Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 22/05/2025, n. 791 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 791 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
(segue verbale del 22 maggio 2025)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CAGLIARI
In composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Luisa
Rosetti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2220 del Ruolo Generale Affari Contenziosi Civili per l'anno 2023, promossa da:
, C.F. , residente in Parte_1 C.F._1
Maracalagonis ed elettivamente domiciliato in Cagliari, nella via Legnano n.
1, presso lo studio dell'avvocato Andrea Vento, che lo rappresenta e difende in forza di procura allegata all'atto di opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.
Parte attrice - opponente contro
P.VA , con sede in Cagliari, in persona del Controparte_1 P.VA_1
legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Cagliari, nella via Fleming n. 8 presso lo studio degli avvocati Carlo Massacci, Carlo Atzori
e Monica Marras, che la rappresentano e difendono in forza di procura speciale allegata alla comparsa di costituzione e risposta
Parte convenuta - opposta
Oggetto: Opposizione avverso l'atto di precetto avente ad oggetto:
1
Corte d'Appello di Cagliari nel giudizio n. 687/2015, pubblicata il
7.3.2017 ; 3) ordinanza, cronologico n. 20141-22, emessa dalla Corte di Cassazione il12.01.2022, pubblicata il 22.6.2022, munita di formula esecutiva in data 7.11.2022;
- l'ordine di liberazione dell'immobile sito in Quartu Sant'Elena, nella via Pizzetti 34- 36.
Conclusioni
Nell'interesse di parte opponente:
“Voglia il Tribunale Civile di Cagliari, Giudice Adito, respinta ogni contraria eccezione, deduzione e conclusione - previa ogni declaratoria necessaria di rito o di merito - in accoglimento della presente opposizione, così dichiarare:
1) rigettare le eccezioni di inammissibilità sollevate dalla società opposta in merito alla legittimità della presente opposizione, in quanto totalmente, infondate, in fatto e in diritto, per i motivi esposti in narrativa, come meglio dimostrato con la memoria ex art. 171 ter
n.3 c.p.c.
NEL MERITO
2) dichiarare nulla e di nessun effetto giuridico l'intimazione di pagamento di cui all'atto di precetto, notificato in data 15 febbraio
2023 al sig. odierno opponente, per i motivi esposti Parte_1 nell'atto di opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. e nelle memorie integrative ex art.171 ter, n.1,2 e 3, c.p.c.;
3) con vittoria di spese (contributo unificato) e competenze legali del presente giudizio, oltre spese generali, C.p.a, I.V.A., come per legge”.
Nell'interesse di parte opposta:
“Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis:
2 1) dichiarare improcedibile e/o inammissibile l'opposizione proposta;
2) in subordine, rigettare nel merito l'opposizione proposta;
3) condannare l'opponente all'integrale risarcimento di spese e compensi di lite, maggiorati di rimborso forfetario ex art. 13 comma
10 L. Prof. For. ed accessori tributari e previdenziali come per legge;
4) dichiarare tenuto e per l'effetto condannare l'opponente al risarcimento del danno ex art. 96 cod. proc. civ., nella misura che risulterà di giustizia”.
MOTIVI DELLA DECISIONE ha proposto opposizione avverso il precetto con il quale Parte_1
la società (di seguito aveva intimato il pagamento Controparte_1 CP_1
della somma di euro 97.584,09 a titolo di spese e onorari di causa dei seguenti provvedimenti: la sentenza n. 3116/2015 emessa dal Tribunale di Cagliari il
21.10.2015 nel giudizio distinto con n. 10589/2007 R.G., pubblicata il
23.10.2015, munita di formula esecutiva in data 11.01.2023; la sentenza n.
179/2017 emessa dalla Corte d'Appello di Cagliari nel giudizio n. 687/2015, pubblicata il 7.3.2017; ordinanza, cronologico n. 20141-22, emessa dalla
Corte di Cassazione il 12.01.2022, pubblicata il 22.6.2022, munita di formula esecutiva in data 7.11.2022; nonché l'ordine di liberazione dell'immobile sito in Quartu Sant'Elena, nella via Pizzetti nn. 34 – 36.
In particolare, l'opponente ha esposto:
- di non essere titolare di alcun diritto reale sull'immobile sito in
Quartu Sant'Elena, nella via Pizzetti nn. 34 – 36 non essendo proprietario, né detentore o possessore dello stesso;
- di essere residente in [...] e di non avere mai avuto la residenza in Quartu Sant'Elena;
- che, pertanto, l'obbligo di rilasciare l'immobile era erroneo e illegittimo;
- che non è proprietaria dell'immobile sito in Quartu CP_1
Sant'Elena nella via Pizzetti nn. 34 – 36;
3 - che l'immobile per cui è causa è nel godimento esclusivo di il quale ne ha il pieno, pacifico, non clandestino ed Parte_2
ininterrotto possesso a partire dal 23 settembre 1994.
Tanto premesso, l'opponente ha instaurato il presente giudizio al fine di ottenere, in via preliminare, la sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato e, nel merito, la dichiarazione della nullità dell'intimazione di pagamento di cui al precetto notificato in data 15/02/2023.
