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Sentenza 24 gennaio 2025
Sentenza 24 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 24/01/2025, n. 96 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 96 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI PALERMO
III SEZIONE CIVILE
All'udienza del 24 gennaio 2025, dinanzi alla Corte d'Appello così composta:
Dr. Antonino Liberto Porracciolo Presidente
Dr.ssa Cristina Midulla Consigliere
Dr. Giuseppe De Gregorio Consigliere rel.
ad ore 11:22 chiamata la causa n. 306/2020 R.G., sono presenti gli avv.ti
Gerlando Russo in sostituzione di Valenti, per l'appellante, Vincenzo Sica per gli appellati.
I difensori discutono la causa riportandosi ai rispettivi atti e insistono nelle rispettive conclusioni.
La Corte
Si ritira per deliberare.
La Corte d'Appello di Palermo Sezione Terza Civile
Dopo breve camera di consiglio, riaperto il verbale, provvede come di seguito.
Repubblica Italiana
In Nome Del Popolo Italiano
La Corte d' Appello di Palermo Sezione Terza Civile riunita in Camera di Consiglio e composta dai sigg.ri magistrati:
1) Dott. Antonino Liberto Porracciolo Presidente
2) Dott.ssa Cristina Midulla Consigliere
3) Dott. Giuseppe De Gregorio Consigliere rel.
all'esito della discussione di cui al verbale di udienza odierna del 24/1/2025, ha pronunciato e pubblicato mediante lettura di dispositivo e contestuale motivazione (art. 281sexies c.p.c.) la
1 seguente
S e n t e n z a nella causa civile iscritta al n. 306/2020 R.G. vertente
tra
(C.F. Parte_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Ignazio Valenza
Appellante
e
(C.F. ), Controparte_1 C.F._1 CP_2
(P.IVA ) in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_2
rappresentata e difesa dall'Avv. Vincenzo Sica
Appellati
La Corte di Appello di Palermo, Sezione III civile,
ogni diversa e contraria istanza, domanda ed eccezione disattese, decidendo definitivamente nel contraddittorio delle parti, così provvede:
accoglie parzialmente l'appello proposto da Parte_1
con atto di citazione notificato in data 20.2.2020, avverso la
[...]
sentenza n. 1522/2019 resa in data 16/12/2019 dal Tribunale di Agrigento, e per l'effeto ridetermina in € 7.860,77 la somma dovuta da
[...]
in favore di condannandola al Parte_1 CP_2
relativo pagamento, oltre interessi come per legge (come specificato in parte motiva), dalla data di proposizione della domanda sino al soddisfo.
conferma nel resto l'appellata sentenza (spese di lite).
Spese del presente grado compensate.
2 Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile
della Corte di Appello, il 24 gennaio 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
Giuseppe De Gregorio Antonino Liberto Porracciolo
******
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione del 20.2.2020, Parte_1
ha proposto appello, affidato a diversi ordini di doglianze, avverso
[...]
la sentenza 1522/2019 resa in data 16/12/2019 dal Tribunale di Agrigento,
con cui il giudice di prime cure ha accolto l'opposizione proposta da CP_1
fideiussore, con l'intervento in giudizio del debitore principale
[...]
avverso il decreto ingiuntivo chiesto e ottenuto dalla e, CP_2 Pt_1
in accoglimento della domanda riconvenzionale, ha condannato quest'ultima al pagamento della somma di € 36.201,56 oltre spese di lite.
Giova premettere che la vicenda processuale trae origine dall'esposizione debitoria in capo alla società derivante dal saldo negativo del conto corrente n.
39/773, assistito da fideiussioni rilasciate da Controparte_1
Con l'appello, la contesta il percorso motivazionale seguito dal giudice Pt_1
di prime cure, nonché le conclusioni a cui era pervenuto il consulente tecnico,
chiedendo un nuovo vaglio sulle censure formulate nel corso del primo grado di giudizio.
Ebbene, il gravame, cui resistono Parte_2
contestando le censure prospettate dall'appellante, è parzialmente meritevole di accoglimento, nei limiti e per le ragioni di seguito spiegate.
Preliminarmente, deve essere vagliata l'eccezione di improcedibilità della
3 spiegata opposizione a decreto ingiuntivo, per carenza di legittimazione attiva del fideiussore, sollevata dalla L'odierna appellante censura la Pt_1
sentenza nella parte in cui il Giudice ha riconosciuto la qualità di fideiussore in capo ad Sostiene che il contratto stipulato tra le parti, al di là del CP_1
nomen iuris, si configuri quale contratto autonomo di garanzia stante le clausole in esso contenute, sostenendo che da ciò discenderebbe l'inapplicabilità della disciplina della fideiussione e, dunque, l'impossibilità
per l'odierno appellato di proporre originariamente l'opposizione a decreto ingiuntivo contente censure afferenti al rapporto tra creditore e debitore principale e alla misura del credito.
Giova invero rammentare che il contratto autonomo di garanzia
(“Garantievertrag”), è una fattispecie negoziale atipica, annoverabile tra le garanzie personali, espressione dell'autonomia negoziale riconosciuta dall'art. 1322 c.c. - il quale consente alle parti di concludere contratti non riconducibili ai tipi già disciplinati dall'ordinamento - la cui funzione consiste nel tenere indenne il creditore dalle conseguenze del mancato adempimento della prestazione gravante sul debitore.
A differenziare i due negozi, secondo il consolidato insegnamento della
Suprema Corte, è il rapporto di accessorietà della garanzia fideiussoria rispetto all'obbligazione principale garantita, ricaduta evidente degli artt.
1939 c.c. - a mente del quale l'invalidità dell'obbligazione principale determina l'invalidità della fideiussione - e 1945 c.c. - a tenore del quale il fideiussore può opporre al creditore, oltre alle eccezioni fondate sul rapporto di garanzia, tutte le eccezioni spettanti al debitore principale, salva quella derivante dall'incapacità di quest'ultimo -.
4 L'accessorietà difetta, per contro, nel contratto autonomo di garanzia,
meramente coordinato o collegato all'obbligazione principale. L'assenza di accessorietà è rivelata con immediatezza - ferma, in ogni caso, la necessità di valutare il complessivo tenore dell'accordo negoziale- da clausole alle quali,
sin dalla sentenza a sezioni della Corte di Cassazione n. 3947/2010 (e poi di seguito, Cass. 14.6.2016 n. 12152, Cas. 13.6.2019 n. 15868, Cass. 31.5.2021
n. 15091), è tipicamente assegnato il ruolo di evidenziare il carattere autonomo della garanzia: al fine di “consentire, ex ante, la necessaria
prevedibilità della decisione giudiziaria in caso di controversia, restringendo
le maglie di aleatori spazi ermeneutici sovente forieri di poco comprensibili
disparità di decisioni a parità di situazioni esaminate…la clausola “a prima
richiesta e senza eccezioni” dovrebbe di per sé orientare l'interprete verso
l'approdo alla autonoma fattispecie del Garantievertrag, salva evidente,
patente, irredimibile discrasia con l'intero contenuto “altro” della
convenzione negoziale” (Cass. S.U. n. 3947/2010). Il diritto per il creditore garantito di esigere dal garante il pagamento immediato di quanto convenuto
“a semplice richiesta e senza eccezioni”, in difformità da quanto previsto dall'art. 1945 c.c., dispiega invero l'effetto di rendere il contratto di garanzia sostanzialmente impermeabile alle vicende del rapporto garantito, palesando l'autonomia dei due negozi. Resta in ogni caso preservata, anche nel contratto autonomo di garanzia, la facoltà per il garante di opporre al creditore l'exceptio doli generalis per paralizzarne la pretesa abusiva e fraudolenta di escutere la garanzia quantunque il contratto principale rechi clausole in contrasto con norme imperative di legge.
