Sentenza 4 novembre 2016
Massime • 1
In tema di mutuo consenso alla risoluzione del rapporto di lavoro, non è sufficiente il mero decorso del tempo fra il licenziamento e la relativa impugnazione giudiziale, essendo necessario il concorso di ulteriori e significative circostanze, della cui allegazione e prova è gravato il datore di lavoro; non costituiscono, da sole, circostanze significative idonee ad integrare la fattispecie di tacita risoluzione consensuale l'avere il lavoratore, nelle more, percepito il tfr, ovvero cercato o reperito un'altra occupazione.
Commentario • 1
- 1. Risoluzione consensuale rapporto di lavoro: CassazioneRedazione · https://www.laleggepertutti.it/ · 7 aprile 2021
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 04/11/2016, n. 22489 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22489 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2016 |
Testo completo
. 4 NOV. 2016 AULA 'A' 22489/ 1 6 T T I R I D E T N Oggetto E S REPUBBLICA ITALIANA E L L O B IN NOME DEL POPOLO ITALIANO E T N E S E LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE E R. G. N. 16164/2014 Cron 22489 N O I Z A R SEZIONE LAVORO T S I G E R Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: E T Rep. N E S E Presidente Ud. 22/09/2016 Dott. VITTORIO NOBILE Rel. Consigliere PU Dott. ANTONIO MANNA Dott. ADRIANO PIERGIOVANNI PATTI Consigliere - Consigliere Dott. LUCIA ESPOSITO Dott. GIUSEPPINA LEO Consigliere ilolda ha pronunciato la seguente V SENTENZA sul ricorso 16164-2014 proposto da: GI IA C.F. [...], domiciliata in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dallavvocato MARIA PIA LESSI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro 2016 SOLUTIONS ITALIA S.P.A. C.F. TRELLEBORG SEALING 3085 00101800498, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ENNIO QUIRINO VISCONTI 20, presso lo studio dell'avvocato FEDERICA D'ANGELO, rappresentata e difesa dall'avvocato GIANROCCO FERRARO, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 376/2014 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 08/04/2014 R.G.N. 842/2013; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/09/2016 dal Consigliere Dott. ANTONIO MANNA;
udito l'Avvocato LESSI MARIA PIA;
udito l'Avvocato COSTA ANDREA per delega verbale Avvocato FERRARO GIANROCCO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CARMELO CELENTANO che ha concluso per del secondo motivo del l'accoglimento del primo e ricorso, assorbiti gli altri. R.G. n. 16164/14 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza n. 342/13 il Tribunale di Livorno dichiarava inefficace il licenziamento intimato il 13.3.09 da Trelleborg Sealing Solutions Italia S.p.A. a LI TI, ordinandone la riammissione in servizio e condannando la società a pagarle le retribuzioni maturate dal 16.4.09, detratto l'aliunde perceptum. Con sentenza dell'8.4.14 la Corte d'appello di Firenze, in totale riforma della sentenza di prime cure, rigettava la domanda preliminarmente ravvisando un mutuo consenso delle parti, per fatti concludenti, alla risoluzione del rapporto, atteso che, dopo aver impugnato in via extragiudiziale il recesso, la lavoratrice aveva comunque trovato una nuova occupazione. Per la cassazione della sentenza ricorre LI TI affidandosi a quattro motivi. Trelleborg Sealing Solutions Italia S.p.A. resiste con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE 1- Il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1372 co. 1°, 1175 e 1375 c.c., per avere la Corte territoriale ravvisato un mutuo consenso alla risoluzione del rapporto per fatti concludenti sol perché nelle more tra l'impugnazione extragiudiziale (16.4.09), il tentativo di conciliazione innanzi alla D.P.L. e l'impugnazione giudiziale (21.1.11) LI TI aveva dovuto reperire altra occupazione (trovandosi da sola e con un figlio a carico) per sopravvivere in attesa di reperire documenti e fonti di prova affinché l'avvocato predisponesse il ricorso contro l'illegittimo licenziamento intimatole. Doglianza sostanzialmente analoga viene fatta valere con il secondo motivo di ricorso, sotto forma di violazione e falsa applicazione degli artt. 2727 e 2697 C.C. Il terzo motivo deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 416, e 437 c.p.c., nella parte in cui la sentenza impugnata non ha ritenuto preclusa perché tardiva l'eccezione di mutuo consenso sollevata dalla società. Il quarto motivo lamenta omesso esame di fatti decisivi per il giudizio aventi ad oggetto le ragioni dell'illegittimità del licenziamento fatte valere dalla lavoratrice.
