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Sentenza 17 febbraio 2025
Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 17/02/2025, n. 155 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 155 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE QUINTA CIVILE
SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
La Corte d'Appello, riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Emanuela Germano Cortese Presidente
Dott.ssa Cecilia Marino Consigliere
Dott.ssa Silvia Orlando Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta in secondo grado al n. r.g. 745/2023 avente ad oggetto: impugnazione delibera C.d.A. e risarcimento danni promossa da:
(P. IVA ), in persona del Parte_1 P.IVA_1 [...]
, e (C.F. ), in persona del legale Parte_2 Parte_3 P.IVA_2
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliate in , Via San Quintino 10, presso lo studio Pt_1
degli Avv.ti Giuseppe Di Chio, Mara Teresa Di Chio e Roberto Casalegno, che le rappresentano e difendono per procure in atti;
APPELLANTI
Contro
(C.F. e P.IVA Controparte_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in , P.IVA_3 Pt_1
C.so Marconi n. 7, presso lo studio dell'Avv. Maurizio Irrera che la rappresenta e difende per procura in atti;
APPELLATA
pagina 1 di 10 Udienza di rimessione della causa a decisione del 15.1.2025.
CONCLUSIONI
PER LE APPELLANTI:
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Torino, contrariis reiectis: in via principale e nel merito, respinta ogni contraria istanza eccezione e deduzione accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza resa dal
Tribunale di Torino sez. Tribunale delle Imprese in data 30 novembre 2022, n. 4660, R.G. n.
4448/2020, non notificata:
- previa dichiarazione di invalidità e/o annullamento della delibera assunta dal Consiglio di
Amministrazione di tenutosi in data 14-15 novembre 2019, avente quale ordine del CP_1 giorno: “5. Bando di gara per l'affidamento congiunto delle concessioni e SATAP A21. CP_1
Determinazioni in ordine alla partecipazione alla gara”;
- condannare in persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento del danno CP_1
in favore della , in persona del , ed in subordine in Parte_1 Parte_2 favore di in persona dell'Amministratore Unico e legale rappresentante;
ed Parte_3
in ulteriore subordine, in favore di entrambe le esponenti in solido tra loro. Danno quantificato in un importo da accertarsi, pari almeno alla riduzione del valore della partecipazione della
[...]
(poi ) in pari al 17,65% dal capitale sociale, dalla Parte_1 Parte_3 CP_1
data del 14-15 novembre 2019 sino al 29 dicembre 2020 ed alla diminuzione della reddittività, entrambi eventualmente anche in via equitativa;
in via istruttoria:
- come da istanza in prime cure, esperire Consulenza Tecnica d'Ufficio al fine di determinare la riduzione del valore della partecipazione della (poi Parte_1 Parte_3
) in dalla data del 14-15 novembre 2019 sino al 29 dicembre 2020 e alla
[...] CP_1
diminuzione della reddittività, entrambi eventualmente anche in via equitativa;
in ogni caso: con vittoria di spese ed onorari di causa di entrambi i gradi del giudizio, oltre I.V.A., C.P.A. e spese generali.
PER L'APPELLATA:
Voglia la Corte Ecc.ma, per i motivi di cui alla comparsa di costituzione in appello: in via principale: respingere, per i motivi di cui in narrativa, l'appello principale avversario. Con vittoria di spese ed onorari di causa.
pagina 2 di 10 In via di appello incidentale condizionato: nella denegata ipotesi in cui la Corte Ecc.ma dovesse ritenere fondato l'appello principale, in accoglimento dell'appello incidentale voglia riformare la sentenza di primo grado e respingere le domande avversarie. Con vittoria di spese ed onorari di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. Con atto di citazione la ha evocato in giudizio di cui era Parte_1 CP_1
socia per il 17,65%, impugnando, ex art. 2388 comma 4 c.c., la delibera del Consiglio di
Amministrazione del 14/15.11.2019 sul punto dell'ordine del giorno “Bando di gara per l'affidamento congiunto delle concessioni Ativa e Satap 21. Determinazioni in ordine alla partecipazione alla gara”, in quanto illegittima e lesiva della sua posizione di azionista, chiedendo di dichiararne l'invalidità o l'annullamento e di condannare la convenuta al risarcimento del danno.
Con la delibera impugnata, il C.d.A. di ha deciso di non partecipare al bando di gara del CP_1
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Direzione generale per le strade e le autostrade e per la vigilanza e la sicurezza nelle infrastrutture statali, pubblicato il 23.9.2019 con termine per le domande al 18.11.2019, per l'affidamento in concessione delle attività di gestione delle tratte autostradali A21
Torino - Alessandria - Piacenza, A5 Torino - Ivrea - Quincinetto, della Bretella di collegamento A4/A5
Ivrea - Santhià, della diramazione Torino – Pinerolo, del Sistema Autostradale Tangenziale Torinese, nonché, limitatamente agli interventi di messa in sicurezza dell'infrastruttura esistente, della progettazione, costruzione e gestione delle stesse (attività oggetto di concessioni prima affidate separatamente ad e a SATAP 21). CP_1
A fondamento della domanda, parte attrice ha allegato che: la delibera ha leso direttamente il diritto della di perseguire i propri fini istituzionali in materia di trasporti e Parte_1
viabilità, che sono stati svolti anche attraverso la società partecipata la cui attività CP_1
costituisce un servizio di interesse generale, pubblico e collettivo, coerente con gli ambiti di competenza dell'ente pubblico che ne è socio;
il C.d.A., deliberando sulla base delle indicazioni rese dai due soci di maggioranza SIAS s.p.a. e ha violato l'art. 2380 bis comma Parte_4
1 c.c., perché non ha assunto una propria autonoma decisione gestoria, limitandosi a recepire pedissequamente le decisioni dei soci dominanti;
tale comportamento ha integrato anche abuso di maggioranza ed eccesso di potere;
parte attrice ha poi ricevuto l'offerta di ASTM s.p.a. (che ha concluso accordi con SIAS s.p.a. e con per la partecipazione alla gara) per la Parte_4
permuta delle sue azioni in con azioni della società da costituire in caso di CP_1
aggiudicazione, che stava valutando per non rimanere esclusa dalla gestione della rete viaria e pagina 3 di 10 autostradale;
la delibera impugnata ha arrecato danni di natura economica e patrimoniale all'attrice, consistenti nella riduzione del valore della partecipazione e nella riduzione della redditività derivante dalla gestione in concessione della tratta, da determinare mediante c.t.u..
