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Sentenza 26 aprile 2025
Sentenza 26 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 26/04/2025, n. 1591 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1591 |
| Data del deposito : | 26 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 14257/2016
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
Il Tribunale di Bari, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa NA ER, pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al R.G. n. 14257/2016 promossa da:
e rappresentati e difesi dall'avv. Fabrizio Dini Parte_1 Parte_2
del Foro di Urbino, elettivamente domiciliati presso la casella pec del difensore,
giusta mandato in atti;
Email_1
- attori -
CONTRO
rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Paolo Di Modugno, presso il cui Controparte_1
studio sito in Bari alla via Turitto n. 3 ha eletto domicilio, giusta mandato in atti;
- convenuto -
NONCHÉ CONTRO in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa Controparte_2 dall'avv. Andrea Francesco Pezzuto del Foro di Lecce, presso il cui studio sito in Trepuzzi (Le) in P.tta
Municipio n. 6, giusta mandato in atti;
- terza chiamata –
OGGETTO: responsabilità professionale.
CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate in vista dell'udienza del 10.10.2024 e nei rispettivi scritti difensivi.
CONSIDERATO IN FATTO ED IN DIRITTO
NA ER che quanto al profilo processuale inerente la decisione della causa mette conto rilevare che l'udienza di discussione è stata celebrata in applicazione del disposto dell'art. 127 ult. co. e 127 ter c.p.c. mediante comparizione figurata nelle forme della trattazione c.d. scritta (cfr. decreto di fissazione udienza).
MOTIVI DELLA DECISIONE Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione, giusta il disposto degli artt. 132 c.p.c. e
118 disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riassumersi come segue.
Con atto di citazione notificato in data 28.09.2016 e , Parte_1 Parte_2
in qualità di eredi e prossimi congiunti, padre il primo e fratello il secondo, di , Persona_1 deceduta in Monte Sant'Angelo il 18.08.2004, convenivano in giudizio dinanzi al Tribunale di Bari
l'avv. per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: “a) accertare e dichiarare Controparte_1
l'esistenza di una responsabilità professionale in capo all'avv. , stante il suo grave Controparte_1
e reiterato inadempimento contrattuale rispetto al mandato conferitogli, e per gli effetti: b) condannare il convenuto al risarcimento di tutti i danni subiti dai sigg. e Parte_1
in qualifica, nella somma ritenuta equa e/o di Giustizia, con riserva di successiva Parte_2
quantificazione, oltre a rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla data del verificarsi dell'evento lesivo al saldo;
c) condannare il convenuto al risarcimento, a favore degli attori in qualifica, dei danni da perdita di chances nella somma che sarà ritenuta equa e/o di Giustizia, oltre
a rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla data del verificarsi dell'evento lesivo al saldo;
d) condannare il convenuto al risarcimento dei danni non patrimoniali subiti dagli attori, consistenti nelle sofferenze morali ed esistenziali a cui sono andati incontro e continuano tutt'ora ad andare incontro i sigg. e come derivazione del comportamento antigiuridico Parte_1 Parte_2
del loro difensore nel quale riponevano fiducia, danni da liquidarsi in via equitativa e di Giustizia, con riserva di successiva quantificazione, oltre a rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla data del verificarsi dell'evento lesivo al saldo. Con vittoria di spese e compensi di causa, da distrarsi
a favore del sottoscritto avvocato che se ne dichiara antistatario”.
Esponevano in fatto gli attori che, in data 18.08.2004, sulla via Estramurale con direzione verso il centro storico del paese di Monte Sant'Angelo, si verificava un sinistro stradale nel corso del quale , in qualità di conducente dell'autovettura Fiat Uno tg. FG 473028, lungo una Controparte_3 strada ad andamento “mistilineo” per la presenza di molteplici curve presegnalate, giunto all'altezza di una curva destrorsa, per colpa consistita in imprudenza, negligenza, imperizia e, comunque, in violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, procedendo ad una velocità non inferiore 62 km/h circa, pari al doppio rispetto al limite di velocità, perdeva il controllo dell'autovettura e, nel tentativo di raddrizzarne la traiettoria, invadeva la corsia di marcia di senso contrario, investendo il passeggino su cui era seduta , cagionandone la morte e, Persona_1
NA ER contemporaneamente, sospingeva lungo la scarpata sottostante e Parte_1 [...]
contro il muro perimetrale della curva, facendolo precipitare tra i sassi, così da Parte_2
cagionare ai predetti lesioni gravissime, consistite per entrambi nell'amputazione dei rispettivi arti destri inferiori, con parziale perdita della relativa funzionalità motoria.
In ragione di tanto, proseguivano gli attori, veniva instaurato un procedimento penale a carico del dinanzi al Tribunale di Foggia – Sezione Distaccata di Manfredonia e nel processo di CP_3 primo grado essi venivano rappresentati e difesi dall'avv. del Foro di Bari, odierno Controparte_1
convenuto, e veniva citata, quale responsabile civile, la compagnia (già Controparte_4 [...]
. CP_5
Con sentenza n. 179 del 15.07.2009, depositata in data 11.09.2009, resa nel procedimento penale di R.G.N.R. n. 8488/2004 e di R.G. n. 20113/2006, il Tribunale di Foggia - Sezione Distaccata di Manfredonia dichiarava colpevole del reato ascrittogli (p. e p. dagli artt. 61 n. 3 Controparte_3
e 589 commi 1,2 e 3 c.p.) e lo condannava alla pena di anni due e mesi sei di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali e (in solido col responsabile civile) al pagamento delle spese processuali in favore delle parti civili (€. 17.534,00 oltre accessori), e infine al risarcimento dei danni
(da liquidarsi in separata sede).
Avverso la sentenza di primo grado proponevano rituale impugnazione l'imputato CP_3
e la responsabile civile la quale, avendo corrisposto alle parti civili
[...] Controparte_4 costituite la somma di €. 775.000,00, corrispondente al massimale di polizza e ritenendo, quanto alle modalità e ai tempi, il succitato pagamento rispettoso del termine di tolleranza di sessanta giorni decorrente dalla data di acquisizione delle necessarie coordinate bancarie di riferimento, chiedeva escludersi gli estremi della mala gestio giustificativi di un profilo di responsabilità ulteriore rispetto a quella strettamente riveniente dalla verificazione del sinistro, con conseguente insuperabilità del massimale di polizza, indipendentemente dal numero delle vittime e dalla natura dei danni.
Riferivano gli attori, quindi, che con sentenza n. 125/2012 del 16.01.2012, depositata il
26.03.2012, la Corte d'Appello di Bari - II Sezione Penale, in riforma della sentenza di primo grado, assolveva la responsabile civile dalla domanda di risarcimento dei danni, ritenendola esonerata da qualsivoglia ulteriore titolo di responsabilità comunque ricollegabile all'evento dannoso de quo, e confermava nel resto l'impugnata sentenza.
Deducevano e che di tale sentenza della Corte d'Appello di Parte_1 Parte_2
Bari non ricevevano alcuna comunicazione da parte dell'avv. , perdendo dunque la CP_1
possibilità di proporre impugnazione nei termini per gli interessi civili, ex art. 573 c.p.p., con ingente pregiudizio economico, attesa l'insolvibilità dell'imputato e la definitiva impossibilità di ottenere il risarcimento ultra-massimale di €. 3.200.000,00 – 3.300.000,00; pertanto, con raccomandata a/r n.
NA ER 15032919418-7 del 27.11.2015 gli attori contestavano all'avv. la responsabilità CP_1
professionale, ma tale missiva rimaneva priva di riscontro.
Essendo, pertanto, noto che l'avvocato, nell'adempimento della propria prestazione, fosse tenuto ad informare il cliente sulle conseguenze del compimento o del mancato compimento degli atti del processo e, se del caso, a sollecitarlo o a dissuaderlo, era evidente che, nell'adempimento dell'incarico professionale conferitogli, l'obbligo di diligenza da osservare avrebbe imposto all'avv.
di assolvere, sia all'atto del conferimento del mandato che nel corso dello svolgimento del CP_1
rapporto, ai doveri di informazione nei confronti dei e . Parte_1 Parte_2
Precisavano, inoltre, gli attori che all'udienza del 16.01.2012 dinanzi alla Corte d' Appello di
Bari, e la coniuge (successivamente deceduta) risultavano non Parte_1 Persona_2 comparsi;
era presente, in loro vece, l'avv. , per cui gli stessi, e il minore - ora Controparte_1
maggiorenne - , non erano mai venuti a conoscenza né del deposito della Parte_2
sentenza né del suo contenuto, né della loro facoltà di proporre impugnazione avverso la stessa, che li aveva gravemente pregiudicati, in quanto mai informati dal loro difensore, concretandosi quindi una grave negligenza dell'odierno convenuto.
I e deducevano, ancora, che dalla sentenza di secondo grado Parte_1 Parte_2
si evinceva che la compagnia assicurativa responsabile civile aveva eccepito di avere “già provveduto
a risarcire integralmente i danni a favore delle parti civili costituite” mediante pagamento della somma di €. 775.000,00, corrispondente al massimale di polizza previsto per ciascun sinistro indipendentemente dal numero delle vittime o dalla natura dei danni;
tale pagamento, aveva sostenuto l'assicurazione, era da intendersi effettuato entro il termine di tolleranza legislativamente previsto, eseguito attraverso accrediti suddivisi tra il 26.06.2005 ed il 15.09.2005, a fronte di un iniziale atto di intimazione ad opera del difensore di parte civile – l'avv. – formalizzato il 12.04.2005 CP_1
ma perfezionato soltanto in data 18.07.2005 mediante comunicazione delle necessarie coordinate bancarie di riferimento.
Tale eccezione era stata accolta dalla Corte d'Appello che aveva ritenuto il pagamento effettuato dalla Compagnia rispettoso del termine di tolleranza di sessanta giorni decorrente dalla data di acquisizione delle coordinate bancarie di riferimento escludendo, pertanto, gli estremi della mala gestio del responsabile civile giustificativi dell'attribuibilità di un profilo di responsabilità ulteriore rispetto a quella strettamente riveniente dalla verificazione del sinistro;
assumevano gli attori, pertanto, che il ritardo nel pagamento fosse da ascrivere al colpevole ritardo del difensore di parte civile avv. , il quale soltanto il 18.07.2005, aveva comunicato alla Compagnia assicuratrice CP_1
le coordinate bancarie di riferimento.
A nulla potevano valere, quindi, le osservazioni dell'odierno convenuto nella sua lettera
NA ER raccomandata del 17.11.2014, nella quale egli assumeva di aver più volte comunicato telefonicamente ai propri clienti l'esito della sentenza di secondo grado, atteso che la diligenza minima avrebbe dovuto imporre all'avvocato di comunicare un esito così importante per iscritto e che, comunque, tali telefonate non si erano mai verificate, atteso che gli odierni attori apprendevano dell'esito del giudizio penale solo grazie alle comunicazioni intercorse con i propri precedenti difensori, avv.ti Chiarini
Gabriele e Carigi Marika.
Inoltre, passata in giudicato la sentenza di appello, stante la mancata proposizione del ricorso per Cassazione, il presunto invito a “percorrere la strada civile” cui l'avv. faceva riferimento CP_1
nella propria raccomandata summenzionata era privo di senso, essendo oramai divenuto irrevocabile il capo della sentenza di appello che aveva assolto il responsabile civile dalla domanda di risarcimento.
Con riferimento, infine, al danno subito dagli attori, i e Parte_1 Parte_2
precisavano che le Sezioni Unite civili n. 7943/2008 avevano ammesso la perdita di chance tra i possibili oggetti di risarcimento: a giudizio della Corte, infatti, nel caso di inadempimento cui consegua la perdita della possibilità di intraprendere o proseguire una lite in sede giudiziaria, dal lato attivo come dal lato passivo, si “determina un danno per il quale non può, di regola, porsi alcun problema d'accertamento sotto il profilo dell'an, non revocabile in dubbio nell'ipotesi d'accertato inadempimento contrattuale, ma solo eventualmente sotto quello del quantum”.