La differenza tra i due contratti si apprezza anche sotto il profilo del contenuto
5 delle prestazioni oggetto delle obbligazioni assunte dal garante: mentre nel contratto di fideiussione vi è piena identità tra l'obbligazione gravante sul fideiussore e quella garantita - che sarà necessariamente fungibile -, nel contratto autonomo di garanzia l'obbligazione cui è tenuto il garante ha a oggetto una prestazione, sempre di pagamento, anche non coincidente con quella (ad esempio infungibile, come quella dell'appaltatore, per restare all'ambito ove più frequente è il ricorso alle garanzie autonome) gravante sul debitore principale.
Accessorietà e autonomia permeano, in definitiva, la causa dei due contratti di modo che, mentre il contratto di fideiussione garantisce l'esatto adempimento della medesima obbligazione principale altrui, il contratto autonomo di garanzia ha la funzione di trasferire da un soggetto a un altro il rischio economico connesso alla mancata esecuzione di una prestazione contrattuale,
sia essa dipesa da inadempimento colpevole oppure no dell'obbligato,
tenendo indenne il creditore dalle relative conseguenze. Ne deriva che, se il fideiussore è un “vicario” del debitore, con il quale condivide solidalmente l'obbligazione di pagamento, l'obbligazione del garante autonomo si pone in via del tutto autonoma rispetto alle obbligazioni assunte dal debitore, essendo usualmente (anche) qualitativamente diversa da quella garantita. (Cass.
18.2.2022 n. 5423, Cas. 20.10.2021 n. 29003, Cass. 31.3.2021 n. 8874, Cass.
22.11.2019 n. 30509, Cass. S.U. n. 3947/2010)
Dal carattere indennitario, compensativo del danno sofferto dal creditore,
proprio del contratto autonomo di garanzia consegue l'assenza di vincoli solidaristici tra obbligazione garantita e obbligazione discendente dal contratto autonomo di garanzia, restando invece la solidarietà tra debitore
6 principale e fideiussore connotato tipico della fideiussione. “Non sussiste
vincolo di solidarietà tra l'obbligazione assunta dal debitore principale e
quella derivante da un contratto autonomo di garanzia, perché la causa
concreta del negozio autonomo consiste nel trasferire da un soggetto all'altro
il rischio economico connesso alla mancata esecuzione di una prestazione
contrattuale, mentre nelle obbligazioni solidali in genere, e nella fideiussione
in particolare, è tutelato l'interesse all'esatto adempimento della medesima
prestazione principale, sicché l'obbligazione del garante autonomo rimane
sempre distinta da quella del debitore principale, essendo finalizzata ad
indennizzare il creditore insoddisfatto mediante il tempestivo versamento di
una somma di denaro predeterminata, sostitutiva della mancata o inesatta
prestazione, configurandosi tra le stesse un mero collegamento negoziale ed
un cumulo di prestazioni” (Cass. 31.3.2021 n. 8874, e conformi Cass. 32420/
2019 e Cass. 30509/2019 ); “tra i caratteri … che accomunano polizza
fideiussoria e contratto autonomo di garanzia e distinguono invece le due
figure dalla fideiussione vi è -insieme e conseguentemente alla diversità
dell'oggetto (una prestazione diversa da quella del debitore garantito, a volte
anche qualitativamente come nel caso della polizza fideiussoria rilasciata in
occasione di un appalto) e della causa (la quale consiste nel trasferimento, da
un soggetto a un altro del rischio economico connesso alla mancata
esecuzione di una prestazione contrattuale ed è dunque non di tipo
satisfattorio, come nella fideiussione, ma di tipo indennitario)-, l'assenza di
un vincolo di solidarietà tra garante e debitore principale: nel contratto
autonomo di garanzia e nella polizza fideiussoria il garante, come detto è
debitore di una prestazione diversa” Cass. 13.11.2018 n. 9200).
7 Questa ampia premessa sui criteri discretivi enucleati dalla giurisprudenza,
induce a confermare l'insussistenza dei presupposti per attrarre la fideiussione
omnibus prestata da con contratto del 4.8.2010 nell'alveo Controparte_1
del contratto autonomo di garanzia.
Difetta, invero, una deroga esplicita al disposto dell'art. 1945 c.c., essendo previsto unicamente l'obbligo per il fideiussore di pagare “immediatamente
alla Banca, a semplice richiesta scritta” (clausola n. 7 del contratto). Tale
previsione viene interpretata come una clausola solve et repete ex art. 1462
c.c., così che il garante manterrebbe la legittimazione a sollevare nei confronti del creditore tutte le eccezioni spettanti al debitore garantito, con facoltà,
tuttavia, da esercitarsi solo dopo l'avvenuto pagamento e mediante esperimento di azione di ripetizione.
Tale clausola, in sé considerata, non è dunque decisiva ai fini della qualificazione del rapporto in quanto, comportando essenzialmente l'inversione processuale propria dell'art. 1462 c.c., non si pone in rapporto di incompatibilità logica con l'accessorietà tipica della fideiussione: sia pure in modo posticipato e per effetto dell'esperimento dell'azione di ripetizione, il fideiussore adempie alla medesima obbligazione (validamente) assunta dal debitore principale. Nel contratto autonomo di garanzia, invece, il garante,
una volta effettuato il pagamento, al quale è tenuto in ogni caso, salvo che si avvalga dell'exceptio doli, non è legittimato a promuovere azione di ripetizione nei confronti del creditore onde far valere eccezioni relative al rapporto principale, spettandogli unicamente l'azione di regresso contro il debitore principale. Si manifesta per tale via il carattere prettamente indennitario peculiare di fattispecie negoziale, funzionale, per quanto sopra
8 già osservato, a ristorare il creditore insoddisfatto mediante pronto versamento di una somma di denaro predeterminata, sostitutiva della mancata o inesatta prestazione del debitore.
La disamina del testo negoziale corrobora la conclusione già raggiunta dal
Tribunale.
La clausola n. 8 del contratto, secondo cui “Nell'ipotesi in cui le obbligazioni
garantite sano dichiarate invalide, la fideiussione garantisce comunque
l'obbligo del debitore di restituire le somme allo stesso erogate”,
espressamente segnalata dall'appellante come indicativa della natura di contratto autonomo di garanzia, depone semmai in direzione opposta.