costituendosi, ha eccepito la carenza di legittimazione attiva e di interesse ad agire della CP_1
rilevando che: la delibera impugnata aveva esaurito completamente i Parte_1
propri effetti essendo scaduto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione alla gara;
gli asseriti vizi della delibera erano procedimentali e non attinenti all'oggetto e/o al contenuto della stessa;
il diritto di cui controparte ha lamentato la lesione esulava dalla nozione di diritto corporativo del socio legittimante l'impugnazione ex art. 2388 c.c.. Nel merito ha eccepito l'infondatezza dell'impugnazione, evidenziando che: il C.d.A. non aveva recepito pedissequamente la volontà dei soci di maggioranza, ma aveva indicato una serie di criticità che ostavano alla partecipazione di alla CP_1
gara - di cui già si era dato atto in precedenti sedute consiliari oltre che in assemblee, di cui parte attrice si era sistematicamente disinteressata – ovvero i contenziosi in essere tra e la concedente per il CP_1 pagamento di somme dovute (la cui prosecuzione non sarebbe stata compatibile con l'avvio di un nuovo rapporto), la redazione da parte di di progetti relativi agli interventi contenuti nel bando CP_1 di gara (che poteva dar luogo ad una incompatibilità ai sensi dell'art. 24 comma 7 D.Lgs. 50/2016),
l'incapacità finanziaria di e l'indisponibilità dei soci a finanziare la società (a fronte di impegni CP_1 finanziari connessi alla partecipazione alla gara e all'aggiudicazione di € 416.020.832,00 per il rilascio di garanzie e di una dotazione di capitale sociale di € 120.000.000,00, e della manifestazione dei soci
SIAS s.p.a. e di indisponibilità a finanziare la società); valutando gli Parte_4
elementi in questione il C.d.A. aveva assunto la delibera, debitamente ponderata e motivata;
non si era verificato alcun abuso di maggioranza, peraltro riferibile esclusivamente alle delibere assembleari;
la pretesa risarcitoria era destituita di fondamento per mancanza di correlazione tra diritto asseritamente leso e danno asseritamente patito, assenza di prova che se avesse partecipato alla gara si CP_1
sarebbe aggiudicata la concessione, natura di danno riflesso e non diretto.
In corso di causa è intervenuta - società costituita dalla Parte_3 Parte_1
quale socio unico, che vi ha conferito la propria partecipazione in ATIVA - che ha fatto
[...]
proprie le difese di parte attrice.
Con sentenza n. 4660/2022 pubblicata il 30.11.2022, il Tribunale di Torino – Sezione Specializzata in materia di Imprese, ha respinto le domande proposte da e Parte_1 Parte_3
rilevando che:
[...]
-la legittimazione del socio ad impugnare le delibere del C.d.A. ex art. 2388 comma 4 c.c. è limitata alle ipotesi in cui sia in discussione un pregiudizio ad un suo diritto soggettivo, esclusi meri interessi,
pagina 4 di 10 aspettative o altre posizioni soggettive;
si deve trattare della lesione diretta di un diritto soggettivo, patrimoniale o amministrativo, che appartiene al socio in ragione della partecipazione alla compagine sociale e quindi uti socii;
-i motivi di impugnazione della delibera dedotti in giudizio attengono alle finalità istituzionali della
; il diritto sotteso all'impugnazione è stato prospettato nel senso che la Parte_1 partecipazione dell'ente in ATIVA è preordinata al conseguimento dell'oggetto sociale e quindi funzionale alla realizzazione di una gestione pubblica efficiente nel settore della manutenzione viaria e della gestione del traffico, e la decisione di non partecipare alla gara avrebbe impedito all'ente di perseguire i propri fini nell'interesse della collettività;
-la tesi confonde il piano dei doveri istituzionali con quello dei diritti soggettivi, spettanti all'attrice quale socio di società di capitali;
tale finalità non costituisce un diritto, come sotteso dall'art. 2388 c.c.
e interpretato da dottrina e giurisprudenza, individuando attività o funzioni esterne alla società, a cui la
è tenuta quale ente preposto alla cura del sistema viario e stradale, quindi estranee Parte_1
alla categoria dei diritti del socio;
la decisione di non partecipare alla gara non intacca i diritti dell'attrice, non assumendo alcun rilievo diretto nelle prerogative sociali alla stessa spettanti quale socia di ATIVA;
-la natura “pubblica” del socio non costituisce circostanza che giustifica una diversa interpretazione della normativa e non spettava ad farsi carico dell'attività istituzionale della CP_1 [...]
; Parte_1
-non vi è congruenza tra il pregiudizio lamentato da parte attrice, costituito dal diminuito valore della partecipazione azionaria e dalla riduzione di redditività derivante dalla gestione della tratta, e il diritto che si assume leso riguardante le finalità istituzionali;
-inoltre il pregiudizio che consente l'impugnazione della delibera da parte del socio deve connotarsi come lesione diretta e immediata del diritto e quindi costituisce una condizione che può essere concretamente accertata nelle sue conseguenze, secondo le ordinarie categorie di danno emergente e lucro cessante;
parte attrice non ha offerto elementi per poter affermare che qualora avesse CP_1
optato per la partecipazione alla gara, ne sarebbe uscita vittoriosa, e al contrario le criticità descritte parevano già indicative di una situazione non favorevole;
peraltro il danno lamentato declina l'accertamento da parte del giudice ad un piano ipotetico e connesso a variabili di incerto sviluppo;
quand'anche si potesse affermare la sussistenza in capo all'attrice di un diritto soggettivo strettamente collegato alla decisione di partecipare al bando e non al suo esito vittorioso, il pregiudizio subito si configurerebbe come un danno riflesso o una mera perdita di chance.
pagina 5 di 10 Con atto di appello ritualmente notificato, la Parte_5
hanno impugnato la sentenza del Tribunale, chiedendone la riforma per i motivi di seguito
[...]
illustrati e formulando le conclusioni riportate in epigrafe.
costituendosi, ha contestato l'ammissibilità e la fondatezza dei motivi di appello, di cui CP_1
ha chiesto il rigetto con conferma della sentenza impugnata;
in via di appello condizionato incidentale, per il caso di accoglimento dell'appello principale, ha riproposto le eccezioni processuali formulate in primo grado e ritenute assorbite in sentenza, formulando le conclusioni riportate in epigrafe.