In definitiva, ritenevano gli attori la chance una componente del patrimonio economicamente valutabile, la cui perdita comportava un danno emergente risarcibile, e rassegnavano le proprie conclusioni come riportate in premessa.
Con comparsa di costituzione e di risposta con chiamata in causa del terzo del 21.01.2017 si costituiva in giudizio l'avv. , il quale contestava la ricostruzione di controparte in Controparte_1
quanto infondata in fatto e in diritto, istando per il rigetto della domanda attorea perché destituita di fondamento giuridico, con conseguente condanna di controparte al pagamento delle spese e dei compensi del giudizio.
In particolare, il convenuto riferiva di essere stato nominato dagli odierni attori e dalla defunta coniuge di , , con atto del 06.04.2004, dopo la revoca dei Parte_1 Persona_2 precedenti difensori;
onorando il proprio mandato difensivo, l'avv. riusciva a ottenere la CP_1 condanna dell'imputato e del responsabile civile al pagamento del risarcimento del danno, pari al massimale di €. 775.000,00 per ciascuna parte civile, regolarmente corrisposto dalla Compagnia.
Deduceva il convenuto, inoltre, che l'asserito inadempimento professionale, per come riferito dagli attori, sarebbe consistito sia nell'aver comunicato tardivamente le coordinate bancarie al responsabile civile per il risarcimento (essendo l'imputato insolvibile) e sia nel non aver informato i
NA ER clienti circa la sentenza emessa dalla Corte d'Appello di Bari, recante l'assoluzione del responsabile civile, e i rimedi eventualmente esperibili.
Invero, sotto il primo profilo, l'avv. eccepiva la prescrizione del diritto azionato: CP_1 infatti il legale aveva svolto, nell'interesse degli odierni attori, una duplice attività, stragiudiziale e giudiziale. La prima si era concretizzata nella diffida del 12.04.2005 e si era conclusa con il pagamento di €. 775.000,00 a titolo di risarcimento dei danni, come dedotto dagli stessi attori nell'atto introduttivo. La seconda si era estrinsecata con la costituzione di parte civile e nella difesa nel processo penale, dinanzi al Tribunale di Foggia e alla Corte d'Appello di Bari.
Ciò posto, relativamente all'attività stragiudiziale, l'azione di responsabilità si è prescritta per il decorso del termine decennale, in mancanza peraltro di alcun atto interruttivo, non essendo chiaro entro quale termine di legge egli avrebbe dovuto comunicare tali coordinate.
Rilevava, ancora, l'avv. che risultava dagli atti che non vi era stato alcun ritardo, CP_1
atteso che egli aveva trasmesso le coordinate bancarie della famiglia prima con la Persona_3
lettera prioritaria del 28.04.2005, unitamente agli atti di quietanza sottoscritti dai clienti, e una seconda volta, su richiesta della Compagnia, con la lettera raccomandata a/r datata 08.07.2005, spedita il 15.07.2005 e ricevuta il 22.07.2005.
Il presunto ritardo era da attribursi alla circostanza che, essendo minore, Parte_2 era stato necessario acquisire l'autorizzazione del Giudice Tutelare presso il Tribunale di Urbino, di cui si era pure occupato l'Avv. ; e tanto spiegava la circostanza dell'allungamento dei tempi CP_1 per il perfezionamento del pagamento, comunque non imputabile né al legale né all'Assicurazione.
Con riferimento, invece, al profilo della omessa informazione della sentenza della Corte
d'Appello, deduceva il convenuto di aver immediatamente comunicato, per vie telefoniche, l'esito del processo dinanzi alla Corte, e di ciò era prova la stessa produzione di parte attrice, essendo stata esibita la lettera 17.11.2014, inviata dall'Avv. ai precedenti legali dei Signori avv.ti CP_1 Pt_1
Chiarini e Carigi, nella quale egli riassumeva lo svolgimento della vicenda giudiziaria, facendo espressa menzione della sentenza emessa dalla Corte d'Appello di Bari.
In definitiva l'odierno convenuto assumeva di aver assolto scrupolosamente e diligentemente ai suoi doveri di informazione verso i clienti.
Aggiungeva, poi, il che, invero, l'obbligo di comunicazione scritta non era richiesto CP_1 da alcuna norma deontologica del codice allora vigente (2012), che infatti l'art. 40 rubricato “obbligo di informazione”, pur prevedendo a carico dell'avvocato degli obblighi di informazione o di comunicazione in favore del cliente, non richiedeva la forma scritta. L'obbligo di informazione per iscritto veniva introdotto con il successivo codice deontologico (approvato il 31.01.2014 e in vigore dal 16.12.2014, quindi non applicabile al caso di specie), e peraltro soltanto in casi tassativi tra i quali
NA ER non rientrava quello in esame (art. 27: “doveri di informazione”).
Il convenuto, inoltre, deduceva che in ogni caso gli odierni attori (e la defunta _2
) non avrebbero giammai potuto ottenere alcun risarcimento ulteriore rispetto a quello già
[...] percepito pari ad €. 775.000,00, poiché come precisato già dalle Sezioni Unite della Suprema Corte
(sentenza n. 15376/2009), solamente per i sinistri antecedenti alla data del 1° maggio 1993 si poteva affermare che il limite del risarcimento di cui in polizza era previsto “per ciascuna persona danneggiata”.
Infatti, il D.P.R. del 19.04.1993, entrato in vigore in data 01.05.1993, disponeva che a decorrere dal 01.05.1993 i minimi di garanzia per l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti venivano stabiliti per ciascun sinistro, indipendentemente dal numero delle vittime o dalla natura dei danni e, per i veicoli quali autovetture private, per somme non inferiori a £. 1.500.000.000,00 (pari ad €. 774.685,35,).
Da tanto risultava confermato che, al tempo del tragico evento che aveva attinto la famiglia nell'agosto del 2004, i minimi di garanzia erano stabiliti soltanto con riferimento al sinistro Pt_1
nel suo complesso, indipendentemente dal numero delle persone coinvolte e che, per altro verso, il massimale di €. 775.000,00, previsto nella polizza del veicolo investitore, era superiore al minimo stabilito nel detto regolamento. Tale scelta normativa, infine, veniva successivamente recepita dal
Codice delle Assicurazioni Private (art. 128 D. Lgs. n. 209/2005).
Ne derivava, in definitiva, che la statuizione della Corte d'Appello di Bari risultava immune da vizi e, conseguentemente, che l'eventuale ricorso per Cassazione non avrebbe avuto alcuna possibilità di successo, essendo pacifico che, indipendentemente dal numero delle vittime e/o delle persone danneggiate dal sinistro, il risarcimento da parte dell'Assicuratore non avrebbe potuto superare il massimale di polizza, con l'eccezione degli interessi legali e dell'eventuale maggior danno da svalutazione monetaria limitatamente al periodo di colpevole ritardo.
Richiamava, ancora, il convenuto il noto principio giurisprudenziale secondo cui la condanna generica emessa in sede penale non poteva vincolare il giudice civile quanto all'esistenza e al riconoscimento del danno e, pertanto, anche in caso di conferma della sentenza di primo grado, il giudice civile adito per la liquidazione del danno avrebbe rigettato la domanda di risarcimento ultra- massimale, trattandosi di questione assolutamente pacifica.
In ragione di quanto esposto, l'avv. riteneva non fosse configurabile alcun danno da CP_1
perdita di chance poiché, a tal fine, era necessaria non solo la semplice possibilità di un risultato utile, presumibilmente compromesso dalla condotta negligente del professionista, ma anche la prova da fornire da parte del presunto danneggiato, sulla base di elementi obiettivi, della certezza o almeno dell'elevata probabilità del risultato positivo perseguito.
NA ER Con riferimento, invece, al riconoscimento del danno non patrimoniale, consistente secondo gli attori “nelle sofferenze morali ed esistenziali a cui sono andati incontro e continuano tuttora ad andare incontro (…) come derivazione del comportamento antigiuridico del loro difensore nel quale riponevano fiducia”, deduceva l'avv. che a prescindere dall'insussistenza CP_1 dell'antigiuridicità del proprio comportamento e del nesso di causalità rispetto all'esito della vicenda giudiziaria che costituiva l'antefatto del presente giudizio, era da contestare integralmente l'esistenza dei danni avversamente allegati, siccome privi di alcun supporto probatorio.
Infine, in via di eccezione riconvenzionale, l'avv. intendeva far valere il proprio CP_1 credito verso gli attori in quanto la somma complessiva di €. 15.002,41, come da fatture del legale nn. 9-10/2015, corrisposta dai non era assolutamente sufficiente a saldare l'intera prestazione Pt_1
e tanto appariva evidente atteso che solo l'importo liquidato dal Tribunale a titolo di spese in favore delle parti civili, appunto costituite a mezzo del convenuto, era pari ad €. 17.534,00 oltre accessori, e ad essi andavano aggiunti il compenso per la fase stragiudiziale e per la difesa presso la Corte
d'Appello di Bari, da quantificare secondo le disposizioni tariffarie al tempo vigenti. Tale eccezione veniva formulata, quindi, al solo scopo di paralizzare, previa la declaratoria di compensazione,
l'avversa domanda risarcitoria per l'ipotesi che venisse anche parzialmente accolta.
Il chiedeva, infine, di essere autorizzato a chiamare in causa la propria compagnia CP_1 assicuratrice per essere mantenuto indenne dall'eventualità di Controparte_6
soccombenza nel giudizio de quo, rassegnando le proprie conclusioni nei termini illustrati.
Con comparsa di costituzione e risposta del 25.05.2017 si costituiva in giudizio la terza chiamata società la quale eccepiva preliminarmente la nullità dell'atto Controparte_6
di citazione, per indeterminatezza della causa petendi e del petitum, avendo parte attrice omesso di indicare quanto previsto dall'art. 163, comma 3, n. 3) e 4), c.p.c..
Infatti, deduceva la Compagnia che il contenuto dell'atto di citazione non consentiva una precisa individuazione dell'oggetto della domanda, della causa petendi e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della richiesta risarcitoria;
gli attori non avevano quantificato la pretesa risarcitoria avanzata con l'atto introduttivo del presente giudizio, né le modalità e i criteri di calcolo adottati per la determinazione della stessa. Le voci di danno richieste (danno da perdita di chance e danni non patrimoniali), nel caso di specie, non erano singolarmente indicate e quantificate in relazione a ciascuno dei soggetti potenzialmente danneggiati, circostanza che impediva alla società di predisporre una precisa linea difensiva.
Sempre in via preliminare, la eccepiva l'inoperatività della Controparte_6 polizza per la responsabilità civile professionale avvocati con garanzia “errori pregressi” n.
294618554, Mod. R52, in quanto ai sensi dell'art. 15 delle Condizioni Generali del contratto
Parte_3 la copertura assicurativa operava solo per le richieste risarcitorie pervenute per la prima
[...] volta all'assicurato durante il periodo di efficacia dell'assicurazione, sempreché originate da fatti posti in essere durante il medesimo periodo e denunciate nei termini previsti dalle presenti condizioni;
inoltre, nel caso di sinistro realizzato attraverso più atti successivi, esso sarebbe stato considerato avvenuto nel momento in cui è stato posto in essere il primo atto. Inoltre, la copertura assicurativa sarebbe stata operante per le richieste risarcitorie conseguenti a fatti posti in essere dall'assicurato nei tre anni precedenti e, pertanto, la polizza sottoscritta dall'avv. avrebbe avuto effetto Controparte_1
dal 04.06.2009, con retroattività triennale.