2- I primi due motivi di ricorso da esaminarsi congiuntamente perché connessi sono fondati, che assorbe la disamina delle restanti censure. 1 2 R.G. n. 16164/14 Invero, la giurisprudenza di questa S.C. cui va data continuità è da tempo consolidata nello statuire che la mera inerzia del lavoratore non è di per sé sufficiente a far ritenere una risoluzione del rapporto per mutuo consenso. Affinché possa configurarsi una tale risoluzione è invece necessario che sia sulla base di ulteriori e significative circostanze una chiara e certaaccertata - - volontà comune di porre fine ad ogni rapporto lavorativo. Afferma (fra le altre) Cass. n. 9583/2011 che grava sul datore di lavoro, che eccepisca la risoluzione per mutuo consenso, l'onere di provare le circostanze da cui ricavare la volontà chiara e certa delle parti di far cessare definitivamente il rapporto di lavoro (v. ancora, ex aliis, Cass.
2.12.2002 n. 17070). Riepilogando, per aversi tacito mutuo consenso inteso. a risolvere o, comunque, a non proseguire il rapporto di lavoro non basta il mero decorso del tempo fra il licenziamento (o la scadenza d'un termine illegittimamente apposto) e la relativa impugnazione giudiziale, ma è necessario il concorso di ulteriori e significative circostanze della cui allegazione e prova è gravato il datore di lavoro (ovvero la parte che eccepisce un tacito mutuo consenso). Ora, non è indicativa d'un intento risolutorio la condotta di chi come avvenuto nel caso di specie - sia stato costretto ad occuparsi o comunque a cercare un'occupazione dopo aver perso il lavoro per cause diverse dalle dimissioni (cfr. Cass. n. 839/2010, in motivazione, nonché, in senso analogo, Cass. n. 15900/2005, in motivazione, nonché, più di recente, Cass. n. 21310/14) о abbia accettato il pagamento del TFR, trattandosi di comportamenti non interpretabili, per assoluto difetto di concludenza, come tacita dichiarazione di rinunzia al diritto. Infatti, per massima di comune esperienza, nelle more della preparazione d'un ricorso e di conclusione del relativo giudizio il lavoratore ha pur sempre l'urgenza di cercare una nuova fonte di sostentamento per sé e per la propria famiglia.
3- In conclusione, vanno accolti i primi due motivi, con assorbimento delle restanti censure. Ne consegue la cassazione della sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti, con rinvio, anche per le spese, alla Corte d'appello di Firenze in diversa composizione, che si atterrà al seguente principio di diritto: 2 3 R.G. n. 16164/14 Per aversi tacito mutuo consenso inteso a risolvere o, comunque, a non proseguire il rapporto di lavoro non basta il mero decorso del tempo fra il licenziamento e la relativa impugnazione giudiziale, ma è necessario il concorso di ulteriori e significative circostanze della cui allegazione e prova è gravato il datore di lavoro (ovvero la parte che eccepisce un tacito mutuo consenso). In нак da sole proposito non costituiscono significative circostanze l'avere il lavoratore, nelle more, percepito il TFR e/o cercato o trovato nuova occupazione>>.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo e il secondo motivo, dichiara assorbiti i restanti, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia, anche per le spese, alla Corte d'appello di Firenze in diversa composizione. Così deciso in Roma, in data 22.9.16. Il Consigliere estensore Dott. Antonio Manna Аваль Нати Il Presidente Dott. Vittorio Nobile Victoria While Il Funzionario Giudiziario Dott.ssa Donatella Depositato in Cancelleria A oggi, - 4 NOV...2016 M E R E R S P E T U Il Funzionario Giudiziario S R O Dott.ssa Donatella COLETTA C 育 3