prima rivalutazione febbraio 2024);
8.Dispone che l'assegno unico per il nucleo familiare venga integralmente percepito dalla ricorrente, affidataria in via super esclusiva del minore;
9. Condanna il resistente alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla ricorrente che si liquidano in € 7.200,00, in esse comprese le spese del sub procedimento, oltre spese generali forfettarie, Iva e Cpa come per legge, da versarsi all'erario essendo la parte ammessa al Patrocinio a spese dello Stato.
Sentenza immediatamente esecutiva ex lege ad eccezione del capo 1 Si comunichi alle parti ed ai servizi sociali del Comune di CA (MI)
Milano, 18.12.2024
Il Presidente rel est.
dott. Susanna Terni