La presunta responsabilità professionale invocata da parte attrice, invece, sarebbe risalente al
2005, ovvero alla data di conferimento del mandato da parte dei coniugi e Parte_1 _2
per la costituzione quali parti civili nel procedimento penale, quale primo atto generatore
[...] del presunto danno, ai sensi dell'art. 15 delle condizioni generali di polizza, sicchè l'evento denunciato non era coperto dalla garanzia assicurativa, in quanto si era verificato in epoca anteriore alla data di efficacia della polizza n. 294618554.
Ancora in via preliminare la terza chiamata eccepiva l'inoperatività della polizza relativamente all'oggetto della garanzia assicurativa prestata in favore dell'assicurato.
In particolare, la Compagnia assumeva che la garanzia prestata al difensore comprendeva esclusivamente il risarcimento di perdite patrimoniali involontariamente e direttamente cagionate a terzi e non anche quello dei danni non patrimoniali, estranei al rischio assicurato.
Nel merito, nell'associarsi alle conclusioni formulate dal convenuto avv. , con CP_1
riferimento al quantum risarcibile, precisava che la garanzia assicurativa era prestata con un massimale di polizza pari ad €. 258.250,00 per ogni sinistro e per anno assicurativo in 1° rischio e che la Compagnia, pertanto, era tenuta a tenere indenne il proprio assicurato entro il limite della somma rappresentata dal suddetto massimale.
Sempre con riferimento al quantum, la Compagnia chiedeva, nell'ipotesi di riconoscimento di responsabilità professionale dell'assicurato, di porre a carico dell'avv. una Controparte_1 somma pari al 5% dell'eventuale condanna, in quanto franchigia prevista dalle condizioni generali di polizza;
nonché di porre a carico dell'avv. il pagamento delle spese legali sostenute Controparte_1
per la difesa nel presente giudizio e, più in generale, di condannare parte attrice o chi di dovere al pagamento delle spese ed onorari di causa.
L'istruttoria si articolava mediante l'interrogatorio formale di e la prova Parte_1 testimoniale dell'avv. Luigi IB per il convenuto e, dopo numerosi rinvii dettati da esigenze di riorganizzazione del ruolo di cognizione, anche in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da
COVID-19, la causa veniva rinviata all'udienza del 10.10.2024, per la precisazione delle conclusioni,
NA ER ove veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica, ai sensi dell'art. 190 c.p.c..
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Tanto premesso in punto di fatto, le questioni sorte nel contraddittorio delle parti devono essere esaminate secondo il seguente ordine logico giuridico.
In via preliminare in rito, si deve presumere l'abbandono, da parte della
[...]
dell'eccezione di nullità della domanda per genericità dell'atto di citazione ai sensi Controparte_6 dell'art. 164 c.p.c., e dell'eccezione riconvenzionale di compensazione formulata dal convenuto avv.
, in quanto entrambe non riproposte in sede di comparsa conclusionale. A tal proposito giova CP_1 richiamare il principio statuito dalla Suprema Corte a mente del quale “La mancata riproposizione di un'eccezione al momento delle precisazione delle conclusioni ne comporta l'abbandono, assumendo rilievo solo la volontà espressa dalla parte in ossequio al principio dispositivo che informa il processo civile” (cfr. Cass. Civ. Ord. n. 22887/2019).
Sempre in via preliminare, ma nel merito, deve essere esaminata l'eccezione di prescrizione sollevata da parte convenuta e a cui si è associata la compagnia terza chiamata.
Detta eccezione è infondata.
Si osserva che parte convenuta ha distinto il diritto degli attori derivante dall'attività giudiziale e quello derivante dall'attività stragiudiziale del legale;
ebbene, per quanto materialmente separate, le due attività sono, invero, giuridicamente avvinte e originate dal medesimo diritto, quello azionato in via giudiziale, da cui promanano le doglianze manifestate nel giudizio.
Infatti, sia il presunto inadempimento dell'obbligo di comunicare l'esito della sentenza della
Corte d'Appello di Bari – II Sezione Penale, sia il lamentato ritardo nella comunicazione delle coordinate bancarie dei propri assistiti alla compagnia assicurativa da parte del attengono CP_1 agli effetti, appunto, della sentenza n. 125/2012 della Corte d'Appello di Bari e il diritto da considerare, pertanto, è unico.
Con riferimento all'attività giudiziale del professionista, ritiene questo Tribunale, quindi, di aderire al prevalente orientamento della Suprema Corte secondo il quale “in tema di responsabilità professionale dell'avvocato per inadempimento al mandato difensivo in ambito giudiziario, il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno inizia a decorrere non dal momento in cui la condotta del professionista determina l'evento dannoso, bensì da quello nel quale essa è oggettivamente percepibile e conoscibile dal danneggiato, vale a dire dalla formazione del giudicato (nella specie, la S.C. ha chiarito che il principio massimato riguarda non solo la figura dell'avvocato, ma ogni altro professionista che presti assistenza nel giudizio al proprio mandante, in
NA ER ragione della peculiarità dell'inserimento dell'esecuzione del rapporto professionale nella struttura del processo)” (cfr. Cass. Civ. n. 24270/2020).
Pertanto, la sentenza della Corte d'Appello di Bari n. 125/2012 del 16.01.2012 depositata in data 26.03.2012, è divenuta irrevocabile 45 giorni dopo la scadenza del termine previsto dalla legge ex artt. 585 e 544 c.p.p., e cioè il 30.05.2012 che deve essere considerato quale dies a quo dal quale decorre la prescrizione decennale del diritto, ritualmente interrotta con l'atto di citazione notificato il
28.09.2016.
Ancora in via preliminare deve essere esaminata l'eccezione di nullità della prova testimoniale espletata dall'avv. Luigi IB, sul presupposto della sua incapacità a testimoniare ex art. 246 c.p.c., sollevata da parte attrice.
L'eccezione è ammissibile ma infondata per le ragioni di seguito esplicitate.
La Suprema Corte a Sezioni Unite con sentenza n. 9456/2023 ha precisato che: “Quanto alle modalità di formulazione dell'eccezione di incapacità a testimoniare, questa Corte ha costantemente ribadito che essa va formulata in vista dell'assunzione, il che non esime l'interessato dal proporre
l'eccezione di nullità della testimonianza, ove assunta nonostante l'eccezione di incapacità, successivamente al suo espletamento, nonché in sede di precisazione delle conclusioni. Queste
Sezioni Unite (Cass., Sez. Un., 23 settembre 2013, n. 21670) hanno difatti già chiarito - sia pur sinteticamente, trattandosi di affermazione ripetitiva su questione della quale non erano investite né come contrasto, né come questione di massima di particolare importanza - che la nullità di una testimonianza resa da persona incapace ai sensi dell'art. 246 c.p.c., essendo posta a tutela dell'interesse delle parti, è configurabile come una nullità relativa e, in quanto tale, deve essere eccepita subito dopo l'espletamento della prova, rimanendo altrimenti sanata ai sensi dell'art. 157, comma 2, c.p.c.; qualora detta eccezione venga respinta, la parte interessata ha l'onere di riproporla in sede di precisazione delle conclusioni e nei successivi atti di impugnazione, dovendosi la medesima, in caso contrario, ritenere rinunciata, con conseguente sanatoria della nullità stessa per acquiescenza, rilevabile d'ufficio dal giudice in ogni stato e grado del processo.
L'imposizione di un duplice onere di eccezione, prima dell'ammissione e dopo l'assunzione del mezzo cionondimeno ammesso - che taluno, come si accennava, ha a torto ritenuto irragionevolmente formalistica - si spiega non soltanto in ragione dell'impossibilità logica di configurare un'eccezione di nullità di un atto di là da venire, sicché "una eccezione d'incapacità a testimoniare... non include l'eccezione di nullità della testimonianza comunque ammessa ed assunta nonostante la previa opposizione" (Cass. 19 agosto 2014, n. 18036), ma, soprattutto, a tutela dell'interesse della stessa parte che abbia formulato l'eccezione di incapacità a testimoniare, la quale, pure oppostasi inizialmente all'ammissione della testimonianza, deve essere posta in
NA ER condizione di valutare l'esito dell'assunzione, che ben potrebbe rivelarsi ad essa favorevole (Cass.
15 febbraio 2018, n. 3763; Cass. 19 settembre 2013, n. 21443; Cass. 23 maggio 2013, n. 12784), situazione, quest'ultima, del tutto distinta da quella prima ricordata della parte che abbia tenuto in serbo l'eccezione di incapacità per giocare in extremis la carta della nullità secundum eventum. Ciò detto - bisogna aggiungere - è cosa ovvia che l'eccezione di nullità da proporsi ex post non richiede formule sacramentali, sicché non vi sarebbe modo di intendere altrimenti la dichiarazione della parte che, dopo l'assunzione, ribadisse l'iniziale eccezione di incapacità, o altro di simile”.
Orbene, nel caso di specie come emerge dal verbale di udienza del 19.06.2018, all'esito dell'escussione del teste IB il procuratore di parte attrice chiese al Giudice di “elevare a sospetto il teste per le motivazioni di cui alla memoria ex art. 183 co. 6 n. 3) c.p.c.”, atto nel quale espressamente deduceva l'incapacità a testimoniare del teste IB sicchè, è evidente, che non essendo richiesto l'uso di formule sacramentali a tal fine, non è revocabile in dubbio che con la richiamata espressione il difensore abbia inteso reiterare l'eccezione di incapacità, rectius la nullità della deposizione resa.
Sotto il profilo dell'infondatezza, invece, si osserva che ai sensi dell'art. 246 c.p.c. “non possono essere assunte come testimoni le persone aventi nella causa un interesse che potrebbe legittimare la loro partecipazione al giudizio”. Dall'analisi degli atti si evince che tale requisito non sussisteva in capo all'avv. IB il quale, per quanto possa essere stato interpellato dal collega in quanto divideva, per un periodo, lo studio con quest'ultimo, non è mai stato investito dell'incarico giudiziario dai e, quindi, non aveva un interesse legittimante una partecipazione al giudizio, Pt_1
non sussistendo, peraltro, alcun rapporto economico con il convenuto avv. (cfr. p.es. il CP_1
verbale di udienza del 16.01.2012 presso la Corte d'Appello di Bari, nonché tutte le procure alle liti, in cui l'unico avvocato costituito era l'avv. ). CP_1
Va aggiunto, infatti, che secondo l'insegnamento della Corte di Cassazione, “l'interesse che determina incapacità a testimoniare, ai sensi dell'art. 246 c.p.c., è solo quello giuridico, personale, concreto ed attuale, che comporta o una legittimazione principale a proporre l'azione ovvero una legittimazione secondaria ad intervenire in un giudizio già proposto da altri cointeressati. Tale interesse non si identifica con l'interesse di mero fatto che un testimone può avere a che venga decisa in un certo modo la controversia (…)” (cfr. ex multis Cass. Civ. n. 18121/2020).
Nella disamina dei profili di inadempimento ascritti all'odierno convenuto, è opportuno distinguere tra la violazione dell'obbligo di comunicazione dell'esito della sentenza resa dalla Corte
d'Appello e la dedotta intempestiva comunicazione alla compagnia assicurativa dell'imputato delle coordinate bancarie dei propri assistiti.
Con riferimento al primo inadempimento contestato, ai sensi del combinato disposto dagli
NA ER artt. 1176 co. 2 e 2230 c.c., la diligenza del legale è quella del professionista e, pertanto, la stessa deve valutarsi con riguardo alla natura dell'attività del difensore.
Secondo la Suprema Corte, “la verifica della diligenza dell'avvocato nell'espletamento dell'obbligazione – che è di regola di mezzi e non di risultato – va compiuta attraverso un giudizio prognostico circa l'attività astrattamente esigibile dal legale tenendo conto della adozione di quei mezzi difensivi che, al momento del conferimento dell'incarico professionale e, quindi, dell'instaurazione del giudizio, dovevano apparire funzionali alla migliore tutela dell'interesse della parte dal medesimo difesa” (ex multis, cfr. Cass. Civ. n. 17758/2015).
