Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 04/06/2025, n. 1213 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1213 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Nola, dott. Francesca Fucci ha pronunziato all'udienza del 04/06/2025 la seguente
SENTENZA
Nella Causa iscritta al N° 4802/2024 R.G. sez. LAVORO/PREVIDENZA
TRA
, rapp.ta e difesa dall'Avv. LUCIA CASABURO;
Parte_1
E
in persona del suo legale rappresentante p.t. difeso dall'avv. ELISA NANNUCCI;
CP_1
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 17/07/2024, ai sensi dell'art. 445bis 6° comma C.P.C., la parte ricorrente in epigrafe, dopo aver ritualmente contestato le conclusioni del CTU, nell'ambito del procedimento per A.T.P. introdotto al fine di ottenere il riconoscimento dell'assegno di invalidità ha proposto il giudizio di merito rilevando l'erroneità della consulenza tecnica, svolta durante il procedimento di ATP, ed affermando la sussistenza del requisito sanitario.
Ha dedotto la ricorrente di essere affetta da “Ipertensione arteriosa, arteriopatia arti inferiori, insufficienza coronarica, mastopatia fibrocistica, depressione, artrosi diffusa, utero fibramatoso, dislipidemia, displasia fibroadenomicistica e da altre patologie risultanti dalla documentazione medica allegata”. Tanto premesso, la parte ricorrente ha chiesto l'accertamento del diritto alla prestazione invocata, con vittoria delle spese del giudizio. Si costituiva l' convenuto il quale, sulla base di varie argomentazioni giuridiche, CP_2 chiedeva dichiararsi l'inammissibilità e comunque il rigetto del ricorso con vittoria delle spese del giudizio. All'odierna udienza la causa veniva decisa con la presente sentenza ai sensi dell'art. 429 C.P.C. comma 1° a seguito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.
Preliminarmente va rilevato che sono stati rispettati i termini concessi dalla legge per contestare gli esiti dell'ATP e proporre il giudizio de quo. L'art 445 bis cpc prevede al comma 6: “Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”. Occorre pertanto esaminare se le deduzioni formulate dalla parte ricorrente rivestano il carattere
A parere di chi scrive si ha specificità delle contestazioni ogni qual volta la parte contesti le conclusioni del CTU adducendone l'erroneità sotto un profilo scientifico, o perché non rispondenti alla condizione patologica della parte, che, di contro, verte in diverse condizioni, o perché di per sé incongruenti, ma sempre argomentandone con chiarezza le ragioni concrete. Nel caso de quo il detto requisito è soddisfatto.
Quanto al merito, osserva il giudicante che le censure mosse dal ricorrente alla consulenza tecnica espletata nel giudizio di ATP sono, prima facie, destituite di fondamento.
Ed infatti, da una attenta lettura del detto elaborato peritale -corretto dal punto di vista logico e tecnico, pertanto, pienamente condiviso da questo Tribunale- emerge in tutta evidenza che il consulente, nel valutare il complesso morboso da cui la ricorrente è affetta, lo ha considerato nella sua globalità motivando ampiamente sulle generali condizioni della parte e, contrariamente a quanto apoditticamente sostenuto in ricorso, valutando correttamente le patologie di cui è affetta la ricorrente.
F motivando le proprie Persona_1 Per_2 conclusioni sulla base della documentazione agli atti, nonché alla luce di un attento esame obiettivo, ha ritenuto la ricorrente soggetto “invalido civile” nella misura del 68% a decorrere dalla data della domanda amministrativa.
Parte ricorrente, con la proposta opposizione, contestava le risultanze della consulenza tecnica per aver il CTU attribuito alla patologia a carico dell'apparato osteoarticolare una percentuale del 16% senza fare riferimento ad alcun codice, nonché per avere attribuito una percentuale del 20% al disturbo depressivo, denunciando, altresì, l'omessa valutazione della displasia fibroadenomicrocistica, con presenza di linfonodi simil-reattivi.