II. L'appello è articolato nei seguenti motivi di impugnazione.
Con il primo motivo - “Errata valutazione circa la sussistenza del diritto alla tutela del Socio pubblico di minoranza ed alla tutela dei fini della stessa - le appellanti lamentano che la sentenza CP_1
è errata laddove non ritiene sussistere nella fattispecie alcuna violazione della tutela del socio pubblico di minoranza;
allegano che: il Tribunale non ha tenuto in alcuna considerazione il ruolo del socio di minoranza in una società che ha i connotati di una società mista a capitale pubblico-privato, intesa come forma di collaborazione tra P.A. e privati nella gestione di un servizio pubblico;
va ribadito il legame tra le funzioni di e l'ambito di competenza della in materia CP_1 Parte_1
di trasporti e viabilità, come evidenziato in sede di delibera del Consiglio Metropolitano di che Pt_1
ha deciso di mantenere la partecipazione in nel caso in esame la e CP_1 Parte_1
Contro hanno impugnato la delibera per tutelare il proprio diritto di socio pubblico e non solo un interesse economico, infatti la mancata partecipazione alla gara non ha permesso alle medesime di perseguire i propri fini istituzionali volti all'interesse dell'intera comunità metropolitana, meritevoli di essere tutelati ex art. 2388 c.c.; la tesi trova riscontro nella disciplina delle società miste pubblico- privato il cui nucleo essenziale si ricava da quanto disposto dall'art. 4 comma 2 lett. c) del D. Lgs.
175/2016 (Testo unico delle società partecipate), laddove precisa che la finalità perseguibile dalla P.A. mediante l'acquisizione di partecipazioni societarie fa riferimento alla finalità tipica della società mista di organizzare e gestire un servizio di interesse generale attraverso lo strumento societario;
la partecipazione in del socio pubblico non è espressione di un mero interesse economico, CP_1
ma ha valenza di conseguimento di un interesse pubblico alla realizzazione di un servizio di interesse generale, quale è la gestione di una rete autostradale insistente nell'area dell'ente; inoltre, contrariamente da quanto sostenuto dalla controparte, nel caso di specie non vi erano ostacoli che impedissero la partecipazione della società alla gara, avendo ATIVA (o potendo avere) tutti i requisiti per la partecipazione;
pertanto la decisione del C.d.A. di non partecipare era espressione della posizione dei soci di maggioranza, non ha permesso al socio di minoranza di Parte_1
pagina 6 di 10 di perseguire i propri scopi istituzionali e ha sostanzialmente impedito la prosecuzione CP_3 dell'attività di una volta subentrato l'aggiudicatario, ponendosi in contrasto con l'oggetto CP_1 sociale di quest'ultima.
Con il secondo motivo – “Errata valutazione di fatto e di diritto circa la natura del pregiudizio subito dal socio pubblico, ed omessa valutazione in diritto circa l'obbligo gestorio in capo ad - CP_1
le appellanti lamentano che il Tribunale ha errato nel sostenere che il pregiudizio che giustifica la reazione del socio ex art. 2388 c.c. è una condizione che può essere accertata nelle categorie di danno emergente e lucro cessante e che parte attrice non ha offerto elementi per provare che, se avesse partecipato alla gara, ne sarebbe uscita vittoriosa;
allegano che: l'utilizzo delle categorie di CP_1 danno emergente e lucro cessante per valutare l'esistenza del pregiudizio del socio di minoranza è del tutto fuori luogo, e l'esito della gara laddove avesse partecipato è irrilevante, poiché CP_1
l'impugnativa della delibera non è stata proposta perché ne sarebbe uscita vittoriosa, ma perché CP_1
la scelta di non partecipare aveva pregiudicato il socio pubblico di minoranza, indipendentemente dall'eventuale e successivo esito, che non spettava a parte attrice provare in quanto irrilevante;
il
Tribunale non ha valutato che il C.d.A. di era venuto meno all'obbligo gestorio, in quanto la CP_1 decisione di non partecipare alla gara non trovava fondamento nell'interesse della società, ma nella volontà dei soci di maggioranza di perseguire il proprio interesse egoistico di partecipare alla gara mediante soggetti terzi, da essi partecipati o controllati;
il C.d.A., recependo pedissequamente le decisioni dei soci di maggioranza, ha violato il disposto dell'art. 2380 bis comma 1 c.c. nella misura in cui non ha assunto una propria ed autonoma decisione gestoria nell'interesse della società; tale comportamento ha integrato il c.d. abuso di maggioranza, che si può concretizzare anche nei consigli di amministrazione con annullabilità della delibera;
il Tribunale non ha inoltre valutato il pregiudizio subito dalle odierne appellanti, in quanto la delibera impugnata è stata fonte di un pregiudizio diretto per il socio, avendo questo riportato danni di natura economica e patrimoniale che possono individuarsi nella significativa riduzione del valore della partecipazione, attesa la scelta di non continuare a gestire una tratta autostradale molto importante per il territorio della provincia torinese, e nella significativa riduzione della redditività derivante dalla gestione in concessione della tratta;
ai fini della quantificazione è stata prodotta la relazione di stima allegata all'atto costitutivo di Parte_3
e chiesta c.t.u..
[...]
eccependo preliminarmente l'inammissibilità dei motivi perché non attinenti ai capi di CP_1
sentenza impugnati, nel merito ha replicato ribadendo le argomentazioni svolte nel primo grado di giudizio e la motivazione della sentenza che le ha accolte, aggiungendo che: il richiamo all'art. 4
pagina 7 di 10 comma 2 lett. c) del D.Lgs. 175/2016, oltre ad essere inammissibile perché nuovo, è del tutto irrilevante perché la norma individua semplicemente le condizioni alle quali le amministrazioni pubbliche possono acquistare e mantenere partecipazioni in società; il fine istituzionale perseguito del socio pubblico non è il fine della società e il perseguimento, da parte dell'ente pubblico, del proprio fine istituzionale non integra diritto soggettivo ex art. 2388 comma 4 c.c.; controparte sostiene che l'impugnativa della delibera non avrebbe nulla a che vedere con l'esito della gara, ma il pregiudizio lamentato è evidentemente correlato all'esito della gara e anche nell'atto di appello si allega che la decisione di non proseguire nella gestione della tratta è stata causa di ingenti danni;
in ogni caso parte appellante non impugna il capo della sentenza che ritiene che il pregiudizio subito dall'attrice si configurerebbe comunque come un danno riflesso o una perdita di chance, con superamento dei motivi di gravame.
I motivi di appello, da esaminarsi congiuntamente, sono infondati.