All'esito dell'istruttoria è emerso che, nel patrocinare gli odierni attori, il legale convenuto ha tenuto la richiesta diligenza professionale nell'esecuzione della prestazione.
Il teste avv. IB Luigi escusso all'udienza del 19.06.2018, in qualità di collaboratore dello studio legale dell'Avv. Giuseppe Pepe che, a sua volta, condivideva lo studio con l'avv. , ha CP_1 dichiarato di aver assistito ad un'interlocuzione telefonica nel corso della quale il Parte_1 veniva informato circa l'esito della sentenza emessa dalla Corte d'Appello di Bari;
il teste ha, inoltre, riferito che la sig. , moglie del veniva costantemente informata circa lo stato della _2 Pt_1 controversia;
ha precisato, infine, che nel corso del colloquio telefonico tra il sig. e l'avv. Pt_1
, quest'ultimo sconsigliò di fare ricorso per Cassazione avverso la sentenza della Corte CP_1
d'Appello di Bari.
Inoltre, dal contenuto della missiva, prodotta da parte attrice, datata 17.11.2014 e trasmessa dall'avv. agli avv.ti Chiarini e Carigi emerge che il e la venivano resi edotti CP_1 Pt_1 _2 dell'esito della sentenza resa dalla Corte d'Appello di Bari e, nello specifico, dell'opportunità di percorrere quale unica strada, quella in sede civile.
Ad abundantiam giova rilevare che il codice deontologico forense all'epoca vigente
(approvato dal nella seduta del 17.04.1997) non prevedeva, tra gli Controparte_7
obblighi di informazione, quello di comunicare con cliente per mezzo di forma scritta.
In particolare, l'art. 40 così statuiva: “L'avvocato è tenuto ad informare chiaramente il proprio assistito all'atto dell'incarico delle caratteristiche e della importanza della controversia o delle attività da espletare, precisando le iniziative e le ipotesi di soluzione possibili. L'avvocato è tenuto altresì ad informare il proprio assistito sullo svolgimento del mandato affidatogli, quando lo reputi opportuno e ogni qualvolta l'assistito ne faccia richiesta. I: Se richiesto, è obbligo dell'avvocato informare la parte assistita sulle previsioni di massima inerenti alla durata e ai costi presumibili del processo. II: È obbligo dell'avvocato comunicare alla parte assistita la necessità del compimento di determinati atti al fine di evitare prescrizioni, decadenze o altri effetti pregiudizievoli relativamente agli incarichi in corso di trattazione. III: Il difensore ha l'obbligo di riferire al proprio
NA ER assistito il contenuto di quanto appreso nell'esercizio del mandato se utile all'interesse di questi”.
Ne consegue, pertanto, che non vi era un obbligo di forma scritta nelle comunicazioni ai propri assistiti, sebbene la diligenza del professionista richieda una capacità di adattamento alle esigenze concrete di ogni diverso cliente.
Ha specificato, sul punto, la Suprema Corte che “nell'adempimento dell'incarico conferitogli,
l'obbligo di diligenza da osservare ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 1176, comma 2 e
2236 c.c., impone al professionista di rendere al cliente l'informazione più ampia possibile in ordine ai diversi possibili modi di risoluzione della controversia affidatagli, giungendo anche a sconsigliarlo dall'intraprendere o proseguire un giudizio dall'esito probabilmente sfavorevole” (cfr.
Cass. Civ. n. 25699/2024). Orbene, è proprio dal tenore della missiva del 17.11.2014 che si evince il rispetto, da parte del convenuto, dell'obbligo di fornire un'informazione dettagliata prospettando la soluzione più adeguata al caso di specie in considerazione dell'esito della sentenza di secondo grado.
Dunque, non può ritenersi violata la diligenza professionale dell'odierno convenuto con riferimento alla comunicazione dell'esito della sentenza n. 125/2012 della Corte d'Appello di Bari.
Con riferimento, invece, all'inadempimento asseritamente riconducibile all'intempestiva comunicazione delle coordinate bancarie alla compagnia mette conto Controparte_4
rilevare quanto segue.
Dalla documentazione allegata in atti è possibile procedersi alla ricostruzione delle comunicazioni intercorse tra l'avv. e l'assicurazione responsabile civile CP_1 Controparte_4
[...]
In data 11.04.2005 (cfr. all. 5 alla memoria ex art. 183 n. 2) l'avv. inviava alla CP_1
Compagnia la formale richiesta di risarcimento del danno e contestuale messa in mora in favore dei propri assistiti, mentre in data 12.04.2005 inviava la richiesta di una provvisionale pari a €.
100.000,00; seguivano la nota dell'assicurazione con cui veniva riscontrata sia la prima comunicazione che la richiesta di provvisionale, accettata nel limite di €. 80.000,00 (cfr. allegati 6-7 alla citata memoria).
Successivamente l'avv. inoltrava la comunicazione del 28.04.2005 (all. 1 alla CP_1
comparsa di costituzione e risposta) relativa alle quietanze di e e Persona_2 Parte_1
il riscontro della Compagnia del 29.04.2005, che confermava l'accredito della provvisionale (all. 9 alla memoria citata); in data 13.05.2005, poi, la comunicava l'entità del Controparte_4 massimale del contratto assicurativo sottoscritto da , pari a €. 775.000,00, Controparte_3
indipendentemente dal numero delle persone danneggiate (cfr. all. 10 alla memoria citata).
I richiamati documenti comprovano che, al contrario di quanto sostenuto dagli odierni attori, erano intervenute proficue interlocuzioni tra l'avv. e la che aveva CP_1 Controparte_4
NA ER riscontrato sin da subito le richieste del legale, il quale non può essere ritenuto negligente nella prestazione di tale attività stragiudiziale.
Dunque, con missiva dell'08.07.2005 (all. 2 alla comparsa di costituzione e risposta) l'avv.
comunicava le coordinate bancarie alla Compagnia, la quale informava in data 11.07.2005 CP_1 di provvedere all'accredito degli importi dettagliatamente indicati nei confronti di Persona_2
e (valuta del 26.07.2005, cfr. all. 11 alla citata memoria); in merito, invece, alla Parte_1 posizione del minore l'avv. precisava di essere in attesa dell'atto di Parte_2 CP_1
quietanza da sottoporre al Giudice tutelare al fine di ottenere la relativa autorizzazione (cfr. all. 2 alla comparsa di costituzione e risposta), ottenuta con decreto del Tribunale di Urbino del 28.07.2005
(Cron. n. 1461/2005, cfr. all. 13 alla memoria citata) e successivo accredito del 15.09.2005 (cfr. all.
15 alla memoria citata).
In ragione di quanto confluito in atti, si evince, dunque, che la Compagnia terza chiamata abbia rispettato il termine di giorni 60 indicato dall'art. 22 della l. n. 990/1969 applicabile ratione temporis (oggi previsto dall'art. 145 del D. Lgs. n. 209/2005) e che non ricorrevano, quindi, gli estremi della c.d. mala gestio invocata dagli attori, come statuito dalla sentenza n. 125/2012 della
Corte d'Appello di Bari – II Sezione Penale;
né può in alcun modo ritenersi che il convenuto avv.
abbia assunto un contegno negligente nella prestazione dell'attività stragiudiziale nel corso CP_1
della quale, anzi, aveva assicurato ai propri assistiti il risarcimento del danno prima della sentenza di primo grado del Tribunale di Foggia – Sezione Distaccata di Manfredonia del 15.07.2009.
Sotto ulteriore profilo mette conto rilevare che, anche laddove fosse stato provato il danno evento derivante dall'omessa comunicazione dell'esito della sentenza di secondo grado, non basta la prova dell'inadempimento professionale dell'avvocato per maturare, in capo al cliente, un diritto al risarcimento del danno, poiché il danno risarcibile è il danno conseguenza e, nell'ambito della responsabilità professionale, esso è rappresentato dalle conseguenze dannose che il cliente dimostra di aver subito a causa della negligenza del proprio legale (ad esempio, la conseguente impossibilità di vincere la causa).
Secondo la Suprema Corte, pertanto, “il professionista non può garantire l'esito comunque favorevole auspicato dal cliente, per cui il danno derivante da eventuali sue omissioni, in tanto è ravvisabile, in quanto, sulla base di criteri necessariamente probabilistici, si accerti che, senza quell'omissione, il risultato sarebbe stato conseguito. Ciò comporta che il cliente non può limitarsi
a dimostrare la condotta asseritamente colpevole, dovendo dare la prova che, in assenza di quella condotta, si sarebbe probabilmente verificato un esito diverso e favorevole della lite. La responsabilità del prestatore d'opera intellettuale nei confronti del proprio cliente presuppone, quindi, la prova del danno e del nesso causale tra il fatto omesso, conseguente alla negligente
NA ER condotta del professionista, ed il pregiudizio del cliente” (cfr. Cass. Civ. ord. n. 33442/2022).
Quindi, nel particolare caso di attività dell'avvocato, “l'affermazione di responsabilità per colpa professionale implica una valutazione prognostica positiva circa il probabile esito favorevole dell'azione giudiziale che avrebbe dovuto essere proposta e diligentemente seguita. Sul punto, va, quindi, ribadito che in tema di responsabilità professionale dell'avvocato per omesso svolgimento di un'attività da cui sarebbe potuto derivare un vantaggio personale o patrimoniale per il cliente, la regola della preponderanza dell'evidenza o del "più probabile che non", si applica non solo all'accertamento del nesso di causalità fra l'omissione e l'evento di danno, ma anche all'accertamento del nesso tra quest'ultimo, quale elemento costitutivo della fattispecie, e le conseguenze dannose risarcibili, atteso che, trattandosi di evento non verificatosi proprio a causa dell'omissione, lo stesso può essere indagato solo mediante un giudizio prognostico sull'esito che avrebbe potuto avere
l'attività professionale omessa” (cfr. Cass. Civ. ord. n. 7064/2021).
In altri termini “la responsabilità dell'avvocato non può, quindi, affermarsi per il solo fatto del suo non corretto adempimento dell'attività professionale, occorrendo verificare se l'evento produttivo del pregiudizio lamentato dal cliente sia riconducibile alla condotta del primo, se un danno vi sia stato effettivamente e se, ove il professionista avesse tenuto il comportamento dovuto, il suo assistito, alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, dovendosi altrimenti ritenere che tale responsabilità difetti” (cfr. Cass. Civ. n. 22882/2016;
Cass. Civ. n. 12038/2017; Cass. Civ. n. 25112/2017; Cass. Civ., n. 26516/2020).
Deve affermarsi, pertanto, anche in applicazione dei principi giurisprudenziali sopra richiamati, un giudizio prognostico negativo sull'esito dell'eventuale ricorso in Cassazione.
Dalle suesposte considerazioni consegue il rigetto della domanda attorea con assorbimento di ogni ulteriore profilo di doglianza.
Le spese del giudizio seguono il principio di soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, sulla base dei parametri di cui alle tabelle allegate al D.M. n. 147/2022, in base allo scaglione di riferimento (c.d. valore indeterminabile – complessità bassa), secondo i valori medi previsti per il giudizio di cognizione dinanzi al Tribunale, con riconoscimento delle fasi di studio, introduttiva, trattazione/istruttoria e decisionale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta nella causa iscritta al R.G. n. 14257/2016, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) RIGETTA la domanda attorea;
2) CONDANNA le parti attrici, e , al pagamento in Parte_1 Parte_2
NA ER favore del convenuto e della terza chiamata compagnia assicuratrice Controparte_1 Controparte_2 delle spese del presente giudizio che liquida in €. 7.616,00 ciascuna per compensi, oltre
[...]
esborsi, rimborso spese forfettario 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Bari il 26.04.2025.
