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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 20/11/2025, n. 365 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 365 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
* * * IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
– SEZIONE CIVILE –
composto dai Sig.ri Magistrati:
dott. Francesco Oddi Presidente rel.
dott. Eugenio Turco Giudice
dott.ssa Francesca Capuzzi Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile in primo grado introdotta con ricorso cumulativo depositato in data 13 dicembre 2024, iscritta al n. 3148 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2024, vertente
TRA
, nata a [...] il [...], c.f. Parte_1
C.F._1
E
, nato a [...] il [...], c.f. , Parte_2 C.F._2
entrambi elettivamente domiciliati in Viterbo, al Viale Fiume n. 74/b, presso lo studio dell'Avv. Andrea Trasarti che li rappresenta e difende per procura rilasciata in allegato al ricorso.
Con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 473-bis.51 c.p.c. e 5 della legge n. 898/1970.
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario.
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI: come da verbale d'udienza del 30 ottobre 2025.
CONCLUSIONI DEL PUBBLICO MINISTERO: “Visto, nulla si oppone”. - TRIBUNALE DI VITERBO -
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- I coniugi e hanno proposto, ai sensi dell'art. Parte_1 Parte_2
473-bis.51 c.p.c., ricorso congiunto per la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in data 19 maggio 2012 (trascritto nei registri dello stato civile del comune di Viterbo, parte II, serie A, n. 11).
Al riguardo hanno premesso che dalla loro unione non sono nati figli;
che sono separati per effetto della sentenza n.110/2025 emessa dal Tribunale di Viterbo e pubblicata in data 20 marzo 2025; che la separazione si è protratta per il tempo stabilito dall'art. 3, primo comma, n. 2, della legge n. 898/1970, come modificato dall'art. 27, comma 1, lett. a), del decreto legislativo n. 149/2022.
Hanno quindi concordato le seguenti condizioni inerenti i loro rapporti economici:
“1. Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, alle condizioni che seguono, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di
Viterbo dove il matrimonio è stato trascritto le dovute trascrizioni.
2. Obbligare il sig che rimane proprietario oltre che del mobilio anche della Pt_2
asciugatrice e lavatrice, entro e non oltre il 31.01.2025 ad acquistarne una nuova per la sig.ra a scelta della moglie, per un importo massimo di € 600,00 Parte_1
(seicento/00).
3. Obbligare il sig ad estinguere il finanziamento acceso dalla sig.r Pt_2 Parte_1
ma del quale lo stesso ne ha disposto in modo esclusivo entro e non oltre il
31.12.2026. Durante il periodo intercorrente tra la data del presente atto e la data del 31.12.2026 la sig.ra continuerà a pagare il finanziamento ed il sig. Parte_1
corrisponderà alla stessa l'esatto ammontare di ogni rata entro 3 giorni Pt_2
dall'addebito della stessa.
4. Assegnare la casa coniugale sita in Viterbo Via Saffi n.84 al sig Pt_2
5. Autorizzare reciprocamente i coniugi al rilascio e al rinnovo dei passaporti e/o documenti validi per l'espatrio”.
Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole all'accoglimento di tali condizioni.
Pag. 2 di 3 - TRIBUNALE DI VITERBO -
Espletati gli incombenti istruttori, la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
2.- Il collegio, preso atto della sussistenza dei requisiti per pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, rileva che le condizioni concordate dalle parti non appaiono in contrasto con le disposizioni di legge in materia di rapporti familiari.
Le spese processuali possono essere interamente compensate, in ragione dell'iniziativa congiunta assunta dalle parti.
A cura della cancelleria la presente sentenza andrà trasmessa al comune di Viterbo
(VT) per essere annotata nei registri dello stato civile, ai sensi dell'art. 69, comma
1, lett. d), d.P.R. n. 396/2000.
P.Q.M.
il Tribunale, in composizione collegiale, pronunciando definitivamente sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario dei coniugi ed alle condizioni indicate in Parte_1 Parte_2
motivazione;
b) dichiara interamente compensate fra le parti le spese processuali;
c) manda alla cancelleria per l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile.
Così deciso in Viterbo, nella camera di consiglio del 13 novembre 2025.
