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Sentenza 24 maggio 2025
Sentenza 24 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 24/05/2025, n. 1341 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 1341 |
| Data del deposito : | 24 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 11845/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alessandra Cardarelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 11845/2023 promossa da:
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
), con il patrocinio dell'avv. PIERACCI PAOLO, elettivamente domiciliata in C.F._1
VIA CARDUCCI 13 56017 SAN GIULIANO TERME presso il difensore avv. PIERACCI PAOLO
OPPONENTI
contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. BERNARDONI ALDO, CP_1 P.IVA_2
elettivamente domiciliata in VIA OBERDAN 26 BOLOGNA presso il difensore avv. BERNARDONI
ALDO
OPPOSTA
Oggetto: Opposizione a d.i. n. 3103/2023
CONCLUSIONI DELLE PARTI
L'opponente così conclude come da nota 19.12.2024:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria richiesta: dichiarare la nullità e/o l'inesistenza e comunque revocare il decreto ingiuntivo n. 3103/2023 (R.G. n.
7294/23), emesso dal Tribunale di Bologna il 06.07.2023 e notificato il 07.07.2023; accertare che la nulla deve ad per le causali di cui al ricorso per Parte_1 CP_1
decreto ingiuntivo;
pagina 1 di 10 condannare in via riconvenzionale a pagare alla la somma di € CP_1 Parte_1
2.917,80 a titolo di note di credito non restituite ponendo eventualmente tale somma in compensazione con ciò che dovesse risultare dovuto ad CP_1 condannare in via riconvenzionale a pagare alla la somma di € CP_1 Parte_1
4.520,96 a titolo di restituzione di indebito ponendo eventualmente tale somma in compensazione con ciò che dovesse risultare dovuto ad CP_1
il tutto con condanna di al rimborso dei compensi legali e delle spese del presente CP_1 giudizio da liquidare in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario”.
L'opposta così conclude come da nota 17.12.2024:
“voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così giudicare:
NEL MERITO, IN VIA PRINCIPALE, dichiarare infondate in fatto ed in diritto tutte le domande svolte dagli attori opponenti, per i motivi e le causali indicati nella presente comparsa di risposta e, per l'effetto, rigettare tutte le domande svolte dalla stessa nei confronti di dato anche atto della certezza del credito azionato in sede CP_1
monitoria, confermare integralmente il male opposto decreto ingiuntivo n. 3103/2023 del 06/07/2023,
n. R.G. 7294/2023, del Tribunale di Bologna e, per l'effetto, condannare Parte_3
e il Sig. in proprio, nella sua qualità di socio accomandatario illimitatamente
[...] Parte_2
responsabile, in via sussidiaria e solidale, per le obbligazioni sociali, al pagamento, in favore di
della somma di € 18.859,87, oltre agli interessi moratori ex art. 5, d.lgs. 231/2002, CP_1
maturati dalla data di scadenza di ogni singola fattura insoluta sino al saldo ed alle successive spese occorrende, ovvero al pagamento della somma, maggiore o minore, che dovesse risultare effettivamente dovuta in corso di causa;
IN OGNI CASO, con vittoria di spese e compensi del presente giudizio, e delle successive occorrende spese”.
FATTO E DIRITTO
1.
Su ricorso di (d'ora in avanti, senza denominazione sociale) il Tribunale di Bologna, CP_1
con decreto ingiuntivo n. 3103/2023 emesso in data 6 luglio 2023, ingiungeva alla società
[...]
d'ora in avanti, senza denominazione sociale) e al socio accomandatario Parte_1 Pt_2 il pagamento, in solido, della somma di € 18.859,87, oltre interessi e spese, dovuta sulla base
[...]
delle fatture n. 412100218537 del 9 marzo 2021 e n. 412100413750 del 20 maggio 2021 (doc. 5
pagina 2 di 10 allegato al fascicolo monitorio), emesse e non saldate, per la fornitura di energia elettrica di cui all'accordo “business” stipulato tra le parti in data 24 aprile 2019.
AL DOLCEMENTE e proponevano tempestiva opposizione con atto di citazione Parte_2
notificato a mezzo pec il 13 settembre 2023, esponendo:
- che con il decreto opposto era stato erroneamente ingiunto a entrambi il pagamento, in via solidale, dell'importo di cui alle fatture citate, dal momento che i soci accomandatari godono per legge del beneficio della preventiva escussione del patrimonio sociale, sicché la responsabilità illimitata degli stessi per le obbligazioni sociali è stabilita in via sussidiaria (combinato disposto degli artt. 2304 e 2315
c.c.);
- che ai crediti portati dalle fatture azionate era applicabile il regime di prescrizione biennale introdotto con la Legge di Bilancio 2018, posto che i consumi risalivano ad oltre due anni prima della notifica del decreto ingiuntivo, a nulla rilevando l'atto di messa in mora del 22 marzo 2023, in quanto notificato oltre il decorso del biennio dall'emissione delle fatture e comunque oltre due anni dal sorgere del credito;
- che in ogni caso, i consumi di energia elettrica di cui veniva richiesto il pagamento risultavano già tutti fatturati al tempo del loro effettivo utilizzo, nonché regolarmente pagati;
- che infatti per le fatture in questione, emesse in virtù di un ricalcolo “per lettura precedentemente errata”, non erano stati specificati né il tipo di errore né a chi fosse imputabile né la modalità di rilevazione, con la conseguenza che, di fatto, erano state richieste somme ulteriori per consumi già fatturati e pagati;
- che tale circostanza era evincibile dall'esame delle fatture prodotte con i doc.ti da 4 a 16, relative al periodo da agosto 2019 a febbraio 2021, da cui potevano rilevarsi le letture stimate ed effettive dei vari
POD serviti da (in alcuni casi anche riconteggiate per “errata lettura”); CP_1
- che i pagamenti delle fatture relative al periodo da luglio 2019 a febbraio 2021 erano avvenuti a mezzo di bonifici (doc. 17) a seguito di una rateizzazione concordata con la società stessa (doc. 18), sicché le fatture azionate nella sede monitoria erano state emesse, alla fine del rapporto, nonostante avesse già incassato i corrispettivi per i consumi relativi agli stessi periodi;
CP_1
- che, in ogni caso, il ricalcolo dei consumi era esorbitante, in particolare con riferimento al periodo da marzo 2020 a giugno 2020, rispetto al quale con la fattura n. 412100218537 del 9 marzo 2021 era stato addebitato un consumo di oltre 36.000 Kw/h, pur essendo fatto notorio che a quell'epoca, a causa dell'emergenza sanitaria da Covid-19, le attività di bar-pasticceria erano completamente inattive;
pagina 3 di 10 - che essa istante risultava, inoltre, creditrice nei confronti di di rilevanti somme dovute in CP_1
virtù delle numerose note di credito emesse dalla stessa a storno di fatture precedentemente pagate, alcune delle quali compensate con crediti di pari importo (sulla base di comunicazione ufficiale intercorsa con il consulente di controparte, dott. cfr. doc. 19), mentre altre non erano Persona_1
state compensate né i relativi importi erano stati restituiti;
- che in particolare le note di credito prodotte con i doc.ti da 20 a 23 costituivano, senza dubbio, riconoscimento di debito per il complessivo importo di € 2.917,20;
- che, infine, , nel corso del rapporto, aveva emesso ed incassato la fattura n. 412000051769 CP_1 del 10 gennaio 2020 (doc. 24), con cui aveva addebitato il corrispettivo CMOR dell'importo di €
4.520,96, che non era dovuto, in quanto già pagato al precedente fornitore come Controparte_2 desumibile dall'accordo stipulato con quest'ultima il 11 maggio 2020 (doc. 25), sicché tale importo costituiva indebito che andava restituito.