Anche a ritenere che tale previsione, c.d. clausola di sopravvivenza,
conferisca profili di atipicità alla garanzia, non per ciò solo varrebbe a trasformarla in garanzia autonoma: disponendo che, ove pure l'obbligazione principale sia dichiarata invalida, la fideiussione resta comunque efficace al fine più limitato (e differente) di garantire la restituzione delle somme comunque erogate dalla banca, la clausola rimarca l'accessorietà
dell'obbligazione del fideiussore rispetto al debito principale. Essa invero attesta, implicitamente, ma inequivocabilmente, che se invalida è
l'obbligazione negoziale principale, non può essere preteso dalla banca l'adempimento integrale del fideiussore (il che conferma che il fideiussore è
legittimato a eccepire la nullità dell'obbligazione garantita in conformità al non derogato art. 1945 c.c.), motivo per cui trasformandosi l'obbligazione del debitore principale da obbligazione contrattuale -di pagamento del corrispettivo per la concessione del credito- in obbligazione restitutoria della sorte capitale -comunque erogata dalla banca, sia pur in esecuzione di un
9 contratto nullo- anche l'obbligazione del fideiussore subisce identica trasformazione. Ciò che -se pur un verso è stato sanzionato dalla preposta
Autorità garante come contrario alle regole della concorrenza- non può,
tuttavia, non rivelare la persistenza del carattere dell'accessorietà della così
strutturata fideiussione omnibus rispetto all'obbligazione del debitore principale, che segue finanche nella sua evoluzione da obbligo negoziale in obbligazione ex art. 2033 c.c.
Rammentato che secondo la nozione offerta dall'art. 1936 c.c. è fideiussore
“colui che, obbligandosi personalmente verso il creditore, garantisce
l'adempimento di un'obbligazione altrui”, alla conclusione dell'identità tra obbligazione principale e obbligazione garantita si perviene altresì
valorizzando la clausola n. 1 del contratto, intitolata “Oggetto della garanzia”
la quale prevede che “La fideiussione garantisce tutto quanto dovuto dal
debitore per capitale, interessi, anche se moratori, ed ogni altro accessorio
…” , nonché l'incipit medesimo del contratto con il quale Controparte_1
comunica di costituirsi fideiussore della sino alla concorrenza CP_2
dell'importo di € 140.000,00 “per l'adempimento delle obbligazioni verso
codesta banca … dipendenti da operazioni bancarie di qualunque natura, già
consentite o che venissero in seguito consentite quali … La fideiussione
garantisce inoltre qualsiasi altra obbligazione che il debitore principale si
trovasse in qualunque momento ad avere verso codesta Banca in relazione a
garanzie già prestate o che venissero prestate dallo stesso debitore a favore
di codesta Banca nell'interesse di terzi, per le quali dichiariamo sin d'ora di
considerarci obbligati”.
Risulta dunque evidente che la fideiussione omnibus sottoscritta
10 dall'appellato non possiede la funzione cauzionale o indennitaria caratteristica della garanzia autonoma, ma assolve alla funzione cosiddetta “satisfattoria” di garantire proprio l'adempimento dell'obbligazione del debitore principale
(entro il tetto massimo convenuto nel rispetto dell'art. 1938 c.c.).
Va ora vagliata la doglianza, sollevata dall'appellante, circa l'intervento spiegato in primo grado dalla L'odierna appellante, reiterando CP_2
le difese già spiegate, sostiene che l'intervento in giudizio debba considerarsi irrituale, poiché avvenuto all'udienza di prima comparizione del 15.1.2018.
Argomenta che, nonostante la notifica del decreto ingiuntivo non sia andata a buon fine per irreperibilità, la società debitrice era ben a conoscenza del procedimento monitorio tenuto conto del fatto che faceva Controparte_1
parte della compagine sociale della CP_2
L'eccezione non è meritevole di accoglimento. Invero, la rappresenta Pt_1
di aver effettuato la notifica del decreto ingiuntivo, sia nei confronti di sia nei confronti della in data 17/7/2019, affermando CP_1 CP_2
essa stessa che quella effettuata nei confronti della società non è andata a buon fine per irreperibilità, senza tuttavia allegare nessuna documentazione a sostegno di ciò né tanto meno prova di aver effettuato nuovo tentativo di notifica. A ciò si aggiunga che la società, costituendosi in primo grado, ha prodotto la visura del registro delle imprese da cui si evince il trasferimento della sede legale da Via Cacici n. 37 in Licata a Via Salso n.
6. Da ciò si deduce che, avendo la Banca effettuato la notifica presso Via Cacici n. 37, la non poteva essere a conoscenza del decreto ingiuntivo in data CP_2
17/7/2019 e, pertanto, non può considerarsi tardivo l'intervento in giudizio spiegato dalla stessa (che sarebbe stata legittimata a proporre opposizione
11 tardiva).
Accedendo al merito, riguardo al contratto di conto corrente, l'odierna appellante rileva l'infondatezza dell'eccepita nullità degli opponenti per usurarietà degli interessi applicati. In particolare, censura la sentenza nella parte in cui ha accertato il superamento del tasso soglia. Infine, lamenta l'applicazione della capitalizzazione semplice considerato che la capitalizzazione trimestrale era del tutto legittima stante l'espressa pattuizione tra le parti. Sostiene che dall'esame del contratto di c/c n. 773, specificamente dall'art. 4, emerge chiaramente la condizione di reciproca ed uguale contabilizzazione degli interessi trimestrali.
Ebbene, quanto alle doglianze sull'usura, va rilevato che effettivamente non vi erano i presupposti per ritenere sussistente il superamento del tasso soglia durante il corso del rapporto. Vale subito osservare che, a fronte dei diversi ricalcoli, effettuati dal CTU, deve prendersi a riferimento l'ipotesi di cui alla lettera c) della relazione (cfr. pag. 10) nella quale è stata fatta applicazione delle condizioni contrattuali adeguatamente regolamentate, e con la verifica dell'usura condotta sulla scorta delle Istruzioni della Banca di Italia. Difatti,
tenuto conto che il giudizio di usurarietà del tasso applicato ad una determinata operazione di credito si fonda sul confronto tra un dato concreto
(il TEG dell'operazione di credito) e un dato astratto (il TEGM fissato trimestralmente tramite decreto ministeriale per categorie omogenee), è
imprescindibile che detta comparazione vada effettuata adoperando la medesima metodologia di calcolo dei dati (cd. principio di tendenziale simmetria), mentre una diversa ricostruzione darebbe luogo ad un giudizio dell'usurarietà dell'operazione di credito che sarebbe ab origine viziato.
12 I contenuti del principio di simmetria sono stati recentemente ribaditi dalle
Sezioni Unite della Suprema Corte con la oramai note sentenza n.
