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Sentenza 16 agosto 2025
Sentenza 16 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 16/08/2025, n. 520 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 520 |
| Data del deposito : | 16 agosto 2025 |
Testo completo
N. 366/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Siena
Sezione Unica Civile
Il Tribunale Ordinario di Siena, Sezione Unica Civile, nella persona del Giudice Dott.
Michele Moggi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 366 R.G. dell'anno 2023 tra
(C.F.: ), rappresentato e difeso, per Parte_1 C.F._1 mandato allegato all'atto di citazione, dall'Avv. Maria Priscilla Baroncelli, elettivamente domiciliato nel suo studio in Roma, Via Tagliamento n. 20
OPPONENTE contro
(C.F.: ), Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa, per mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. Alessandro Fantini e dall'Avv. Paolo Rosini, elettivamente domiciliata nel suo studio in Via Stalloreggi n. 38 CP_1
OPPOSTA avente ad oggetto: Fideiussione - Polizza fideiussoria
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Nel termine ex art. 127-ter del 29.10.2025, per essuno compare;
Parte_1 per l'Avv. Alessandro Fantini e Controparte_1
l'Avv. Paolo Rosini precisa[no] le conclusioni come rassegnate in memoria ex art. N. 366/2023 R.G. 2 / 9
183 VI comma n. 1 c.p.c …: “Nel merito: In tesi: respingere l'opposizione avversaria promossa dall'opponente in quanto infondata in fatto ed in diritto per tutti i motivi dedotti in narrativa, e pertanto confermare integralmente il decreto ingiuntivo opposto n. 1238/2022, R.G. 2887/2022 emesso dal Tribunale di Siena in data
16.12.2022. In ipotesi: respingere l'opposizione avversaria promossa dall'opponente
e condannare comunque per le causali di cui in narrativa, il Sig. Parte_1
(C.F. ), residente a [...], al pagamento C.F._1
a favore di in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, della somma complessiva di € 94.710,55, oltre ulteriori interessi di mora sul capitale (€ 92.451,10) al tasso contrattuale pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 6 punti percentuali annui e comunque nei limiti di cui alla L. 108/96, ex art. 7 delle condizioni particolari del contratto, dal
22.10.2022 sino al giorno dell'effettivo saldo, ovvero in ipotesi subordinata, al pagamento della maggiore o minor somma che sarà accertata, ovvero in via ulteriormente gradata, che sarà ritenuta di giustizia, in ogni caso oltre interessi moratori al tasso contrattuale. In ogni caso: con vittoria di compensi e spese di lite.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con decreto ingiuntivo n. 1238/2022 del 15-16.12.2022, il Tribunale Ordinario di
Siena ingiungeva a nonché ad e ad Parte_2 Controparte_2 Parte_1 quali fideiussori, di pagare a Controparte_3 la somma di € 94.710,55, oltre interessi e
[...] spese della procedura monitoria, a titolo di canoni di leasing.
Avverso tale decreto ingiuntivo, notificato il 29.12.2022, proponeva Parte_1 opposizione con atto di citazione ritualmente notificato il 7.2.2023, iscrivendo la causa a ruolo il 14.2.2023, e conveniva
[...] dinanzi al Tribunale di Controparte_3
Siena; a fondamento dell'opposizione, eccepiva l'incompetenza del Tribunale di
Siena a favore del Tribunale di Velletri, quale foro del consumatore, la nullità della clausola avente ad oggetto la deroga all'art 1957 c.c. e la conseguente decadenza di alle Controparte_3 N. 366/2023 R.G. 3 / 9
ai sensi dell'art. 33 comma 2°, lett. t) e 36 Cod.Consumo, la nullità CP_3 della fideiussione per violazione del divieto di intese anticoncorrenziali vietate dall'art 2 Legge 287/1990 poiché redatta su modulo uniforme ABI, per come affermato dalla Cassazione a Sezioni Unite, con principio estensibile alla fideiussione specifica.