Gli opponenti concludevano, pertanto, chiedendo che il decreto ingiuntivo opposto venisse revocato e che venisse accertata l'insussistenza di alcun debito a proprio carico;
in via riconvenzionale, chiedevano la condanna di al pagamento, in favore della società della CP_1 Parte_1 somma di € 2.917,80, in relazione alle note di credito, e dell'ulteriore somma di € 4.520,96, a titolo di restituzione di indebito, da porsi in compensazione con gli importi eventualmente dovuti e, in ogni caso, con vittoria delle spese di lite.
2.
Integratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio la società , deducendo la CP_1
legittimità del credito monitorio ed evidenziando, preliminarmente, che la società opponente non aveva contestato il rapporto contrattuale, essendosi limitata a contestare solo il quantum dei consumi addebitati nelle fatture azionate, senza, tuttavia, allegare specifiche circostanze a sostegno di tale contestazione né altri fatti estintivi o modificativi del preteso credito.
L'opposta, in particolare, esponeva:
- che l'insoluto di complessivi € 18.859,87 era comprovato anche dall'estratto conto autenticato prodotto con il doc. 7;
- che, in conformità con la normativa di settore, la lettura dei consumi, l'onere del trasporto sulla rete di distribuzione locale e quello di installazione e di manutenzione del contatore rappresentano attività poste a carico del c.d. distributore competente per territorio (nel caso di specie e-Distribuzione), sicché le fatture erano state emesse nei confronti del cliente finale sulla scorta dei consumi come comunicati pagina 4 di 10 dal distributore;
- che parte opponente interpretava erroneamente il combinato disposto degli artt. 2304 e 2315 c.c.;
- che, con riguardo all'eccezione di prescrizione, non sussistevano i presupposti soggettivo e oggettivo per l'applicabilità del regime di prescrizione di cui alla Legge di Bilancio 2018, posto che, da un lato, la società non aveva dato prova di avere diritto a beneficiare del termine di Parte_1
prescrizione breve, mentre dalla visura prodotta con il doc. 3 risultava che la società, durante il rapporto di fornitura, aveva avuto un numero di occupati dichiarati molto al di sopra di quello richiesto dalla normativa di settore (nello specifico, il numero medio dei dipendenti nel corso degli anni 2020 e
2021 era stato rispettivamente pari a 30 e a 27); e, dall'altro, ai sensi della citata normativa, dovevano ritenersi prescritti i diritti di credito relativi a consumi che nel momento della loro fatturazione risalivano ad oltre due anni antecedenti la data di emissione della fattura;
- che, in ogni caso, la prescrizione risultava comunque interrotta in ragione delle lettere di costituzione in mora trasmesse a mezzo pec e raccomandata a/r (doc.ti 10 e 11), atteso che, con riguardo alla fattura n. 412100218537 del 09.03.2021, il decorso del termine di prescrizione era stato interrotto con le lettere di diffida dell'8 giugno 2021 e del 16 settembre 2022 (doc. 10), mentre, con riguardo alla fattura n. 412100413750 del 20.05.2021, il termine era stato interrotto con lettera di diffida trasmessa a mezzo raccomandata a/r, recapitata in data 6 agosto 2021 (doc. n. 11);
- che, inoltre, non corrispondeva al vero che le fatture erano state emesse sulla base di consumi non veritieri e con l'applicazione di prezzi arbitrari, dal momento che emergeva per tabulas che i prezzi applicati erano quelli concordati tra le parti;
- che anche la contestazione relativa ai quantitativi di energia fatturata era infondata, posto che i consumi erano stati rilevati e monitorati dal distributore territorialmente competente e poi comunicati al fornitore;
- che, in relazione alla domanda riconvenzionale, gli importi di cui alle note di credito n.
412100510856 (di € 175,73), n. 412200139367 (di € 51,52), n. 412200139368 (di € 1.190,55) e n.
412100413517 (limitatamente alla somma di € 457,47), per complessivi € 1.875,27, erano stati già conteggiati in relazione al credito di cui alla fattura n. 412100218537 del 9 marzo 2021 (pari a complessivi € 16.227,90), fattura che infatti era stata azionata per un (minor) importo di € 14.352,59
(dato dalla differenza tra € 16.227,90 ed € 1.875,27, con uno scarto di € 0,04 dovuto a un mero refuso);
- che la ricostruzione avversaria, relativa al contratto di fornitura asseritamente sottoscritto con
[...]
era irrilevante, posto che la fattura contestata era stata emessa il 10 gennaio 2020, CP_2
pagina 5 di 10 mentre la comunicazione di Cribis Credit Management S.r.l. prodotta dall'opponente era del 7 aprile
2020 ed il presunto accordo con del 10 maggio 2020; CP_2
- che il doc. 25 (accordo concluso con non dimostrava l'avvenuto pagamento CP_2 dell'importo CMOR e, in ogni caso, le somme risultanti dal portale SII, a titolo di richiesta pagamento del CMOR, erano state regolarmente “stornate” dalle fatture via via emesse.