La delibera del consiglio di amministrazione di è stata impugnata ai sensi dell'art. 2388 CP_1
comma 4 c.c., dalla socia , cui è subentrata nel corso del giudizio Parte_1 [...]
Parte_3
L'art. 2388 c.c., rubricato “Validità delle deliberazioni del consiglio”, dispone al comma 4 che “Le deliberazioni che non sono prese in conformità della legge o dello statuto possono essere impugnate solo dal collegio sindacale e dagli amministratori assenti o dissenzienti entro novanta giorni dalla data della deliberazione…Possono essere altresì impugnate dai soci le deliberazioni lesive dei loro diritti;
si applicano in tal caso, in quanto compatibili, gli articoli 2377 e 2378”.
Al fine di garantire la stabilità delle decisioni del consiglio di amministrazione e di non paralizzare la gestione societaria, il legislatore limita il potere di impugnare la delibera contraria a legge o statuto, al collegio sindacale e agli amministratori assenti o dissenzienti.
Al socio non è invece consentito impugnare la delibera contraria a legge o statuto, se non nel caso in cui la stessa sia lesiva dei suoi diritti.
E la delibera è lesiva dei diritti del socio, come statuito dalla giurisprudenza richiamata nella sentenza del Tribunale, non censurata sul punto in appello e condivisa da questa Corte, quando comporta (i) una lesione diretta, e non meramente riflessa, (ii) di un diritto soggettivo, patrimoniale o amministrativo, e non di un mero interesse, (iii) che appartiene al socio in ragione della partecipazione alla compagine sociale e quindi uti socii.
Parte appellante non fa valere la lesione di un proprio diritto soggettivo quale socio, che non individua in alcun modo, ma la lesione di un interesse concernente i propri doveri istituzionali in materia di pagina 8 di 10 trasporti e viabilità; allega infatti che la decisione di non partecipare alla gara non ha permesso di perseguire i propri fini istituzionali volti all'interesse dell'intera comunità metropolitana.
E la lesione non è diretta, ma meramente riflessa della lesione dell'interesse della società; viene invero lamentato che la delibera ha impedito la prosecuzione dell'attività di una volta subentrato CP_1
l'aggiudicatario, ponendosi in contrasto con l'oggetto sociale di quest'ultima e in contrasto con l'interesse dell'ente pubblico socio di proseguire tramite la s.p.a. l'attività di gestione in concessione.
Il fatto che l'interesse che si assume leso sia un interesse pubblico e che la sia un Parte_1 ente pubblico, non incide sulla disciplina dell'impugnabilità delle delibere del consiglio di amministrazione di una s.p.a., quale è ATIVA;
se l'ente pubblico sceglie di perseguire alcune delle proprie finalità istituzionali mediante partecipazione in una s.p.a., è sottoposto alla disciplina dettata dal codice civile per tale società.
Nessuna deroga introduce l'art. 4 comma 2 lett. c) del D. Lgs. 175/2016 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica), invocato da parte appellante, trattandosi di normativa che si limita ad individuare le condizioni alle quali le amministrazioni pubbliche possono acquistare e mantenere partecipazioni in società.
Né rilevano, ai fini che qui interessano, le ragioni per cui il di ha Controparte_4 Pt_1
deliberato di mantenere la partecipazione di minoranza in CP_1
Sono infondate le allegazioni di parte appellante secondo cui, sotto il profilo del danno economico, sarebbe irrilevante l'esito presumibile della gara nel caso in cui vi avesse partecipato. CP_1
Con l'impugnazione della delibera, la ha proprio dedotto che il danno economico è Parte_1 consistito nella riduzione di valore della sua partecipazione “attesa la scelta degli amministratori di di non continuare ad amministrare una tratta autostradale molto importante, non avendo CP_1 partecipato alla gara” e nella riduzione della redditività “derivante dalla gestione in concessione della medesima tratta”, ove appare evidente che il danno consegue alla mancata prosecuzione della gestione in concessione e quindi alla mancata aggiudicazione conseguente alla mancata partecipazione alla gara.
In mancanza di aggiudicazione, l'attività di di gestione della tratta in concessione sarebbe CP_1
comunque cessata, anche se il C.d.A. avesse deliberato la partecipazione al bando, con conseguente assenza del danno economico allegato.
Diviene pertanto rilevante valutare l'esito presumibile della gara, con riferimento al quale nessun elemento di prova è stato fornito dall'impugnante (come risulta pacifico in appello, non avendo parte appellante sostenuto l'esistenza di prove in tal senso ma l'irrilevanza della circostanza).
Tutte le ulteriori deduzioni svolte nei motivi di appello, attinenti all'illegittimità della delibera, sono irrilevanti in quanto assorbite dalle considerazioni che precedono.
pagina 9 di 10 L'appello viene conseguentemente rigettato e la sentenza impugnata viene confermata.
III. Le spese di lite del presente giudizio d'appello seguono la soccombenza e sono poste a carico di parte appellante;
le stesse vengono liquidate, ai sensi del D.M. 55/2014 come modificato con D.M.
147/2022, tenuto conto del valore di causa (indeterminabile di particolare importanza) e dell'attività svolta (con esclusione della fase istruttoria), nei seguenti importi, corrispondenti ai valori medi:
€ 4.389,00 per fase di studio, € 2.552,00 per fase introduttiva, € 7.298,00 per fase decisionale, per totali
€ 14.239,00 per compensi;
oltre al 15% rimborso forfettario spese, al contributo unificato, CPA e IVA se dovuta.
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 13 comma 1 quater D.P.R. n. 115/2002 la parte appellante è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione principale.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Torino, Sezione Quinta Civile, Specializzata in Materia di Impresa, ogni altra istanza, eccezione e deduzione respinta, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello proposto da avverso la Parte_5
sentenza n. 4660/2022 del Tribunale di Torino – Sezione Specializzata in Materia di Impresa, pubblicata il 30.11.2022, che per l'effetto conferma.
Condanna parte appellante al pagamento delle spese processuali del giudizio d'appello a favore di parte appellata, che liquida in € 14.239,00 per compensi, oltre a 15% rimborso forfettario spese, contributo unificato, CPA e IVA se dovuta.
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 13 comma 1 quater D.P.R. n. 115/2002 la parte appellante è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione principale.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del 7.2.2025 dalla Quinta Sezione Civile della Corte
d'Appello.