Per tutte queste ragioni, l'opponente così concludeva: “Voglia Parte_1
l'Eccell.mo TRIBUNALE adito, disattesa e respinta ogni contraria istanza, eccezione
e deduzione, inclusa quella di concessione della provvisoria esecuzione, essendo
l'opposizione fondata su prova scritta ed in accoglimento della presente opposizione in via preliminare dichiarare l'incompetenza per territorio del Tribunale di Siena per essere competente il Tribunale di Velletri e nel merito dichiarare che nulla è dovuto Contr da a e per l'effetto revocare e/o annullare e/o dichiarare nullo il Parte_1 decreto ingiuntivo n. 1238/2022 del 16.12.2022 (R.G.2887/2022) emesso dal
Tribunale di Siena su istanza di previo accertamento della Controparte_5 nullità della clausola di deroga all'art. 1957 c.c. ai sensi degli artt. 33, co. 2, lett. t),
e 36 del Codice del Consumo o comunque della nullità parziale del contratto di fideiussione stipulato 15.12.2015 in conformità allo schema di contratto predisposto dall'ABI e contrastante con il divieto di intese anticoncorrenziali di cui all'art. 2, comma 2, lett. a della L. 287/1990 privando di ogni effetto giuridico il decreto Contr ingiuntivo opposto e dichiarando decaduta a norma dell'art. 1957 c.c. dai diritti derivanti dalla fideiussione rilasciata 15.12.2015; Con vittoria di spese, competenze e onorari di causa, con tutti gli accessori, comprese le spese forfetarie imponibili 15%”.
L'opposta nella sua qualità di società Controparte_1 incorporante per fusione Controparte_3
si costituiva l'8.9.2023, in vista dell'udienza di
[...] prima comparizione e trattazione ex art. 183 c.p.c. differita al 17.10.2023 ai sensi dell'art. 168-bis comma 5° c.p.c., contestando l'opposizione avversaria;
concludeva, previa concessione della provvisoria esecuzione, chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto, con vittoria di spese. N. 366/2023 R.G. 4 / 9
Espletati gli incombenti preliminari all'udienza di prima comparizione e trattazione ex art. 183 c.p.c. del 17.10.2023, il Giudice, con ordinanza del 18.10.2023, concedeva la provvisoria esecuzione richiesta.
Esperito con esito negativo il tentativo obbligatorio di mediazione, ai sensi dell'art. 5 comma 1-bis D.lgs. 4 marzo 2010 n. 28, e concessi i termini di cui all'art. 183 comma
6° c.p.c., la causa veniva quindi istruita solo con la produzione di documenti.
Nel termine ex art. 127-ter c.p.c. del 29.10.2024, le parti precisavano le conclusioni, come in epigrafe indicate, ed il Giudice tratteneva la causa in decisione, assegnando alle parti i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'odierna opposta quale società Controparte_1 incorporante , Controparte_3 [...]
ha proposto, con l'originario ricorso monitorio, una Controparte_3 domanda di pagamento somme nei confronti del fideiussore della società debitrice principale.
Preliminarmente, la domanda è procedibile, in quanto, in corso di causa e dopo la decisione sulla provvisoria esecuzione, è stato esperito - con esito negativo - il tentativo obbligatorio di mediazione, ai sensi dell'art. 5 comma 1-bis D.lgs. 4 marzo
2010 n. 28, per come risultante dal verbale del 5.12.2023 e dal relativo certificato di completamento (docc. memoria 19.2.2024 fasc.opposta).
Sempre preliminarmente, deve essere esaminata l'eccezione preliminare di incompetenza per territorio, sollevata dall'opponente in relazione al foro del Pt_1 consumatore ai sensi dell'art. 33 comma 2° lett. u) cod.consumo, sull'assunto di essere consumatore, residente in [...]nel circondario del Tribunale di Viterbo.
A tal proposito, anche richiamando quanto già evidenziato nell'ordinanza del
18.10.2023, si deve considerare che, nel contratto di fideiussione, i requisiti soggettivi per l'applicazione della disciplina consumeristica devono essere valutati con riferimento alle parti di esso, senza considerare il contratto principale, come affermato dalla giurisprudenza unionale (cfr. Corte di Giustizia dell'Unione Europea, N. 366/2023 R.G. 5 / 9
19 novembre 2015, in causa C-74/15, , e Corte di Giustizia dell'Unione Per_1
Europea, 14 settembre 2016, in causa C-534/15, , dovendo pertanto Per_2 ritenersi consumatore il fideiussore persona fisica che, pur svolgendo una propria attività professionale (o anche più attività professionali), stipuli il contratto di garanzia per finalità estranee alla stessa, nel senso che la prestazione della fideiussione non deve costituire atto espressivo di tale attività, né essere strettamente funzionale al suo svolgimento - cd. atti strumentali in senso proprio - (cfr. Cassazione civile, sez.unite, Ordinanza 27 febbraio 2023, n. 5868), dando rilievo all'entità della partecipazione al capitale sociale, nonché all'eventuale qualità di amministratore della società garantita assunto dal fideiussore (cfr. Cassazione civile, sez. VI - 1,
Ordinanza 24 gennaio 2020, n. 1666).
