Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 08/04/2025, n. 1567 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1567 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno
Seconda Sezione Civile in persona del Giudice dott.ssa Daniela Quartarone ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero 2101 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2018 promossa da
(c.f. ), in qualità di titolare Parte_1 C.F._1
dell'AZIENDA AGRICOLA LA SALZA DI DE ON AR (p.i.
), con i proc. dom. avv.ti Antonio Caiazzo e Barbara Cremona, delega in P.IVA_1
atti
-attore opponente- contro
, in persona del legale rappresentante pro tempore, e per essa la CP_1
mandataria (già in persona del legale CP_2 CP_3
rappresentante pro tempore, con il proc. dom. avv.to Antonella Merola, delega in atti
-convenuta opposta- all'esito della discussione con scambio di note ha pronunciato
SENTENZA
a norma degli artt. 281 sexies, comma 3, c.p.c. e 23 bis L. n. 56/2024
CONCISA ESPOSIZIONE DE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
L'attore ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 193/2018, emesso pagina 1 di 6
Banca opposta di € 65.975,76 a titolo di saldo (i) del finanziamento chirografario n.
4358308 del 09.08.13 con capitale erogato di euro 58.000,00 e durata pari a mesi 84 (di cui si assumeva la debenza per la cifra complessiva pari ad € 53.775,84); (ii) del finanziamento chirografario n. 4358462 del 09.08.13 con capitale erogato di euro
15.000,00 e durata pari a 12 mesi (di cui si assumeva la debenza di € 12.199,91).
Deduceva al riguardo l'opponente: la sussistenza dell'usura contrattuale: la contraddittorietà del contratto di finanziamento n. 4358462 per via della discrasia tra la l'indicazione della somma oggetto di finanziamento (€ 106.132,50) e quella effettivamente erogata ed indicata nel piano di ammortamento (€ 15.000,00);
l'esistenza di vizi nei contratti di conto corrente (n. 102781746 e n. 102781718) per via dell'applicazione di interessi anatocistici, di Commissioni di Massimo Scoperto e di oneri non pattuiti.
Concludeva quindi per la revoca del decreto opposto con accertamento della usurarietà degli interessi applicati e, conseguentemente, della gratuità dei finanziamenti, con condanna della controparte al risarcimento del danno.
Costituitasi, la Banca convenuta contestava la fondatezza dell'opposizione.
Confutava l'allegazione avversaria relativa all'applicazione di interessi usurari in quanto fondata su una inammissibile sommatoria tra interessi corrispettivi e moratori.
Precisava poi che l'errore materiale contenuto nel contratto di finanziamento circa l'importo da erogarsi non poteva inficiare in alcun modo la validità del medesimo, in quanto rilevabile ictu oculi, e ribadiva la legittimità della pattuita capitalizzazione trimestrale degli interessi trattandosi di rapporti di conto corrente instaurati dopo il
30.6.2000.
Eccepiva infine la genericità delle contestazioni relative alla commissione di massimo scoperto ed agli oneri accessori e concludeva per il rigetto dell'opposizione.
Concessa la provvisoria esecuzione del decreto opposto con provvedimento del pagina 2 di 6 2.5.2018, introdotta la mediazione ed espletata consulenza tecnica di ufficio dal precedente giudice assegnatario, la causa veniva assegnata alla scrivente con decreto presidenziale del 9.9.2024 e discussa, ex art. 281 sexies c.p.c., con scambio di note all'udienza del 6.3.2025 alla quale il Tribunale si riservava, ex art. 281 sexies, comma 3,
c.p.c. il deposito della sentenza nei successivi 30 giorni.
L'opposizione è infondata per avere la consulenza espletata escluso l'applicazione di interessi usurari ai finanziamenti de quibus.
Al riguardo, infatti, l'ausiliario ha concluso nel senso cheanche nell'ipotesi in cui si è tenuto conto ai fini del calcolo del TAEG di tutti i costi relativi alle due polizze assicurative sottoscritte in data 09.08.2013, la scrivente CTU non ha rilevato, sia con riferimento agli interessi corrispettivi che agli interessi moratori, usura originaria per entrambi i finanziamenti oggetto di causa (cfr. foglio 18 relazione dott. del 6.7.2022). Persona_1
La compiutezza dell'indagine condotta rende condivisibili le predette conclusioni.
Invero, come precisato dal ctu, l'analisi è stata condotta valutando singolarmente
l'usurarietà del tasso di interesse convenzionale e del tasso di mora, non riscontrando di fatto in entrambi i casi il superamento della relativa soglia di legge.
La medesima verifica è stata poi condotta sui suddetti finanziamenti chirografari, includendo nel calcolo del TAEG anche i costi relativi alle due polizze assicurative;
ciò si è reso necessario in quanto, sia la polizza per Morte e Invalidità Permanente Totale sottoscritta con “
[...]
” sia la polizza per Inabilità Temporanea Totale da Infortunio o Malattia Controparte_4
sottoscritta con “Incontra Assicurazioni S.p.A.”, sebbene indichino esplicitamente l' adesione facoltativa da parte dell'assicurato, sono state tutte sottoscritte il 09.08.2013, ovvero nella medesima data di sottoscrizione di entrambi i finanziamenti.