19597/2020, con cui viene confermata “la piena razionalità del cd. principio
di simmetria, in continuità con quanto affermato dalla Corte (Cass., sez. un.,
20 giugno 2018, n. 16303; nonché Cass. 3 novembre 2016, n. 22270; Cass. 22
giugno 2016, n. 12965), secondo cui deve esservi simmetria tra il tasso
effettivo globale medio rilevato trimestralmente a norma della L. n. 108 del
1996, art. 2, comma 1, ed il tasso effettivo globale della singola operazione”.
Ebbene, dall'analisi svolta dal consulente, seguendo tali principi, emerge con chiarezza che non è stato riscontrato alcun superamento del tasso soglia in costanza di rapporto. Segnatamente, il CTU argomenta che “non avendosi
usura sopravvenuta in applicazione delle Istruzioni Banca d'Italia è stato
applicato il tasso contrattuale a credito e a debito per come definiti in
precedenza”; ancora, aggiunge che “ove il tasso effettivamente applicato dalla
banca sia risultato inferiore a quanto previsto contrattualmente (e quindi più
favorevole al correntista) è stato applicato quest'ultimo”.
Pertanto, alla luce delle superiori considerazioni, la censura della sul Pt_1
punto deve essere accolta.
Infondata invece la ragione di gravame che si sofferma sulla capitalizzazione degli interessi debitori, applicata dalla banca per tutto il periodo in esame. In
punto di diritto, giova premettere che la norma di cui al secondo comma dell'art. 120 TUB, novellato nel 2014 e poi nel 2016, stabilisce un divieto assoluto di anatocismo, che discende dall'inequivoca previsione secondo cui
“gli interessi periodicamente capitalizzati non possono produrre interessi
ulteriori” accompagnata dalla specificazione secondo la quale “gli interessi
13 ulteriori, nelle successive operazioni di capitalizzazione, sono calcolati
esclusivamente sulla sorte capitale”. A ciò si aggiunga che la Suprema Corte
ha evidenziato che “in tema di contratti bancari, l'art. 120, comma 2, t.u.b.,
come sostituito dall'art. 1, comma 628, l. n. 147 del 2013, fa divieto di
applicazione dell'anatocismo a far data dal 1 dicembre 2014 e tale
prescrizione è da ritenersi operante indipendentemente dall'adozione, da
parte del CICR, della delibera, prevista da tale norma, circa le modalità e i
criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere
nell'esercizio dell'attività bancaria” (Cass. n. 21344/2024).
Ebbene, correttamente il Giudice ha fatto proprie le conclusioni del CTU, il quale ha applicato la capitalizzazione composta fino al 31/12/2013, stante la presenza di clausola di reciprocità, mentre successivamente la capitalizzazione semplice, in applicazione del novellato art. 120 TUB.
Proprio sulla consulenza contabile appena richiamata si incentra altra doglianza dell'appellante, che ne lamenta l'inutilizzabilità, argomentando che,
in assenza di precisi quesiti formulati del giudice e facendo l'ordinanza mero rinvio alle sole richieste degli opponenti, la consulenza si sia rivelata una consulenza del tutto esplorativa. Sul punto vale ancora richiamare recente arresto del Supremo Collegio: chiamato a pronunciarsi sui limiti dei poteri del
CTU, ha evidenziato che “la giurisprudenza di questa Corte è infatti stabile
nel ritenere che, dato il raggio di azione accordato al potere di investigazione
del consulente dall'art. 194 c.p.c., comma 1, il CTU sia legittimato ad
acquisire ogni elemento necessario a rispondere ai quesiti demandatigli dal
giudice, sempre che si tratti di fatti accessori rientranti nell'ambito
strettamente tecnico della consulenza, e non di fatti e situazioni che, essendo
14 posti direttamente a fondamento della domanda o delle eccezioni delle parti,
debbano necessariamente essere provati dalle stesse (Cass., Sez. II,
30/07/2021, n. 21926). Non dubitano perciò le SS.UU., in questa linea di
pensiero che, stante il potere del CTU di procedere nei limiti dei quesiti
sottopostigli alla investigazione dei fatti accessori, il consulente possa
estendere il proprio giudizio anche ai fatti che, pur se non dedotti dalle parti,
siano pubblicamente consultabili, non essendovi ragione di vietare in tal caso
al CTU, pur se ne maturi la conoscenza aliunde, di esaminare in guisa di fatti
accessori e dunque in funzione di rendere possibile la risposta ai quesiti, i
fatti conoscibili da chiunque, così come è da credere, secondo un
intendimento presente in dottrina, che l'attività consulenziale possa
indirizzarsi anche in direzione dell'accertamento dei fatti accessori allorché,
pur non costituendo oggetto di espressa indicazione, essi risultino in qualche
modo già ricompresi nelle allegazioni delle parti, in quanto, fermo il fatto
costitutivo o, diversamente, modificativo od estintivo dedotto dalla parte, il
fatto accessorio accertato dal CTU nel corso delle indagini affidate dal
giudice, corrobori indirettamente l'assunto fatto valere con la domanda o con
l'eccezione” (SS.UU. n. 6500/2022). Orbene, nel caso di specie,
dall'ordinanza istruttoria di prime cure del 9.10.2018, emerge che il Giudice
ha conferito al CTU il potere di indagine su tutte le questioni prospettate in atto di citazione. Pertanto, non può revocarsi in dubbio che il consulente abbia agito sulla scorta del potere conferitogli, utilizzando esclusivamente la documentazione prodotta dalle parti e non ha in alcun modo supplito all'onere della prova gravante sulle stesse.
Per tali ragioni, il gravame deve essere accolto seppur nei limiti evidenziati:
15 segnatamente, tra i conteggi effettuati dal CTU, quello da considerare si rinviene al punto C) dell'elaborato scritto, che tiene conto dei tassi convenzionali, delle spese, della capitalizzazione sino al 31/12/2013; quindi,
il saldo risulta pari a € 57.639,23 a debito per il correntista con una differenza a favore del correntista pari a € 15.720,34 al 31.12.2015.
Considerato che la banca, sin dal ricorso monitorio, ha dato atto dell'avvenuto pagamento da parte della società correntista di € 65.500,00, al 15/11/2016, il saldo finale risulta quindi ancora a credito di quest'ultima, come statuito in prime cure, ma per il minore importo di 7.860,77: in questi termini va quindi rideterminato il quantum spettante a (e non al fideiussore CP_2
ovviamente), e oggetto della condanna a carico di
[...]
- oltre interessi come per legge, secondo la Parte_1
indicazione della statuizione appellata (art. 117TUB) -, dalla data di proposizione della domanda (udienza del 15/1/2018) sino al soddisfo -
Quanto alle spese di lite del primo grado del giudizio, la statuizione sul punto può confermarsi, anche relativamente ai costi di consulenza, stante comunque l'infondatezza della pretesa azionata in monitorio, e la pur limitata fondatezza di quella proposta in via riconvenzionale.
Quelle del presente grado, invece, stante la reciproca parziale soccombenza e in considerazione del complessivo esito del giudizio, possono compensarsi.