In questo senso, dal momento che, all'epoca della stipulazione della fideiussione, il era amministratore (doc. 4 fasc.opposta) e socio al 37,5% della società Pt_1 debitrice principale, si deve concludere che il medesimo ha agito quale professionista e non quale consumatore.
Conseguentemente, allo stesso non si applica la disciplina consumeristica e, pertanto, la competenza risulta regolata dalle norme generali in materia. Dunque, il Tribunale di Siena risulta competente per la domanda principale nei confronti della debitrice principale quale foro convenzionalmente stabilito all'art. 24 delle Parte_2
Condizioni Generali del contratto di leasing sottoscritto dalle parti.
Ciò detto, in tema di competenza per territorio, il foro convenzionalmente stabilito dalle parti di un contratto di leasing per il quale sia sorta controversia si estende ad ogni controversia comunque dipendente dal contratto o collegata con il medesimo;
ne consegue che la controversia avente ad oggetto il contratto di fideiussione in cui i fideiubenti abbiano con apposita clausola dichiarato di aver preso visione del contratto di locazione finanziaria e di accettarlo integralmente resta soggetto alla clausola derogativa della competenza territoriale, atteso lo stretto legame esistente con l'obbligazione principale e il rischio che, in caso di separazione dei giudizi, si formino due diversi giudicati in relazione ad un giudizio sostanzialmente unico, attinente all'inesistenza dell'obbligazione solidale in ordine al contratto di leasing N. 366/2023 R.G. 6 / 9
stipulato dalle parti (cfr. Cassazione civile, sez. III, 4 marzo 2005, n. 4757).
Conseguentemente, risulta la competenza del Tribunale di Siena a decidere anche sulle domande avanzate nei confronti dei garanti ai sensi dell'art. 33 c.p.c..
Peraltro, la competenza del Tribunale di Siena deriva anche dal combinato disposto degli artt. 20 c.p.c. e 1182 comma 3 c.c., i quali prevedono la competenza del Giudice del luogo ove deve essere eseguita la prestazione dedotta in contratto, cioè
l'obbligazione di pagamento di una somma di denaro, posto che in si trova la CP_1 sede del creditore ( al tempo della scadenza Controparte_1 dell'obbligazione pecuniaria.
Passando quindi al merito del processo, si deve premettere, in punto di diritto, che, per ormai pacifica giurisprudenza, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr, Cassazione civile, sez.unite, 30 ottobre
2001, n. 13533).
Nel caso di specie, è pacifico e documentalmente provato che
[...]
quale Controparte_3 concedente, ha stipulato con quale utilizzatrice, in data Parte_2
15.12.2015, il contratto di leasing immobiliare n. 01450531/001 (doc. 1 fasc.monitorio), avente ad oggetto una porzione di capannone ad uso artigianale, facente parte di un complesso di maggiore consistenza posta nel Comune di Pomezia
(RM) in Via P.F. Calvi s.n.c., ha acquistato tale bene e lo ha consegnato all'utilizzatrice; è altresì pacifico e documentalmente provato che, contestualmente alla sottoscrizione del contratto di locazione finanziaria, ed Parte_1 [...] si sono costituiti garanti della a favore di CP_2 Parte_2 CP_3
Controparte_3 al fine di garantire il puntuale ed esatto pagamento di tutto quanto dovuto dalla
[...] N. 366/2023 R.G. 7 / 9
debitrice principale per il contratto di locazione finanziaria, sino alla concorrenza di €
933.868,74 oltre iva (docc. 4 e 5 fasc.monitorio).
La medesima Controparte_3 [...] ha allegato l'inadempimento di e Controparte_3 Parte_2 dei garanti, lamentando il mancato pagamento della somma complessiva di €
94.710,55, oltre interessi, di cui: € 92.451,10 per canoni di leasing e spese insolute alla data del 21.10.2022 della costituzione in mora;
€ 2.259,45 per interessi di mora sul capitale.
