TRIB
Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 15/12/2025, n. 347 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 347 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.VG. 1663/2025
TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
Sezione civile
Il Tribunale di Castrovillari, sezione civile, riunito in camera di consiglio, e composto dai sigg. magistrati:
Dott. MO EN Presidente- est
Dott.Gaetano Laviola Giudice
Dott.Matteo Prato Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1663/2025 promossa da:
nato a [...] il [...] con il patrocinio Parte_1 dell'avv.CANNATARO FERDINANDO
PARTE RICORRENTE contro nata a [...] il [...] con il patrocinio CP_1 dell'avv. CANNATARO FERDINANDO
PARTE RESISTENTE
Oggetto: separazione consensuale
Ragioni della decisione Con ricorso depositato il 16/9/2025 e Parte_1 CP_1
esponevano di avere contratto matrimonio in data 4/10/2005, che dalla unione erano nati i figli e e rappresentavano di voler separarsi alle condizioni Per_1 Per_2
specificamente indicate.
Fissata l'udienza di comparizione, sostituita dal deposito telematico di note scritte di cui all'articolo 127 ter cpc e preso atto dell'intenzione delle parti di non volersi riconciliare, la causa veniva decisa dal collegio alla scadenza dei termini di legge.
Tenuto conto delle concordi dichiarazioni e del comportamento delle parti, accertato che le condizioni pattuite non contrastano con le vigenti disposizioni in materia, deve essere pronunciata la separazione dei coniugi alle condizioni indicate nel ricorso di seguito trascritte:
“ 1. i coniugi ( ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
15.04.1974, residente in [...], e CP_1
( nata a [...] il 20.041975, ivi residente
[...] C.F._2
alla via Francesco Fera, 64, per effetto del presente accordo, previa autorizzazione ed adozione dei provvedimenti giudiziali del Tribunale di Castrovillari, si separano e vivranno separati, con obbligo di reciproco rispetto;
2. la casa coniugale ubicata in Spezzano Albanese (CS) alla via Francesco Fera, 64, è
assegnata alla moglie in cui quest'ultima vivrà unitamente ai figli e , sino Per_1 Per_2
a quando gli stessi non saranno entrambi maggiorenni, economicamente autosufficienti ed indipendenti dal punto di vista economico dai genitori;
3. entrambi i figli sono affidati in forma condivisa ad entrambi i genitori ma con collocazione prevalente presso la madre nella casa coniugale;
4. i figli, fino al compimento della maggiore età, trascorreranno con il padre almeno due fine settimana al mese, dalle ore 15.30 del sabato sino alle ore 18.00 della domenica, salvo impegni scolastici e salvo diversa volontà degli stessi;
inoltre, il padre avrà diritto di tenere con se i figli ogni martedì e giovedì, dalle ore 16.00 alle 18.00, sempre salvi impegni scolastici e salvo diversa volontà degli stessi. Inoltre trascorreranno insieme al padre o alla madre, ad anni alterni, il mese di luglio o il mese di agosto. Sempre ad anni alterni staranno insieme alla madre o al padre, dal 23 dicembre al 30 dicembre oppure dal 31 dicembre al
06 gennaio di ogni anno. Sempre ad anni alterni staranno insieme alla madre o al padre, il giorno di Pasqua o il Lunedi dell'Angelo di ogni anno.
5. verserà alla moglie, a titolo di mantenimento dei figli, la somma di Parte_1
euro 300,00 mensili per ciascuno, oltre al 50 % delle spese straordinarie ed urgenti;
6. Sempre a titolo di mantenimento per i figli, il marito autorizza sin da ora a che l'intero importo dell'assegno unico percepito dai coniugi, cioè anche la quota di sua spettanza,
possa essere incassata direttamente dalla moglie ed utilizzata per i figli;
7. Si conviene che, fatte salve diverse esigenze, la vettura modello LA MU sarà
utilizzata dal marito mentre la Nissan Kaskai sarà utilizzata dalla moglie.”
Tenuto conto dell'esito del giudizio e dell'accordo raggiunto, va disposta l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Omologa la separazione dei coniugi nato a [...] il Parte_1
15/04/1974 e nata a [...] il [...] alle CP_1
condizioni riportate in parte motiva che qui si intendono interamente richiamate e trascritte.
Dichiara integralmente compensate le spese di lite tra le parti.