Si è costituita nel giudizio la parte opposta sostenendo in CP_1
primo luogo che, trattandosi di opposizione relativa alla notificazione del titolo esecutivo e del precetto, l'opponente avrebbe dovuto dare alla propria opposizione la veste formale del ricorso e proporlo nel termine di venti giorni dalla notifica.
Considerato che l'utilizzo dello strumento della citazione comporta l'iscrizione a ruolo della causa nel termine di venti giorni dalla notifica del precetto, nel caso di specie tale requisito non era stato rispettato.
Infatti, l'opponente aveva sì notificato l'atto di citazione prima del ventesimo giorno dalla notifica dell'atto di precetto (notificato il 15/02/2023), ma aveva poi iscritto la causa a ruolo solamente il giorno 12/03/2023, quando erano trascorsi già venticinque giorni dall'atto contestato.
Pertanto, secondo la parte opposta l'atto deve intendersi inammissibile.
Inoltre, considerato che la causa è stata radicata successivamente all'entrata in vigore della novella di cui al d.lgs. 149/2022, l'opponente avrebbe dovuto assegnare al convenuto un termine per la costituzione pari a settanta giorni prima dell'udienza indicata in citazione, e non un termine pari a venti giorni prima.
Tuttavia, l'opposta ha evidenziando di essersi comunque costituita nei termini di legge, sanando i vizi processuali.
Quanto alla opposizione, la ha evidenziato: CP_1
- che la circostanza dedotta dall'opponente, secondo cui egli non aveva la residenza nell'immobile sito in Quartu Sant'Elena, ma in
Maracalagonis, era del tutto irrilevante ai fini della corretta
4 individuazione del destinatario dell'atto, in quanto la stessa era avvenuta in base ai suoi dati anagrafici;
- che la notifica del precetto era intervenuta a mani di Parte_1
per cui era del tutto indifferente il luogo in cui la stessa era stata compiuta;
- che era inammissibile la contestazione dell'obbligo di rilascio dell'immobile ubicato in Quartu Sant'Elena, nella via Pizzetti nn.
34 – 36, perché si tradurrebbe in una contestazione del titolo giurisdizionale azionato, ossia la sentenza del Tribunale di Cagliari
n.3116/2015;
- che per lo stesso motivo era del tutto inammissibile e priva di effetto anche la doglianza sulla pretesa assenza di detenzione in capo al debitore, posto che tale requisito era stato accertato dalla sentenza passata in giudicato;
- che, peraltro, alcun rapporto sussiste fra la detenzione e la residenza anagrafica dell'opponente;
- che per le stesse ragioni erano del tutto inammissibili ed irrilevanti le doglianze inerenti alla pretesa mancanza di titolarità in capo a del bene da consegnare, considerato che l'obbligo di Parte_1
consegna era originato dai provvedimenti giurisdizionali;
- che parimenti priva di rilievo era la circostanza del possesso del bene in capo al figlio dell'opponente, Parte_2
Per queste ragioni, ha chiesto il rigetto dell'avversa CP_1
opposizione.
Con le note conclusionali la società opposta ha corretto quanto rilevato nel capo I.2 della comparsa di costituzione e ha sostenuto che le memorie difensive depositate ai sensi dell'art. 171 ter c.p.c. erano nulle. Ha sostenuto che, poiché la notifica dell'atto era avvenuta in data 15/02/2023 (dunque prime dell'entrata in vigore della riforma c.d. Cartabia), non erano applicabili le relative nuove norme, perché “secondo una interpretazione estensiva dell'art. 35 comma ottavo e, comunque, per esigenze di coerenza normativa, deve ritenersi che l'intera disciplina della riforma c.d. “Cartabia” sia
5 applicabile alle opposizioni all'atto di precetto solamente in quanto quest'ultimo sia notificato successivamente alla data di entrata in vigore della riforma stessa”.
Nel corso dell'udienza del 19/09/2023 la parte opponente Pt_1 ha evidenziato che al momento della opposizione l'esecuzione non
[...]
risultava ancora iniziata e ha rappresentato che dinanzi al giudice dell'esecuzione pende un'altra lite.
Sul punto, la parte opposta ha dedotto che sussistono una pluralità di opposizioni pendenti e che quella promossa dinanzi al giudice dell'esecuzione priva sostanzialmente di rilevanza la presente.
Ancora, la società opposta ha evidenziato che l'immobile è stato rilasciato in data 25/05/2023 e ha prodotto in giudizio il relativo verbale.
La causa è stata istruita con le sole produzioni documentali delle parti.
___
È cessata la materia del contendere in relazione all'ordine di rilascio dell'immobile sito in Quartu Sant'Elena, nella via Pizzetti nn. 34 – 36, perché lo stesso è stato rilasciato, come attestato dal verbale del 25/05/2023 prodotto in giudizio.
Tuttavia, considerato che le parti non hanno raggiunto un accordo per formulare congiuntamente la domanda di cessata materia del contendere e la definizione della controversia, si procederà all'esame del merito della controversia per la decisione sul riparto delle spese processuali.