Il credito vantato dall'opposta non è in sé contestato.
L'opponente ha infatti sollevato un'eccezione di nullità della clausola di Pt_1 deroga all'art. 1957 c.c. (clausola 1 del contratto di fideiussione), sul presupposto che l'opponente era un consumatore, in quanto posta in violazione degli artt. 33 comma
2° lett. t) e 36 Cod.consumo, e di conseguente decadenza dalla garanzia per il mancato rispetto dell'art. 1957 c.c..
Tuttavia, come evidenziato supra, si deve escludere che il sia un Pt_1 consumatore;
pertanto, la disciplina consumeristica non trova applicazione e, quindi, la clausola di deroga dell'art. 1957 c.c. risulta sotto questo profilo valida ed efficace.
Il ha poi sollevato anche un'eccezione di nullità della fideiussione per Pt_1 violazione dell'art. 2 Legge 10 ottobre 1990 n. 287, in quanto la fideiussione prestata era conforme al modello unilateralmente predisposto dall'ABI - Associazione
Bancaria Italiana, a sua volta dichiarato nullo dalla Banca d'Italia, quale autorità garante della concorrenza e del mercato, con decisione n. 55 del 2.5.2005, con riferimento ad alcune delle clausole ivi contenute che riproducono quelle dello schema costituente l'intesa vietata, in ossequio al principio espresso in giurisprudenza
(cfr. Cassazione Civile, sez. I, Ordinanza 12 dicembre 2017, n. 29810) secondo cui la nullità dell'intesa “a monte” determina anche la nullità dei contratti “a valle” stipulati sulla base di tale intesa, principio estensibile anche alla fideiussione specifica.
Tuttavia, contrariamente a quanto sostenuto dall'opponente, per come evidenziato dalla giurisprudenza, la natura anticoncorrenziale pronunciata dalla Banca d'Italia, di clausole del modello ABI del contratto di fideiussione omnibus, per contrasto con gli N. 366/2023 R.G. 8 / 9
artt. 2, comma 2, lett. a), Legge 10 ottobre 1990 n. 287 e 101 del Trattato Funzionale dell'Unione Europea, determina l'invalidità e la possibile espunzione delle corrispondenti clausole inerenti a quel solo modello di contratto, in quanto la natura anticoncorrenziale di quelle sanzionate è stata valutata rispetto ai possibili effetti derivanti dalla loro estensione ad una serie indefinita e futura di rapporti, tale da addossare sul fideiussore le conseguenze negative derivanti dall'inosservanza degli obblighi di diligenza della banca;
tale giudizio sfavorevole e la conseguente invalidità non si estendono perciò anche alle fideiussioni ordinarie, oggetto di specifica pattuizione tra banca e cliente (cfr. Cassazione civile, sez. 1, 2 agosto 2024, n.
21841).
In conclusione, quindi, l'opposizione risulta infondata e deve essere rigettata.
Pertanto, il decreto ingiuntivo opposto, già dichiarato provvisoriamente esecutivo in corso di causa ai sensi dell'art. 648 c.p.c., deve essere dichiarato definitivamente esecutivo.
* * * * * * *
La regolamentazione delle spese di lite segue il principio della soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c..
L'opponente deve dunque essere condannato a rimborsare a Pt_1 [...] le spese di lite, che vengono liquidate come indicato in Controparte_1 dispositivo, sulla base dei parametri di cui al D.M. 10 marzo 2014 n. 55 vigenti all'epoca in cui si è esaurita l'attività difensiva (cfr. Cassazione civile, sez. un., 12 ottobre 2012, n. 17405), tenuto conto del valore della controversia pari all'importo ingiunto di € 94.710,55, rientrante nello scaglione di valore tra € 52.001,00 ed €
260.000,00, e dell'attività difensiva espletata, applicando i parametri medi dello scaglione di riferimento per le fasi di studio e introduttiva e quelli minimi per le fasi istruttoria e decisionale, in considerazione della natura documentale della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Siena, Sezione Unica Civile, definitivamente pronunciando, rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto e lo dichiara definitivamente esecutivo;
N. 366/2023 R.G. 9 / 9
condanna a rimborsare a le Parte_1 CP_3 Controparte_3 spese di lite, che liquida in € 9.142,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali, c.p.a. e i.v.a., come per legge.