L'opposta concludeva, pertanto, chiedendo il rigetto dell'opposizione, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto e condanna della società e di nella sua Parte_1 Parte_2 qualità di socio accomandatario, in via sussidiaria e solidale, al pagamento della somma di € 18.859,87, oltre interessi moratori dalla scadenza di ogni singola fattura sino al saldo, ovvero al pagamento della diversa somma ritenuta secondo giustizia;
con vittoria di spese.
3.
Con ordinanza dell'1 febbraio 2024 veniva rigettata l'istanza ex art. 648 c.p.c. formulata dall'opposta, in via preliminare, con la comparsa di costituzione.
Ad esito del deposito delle memorie ex art. 171 ter c.p.c., venivano rigettate le istanze di prova orale dedotte dall'opposta e, ritenuta la causa matura per la decisione, veniva fissata udienza per la rimessione della causa in decisione ai sensi dell'art. 281 quinquies c.p.c..
Dopo il deposito delle note di precisazione delle conclusioni, delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, la causa – all'udienza del 24 aprile 2025 – veniva trattenuta in decisione.
* * *
4.1
Preliminarmente va disattesa l'eccezione sollevata dall'opponente volta a far valere il Pt_2
beneficio della preventiva escussione del patrimonio sociale, dovendosi ribadire quanto già evidenziato con l'ordinanza dell'1 febbraio 2024 che va in questa sede richiamata: ed invero, conformemente al costante orientamento della Suprema Corte, il beneficio della preventiva escussione del patrimonio sociale contemplato dall'art. 2304 c.c. ha efficacia limitatamente alla fase esecutiva, ma non impedisce al creditore di agire in sede di cognizione per munirsi di uno specifico titolo esecutivo nei confronti del socio (cfr. tra le altre, Cass. Civ., Sez. III, Ordinanza, 16 ottobre 2020, n. 22629).
4.2
Parimenti infondata è l'eccezione di prescrizione sollevata dagli opponenti, considerato che, a prescindere dall'assoggettabilità o meno della fattispecie al regime prescrizionale stabilito con Legge di pagina 6 di 10 Bilancio 2018, la prescrizione comunque non è maturata, né rispetto ai consumi né rispetto al tempo in cui è stata emessa la fattura.
Sotto il primo profilo, infatti, la fattura n. 412100218537 del 9 marzo 2021 fa rifermento ad un periodo di consumi avvenuti dal 10 agosto 2019 al 28 febbraio 2021, quindi, è stata emessa entro il termine di due anni (che sarebbe decorso il 10 agosto 2021 per i consumi più datati); analogamente la fattura n.
412100413750 del 20 maggio 2021 si riferisce a consumi avvenuti nel periodo dall'1 febbraio 2021 al
30 aprile 2021.
Sotto il secondo profilo, premesso che il dies a quo del termine di prescrizione viene a coincidere con la data di scadenza del pagamento (ovvero con il 29 marzo 2021 per la fattura n. 412100218537 e con il
9 giugno 2021 per la fattura n. 412100413750) l'atto di diffida e di messa in mora valido ai fini interruttivi è stato notificato il 22.03.2023, quindi nel rispetto del biennio (cfr. doc. n. 6).
4.3
Nel merito, va peraltro osservato che il credito vantato da – e oggetto del decreto ingiuntivo CP_1
opposto – fondato sulle fatture n. 412100218537 del 9 marzo 2021 (per € 16.227,90 ma azionata solo per € 14.352,59) e n. 412100413750 del 20 maggio 2021 (per € 4.507,28) non risulta provato.
Ed invero, a fronte della specifica contestazione degli opponenti circa l'inesistenza del credito sul rilievo che i consumi di energia elettrica di cui è richiesto in questa sede il pagamento erano già stati fatturati al tempo del loro effettivo utilizzo e, comunque, erano stati regolarmente pagati, l'opposta non ha provato – come era suo onere – la sussistenza dell'ulteriore credito richiesto per la fornitura in questione.
Secondo l'opposta l'ulteriore credito in esame risulterebbe da operazioni di “ricalcolo” dei consumi, effettuate ex post dal soggetto distributore (cioè e-Distribuzione S.p.a.), per effetto delle quali i dati relativi ai quantitativi di energia elettrica erogati in favore della società opponente si sarebbero
“cristallizzati” nel corso del tempo (così a pag. 1 della seconda memoria ex art. 171 ter CP_1
c.p.c. e a pag. 2 della comparsa conclusionale).
Tale ricostruzione, tuttavia, oltre ad essere poco comprensibile quanto alle ragioni di tale “ricalcolo”, non ha trovato riscontro nel corso del giudizio: non sono, infatti, elementi idonei a comprovare tale
“ricalcolo” dei consumi i documenti 17 e 18 prodotti con la seconda memoria ex art. 171 ter c.p.c. dell'opposta (che dovrebbero rappresentare le certificazioni dei consumi “ricalcolati” o rielaborati dalla società di distribuzione), trattandosi di meri documenti riportanti dati di consumi, come tali privi della necessaria efficacia probatoria, a fronte della specifica contestazione dell'opponente sul punto, anche in pagina 7 di 10 ordine alla provenienza dei documenti stessi. Né il contenuto e la provenienza di tali documenti hanno trovato conferma in sede testimoniale, posto che la prova orale (dedotta dalla stessa opposta in punto di provenienza e corrispondenza alle certificazioni inviate dalla società di distribuzione) non è stata ammessa (per le ragioni di cui all'ordinanza di rigetto delle istanze di prova dell'opposta), senza che l'istanza di prova orale sia poi stata riproposta in sede di precisazione delle conclusioni (il che, solo, avrebbe potuto comportare una rivalutazione dell'ordinanza appena richiamata: cfr. tra le più recenti,
Cass. 10767/2022; 33103/2021).