Il Giudice
dott.ssa NA ER
NA ER
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
Il Tribunale di Bari, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa NA ER, pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al R.G. n. 14257/2016 promossa da:
e rappresentati e difesi dall'avv. Fabrizio Dini Parte_1 Parte_2
del Foro di Urbino, elettivamente domiciliati presso la casella pec del difensore,
giusta mandato in atti;
Email_1
- attori -
CONTRO
rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Paolo Di Modugno, presso il cui Controparte_1
studio sito in Bari alla via Turitto n. 3 ha eletto domicilio, giusta mandato in atti;
- convenuto -
NONCHÉ CONTRO in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa Controparte_2 dall'avv. Andrea Francesco Pezzuto del Foro di Lecce, presso il cui studio sito in Trepuzzi (Le) in P.tta
Municipio n. 6, giusta mandato in atti;
- terza chiamata –
OGGETTO: responsabilità professionale.
CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate in vista dell'udienza del 10.10.2024 e nei rispettivi scritti difensivi.
CONSIDERATO IN FATTO ED IN DIRITTO
NA ER che quanto al profilo processuale inerente la decisione della causa mette conto rilevare che l'udienza di discussione è stata celebrata in applicazione del disposto dell'art. 127 ult. co. e 127 ter c.p.c. mediante comparizione figurata nelle forme della trattazione c.d. scritta (cfr. decreto di fissazione udienza).
MOTIVI DELLA DECISIONE Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione, giusta il disposto degli artt. 132 c.p.c. e
118 disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riassumersi come segue.
Con atto di citazione notificato in data 28.09.2016 e , Parte_1 Parte_2
in qualità di eredi e prossimi congiunti, padre il primo e fratello il secondo, di , Persona_1 deceduta in Monte Sant'Angelo il 18.08.2004, convenivano in giudizio dinanzi al Tribunale di Bari
l'avv. per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: “a) accertare e dichiarare Controparte_1
l'esistenza di una responsabilità professionale in capo all'avv. , stante il suo grave Controparte_1
e reiterato inadempimento contrattuale rispetto al mandato conferitogli, e per gli effetti: b) condannare il convenuto al risarcimento di tutti i danni subiti dai sigg. e Parte_1
in qualifica, nella somma ritenuta equa e/o di Giustizia, con riserva di successiva Parte_2
quantificazione, oltre a rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla data del verificarsi dell'evento lesivo al saldo;
c) condannare il convenuto al risarcimento, a favore degli attori in qualifica, dei danni da perdita di chances nella somma che sarà ritenuta equa e/o di Giustizia, oltre
a rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla data del verificarsi dell'evento lesivo al saldo;
d) condannare il convenuto al risarcimento dei danni non patrimoniali subiti dagli attori, consistenti nelle sofferenze morali ed esistenziali a cui sono andati incontro e continuano tutt'ora ad andare incontro i sigg. e come derivazione del comportamento antigiuridico Parte_1 Parte_2
del loro difensore nel quale riponevano fiducia, danni da liquidarsi in via equitativa e di Giustizia, con riserva di successiva quantificazione, oltre a rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla data del verificarsi dell'evento lesivo al saldo. Con vittoria di spese e compensi di causa, da distrarsi
a favore del sottoscritto avvocato che se ne dichiara antistatario”.
Esponevano in fatto gli attori che, in data 18.08.2004, sulla via Estramurale con direzione verso il centro storico del paese di Monte Sant'Angelo, si verificava un sinistro stradale nel corso del quale , in qualità di conducente dell'autovettura Fiat Uno tg. FG 473028, lungo una Controparte_3 strada ad andamento “mistilineo” per la presenza di molteplici curve presegnalate, giunto all'altezza di una curva destrorsa, per colpa consistita in imprudenza, negligenza, imperizia e, comunque, in violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, procedendo ad una velocità non inferiore 62 km/h circa, pari al doppio rispetto al limite di velocità, perdeva il controllo dell'autovettura e, nel tentativo di raddrizzarne la traiettoria, invadeva la corsia di marcia di senso contrario, investendo il passeggino su cui era seduta , cagionandone la morte e, Persona_1
NA ER contemporaneamente, sospingeva lungo la scarpata sottostante e Parte_1 [...]
contro il muro perimetrale della curva, facendolo precipitare tra i sassi, così da Parte_2
cagionare ai predetti lesioni gravissime, consistite per entrambi nell'amputazione dei rispettivi arti destri inferiori, con parziale perdita della relativa funzionalità motoria.
In ragione di tanto, proseguivano gli attori, veniva instaurato un procedimento penale a carico del dinanzi al Tribunale di Foggia – Sezione Distaccata di Manfredonia e nel processo di CP_3 primo grado essi venivano rappresentati e difesi dall'avv. del Foro di Bari, odierno Controparte_1
convenuto, e veniva citata, quale responsabile civile, la compagnia (già Controparte_4 [...]
. CP_5
Con sentenza n. 179 del 15.07.2009, depositata in data 11.09.2009, resa nel procedimento penale di R.G.N.R. n. 8488/2004 e di R.G. n. 20113/2006, il Tribunale di Foggia - Sezione Distaccata di Manfredonia dichiarava colpevole del reato ascrittogli (p. e p. dagli artt. 61 n. 3 Controparte_3
e 589 commi 1,2 e 3 c.p.) e lo condannava alla pena di anni due e mesi sei di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali e (in solido col responsabile civile) al pagamento delle spese processuali in favore delle parti civili (€. 17.534,00 oltre accessori), e infine al risarcimento dei danni
(da liquidarsi in separata sede).
Avverso la sentenza di primo grado proponevano rituale impugnazione l'imputato CP_3
e la responsabile civile la quale, avendo corrisposto alle parti civili
[...] Controparte_4 costituite la somma di €. 775.000,00, corrispondente al massimale di polizza e ritenendo, quanto alle modalità e ai tempi, il succitato pagamento rispettoso del termine di tolleranza di sessanta giorni decorrente dalla data di acquisizione delle necessarie coordinate bancarie di riferimento, chiedeva escludersi gli estremi della mala gestio giustificativi di un profilo di responsabilità ulteriore rispetto a quella strettamente riveniente dalla verificazione del sinistro, con conseguente insuperabilità del massimale di polizza, indipendentemente dal numero delle vittime e dalla natura dei danni.
Riferivano gli attori, quindi, che con sentenza n. 125/2012 del 16.01.2012, depositata il
26.03.2012, la Corte d'Appello di Bari - II Sezione Penale, in riforma della sentenza di primo grado, assolveva la responsabile civile dalla domanda di risarcimento dei danni, ritenendola esonerata da qualsivoglia ulteriore titolo di responsabilità comunque ricollegabile all'evento dannoso de quo, e confermava nel resto l'impugnata sentenza.
Deducevano e che di tale sentenza della Corte d'Appello di Parte_1 Parte_2
Bari non ricevevano alcuna comunicazione da parte dell'avv. , perdendo dunque la CP_1
possibilità di proporre impugnazione nei termini per gli interessi civili, ex art. 573 c.p.p., con ingente pregiudizio economico, attesa l'insolvibilità dell'imputato e la definitiva impossibilità di ottenere il risarcimento ultra-massimale di €. 3.200.000,00 – 3.300.000,00; pertanto, con raccomandata a/r n.
NA ER 15032919418-7 del 27.11.2015 gli attori contestavano all'avv. la responsabilità CP_1
professionale, ma tale missiva rimaneva priva di riscontro.
Essendo, pertanto, noto che l'avvocato, nell'adempimento della propria prestazione, fosse tenuto ad informare il cliente sulle conseguenze del compimento o del mancato compimento degli atti del processo e, se del caso, a sollecitarlo o a dissuaderlo, era evidente che, nell'adempimento dell'incarico professionale conferitogli, l'obbligo di diligenza da osservare avrebbe imposto all'avv.
di assolvere, sia all'atto del conferimento del mandato che nel corso dello svolgimento del CP_1
rapporto, ai doveri di informazione nei confronti dei e . Parte_1 Parte_2
Precisavano, inoltre, gli attori che all'udienza del 16.01.2012 dinanzi alla Corte d' Appello di
Bari, e la coniuge (successivamente deceduta) risultavano non Parte_1 Persona_2 comparsi;
era presente, in loro vece, l'avv. , per cui gli stessi, e il minore - ora Controparte_1
maggiorenne - , non erano mai venuti a conoscenza né del deposito della Parte_2
sentenza né del suo contenuto, né della loro facoltà di proporre impugnazione avverso la stessa, che li aveva gravemente pregiudicati, in quanto mai informati dal loro difensore, concretandosi quindi una grave negligenza dell'odierno convenuto.
I e deducevano, ancora, che dalla sentenza di secondo grado Parte_1 Parte_2
si evinceva che la compagnia assicurativa responsabile civile aveva eccepito di avere “già provveduto
a risarcire integralmente i danni a favore delle parti civili costituite” mediante pagamento della somma di €. 775.000,00, corrispondente al massimale di polizza previsto per ciascun sinistro indipendentemente dal numero delle vittime o dalla natura dei danni;
tale pagamento, aveva sostenuto l'assicurazione, era da intendersi effettuato entro il termine di tolleranza legislativamente previsto, eseguito attraverso accrediti suddivisi tra il 26.06.2005 ed il 15.09.2005, a fronte di un iniziale atto di intimazione ad opera del difensore di parte civile – l'avv. – formalizzato il 12.04.2005 CP_1
ma perfezionato soltanto in data 18.07.2005 mediante comunicazione delle necessarie coordinate bancarie di riferimento.
Tale eccezione era stata accolta dalla Corte d'Appello che aveva ritenuto il pagamento effettuato dalla Compagnia rispettoso del termine di tolleranza di sessanta giorni decorrente dalla data di acquisizione delle coordinate bancarie di riferimento escludendo, pertanto, gli estremi della mala gestio del responsabile civile giustificativi dell'attribuibilità di un profilo di responsabilità ulteriore rispetto a quella strettamente riveniente dalla verificazione del sinistro;
assumevano gli attori, pertanto, che il ritardo nel pagamento fosse da ascrivere al colpevole ritardo del difensore di parte civile avv. , il quale soltanto il 18.07.2005, aveva comunicato alla Compagnia assicuratrice CP_1
le coordinate bancarie di riferimento.
A nulla potevano valere, quindi, le osservazioni dell'odierno convenuto nella sua lettera
NA ER raccomandata del 17.11.2014, nella quale egli assumeva di aver più volte comunicato telefonicamente ai propri clienti l'esito della sentenza di secondo grado, atteso che la diligenza minima avrebbe dovuto imporre all'avvocato di comunicare un esito così importante per iscritto e che, comunque, tali telefonate non si erano mai verificate, atteso che gli odierni attori apprendevano dell'esito del giudizio penale solo grazie alle comunicazioni intercorse con i propri precedenti difensori, avv.ti Chiarini
Gabriele e Carigi Marika.
Inoltre, passata in giudicato la sentenza di appello, stante la mancata proposizione del ricorso per Cassazione, il presunto invito a “percorrere la strada civile” cui l'avv. faceva riferimento CP_1
nella propria raccomandata summenzionata era privo di senso, essendo oramai divenuto irrevocabile il capo della sentenza di appello che aveva assolto il responsabile civile dalla domanda di risarcimento.
Con riferimento, infine, al danno subito dagli attori, i e Parte_1 Parte_2
precisavano che le Sezioni Unite civili n. 7943/2008 avevano ammesso la perdita di chance tra i possibili oggetti di risarcimento: a giudizio della Corte, infatti, nel caso di inadempimento cui consegua la perdita della possibilità di intraprendere o proseguire una lite in sede giudiziaria, dal lato attivo come dal lato passivo, si “determina un danno per il quale non può, di regola, porsi alcun problema d'accertamento sotto il profilo dell'an, non revocabile in dubbio nell'ipotesi d'accertato inadempimento contrattuale, ma solo eventualmente sotto quello del quantum”.