Il Consigliere estensore La Presidente
Dott.ssa Silvia Orlando Dott.ssa Emanuela Germano Cortese
pagina 10 di 10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE QUINTA CIVILE
SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
La Corte d'Appello, riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Emanuela Germano Cortese Presidente
Dott.ssa Cecilia Marino Consigliere
Dott.ssa Silvia Orlando Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta in secondo grado al n. r.g. 745/2023 avente ad oggetto: impugnazione delibera C.d.A. e risarcimento danni promossa da:
(P. IVA ), in persona del Parte_1 P.IVA_1 [...]
, e (C.F. ), in persona del legale Parte_2 Parte_3 P.IVA_2
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliate in , Via San Quintino 10, presso lo studio Pt_1
degli Avv.ti Giuseppe Di Chio, Mara Teresa Di Chio e Roberto Casalegno, che le rappresentano e difendono per procure in atti;
APPELLANTI
Contro
(C.F. e P.IVA Controparte_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in , P.IVA_3 Pt_1
C.so Marconi n. 7, presso lo studio dell'Avv. Maurizio Irrera che la rappresenta e difende per procura in atti;
APPELLATA
pagina 1 di 10 Udienza di rimessione della causa a decisione del 15.1.2025.
CONCLUSIONI
PER LE APPELLANTI:
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Torino, contrariis reiectis: in via principale e nel merito, respinta ogni contraria istanza eccezione e deduzione accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza resa dal
Tribunale di Torino sez. Tribunale delle Imprese in data 30 novembre 2022, n. 4660, R.G. n.
4448/2020, non notificata:
- previa dichiarazione di invalidità e/o annullamento della delibera assunta dal Consiglio di
Amministrazione di tenutosi in data 14-15 novembre 2019, avente quale ordine del CP_1 giorno: “5. Bando di gara per l'affidamento congiunto delle concessioni e SATAP A21. CP_1
Determinazioni in ordine alla partecipazione alla gara”;
- condannare in persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento del danno CP_1
in favore della , in persona del , ed in subordine in Parte_1 Parte_2 favore di in persona dell'Amministratore Unico e legale rappresentante;
ed Parte_3
in ulteriore subordine, in favore di entrambe le esponenti in solido tra loro. Danno quantificato in un importo da accertarsi, pari almeno alla riduzione del valore della partecipazione della
[...]
(poi ) in pari al 17,65% dal capitale sociale, dalla Parte_1 Parte_3 CP_1
data del 14-15 novembre 2019 sino al 29 dicembre 2020 ed alla diminuzione della reddittività, entrambi eventualmente anche in via equitativa;
in via istruttoria:
- come da istanza in prime cure, esperire Consulenza Tecnica d'Ufficio al fine di determinare la riduzione del valore della partecipazione della (poi Parte_1 Parte_3
) in dalla data del 14-15 novembre 2019 sino al 29 dicembre 2020 e alla
[...] CP_1
diminuzione della reddittività, entrambi eventualmente anche in via equitativa;
in ogni caso: con vittoria di spese ed onorari di causa di entrambi i gradi del giudizio, oltre I.V.A., C.P.A. e spese generali.
PER L'APPELLATA:
Voglia la Corte Ecc.ma, per i motivi di cui alla comparsa di costituzione in appello: in via principale: respingere, per i motivi di cui in narrativa, l'appello principale avversario. Con vittoria di spese ed onorari di causa.
pagina 2 di 10 In via di appello incidentale condizionato: nella denegata ipotesi in cui la Corte Ecc.ma dovesse ritenere fondato l'appello principale, in accoglimento dell'appello incidentale voglia riformare la sentenza di primo grado e respingere le domande avversarie. Con vittoria di spese ed onorari di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. Con atto di citazione la ha evocato in giudizio di cui era Parte_1 CP_1
socia per il 17,65%, impugnando, ex art. 2388 comma 4 c.c., la delibera del Consiglio di
Amministrazione del 14/15.11.2019 sul punto dell'ordine del giorno “Bando di gara per l'affidamento congiunto delle concessioni Ativa e Satap 21. Determinazioni in ordine alla partecipazione alla gara”, in quanto illegittima e lesiva della sua posizione di azionista, chiedendo di dichiararne l'invalidità o l'annullamento e di condannare la convenuta al risarcimento del danno.
Con la delibera impugnata, il C.d.A. di ha deciso di non partecipare al bando di gara del CP_1
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Direzione generale per le strade e le autostrade e per la vigilanza e la sicurezza nelle infrastrutture statali, pubblicato il 23.9.2019 con termine per le domande al 18.11.2019, per l'affidamento in concessione delle attività di gestione delle tratte autostradali A21
Torino - Alessandria - Piacenza, A5 Torino - Ivrea - Quincinetto, della Bretella di collegamento A4/A5
Ivrea - Santhià, della diramazione Torino – Pinerolo, del Sistema Autostradale Tangenziale Torinese, nonché, limitatamente agli interventi di messa in sicurezza dell'infrastruttura esistente, della progettazione, costruzione e gestione delle stesse (attività oggetto di concessioni prima affidate separatamente ad e a SATAP 21). CP_1
A fondamento della domanda, parte attrice ha allegato che: la delibera ha leso direttamente il diritto della di perseguire i propri fini istituzionali in materia di trasporti e Parte_1
viabilità, che sono stati svolti anche attraverso la società partecipata la cui attività CP_1
costituisce un servizio di interesse generale, pubblico e collettivo, coerente con gli ambiti di competenza dell'ente pubblico che ne è socio;
il C.d.A., deliberando sulla base delle indicazioni rese dai due soci di maggioranza SIAS s.p.a. e ha violato l'art. 2380 bis comma Parte_4
1 c.c., perché non ha assunto una propria autonoma decisione gestoria, limitandosi a recepire pedissequamente le decisioni dei soci dominanti;
tale comportamento ha integrato anche abuso di maggioranza ed eccesso di potere;
parte attrice ha poi ricevuto l'offerta di ASTM s.p.a. (che ha concluso accordi con SIAS s.p.a. e con per la partecipazione alla gara) per la Parte_4
permuta delle sue azioni in con azioni della società da costituire in caso di CP_1
aggiudicazione, che stava valutando per non rimanere esclusa dalla gestione della rete viaria e pagina 3 di 10 autostradale;
la delibera impugnata ha arrecato danni di natura economica e patrimoniale all'attrice, consistenti nella riduzione del valore della partecipazione e nella riduzione della redditività derivante dalla gestione in concessione della tratta, da determinare mediante c.t.u..