Nonostante, però, tale inclusione la scrivente CTU non ha rilevato, anche in questa ipotesi alternativa, usura originaria per entrambi i finanziamenti oggetto di causa sia con riferimento agli interessi corrispettivi sia con riferimento agli interessi di mora.
Pertanto il debito finale dell'Azienda agricola “La Salza” di Delle Donne Gerardo nei confronti dell' viene a determinarsi in complessivi € 66.766,01, di cui € 54.026,35 relativi al CP_1
pagina 3 di 6 finanziamento chirografario n. 4358308 ed € 12.739,66 relativi al finanziamento chirografario
n. 4358462 (cfr. foglio 20 rel. cit.).
Nei propri atti conclusivi parte opponente ha però chiesto la rinnovazione della consulenza deducendo, sulla scorta delle osservazioni del proprio consulente di parte, che il regime di capitalizzazione composto, desumibile dal piano di ammortamento dei contratti di mutuo, apportava un'ulteriore costo per il contraente, da intendersi quale costo occulto, ed avrebbe dovuto perciò essere inserito nel calcolo del TEG, unico indicatore valido ai fini della rilevazione dell'usura, da raffrontarsi poi al TSU relativo al D.M. del periodo di riferimento.
L'assunto non può essere condiviso.
Non solo infatti il ctu aveva già replicato a tale osservazione ribadendo che “le
Istruzioni dettate dalla Banca d'Italia nell'agosto del 2009 più volte richiamate nel corso della presente non contemplano tale voce tra i costi da includere nel calcolo del
TEG” (cfr. foglio 22 rel. cit.), ma non può nemmeno dubitarsi della liceità del piano di ammortamento c.d. alla francese con esclusione di ogni effetto anatocistico.
Sul punto infatti, con sentenza n. 15130/2024, la Suprema Corte ha affrontato la questione chiarendo che la differenza tra i due piani di ammortamento (alla francese o all'italiana) non dipende dal fatto che il tasso di interesse effettivo nel caso di ammortamento “alla francese” sia complessivamente maggiore di quello nominale.
Piuttosto, tale effetto è riconducibile alla scelta concordata del tempo e del modo di rimborso del capitale. Le rate iniziali dell'ammortamento “alla francese” prevedono interessi più elevati poiché il capitale non ancora restituito è maggiore.
Nell'ammortamento “all'italiana”, invece, il capitale viene abbattuto più velocemente, con il pagamento di rate iniziali più alte, e quindi gli interessi sul capitale residuo inferiore sono inevitabilmente più bassi.
La predetta pronuncia ha sottolineato inoltre che il maggior carico di interessi derivante dall'ammortamento “alla francese” non è dovuto a un fenomeno di moltiplicazione tecnica degli interessi (anatocismo), ma è il naturale effetto della scelta pagina 4 di 6 di prevedere un piano di rimborso con rate costanti. Questa scelta non influisce sul
TAN e sul TAEG, che devono essere e sono stati esplicitati nel contratto.
Infine, deve convenirsi con parte opposta nel rilevare che l'errore materiale contenuto all'art. 3 del contratto di n. 4358462 non può incidere sulla validità dello stesso per essere pacifico tra le parti e documentato dagli estratti conto (all. 5 convenuta) che il capitale mutuato era di € 15.000,00, come indicato nel piano di ammortamento, e non di € 106.132,00.
Le doglianze attoree circa una illegittima capitalizzazione di interessi anatocistici e di
CSM, come anche di oneri non pattuiti, sui c/c non possono invece essere oggetto di alcun vaglio attesa la loro estrema genericità e l'assenza di ogni tempestiva specificazione delle medesime, non avendo l'opponente dato corso alla riserva di meglio articolare e circostanziare tale eccezione nel corso delle memorie ex art. 183, co. 6, c.p.c. formulata in citazione (cfr. foglio 21 citazione).
L'attore avrebbe dovuto infatti allegare dettagliatamente le clausole contrattuali di cui deduceva la nullità e dare specifica indicazione del modo e della misura in cui le diverse voci di indebito erano state illegittimamente computate dalla banca (c.d. onere di contestazione specifica)
In definitiva, quindi, se parte convenuta ha provato l'erogazione del credito, parte opponente non ha al contrario dimostrato l'estinzione del proprio debito.
Il decreto va pertanto confermato.
Le spese di lite liquidate come da dispositivo seguono la soccombenza.
P.Q.M.
il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda, istanza o eccezione disattesa, così provvede: rigetta l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 193/2018 reso inter partes dal
Tribunale di Salerno in data 19-23.1.2018 e dichiarato provvisoriamente esecutivo in data 2.5.2019 che, per l'effetto, conferma; condanna , in qualità di titolare dell'Azienda Agricola La Salza Parte_1
pagina 5 di 6 di , alla refusione in favore di parte convenuta opposta delle Parte_1
spese di lite che si liquidano in € 9.142,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge;
pone definitivamente a carico di parte opponente gli onorari di ctu liquidati con decreto del 7.7.2022.
Così deciso in Salerno, lì 8.4.2025
IL GIUDICE
Daniela Quartarone
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