Castrovillari , 15 dicembre 2025
Il Presidente- estensore
MO EN
TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
Sezione civile
Il Tribunale di Castrovillari, sezione civile, riunito in camera di consiglio, e composto dai sigg. magistrati:
Dott. MO EN Presidente- est
Dott.Gaetano Laviola Giudice
Dott.Matteo Prato Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1663/2025 promossa da:
nato a [...] il [...] con il patrocinio Parte_1 dell'avv.CANNATARO FERDINANDO
PARTE RICORRENTE contro nata a [...] il [...] con il patrocinio CP_1 dell'avv. CANNATARO FERDINANDO
PARTE RESISTENTE
Oggetto: separazione consensuale
Ragioni della decisione Con ricorso depositato il 16/9/2025 e Parte_1 CP_1
esponevano di avere contratto matrimonio in data 4/10/2005, che dalla unione erano nati i figli e e rappresentavano di voler separarsi alle condizioni Per_1 Per_2
specificamente indicate.
Fissata l'udienza di comparizione, sostituita dal deposito telematico di note scritte di cui all'articolo 127 ter cpc e preso atto dell'intenzione delle parti di non volersi riconciliare, la causa veniva decisa dal collegio alla scadenza dei termini di legge.
Tenuto conto delle concordi dichiarazioni e del comportamento delle parti, accertato che le condizioni pattuite non contrastano con le vigenti disposizioni in materia, deve essere pronunciata la separazione dei coniugi alle condizioni indicate nel ricorso di seguito trascritte:
“ 1. i coniugi ( ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
15.04.1974, residente in [...], e CP_1
( nata a [...] il 20.041975, ivi residente
[...] C.F._2
alla via Francesco Fera, 64, per effetto del presente accordo, previa autorizzazione ed adozione dei provvedimenti giudiziali del Tribunale di Castrovillari, si separano e vivranno separati, con obbligo di reciproco rispetto;
2. la casa coniugale ubicata in Spezzano Albanese (CS) alla via Francesco Fera, 64, è
assegnata alla moglie in cui quest'ultima vivrà unitamente ai figli e , sino Per_1 Per_2
a quando gli stessi non saranno entrambi maggiorenni, economicamente autosufficienti ed indipendenti dal punto di vista economico dai genitori;
3. entrambi i figli sono affidati in forma condivisa ad entrambi i genitori ma con collocazione prevalente presso la madre nella casa coniugale;
4. i figli, fino al compimento della maggiore età, trascorreranno con il padre almeno due fine settimana al mese, dalle ore 15.30 del sabato sino alle ore 18.00 della domenica, salvo impegni scolastici e salvo diversa volontà degli stessi;
inoltre, il padre avrà diritto di tenere con se i figli ogni martedì e giovedì, dalle ore 16.00 alle 18.00, sempre salvi impegni scolastici e salvo diversa volontà degli stessi. Inoltre trascorreranno insieme al padre o alla madre, ad anni alterni, il mese di luglio o il mese di agosto. Sempre ad anni alterni staranno insieme alla madre o al padre, dal 23 dicembre al 30 dicembre oppure dal 31 dicembre al
06 gennaio di ogni anno. Sempre ad anni alterni staranno insieme alla madre o al padre, il giorno di Pasqua o il Lunedi dell'Angelo di ogni anno.
5. verserà alla moglie, a titolo di mantenimento dei figli, la somma di Parte_1
euro 300,00 mensili per ciascuno, oltre al 50 % delle spese straordinarie ed urgenti;
6. Sempre a titolo di mantenimento per i figli, il marito autorizza sin da ora a che l'intero importo dell'assegno unico percepito dai coniugi, cioè anche la quota di sua spettanza,
possa essere incassata direttamente dalla moglie ed utilizzata per i figli;
7. Si conviene che, fatte salve diverse esigenze, la vettura modello LA MU sarà
utilizzata dal marito mentre la Nissan Kaskai sarà utilizzata dalla moglie.”
Tenuto conto dell'esito del giudizio e dell'accordo raggiunto, va disposta l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Omologa la separazione dei coniugi nato a [...] il Parte_1
15/04/1974 e nata a [...] il [...] alle CP_1
condizioni riportate in parte motiva che qui si intendono interamente richiamate e trascritte.
Dichiara integralmente compensate le spese di lite tra le parti.
Castrovillari , 15 dicembre 2025
Il Presidente- estensore
MO EN