In definitiva, ritenevano gli attori la chance una componente del patrimonio economicamente valutabile, la cui perdita comportava un danno emergente risarcibile, e rassegnavano le proprie conclusioni come riportate in premessa.
Con comparsa di costituzione e di risposta con chiamata in causa del terzo del 21.01.2017 si costituiva in giudizio l'avv. , il quale contestava la ricostruzione di controparte in Controparte_1
quanto infondata in fatto e in diritto, istando per il rigetto della domanda attorea perché destituita di fondamento giuridico, con conseguente condanna di controparte al pagamento delle spese e dei compensi del giudizio.
In particolare, il convenuto riferiva di essere stato nominato dagli odierni attori e dalla defunta coniuge di , , con atto del 06.04.2004, dopo la revoca dei Parte_1 Persona_2 precedenti difensori;
onorando il proprio mandato difensivo, l'avv. riusciva a ottenere la CP_1 condanna dell'imputato e del responsabile civile al pagamento del risarcimento del danno, pari al massimale di €. 775.000,00 per ciascuna parte civile, regolarmente corrisposto dalla Compagnia.
Deduceva il convenuto, inoltre, che l'asserito inadempimento professionale, per come riferito dagli attori, sarebbe consistito sia nell'aver comunicato tardivamente le coordinate bancarie al responsabile civile per il risarcimento (essendo l'imputato insolvibile) e sia nel non aver informato i
NA ER clienti circa la sentenza emessa dalla Corte d'Appello di Bari, recante l'assoluzione del responsabile civile, e i rimedi eventualmente esperibili.
Invero, sotto il primo profilo, l'avv. eccepiva la prescrizione del diritto azionato: CP_1 infatti il legale aveva svolto, nell'interesse degli odierni attori, una duplice attività, stragiudiziale e giudiziale. La prima si era concretizzata nella diffida del 12.04.2005 e si era conclusa con il pagamento di €. 775.000,00 a titolo di risarcimento dei danni, come dedotto dagli stessi attori nell'atto introduttivo. La seconda si era estrinsecata con la costituzione di parte civile e nella difesa nel processo penale, dinanzi al Tribunale di Foggia e alla Corte d'Appello di Bari.
Ciò posto, relativamente all'attività stragiudiziale, l'azione di responsabilità si è prescritta per il decorso del termine decennale, in mancanza peraltro di alcun atto interruttivo, non essendo chiaro entro quale termine di legge egli avrebbe dovuto comunicare tali coordinate.
Rilevava, ancora, l'avv. che risultava dagli atti che non vi era stato alcun ritardo, CP_1
atteso che egli aveva trasmesso le coordinate bancarie della famiglia prima con la Persona_3
lettera prioritaria del 28.04.2005, unitamente agli atti di quietanza sottoscritti dai clienti, e una seconda volta, su richiesta della Compagnia, con la lettera raccomandata a/r datata 08.07.2005, spedita il 15.07.2005 e ricevuta il 22.07.2005.
Il presunto ritardo era da attribursi alla circostanza che, essendo minore, Parte_2 era stato necessario acquisire l'autorizzazione del Giudice Tutelare presso il Tribunale di Urbino, di cui si era pure occupato l'Avv. ; e tanto spiegava la circostanza dell'allungamento dei tempi CP_1 per il perfezionamento del pagamento, comunque non imputabile né al legale né all'Assicurazione.
Con riferimento, invece, al profilo della omessa informazione della sentenza della Corte
d'Appello, deduceva il convenuto di aver immediatamente comunicato, per vie telefoniche, l'esito del processo dinanzi alla Corte, e di ciò era prova la stessa produzione di parte attrice, essendo stata esibita la lettera 17.11.2014, inviata dall'Avv. ai precedenti legali dei Signori avv.ti CP_1 Pt_1
Chiarini e Carigi, nella quale egli riassumeva lo svolgimento della vicenda giudiziaria, facendo espressa menzione della sentenza emessa dalla Corte d'Appello di Bari.
In definitiva l'odierno convenuto assumeva di aver assolto scrupolosamente e diligentemente ai suoi doveri di informazione verso i clienti.
Aggiungeva, poi, il che, invero, l'obbligo di comunicazione scritta non era richiesto CP_1 da alcuna norma deontologica del codice allora vigente (2012), che infatti l'art. 40 rubricato “obbligo di informazione”, pur prevedendo a carico dell'avvocato degli obblighi di informazione o di comunicazione in favore del cliente, non richiedeva la forma scritta. L'obbligo di informazione per iscritto veniva introdotto con il successivo codice deontologico (approvato il 31.01.2014 e in vigore dal 16.12.2014, quindi non applicabile al caso di specie), e peraltro soltanto in casi tassativi tra i quali
NA ER non rientrava quello in esame (art. 27: “doveri di informazione”).
Il convenuto, inoltre, deduceva che in ogni caso gli odierni attori (e la defunta _2
) non avrebbero giammai potuto ottenere alcun risarcimento ulteriore rispetto a quello già
[...] percepito pari ad €. 775.000,00, poiché come precisato già dalle Sezioni Unite della Suprema Corte
(sentenza n. 15376/2009), solamente per i sinistri antecedenti alla data del 1° maggio 1993 si poteva affermare che il limite del risarcimento di cui in polizza era previsto “per ciascuna persona danneggiata”.
Infatti, il D.P.R. del 19.04.1993, entrato in vigore in data 01.05.1993, disponeva che a decorrere dal 01.05.1993 i minimi di garanzia per l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti venivano stabiliti per ciascun sinistro, indipendentemente dal numero delle vittime o dalla natura dei danni e, per i veicoli quali autovetture private, per somme non inferiori a £. 1.500.000.000,00 (pari ad €. 774.685,35,).
Da tanto risultava confermato che, al tempo del tragico evento che aveva attinto la famiglia nell'agosto del 2004, i minimi di garanzia erano stabiliti soltanto con riferimento al sinistro Pt_1
nel suo complesso, indipendentemente dal numero delle persone coinvolte e che, per altro verso, il massimale di €. 775.000,00, previsto nella polizza del veicolo investitore, era superiore al minimo stabilito nel detto regolamento. Tale scelta normativa, infine, veniva successivamente recepita dal
Codice delle Assicurazioni Private (art. 128 D. Lgs. n. 209/2005).
Ne derivava, in definitiva, che la statuizione della Corte d'Appello di Bari risultava immune da vizi e, conseguentemente, che l'eventuale ricorso per Cassazione non avrebbe avuto alcuna possibilità di successo, essendo pacifico che, indipendentemente dal numero delle vittime e/o delle persone danneggiate dal sinistro, il risarcimento da parte dell'Assicuratore non avrebbe potuto superare il massimale di polizza, con l'eccezione degli interessi legali e dell'eventuale maggior danno da svalutazione monetaria limitatamente al periodo di colpevole ritardo.
Richiamava, ancora, il convenuto il noto principio giurisprudenziale secondo cui la condanna generica emessa in sede penale non poteva vincolare il giudice civile quanto all'esistenza e al riconoscimento del danno e, pertanto, anche in caso di conferma della sentenza di primo grado, il giudice civile adito per la liquidazione del danno avrebbe rigettato la domanda di risarcimento ultra- massimale, trattandosi di questione assolutamente pacifica.
In ragione di quanto esposto, l'avv. riteneva non fosse configurabile alcun danno da CP_1
perdita di chance poiché, a tal fine, era necessaria non solo la semplice possibilità di un risultato utile, presumibilmente compromesso dalla condotta negligente del professionista, ma anche la prova da fornire da parte del presunto danneggiato, sulla base di elementi obiettivi, della certezza o almeno dell'elevata probabilità del risultato positivo perseguito.
NA ER Con riferimento, invece, al riconoscimento del danno non patrimoniale, consistente secondo gli attori “nelle sofferenze morali ed esistenziali a cui sono andati incontro e continuano tuttora ad andare incontro (…) come derivazione del comportamento antigiuridico del loro difensore nel quale riponevano fiducia”, deduceva l'avv. che a prescindere dall'insussistenza CP_1 dell'antigiuridicità del proprio comportamento e del nesso di causalità rispetto all'esito della vicenda giudiziaria che costituiva l'antefatto del presente giudizio, era da contestare integralmente l'esistenza dei danni avversamente allegati, siccome privi di alcun supporto probatorio.
Infine, in via di eccezione riconvenzionale, l'avv. intendeva far valere il proprio CP_1 credito verso gli attori in quanto la somma complessiva di €. 15.002,41, come da fatture del legale nn. 9-10/2015, corrisposta dai non era assolutamente sufficiente a saldare l'intera prestazione Pt_1
e tanto appariva evidente atteso che solo l'importo liquidato dal Tribunale a titolo di spese in favore delle parti civili, appunto costituite a mezzo del convenuto, era pari ad €. 17.534,00 oltre accessori, e ad essi andavano aggiunti il compenso per la fase stragiudiziale e per la difesa presso la Corte
d'Appello di Bari, da quantificare secondo le disposizioni tariffarie al tempo vigenti. Tale eccezione veniva formulata, quindi, al solo scopo di paralizzare, previa la declaratoria di compensazione,
l'avversa domanda risarcitoria per l'ipotesi che venisse anche parzialmente accolta.
Il chiedeva, infine, di essere autorizzato a chiamare in causa la propria compagnia CP_1 assicuratrice per essere mantenuto indenne dall'eventualità di Controparte_6
soccombenza nel giudizio de quo, rassegnando le proprie conclusioni nei termini illustrati.
Con comparsa di costituzione e risposta del 25.05.2017 si costituiva in giudizio la terza chiamata società la quale eccepiva preliminarmente la nullità dell'atto Controparte_6
di citazione, per indeterminatezza della causa petendi e del petitum, avendo parte attrice omesso di indicare quanto previsto dall'art. 163, comma 3, n. 3) e 4), c.p.c..
Infatti, deduceva la Compagnia che il contenuto dell'atto di citazione non consentiva una precisa individuazione dell'oggetto della domanda, della causa petendi e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della richiesta risarcitoria;
gli attori non avevano quantificato la pretesa risarcitoria avanzata con l'atto introduttivo del presente giudizio, né le modalità e i criteri di calcolo adottati per la determinazione della stessa. Le voci di danno richieste (danno da perdita di chance e danni non patrimoniali), nel caso di specie, non erano singolarmente indicate e quantificate in relazione a ciascuno dei soggetti potenzialmente danneggiati, circostanza che impediva alla società di predisporre una precisa linea difensiva.
Sempre in via preliminare, la eccepiva l'inoperatività della Controparte_6 polizza per la responsabilità civile professionale avvocati con garanzia “errori pregressi” n.
294618554, Mod. R52, in quanto ai sensi dell'art. 15 delle Condizioni Generali del contratto
Parte_3 la copertura assicurativa operava solo per le richieste risarcitorie pervenute per la prima
[...] volta all'assicurato durante il periodo di efficacia dell'assicurazione, sempreché originate da fatti posti in essere durante il medesimo periodo e denunciate nei termini previsti dalle presenti condizioni;
inoltre, nel caso di sinistro realizzato attraverso più atti successivi, esso sarebbe stato considerato avvenuto nel momento in cui è stato posto in essere il primo atto. Inoltre, la copertura assicurativa sarebbe stata operante per le richieste risarcitorie conseguenti a fatti posti in essere dall'assicurato nei tre anni precedenti e, pertanto, la polizza sottoscritta dall'avv. avrebbe avuto effetto Controparte_1
dal 04.06.2009, con retroattività triennale.