Siena, 15 agosto 2025
Il Giudice
Dott. Michele Moggi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Siena
Sezione Unica Civile
Il Tribunale Ordinario di Siena, Sezione Unica Civile, nella persona del Giudice Dott.
Michele Moggi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 366 R.G. dell'anno 2023 tra
(C.F.: ), rappresentato e difeso, per Parte_1 C.F._1 mandato allegato all'atto di citazione, dall'Avv. Maria Priscilla Baroncelli, elettivamente domiciliato nel suo studio in Roma, Via Tagliamento n. 20
OPPONENTE contro
(C.F.: ), Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa, per mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. Alessandro Fantini e dall'Avv. Paolo Rosini, elettivamente domiciliata nel suo studio in Via Stalloreggi n. 38 CP_1
OPPOSTA avente ad oggetto: Fideiussione - Polizza fideiussoria
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Nel termine ex art. 127-ter del 29.10.2025, per essuno compare;
Parte_1 per l'Avv. Alessandro Fantini e Controparte_1
l'Avv. Paolo Rosini precisa[no] le conclusioni come rassegnate in memoria ex art. N. 366/2023 R.G. 2 / 9
183 VI comma n. 1 c.p.c …: “Nel merito: In tesi: respingere l'opposizione avversaria promossa dall'opponente in quanto infondata in fatto ed in diritto per tutti i motivi dedotti in narrativa, e pertanto confermare integralmente il decreto ingiuntivo opposto n. 1238/2022, R.G. 2887/2022 emesso dal Tribunale di Siena in data
16.12.2022. In ipotesi: respingere l'opposizione avversaria promossa dall'opponente
e condannare comunque per le causali di cui in narrativa, il Sig. Parte_1
(C.F. ), residente a [...], al pagamento C.F._1
a favore di in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, della somma complessiva di € 94.710,55, oltre ulteriori interessi di mora sul capitale (€ 92.451,10) al tasso contrattuale pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 6 punti percentuali annui e comunque nei limiti di cui alla L. 108/96, ex art. 7 delle condizioni particolari del contratto, dal
22.10.2022 sino al giorno dell'effettivo saldo, ovvero in ipotesi subordinata, al pagamento della maggiore o minor somma che sarà accertata, ovvero in via ulteriormente gradata, che sarà ritenuta di giustizia, in ogni caso oltre interessi moratori al tasso contrattuale. In ogni caso: con vittoria di compensi e spese di lite.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con decreto ingiuntivo n. 1238/2022 del 15-16.12.2022, il Tribunale Ordinario di
Siena ingiungeva a nonché ad e ad Parte_2 Controparte_2 Parte_1 quali fideiussori, di pagare a Controparte_3 la somma di € 94.710,55, oltre interessi e
[...] spese della procedura monitoria, a titolo di canoni di leasing.
Avverso tale decreto ingiuntivo, notificato il 29.12.2022, proponeva Parte_1 opposizione con atto di citazione ritualmente notificato il 7.2.2023, iscrivendo la causa a ruolo il 14.2.2023, e conveniva
[...] dinanzi al Tribunale di Controparte_3
Siena; a fondamento dell'opposizione, eccepiva l'incompetenza del Tribunale di
Siena a favore del Tribunale di Velletri, quale foro del consumatore, la nullità della clausola avente ad oggetto la deroga all'art 1957 c.c. e la conseguente decadenza di alle Controparte_3 N. 366/2023 R.G. 3 / 9
ai sensi dell'art. 33 comma 2°, lett. t) e 36 Cod.Consumo, la nullità CP_3 della fideiussione per violazione del divieto di intese anticoncorrenziali vietate dall'art 2 Legge 287/1990 poiché redatta su modulo uniforme ABI, per come affermato dalla Cassazione a Sezioni Unite, con principio estensibile alla fideiussione specifica.