Tale critiche ad avviso del giudicante non sono giustificate alla luce di quanto emerso nel corso dell'esame obiettivo oltre che dalla documentazione medica depositata agli atti. Per quanto riguarda la patologia osteoarticolare caratterizzata da manifestazioni di degenerazione artrosica, appare equa la valutazione del ctu che ha ascritto a tale patologia una percentuale di invalidità del 16%, verosimilmente applicando analogicamente il codice 7010 (“Anchilosi del rachide lombare”; tenuto conto che le ripercussioni funzionali accertate nel caso di specie sono ben lontane dal quadro dell'anchilosi. Quanto alla valutazione della depressione endoreattiva, per la quale parte istante invoca, in applicazione del codice 2205, il riconoscimento di una percentuale del 25%, il CTU in considerazione del tipo di affezione psichica ha ritenuto opportuno assegnare alla stessa una percentuale di invalidità del 20%, richiamando i codici 2204-2205; ne deriva che la parte si è limitata in parte qua a contrapporre la propria personale valutazione in termini di una maggior gravità della medesima patologia che, per quanto si dirà, non può trovare spazio nella presente sede.
Venendo alla documentazione sanitaria depositata in fase di opposizione dalla quale la parte vorrebbe inferire l'esistenza di una patologia di interesse senologico, segnatamente referto dell'eco mammaria bilaterale del 18/01/2022 e della mammografia del 16/12/2022, si rileva come dalla prima risultavano “sparse formazioni cistiche millimetriche che non evidenziano segni di malignità” e dalla seconda “calcificazioni bilaterali benigne”, per cui allo stato non si è in presenza dell'insorgenza di alcuna patologia dotata di una qualche espressività clinica tale da doverle riconoscere una percentuale di invalidità.
In definitiva, le censure sollevate dalla parte ricorrente non denunciano precise carenze o deficienze diagnostiche, ovvero affermazioni illogiche o scientificamente errate, bensì semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'incidenza e l'entità del dato patologico, ed il valore diverso allo stesso attribuito dalla parte, sicché non si ravvisano i presupposti per una rinnovazione. Si verte, insomma nell'ipotesi di cd. mero dissenso diagnostico, in cui le contestazioni non evidenziano deficienze diagnostiche o affermazioni scientificamente errate della perizia, bensì difformità nella valutazione della condizione sanitaria della parte (###
Roma, sez. lav., 2 maggio 2017; Cass., n. 11054/2003; Cass, n. 7341/2004, Cass. 3519/2001;
(Cass, n. 2151/2004, Cass. 7273/2011).
Le critiche alla CTU sono il frutto di divergenti valutazioni medico-legali, espresse in modo tale da non essere suffragate da elementi obiettivi, documentali o logici idonei a porre in dubbio le convincenti valutazioni e conclusioni cui è pervenuta la CTU disposta in precedenza, in cui si valutano adeguatamente le patologie di cui è affetta la periziata, avendo il Ctu esaustivamente, diffusamente e congruamente esposto nell'elaborato peritale le ragioni per le quali alla ricorrente vada riconosciuto esclusivamente un grado di invalidità del 68%. Quanto poi alla documentazione sanitaria allegata dalla parte ricorrente alle note di udienza del
28/05/2025 deve rilevarsi che trattasi di documentazione già depositata in allegato al ricorso in opposizione da cui non è possibile desumere un effettivo aggravamento delle condizioni di salute della parte.
Da ciò discende che un eventuale approfondimento a mezzo di una c.t.u. avrebbe, nella specie, una inammissibile funzione meramente esplorativa e sostitutiva degli oneri di parte.
Il ricorso va in conclusione rigettato. Alla luce dell'art. 152 disp. att. c.p.c. e della dichiarazione allegata al ricorso, dichiara irripetibili le spese di lite. Pone le spese di CTU a carico dell' come da separato decreto. CP_1
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
- respinge la domanda e per l'effetto accerta l'insussistenza dei requisiti per il riconoscimento dell'assegno di invalidità; CP_
- dichiara irripetibili le spese di lite. Pone le spese di CTU a carico dell' come da separato decreto. Si comunichi.
Così deciso in Nola il 04/06/2025
IL GIUDICE
Dott. ssa Francesca Fucci