La presunta responsabilità professionale invocata da parte attrice, invece, sarebbe risalente al
2005, ovvero alla data di conferimento del mandato da parte dei coniugi e Parte_1 _2
per la costituzione quali parti civili nel procedimento penale, quale primo atto generatore
[...] del presunto danno, ai sensi dell'art. 15 delle condizioni generali di polizza, sicchè l'evento denunciato non era coperto dalla garanzia assicurativa, in quanto si era verificato in epoca anteriore alla data di efficacia della polizza n. 294618554.
Ancora in via preliminare la terza chiamata eccepiva l'inoperatività della polizza relativamente all'oggetto della garanzia assicurativa prestata in favore dell'assicurato.
In particolare, la Compagnia assumeva che la garanzia prestata al difensore comprendeva esclusivamente il risarcimento di perdite patrimoniali involontariamente e direttamente cagionate a terzi e non anche quello dei danni non patrimoniali, estranei al rischio assicurato.
Nel merito, nell'associarsi alle conclusioni formulate dal convenuto avv. , con CP_1
riferimento al quantum risarcibile, precisava che la garanzia assicurativa era prestata con un massimale di polizza pari ad €. 258.250,00 per ogni sinistro e per anno assicurativo in 1° rischio e che la Compagnia, pertanto, era tenuta a tenere indenne il proprio assicurato entro il limite della somma rappresentata dal suddetto massimale.
Sempre con riferimento al quantum, la Compagnia chiedeva, nell'ipotesi di riconoscimento di responsabilità professionale dell'assicurato, di porre a carico dell'avv. una Controparte_1 somma pari al 5% dell'eventuale condanna, in quanto franchigia prevista dalle condizioni generali di polizza;
nonché di porre a carico dell'avv. il pagamento delle spese legali sostenute Controparte_1
per la difesa nel presente giudizio e, più in generale, di condannare parte attrice o chi di dovere al pagamento delle spese ed onorari di causa.
L'istruttoria si articolava mediante l'interrogatorio formale di e la prova Parte_1 testimoniale dell'avv. Luigi IB per il convenuto e, dopo numerosi rinvii dettati da esigenze di riorganizzazione del ruolo di cognizione, anche in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da
COVID-19, la causa veniva rinviata all'udienza del 10.10.2024, per la precisazione delle conclusioni,
NA ER ove veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica, ai sensi dell'art. 190 c.p.c..
*****
Tanto premesso in punto di fatto, le questioni sorte nel contraddittorio delle parti devono essere esaminate secondo il seguente ordine logico giuridico.
In via preliminare in rito, si deve presumere l'abbandono, da parte della
[...]
dell'eccezione di nullità della domanda per genericità dell'atto di citazione ai sensi Controparte_6 dell'art. 164 c.p.c., e dell'eccezione riconvenzionale di compensazione formulata dal convenuto avv.
, in quanto entrambe non riproposte in sede di comparsa conclusionale. A tal proposito giova CP_1 richiamare il principio statuito dalla Suprema Corte a mente del quale “La mancata riproposizione di un'eccezione al momento delle precisazione delle conclusioni ne comporta l'abbandono, assumendo rilievo solo la volontà espressa dalla parte in ossequio al principio dispositivo che informa il processo civile” (cfr. Cass. Civ. Ord. n. 22887/2019).
Sempre in via preliminare, ma nel merito, deve essere esaminata l'eccezione di prescrizione sollevata da parte convenuta e a cui si è associata la compagnia terza chiamata.
Detta eccezione è infondata.
Si osserva che parte convenuta ha distinto il diritto degli attori derivante dall'attività giudiziale e quello derivante dall'attività stragiudiziale del legale;
ebbene, per quanto materialmente separate, le due attività sono, invero, giuridicamente avvinte e originate dal medesimo diritto, quello azionato in via giudiziale, da cui promanano le doglianze manifestate nel giudizio.
Infatti, sia il presunto inadempimento dell'obbligo di comunicare l'esito della sentenza della
Corte d'Appello di Bari – II Sezione Penale, sia il lamentato ritardo nella comunicazione delle coordinate bancarie dei propri assistiti alla compagnia assicurativa da parte del attengono CP_1 agli effetti, appunto, della sentenza n. 125/2012 della Corte d'Appello di Bari e il diritto da considerare, pertanto, è unico.
Con riferimento all'attività giudiziale del professionista, ritiene questo Tribunale, quindi, di aderire al prevalente orientamento della Suprema Corte secondo il quale “in tema di responsabilità professionale dell'avvocato per inadempimento al mandato difensivo in ambito giudiziario, il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno inizia a decorrere non dal momento in cui la condotta del professionista determina l'evento dannoso, bensì da quello nel quale essa è oggettivamente percepibile e conoscibile dal danneggiato, vale a dire dalla formazione del giudicato (nella specie, la S.C. ha chiarito che il principio massimato riguarda non solo la figura dell'avvocato, ma ogni altro professionista che presti assistenza nel giudizio al proprio mandante, in
NA ER ragione della peculiarità dell'inserimento dell'esecuzione del rapporto professionale nella struttura del processo)” (cfr. Cass. Civ. n. 24270/2020).
Pertanto, la sentenza della Corte d'Appello di Bari n. 125/2012 del 16.01.2012 depositata in data 26.03.2012, è divenuta irrevocabile 45 giorni dopo la scadenza del termine previsto dalla legge ex artt. 585 e 544 c.p.p., e cioè il 30.05.2012 che deve essere considerato quale dies a quo dal quale decorre la prescrizione decennale del diritto, ritualmente interrotta con l'atto di citazione notificato il
28.09.2016.
Ancora in via preliminare deve essere esaminata l'eccezione di nullità della prova testimoniale espletata dall'avv. Luigi IB, sul presupposto della sua incapacità a testimoniare ex art. 246 c.p.c., sollevata da parte attrice.
L'eccezione è ammissibile ma infondata per le ragioni di seguito esplicitate.
La Suprema Corte a Sezioni Unite con sentenza n. 9456/2023 ha precisato che: “Quanto alle modalità di formulazione dell'eccezione di incapacità a testimoniare, questa Corte ha costantemente ribadito che essa va formulata in vista dell'assunzione, il che non esime l'interessato dal proporre
l'eccezione di nullità della testimonianza, ove assunta nonostante l'eccezione di incapacità, successivamente al suo espletamento, nonché in sede di precisazione delle conclusioni. Queste
Sezioni Unite (Cass., Sez. Un., 23 settembre 2013, n. 21670) hanno difatti già chiarito - sia pur sinteticamente, trattandosi di affermazione ripetitiva su questione della quale non erano investite né come contrasto, né come questione di massima di particolare importanza - che la nullità di una testimonianza resa da persona incapace ai sensi dell'art. 246 c.p.c., essendo posta a tutela dell'interesse delle parti, è configurabile come una nullità relativa e, in quanto tale, deve essere eccepita subito dopo l'espletamento della prova, rimanendo altrimenti sanata ai sensi dell'art. 157, comma 2, c.p.c.; qualora detta eccezione venga respinta, la parte interessata ha l'onere di riproporla in sede di precisazione delle conclusioni e nei successivi atti di impugnazione, dovendosi la medesima, in caso contrario, ritenere rinunciata, con conseguente sanatoria della nullità stessa per acquiescenza, rilevabile d'ufficio dal giudice in ogni stato e grado del processo.
L'imposizione di un duplice onere di eccezione, prima dell'ammissione e dopo l'assunzione del mezzo cionondimeno ammesso - che taluno, come si accennava, ha a torto ritenuto irragionevolmente formalistica - si spiega non soltanto in ragione dell'impossibilità logica di configurare un'eccezione di nullità di un atto di là da venire, sicché "una eccezione d'incapacità a testimoniare... non include l'eccezione di nullità della testimonianza comunque ammessa ed assunta nonostante la previa opposizione" (Cass. 19 agosto 2014, n. 18036), ma, soprattutto, a tutela dell'interesse della stessa parte che abbia formulato l'eccezione di incapacità a testimoniare, la quale, pure oppostasi inizialmente all'ammissione della testimonianza, deve essere posta in
NA ER condizione di valutare l'esito dell'assunzione, che ben potrebbe rivelarsi ad essa favorevole (Cass.
15 febbraio 2018, n. 3763; Cass. 19 settembre 2013, n. 21443; Cass. 23 maggio 2013, n. 12784), situazione, quest'ultima, del tutto distinta da quella prima ricordata della parte che abbia tenuto in serbo l'eccezione di incapacità per giocare in extremis la carta della nullità secundum eventum. Ciò detto - bisogna aggiungere - è cosa ovvia che l'eccezione di nullità da proporsi ex post non richiede formule sacramentali, sicché non vi sarebbe modo di intendere altrimenti la dichiarazione della parte che, dopo l'assunzione, ribadisse l'iniziale eccezione di incapacità, o altro di simile”.
Orbene, nel caso di specie come emerge dal verbale di udienza del 19.06.2018, all'esito dell'escussione del teste IB il procuratore di parte attrice chiese al Giudice di “elevare a sospetto il teste per le motivazioni di cui alla memoria ex art. 183 co. 6 n. 3) c.p.c.”, atto nel quale espressamente deduceva l'incapacità a testimoniare del teste IB sicchè, è evidente, che non essendo richiesto l'uso di formule sacramentali a tal fine, non è revocabile in dubbio che con la richiamata espressione il difensore abbia inteso reiterare l'eccezione di incapacità, rectius la nullità della deposizione resa.
Sotto il profilo dell'infondatezza, invece, si osserva che ai sensi dell'art. 246 c.p.c. “non possono essere assunte come testimoni le persone aventi nella causa un interesse che potrebbe legittimare la loro partecipazione al giudizio”. Dall'analisi degli atti si evince che tale requisito non sussisteva in capo all'avv. IB il quale, per quanto possa essere stato interpellato dal collega in quanto divideva, per un periodo, lo studio con quest'ultimo, non è mai stato investito dell'incarico giudiziario dai e, quindi, non aveva un interesse legittimante una partecipazione al giudizio, Pt_1
non sussistendo, peraltro, alcun rapporto economico con il convenuto avv. (cfr. p.es. il CP_1
verbale di udienza del 16.01.2012 presso la Corte d'Appello di Bari, nonché tutte le procure alle liti, in cui l'unico avvocato costituito era l'avv. ). CP_1
Va aggiunto, infatti, che secondo l'insegnamento della Corte di Cassazione, “l'interesse che determina incapacità a testimoniare, ai sensi dell'art. 246 c.p.c., è solo quello giuridico, personale, concreto ed attuale, che comporta o una legittimazione principale a proporre l'azione ovvero una legittimazione secondaria ad intervenire in un giudizio già proposto da altri cointeressati. Tale interesse non si identifica con l'interesse di mero fatto che un testimone può avere a che venga decisa in un certo modo la controversia (…)” (cfr. ex multis Cass. Civ. n. 18121/2020).
Nella disamina dei profili di inadempimento ascritti all'odierno convenuto, è opportuno distinguere tra la violazione dell'obbligo di comunicazione dell'esito della sentenza resa dalla Corte
d'Appello e la dedotta intempestiva comunicazione alla compagnia assicurativa dell'imputato delle coordinate bancarie dei propri assistiti.
Con riferimento al primo inadempimento contestato, ai sensi del combinato disposto dagli
NA ER artt. 1176 co. 2 e 2230 c.c., la diligenza del legale è quella del professionista e, pertanto, la stessa deve valutarsi con riguardo alla natura dell'attività del difensore.
Secondo la Suprema Corte, “la verifica della diligenza dell'avvocato nell'espletamento dell'obbligazione – che è di regola di mezzi e non di risultato – va compiuta attraverso un giudizio prognostico circa l'attività astrattamente esigibile dal legale tenendo conto della adozione di quei mezzi difensivi che, al momento del conferimento dell'incarico professionale e, quindi, dell'instaurazione del giudizio, dovevano apparire funzionali alla migliore tutela dell'interesse della parte dal medesimo difesa” (ex multis, cfr. Cass. Civ. n. 17758/2015).