Preliminarmente, con riferimento all'eccezione di nullità dell'atto introduttivo e delle successive memorie difensive di parte opponente, si osserva quanto segue.
La società opposta ha rilevato che l'atto introduttivo sarebbe nullo, in quanto non chiaramente esplicativo del contenuto della domanda.
Pur non essendo immediatamente chiaro il ragionamento logico giuridico posto a fondamento delle contestazioni sulla regolarità del titolo e del diritto da parte dell'opponente, è possibile dedurre che lo stesso intendesse contestare la propria legittimazione passiva rispetto all'intimazione
6 di pagamento della somma ingiunta e all'ordine di rilascio dell'immobile per cui è causa.
Infatti, ha evidenziato di non essere residente Parte_1 nell'immobile sito in Quartu Sant'Elena e di non essere proprietario, né possessore o detentore dello stesso, e ciò al fine di contestare la legittimità e regolarità dell'ordine di liberazione e rilascio.
Tuttavia, premessa la cessazione della materia del contendere sul punto per essere pacificamente avvenuto il rilascio del bene in questione, deve rilevarsi che tali deduzioni appaiono del tutto inconferenti ed irrilevanti rispetto alla legittimità dell'ordine di rilascio e dell'intimazione di pagamento delle somme a titolo di spese processuali.
Tali questioni, infatti, esulano totalmente dal presente giudizio, essendo peraltro argomenti già accertati e oggetto delle sentenze costituenti titolo esecutivo (sentenza n. 3116/2015 emessa dal Tribunale di Cagliari il
21.10.2015 nel giudizio distinto con n. 10589/2007 R.G., pubblicata il
23.10.2015, munita di formula esecutiva in data 11.01.2023 ; sentenza n.
179/2017 emessa dalla Corte d'Appello di Cagliari nel giudizio n. 687/2015, pubblicata il 7.3.2017 ; ordinanza, cronologico n. 20141-22, emessa dalla
Corte di Cassazione il 12.01.2022, pubblicata il 22.6.2022, munita di formula esecutiva in data 7.11.2022).
Allo stesso modo, sono del tutto inconferenti le deduzioni in ordine alla residenza e al possesso del bene immobile da parte del terzo Pt_2
[...]
In altri termini, l'opposizione agli atti esecutivi non può essere surrettiziamente piegata a un mezzo di impugnazione per contestare i presupposti di fatto e di diritto accertati con sentenza passata in giudicato.
Non conferenti, ancora, sono le questioni inerenti alla corretta individuazione della residenza dell'opponente, irrilevanti ai fini della valutazione di regolarità della notifica, essendo quest'ultima avvenuta a mani proprie.
Quanto alla ulteriore questione prospettata della regolarità del precetto, non v'è dubbio in ordine alla corretta individuazione del
7 destinatario, pure a prescindere dalla esatta indicazione della residenza, considerato che lo stesso è stato identificato mediante nome, cognome, data e luogo di nascita e codice fiscale.
Per queste ragioni, l'opposizione formulata da è del tutto Parte_1
infondata.
Quanto alle deduzioni di carattere processuale formulate dalla parte opposta ed inerenti alla nullità degli atti difensivi depositati irritualmente dalla parte opponente, le stesse appaiono evidentemente assorbite dalla soccombenza della stessa parte opponente.
Per mera completezza d'esame si osserva, tuttavia, che l'atto di opposizione agli atti esecutivi è stato notificato in data 6/03/2023, dunque dopo l'entrata in vigore della riforma Cartabia (d.lgs. 149/2022 entrato in vigore il 28/02/2023).
Si ritiene, in proposito, che il momento di instaurazione del procedimento, individuato dal legislatore quale momento a partire dal quale di applicano le nuove norme, nel caso di specie deve essere identificato con l'opposizione agli atti esecutivi, e non con la notifica del precetto, la quale di per sé non instaura alcun procedimento e costituisce il presupposto per l'esecuzione forzata.
***
In ragione dell'infondatezza della opposizione all'ordine di rilascio del bene immobile e all'intimazione di pagamento delle somme, la parte opponente soccombente, deve essere condannata alla rifusione Parte_1
delle spese processuali in favore della società opposta, nella misura liquidata in dispositivo.
Nel caso di specie, la causa è terminata in vigenza del nuovo D.M.
147/2022, in vigore dal 23 ottobre 2022, e i compensi professionali devono essere dunque liquidati in forza dei nuovi parametri.
Considerata la semplicità della questione trattata, i parametri devono essere liquidati in base ai valori minimi dello scaglione di riferimento.
8 Infine, non può trovare accoglimento la domanda di condanna per lite temeraria ai sensi dell'art.96 comma 3 c.p.c., poiché all'esito dell'istruttoria non è emersa la mala fede dell'opponente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
1) rigetta le domande di parte opponente;
2) condanna l'opponente a rifondere all'opposta Parte_1 Controparte_1
le spese processuali, che si liquidano in euro 7052,00 per competenze di avvocato, oltre spese generali, cpa e iva come dovute per legge.
Cagliari, 22/05/2025
Il giudice dott.ssa Luisa Rosetti
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