Per tutte queste ragioni, l'opponente così concludeva: “Voglia Parte_1
l'Eccell.mo TRIBUNALE adito, disattesa e respinta ogni contraria istanza, eccezione
e deduzione, inclusa quella di concessione della provvisoria esecuzione, essendo
l'opposizione fondata su prova scritta ed in accoglimento della presente opposizione in via preliminare dichiarare l'incompetenza per territorio del Tribunale di Siena per essere competente il Tribunale di Velletri e nel merito dichiarare che nulla è dovuto Contr da a e per l'effetto revocare e/o annullare e/o dichiarare nullo il Parte_1 decreto ingiuntivo n. 1238/2022 del 16.12.2022 (R.G.2887/2022) emesso dal
Tribunale di Siena su istanza di previo accertamento della Controparte_5 nullità della clausola di deroga all'art. 1957 c.c. ai sensi degli artt. 33, co. 2, lett. t),
e 36 del Codice del Consumo o comunque della nullità parziale del contratto di fideiussione stipulato 15.12.2015 in conformità allo schema di contratto predisposto dall'ABI e contrastante con il divieto di intese anticoncorrenziali di cui all'art. 2, comma 2, lett. a della L. 287/1990 privando di ogni effetto giuridico il decreto Contr ingiuntivo opposto e dichiarando decaduta a norma dell'art. 1957 c.c. dai diritti derivanti dalla fideiussione rilasciata 15.12.2015; Con vittoria di spese, competenze e onorari di causa, con tutti gli accessori, comprese le spese forfetarie imponibili 15%”.
L'opposta nella sua qualità di società Controparte_1 incorporante per fusione Controparte_3
si costituiva l'8.9.2023, in vista dell'udienza di
[...] prima comparizione e trattazione ex art. 183 c.p.c. differita al 17.10.2023 ai sensi dell'art. 168-bis comma 5° c.p.c., contestando l'opposizione avversaria;
concludeva, previa concessione della provvisoria esecuzione, chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto, con vittoria di spese. N. 366/2023 R.G. 4 / 9
Espletati gli incombenti preliminari all'udienza di prima comparizione e trattazione ex art. 183 c.p.c. del 17.10.2023, il Giudice, con ordinanza del 18.10.2023, concedeva la provvisoria esecuzione richiesta.
Esperito con esito negativo il tentativo obbligatorio di mediazione, ai sensi dell'art. 5 comma 1-bis D.lgs. 4 marzo 2010 n. 28, e concessi i termini di cui all'art. 183 comma
6° c.p.c., la causa veniva quindi istruita solo con la produzione di documenti.
Nel termine ex art. 127-ter c.p.c. del 29.10.2024, le parti precisavano le conclusioni, come in epigrafe indicate, ed il Giudice tratteneva la causa in decisione, assegnando alle parti i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'odierna opposta quale società Controparte_1 incorporante , Controparte_3 [...]
ha proposto, con l'originario ricorso monitorio, una Controparte_3 domanda di pagamento somme nei confronti del fideiussore della società debitrice principale.
Preliminarmente, la domanda è procedibile, in quanto, in corso di causa e dopo la decisione sulla provvisoria esecuzione, è stato esperito - con esito negativo - il tentativo obbligatorio di mediazione, ai sensi dell'art. 5 comma 1-bis D.lgs. 4 marzo
2010 n. 28, per come risultante dal verbale del 5.12.2023 e dal relativo certificato di completamento (docc. memoria 19.2.2024 fasc.opposta).
Sempre preliminarmente, deve essere esaminata l'eccezione preliminare di incompetenza per territorio, sollevata dall'opponente in relazione al foro del Pt_1 consumatore ai sensi dell'art. 33 comma 2° lett. u) cod.consumo, sull'assunto di essere consumatore, residente in [...]nel circondario del Tribunale di Viterbo.
A tal proposito, anche richiamando quanto già evidenziato nell'ordinanza del
18.10.2023, si deve considerare che, nel contratto di fideiussione, i requisiti soggettivi per l'applicazione della disciplina consumeristica devono essere valutati con riferimento alle parti di esso, senza considerare il contratto principale, come affermato dalla giurisprudenza unionale (cfr. Corte di Giustizia dell'Unione Europea, N. 366/2023 R.G. 5 / 9
19 novembre 2015, in causa C-74/15, , e Corte di Giustizia dell'Unione Per_1
Europea, 14 settembre 2016, in causa C-534/15, , dovendo pertanto Per_2 ritenersi consumatore il fideiussore persona fisica che, pur svolgendo una propria attività professionale (o anche più attività professionali), stipuli il contratto di garanzia per finalità estranee alla stessa, nel senso che la prestazione della fideiussione non deve costituire atto espressivo di tale attività, né essere strettamente funzionale al suo svolgimento - cd. atti strumentali in senso proprio - (cfr. Cassazione civile, sez.unite, Ordinanza 27 febbraio 2023, n. 5868), dando rilievo all'entità della partecipazione al capitale sociale, nonché all'eventuale qualità di amministratore della società garantita assunto dal fideiussore (cfr. Cassazione civile, sez. VI - 1,
Ordinanza 24 gennaio 2020, n. 1666).