costituendosi, ha eccepito la carenza di legittimazione attiva e di interesse ad agire della CP_1
rilevando che: la delibera impugnata aveva esaurito completamente i Parte_1
propri effetti essendo scaduto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione alla gara;
gli asseriti vizi della delibera erano procedimentali e non attinenti all'oggetto e/o al contenuto della stessa;
il diritto di cui controparte ha lamentato la lesione esulava dalla nozione di diritto corporativo del socio legittimante l'impugnazione ex art. 2388 c.c.. Nel merito ha eccepito l'infondatezza dell'impugnazione, evidenziando che: il C.d.A. non aveva recepito pedissequamente la volontà dei soci di maggioranza, ma aveva indicato una serie di criticità che ostavano alla partecipazione di alla CP_1
gara - di cui già si era dato atto in precedenti sedute consiliari oltre che in assemblee, di cui parte attrice si era sistematicamente disinteressata – ovvero i contenziosi in essere tra e la concedente per il CP_1 pagamento di somme dovute (la cui prosecuzione non sarebbe stata compatibile con l'avvio di un nuovo rapporto), la redazione da parte di di progetti relativi agli interventi contenuti nel bando CP_1 di gara (che poteva dar luogo ad una incompatibilità ai sensi dell'art. 24 comma 7 D.Lgs. 50/2016),
l'incapacità finanziaria di e l'indisponibilità dei soci a finanziare la società (a fronte di impegni CP_1 finanziari connessi alla partecipazione alla gara e all'aggiudicazione di € 416.020.832,00 per il rilascio di garanzie e di una dotazione di capitale sociale di € 120.000.000,00, e della manifestazione dei soci
SIAS s.p.a. e di indisponibilità a finanziare la società); valutando gli Parte_4
elementi in questione il C.d.A. aveva assunto la delibera, debitamente ponderata e motivata;
non si era verificato alcun abuso di maggioranza, peraltro riferibile esclusivamente alle delibere assembleari;
la pretesa risarcitoria era destituita di fondamento per mancanza di correlazione tra diritto asseritamente leso e danno asseritamente patito, assenza di prova che se avesse partecipato alla gara si CP_1
sarebbe aggiudicata la concessione, natura di danno riflesso e non diretto.
In corso di causa è intervenuta - società costituita dalla Parte_3 Parte_1
quale socio unico, che vi ha conferito la propria partecipazione in ATIVA - che ha fatto
[...]
proprie le difese di parte attrice.
Con sentenza n. 4660/2022 pubblicata il 30.11.2022, il Tribunale di Torino – Sezione Specializzata in materia di Imprese, ha respinto le domande proposte da e Parte_1 Parte_3
rilevando che:
[...]
-la legittimazione del socio ad impugnare le delibere del C.d.A. ex art. 2388 comma 4 c.c. è limitata alle ipotesi in cui sia in discussione un pregiudizio ad un suo diritto soggettivo, esclusi meri interessi,
pagina 4 di 10 aspettative o altre posizioni soggettive;
si deve trattare della lesione diretta di un diritto soggettivo, patrimoniale o amministrativo, che appartiene al socio in ragione della partecipazione alla compagine sociale e quindi uti socii;
-i motivi di impugnazione della delibera dedotti in giudizio attengono alle finalità istituzionali della
; il diritto sotteso all'impugnazione è stato prospettato nel senso che la Parte_1 partecipazione dell'ente in ATIVA è preordinata al conseguimento dell'oggetto sociale e quindi funzionale alla realizzazione di una gestione pubblica efficiente nel settore della manutenzione viaria e della gestione del traffico, e la decisione di non partecipare alla gara avrebbe impedito all'ente di perseguire i propri fini nell'interesse della collettività;
-la tesi confonde il piano dei doveri istituzionali con quello dei diritti soggettivi, spettanti all'attrice quale socio di società di capitali;
tale finalità non costituisce un diritto, come sotteso dall'art. 2388 c.c.
e interpretato da dottrina e giurisprudenza, individuando attività o funzioni esterne alla società, a cui la
è tenuta quale ente preposto alla cura del sistema viario e stradale, quindi estranee Parte_1
alla categoria dei diritti del socio;
la decisione di non partecipare alla gara non intacca i diritti dell'attrice, non assumendo alcun rilievo diretto nelle prerogative sociali alla stessa spettanti quale socia di ATIVA;
-la natura “pubblica” del socio non costituisce circostanza che giustifica una diversa interpretazione della normativa e non spettava ad farsi carico dell'attività istituzionale della CP_1 [...]
; Parte_1
-non vi è congruenza tra il pregiudizio lamentato da parte attrice, costituito dal diminuito valore della partecipazione azionaria e dalla riduzione di redditività derivante dalla gestione della tratta, e il diritto che si assume leso riguardante le finalità istituzionali;
-inoltre il pregiudizio che consente l'impugnazione della delibera da parte del socio deve connotarsi come lesione diretta e immediata del diritto e quindi costituisce una condizione che può essere concretamente accertata nelle sue conseguenze, secondo le ordinarie categorie di danno emergente e lucro cessante;
parte attrice non ha offerto elementi per poter affermare che qualora avesse CP_1
optato per la partecipazione alla gara, ne sarebbe uscita vittoriosa, e al contrario le criticità descritte parevano già indicative di una situazione non favorevole;
peraltro il danno lamentato declina l'accertamento da parte del giudice ad un piano ipotetico e connesso a variabili di incerto sviluppo;
quand'anche si potesse affermare la sussistenza in capo all'attrice di un diritto soggettivo strettamente collegato alla decisione di partecipare al bando e non al suo esito vittorioso, il pregiudizio subito si configurerebbe come un danno riflesso o una mera perdita di chance.
pagina 5 di 10 Con atto di appello ritualmente notificato, la Parte_5
hanno impugnato la sentenza del Tribunale, chiedendone la riforma per i motivi di seguito
[...]
illustrati e formulando le conclusioni riportate in epigrafe.
costituendosi, ha contestato l'ammissibilità e la fondatezza dei motivi di appello, di cui CP_1
ha chiesto il rigetto con conferma della sentenza impugnata;
in via di appello condizionato incidentale, per il caso di accoglimento dell'appello principale, ha riproposto le eccezioni processuali formulate in primo grado e ritenute assorbite in sentenza, formulando le conclusioni riportate in epigrafe.