*****
Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile
della Corte di Appello, il 24 gennaio 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
Giuseppe De Gregorio Antonino Liberto Porracciolo
16
III SEZIONE CIVILE
All'udienza del 24 gennaio 2025, dinanzi alla Corte d'Appello così composta:
Dr. Antonino Liberto Porracciolo Presidente
Dr.ssa Cristina Midulla Consigliere
Dr. Giuseppe De Gregorio Consigliere rel.
ad ore 11:22 chiamata la causa n. 306/2020 R.G., sono presenti gli avv.ti
Gerlando Russo in sostituzione di Valenti, per l'appellante, Vincenzo Sica per gli appellati.
I difensori discutono la causa riportandosi ai rispettivi atti e insistono nelle rispettive conclusioni.
La Corte
Si ritira per deliberare.
La Corte d'Appello di Palermo Sezione Terza Civile
Dopo breve camera di consiglio, riaperto il verbale, provvede come di seguito.
Repubblica Italiana
In Nome Del Popolo Italiano
La Corte d' Appello di Palermo Sezione Terza Civile riunita in Camera di Consiglio e composta dai sigg.ri magistrati:
1) Dott. Antonino Liberto Porracciolo Presidente
2) Dott.ssa Cristina Midulla Consigliere
3) Dott. Giuseppe De Gregorio Consigliere rel.
all'esito della discussione di cui al verbale di udienza odierna del 24/1/2025, ha pronunciato e pubblicato mediante lettura di dispositivo e contestuale motivazione (art. 281sexies c.p.c.) la
1 seguente
S e n t e n z a nella causa civile iscritta al n. 306/2020 R.G. vertente
tra
(C.F. Parte_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Ignazio Valenza
Appellante
e
(C.F. ), Controparte_1 C.F._1 CP_2
(P.IVA ) in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_2
rappresentata e difesa dall'Avv. Vincenzo Sica
Appellati
La Corte di Appello di Palermo, Sezione III civile,
ogni diversa e contraria istanza, domanda ed eccezione disattese, decidendo definitivamente nel contraddittorio delle parti, così provvede:
accoglie parzialmente l'appello proposto da Parte_1
con atto di citazione notificato in data 20.2.2020, avverso la
[...]
sentenza n. 1522/2019 resa in data 16/12/2019 dal Tribunale di Agrigento, e per l'effeto ridetermina in € 7.860,77 la somma dovuta da
[...]
in favore di condannandola al Parte_1 CP_2
relativo pagamento, oltre interessi come per legge (come specificato in parte motiva), dalla data di proposizione della domanda sino al soddisfo.
conferma nel resto l'appellata sentenza (spese di lite).
Spese del presente grado compensate.
2 Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile
della Corte di Appello, il 24 gennaio 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
Giuseppe De Gregorio Antonino Liberto Porracciolo
******
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione del 20.2.2020, Parte_1
ha proposto appello, affidato a diversi ordini di doglianze, avverso
[...]
la sentenza 1522/2019 resa in data 16/12/2019 dal Tribunale di Agrigento,
con cui il giudice di prime cure ha accolto l'opposizione proposta da CP_1
fideiussore, con l'intervento in giudizio del debitore principale
[...]
avverso il decreto ingiuntivo chiesto e ottenuto dalla e, CP_2 Pt_1
in accoglimento della domanda riconvenzionale, ha condannato quest'ultima al pagamento della somma di € 36.201,56 oltre spese di lite.
Giova premettere che la vicenda processuale trae origine dall'esposizione debitoria in capo alla società derivante dal saldo negativo del conto corrente n.
39/773, assistito da fideiussioni rilasciate da Controparte_1
Con l'appello, la contesta il percorso motivazionale seguito dal giudice Pt_1
di prime cure, nonché le conclusioni a cui era pervenuto il consulente tecnico,
chiedendo un nuovo vaglio sulle censure formulate nel corso del primo grado di giudizio.
Ebbene, il gravame, cui resistono Parte_2
contestando le censure prospettate dall'appellante, è parzialmente meritevole di accoglimento, nei limiti e per le ragioni di seguito spiegate.
Preliminarmente, deve essere vagliata l'eccezione di improcedibilità della
3 spiegata opposizione a decreto ingiuntivo, per carenza di legittimazione attiva del fideiussore, sollevata dalla L'odierna appellante censura la Pt_1
sentenza nella parte in cui il Giudice ha riconosciuto la qualità di fideiussore in capo ad Sostiene che il contratto stipulato tra le parti, al di là del CP_1
nomen iuris, si configuri quale contratto autonomo di garanzia stante le clausole in esso contenute, sostenendo che da ciò discenderebbe l'inapplicabilità della disciplina della fideiussione e, dunque, l'impossibilità
per l'odierno appellato di proporre originariamente l'opposizione a decreto ingiuntivo contente censure afferenti al rapporto tra creditore e debitore principale e alla misura del credito.
Giova invero rammentare che il contratto autonomo di garanzia
(“Garantievertrag”), è una fattispecie negoziale atipica, annoverabile tra le garanzie personali, espressione dell'autonomia negoziale riconosciuta dall'art. 1322 c.c. - il quale consente alle parti di concludere contratti non riconducibili ai tipi già disciplinati dall'ordinamento - la cui funzione consiste nel tenere indenne il creditore dalle conseguenze del mancato adempimento della prestazione gravante sul debitore.
A differenziare i due negozi, secondo il consolidato insegnamento della
Suprema Corte, è il rapporto di accessorietà della garanzia fideiussoria rispetto all'obbligazione principale garantita, ricaduta evidente degli artt.
1939 c.c. - a mente del quale l'invalidità dell'obbligazione principale determina l'invalidità della fideiussione - e 1945 c.c. - a tenore del quale il fideiussore può opporre al creditore, oltre alle eccezioni fondate sul rapporto di garanzia, tutte le eccezioni spettanti al debitore principale, salva quella derivante dall'incapacità di quest'ultimo -.
4 L'accessorietà difetta, per contro, nel contratto autonomo di garanzia,
meramente coordinato o collegato all'obbligazione principale. L'assenza di accessorietà è rivelata con immediatezza - ferma, in ogni caso, la necessità di valutare il complessivo tenore dell'accordo negoziale- da clausole alle quali,
sin dalla sentenza a sezioni della Corte di Cassazione n. 3947/2010 (e poi di seguito, Cass. 14.6.2016 n. 12152, Cas. 13.6.2019 n. 15868, Cass. 31.5.2021
n. 15091), è tipicamente assegnato il ruolo di evidenziare il carattere autonomo della garanzia: al fine di “consentire, ex ante, la necessaria
prevedibilità della decisione giudiziaria in caso di controversia, restringendo
le maglie di aleatori spazi ermeneutici sovente forieri di poco comprensibili
disparità di decisioni a parità di situazioni esaminate…la clausola “a prima
richiesta e senza eccezioni” dovrebbe di per sé orientare l'interprete verso
l'approdo alla autonoma fattispecie del Garantievertrag, salva evidente,
patente, irredimibile discrasia con l'intero contenuto “altro” della
convenzione negoziale” (Cass. S.U. n. 3947/2010). Il diritto per il creditore garantito di esigere dal garante il pagamento immediato di quanto convenuto
“a semplice richiesta e senza eccezioni”, in difformità da quanto previsto dall'art. 1945 c.c., dispiega invero l'effetto di rendere il contratto di garanzia sostanzialmente impermeabile alle vicende del rapporto garantito, palesando l'autonomia dei due negozi. Resta in ogni caso preservata, anche nel contratto autonomo di garanzia, la facoltà per il garante di opporre al creditore l'exceptio doli generalis per paralizzarne la pretesa abusiva e fraudolenta di escutere la garanzia quantunque il contratto principale rechi clausole in contrasto con norme imperative di legge.
