Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 23/06/2025, n. 382 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 382 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
Tribunale Ordinario di Prato
In Nome del Popolo Italiano il Giudice dott. ssa Micaela Lunghi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. RG 662 /2024 tra le parti:
Attore intima Controparte_1
[...] P.IVA_1 presentato e difeso dall'avv. BRASCHI GABRIELE ed elettivamente domiciilato presso il suo studio
Convenuto intimato: ( c ), in CP_2 P.IVA_2 perso e ( c.f. Parte_1
, ra all'avv. C.F._1
COPPINI NICOLO' ed elettivamente domiciilati presso il suo studio
Oggetto: Risoluzione del contratto di locazione per inadempimento uso diverso
Decisa a Prato in data 23/06/2025 sulle seguenti conclusioni ex art. 127 ter c.p.c.:
Attore intimante: come da memoria integrativa
Convenuto intimato: si rimette a giustizia e chiede la compensazione delle spese
Motivi della decisione
(PO) in via B. Fattori n. 20 adibito a uso artigianale/industriale meglio identificato in atti e con vittoria di spese.
Deduceva la parte attrice che il conduttore non aveva pagato i canoni di locazione dei mesi da ottobre 2023 a febbraio
2024 compresi per una complessiva somma di €. 10.309,00
e che l'immobile, come emerge dai documenti versati in atti, era concesso in locazione con contratto del 21.05.2014 alla pattuendo un Parte_2
canone di €. 20.000,00 annuali da pagarsi in 12 rate anticipate di €. 1,666,66 oltre iva entro il giorno 5 di ogni mese.
La Filatura a seguito del venir meno della pluralità dei soci era proseguita dal solo come impresa Parte_1
individuale denominata Filatuira G,R, di che Parte_3
subentrava nel contratto e con ulteriore contratto del
14.03.2022 concedeva in affitto l' azienda svolta nel copendio immobiliare della parte attrice alla MAFIL Srl semplificata, cessione comunicata con mail del 14.03.2022.
L'intimazione di sfratto era notificata anche al ma Pt_1
solo ai fini della richiesta di D.I. ome dedotto dall'attore ma si costituivano in giudizio sia la sia CP_2 [...]
che si opponevano alla convalida e contestavano Pt_1
la morosità con riferimento a ottobre 2023 mentre deducevano che le ulteriori mensilità non erano state
2 corrisposte visti gli eventi alluvionali del 02.11.2023; con vittoria di spese.
Con provvedimento del 28.03.2024 era emesso un provvedimento, qui confermato integralmente, con cui si ordinava il rilascio dell'immobile, si mutava il rito con assegnazione del termine per la mediazione e con fissazione dell'udienza di discussione al 28.11.2024 con termine per il deposito in pct delle memorie integrative.
Con successivo provvedimento del 20.11.2024 su richiesta delle parti si dava atto delle tratattive in corso, dell'intervenuto rilascio dell'imobile avvenuto il 12.06.2024
e si differiva l'udienza ex art. 420 c.p.c. alla data del
03.02.2025; in tale sede le parti si riportavano alle proprie memorie integrative e con ordinanza riservata del
06.02.2025 si reputavano le richieste istruttorie delle parti non necessarie alla decisione e si fissava, ex artt. 429 e 127 ter c.p.c. come intesi nel c.d. Correttivo Cartabia,
l'incombente della discussione con la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte il cui termine perentorio scadeva al 07.04.2025; il fascicolo era trasmesso al giudicante in riserva in data 08.04.2025 e in data odierna era emessa la presente sentenza sulle conclusioni come sopra raccolte.
Dai documenti in atti non si può che addivenire a un accoglimento della domanda attorea di risoluzione del contratto dato che in atti vi è una morosità provata dalla intervenuta e pregressa transazione che prevedeva il pagamento ( riconosciuto dagli intimanti) del debito di €.
70.409,23 per canoni di locazione scaduti e non pagati da
3 corrispondersi in rate mensili di €. 1.380,60 ciascuna in aggiunta al canone mnensiule maturando ( cfr. docc. in atti).
Nella predetta transsazione si precisava che l'oimesso, ritardato o parziale pagamento anche di uan sola rata avrebbe comportato la decadenza dal beneficio con diritto della parte attrice di intimare sfratto per morosità alla parte convenuta come infatti è avvenuto con l'introduzione del presente giudizio.
Appare quindi evidente che la morosità è nata ben prima degli eventi alluvionali che hanno flagellato la provincia pratese il 02.11.2023.
Pertanto non ha alcun pregio giuridico l'istanza della convenuta intimata volta a fare valutare al giudicante la possibilità di disporre la compensazione delle spese di lite.
Non vi sono infatti dubbi che la domanda attorea è totalmente da accogliere dato che la parte convenuta non ha fatto fronte agli impegni assunti con un separato accordo transattivo che prova la sussistenza della morosità ben prima degli eventi auuvionali del 02.11.2023 dedotti dalla conduttrice come evento non riconducibile alla sua volontà.
In realtà la parte convenuta intimata non ha provveduto al pagamento dei canoni di locazione assommando uan cospicua morosità a cui non ha potuto fare fronte con ciò legittimando al aparte attrice a richiedere la risoluzione del contratto stipulato tra le parti;
peraltro l'immobile era stato rilasciato dalla conduttrice in data 12.06.2024 e, quindi vi è una totale soccombenza della parte convenuta intimata che si deve vedere dichiarare infondate le proprie domande con condanna al rimborso delle spese di lite dato l'art. 91 c.p.c. come precisato nella parte del dispositivo e art. 147/22 e
4 viste le fasi del giudizio e la natura della attività difensiva svolta e il valore della causa.
P. Q. M.
Il Tribunale di Prato, definitivamente pronunciando, così provvede: accoglie la domanda attorea e, per gli effetti, conferma la propria ordinanza di rilascio del 28.03.2024; dichiara la risoluzione del contratto di locazione del
21.05.2014 meglio indicato in atti;
condanna, ex art. 91 c.p.c.. i convenuti intimati, in solido tra loro,al rimborso della spese processuali sostenute dalla parte attrice intimante che si liquidano in €.5.077,00 per compensi oltre a €. 167,05 per spese vive e al 15% di rimborso professionale cpa e iva di legge.
Prato, 23/06/2025
Il Giudice dott.ssa Micaela Lunghi
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