II. L'appello è articolato nei seguenti motivi di impugnazione.
Con il primo motivo - “Errata valutazione circa la sussistenza del diritto alla tutela del Socio pubblico di minoranza ed alla tutela dei fini della stessa - le appellanti lamentano che la sentenza CP_1
è errata laddove non ritiene sussistere nella fattispecie alcuna violazione della tutela del socio pubblico di minoranza;
allegano che: il Tribunale non ha tenuto in alcuna considerazione il ruolo del socio di minoranza in una società che ha i connotati di una società mista a capitale pubblico-privato, intesa come forma di collaborazione tra P.A. e privati nella gestione di un servizio pubblico;
va ribadito il legame tra le funzioni di e l'ambito di competenza della in materia CP_1 Parte_1
di trasporti e viabilità, come evidenziato in sede di delibera del Consiglio Metropolitano di che Pt_1
ha deciso di mantenere la partecipazione in nel caso in esame la e CP_1 Parte_1
Contro hanno impugnato la delibera per tutelare il proprio diritto di socio pubblico e non solo un interesse economico, infatti la mancata partecipazione alla gara non ha permesso alle medesime di perseguire i propri fini istituzionali volti all'interesse dell'intera comunità metropolitana, meritevoli di essere tutelati ex art. 2388 c.c.; la tesi trova riscontro nella disciplina delle società miste pubblico- privato il cui nucleo essenziale si ricava da quanto disposto dall'art. 4 comma 2 lett. c) del D. Lgs.
175/2016 (Testo unico delle società partecipate), laddove precisa che la finalità perseguibile dalla P.A. mediante l'acquisizione di partecipazioni societarie fa riferimento alla finalità tipica della società mista di organizzare e gestire un servizio di interesse generale attraverso lo strumento societario;
la partecipazione in del socio pubblico non è espressione di un mero interesse economico, CP_1
ma ha valenza di conseguimento di un interesse pubblico alla realizzazione di un servizio di interesse generale, quale è la gestione di una rete autostradale insistente nell'area dell'ente; inoltre, contrariamente da quanto sostenuto dalla controparte, nel caso di specie non vi erano ostacoli che impedissero la partecipazione della società alla gara, avendo ATIVA (o potendo avere) tutti i requisiti per la partecipazione;
pertanto la decisione del C.d.A. di non partecipare era espressione della posizione dei soci di maggioranza, non ha permesso al socio di minoranza di Parte_1
pagina 6 di 10 di perseguire i propri scopi istituzionali e ha sostanzialmente impedito la prosecuzione CP_3 dell'attività di una volta subentrato l'aggiudicatario, ponendosi in contrasto con l'oggetto CP_1 sociale di quest'ultima.
Con il secondo motivo – “Errata valutazione di fatto e di diritto circa la natura del pregiudizio subito dal socio pubblico, ed omessa valutazione in diritto circa l'obbligo gestorio in capo ad - CP_1
le appellanti lamentano che il Tribunale ha errato nel sostenere che il pregiudizio che giustifica la reazione del socio ex art. 2388 c.c. è una condizione che può essere accertata nelle categorie di danno emergente e lucro cessante e che parte attrice non ha offerto elementi per provare che, se avesse partecipato alla gara, ne sarebbe uscita vittoriosa;
allegano che: l'utilizzo delle categorie di CP_1 danno emergente e lucro cessante per valutare l'esistenza del pregiudizio del socio di minoranza è del tutto fuori luogo, e l'esito della gara laddove avesse partecipato è irrilevante, poiché CP_1
l'impugnativa della delibera non è stata proposta perché ne sarebbe uscita vittoriosa, ma perché CP_1
la scelta di non partecipare aveva pregiudicato il socio pubblico di minoranza, indipendentemente dall'eventuale e successivo esito, che non spettava a parte attrice provare in quanto irrilevante;
il
Tribunale non ha valutato che il C.d.A. di era venuto meno all'obbligo gestorio, in quanto la CP_1 decisione di non partecipare alla gara non trovava fondamento nell'interesse della società, ma nella volontà dei soci di maggioranza di perseguire il proprio interesse egoistico di partecipare alla gara mediante soggetti terzi, da essi partecipati o controllati;
il C.d.A., recependo pedissequamente le decisioni dei soci di maggioranza, ha violato il disposto dell'art. 2380 bis comma 1 c.c. nella misura in cui non ha assunto una propria ed autonoma decisione gestoria nell'interesse della società; tale comportamento ha integrato il c.d. abuso di maggioranza, che si può concretizzare anche nei consigli di amministrazione con annullabilità della delibera;
il Tribunale non ha inoltre valutato il pregiudizio subito dalle odierne appellanti, in quanto la delibera impugnata è stata fonte di un pregiudizio diretto per il socio, avendo questo riportato danni di natura economica e patrimoniale che possono individuarsi nella significativa riduzione del valore della partecipazione, attesa la scelta di non continuare a gestire una tratta autostradale molto importante per il territorio della provincia torinese, e nella significativa riduzione della redditività derivante dalla gestione in concessione della tratta;
ai fini della quantificazione è stata prodotta la relazione di stima allegata all'atto costitutivo di Parte_3
e chiesta c.t.u..
[...]
eccependo preliminarmente l'inammissibilità dei motivi perché non attinenti ai capi di CP_1
sentenza impugnati, nel merito ha replicato ribadendo le argomentazioni svolte nel primo grado di giudizio e la motivazione della sentenza che le ha accolte, aggiungendo che: il richiamo all'art. 4
pagina 7 di 10 comma 2 lett. c) del D.Lgs. 175/2016, oltre ad essere inammissibile perché nuovo, è del tutto irrilevante perché la norma individua semplicemente le condizioni alle quali le amministrazioni pubbliche possono acquistare e mantenere partecipazioni in società; il fine istituzionale perseguito del socio pubblico non è il fine della società e il perseguimento, da parte dell'ente pubblico, del proprio fine istituzionale non integra diritto soggettivo ex art. 2388 comma 4 c.c.; controparte sostiene che l'impugnativa della delibera non avrebbe nulla a che vedere con l'esito della gara, ma il pregiudizio lamentato è evidentemente correlato all'esito della gara e anche nell'atto di appello si allega che la decisione di non proseguire nella gestione della tratta è stata causa di ingenti danni;
in ogni caso parte appellante non impugna il capo della sentenza che ritiene che il pregiudizio subito dall'attrice si configurerebbe comunque come un danno riflesso o una perdita di chance, con superamento dei motivi di gravame.
I motivi di appello, da esaminarsi congiuntamente, sono infondati.