La differenza tra i due contratti si apprezza anche sotto il profilo del contenuto
5 delle prestazioni oggetto delle obbligazioni assunte dal garante: mentre nel contratto di fideiussione vi è piena identità tra l'obbligazione gravante sul fideiussore e quella garantita - che sarà necessariamente fungibile -, nel contratto autonomo di garanzia l'obbligazione cui è tenuto il garante ha a oggetto una prestazione, sempre di pagamento, anche non coincidente con quella (ad esempio infungibile, come quella dell'appaltatore, per restare all'ambito ove più frequente è il ricorso alle garanzie autonome) gravante sul debitore principale.
Accessorietà e autonomia permeano, in definitiva, la causa dei due contratti di modo che, mentre il contratto di fideiussione garantisce l'esatto adempimento della medesima obbligazione principale altrui, il contratto autonomo di garanzia ha la funzione di trasferire da un soggetto a un altro il rischio economico connesso alla mancata esecuzione di una prestazione contrattuale,
sia essa dipesa da inadempimento colpevole oppure no dell'obbligato,
tenendo indenne il creditore dalle relative conseguenze. Ne deriva che, se il fideiussore è un “vicario” del debitore, con il quale condivide solidalmente l'obbligazione di pagamento, l'obbligazione del garante autonomo si pone in via del tutto autonoma rispetto alle obbligazioni assunte dal debitore, essendo usualmente (anche) qualitativamente diversa da quella garantita. (Cass.
18.2.2022 n. 5423, Cas. 20.10.2021 n. 29003, Cass. 31.3.2021 n. 8874, Cass.
22.11.2019 n. 30509, Cass. S.U. n. 3947/2010)
Dal carattere indennitario, compensativo del danno sofferto dal creditore,
proprio del contratto autonomo di garanzia consegue l'assenza di vincoli solidaristici tra obbligazione garantita e obbligazione discendente dal contratto autonomo di garanzia, restando invece la solidarietà tra debitore
6 principale e fideiussore connotato tipico della fideiussione. “Non sussiste
vincolo di solidarietà tra l'obbligazione assunta dal debitore principale e
quella derivante da un contratto autonomo di garanzia, perché la causa
concreta del negozio autonomo consiste nel trasferire da un soggetto all'altro
il rischio economico connesso alla mancata esecuzione di una prestazione
contrattuale, mentre nelle obbligazioni solidali in genere, e nella fideiussione
in particolare, è tutelato l'interesse all'esatto adempimento della medesima
prestazione principale, sicché l'obbligazione del garante autonomo rimane
sempre distinta da quella del debitore principale, essendo finalizzata ad
indennizzare il creditore insoddisfatto mediante il tempestivo versamento di
una somma di denaro predeterminata, sostitutiva della mancata o inesatta
prestazione, configurandosi tra le stesse un mero collegamento negoziale ed
un cumulo di prestazioni” (Cass. 31.3.2021 n. 8874, e conformi Cass. 32420/
2019 e Cass. 30509/2019 ); “tra i caratteri … che accomunano polizza
fideiussoria e contratto autonomo di garanzia e distinguono invece le due
figure dalla fideiussione vi è -insieme e conseguentemente alla diversità
dell'oggetto (una prestazione diversa da quella del debitore garantito, a volte
anche qualitativamente come nel caso della polizza fideiussoria rilasciata in
occasione di un appalto) e della causa (la quale consiste nel trasferimento, da
un soggetto a un altro del rischio economico connesso alla mancata
esecuzione di una prestazione contrattuale ed è dunque non di tipo
satisfattorio, come nella fideiussione, ma di tipo indennitario)-, l'assenza di
un vincolo di solidarietà tra garante e debitore principale: nel contratto
autonomo di garanzia e nella polizza fideiussoria il garante, come detto è
debitore di una prestazione diversa” Cass. 13.11.2018 n. 9200).
7 Questa ampia premessa sui criteri discretivi enucleati dalla giurisprudenza,
induce a confermare l'insussistenza dei presupposti per attrarre la fideiussione
omnibus prestata da con contratto del 4.8.2010 nell'alveo Controparte_1
del contratto autonomo di garanzia.
Difetta, invero, una deroga esplicita al disposto dell'art. 1945 c.c., essendo previsto unicamente l'obbligo per il fideiussore di pagare “immediatamente
alla Banca, a semplice richiesta scritta” (clausola n. 7 del contratto). Tale
previsione viene interpretata come una clausola solve et repete ex art. 1462
c.c., così che il garante manterrebbe la legittimazione a sollevare nei confronti del creditore tutte le eccezioni spettanti al debitore garantito, con facoltà,
tuttavia, da esercitarsi solo dopo l'avvenuto pagamento e mediante esperimento di azione di ripetizione.
Tale clausola, in sé considerata, non è dunque decisiva ai fini della qualificazione del rapporto in quanto, comportando essenzialmente l'inversione processuale propria dell'art. 1462 c.c., non si pone in rapporto di incompatibilità logica con l'accessorietà tipica della fideiussione: sia pure in modo posticipato e per effetto dell'esperimento dell'azione di ripetizione, il fideiussore adempie alla medesima obbligazione (validamente) assunta dal debitore principale. Nel contratto autonomo di garanzia, invece, il garante,
una volta effettuato il pagamento, al quale è tenuto in ogni caso, salvo che si avvalga dell'exceptio doli, non è legittimato a promuovere azione di ripetizione nei confronti del creditore onde far valere eccezioni relative al rapporto principale, spettandogli unicamente l'azione di regresso contro il debitore principale. Si manifesta per tale via il carattere prettamente indennitario peculiare di fattispecie negoziale, funzionale, per quanto sopra
8 già osservato, a ristorare il creditore insoddisfatto mediante pronto versamento di una somma di denaro predeterminata, sostitutiva della mancata o inesatta prestazione del debitore.
La disamina del testo negoziale corrobora la conclusione già raggiunta dal
Tribunale.
La clausola n. 8 del contratto, secondo cui “Nell'ipotesi in cui le obbligazioni
garantite sano dichiarate invalide, la fideiussione garantisce comunque
l'obbligo del debitore di restituire le somme allo stesso erogate”,
espressamente segnalata dall'appellante come indicativa della natura di contratto autonomo di garanzia, depone semmai in direzione opposta.