In questo senso, dal momento che, all'epoca della stipulazione della fideiussione, il era amministratore (doc. 4 fasc.opposta) e socio al 37,5% della società Pt_1 debitrice principale, si deve concludere che il medesimo ha agito quale professionista e non quale consumatore.
Conseguentemente, allo stesso non si applica la disciplina consumeristica e, pertanto, la competenza risulta regolata dalle norme generali in materia. Dunque, il Tribunale di Siena risulta competente per la domanda principale nei confronti della debitrice principale quale foro convenzionalmente stabilito all'art. 24 delle Parte_2
Condizioni Generali del contratto di leasing sottoscritto dalle parti.
Ciò detto, in tema di competenza per territorio, il foro convenzionalmente stabilito dalle parti di un contratto di leasing per il quale sia sorta controversia si estende ad ogni controversia comunque dipendente dal contratto o collegata con il medesimo;
ne consegue che la controversia avente ad oggetto il contratto di fideiussione in cui i fideiubenti abbiano con apposita clausola dichiarato di aver preso visione del contratto di locazione finanziaria e di accettarlo integralmente resta soggetto alla clausola derogativa della competenza territoriale, atteso lo stretto legame esistente con l'obbligazione principale e il rischio che, in caso di separazione dei giudizi, si formino due diversi giudicati in relazione ad un giudizio sostanzialmente unico, attinente all'inesistenza dell'obbligazione solidale in ordine al contratto di leasing N. 366/2023 R.G. 6 / 9
stipulato dalle parti (cfr. Cassazione civile, sez. III, 4 marzo 2005, n. 4757).
Conseguentemente, risulta la competenza del Tribunale di Siena a decidere anche sulle domande avanzate nei confronti dei garanti ai sensi dell'art. 33 c.p.c..
Peraltro, la competenza del Tribunale di Siena deriva anche dal combinato disposto degli artt. 20 c.p.c. e 1182 comma 3 c.c., i quali prevedono la competenza del Giudice del luogo ove deve essere eseguita la prestazione dedotta in contratto, cioè
l'obbligazione di pagamento di una somma di denaro, posto che in si trova la CP_1 sede del creditore ( al tempo della scadenza Controparte_1 dell'obbligazione pecuniaria.
Passando quindi al merito del processo, si deve premettere, in punto di diritto, che, per ormai pacifica giurisprudenza, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr, Cassazione civile, sez.unite, 30 ottobre
2001, n. 13533).
Nel caso di specie, è pacifico e documentalmente provato che
[...]
quale Controparte_3 concedente, ha stipulato con quale utilizzatrice, in data Parte_2
15.12.2015, il contratto di leasing immobiliare n. 01450531/001 (doc. 1 fasc.monitorio), avente ad oggetto una porzione di capannone ad uso artigianale, facente parte di un complesso di maggiore consistenza posta nel Comune di Pomezia
(RM) in Via P.F. Calvi s.n.c., ha acquistato tale bene e lo ha consegnato all'utilizzatrice; è altresì pacifico e documentalmente provato che, contestualmente alla sottoscrizione del contratto di locazione finanziaria, ed Parte_1 [...] si sono costituiti garanti della a favore di CP_2 Parte_2 CP_3
Controparte_3 al fine di garantire il puntuale ed esatto pagamento di tutto quanto dovuto dalla
[...] N. 366/2023 R.G. 7 / 9
debitrice principale per il contratto di locazione finanziaria, sino alla concorrenza di €
933.868,74 oltre iva (docc. 4 e 5 fasc.monitorio).
La medesima Controparte_3 [...] ha allegato l'inadempimento di e Controparte_3 Parte_2 dei garanti, lamentando il mancato pagamento della somma complessiva di €
94.710,55, oltre interessi, di cui: € 92.451,10 per canoni di leasing e spese insolute alla data del 21.10.2022 della costituzione in mora;
€ 2.259,45 per interessi di mora sul capitale.