D'altro canto, dalle stesse fatture prodotte in giudizio emerge che, a momenti o in parte, la lettura dei consumi eseguita (nel corso del rapporto di fornitura) era quella effettiva (cfr. a titolo esemplificativo, le fatture di cui ai doc.ti 5 e 7 di parte opponente): e neppure sul punto l'opposta ha chiarito le ragioni dell'asserito ricalcolo o ha dato prova del quantum maggiore dei consumi oggetto di successiva fatturazione (prova sulla cui necessità si era già espressa l'ordinanza di rigetto dell'istanza di concessione della provvisoria esecuzione).
Nella seconda memoria ex art. 171 ter c.p.c. sostiene di non essere onerata della CP_1 dimostrazione della fondatezza dell'errore di calcolo e/o delle motivazioni alla base dello stesso, essendo l'errore di lettura verosimilmente imputabile all'operato del distributore e-Distribuzione S.p.a., quale soggetto competente e responsabile in via esclusiva dell'attività di rilevazione e (eventuale) ricalcolo dei quantitativi di energia elettrica erogati in favore dei POD intestati alla società opponente.
Anche ammettendosi la richiamata prospettazione, non è stata, tuttavia, dimostrata, nella specie, la corrispondenza tra la totalità dei quantitativi di energia elettrica addebitati dal distributore e, poi, da nei confronti del cliente finale (per le ragioni sopra esposte circa CP_1 Parte_1
l'assenza di prova sul punto).
Con l'effetto che, in difetto di prova del credito vantato dall'opposta e in accoglimento CP_1 dell'opposizione proposta dagli opponenti e la domanda dell'opposta va Parte_1 Pt_2
rigettata, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo.
5.
Va, per contro, accolta la domanda riconvenzionale proposta dall'opponente sia Parte_1 pure limitatamente alla minor somma di complessivi € 1.875,27.
ha dedotto di essere creditrice della somma di € 2.917,80, risultante dalle note di Parte_1
credito emesse in suo favore dalla stessa opposta, e mai restituita, e dell'ulteriore somma di € 4.520,96,
a titolo di corrispettivo CMOR non dovuto (da porre in compensazione, nell'ipotesi di accertamento del pagina 8 di 10 credito dell'opposta).
5.1
Con riguardo al primo credito l'opponente ha depositato le seguenti note di credito (relative a consumi rilevati sul POD n. IT001E45120795):
- nota credito n. 412100413517 del 19.05.2021 (doc. n. 20) per € 1.500,00;
- nota credito n. 412100510856 del 29.06.2021 (doc. n. 21) per € 175,73;
- nota credito n. 412200139367 del 17.02.2022 (doc. n. 22) per € 51,52;
- nota credito n. 412200139368 del 17.02.2022 (doc. n. 23) per € 1.190,55.
non ha negato la debenza di tali importi, limitandosi a dedurre di aver già provveduto alla CP_1
“compensazione” dei reciproci crediti/debiti, allegando a pag. 12 della comparsa di costituzione prospetto contente indicazione, per ciascuna nota di credito, degli importi “compensati” e delle fatture a cui sono stati imputati.
In particolare, l'opposta ha evidenziato che gli importi di cui alle note di credito in questione erano stati imputati alla fattura azionata n. 412100218537 del 9 marzo 2021, specificando che la sola nota di credito n. 412100413517 di € 1.500,00 era stata imputata a tale fattura limitatamente alla minor somma di € 457,47 (per essere stato il residuo importo di € 1.042,53 già imputato alle precedenti fatture n.ri
422000295467, 412000312693, 422000242838, 422000188789, 412000306142 e 412000371286 “al tempo ancora insolute”), sicché il credito della società opponente era pari a complessivi € 1.875,27.
La differenza tra gli importi di cui alle fatture azionate (n. 412100218537 del 9 marzo 2021 di €
16.227,90 e n. 412100413750 del 20.05.2021 di € 4.507,28) e l'importo detratto in ragione delle note di credito (€ 1.875,27) sarebbe corrispondente alla somma fatta valere con il ricorso per ingiunzione, pari ad €18.859,87 (con uno scarto di soli € 0,04 – in favore della società opponente – dovuto a un mero refuso).
E tuttavia, non risultando provata la debenza degli (ulteriori) importi di cui alle fatture poste a fondamento del decreto ingiuntivo (tra cui proprio la fattura n. 412100218537 del 9 marzo 2021), tale importo – pari a € 1.875,27 – costituisce un credito della società opponente;
mentre, in difetto di contestazione delle precedenti fatture a cui era stato imputato il residuo importo risultante dalle citate note di credito, per complessivi € 1.042,53, non può ritenersi sussistente il maggior credito da quest'ultima vantato.
5.3 pagina 9 di 10 Per quanto concernente, invece, l'asserito controcredito di € 4.520,96, addebitato a titolo di corrispettivo CMOR nella fattura n. 412000051769 del 10 gennaio 2020, giova rilevare che la società
ha evidenziato in dettaglio, nella propria memoria di costituzione, quali richieste di addebito CP_1
di CMOR (nonché di annullamento) erano pervenute per il tramite del portale SII, comprovando, poi, con la produzione delle relative fatture, ossia la fattura n. 412000403002 del 30/06/2020 pari a - €
1.064,15 (cfr. doc. 14) e la fattura n. 412000780083 del 10/11/2020 di - € 622,65 (cfr. doc. 16), lo
“storno”, nel corso del rapporto, degli importi in precedenza addebitati a titolo di CMOR, e cioè
l'importo di € 1.000,08 (con la prima di tali fatture) e gli importi di € 2.322,62 e di € 1.196,26 (con la seconda fattura).
Con l'effetto che la domanda della società opponente è, sul punto, infondata e va, pertanto, rigettata.
6.
Atteso l'esito del giudizio e avuto riguardo alla peculiarità delle questioni trattate, ricorrono i presupposti per l'integrale compensazione tra le parti delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente decidendo, ogni altra istanza o eccezione disattesa, così provvede:
1) in accoglimento dell'opposizione proposta da e revoca Parte_1 Parte_2
l'opposto decreto ingiuntivo n. 3103/2023 emesso dal Tribunale di Bologna in data 6 luglio 2023;
2) in parziale accoglimento della domanda riconvenzionale proposta dall'opponente
[...]
condanna l'opposta al pagamento, in favore della predetta Parte_1 CP_1 società, della somma di € 1.875,27;
3) dichiara le spese processuali integralmente compensate tra le parti.