Anche a ritenere che tale previsione, c.d. clausola di sopravvivenza,
conferisca profili di atipicità alla garanzia, non per ciò solo varrebbe a trasformarla in garanzia autonoma: disponendo che, ove pure l'obbligazione principale sia dichiarata invalida, la fideiussione resta comunque efficace al fine più limitato (e differente) di garantire la restituzione delle somme comunque erogate dalla banca, la clausola rimarca l'accessorietà
dell'obbligazione del fideiussore rispetto al debito principale. Essa invero attesta, implicitamente, ma inequivocabilmente, che se invalida è
l'obbligazione negoziale principale, non può essere preteso dalla banca l'adempimento integrale del fideiussore (il che conferma che il fideiussore è
legittimato a eccepire la nullità dell'obbligazione garantita in conformità al non derogato art. 1945 c.c.), motivo per cui trasformandosi l'obbligazione del debitore principale da obbligazione contrattuale -di pagamento del corrispettivo per la concessione del credito- in obbligazione restitutoria della sorte capitale -comunque erogata dalla banca, sia pur in esecuzione di un
9 contratto nullo- anche l'obbligazione del fideiussore subisce identica trasformazione. Ciò che -se pur un verso è stato sanzionato dalla preposta
Autorità garante come contrario alle regole della concorrenza- non può,
tuttavia, non rivelare la persistenza del carattere dell'accessorietà della così
strutturata fideiussione omnibus rispetto all'obbligazione del debitore principale, che segue finanche nella sua evoluzione da obbligo negoziale in obbligazione ex art. 2033 c.c.
Rammentato che secondo la nozione offerta dall'art. 1936 c.c. è fideiussore
“colui che, obbligandosi personalmente verso il creditore, garantisce
l'adempimento di un'obbligazione altrui”, alla conclusione dell'identità tra obbligazione principale e obbligazione garantita si perviene altresì
valorizzando la clausola n. 1 del contratto, intitolata “Oggetto della garanzia”
la quale prevede che “La fideiussione garantisce tutto quanto dovuto dal
debitore per capitale, interessi, anche se moratori, ed ogni altro accessorio
…” , nonché l'incipit medesimo del contratto con il quale Controparte_1
comunica di costituirsi fideiussore della sino alla concorrenza CP_2
dell'importo di € 140.000,00 “per l'adempimento delle obbligazioni verso
codesta banca … dipendenti da operazioni bancarie di qualunque natura, già
consentite o che venissero in seguito consentite quali … La fideiussione
garantisce inoltre qualsiasi altra obbligazione che il debitore principale si
trovasse in qualunque momento ad avere verso codesta Banca in relazione a
garanzie già prestate o che venissero prestate dallo stesso debitore a favore
di codesta Banca nell'interesse di terzi, per le quali dichiariamo sin d'ora di
considerarci obbligati”.
Risulta dunque evidente che la fideiussione omnibus sottoscritta
10 dall'appellato non possiede la funzione cauzionale o indennitaria caratteristica della garanzia autonoma, ma assolve alla funzione cosiddetta “satisfattoria” di garantire proprio l'adempimento dell'obbligazione del debitore principale
(entro il tetto massimo convenuto nel rispetto dell'art. 1938 c.c.).
Va ora vagliata la doglianza, sollevata dall'appellante, circa l'intervento spiegato in primo grado dalla L'odierna appellante, reiterando CP_2
le difese già spiegate, sostiene che l'intervento in giudizio debba considerarsi irrituale, poiché avvenuto all'udienza di prima comparizione del 15.1.2018.
Argomenta che, nonostante la notifica del decreto ingiuntivo non sia andata a buon fine per irreperibilità, la società debitrice era ben a conoscenza del procedimento monitorio tenuto conto del fatto che faceva Controparte_1
parte della compagine sociale della CP_2
L'eccezione non è meritevole di accoglimento. Invero, la rappresenta Pt_1
di aver effettuato la notifica del decreto ingiuntivo, sia nei confronti di sia nei confronti della in data 17/7/2019, affermando CP_1 CP_2
essa stessa che quella effettuata nei confronti della società non è andata a buon fine per irreperibilità, senza tuttavia allegare nessuna documentazione a sostegno di ciò né tanto meno prova di aver effettuato nuovo tentativo di notifica. A ciò si aggiunga che la società, costituendosi in primo grado, ha prodotto la visura del registro delle imprese da cui si evince il trasferimento della sede legale da Via Cacici n. 37 in Licata a Via Salso n.
6. Da ciò si deduce che, avendo la Banca effettuato la notifica presso Via Cacici n. 37, la non poteva essere a conoscenza del decreto ingiuntivo in data CP_2
17/7/2019 e, pertanto, non può considerarsi tardivo l'intervento in giudizio spiegato dalla stessa (che sarebbe stata legittimata a proporre opposizione
11 tardiva).
Accedendo al merito, riguardo al contratto di conto corrente, l'odierna appellante rileva l'infondatezza dell'eccepita nullità degli opponenti per usurarietà degli interessi applicati. In particolare, censura la sentenza nella parte in cui ha accertato il superamento del tasso soglia. Infine, lamenta l'applicazione della capitalizzazione semplice considerato che la capitalizzazione trimestrale era del tutto legittima stante l'espressa pattuizione tra le parti. Sostiene che dall'esame del contratto di c/c n. 773, specificamente dall'art. 4, emerge chiaramente la condizione di reciproca ed uguale contabilizzazione degli interessi trimestrali.
Ebbene, quanto alle doglianze sull'usura, va rilevato che effettivamente non vi erano i presupposti per ritenere sussistente il superamento del tasso soglia durante il corso del rapporto. Vale subito osservare che, a fronte dei diversi ricalcoli, effettuati dal CTU, deve prendersi a riferimento l'ipotesi di cui alla lettera c) della relazione (cfr. pag. 10) nella quale è stata fatta applicazione delle condizioni contrattuali adeguatamente regolamentate, e con la verifica dell'usura condotta sulla scorta delle Istruzioni della Banca di Italia. Difatti,
tenuto conto che il giudizio di usurarietà del tasso applicato ad una determinata operazione di credito si fonda sul confronto tra un dato concreto
(il TEG dell'operazione di credito) e un dato astratto (il TEGM fissato trimestralmente tramite decreto ministeriale per categorie omogenee), è
imprescindibile che detta comparazione vada effettuata adoperando la medesima metodologia di calcolo dei dati (cd. principio di tendenziale simmetria), mentre una diversa ricostruzione darebbe luogo ad un giudizio dell'usurarietà dell'operazione di credito che sarebbe ab origine viziato.
12 I contenuti del principio di simmetria sono stati recentemente ribaditi dalle
Sezioni Unite della Suprema Corte con la oramai note sentenza n.