Il Presidente est. (Francesco Oddi)
Pag. 3 di 3
* * * IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
– SEZIONE CIVILE –
composto dai Sig.ri Magistrati:
dott. Francesco Oddi Presidente rel.
dott. Eugenio Turco Giudice
dott.ssa Francesca Capuzzi Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile in primo grado introdotta con ricorso cumulativo depositato in data 13 dicembre 2024, iscritta al n. 3148 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2024, vertente
TRA
, nata a [...] il [...], c.f. Parte_1
C.F._1
E
, nato a [...] il [...], c.f. , Parte_2 C.F._2
entrambi elettivamente domiciliati in Viterbo, al Viale Fiume n. 74/b, presso lo studio dell'Avv. Andrea Trasarti che li rappresenta e difende per procura rilasciata in allegato al ricorso.
Con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 473-bis.51 c.p.c. e 5 della legge n. 898/1970.
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario.
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI: come da verbale d'udienza del 30 ottobre 2025.
CONCLUSIONI DEL PUBBLICO MINISTERO: “Visto, nulla si oppone”. - TRIBUNALE DI VITERBO -
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- I coniugi e hanno proposto, ai sensi dell'art. Parte_1 Parte_2
473-bis.51 c.p.c., ricorso congiunto per la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in data 19 maggio 2012 (trascritto nei registri dello stato civile del comune di Viterbo, parte II, serie A, n. 11).
Al riguardo hanno premesso che dalla loro unione non sono nati figli;
che sono separati per effetto della sentenza n.110/2025 emessa dal Tribunale di Viterbo e pubblicata in data 20 marzo 2025; che la separazione si è protratta per il tempo stabilito dall'art. 3, primo comma, n. 2, della legge n. 898/1970, come modificato dall'art. 27, comma 1, lett. a), del decreto legislativo n. 149/2022.
Hanno quindi concordato le seguenti condizioni inerenti i loro rapporti economici:
“1. Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, alle condizioni che seguono, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di
Viterbo dove il matrimonio è stato trascritto le dovute trascrizioni.
2. Obbligare il sig che rimane proprietario oltre che del mobilio anche della Pt_2
asciugatrice e lavatrice, entro e non oltre il 31.01.2025 ad acquistarne una nuova per la sig.ra a scelta della moglie, per un importo massimo di € 600,00 Parte_1
(seicento/00).
3. Obbligare il sig ad estinguere il finanziamento acceso dalla sig.r Pt_2 Parte_1
ma del quale lo stesso ne ha disposto in modo esclusivo entro e non oltre il
31.12.2026. Durante il periodo intercorrente tra la data del presente atto e la data del 31.12.2026 la sig.ra continuerà a pagare il finanziamento ed il sig. Parte_1
corrisponderà alla stessa l'esatto ammontare di ogni rata entro 3 giorni Pt_2
dall'addebito della stessa.
4. Assegnare la casa coniugale sita in Viterbo Via Saffi n.84 al sig Pt_2
5. Autorizzare reciprocamente i coniugi al rilascio e al rinnovo dei passaporti e/o documenti validi per l'espatrio”.
Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole all'accoglimento di tali condizioni.
Pag. 2 di 3 - TRIBUNALE DI VITERBO -
Espletati gli incombenti istruttori, la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
2.- Il collegio, preso atto della sussistenza dei requisiti per pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, rileva che le condizioni concordate dalle parti non appaiono in contrasto con le disposizioni di legge in materia di rapporti familiari.
Le spese processuali possono essere interamente compensate, in ragione dell'iniziativa congiunta assunta dalle parti.
A cura della cancelleria la presente sentenza andrà trasmessa al comune di Viterbo
(VT) per essere annotata nei registri dello stato civile, ai sensi dell'art. 69, comma
1, lett. d), d.P.R. n. 396/2000.
P.Q.M.
il Tribunale, in composizione collegiale, pronunciando definitivamente sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario dei coniugi ed alle condizioni indicate in Parte_1 Parte_2
motivazione;
b) dichiara interamente compensate fra le parti le spese processuali;
c) manda alla cancelleria per l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile.
Così deciso in Viterbo, nella camera di consiglio del 13 novembre 2025.
Il Presidente est. (Francesco Oddi)
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