Bologna, così deciso il 24 maggio 2025
IL GIUDICE
Dott. Alessandra Cardarelli
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alessandra Cardarelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 11845/2023 promossa da:
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
), con il patrocinio dell'avv. PIERACCI PAOLO, elettivamente domiciliata in C.F._1
VIA CARDUCCI 13 56017 SAN GIULIANO TERME presso il difensore avv. PIERACCI PAOLO
OPPONENTI
contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. BERNARDONI ALDO, CP_1 P.IVA_2
elettivamente domiciliata in VIA OBERDAN 26 BOLOGNA presso il difensore avv. BERNARDONI
ALDO
OPPOSTA
Oggetto: Opposizione a d.i. n. 3103/2023
CONCLUSIONI DELLE PARTI
L'opponente così conclude come da nota 19.12.2024:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria richiesta: dichiarare la nullità e/o l'inesistenza e comunque revocare il decreto ingiuntivo n. 3103/2023 (R.G. n.
7294/23), emesso dal Tribunale di Bologna il 06.07.2023 e notificato il 07.07.2023; accertare che la nulla deve ad per le causali di cui al ricorso per Parte_1 CP_1
decreto ingiuntivo;
pagina 1 di 10 condannare in via riconvenzionale a pagare alla la somma di € CP_1 Parte_1
2.917,80 a titolo di note di credito non restituite ponendo eventualmente tale somma in compensazione con ciò che dovesse risultare dovuto ad CP_1 condannare in via riconvenzionale a pagare alla la somma di € CP_1 Parte_1
4.520,96 a titolo di restituzione di indebito ponendo eventualmente tale somma in compensazione con ciò che dovesse risultare dovuto ad CP_1
il tutto con condanna di al rimborso dei compensi legali e delle spese del presente CP_1 giudizio da liquidare in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario”.
L'opposta così conclude come da nota 17.12.2024:
“voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così giudicare:
NEL MERITO, IN VIA PRINCIPALE, dichiarare infondate in fatto ed in diritto tutte le domande svolte dagli attori opponenti, per i motivi e le causali indicati nella presente comparsa di risposta e, per l'effetto, rigettare tutte le domande svolte dalla stessa nei confronti di dato anche atto della certezza del credito azionato in sede CP_1
monitoria, confermare integralmente il male opposto decreto ingiuntivo n. 3103/2023 del 06/07/2023,
n. R.G. 7294/2023, del Tribunale di Bologna e, per l'effetto, condannare Parte_3
e il Sig. in proprio, nella sua qualità di socio accomandatario illimitatamente
[...] Parte_2
responsabile, in via sussidiaria e solidale, per le obbligazioni sociali, al pagamento, in favore di
della somma di € 18.859,87, oltre agli interessi moratori ex art. 5, d.lgs. 231/2002, CP_1
maturati dalla data di scadenza di ogni singola fattura insoluta sino al saldo ed alle successive spese occorrende, ovvero al pagamento della somma, maggiore o minore, che dovesse risultare effettivamente dovuta in corso di causa;
IN OGNI CASO, con vittoria di spese e compensi del presente giudizio, e delle successive occorrende spese”.
FATTO E DIRITTO
1.
Su ricorso di (d'ora in avanti, senza denominazione sociale) il Tribunale di Bologna, CP_1
con decreto ingiuntivo n. 3103/2023 emesso in data 6 luglio 2023, ingiungeva alla società
[...]
d'ora in avanti, senza denominazione sociale) e al socio accomandatario Parte_1 Pt_2 il pagamento, in solido, della somma di € 18.859,87, oltre interessi e spese, dovuta sulla base
[...]
delle fatture n. 412100218537 del 9 marzo 2021 e n. 412100413750 del 20 maggio 2021 (doc. 5
pagina 2 di 10 allegato al fascicolo monitorio), emesse e non saldate, per la fornitura di energia elettrica di cui all'accordo “business” stipulato tra le parti in data 24 aprile 2019.
AL DOLCEMENTE e proponevano tempestiva opposizione con atto di citazione Parte_2
notificato a mezzo pec il 13 settembre 2023, esponendo:
- che con il decreto opposto era stato erroneamente ingiunto a entrambi il pagamento, in via solidale, dell'importo di cui alle fatture citate, dal momento che i soci accomandatari godono per legge del beneficio della preventiva escussione del patrimonio sociale, sicché la responsabilità illimitata degli stessi per le obbligazioni sociali è stabilita in via sussidiaria (combinato disposto degli artt. 2304 e 2315
c.c.);
- che ai crediti portati dalle fatture azionate era applicabile il regime di prescrizione biennale introdotto con la Legge di Bilancio 2018, posto che i consumi risalivano ad oltre due anni prima della notifica del decreto ingiuntivo, a nulla rilevando l'atto di messa in mora del 22 marzo 2023, in quanto notificato oltre il decorso del biennio dall'emissione delle fatture e comunque oltre due anni dal sorgere del credito;
- che in ogni caso, i consumi di energia elettrica di cui veniva richiesto il pagamento risultavano già tutti fatturati al tempo del loro effettivo utilizzo, nonché regolarmente pagati;
- che infatti per le fatture in questione, emesse in virtù di un ricalcolo “per lettura precedentemente errata”, non erano stati specificati né il tipo di errore né a chi fosse imputabile né la modalità di rilevazione, con la conseguenza che, di fatto, erano state richieste somme ulteriori per consumi già fatturati e pagati;
- che tale circostanza era evincibile dall'esame delle fatture prodotte con i doc.ti da 4 a 16, relative al periodo da agosto 2019 a febbraio 2021, da cui potevano rilevarsi le letture stimate ed effettive dei vari
POD serviti da (in alcuni casi anche riconteggiate per “errata lettura”); CP_1
- che i pagamenti delle fatture relative al periodo da luglio 2019 a febbraio 2021 erano avvenuti a mezzo di bonifici (doc. 17) a seguito di una rateizzazione concordata con la società stessa (doc. 18), sicché le fatture azionate nella sede monitoria erano state emesse, alla fine del rapporto, nonostante avesse già incassato i corrispettivi per i consumi relativi agli stessi periodi;
CP_1
- che, in ogni caso, il ricalcolo dei consumi era esorbitante, in particolare con riferimento al periodo da marzo 2020 a giugno 2020, rispetto al quale con la fattura n. 412100218537 del 9 marzo 2021 era stato addebitato un consumo di oltre 36.000 Kw/h, pur essendo fatto notorio che a quell'epoca, a causa dell'emergenza sanitaria da Covid-19, le attività di bar-pasticceria erano completamente inattive;
pagina 3 di 10 - che essa istante risultava, inoltre, creditrice nei confronti di di rilevanti somme dovute in CP_1
virtù delle numerose note di credito emesse dalla stessa a storno di fatture precedentemente pagate, alcune delle quali compensate con crediti di pari importo (sulla base di comunicazione ufficiale intercorsa con il consulente di controparte, dott. cfr. doc. 19), mentre altre non erano Persona_1
state compensate né i relativi importi erano stati restituiti;
- che in particolare le note di credito prodotte con i doc.ti da 20 a 23 costituivano, senza dubbio, riconoscimento di debito per il complessivo importo di € 2.917,20;
- che, infine, , nel corso del rapporto, aveva emesso ed incassato la fattura n. 412000051769 CP_1 del 10 gennaio 2020 (doc. 24), con cui aveva addebitato il corrispettivo CMOR dell'importo di €
4.520,96, che non era dovuto, in quanto già pagato al precedente fornitore come Controparte_2 desumibile dall'accordo stipulato con quest'ultima il 11 maggio 2020 (doc. 25), sicché tale importo costituiva indebito che andava restituito.
