Articolo 1934 del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 1913Articolo 1915
Versione
9 ottobre 2010
Art. 1934. Accertamento dell'eta' 1. I giovani domiciliati nel comune, la cui data di nascita non puo' essere accertata con documenti autentici e che sono reputati notoriamente di eta' che li rende soggetti alla leva, devono ugualmente essere iscritti nelle liste. Parimenti vi sono iscritti i giovani che, per eta' presunta, si presentano spontaneamente all'iscrizione, o vi sono dichiarati soggetti dal padre, dalla madre o dal tutore. 2. I giovani di cui al comma 1 sono cancellati dalle liste, con provvedimento del Sindaco, ed eventualmente anche dai ruoli, se, prima della loro incorporazione, risulta che hanno eta' minore di quella presunta, sulla base di copia autentica di atto di stato civile o di sentenza del tribunale, comprovante che appartengono per eta' a classe successiva a quella alla quale la lista si riferisce.
Entrata in vigore il 9 ottobre 2010
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