19597/2020, con cui viene confermata “la piena razionalità del cd. principio
di simmetria, in continuità con quanto affermato dalla Corte (Cass., sez. un.,
20 giugno 2018, n. 16303; nonché Cass. 3 novembre 2016, n. 22270; Cass. 22
giugno 2016, n. 12965), secondo cui deve esservi simmetria tra il tasso
effettivo globale medio rilevato trimestralmente a norma della L. n. 108 del
1996, art. 2, comma 1, ed il tasso effettivo globale della singola operazione”.
Ebbene, dall'analisi svolta dal consulente, seguendo tali principi, emerge con chiarezza che non è stato riscontrato alcun superamento del tasso soglia in costanza di rapporto. Segnatamente, il CTU argomenta che “non avendosi
usura sopravvenuta in applicazione delle Istruzioni Banca d'Italia è stato
applicato il tasso contrattuale a credito e a debito per come definiti in
precedenza”; ancora, aggiunge che “ove il tasso effettivamente applicato dalla
banca sia risultato inferiore a quanto previsto contrattualmente (e quindi più
favorevole al correntista) è stato applicato quest'ultimo”.
Pertanto, alla luce delle superiori considerazioni, la censura della sul Pt_1
punto deve essere accolta.
Infondata invece la ragione di gravame che si sofferma sulla capitalizzazione degli interessi debitori, applicata dalla banca per tutto il periodo in esame. In
punto di diritto, giova premettere che la norma di cui al secondo comma dell'art. 120 TUB, novellato nel 2014 e poi nel 2016, stabilisce un divieto assoluto di anatocismo, che discende dall'inequivoca previsione secondo cui
“gli interessi periodicamente capitalizzati non possono produrre interessi
ulteriori” accompagnata dalla specificazione secondo la quale “gli interessi
13 ulteriori, nelle successive operazioni di capitalizzazione, sono calcolati
esclusivamente sulla sorte capitale”. A ciò si aggiunga che la Suprema Corte
ha evidenziato che “in tema di contratti bancari, l'art. 120, comma 2, t.u.b.,
come sostituito dall'art. 1, comma 628, l. n. 147 del 2013, fa divieto di
applicazione dell'anatocismo a far data dal 1 dicembre 2014 e tale
prescrizione è da ritenersi operante indipendentemente dall'adozione, da
parte del CICR, della delibera, prevista da tale norma, circa le modalità e i
criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere
nell'esercizio dell'attività bancaria” (Cass. n. 21344/2024).
Ebbene, correttamente il Giudice ha fatto proprie le conclusioni del CTU, il quale ha applicato la capitalizzazione composta fino al 31/12/2013, stante la presenza di clausola di reciprocità, mentre successivamente la capitalizzazione semplice, in applicazione del novellato art. 120 TUB.
Proprio sulla consulenza contabile appena richiamata si incentra altra doglianza dell'appellante, che ne lamenta l'inutilizzabilità, argomentando che,
in assenza di precisi quesiti formulati del giudice e facendo l'ordinanza mero rinvio alle sole richieste degli opponenti, la consulenza si sia rivelata una consulenza del tutto esplorativa. Sul punto vale ancora richiamare recente arresto del Supremo Collegio: chiamato a pronunciarsi sui limiti dei poteri del
CTU, ha evidenziato che “la giurisprudenza di questa Corte è infatti stabile
nel ritenere che, dato il raggio di azione accordato al potere di investigazione
del consulente dall'art. 194 c.p.c., comma 1, il CTU sia legittimato ad
acquisire ogni elemento necessario a rispondere ai quesiti demandatigli dal
giudice, sempre che si tratti di fatti accessori rientranti nell'ambito
strettamente tecnico della consulenza, e non di fatti e situazioni che, essendo
14 posti direttamente a fondamento della domanda o delle eccezioni delle parti,
debbano necessariamente essere provati dalle stesse (Cass., Sez. II,
30/07/2021, n. 21926). Non dubitano perciò le SS.UU., in questa linea di
pensiero che, stante il potere del CTU di procedere nei limiti dei quesiti
sottopostigli alla investigazione dei fatti accessori, il consulente possa
estendere il proprio giudizio anche ai fatti che, pur se non dedotti dalle parti,
siano pubblicamente consultabili, non essendovi ragione di vietare in tal caso
al CTU, pur se ne maturi la conoscenza aliunde, di esaminare in guisa di fatti
accessori e dunque in funzione di rendere possibile la risposta ai quesiti, i
fatti conoscibili da chiunque, così come è da credere, secondo un
intendimento presente in dottrina, che l'attività consulenziale possa
indirizzarsi anche in direzione dell'accertamento dei fatti accessori allorché,
pur non costituendo oggetto di espressa indicazione, essi risultino in qualche
modo già ricompresi nelle allegazioni delle parti, in quanto, fermo il fatto
costitutivo o, diversamente, modificativo od estintivo dedotto dalla parte, il
fatto accessorio accertato dal CTU nel corso delle indagini affidate dal
giudice, corrobori indirettamente l'assunto fatto valere con la domanda o con
l'eccezione” (SS.UU. n. 6500/2022). Orbene, nel caso di specie,
dall'ordinanza istruttoria di prime cure del 9.10.2018, emerge che il Giudice
ha conferito al CTU il potere di indagine su tutte le questioni prospettate in atto di citazione. Pertanto, non può revocarsi in dubbio che il consulente abbia agito sulla scorta del potere conferitogli, utilizzando esclusivamente la documentazione prodotta dalle parti e non ha in alcun modo supplito all'onere della prova gravante sulle stesse.
Per tali ragioni, il gravame deve essere accolto seppur nei limiti evidenziati:
15 segnatamente, tra i conteggi effettuati dal CTU, quello da considerare si rinviene al punto C) dell'elaborato scritto, che tiene conto dei tassi convenzionali, delle spese, della capitalizzazione sino al 31/12/2013; quindi,
il saldo risulta pari a € 57.639,23 a debito per il correntista con una differenza a favore del correntista pari a € 15.720,34 al 31.12.2015.
Considerato che la banca, sin dal ricorso monitorio, ha dato atto dell'avvenuto pagamento da parte della società correntista di € 65.500,00, al 15/11/2016, il saldo finale risulta quindi ancora a credito di quest'ultima, come statuito in prime cure, ma per il minore importo di 7.860,77: in questi termini va quindi rideterminato il quantum spettante a (e non al fideiussore CP_2
ovviamente), e oggetto della condanna a carico di
[...]
- oltre interessi come per legge, secondo la Parte_1
indicazione della statuizione appellata (art. 117TUB) -, dalla data di proposizione della domanda (udienza del 15/1/2018) sino al soddisfo -
Quanto alle spese di lite del primo grado del giudizio, la statuizione sul punto può confermarsi, anche relativamente ai costi di consulenza, stante comunque l'infondatezza della pretesa azionata in monitorio, e la pur limitata fondatezza di quella proposta in via riconvenzionale.
Quelle del presente grado, invece, stante la reciproca parziale soccombenza e in considerazione del complessivo esito del giudizio, possono compensarsi.
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Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile
della Corte di Appello, il 24 gennaio 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
Giuseppe De Gregorio Antonino Liberto Porracciolo
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