Gli opponenti concludevano, pertanto, chiedendo che il decreto ingiuntivo opposto venisse revocato e che venisse accertata l'insussistenza di alcun debito a proprio carico;
in via riconvenzionale, chiedevano la condanna di al pagamento, in favore della società della CP_1 Parte_1 somma di € 2.917,80, in relazione alle note di credito, e dell'ulteriore somma di € 4.520,96, a titolo di restituzione di indebito, da porsi in compensazione con gli importi eventualmente dovuti e, in ogni caso, con vittoria delle spese di lite.
2.
Integratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio la società , deducendo la CP_1
legittimità del credito monitorio ed evidenziando, preliminarmente, che la società opponente non aveva contestato il rapporto contrattuale, essendosi limitata a contestare solo il quantum dei consumi addebitati nelle fatture azionate, senza, tuttavia, allegare specifiche circostanze a sostegno di tale contestazione né altri fatti estintivi o modificativi del preteso credito.
L'opposta, in particolare, esponeva:
- che l'insoluto di complessivi € 18.859,87 era comprovato anche dall'estratto conto autenticato prodotto con il doc. 7;
- che, in conformità con la normativa di settore, la lettura dei consumi, l'onere del trasporto sulla rete di distribuzione locale e quello di installazione e di manutenzione del contatore rappresentano attività poste a carico del c.d. distributore competente per territorio (nel caso di specie e-Distribuzione), sicché le fatture erano state emesse nei confronti del cliente finale sulla scorta dei consumi come comunicati pagina 4 di 10 dal distributore;
- che parte opponente interpretava erroneamente il combinato disposto degli artt. 2304 e 2315 c.c.;
- che, con riguardo all'eccezione di prescrizione, non sussistevano i presupposti soggettivo e oggettivo per l'applicabilità del regime di prescrizione di cui alla Legge di Bilancio 2018, posto che, da un lato, la società non aveva dato prova di avere diritto a beneficiare del termine di Parte_1
prescrizione breve, mentre dalla visura prodotta con il doc. 3 risultava che la società, durante il rapporto di fornitura, aveva avuto un numero di occupati dichiarati molto al di sopra di quello richiesto dalla normativa di settore (nello specifico, il numero medio dei dipendenti nel corso degli anni 2020 e
2021 era stato rispettivamente pari a 30 e a 27); e, dall'altro, ai sensi della citata normativa, dovevano ritenersi prescritti i diritti di credito relativi a consumi che nel momento della loro fatturazione risalivano ad oltre due anni antecedenti la data di emissione della fattura;
- che, in ogni caso, la prescrizione risultava comunque interrotta in ragione delle lettere di costituzione in mora trasmesse a mezzo pec e raccomandata a/r (doc.ti 10 e 11), atteso che, con riguardo alla fattura n. 412100218537 del 09.03.2021, il decorso del termine di prescrizione era stato interrotto con le lettere di diffida dell'8 giugno 2021 e del 16 settembre 2022 (doc. 10), mentre, con riguardo alla fattura n. 412100413750 del 20.05.2021, il termine era stato interrotto con lettera di diffida trasmessa a mezzo raccomandata a/r, recapitata in data 6 agosto 2021 (doc. n. 11);
- che, inoltre, non corrispondeva al vero che le fatture erano state emesse sulla base di consumi non veritieri e con l'applicazione di prezzi arbitrari, dal momento che emergeva per tabulas che i prezzi applicati erano quelli concordati tra le parti;
- che anche la contestazione relativa ai quantitativi di energia fatturata era infondata, posto che i consumi erano stati rilevati e monitorati dal distributore territorialmente competente e poi comunicati al fornitore;
- che, in relazione alla domanda riconvenzionale, gli importi di cui alle note di credito n.
412100510856 (di € 175,73), n. 412200139367 (di € 51,52), n. 412200139368 (di € 1.190,55) e n.
412100413517 (limitatamente alla somma di € 457,47), per complessivi € 1.875,27, erano stati già conteggiati in relazione al credito di cui alla fattura n. 412100218537 del 9 marzo 2021 (pari a complessivi € 16.227,90), fattura che infatti era stata azionata per un (minor) importo di € 14.352,59
(dato dalla differenza tra € 16.227,90 ed € 1.875,27, con uno scarto di € 0,04 dovuto a un mero refuso);
- che la ricostruzione avversaria, relativa al contratto di fornitura asseritamente sottoscritto con
[...]
era irrilevante, posto che la fattura contestata era stata emessa il 10 gennaio 2020, CP_2
pagina 5 di 10 mentre la comunicazione di Cribis Credit Management S.r.l. prodotta dall'opponente era del 7 aprile
2020 ed il presunto accordo con del 10 maggio 2020; CP_2
- che il doc. 25 (accordo concluso con non dimostrava l'avvenuto pagamento CP_2 dell'importo CMOR e, in ogni caso, le somme risultanti dal portale SII, a titolo di richiesta pagamento del CMOR, erano state regolarmente “stornate” dalle fatture via via emesse.
