Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 04/11/2016, n. 22489
CASS
Sentenza 4 novembre 2016

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In tema di mutuo consenso alla risoluzione del rapporto di lavoro, non è sufficiente il mero decorso del tempo fra il licenziamento e la relativa impugnazione giudiziale, essendo necessario il concorso di ulteriori e significative circostanze, della cui allegazione e prova è gravato il datore di lavoro; non costituiscono, da sole, circostanze significative idonee ad integrare la fattispecie di tacita risoluzione consensuale l'avere il lavoratore, nelle more, percepito il tfr, ovvero cercato o reperito un'altra occupazione.

Commentario1

  • 1Risoluzione consensuale rapporto di lavoro: Cassazione
    Redazione · https://www.laleggepertutti.it/ · 7 aprile 2021
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 04/11/2016, n. 22489
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 22489
Data del deposito : 4 novembre 2016

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