La delibera del consiglio di amministrazione di è stata impugnata ai sensi dell'art. 2388 CP_1
comma 4 c.c., dalla socia , cui è subentrata nel corso del giudizio Parte_1 [...]
Parte_3
L'art. 2388 c.c., rubricato “Validità delle deliberazioni del consiglio”, dispone al comma 4 che “Le deliberazioni che non sono prese in conformità della legge o dello statuto possono essere impugnate solo dal collegio sindacale e dagli amministratori assenti o dissenzienti entro novanta giorni dalla data della deliberazione…Possono essere altresì impugnate dai soci le deliberazioni lesive dei loro diritti;
si applicano in tal caso, in quanto compatibili, gli articoli 2377 e 2378”.
Al fine di garantire la stabilità delle decisioni del consiglio di amministrazione e di non paralizzare la gestione societaria, il legislatore limita il potere di impugnare la delibera contraria a legge o statuto, al collegio sindacale e agli amministratori assenti o dissenzienti.
Al socio non è invece consentito impugnare la delibera contraria a legge o statuto, se non nel caso in cui la stessa sia lesiva dei suoi diritti.
E la delibera è lesiva dei diritti del socio, come statuito dalla giurisprudenza richiamata nella sentenza del Tribunale, non censurata sul punto in appello e condivisa da questa Corte, quando comporta (i) una lesione diretta, e non meramente riflessa, (ii) di un diritto soggettivo, patrimoniale o amministrativo, e non di un mero interesse, (iii) che appartiene al socio in ragione della partecipazione alla compagine sociale e quindi uti socii.
Parte appellante non fa valere la lesione di un proprio diritto soggettivo quale socio, che non individua in alcun modo, ma la lesione di un interesse concernente i propri doveri istituzionali in materia di pagina 8 di 10 trasporti e viabilità; allega infatti che la decisione di non partecipare alla gara non ha permesso di perseguire i propri fini istituzionali volti all'interesse dell'intera comunità metropolitana.
E la lesione non è diretta, ma meramente riflessa della lesione dell'interesse della società; viene invero lamentato che la delibera ha impedito la prosecuzione dell'attività di una volta subentrato CP_1
l'aggiudicatario, ponendosi in contrasto con l'oggetto sociale di quest'ultima e in contrasto con l'interesse dell'ente pubblico socio di proseguire tramite la s.p.a. l'attività di gestione in concessione.
Il fatto che l'interesse che si assume leso sia un interesse pubblico e che la sia un Parte_1 ente pubblico, non incide sulla disciplina dell'impugnabilità delle delibere del consiglio di amministrazione di una s.p.a., quale è ATIVA;
se l'ente pubblico sceglie di perseguire alcune delle proprie finalità istituzionali mediante partecipazione in una s.p.a., è sottoposto alla disciplina dettata dal codice civile per tale società.
Nessuna deroga introduce l'art. 4 comma 2 lett. c) del D. Lgs. 175/2016 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica), invocato da parte appellante, trattandosi di normativa che si limita ad individuare le condizioni alle quali le amministrazioni pubbliche possono acquistare e mantenere partecipazioni in società.
Né rilevano, ai fini che qui interessano, le ragioni per cui il di ha Controparte_4 Pt_1
deliberato di mantenere la partecipazione di minoranza in CP_1
Sono infondate le allegazioni di parte appellante secondo cui, sotto il profilo del danno economico, sarebbe irrilevante l'esito presumibile della gara nel caso in cui vi avesse partecipato. CP_1
Con l'impugnazione della delibera, la ha proprio dedotto che il danno economico è Parte_1 consistito nella riduzione di valore della sua partecipazione “attesa la scelta degli amministratori di di non continuare ad amministrare una tratta autostradale molto importante, non avendo CP_1 partecipato alla gara” e nella riduzione della redditività “derivante dalla gestione in concessione della medesima tratta”, ove appare evidente che il danno consegue alla mancata prosecuzione della gestione in concessione e quindi alla mancata aggiudicazione conseguente alla mancata partecipazione alla gara.
In mancanza di aggiudicazione, l'attività di di gestione della tratta in concessione sarebbe CP_1
comunque cessata, anche se il C.d.A. avesse deliberato la partecipazione al bando, con conseguente assenza del danno economico allegato.
Diviene pertanto rilevante valutare l'esito presumibile della gara, con riferimento al quale nessun elemento di prova è stato fornito dall'impugnante (come risulta pacifico in appello, non avendo parte appellante sostenuto l'esistenza di prove in tal senso ma l'irrilevanza della circostanza).
Tutte le ulteriori deduzioni svolte nei motivi di appello, attinenti all'illegittimità della delibera, sono irrilevanti in quanto assorbite dalle considerazioni che precedono.
pagina 9 di 10 L'appello viene conseguentemente rigettato e la sentenza impugnata viene confermata.
III. Le spese di lite del presente giudizio d'appello seguono la soccombenza e sono poste a carico di parte appellante;
le stesse vengono liquidate, ai sensi del D.M. 55/2014 come modificato con D.M.
147/2022, tenuto conto del valore di causa (indeterminabile di particolare importanza) e dell'attività svolta (con esclusione della fase istruttoria), nei seguenti importi, corrispondenti ai valori medi:
€ 4.389,00 per fase di studio, € 2.552,00 per fase introduttiva, € 7.298,00 per fase decisionale, per totali
€ 14.239,00 per compensi;
oltre al 15% rimborso forfettario spese, al contributo unificato, CPA e IVA se dovuta.
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 13 comma 1 quater D.P.R. n. 115/2002 la parte appellante è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione principale.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Torino, Sezione Quinta Civile, Specializzata in Materia di Impresa, ogni altra istanza, eccezione e deduzione respinta, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello proposto da avverso la Parte_5
sentenza n. 4660/2022 del Tribunale di Torino – Sezione Specializzata in Materia di Impresa, pubblicata il 30.11.2022, che per l'effetto conferma.
Condanna parte appellante al pagamento delle spese processuali del giudizio d'appello a favore di parte appellata, che liquida in € 14.239,00 per compensi, oltre a 15% rimborso forfettario spese, contributo unificato, CPA e IVA se dovuta.
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 13 comma 1 quater D.P.R. n. 115/2002 la parte appellante è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione principale.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del 7.2.2025 dalla Quinta Sezione Civile della Corte
d'Appello.
Il Consigliere estensore La Presidente
Dott.ssa Silvia Orlando Dott.ssa Emanuela Germano Cortese
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