All'esito dell'istruttoria è emerso che, nel patrocinare gli odierni attori, il legale convenuto ha tenuto la richiesta diligenza professionale nell'esecuzione della prestazione.
Il teste avv. IB Luigi escusso all'udienza del 19.06.2018, in qualità di collaboratore dello studio legale dell'Avv. Giuseppe Pepe che, a sua volta, condivideva lo studio con l'avv. , ha CP_1 dichiarato di aver assistito ad un'interlocuzione telefonica nel corso della quale il Parte_1 veniva informato circa l'esito della sentenza emessa dalla Corte d'Appello di Bari;
il teste ha, inoltre, riferito che la sig. , moglie del veniva costantemente informata circa lo stato della _2 Pt_1 controversia;
ha precisato, infine, che nel corso del colloquio telefonico tra il sig. e l'avv. Pt_1
, quest'ultimo sconsigliò di fare ricorso per Cassazione avverso la sentenza della Corte CP_1
d'Appello di Bari.
Inoltre, dal contenuto della missiva, prodotta da parte attrice, datata 17.11.2014 e trasmessa dall'avv. agli avv.ti Chiarini e Carigi emerge che il e la venivano resi edotti CP_1 Pt_1 _2 dell'esito della sentenza resa dalla Corte d'Appello di Bari e, nello specifico, dell'opportunità di percorrere quale unica strada, quella in sede civile.
Ad abundantiam giova rilevare che il codice deontologico forense all'epoca vigente
(approvato dal nella seduta del 17.04.1997) non prevedeva, tra gli Controparte_7
obblighi di informazione, quello di comunicare con cliente per mezzo di forma scritta.
In particolare, l'art. 40 così statuiva: “L'avvocato è tenuto ad informare chiaramente il proprio assistito all'atto dell'incarico delle caratteristiche e della importanza della controversia o delle attività da espletare, precisando le iniziative e le ipotesi di soluzione possibili. L'avvocato è tenuto altresì ad informare il proprio assistito sullo svolgimento del mandato affidatogli, quando lo reputi opportuno e ogni qualvolta l'assistito ne faccia richiesta. I: Se richiesto, è obbligo dell'avvocato informare la parte assistita sulle previsioni di massima inerenti alla durata e ai costi presumibili del processo. II: È obbligo dell'avvocato comunicare alla parte assistita la necessità del compimento di determinati atti al fine di evitare prescrizioni, decadenze o altri effetti pregiudizievoli relativamente agli incarichi in corso di trattazione. III: Il difensore ha l'obbligo di riferire al proprio
NA ER assistito il contenuto di quanto appreso nell'esercizio del mandato se utile all'interesse di questi”.
Ne consegue, pertanto, che non vi era un obbligo di forma scritta nelle comunicazioni ai propri assistiti, sebbene la diligenza del professionista richieda una capacità di adattamento alle esigenze concrete di ogni diverso cliente.
Ha specificato, sul punto, la Suprema Corte che “nell'adempimento dell'incarico conferitogli,
l'obbligo di diligenza da osservare ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 1176, comma 2 e
2236 c.c., impone al professionista di rendere al cliente l'informazione più ampia possibile in ordine ai diversi possibili modi di risoluzione della controversia affidatagli, giungendo anche a sconsigliarlo dall'intraprendere o proseguire un giudizio dall'esito probabilmente sfavorevole” (cfr.
Cass. Civ. n. 25699/2024). Orbene, è proprio dal tenore della missiva del 17.11.2014 che si evince il rispetto, da parte del convenuto, dell'obbligo di fornire un'informazione dettagliata prospettando la soluzione più adeguata al caso di specie in considerazione dell'esito della sentenza di secondo grado.
Dunque, non può ritenersi violata la diligenza professionale dell'odierno convenuto con riferimento alla comunicazione dell'esito della sentenza n. 125/2012 della Corte d'Appello di Bari.
Con riferimento, invece, all'inadempimento asseritamente riconducibile all'intempestiva comunicazione delle coordinate bancarie alla compagnia mette conto Controparte_4
rilevare quanto segue.
Dalla documentazione allegata in atti è possibile procedersi alla ricostruzione delle comunicazioni intercorse tra l'avv. e l'assicurazione responsabile civile CP_1 Controparte_4
[...]
In data 11.04.2005 (cfr. all. 5 alla memoria ex art. 183 n. 2) l'avv. inviava alla CP_1
Compagnia la formale richiesta di risarcimento del danno e contestuale messa in mora in favore dei propri assistiti, mentre in data 12.04.2005 inviava la richiesta di una provvisionale pari a €.
100.000,00; seguivano la nota dell'assicurazione con cui veniva riscontrata sia la prima comunicazione che la richiesta di provvisionale, accettata nel limite di €. 80.000,00 (cfr. allegati 6-7 alla citata memoria).
Successivamente l'avv. inoltrava la comunicazione del 28.04.2005 (all. 1 alla CP_1
comparsa di costituzione e risposta) relativa alle quietanze di e e Persona_2 Parte_1
il riscontro della Compagnia del 29.04.2005, che confermava l'accredito della provvisionale (all. 9 alla memoria citata); in data 13.05.2005, poi, la comunicava l'entità del Controparte_4 massimale del contratto assicurativo sottoscritto da , pari a €. 775.000,00, Controparte_3
indipendentemente dal numero delle persone danneggiate (cfr. all. 10 alla memoria citata).
I richiamati documenti comprovano che, al contrario di quanto sostenuto dagli odierni attori, erano intervenute proficue interlocuzioni tra l'avv. e la che aveva CP_1 Controparte_4
NA ER riscontrato sin da subito le richieste del legale, il quale non può essere ritenuto negligente nella prestazione di tale attività stragiudiziale.
Dunque, con missiva dell'08.07.2005 (all. 2 alla comparsa di costituzione e risposta) l'avv.
comunicava le coordinate bancarie alla Compagnia, la quale informava in data 11.07.2005 CP_1 di provvedere all'accredito degli importi dettagliatamente indicati nei confronti di Persona_2
e (valuta del 26.07.2005, cfr. all. 11 alla citata memoria); in merito, invece, alla Parte_1 posizione del minore l'avv. precisava di essere in attesa dell'atto di Parte_2 CP_1
quietanza da sottoporre al Giudice tutelare al fine di ottenere la relativa autorizzazione (cfr. all. 2 alla comparsa di costituzione e risposta), ottenuta con decreto del Tribunale di Urbino del 28.07.2005
(Cron. n. 1461/2005, cfr. all. 13 alla memoria citata) e successivo accredito del 15.09.2005 (cfr. all.
15 alla memoria citata).
In ragione di quanto confluito in atti, si evince, dunque, che la Compagnia terza chiamata abbia rispettato il termine di giorni 60 indicato dall'art. 22 della l. n. 990/1969 applicabile ratione temporis (oggi previsto dall'art. 145 del D. Lgs. n. 209/2005) e che non ricorrevano, quindi, gli estremi della c.d. mala gestio invocata dagli attori, come statuito dalla sentenza n. 125/2012 della
Corte d'Appello di Bari – II Sezione Penale;
né può in alcun modo ritenersi che il convenuto avv.
abbia assunto un contegno negligente nella prestazione dell'attività stragiudiziale nel corso CP_1
della quale, anzi, aveva assicurato ai propri assistiti il risarcimento del danno prima della sentenza di primo grado del Tribunale di Foggia – Sezione Distaccata di Manfredonia del 15.07.2009.
Sotto ulteriore profilo mette conto rilevare che, anche laddove fosse stato provato il danno evento derivante dall'omessa comunicazione dell'esito della sentenza di secondo grado, non basta la prova dell'inadempimento professionale dell'avvocato per maturare, in capo al cliente, un diritto al risarcimento del danno, poiché il danno risarcibile è il danno conseguenza e, nell'ambito della responsabilità professionale, esso è rappresentato dalle conseguenze dannose che il cliente dimostra di aver subito a causa della negligenza del proprio legale (ad esempio, la conseguente impossibilità di vincere la causa).
Secondo la Suprema Corte, pertanto, “il professionista non può garantire l'esito comunque favorevole auspicato dal cliente, per cui il danno derivante da eventuali sue omissioni, in tanto è ravvisabile, in quanto, sulla base di criteri necessariamente probabilistici, si accerti che, senza quell'omissione, il risultato sarebbe stato conseguito. Ciò comporta che il cliente non può limitarsi
a dimostrare la condotta asseritamente colpevole, dovendo dare la prova che, in assenza di quella condotta, si sarebbe probabilmente verificato un esito diverso e favorevole della lite. La responsabilità del prestatore d'opera intellettuale nei confronti del proprio cliente presuppone, quindi, la prova del danno e del nesso causale tra il fatto omesso, conseguente alla negligente
NA ER condotta del professionista, ed il pregiudizio del cliente” (cfr. Cass. Civ. ord. n. 33442/2022).
Quindi, nel particolare caso di attività dell'avvocato, “l'affermazione di responsabilità per colpa professionale implica una valutazione prognostica positiva circa il probabile esito favorevole dell'azione giudiziale che avrebbe dovuto essere proposta e diligentemente seguita. Sul punto, va, quindi, ribadito che in tema di responsabilità professionale dell'avvocato per omesso svolgimento di un'attività da cui sarebbe potuto derivare un vantaggio personale o patrimoniale per il cliente, la regola della preponderanza dell'evidenza o del "più probabile che non", si applica non solo all'accertamento del nesso di causalità fra l'omissione e l'evento di danno, ma anche all'accertamento del nesso tra quest'ultimo, quale elemento costitutivo della fattispecie, e le conseguenze dannose risarcibili, atteso che, trattandosi di evento non verificatosi proprio a causa dell'omissione, lo stesso può essere indagato solo mediante un giudizio prognostico sull'esito che avrebbe potuto avere
l'attività professionale omessa” (cfr. Cass. Civ. ord. n. 7064/2021).
In altri termini “la responsabilità dell'avvocato non può, quindi, affermarsi per il solo fatto del suo non corretto adempimento dell'attività professionale, occorrendo verificare se l'evento produttivo del pregiudizio lamentato dal cliente sia riconducibile alla condotta del primo, se un danno vi sia stato effettivamente e se, ove il professionista avesse tenuto il comportamento dovuto, il suo assistito, alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, dovendosi altrimenti ritenere che tale responsabilità difetti” (cfr. Cass. Civ. n. 22882/2016;
Cass. Civ. n. 12038/2017; Cass. Civ. n. 25112/2017; Cass. Civ., n. 26516/2020).
Deve affermarsi, pertanto, anche in applicazione dei principi giurisprudenziali sopra richiamati, un giudizio prognostico negativo sull'esito dell'eventuale ricorso in Cassazione.
Dalle suesposte considerazioni consegue il rigetto della domanda attorea con assorbimento di ogni ulteriore profilo di doglianza.
Le spese del giudizio seguono il principio di soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, sulla base dei parametri di cui alle tabelle allegate al D.M. n. 147/2022, in base allo scaglione di riferimento (c.d. valore indeterminabile – complessità bassa), secondo i valori medi previsti per il giudizio di cognizione dinanzi al Tribunale, con riconoscimento delle fasi di studio, introduttiva, trattazione/istruttoria e decisionale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta nella causa iscritta al R.G. n. 14257/2016, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) RIGETTA la domanda attorea;
2) CONDANNA le parti attrici, e , al pagamento in Parte_1 Parte_2
NA ER favore del convenuto e della terza chiamata compagnia assicuratrice Controparte_1 Controparte_2 delle spese del presente giudizio che liquida in €. 7.616,00 ciascuna per compensi, oltre
[...]
esborsi, rimborso spese forfettario 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Bari il 26.04.2025.
Il Giudice
dott.ssa NA ER
NA ER