Il credito vantato dall'opposta non è in sé contestato.
L'opponente ha infatti sollevato un'eccezione di nullità della clausola di Pt_1 deroga all'art. 1957 c.c. (clausola 1 del contratto di fideiussione), sul presupposto che l'opponente era un consumatore, in quanto posta in violazione degli artt. 33 comma
2° lett. t) e 36 Cod.consumo, e di conseguente decadenza dalla garanzia per il mancato rispetto dell'art. 1957 c.c..
Tuttavia, come evidenziato supra, si deve escludere che il sia un Pt_1 consumatore;
pertanto, la disciplina consumeristica non trova applicazione e, quindi, la clausola di deroga dell'art. 1957 c.c. risulta sotto questo profilo valida ed efficace.
Il ha poi sollevato anche un'eccezione di nullità della fideiussione per Pt_1 violazione dell'art. 2 Legge 10 ottobre 1990 n. 287, in quanto la fideiussione prestata era conforme al modello unilateralmente predisposto dall'ABI - Associazione
Bancaria Italiana, a sua volta dichiarato nullo dalla Banca d'Italia, quale autorità garante della concorrenza e del mercato, con decisione n. 55 del 2.5.2005, con riferimento ad alcune delle clausole ivi contenute che riproducono quelle dello schema costituente l'intesa vietata, in ossequio al principio espresso in giurisprudenza
(cfr. Cassazione Civile, sez. I, Ordinanza 12 dicembre 2017, n. 29810) secondo cui la nullità dell'intesa “a monte” determina anche la nullità dei contratti “a valle” stipulati sulla base di tale intesa, principio estensibile anche alla fideiussione specifica.
Tuttavia, contrariamente a quanto sostenuto dall'opponente, per come evidenziato dalla giurisprudenza, la natura anticoncorrenziale pronunciata dalla Banca d'Italia, di clausole del modello ABI del contratto di fideiussione omnibus, per contrasto con gli N. 366/2023 R.G. 8 / 9
artt. 2, comma 2, lett. a), Legge 10 ottobre 1990 n. 287 e 101 del Trattato Funzionale dell'Unione Europea, determina l'invalidità e la possibile espunzione delle corrispondenti clausole inerenti a quel solo modello di contratto, in quanto la natura anticoncorrenziale di quelle sanzionate è stata valutata rispetto ai possibili effetti derivanti dalla loro estensione ad una serie indefinita e futura di rapporti, tale da addossare sul fideiussore le conseguenze negative derivanti dall'inosservanza degli obblighi di diligenza della banca;
tale giudizio sfavorevole e la conseguente invalidità non si estendono perciò anche alle fideiussioni ordinarie, oggetto di specifica pattuizione tra banca e cliente (cfr. Cassazione civile, sez. 1, 2 agosto 2024, n.
21841).
In conclusione, quindi, l'opposizione risulta infondata e deve essere rigettata.
Pertanto, il decreto ingiuntivo opposto, già dichiarato provvisoriamente esecutivo in corso di causa ai sensi dell'art. 648 c.p.c., deve essere dichiarato definitivamente esecutivo.
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La regolamentazione delle spese di lite segue il principio della soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c..
L'opponente deve dunque essere condannato a rimborsare a Pt_1 [...] le spese di lite, che vengono liquidate come indicato in Controparte_1 dispositivo, sulla base dei parametri di cui al D.M. 10 marzo 2014 n. 55 vigenti all'epoca in cui si è esaurita l'attività difensiva (cfr. Cassazione civile, sez. un., 12 ottobre 2012, n. 17405), tenuto conto del valore della controversia pari all'importo ingiunto di € 94.710,55, rientrante nello scaglione di valore tra € 52.001,00 ed €
260.000,00, e dell'attività difensiva espletata, applicando i parametri medi dello scaglione di riferimento per le fasi di studio e introduttiva e quelli minimi per le fasi istruttoria e decisionale, in considerazione della natura documentale della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Siena, Sezione Unica Civile, definitivamente pronunciando, rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto e lo dichiara definitivamente esecutivo;
N. 366/2023 R.G. 9 / 9
condanna a rimborsare a le Parte_1 CP_3 Controparte_3 spese di lite, che liquida in € 9.142,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali, c.p.a. e i.v.a., come per legge.
Siena, 15 agosto 2025
Il Giudice
Dott. Michele Moggi