L'opposta concludeva, pertanto, chiedendo il rigetto dell'opposizione, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto e condanna della società e di nella sua Parte_1 Parte_2 qualità di socio accomandatario, in via sussidiaria e solidale, al pagamento della somma di € 18.859,87, oltre interessi moratori dalla scadenza di ogni singola fattura sino al saldo, ovvero al pagamento della diversa somma ritenuta secondo giustizia;
con vittoria di spese.
3.
Con ordinanza dell'1 febbraio 2024 veniva rigettata l'istanza ex art. 648 c.p.c. formulata dall'opposta, in via preliminare, con la comparsa di costituzione.
Ad esito del deposito delle memorie ex art. 171 ter c.p.c., venivano rigettate le istanze di prova orale dedotte dall'opposta e, ritenuta la causa matura per la decisione, veniva fissata udienza per la rimessione della causa in decisione ai sensi dell'art. 281 quinquies c.p.c..
Dopo il deposito delle note di precisazione delle conclusioni, delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, la causa – all'udienza del 24 aprile 2025 – veniva trattenuta in decisione.
* * *
4.1
Preliminarmente va disattesa l'eccezione sollevata dall'opponente volta a far valere il Pt_2
beneficio della preventiva escussione del patrimonio sociale, dovendosi ribadire quanto già evidenziato con l'ordinanza dell'1 febbraio 2024 che va in questa sede richiamata: ed invero, conformemente al costante orientamento della Suprema Corte, il beneficio della preventiva escussione del patrimonio sociale contemplato dall'art. 2304 c.c. ha efficacia limitatamente alla fase esecutiva, ma non impedisce al creditore di agire in sede di cognizione per munirsi di uno specifico titolo esecutivo nei confronti del socio (cfr. tra le altre, Cass. Civ., Sez. III, Ordinanza, 16 ottobre 2020, n. 22629).
4.2
Parimenti infondata è l'eccezione di prescrizione sollevata dagli opponenti, considerato che, a prescindere dall'assoggettabilità o meno della fattispecie al regime prescrizionale stabilito con Legge di pagina 6 di 10 Bilancio 2018, la prescrizione comunque non è maturata, né rispetto ai consumi né rispetto al tempo in cui è stata emessa la fattura.
Sotto il primo profilo, infatti, la fattura n. 412100218537 del 9 marzo 2021 fa rifermento ad un periodo di consumi avvenuti dal 10 agosto 2019 al 28 febbraio 2021, quindi, è stata emessa entro il termine di due anni (che sarebbe decorso il 10 agosto 2021 per i consumi più datati); analogamente la fattura n.
412100413750 del 20 maggio 2021 si riferisce a consumi avvenuti nel periodo dall'1 febbraio 2021 al
30 aprile 2021.
Sotto il secondo profilo, premesso che il dies a quo del termine di prescrizione viene a coincidere con la data di scadenza del pagamento (ovvero con il 29 marzo 2021 per la fattura n. 412100218537 e con il
9 giugno 2021 per la fattura n. 412100413750) l'atto di diffida e di messa in mora valido ai fini interruttivi è stato notificato il 22.03.2023, quindi nel rispetto del biennio (cfr. doc. n. 6).
4.3
Nel merito, va peraltro osservato che il credito vantato da – e oggetto del decreto ingiuntivo CP_1
opposto – fondato sulle fatture n. 412100218537 del 9 marzo 2021 (per € 16.227,90 ma azionata solo per € 14.352,59) e n. 412100413750 del 20 maggio 2021 (per € 4.507,28) non risulta provato.
Ed invero, a fronte della specifica contestazione degli opponenti circa l'inesistenza del credito sul rilievo che i consumi di energia elettrica di cui è richiesto in questa sede il pagamento erano già stati fatturati al tempo del loro effettivo utilizzo e, comunque, erano stati regolarmente pagati, l'opposta non ha provato – come era suo onere – la sussistenza dell'ulteriore credito richiesto per la fornitura in questione.
Secondo l'opposta l'ulteriore credito in esame risulterebbe da operazioni di “ricalcolo” dei consumi, effettuate ex post dal soggetto distributore (cioè e-Distribuzione S.p.a.), per effetto delle quali i dati relativi ai quantitativi di energia elettrica erogati in favore della società opponente si sarebbero
“cristallizzati” nel corso del tempo (così a pag. 1 della seconda memoria ex art. 171 ter CP_1
c.p.c. e a pag. 2 della comparsa conclusionale).
Tale ricostruzione, tuttavia, oltre ad essere poco comprensibile quanto alle ragioni di tale “ricalcolo”, non ha trovato riscontro nel corso del giudizio: non sono, infatti, elementi idonei a comprovare tale
“ricalcolo” dei consumi i documenti 17 e 18 prodotti con la seconda memoria ex art. 171 ter c.p.c. dell'opposta (che dovrebbero rappresentare le certificazioni dei consumi “ricalcolati” o rielaborati dalla società di distribuzione), trattandosi di meri documenti riportanti dati di consumi, come tali privi della necessaria efficacia probatoria, a fronte della specifica contestazione dell'opponente sul punto, anche in pagina 7 di 10 ordine alla provenienza dei documenti stessi. Né il contenuto e la provenienza di tali documenti hanno trovato conferma in sede testimoniale, posto che la prova orale (dedotta dalla stessa opposta in punto di provenienza e corrispondenza alle certificazioni inviate dalla società di distribuzione) non è stata ammessa (per le ragioni di cui all'ordinanza di rigetto delle istanze di prova dell'opposta), senza che l'istanza di prova orale sia poi stata riproposta in sede di precisazione delle conclusioni (il che, solo, avrebbe potuto comportare una rivalutazione dell'ordinanza appena richiamata: cfr. tra le più recenti,
Cass. 10767/2022; 33103/2021).
D'altro canto, dalle stesse fatture prodotte in giudizio emerge che, a momenti o in parte, la lettura dei consumi eseguita (nel corso del rapporto di fornitura) era quella effettiva (cfr. a titolo esemplificativo, le fatture di cui ai doc.ti 5 e 7 di parte opponente): e neppure sul punto l'opposta ha chiarito le ragioni dell'asserito ricalcolo o ha dato prova del quantum maggiore dei consumi oggetto di successiva fatturazione (prova sulla cui necessità si era già espressa l'ordinanza di rigetto dell'istanza di concessione della provvisoria esecuzione).
Nella seconda memoria ex art. 171 ter c.p.c. sostiene di non essere onerata della CP_1 dimostrazione della fondatezza dell'errore di calcolo e/o delle motivazioni alla base dello stesso, essendo l'errore di lettura verosimilmente imputabile all'operato del distributore e-Distribuzione S.p.a., quale soggetto competente e responsabile in via esclusiva dell'attività di rilevazione e (eventuale) ricalcolo dei quantitativi di energia elettrica erogati in favore dei POD intestati alla società opponente.
Anche ammettendosi la richiamata prospettazione, non è stata, tuttavia, dimostrata, nella specie, la corrispondenza tra la totalità dei quantitativi di energia elettrica addebitati dal distributore e, poi, da nei confronti del cliente finale (per le ragioni sopra esposte circa CP_1 Parte_1
l'assenza di prova sul punto).
Con l'effetto che, in difetto di prova del credito vantato dall'opposta e in accoglimento CP_1 dell'opposizione proposta dagli opponenti e la domanda dell'opposta va Parte_1 Pt_2
rigettata, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo.
5.
Va, per contro, accolta la domanda riconvenzionale proposta dall'opponente sia Parte_1 pure limitatamente alla minor somma di complessivi € 1.875,27.
ha dedotto di essere creditrice della somma di € 2.917,80, risultante dalle note di Parte_1
credito emesse in suo favore dalla stessa opposta, e mai restituita, e dell'ulteriore somma di € 4.520,96,
a titolo di corrispettivo CMOR non dovuto (da porre in compensazione, nell'ipotesi di accertamento del pagina 8 di 10 credito dell'opposta).
5.1
Con riguardo al primo credito l'opponente ha depositato le seguenti note di credito (relative a consumi rilevati sul POD n. IT001E45120795):
- nota credito n. 412100413517 del 19.05.2021 (doc. n. 20) per € 1.500,00;
- nota credito n. 412100510856 del 29.06.2021 (doc. n. 21) per € 175,73;
- nota credito n. 412200139367 del 17.02.2022 (doc. n. 22) per € 51,52;
- nota credito n. 412200139368 del 17.02.2022 (doc. n. 23) per € 1.190,55.
non ha negato la debenza di tali importi, limitandosi a dedurre di aver già provveduto alla CP_1
“compensazione” dei reciproci crediti/debiti, allegando a pag. 12 della comparsa di costituzione prospetto contente indicazione, per ciascuna nota di credito, degli importi “compensati” e delle fatture a cui sono stati imputati.
In particolare, l'opposta ha evidenziato che gli importi di cui alle note di credito in questione erano stati imputati alla fattura azionata n. 412100218537 del 9 marzo 2021, specificando che la sola nota di credito n. 412100413517 di € 1.500,00 era stata imputata a tale fattura limitatamente alla minor somma di € 457,47 (per essere stato il residuo importo di € 1.042,53 già imputato alle precedenti fatture n.ri
422000295467, 412000312693, 422000242838, 422000188789, 412000306142 e 412000371286 “al tempo ancora insolute”), sicché il credito della società opponente era pari a complessivi € 1.875,27.
La differenza tra gli importi di cui alle fatture azionate (n. 412100218537 del 9 marzo 2021 di €
16.227,90 e n. 412100413750 del 20.05.2021 di € 4.507,28) e l'importo detratto in ragione delle note di credito (€ 1.875,27) sarebbe corrispondente alla somma fatta valere con il ricorso per ingiunzione, pari ad €18.859,87 (con uno scarto di soli € 0,04 – in favore della società opponente – dovuto a un mero refuso).
E tuttavia, non risultando provata la debenza degli (ulteriori) importi di cui alle fatture poste a fondamento del decreto ingiuntivo (tra cui proprio la fattura n. 412100218537 del 9 marzo 2021), tale importo – pari a € 1.875,27 – costituisce un credito della società opponente;
mentre, in difetto di contestazione delle precedenti fatture a cui era stato imputato il residuo importo risultante dalle citate note di credito, per complessivi € 1.042,53, non può ritenersi sussistente il maggior credito da quest'ultima vantato.
5.3 pagina 9 di 10 Per quanto concernente, invece, l'asserito controcredito di € 4.520,96, addebitato a titolo di corrispettivo CMOR nella fattura n. 412000051769 del 10 gennaio 2020, giova rilevare che la società
ha evidenziato in dettaglio, nella propria memoria di costituzione, quali richieste di addebito CP_1
di CMOR (nonché di annullamento) erano pervenute per il tramite del portale SII, comprovando, poi, con la produzione delle relative fatture, ossia la fattura n. 412000403002 del 30/06/2020 pari a - €
1.064,15 (cfr. doc. 14) e la fattura n. 412000780083 del 10/11/2020 di - € 622,65 (cfr. doc. 16), lo
“storno”, nel corso del rapporto, degli importi in precedenza addebitati a titolo di CMOR, e cioè
l'importo di € 1.000,08 (con la prima di tali fatture) e gli importi di € 2.322,62 e di € 1.196,26 (con la seconda fattura).
Con l'effetto che la domanda della società opponente è, sul punto, infondata e va, pertanto, rigettata.
6.
Atteso l'esito del giudizio e avuto riguardo alla peculiarità delle questioni trattate, ricorrono i presupposti per l'integrale compensazione tra le parti delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente decidendo, ogni altra istanza o eccezione disattesa, così provvede:
1) in accoglimento dell'opposizione proposta da e revoca Parte_1 Parte_2
l'opposto decreto ingiuntivo n. 3103/2023 emesso dal Tribunale di Bologna in data 6 luglio 2023;
2) in parziale accoglimento della domanda riconvenzionale proposta dall'opponente
[...]
condanna l'opposta al pagamento, in favore della predetta Parte_1 CP_1 società, della somma di € 1.875,27;
3) dichiara le spese processuali integralmente compensate tra le parti.
Bologna, così deciso il 24 maggio 2025
IL GIUDICE
Dott. Alessandra Cardarelli
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